Decreto cautelare 1 luglio 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Sentenza breve 7 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 16/07/2021, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/07/2021
N. 00647/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2021, proposto da
Eurotherm s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe La Rosa e Gianluigi Delle Cave, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Alto Vicentino Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Capuano Branca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. 3058 del 3 giugno 2021, caricato in pari data sul portale VI e-procurement , con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura per l'affidamento della fornitura con posa in opera di un nuovo sistema di controllo distribuito a servizio della linea 3 dell'impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente s.r.l.;
- di tutti i verbali della procedura con specifico riferimento a quello relativo alla disposta esclusione;
- di tutti i verbali e atti successivi alla stessa, sebbene non noti, né comunicati, né conoscibili in quanto non pubblicati;
- di ogni atto presupposto, collegato e conseguenziale, tra cui, ove occorrer possa, dell'art. 12 della lettera di invito del 14 aprile 2021, recante “richiesta di offerta per l'affidamento della fornitura con posa in opera di un nuovo sistema di controllo distribuito a servizio della linea 3 dell'impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente S.r.l. – CIG 87086361C6”;
nonché per la condanna dell'Amministrazione a disporre la riammissione della ricorrente nella procedura di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alto Vicentino Ambiente s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che la ricorrente ha preannunciato l’intenzione di proporre, mediante motivi aggiunti, impugnativa (corredata da un’ulteriore domanda cautelare) della determinazione di aggiudicazione, circostanza che, ai si sensi dell’art. 60, cod. proc. amm., preclude la definizione del giudizio all’esito dell’esame dell’istanza cautelare;
- che in relazione a questa circostanza la trattazione della causa è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 settembre 2021, ai soli fini dell’esame della domanda cautelare che sarà proposta unitamente all’impugnazione del provvedimento aggiudicazione;
Considerato:
- che la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento – nelle more – della domanda di sospensione cautelare della impugnata esclusione;
- che, pur ad un sommario esame tipico della presente fase, il motivo di gravame non appare suscettibile di favorevole apprezzamento, poiché l’indicazione da parte della ricorrente, nel contesto dell’offerta tecnica, di prezzi o costi pertinenti alle prestazioni oggetto dell’appalto, si pone in contraddizione con l’obbligo di segretezza dell’offerta economica, così da sorreggere la motivazione dell’avversato provvedimento di esclusione (peraltro adottato in riferimento alla conforme previsione contenuta nell’art. 12, p. 6, della lettera di invito - “ la presenza nella documentazione tecnica di indicazioni di carattere economico o che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituirà causa di esclusione dalla gara ” – oggetto anch’essa di gravame);
- che la specificazione, all’interno della documentazione tecnica prodotta in sede di gara, di voci di costo definite, riferibili a un elemento impiantistico (“ quadro cabina ” - € 4500,00) le cui caratteristiche standardizzate consentono di risalite al costo di analoghi dispostivi oggetto di fornitura (per un totale stimato di € 84.000,00), nonché a prestazioni di manodopera (“ tecnico per attività ‘on site’ supplementari ” - 115,00 €/ora per giorni 47, pari a complessivi € 33.840,00), viola nel concreto, anche per la non irrilevante incidenza delle suddette voci rispetto al valore dell’appalto (€ 207.000,00), il principio che impone la netta separazione tra la fase della valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica;
- che la rappresentazione di elementi di costo qualificanti, tali da consentire di risalire a contenuti dell’offerta economica, sia in positivo, in relazione alle voci formalmente esposte o suscettibili di agevole ricostruzione, sia in negativo, riguardo alle restanti componenti il cui ammontare complessivo può infatti essere determinato per mera differenza aritmetica, verrebbe a compromettere e inquinare la genuinità, la trasparenza e la correttezza delle operazioni valutative, che resterebbero quindi compromesse da un'anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche (così Cons. Stato, Sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819);
- che “ la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica impone che la tutela si estenda a coprire, non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'organo valutativo ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 1335 del 2019);
- che, anche nel caso in cui l’anticipata divulgazione delle voci di prezzo e di costo riguardi una parte soltanto di esse e non la loro totalità, tale particolare evenienza non consentirebbe di eludere, come sostanzialmente auspicato dalla ricorrente, l’attualità del rischio di lesione del bene giuridico protetto dal principio di segretezza, la quale si viene infatti a determinare, secondo il chiaro indirizzo giurisprudenziale appena richiamato, anche per la sola possibilità di conoscenza, da parte della commissione, di contenuti anche parziali dell’offerta economica se capaci di illuminare, come avvenuto nella fattispecie, corrispondenti profili dell’offerta tecnica suscettivi di valutazione;
- che, per quanto precede, deve essere respinta l’istanza cautelare oggetto del ricorso introduttivo;
- che le spese della presente fase vanno compensate, considerata la complessità delle questioni esaminate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):
a) respinge l’istanza cautelare oggetto del ricorso introduttivo;
b) dispone il rinvio della causa alla camera di consiglio dell’8 settembre 2021, per l’esame dell’istanza cautelare contenuta nei preannunciati motivi aggiunti;
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO