Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/06/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1966 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariannunziata Taverna Presidente rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 1966 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 19/05/2025, da:
(C.F. ) e E_ C.F._1 Parte_2
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Miria Belloni, elettivamente C.F._2 domiciliati in Fermo, C.da Campiglione nr. 20, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c, E_ Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 19.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, anche con riguardo alle figlie nate dall'unione, e , entrambe maggiorenni ed Persona_1 Parte_3 economicamente non autosufficienti, hanno premesso di aver contratto matrimonio in
Sant'Elpidio a Mare (FM), in data 03.09.2000, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al Numero 33, Parte II, Serie A, Anno 2000.
1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e E_ CP_1
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la
[...] propria residenza ove lo riterrà più opportuno.
2) assegnare la casa coniugale sita in Porto Sant'Elpidio (FM), Via Volturno n. 51 alla signora R_
, con tutti gli arredi in essa contenuti, che ivi continuerà ad abitare insieme con le figlie e E_
, maggiorenni non autosufficienti. La signora provvederà al cambio di intestazione Pt_3 E_ delle utenze dell'appartamento in suo favore.
Le ragazze [manterranno] la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare.
Tutto il mobilio in essa contenuto rimarrà nella disponibilità e nella piena proprietà della signora anche in ragione della collocazione prevalente delle figlie presso di sé. E_
3) Le ragazze e [rimarranno] nella casa familiare Parte_4 Persona_2 unitamente alla madre cui la stessa è assegnata.
Attesa la loro maggiore età e la loro condizione di studentesse universitarie fuori sede non si disciplinano i tempi di permanenza, visita ed incontri con l'altro genitore, libere le stesse di vedere, frequentare e rimanere con lo stesso come e quanto lo [vorranno]. compatibilmente con gli impegni di ciascuno. R_ 4) I genitori contribuiranno al mantenimento delle figlie, e maggiorenni non Pt_3 autosufficienti in quanto ancora impegnate nei rispettivi percorsi di studio universitari, in proporzione del 60% il padre e del 40% la madre.
Il signor corrisponderà quale contributo mensile al loro mantenimento la Controparte_1 somma di € 750 ciascuna, da versare entro il giorno 20 di ogni mese sul c/c intestato alla signora E_
alle coordinate bancarie già note.
[...]
Detto mantenimento si intende comprensivo, per la sua quota parte spettante al padre calcolata in proporzione del reddito mensile dei genitori, oltre al vitto anche delle spese per le tasse universitarie, per l'alloggio quali studentesse fuori sede, per spese di trasporto tra casa e la sede universitaria.
Resta inteso che laddove dovesse cambiare la situazione di fatto che ha portato alle presenti condizioni le parti si impegnano a rivedere quanto qui concordato.
[I] genitori concorreranno nella stessa sopra indicata percentuale (del 60% il padre e 40% la madre) per le altre spese straordinarie scolastiche, non comprese al punto precedente, ed [extrascolastiche] secondo quanto previsto ai punti 2) e 3) del “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie
2 nell'ambito dei procedimenti di famiglia” del 16.07.2024 curato dalla Conferenza Distrettuale delle Marche che le parti dichiarano di avere letto e compreso. Allegato al presente ricorso ne forma parte integrante (cfr. doc.
10).
5) In ordine, poi, alle spese mediche i genitori [concorreranno] nella stessa misure di quelle scolastiche ed [extrascolastiche] ed al mero fine di evitare il rimborso spesa per spesa, concordano di utilizzare una carta di credito ricaricabile che sarà nella disponibilità della signora dedicata alle ragazze, ove ciascuno E_ genitore verserà anticipatamente l'importo di € 600 ed € 400 e lo stesso importo verrà versato ad ogni ricarica quando sarà esaurito, per le spese medico- sanitarie in favore delle figlie per visite mediche/specialistiche
(dermatologo, ginecologo, dietologo, dentista ….), per i medicinali e trattamenti ad esse conseguenti (a titolo meramente indicativo le spese relative alle lenti a contatto;
le creme per il viso prescritte dal dermatologo ed altro).
La signora documenterà le relative spese allegando ricevute di spese da inviare al padre al E_ momento dell'esaurimento dell'importo della carta e questi provvederà alla ricarica di sua spettanza entro e non oltre 20 gg. dalla comunicazione. Le ulteriori spese mediche, ad eccezione di quelle espressamente sopra
[menzionate], per le quali è necessario il preventivo consenso tra i genitori sulla scorta del sopracitato
[Protocollo] saranno ripartite tra gli stessi nella stessa percentuale ma previo accordo tra le parti.
6) Il signor verserà alla signora [ a titolo di mantenimento Controparte_1 E_ Pt_1 una tantum e risarcimento per danno endofamiliare, la somma complessiva di € 100.000,00 (centomila/00) da versare con le seguenti modalità:
- quanto ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) entro 10 gg dalla sottoscrizione del presente;
- quanto ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) entro e non oltre il 30 luglio 2026;
- quanto ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) entro e non oltre il 30 luglio 2027;
- quanto ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) entro e non oltre il 30 luglio 2028.
Con il versamento integrale della suddetta somma la signora si dichiara interamente E_ soddisfatta e dichiara di rinunciare a coltivare [qualsiasi] azione nei confronti del a titolo Parte_2 di risarcimento del danno endofamiliare derivante dal rapporto di coniugio.
7) Le vetture [rimarranno] nella titolarità e nel possesso di ciascun coniuge come ora si trovano.
8) Nel periodo intercorrente tra il deposito del presente ricorso e l'emissione dei provvedimenti provvisori e/o di omologa varranno sin da subito le condizioni economiche per il mantenimento delle figlie
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 51, comma III c.p.c..
3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie maggiorenni, non ancora economica autosufficienti, non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e E_ Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Sant'Elpidio a Mare (FM), in data 03.09.2000;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
4. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare, per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, in data 24.06.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Mariannunziata Taverna
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