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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9577/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 23 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9577/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] S. Anastasia il 18.11.1960 e ivi res. in Via Vicenza n. 1, Parte_1
c.f. , elettivamente domiciliata in Catania, Via Milano n. 29, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Vittorio Anselmi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Bauer ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
2135/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pertanto “… • accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, statuire che la sig.ra Parte_1
è affetta da patologie gravi e permanenti tali da riconoscere che la stessa ha diritto a
[...] percepire il beneficio dell'assegno mensile di assistenza previsto dalla vigente normativa con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C.”. CP_
L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 11 febbraio
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “preliminarmente di dichiararsi la decadenza, l'inammissibilità del ricorso per le ragioni evidenziate in premessa. In via principale rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In esito all'udienza del 23 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di parte ricorrente, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 18 agosto 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 17 settembre 2024.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che fosse affetta da “Ipotiroidismo in trattamento ormonale sostitutivo in buon compenso, pregresso intervento chirurgico di mastectomia dx per K in atto in assenza di dimostrata ripresa di malattia, note di spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale, s. depressiva reattiva, Cardiopatia ipertensiva ipocinetica in sufficiente compenso”, ritenendola invalida nella misura del 68%.
pagina 2 di 4 Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposta a visita la ricorrente, ha riscontrato “Esiti di carcinoma mammario dx, operato (2009), chemio radio ormonotrattato in follow-up con assenza di ripresa di malattia in soggetto con depressione maggiore ad andamento cronicizzato di grado grave con marcata sintomatologia ansiosa, di natura endoreattiva-situazionale. Artrosi polidistrettuale con osteopenia a moderato impatto funzionale. Cardiopatia ipertensiva ipocinetica in classe
NYHA II (FE 38%). Ipotiroidismo in terapia sostitutiva con levo-Tiroxina”, ritenendola invalida con percentuale del 75% anche alla data della visita di revisione del 14 ottobre 2022, con revisione suggerita a marzo 2027.
Tali conclusioni, nemmeno genericamente contestate dalla parte resistente che non ha depositato note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza necessità di rinnovare la consulenza.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e parte ricorrente deve essere dichiarata invalida nella misura del 75% fin dalla revisione con revisione suggerita a marzo 2027.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014 con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara la parte ricorrente invalida nella misura del 75% fin dalla revisione con revisione suggerita a marzo 2027;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3864,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario;
pagina 3 di 4 CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 23 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 23 maggio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9577/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] S. Anastasia il 18.11.1960 e ivi res. in Via Vicenza n. 1, Parte_1
c.f. , elettivamente domiciliata in Catania, Via Milano n. 29, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Vittorio Anselmi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Bauer ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
2135/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pertanto “… • accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, statuire che la sig.ra Parte_1
è affetta da patologie gravi e permanenti tali da riconoscere che la stessa ha diritto a
[...] percepire il beneficio dell'assegno mensile di assistenza previsto dalla vigente normativa con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore il quale rende all'uopo la dichiarazione di cui all'art.93 C.P.C.”. CP_
L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 11 febbraio
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “preliminarmente di dichiararsi la decadenza, l'inammissibilità del ricorso per le ragioni evidenziate in premessa. In via principale rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In esito all'udienza del 23 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di parte ricorrente, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 18 agosto 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 17 settembre 2024.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposta a visita la ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che fosse affetta da “Ipotiroidismo in trattamento ormonale sostitutivo in buon compenso, pregresso intervento chirurgico di mastectomia dx per K in atto in assenza di dimostrata ripresa di malattia, note di spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale, s. depressiva reattiva, Cardiopatia ipertensiva ipocinetica in sufficiente compenso”, ritenendola invalida nella misura del 68%.
pagina 2 di 4 Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente, sottoposta a visita la ricorrente, ha riscontrato “Esiti di carcinoma mammario dx, operato (2009), chemio radio ormonotrattato in follow-up con assenza di ripresa di malattia in soggetto con depressione maggiore ad andamento cronicizzato di grado grave con marcata sintomatologia ansiosa, di natura endoreattiva-situazionale. Artrosi polidistrettuale con osteopenia a moderato impatto funzionale. Cardiopatia ipertensiva ipocinetica in classe
NYHA II (FE 38%). Ipotiroidismo in terapia sostitutiva con levo-Tiroxina”, ritenendola invalida con percentuale del 75% anche alla data della visita di revisione del 14 ottobre 2022, con revisione suggerita a marzo 2027.
Tali conclusioni, nemmeno genericamente contestate dalla parte resistente che non ha depositato note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza senza necessità di rinnovare la consulenza.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e parte ricorrente deve essere dichiarata invalida nella misura del 75% fin dalla revisione con revisione suggerita a marzo 2027.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014 con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara la parte ricorrente invalida nella misura del 75% fin dalla revisione con revisione suggerita a marzo 2027;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3864,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario;
pagina 3 di 4 CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 23 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4