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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6776 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. della seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2556 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: contratto di trasporto e vertente
TRA
con sede in Poggiomarino alla Via Flocco Vecchio n. 123 (P.I. Parte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore , elettivamente domiciliata in P.IVA_1 Parte_1
Napoli alla Via Duomo n. 348 presso gli avv.ti Pasquale NI (C.F. ) e Brunella CodiceFiscale_1
NZ (C.F. da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti prodotta in CodiceFiscale_2
sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
con sede in Peschiera Borromeo alla via Galileo Galilei (C.F. e P.I. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Passaggio Centrale 7, Milano, presso gli avv.ti Stefano Bardella (C.F. ) e Valeria Giorgetti (C.F. ) CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di risposta depositata telematicamente in appello.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 PER L'APPELLANTE: “Accogliere l'appello ed in riforma dell'appellata sentenza: Accertare e dichiarare che
ai sensi dell'art. 7 ter D.lgs. 286/2005, quale mittente dei trasporti e responsabile in Controparte_1
solido, è tenuta al pagamento dei noli dei trasporti eseguiti dall'appellante, pari ad €.14.231,00, di cui alle
fatture agli atti del giudizio di primo grado, e per l'effetto: Nel merito condannarla, ai sensi dell'art. 7 ter D.lgs.
286/2005, quale mittente dei trasporti e responsabile in solido, al pagamento in suo favore della somma di
€.14.231,00, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/2002, dalla scadenza delle fatture al soddisfo. Con
condanna altresì delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione, per anticipo fattone”.
PER L'APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa e contraria domanda,
istanza, eccezione, deduzione e produzione: Dichiarare improcedibili e/o inammissibili le domande proposte in
primo grado, e riproposte nel presente gravame, avanzate da , per tutti i Parte_2
motivi ex ante rappresentati;
Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per
l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
Con vittoria di spese e
compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 09.03.2018 soltanto alla la società CP_1 Parte_1
Cont
ha convenuto innanzi al Tribunale di Torre NZ detta e la chiedendo la
[...] Controparte_2
loro condanna solidale al pagamento della somma di € 14.213,00 portata dalle fatture n. 9 del 31.01.16 e n. 172
del 29.02.16, oltre interessi ai sensi del D. lgs. n. 231/2002, costituente il corrispettivo dell'attività di trasporto su strada effettuata dall'attrice.
A sostegno della domanda la ha dedotto di essere iscritta all'Albo Nazionale degli Parte_1
Autotrasportatori e di aver curato, nei mesi di gennaio e febbraio del 2016, il trasporto di “particolari per aerei”
richiesto dalla alla che, a sua volta, aveva incaricato l'attrice di eseguire la CP_1 CP_2
prestazione commissionatale. Ha ancora riferito l'istante che la per far fronte al Controparte_2
pagamento di dette fatture, emetteva due cambiali di €. 7.156,00 ciascuna le quali, alle rispettive scadenze del
31.01.2017 e del 28.02.2017, non erano state onorate venendo perciò protestate.
Contr
Di conseguenza, sussistendo la responsabilità solidale del mittente ( e del primo vettore nei CP_1
confronti del sub-vettore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 ter D.lgs. 286/2005, la aveva invano Parte_1
pagina 2 di 13 Cont costituito in mora anche per conseguire dalla stessa, quale mittente, il pagamento del nolo.
Cont
La formalizzata la propria costituzione, ha chiesto di interrompere il giudizio stante il fallimento della dichiarato dal Tribunale di Lodi con sentenza del 03.05.2018. CP_2
La convenuta ha inoltre eccepito la prescrizione del credito fatto valere in giudizio, per decorso del termine annuale previsto per i diritti nascenti dal contratto di trasporto dall'art. 2951 c.c., ed ha contestato l'idoneità dei documenti versati in atti dall'attrice a provare che le attività di trasporto indicate nelle fatture erano
Contr Cont state commissionate a da parte di
Cont
In caso di propria soccombenza la ha infine chiesto la condanna del fallimento della CP_2
a mallevarla e tenerla indenne rispetto alle somme che fosse condannata a pagare alla in
[...] Pt_1
accoglimento dell'azione di rivalsa prevista ex art.
7-ter del D.lgs. n. 286 del 2005.
In sede di prima udienza l'attrice si è opposta alla richiesta di interruzione del giudizio deducendo che la
Contr lite non si era istaurata nei confronti di stante l'esito negativo della notifica telematica della citazione all'indirizzo PEC risultante dai Pubblici Registri, e dichiarando di rinunciare alla pretesa nei confronti della società fallita. Il tribunale, preso atto di tali dichiarazioni, non ha interrotto il giudizio per l'intervenuto
Contr fallimento della non essendosi la lite incardinata nei confronti della società in decozione che,
Cont contrariamente a quanto sostenuto da veniva ritenuta un litisconsorte solo facoltativo e non necessario.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata la prova per testi capitolata dall'attrice, è stata decisa con sentenza n. 1971/2020, pubblicata il 23.12.2020 e non notificata, la quale ha rigettato la domanda ed ha compensato tra le parti le spese processuali sulla scorta della seguente motivazione:
“…va dichiarata la giusta legittimazione delle parti, compiutamente prospettata e la effettiva titolarità
giuridica provata dalla documentazione offerta dalle parti non specificatamente impugnata, dovendosi
ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte, per esplicare la sua
efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (…).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla costituita convenuta,
nei limiti che seguono: va premesso infatti che l'art.
7-ter (rubricato “Disposizioni in materia di azione
diretta”) stabilisce che “Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di
trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto
stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna,
pagina 3 di 13 ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto,
i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita,
fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa
qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.
Peraltro, va anche aggiunto che il Tribunale di Treviso, con ordinanza n. 3739/18 (e dello stesso tenore
Trib. di Bologna del 7.7.2018 che ha ritenuto legittimo l'esercizio di cui al richiamato art. 7 anche nel caso in
cui il primo vettore sia sottoposto a procedura concorsuale), ha affermato che la finalità dell'art.
7-ter è quella
“di fornire un particolare strumento di tutela al sub-vettore sottraendolo al rischio di insolvenza del primo
vettore” e, per questo, introduce “un regime di solidarietà tra committente e primo vettore nei confronti del sub-
vettore, che può agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del
trasporto”. Il Tribunale di Treviso, ancora, ponendosi in consapevole contrasto con una criticata decisione del
2015 del Tribunale di Torino, ha affermato che il predetto regime di solidarietà non subisce modifiche neppure
nel caso in cui il primo vettore sia coinvolto in procedure concorsuali.
Ciò a motivo del fatto che l'azione fondata sull'art.
7-ter “va ad incidere sul patrimonio di un soggetto
diverso da quello sottoposto a procedura concorsuale, e che la finalità di detta norma consente di non ravvisare
una violazione del principio della par condicio creditorum, e quindi di sottrarlo al rischio di insolvenza del
primo vettore”.
Per mera completezza va anche aggiunto che la questione di cui al richiamato art.
7-ter è alla attenzione
della Corte Costituzionale.
Orbene, accertata la solidarietà passiva delle società convenute, va evidenziato che ex art. 1310 c.c. “gli
atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido…hanno effetto riguardo
agli altri debitori (diversamente dalla decadenza - Cass. Civ. n. 16945/2008) e, sul punto, la giurisprudenza ha
anche chiarito che “la solidarietà nelle obbligazioni può aversi anche quando i titoli della responsabilità
facente capo ai coobbligati siano diversi” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13022 del 21 dicembre 1995).
Contr
Nel caso di specie, l'attrice ha depositato il contratto di trasporto tra la stessa e la una
comunicazione del 1.3.2016 relativa al pagamento della fattura n. 9/16, PEC del 21.11.2016, il parziale
pagamento avvenuto nell'anno 2017 (per € 7.100,00)…
Nel merito, le domande formulate dall'attrice sono infondate: infatti va preliminarmente sottolineato che
pagina 4 di 13 non vi è stata specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. in ordine al viaggio di trasporto effettuato dalla società
attrice nei confronti del mittente raggiungendosi, quindi, la c.d. pacificità dei fatti che, come noto, opera da
limite alla rilevabilità d'ufficio della sua mancanza (Cass. 1902/2002 e Cass. 2415/1995), verificandosi, quindi,
quella non contestazione tempestiva cui la parte interessata ha l'onere di eccepire specificatamente, e
determinandosi quell'esonero di fornire la relativa prova (Cass. Sez. Unite n. 761/2002…).
Da ultimo è stato osservato che, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., la mancata presa di posizione sui fatti
costitutivi del diritto preteso, comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della
pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che
dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio (Cassazione civile, sez. III, 18/05/2011, n. 10860).
Orbene, e relativamente alla prima cambiale, l'attrice ha ammesso di aver ricevuto l'assegno di €
7.100,00, mentre per la seconda fattura, la nr. 172/16, non vi è alcuna costituzione in mora. Per tali motivi, la
domanda è infondata.
Le spese di giudizio, in considerazione della non ancora definita giurisprudenza concernente
l'interpretazione di cui al più volte richiamato art.
7-ter, vanno compensate tra le parti”.
Con atto notificato in data 01.06.2021 ed iscritto a ruolo il 07.06.2021 la Parte_1
ha proposto tempestivo appello avverso tale sentenza indicando quale data di prima udienza il
[...]
05.10.2021 e chiedendo a questa Corte di riformare integralmente la pronunzia impugnata dichiarando che
[...]
in qualità di mittente dei trasporti in questione e di responsabile in solido ex art. 7 ter D.lgs. CP_1
286/2005, è tenuta al pagamento dei relativi noli condannandola a corrispondere all'appellante la somma di
€.14.231,00, oltre interessi moratori ex art. 5 D. lgs 231/2012 dalla scadenza delle fatture al saldo, e vittoria delle spese dei due gradi di giudizio da distrarre in favore dei difensori antistatari.
Con comparsa depositata il 14.09.2021 si è tempestivamente costituita resistendo al gravame CP_1
avversario e proponendo a sua volta appello incidentale.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza comunicata il 18.07.2025 è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza.
§§§§§§
pagina 5 di 13 Prima di procedere al vaglio dell'appello principale occorre esaminare la questione processuale che è stata riproposta in questa sede dall'appellante incidentale insistendo sull'inammissibilità e improcedibilità dell'azione ex art.
7-ter D.lgs. n. 286/2005 in seguito al fallimento di CP_2
Cont
Ribadisce sul punto che tale disposizione normativa vale a determinare un regime di litisconsorzio necessario tra committente, vettore e sub-vettore e può trovare applicazione solo quando tali soggetti sono in
Contr bonis per cui, nel caso di specie, il fallimento della avrebbe determinato l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda proposta nei propri confronti dalla . Parte_1
Cont
La rinunzia dell'attrice alla domanda nei confronti della società fallita, a dire della avrebbe inoltre determinato una grave compromissione del proprio diritto di difesa essendo intervenuta in una fase processuale
Contr (la prima udienza) in cui la convenuta non aveva più la possibilità di chiedere la chiamata in causa di a cui aveva interesse sia in vista di un corretto accertamento dei fatti, ben conosciuti solo dalla fallita, che per essere da quest'ultima mallevata.
§§§§§§
La doglianza è del tutto priva di fondamento, occorrendo condividere pienamente le ragioni che hanno indotto il tribunale a disattenderla.
L'art.
7-ter del D.lgs. n. 286/2005, che ha introdotto un'azione diretta volta a permettere al sub-vettore che ha operato per conto di altro vettore di chiedere il pagamento del proprio corrispettivo direttamente al soggetto che ha ordinato il trasporto, o anche a tutti gli altri vettori intermedi, sancisce infatti a chiare lettere la natura solidale dell'obbligazione di tali soggetti intendendo, in tal modo, tutelare il sub-vettore, ultimo anello della catena, consentendogli di rivolgersi a più persone per ottenere quanto dovuto e riducendo così il rischio di insolvenza.
Ciò consente innanzi tutto di escludere la ricorrenza di un litisconsorzio necessario essendo del tutto pacifico in giurisprudenza che, quando la causa ha per oggetto un'obbligazione solidale, non è obbligatoria la partecipazione al giudizio di tutti gli obbligati poiché la struttura del rapporto consente ad ogni creditore di esigere - e obbliga ciascun debitore a corrispondere - l'intero (cfr. ex multis cass. n. 14844/2007, cass. n.
6043/2001 e cass. n. 1519/2000).
Allo stesso modo è da escludere che, in caso di fallimento di uno degli obbligati, l'azione diretta ex art. 7-
ter D.lgs. cit. sia preclusa posto che finalità della norma è proprio quella di sottrarre il sub-vettore al rischio di pagina 6 di 13 insolvenza del primo vettore senza per questo incorrere in una violazione del principio della par condicio
creditorum dal momento che l'azione in parola incide sul patrimonio di un soggetto diverso da quello sottoposto alla procedura concorsuale.
In quest'ottica, con riguardo ad una problematica del tutto analoga, si è del resto mossa la Suprema Corte
quando ha affermato che: “In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti
dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei
confronti del committente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per il recupero dei loro crediti verso
l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di
sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta
di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su
un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del
patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento alle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che
fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera
appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in
corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi
uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi
espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio” (cfr. così
cass. n. 6333/2019 e, nello stesso senso, cass. n. 515/2016).
Cont
Nessun pregiudizio alle ragioni della ha infine comportato la mancata citazione in giudizio della società fallita che, al contrario, avrebbe esposto sia l'appellante che l'appellata ad una condanna alle spese posto che il fallimento è valso a determinare l'improcedibilità in via ordinaria tanto dell'azione proposta dalla
Contr Cont contro la quanto dell'azione di rivalsa che la era intenzionata ad intraprendere, dovendo Pt_1
ogni credito verso il fallito essere necessariamente accertato nelle forme previste dagli artt. 92 e ss. L. fall.
§§§§§§
Si può a questo punto procedere all'esame dell'appello principale con cui la deduce che il Parte_1
tribunale è incorso in un errore valutativo allorché, dopo aver ritenuto pacifica l'effettuazione dei trasporti in
Cont questione su incarico primo della ha affermato che la domanda va rigettata in quanto, con riferimento alla
Contr prima delle due cambiali emesse dalla l'attrice ha ammesso di aver ricevuto l'assegno di €. 7.100,00
pagina 7 di 13 versato in atti mentre, per quanto concerne la seconda fattura, la nr. 172/16, non vi è alcuna costituzione in mora.
Afferma in particolare l'appellante che il giudice di primo grado è incorso in un fraintendimento allorché
ha ritenuto che l'attrice abbia ammesso di aver ricevuto in pagamento della prima cambiale l'assegno di €
7.100,00 giungendo alla conclusione che la somma relativa a tale primo effetto sia stata pagata.
Detto assegno, il cui importo non coincide con quello di nessuna delle due cambiali, veniva infatti prodotto dall'attrice in allegato alla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. al fine di provare l'infondatezza
Contr dell'avversa eccezione di prescrizione, correttamente disattesa dal Tribunale, dimostrando che la onorandolo in parte, riconosceva la sussistenza di un debito verso la in origine molto più ingente e pari Pt_1
a complessivi € 51.806,00.
L'importo di € 7.100,00 non riguardava, in altri termini, il pagamento delle somme portate dalle due fatture oggetto della domanda giudiziale, a fronte delle quali venivano emesse le due cambiali di €.7.156,00
Contr rimaste insolute, bensì i noli dovuti da all'appellante per altri trasporti eseguiti in favore della prima e non rivendicati nel giudizio di primo grado. D'altro canto, prosegue l'appellante, se tale cambiale fosse stata pagata non sarebbe più in possesso del creditore, perché restituita all'emittente.
Contr
Risulterebbe al contrario provato, attraverso la documentazione prodotta, che tra la e la Pt_1
[... vigeva un rapporto di collaborazione continuativo in forza del quale, la prima, aveva affidato alla seconda l'effettuazione di plurimi trasporti, oltre quelli che hanno dato luogo all'emissione delle fatture oggetto del presente giudizio, con maturazione nei confronti del primo vettore una cospicua debitoria pari a € 51.806,00.
A fronte di tale debitoria la con pec dell'01.03.2016, rivendicava il pagamento delle Parte_1
proprie spettanze in cui erano ricomprese le due fatture oggetto della domanda. Alla comunicazione dell'01.03.2016 faceva poi seguito quella del 21.11.2016 con cui la rivendicava il proprio credito Pt_1
Contr residuo. Ciò aveva indotto nel mese di dicembre del 2016, a rilasciare, a parziale pagamento di quanto dovuto, le due cambiali in atti e ad eseguire, al contempo, il pagamento di altri € 7.100,00 tramite l'assegno prodotto in fotocopia. L'importo di €.14.213,00, di cui alle fatture indicate in citazione, non era stato invece pagato, tant'è che l'appellante risultava ancora in possesso degli effetti cambiari emessi da CP_2
Quanto poi all'importo di cui alla fattura n.172/16, il Giudice di prime cure aveva laconicamente rigettato la domanda affermando che, con riferimento a tale documento contabile, manca la lettera di costituzione in mora. Tale motivazione era tuttavia erronea avendo l'attrice provato, attraverso tutte le richieste di pagamento in pagina 8 di 13 atti, di aver validamente costituito in mora la debitrice e di aver interrotto la prescrizione con riferimento
Contr all'intero credito maturato nei confronti di La decisione era inoltre contraddittoria in quanto, a pagina 3 e ss. della sentenza impugnata, il suo autore affermava: “…Va rigettata l'eccezione di prescrizione formulata
dalla costituita convenuta…Orbene, accertata la solidarietà passiva delle società convenute, va evidenziato che
ex art. 1310 c.p.c. gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in
solido…hanno effetto riguardo agli altri debitori…..Nel caso di specie, l'attrice ha depositato il contratto di
Contr trasporto tra la stessa ed una comunicazione pec relativa al pagamento della fattura n.9/16, pec del
21.11.2016, il pagamento parziale avvenuto nell'anno 2017 per € 7.100,00”.
§§§§§§
Dal suo canto l'appellante incidentale ha invece affermato che assolutamente a torto, a pag. 5 della
Cont sentenza impugnata, il tribunale ha sostenuto che non vi sarebbe stata da parte di “specifica contestazione
ex art. 115 c.p.c. in ordine al viaggio di trasporto effettuato dalla società attrice nei confronti del mittente
raggiungendosi, quindi, la c.d. pacificità dei fatti”.
L'intero paragrafo 3 della propria comparsa di risposta era stato infatti dedicato a contestare la
Cont riconducibilità a delle prestazioni di trasporto di cui era reclamato il pagamento.
La sentenza impugnata, pur rigettando integralmente le pretese avversarie, aveva poi erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta. Il tribunale si era infatti soffermato solo
Cont Contr sull'applicabilità dell'art. 1310 co. 1 c.c., in ragione della responsabilità solidale di e senza però
specificare quale atto avesse concretamente interrotto il termine di prescrizione e limitandosi ad un generico
Contr richiamo al contratto di trasporto concluso tra e la nel 2015, alle comunicazioni a mezzo PEC ed Pt_1
al pagamento dell'assegno.
Nessuno di tali atti era tuttavia valso ad interrompere utilmente il termine di prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. Assolutamente irrilevante a tal fine era infatti il contratto di trasporto in quanto stipulato nel 2015 e dunque in data antecedente all'emissione delle fatture n. 9 del 31.01.2016 e n. 172 del 29.02.2016.
Altrettanto irrilevante era poi la comunicazione a mezzo PEC del 1° marzo 2016, inviata dalla Pt_1
Contr alla in quanto la stessa non conteneva alcun riferimento alla fattura n. 172/2016 mentre la fattura n.
9/2016, pur se menzionata in quella missiva, non era all'epoca ancora scaduta.
La costituzione in mora era pertanto da riferire a crediti diversi per un ammontare complessivo di €
pagina 9 di 13 51.806,00 non comprendente le prestazioni di trasporto di cui alle fatture in contestazione. Pur volendo ammettere che tale comunicazione rilevi ai fini dell'interruzione della prescrizione anche per le fatture in questione, il termine prescrizionale per entrambe sarebbe poi decorso ex novo dal giorno successivo per essere
Cont interrotto soltanto con la PEC ricevuta dalla il 10.10.2017 (e quindi a distanza di più di un anno) non potendo rilevare a tal fine né il pagamento parziale del debito tramite assegno del 17.02.2017 né la
Contr comunicazione a mezzo PEC ricevuta dalla il 21.11.2016.
In quest'ultima non vi era infatti alcuna menzione né della fattura n. 9/2016 né di quella n. 172/2016 ma solo un generico riferimento ad un credito di complessivi € 20.939,00 senza alcuna specificazione dei titoli sottesi a tale pretesa.
Occorreva pertanto applicare il principio giurisprudenziale secondo cui la messa in mora, quale atto rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione, deve consentire al destinatario la precisa individuazione del rapporto obbligatorio di cui si chiede l'adempimento mediante l'indicazione del titolo della pretesa.
Quanto poi all'assegno del 17.02.2017, lo stesso potrebbe al più assumere valore di adempimento parziale ma non anche di riconoscimento del debito idoneo a interrompere il termine prescrizionale. Ciò in quanto,
secondo la giurisprudenza, un pagamento parziale, se non è accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento dell'esistenza di un debito per il residuo e assumere rilievo ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Né l'assegno né le due cambiali emesse il 17.12.2016 forniscono inoltre indicazioni circa il titolo negoziale sotteso alla loro emissione per cui né il pagamento del primo né l'emissione delle due cambiali sono valsi ad interrompere il termine prescrizionale. Ne conseguirebbe che il primo atto interruttivo risale alla comunicazione a mezzo PEC del 10 ottobre 2017, effettuata quasi due anni dopo l'emissione delle fatture e comunque dopo ben più di un anno dalla comunicazione - comunque irrilevante - del 1° marzo 2016.
La non avrebbe pertanto dimostrato di aver utilmente interrotto il termine di prescrizione Pt_1
annuale applicabile al credito per cui è causa che andava, di conseguenza, dichiarato estinto per prescrizione.
§§§§§§
L'appello principale proposto dalla deve essere accolto con parallelo rigetto dell'appello Parte_1
incidentale proposto da CP_1
È infatti vero che quest'ultima ha negato in primo grado di aver commissionato alla le CP_2
pagina 10 di 13 prestazioni di trasporto eseguite dalla e sottese all'emissione delle due fatture ma è altrettanto vero che Pt_1
le risultanze istruttorie offrono concreta riprova di tale circostanza.
Contr
Dal contratto concluso tra la e la nel 2015 si evince, infatti, che il trasporto aveva ad Pt_1
oggetto merci certamente non comuni, ossia “materiale utilizzato per la costruzione di aerei” da ritirare e
Cont recapitare presso i siti di volta in volta comunicati al sub-vettore. La stessa società operante professionalmente nel settore della logistica come spedizioniere, ha poi versato in atti il contratto da lei concluso con la tramite il quale quest'ultima si è obbligata ad eseguire prestazioni di trasporto che, come si CP_2
evince dagli allegati contrattuali, avevano tra l'altro ad oggetto il prelievo di merci “ ” presso gli aeroporti CP_3
di Malpensa e Peschiera Borromeo da riconsegnare a varie sedi di . Orbene, è notorio che , CP_4 CP_3
Cont cliente di è una società italiana leader nel settore aeronautico, la quale si occupa di progettazione e produzione di parti strutturali di velivoli e di aerostrutture complete.
Su molti dei documenti di trasporto versati in atti dall'appellante principale figura, inoltre, espressamente
Cont l'indicazione di quale vettore primo (cfr. ad es. la bolla n. 2015182511 del 22.12.2015). Sussistono dunque sufficienti elementi, concordi ed univoci, per poter affermare che mandante originario delle consegne di pezzi di
Contr Cont velivoli effettuate dalla per conto di è stata Pt_1
In un evidente equivoco è poi incorso l'autore della sentenza impugnata allorché ha affermato che l'attrice ha ammesso di aver ricevuto l'assegno circolare Unicredit di € 7.100,00 recante la data del 17.02.2017 in pagamento del pagherò cambiario di € 7.156,00 a sua volta emesso dalla il 17.12.2016 a favore CP_2
della con scadenza al 31.01.2017. Pt_1
In nessuna parte della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata dalla il 09.07.2018 vi è Pt_1
infatti traccia di una tale ammissione essendosi l'attrice limitata a dedurre che la costituzione in mora del
Contr 21.11.2016, contenente la richiesta di saldare gli insoluti della per complessivi € 20.939,00, induceva: “la
debitrice a rilasciare, il mese successivo, le due cambiali agli atti del giudizio e ad eseguire, nel febbraio del
2007, un pagamento parziale, per € 7.100,00, come da fotocopia di assegno che si deposita”. Non vi è dunque alcuna evidenza che detta cambiale, protestata alla scadenza e tuttora in possesso della sia stata Pt_1
onorata né vi è stato un riconoscimento in tal senso.
Quanto poi all'emissione delle due cambiali in atti al precipuo fine di far fronte al pagamento delle due fatture per cui è lite, soccorre la deposizione testimoniale di , dipendente della con Testimone_1 Pt_1
pagina 11 di 13 mansioni di impiegata, la quale ha confermato la circostanza rispondendo affermativamente ai capi 3), 4) e 5)
della prova articolata dall'attrice e riferendo di aver redatto lei stessa tali documenti contabili in quanto addetta all'ufficio fatturazione.
Ciò consente di superare anche la formulata eccezione di prescrizione. Il termine annuale di cui all'art. 2951 c.c. non può infatti aver iniziato il suo decorso prima della scadenza delle due cambiali, ossia prima del
31.01.2017 e del 28.02.2017, essendo il credito da esse portato non esigibile prima di tali date.
Cont
Ne consegue che la richiesta di pagamento inviata alla con pec del 10.10.2017 ha tempestivamente interrotto il termine di prescrizione annuale che è stato nuovamente interrotto, questa volta in via permanente,
dalla notifica della citazione in data 09.03.2018. In totale riforma della sentenza impugnata la domanda della
Cont va dunque accolta condannando la al pagamento in suo favore della somma di € 14.213,00 oltre Pt_1
interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/2002 da conteggiare sulla somma di € 7.156,00 dal 31.01.2017 al
27.02.2017 e sull'intero importo di € 14.213,00 dal 28.02.2017 al saldo.
L'accoglimento della domanda attorea importa il rigetto anche del motivo di appello incidentale concernente l'avvenuta compensazione delle spese del giudizio di primo grado nonostante la soccombenza attorea. L'esito dell'appello principale impone infatti di regolamentare diversamente le spese dei due gradi di
Cont giudizio che, in applicazione del principio di soccombenza, vanno fatte gravare sulla e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 in riferimento al valore della controversia e con distrazione della somma in favore degli avv.ti Pasquale NI e Brunella
NZ dichiaratisi antistatari.
Cont
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico della della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1
quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione anche incidentale rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale proposto dalla e per l'effetto, in totale Parte_1 Parte_1
riforma della sentenza del Tribunale di Torre NZ n. 1971/2020 pubblicata il 23.12.2020, condanna la pagina 12 di 13 al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € 14.213,00, oltre interessi ai sensi degli CP_1
artt. 4 e 5 D.lgs. n. 231/2002 da conteggiare sulla somma di € 7.156,00 dal 31.01.2017 al 27.02.2017 e su €
14.213,00 dal 28.02.2017 al saldo.
2) Rigetta l'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza di cui al capo che precede. CP_1
3) Condanna la al rimborso delle spese avversarie del giudizio di primo grado che si liquidano in CP_1
€ 264,00 per esborsi vivi ed in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Pasquale
NI e Brunella NZ.
4) Condanna la al rimborso delle spese avversarie del giudizio di appello che si liquidano in € CP_1
383,00 per esborsi vivi ed in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Pasquale
NI e Brunella NZ.
5) Dà atto dell'applicabilità, a carico della di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per CP_1
la proposizione dell'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 23.12.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello CP_5
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