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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/09/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1742/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice unico del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1742/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Veronica AVELLA come da procura Parte_1 in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Piazza San Giovanni n. 18
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Italico PERLINI e Gaetano CAPPUCCI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Arce, Via Magni n. 6
- resistente
Oggetto: risarcimento danni per illegittima imposizione di ferie e permessi
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 17.9.2021 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto la società dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
1. ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità della condotta posta in essere dalla resistente con la determinazione unilaterale di assenza imposta al ricorrente per ferie/permessi forzati, nei giorni in atto indicati, per un totale di 112 ore, e/o nella diversa misura che risulterà di giustizia.
2. Per l'effetto, CONDANNARE la resistente al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. e, quindi,
ORDINARE la reintegrazione del monte-ferie/permessi del ricorrente, pari a n. 112 ore e/o nella diversa misura che risulterà di giustizia, per cui l'azienda ne ha imposto il godimento.
3. In via subordinata, CONDANNARE la resistente al risarcimento del danno arrecato al ricorrente in conseguenza del mancato effettivo godimento delle ferie e dei permessi di assenza dal lavoro imposti unilateralmente, la cui quantificazione è chiesta per equivalente economico, secondo le tabelle retributive giornaliere, come da CCSL applicato
o, in via ulteriormente gradata, secondo equità o ex art. 36, Cost.
4. In ogni caso, CONDANNARE la resistente al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi.
2. Il ricorrente, premesso di essere un dipendente di con qualifica di sorvegliante, Controparte_1 inquadrato nell'area professionale A1 del CCSL applicato in azienda, espone che la società convenuta gli ha unilateralmente imposto la fruizione di ferie e di permessi c.d. “PAR” nelle giornate analiticamente indicate nell'atto introduttivo.
3. Il lavoratore deduce l'illegittimità della riferita condotta aziendale in quanto la forzosa collocazione in ferie o in assenza per fruizione permessi PAR nei periodi unilateralmente stabiliti dal datore di lavoro non è stata preceduta da idonea comunicazione preventiva, è avvenuta in relazione a periodi frazionati e non continuativi ed anche in relazione a ferie non ancora maturate, così da pregiudicare l'effettività del godimento degli istituti de quo, impedendo al lavoratore una adeguata programmazione e organizzazione in funzione del ristoro delle energie psico-fisiche.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle conclusioni sopra illustrate.
5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
6. Parte convenuta, premessa una sintetica ricognizione della disciplina legislativa e contrattuale delle ferie e dei permessi, eccepisce, in particolare, che la comunicazione preventiva alla controparte dei periodi di fruizione delle ferie e dei permessi è avvenuta, come da prassi aziendale, mediante esposizione dei turni e giorni di assenza nella bacheca digitale presente nel gate 2 dello stabilimento, alla quale avrebbe dovuto fare seguito l'iniziativa del lavoratore per informarsi sul servizio e conoscere la causale dell'assenza dal servizio. La resistente deduce, inoltre, il comportamento non collaborativo del ricorrente, che ometteva di contattare il gate 2 e si rendeva irreperibile telefonicamente. La medesima società evidenzia, infine, in relazione alla domanda risarcitoria proposta in via subordinata,
l'assoluta genericità delle allegazioni in punto di pregiudizi subiti.
7. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata quindi decisa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10.9.2025, come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorrente, dipendente di agisce nei confronti del datore di lavoro per la Controparte_1 ricostituzione del monte ferie e permessi di cui controparte gli avrebbe unilateralmente ed illegittimamente imposto la fruizione, in periodi non concordati e non continuativi, senza idonea comunicazione preventiva, ed anche in via anticipata, in relazione a ferie non ancora giunte a maturazione. Tale illegittima condotta datoriale avrebbe compromesso la possibilità del lavoratore di fruire in modo effettivo del ristoro delle energie psico-fisiche, così giustificandosi la domanda in via principale di risarcimento in forma specifica (ricostituzione del monte ferie e permessi, quantificato in 112 ore complessive). In via subordinata, l'attore chiede il risarcimento per equivalente delle ore di ferie e permessi non goduti in modo effettivo per l'inadempimento datoriale.
9. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
10. È pacifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il ricorrente presta attività di lavoro subordinato alle dipendenze di con qualifica di sorvegliante e inquadramento nell'area Controparte_1 professionale A1 del CCSL applicato dalla società datrice di lavoro e che la convenuta è una società Cont consortile costituita tra le società facenti parte dei gruppi e avente ad oggetto CP_2 lo svolgimento, in favore delle consorziate, di attività di vigilanza antincendio e sicurezza industriale a tutela del patrimonio aziendale. Risulta inoltre documentalmente – per quanto rileva ai fini del Cont presente giudizio – che la società convenuta ha collocato il ricorrente in ferie o in permesso c.d. nelle seguenti giornate: 27 dicembre 2020 in ferie per 8 ore giornaliere (cfr. e-mail di servizio del Cont Cont 29.12.2020, doc. 29 , e busta paga gennaio 2021, doc. 34 ); 2, 3, 4, 7, e 8 gennaio 2021 in Cont ferie per 8 ore giornaliere (cfr. prospetto turni, doc. 35 , e busta paga di febbraio 2021, doc. 36 Cont
); 7, 17 e 24 maggio 2021 in PAR per otto ore giornaliere (cfr. busta paga giugno 2021, doc. 45 Cont Cont
); 25 giugno 2021 in PAR per otto ore (cfr. busta paga di luglio 2021, doc. 48 ); 3, 4, 5 e 6 Cont luglio 2021 in ferie per otto ore giornaliere (cfr. busta paga di agosto 2021, doc. 49 ).
11. Ciò premesso, per stabilire se sono fondate le doglianze del lavoratore è necessario procedere ad una sintetica ricognizione della normativa rilevante in materia di ferie e permessi retribuiti.
12. L'art. 36, comma 3, Cost. garantisce al lavoratore il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite.
L'art. 2109 c.c. stabilisce che il prestatore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (comma 2) e che l'imprenditore “deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie” (comma 3).
13. L'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 prevede che, “fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”.
Il secondo comma specifica che il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Cont 14. Il CCSL dell'11.3.2019 applicato in azienda (doc. 50 ) prevede all'art. 12 del titolo II, per quanto qui rileva, che i lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane, che le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, reparto, scaglione) ed il periodo della loro fruizione sarà stabilito dalla Direzione aziendale previo esame congiunto con il consiglio delle RSA, da tenersi entro il 30 aprile, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori compatibilmente con quelle operative dell'Azienda. La medesima disposizione sancisce l'irrinunciabilità delle ferie e stabilisce che, ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze operative dell'Azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma, non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità retributiva, di conseguenza la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze operative.
15. L'art. 10 del titolo II del medesimo CCSL detta una articolata disciplina dei permessi annui retribuiti di 8 ore, c.d. PAR, riconosciuti nella misura di 13 in ragione di anno di servizio, pari a 104 ore, di cui
32 ore in sostituzione delle festività abolite, dei quali 7 utilizzabili per fruizione collettiva e 6 per fruizione individuale. La disposizione specifica inoltre che la Direzione aziendale potrà ricorrere, anche in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, alla fruizione collettiva dei P.A.R. per chiusure collettive, previo esame con il consiglio delle RSA. La richiesta di fruizione individuale dovrà essere effettuata dal lavoratore con un termine di preavviso di almeno 15 giorni. Laddove i permessi non siano fruiti entro l'anno di maturazione, essi confluiscono in un apposito conto ore individuale e saranno utilizzati in via prioritaria per chiusure collettive o sospensione o contrazione temporanea dell'orario di lavoro. Il lavoratore mantiene il diritto alla fruizione dei permessi maturati in ciascun anno per un periodo di 42 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fatta salva la possibilità per il lavoratore stesso, al termine di 24 mesi dalla conclusione dell'anno di maturazione dei permessi, di chiedere la monetizzazione delle quote orarie non fruite.
16. La Suprema Corte ha chiarito che l'esatta determinazione del periodo feriale spetta unicamente all'imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, in quanto presuppone una valutazione comparativa di diverse esigenze, dovendo essere contemperate le esigenze dell'impresa con gli interessi del prestatore di lavoro (art. 2109 c.c.). Al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca, al fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali, i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. L'esercizio del potere datoriale di determinare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti, implicante anche quello di modificarlo, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto ad una riconsiderazione delle esigenze aziendali, deve essere preceduto da una comunicazione preventiva al lavoratore del periodo stabilito per il godimento delle ferie (Cass. civ. n.
24977/2022; n. 7951/2021; n. 1557/2000). Tale preavviso risponde ad una duplice finalità: consentire al lavoratore, mediante le opportune attività organizzative e programmatorie, di utilizzare le ferie per l'effettivo ristoro delle energie psico-fisiche, ossia per la finalità oggettivamente propria delle stesse
(sulla effettività del diritto alle ferie del lavoratore e sul correlato obbligo datoriale di fornirgli una
“informazione adeguata” per porlo in condizione di fruirne effettivamente, cfr. Corte di Giustizia
UE, sez. I , 14/12/2023, n. 206, resa nella causa C-684/16, ) e dall'altro consentire al lavoratore, che ritenga l'indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, di formulare tempestivamente gli eventuali rilievi (cfr. Cass. civ. n. 24977/2022 cit.), finalità quest'ultima che si riconnette evidentemente alla prima, rispetto alla quale è in posizione servente.
17. Tanto chiarito, nel caso di specie emerge, dalle allegazioni della stessa resistente e dai documenti di causa, che i periodi di fruizione delle ferie in contestazione, stabiliti unilateralmente dalla convenuta e non coincidenti con i periodi indicati dal lavoratore – salvo quanto si dirà per il giorno 25 giugno
2021 – non sono stati preceduti da una comunicazione al lavoratore data con un preavviso congruo ed idoneo a consentirgli un effettivo godimento delle stesse, funzionale al ristoro delle energie psico fisiche.
18. Con riferimento alla giornata del 27 dicembre 2020, dalla e-mail di servizio prodotta dalla convenuta
(doc. 29) risulta che il ricorrente, in data 27 dicembre 2020, si presentava in azienda presso il gate 2 per espletare il turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e gli veniva comunicato, prima dal capoturno Pt_2
e poi confermato telefonicamente dal caposquadra che quel giorno non era comandato a lavoro perché collocato dall'azienda in ferie. Nella relazione si menzionano i tentativi infruttuosi compiuti dall'azienda di contattarlo telefonicamente il 26 dicembre 2020 e la mattina del 27 dicembre 2020 per comunicargli che in tale giornata era collocato in ferie. Nella medesima relazione si spiega che l'individuazione datoriale di tale data per la fruizione di un giorno di ferie da parte del ricorrente era avvenuta solo successivamente al 24 dicembre 2020, a seguito di una riprogrammazione aziendale dovuta alla caducazione per malattia delle ferie originariamente programmate dal dipendente per il periodo dal 17 dicembre 2020 al 23 dicembre 2020. È pertanto evidente che, quand'anche fosse andato a buon fine il tentativo di contattare telefonicamente il dipendente o questi si fosse informato presso il gate 2, sarebbe venuto a conoscenza della collocazione in ferie nella giornata del 27 dicembre
2020 solo il giorno stesso o quello precedente, e dunque con un preavviso assolutamente inadeguato a consentire al lavoratore una effettiva programmazione delle giornata in funzione del riposo e del recupero delle energie psico-fisiche, peraltro – trattandosi di giornata isolata – senza quella continuità che è pur essa funzionale alle esigenze di effettivo riposo del lavoratore.
19. Per le giornate del 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 deve in primo luogo e decisivamente rilevarsi che nella busta paga di gennaio 2021 (doc. 34) è indicato un residuo ferie dell'anno precedente pari a 9,33 ore.
L'unilaterale collocazione in ferie del ricorrente nelle quattro suddette giornate risulta illegittima, per la parte eccedente le 9,33 ore, già solo per il fatto che trattasi di ferie non ancora maturate. La resistente non ha allegato né dimostrato l'esistenza di una disciplina contrattuale che legittimi, in presenza di determinati presupposti, la fruizione anticipata di ferie non ancora maturate dal lavoratore senza il suo consenso. In secondo luogo, valgono le medesime considerazioni esposte in precedenza. La società, infatti, deduce in memoria di avere vanamente tentato di contattare telefonicamente il ricorrente il 31.12.2020 per avvisarlo della collocazione in ferie a partire dal 2 gennaio e di avergli inviato, nello stesso giorno, due messaggi e una e-mail, non ricevuta per “casella piena” (cfr. e-mail di servizio, doc. 34; screenshot messaggi, doc. 39; e-mail doc. 40). Orbene, pur volendo prescindere dal rilievo che la società avrebbe potuto avvalersi di forme di comunicazione idonee a fornire certezza legale della ricezione, come ad esempio l'invio di una raccomandata A/R, e senza che qui importi indagare a chi vada addebitato l'esito infruttuoso dei tentativi di comunicazione effettuata, è dirimente ancora una volta il rilievo che il brevissimo termine di preavviso con cui il ricorrente sarebbe stato informato del periodo di ferie, due giorni prima, appare del tutto inidoneo a garantire una programmazione e fruizione effettiva delle ferie in funzione del conseguimento della finalità a cui tale istituto è intrinsecamente preordinato.
20. Per la medesima ragione deve ritenersi illegittima la collocazione in ferie del ricorrente nelle giornate del 3, 4, 5 e 6 luglio 2021. Per stessa ammissione della società convenuta (punti 31 e 32 della memoria difensiva), il ricorrente avrebbe potuto venire a conoscenza della collocazione in ferie dal 1° al 6 luglio
2021 non prima di sabato 26 giugno 2021, allorché il ricorrente lavorava nel primo turno e poteva prendere visione del “settimanale” – il prospetto dei turni della settimana successiva – pubblicato nella bacheca digitale del gate 2 il giovedì oppure il venerdì. Tale modalità di comunicazione appare del tutto inidonea a consentire al ricorrente una programmazione effettiva delle ferie in funzione delle esigenze di riposo e recupero delle energie psico fisiche, non solo per la brevità del preavviso – nel caso in esame, quattro giorni prima dell'inizio del periodo di ferie – ma anche perché, sempre per stessa ammissione della resistente (punto 10 della memoria), nella turnazione del “settimanale” esposto in bacheca digitale il giovedì o il venerdì per la settimana successiva non risulta neppure indicata la causale dell'assenza, ma viene onerato il lavoratore di contattare telefonicamente il gate 2
e di attendere che i responsabili del servizio, anche attraverso l'ufficio squadra, facciano contattare il singolo lavoratore per specificargli la ragione dell'assenza, senza dunque alcuna garanzia che la predetta informazione giunga in tempi celeri e certi, come dimostrano le vicende per cui è causa.
21. La resistente deduce che tale modalità di comunicazione, implicante l'onere per i dipendenti di contattare il gate 2 per informarsi sul servizio da espletare, costitutiva una prassi aziendale e che il ricorrente si è dimostrato poco collaborativo, non attivandosi in tal senso e non rendendosi reperibile telefonicamente.
22. L'assunto in merito alla esistenza di una prassi aziendale è innanzitutto indimostrato, poiché per ritenere sussistente una prassi aziendale è necessario che sia allegato e provato che il comportamento ha carattere generale in quanto applicato nei confronti di tutti i dipendenti e protratto nel tempo
(Cass. civ. n. 24977/2022; n. 8240/2010; n. 18991/2008), mentre nella specie non sono stati forniti elementi documentali o articolati idonei capitoli di prova per la dimostrazione che la procedura descritta in memoria avesse i caratteri di una vera e propria prassi aziendale. In secondo luogo, se pure fosse stata seguita, una siffatta prassi, così come prospettata dalla resistente, sarebbe risultata certamente inidonea a garantire ai dipendenti, con un congruo anticipo e in tempi certi, una adeguata conoscenza “preventiva” del periodo di fruizione delle ferie, non assicurando così indefettibilmente la possibilità effettiva per gli stessi di programmarne la fruizione in funzione del recupero delle energie psico-fisiche, e tale dirimente constatazione priva di ogni rilievo le deduzioni della resistente circa l'atteggiamento poco collaborativo del lavoratore. Né potrebbe considerarsi equipollente della comunicazione individuale al ricorrente quella inviata alle rappresentanze sindacali, la quale “non può tenere il luogo di una comunicazione diretta ai singoli lavoratori della necessità di fruire delle ferie maturate ed ancora da godere” (Cass. civ. n. 24977/2022), cosicché non rilevano, per il profilo in esame, i verbali di esame congiunto e di consultazione sindacale versati in atti dalla convenuta.
Cont 23. Le considerazioni che precedono non possono essere estese alla fruizione dei nelle giornate in contestazione (7, 17, e 24 maggio 2021, 25 giugno 2021), non solo e non tanto perché, al contrario di quanto avvenuto per le ferie, difettano nel ricorso allegazioni specifiche in merito all'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva delle relative giornate, ma soprattutto per la diversa Cont Contr struttura e funzione degli istituti. Permessi retribuiti quali e non assolvono in via esclusiva ed indefettibile alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, non sono infatti irrinunciabili come le ferie e sono normalmente monetizzabili in costanza di rapporto, ove non goduti, secondo la disciplina contrattuale collettiva, come quella applicabile al rapporto dedotto in causa;
si tratta di strumenti flessibili, che maturano e si computano ad ore e non a giorni, concepiti dalla prassi contrattuale collettiva per venire incontro alle più disparate e non tipizzate esigenze del dipendente, assicurandogli la facoltà, e non l'obbligo, di assenze tendenzialmente brevi – e non continuative come per le ferie – le quali non devono essere giustificate dal lavoratore con una specifica motivazione. La fonte di disciplina di tale tipologia di permessi è quella contrattuale collettiva. Nella specie, i PAR sono regolati dall'art. 10 del titolo II del medesimo CCSL sopra richiamato, che non prevede alcun obbligo del datore di lavoro di comunicare con congruo preavviso al dipendente le ore o i giorni in cui fruirà di tali permessi, neppure per quelli a fruizione collettiva previsti dalla norma contrattuale. Questi ultimi potranno essere utilizzati dall'azienda anche “in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro…per chiusure collettive, previso esame con il Consiglio delle RSA”, come avvenuto nella specie, al fine di fronteggiare una situazione di riduzione delle esigenze di servizio e di conseguente esigenza di riduzione del personale senza ricorrere agli ammortizzatori sociali (cfr. verbali di consultazione sindacale e di esame congiunto in atti).
24. In ragione della diversa struttura e funzione dei PAR e dell'assenza di un obbligo contrattuale datoriale di comunicarne preventivamente ai dipendenti le ore o i giorni di fruizione, non può ritenersi illegittima la collocazione del ricorrente in permesso PAR nei giorni 7, 17, 24 maggio 2021 e 25 giugno
2021. Quanto a quest'ultima giornata, sebbene l'azienda abbia unilateralmente modificato la causale Cont dell'assenza, chiesta dal lavoratore a titolo di ferie e concessa dal datore di lavoro a titolo di , non si ravvisa alcun pregiudizio per il dipendente, che ha potuto comunque fruire dell'assenza retribuita nel giorno richiesto.
25. In conclusione, deve ritenersi illegittima, per le ragioni esposte, unicamente la collocazione in ferie del dipendente nei giorni 27 dicembre 2020, 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 e 3, 4, 5 e 6 luglio 2021. Non vi sono ostacoli ad una tutela risarcitoria in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., mediante la ricostituzione del monte ferie limitatamente alle suddette giornate, essendo tale ripristino giuridicamente possibile e non eccessivamente oneroso per il debitore. La società convenuta va pertanto condannata alla ricostituzione del monte ferie del ricorrente, da incrementarsi nella misura di 9 giorni di ferie.
26. Le spese processuali, compensate nella misura di un terzo per l'accoglimento solo parziale del ricorso, per i restanti due terzi sono poste a carico della società convenuta secondo soccombenza, con liquidazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, secondo i parametri medi previsti per tutte le fasi dalle tabelle allegate, in relazione alle cause di lavoro di valore fino ad euro
1.100,00, stante il valore della retribuzione globale di fatto giornaliera pari ad euro 69,85 (cfr. buste paga in atti), moltiplicata per i 9 giorni di ferie da riaccreditare al ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la illegittima collocazione in ferie di nei giorni 27 dicembre 2020, 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 e 3, 4, 5 e 6 luglio Parte_1
2021;
− per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla ricostituzione del monte ferie del ricorrente, da incrementarsi nella misura di 9 giorni di ferie;
− compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna a Controparte_1 rifondere al difensore antistatario del ricorrente, Avv. AVELLA VERONICA, i restanti due terzi, che liquida in euro 427,33, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento,
CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice unico del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1742/2021 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Veronica AVELLA come da procura Parte_1 in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino, Piazza San Giovanni n. 18
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Italico PERLINI e Gaetano CAPPUCCI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Arce, Via Magni n. 6
- resistente
Oggetto: risarcimento danni per illegittima imposizione di ferie e permessi
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 17.9.2021 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto la società dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
1. ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità della condotta posta in essere dalla resistente con la determinazione unilaterale di assenza imposta al ricorrente per ferie/permessi forzati, nei giorni in atto indicati, per un totale di 112 ore, e/o nella diversa misura che risulterà di giustizia.
2. Per l'effetto, CONDANNARE la resistente al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. e, quindi,
ORDINARE la reintegrazione del monte-ferie/permessi del ricorrente, pari a n. 112 ore e/o nella diversa misura che risulterà di giustizia, per cui l'azienda ne ha imposto il godimento.
3. In via subordinata, CONDANNARE la resistente al risarcimento del danno arrecato al ricorrente in conseguenza del mancato effettivo godimento delle ferie e dei permessi di assenza dal lavoro imposti unilateralmente, la cui quantificazione è chiesta per equivalente economico, secondo le tabelle retributive giornaliere, come da CCSL applicato
o, in via ulteriormente gradata, secondo equità o ex art. 36, Cost.
4. In ogni caso, CONDANNARE la resistente al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi.
2. Il ricorrente, premesso di essere un dipendente di con qualifica di sorvegliante, Controparte_1 inquadrato nell'area professionale A1 del CCSL applicato in azienda, espone che la società convenuta gli ha unilateralmente imposto la fruizione di ferie e di permessi c.d. “PAR” nelle giornate analiticamente indicate nell'atto introduttivo.
3. Il lavoratore deduce l'illegittimità della riferita condotta aziendale in quanto la forzosa collocazione in ferie o in assenza per fruizione permessi PAR nei periodi unilateralmente stabiliti dal datore di lavoro non è stata preceduta da idonea comunicazione preventiva, è avvenuta in relazione a periodi frazionati e non continuativi ed anche in relazione a ferie non ancora maturate, così da pregiudicare l'effettività del godimento degli istituti de quo, impedendo al lavoratore una adeguata programmazione e organizzazione in funzione del ristoro delle energie psico-fisiche.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle conclusioni sopra illustrate.
5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
6. Parte convenuta, premessa una sintetica ricognizione della disciplina legislativa e contrattuale delle ferie e dei permessi, eccepisce, in particolare, che la comunicazione preventiva alla controparte dei periodi di fruizione delle ferie e dei permessi è avvenuta, come da prassi aziendale, mediante esposizione dei turni e giorni di assenza nella bacheca digitale presente nel gate 2 dello stabilimento, alla quale avrebbe dovuto fare seguito l'iniziativa del lavoratore per informarsi sul servizio e conoscere la causale dell'assenza dal servizio. La resistente deduce, inoltre, il comportamento non collaborativo del ricorrente, che ometteva di contattare il gate 2 e si rendeva irreperibile telefonicamente. La medesima società evidenzia, infine, in relazione alla domanda risarcitoria proposta in via subordinata,
l'assoluta genericità delle allegazioni in punto di pregiudizi subiti.
7. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata quindi decisa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10.9.2025, come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il ricorrente, dipendente di agisce nei confronti del datore di lavoro per la Controparte_1 ricostituzione del monte ferie e permessi di cui controparte gli avrebbe unilateralmente ed illegittimamente imposto la fruizione, in periodi non concordati e non continuativi, senza idonea comunicazione preventiva, ed anche in via anticipata, in relazione a ferie non ancora giunte a maturazione. Tale illegittima condotta datoriale avrebbe compromesso la possibilità del lavoratore di fruire in modo effettivo del ristoro delle energie psico-fisiche, così giustificandosi la domanda in via principale di risarcimento in forma specifica (ricostituzione del monte ferie e permessi, quantificato in 112 ore complessive). In via subordinata, l'attore chiede il risarcimento per equivalente delle ore di ferie e permessi non goduti in modo effettivo per l'inadempimento datoriale.
9. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
10. È pacifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il ricorrente presta attività di lavoro subordinato alle dipendenze di con qualifica di sorvegliante e inquadramento nell'area Controparte_1 professionale A1 del CCSL applicato dalla società datrice di lavoro e che la convenuta è una società Cont consortile costituita tra le società facenti parte dei gruppi e avente ad oggetto CP_2 lo svolgimento, in favore delle consorziate, di attività di vigilanza antincendio e sicurezza industriale a tutela del patrimonio aziendale. Risulta inoltre documentalmente – per quanto rileva ai fini del Cont presente giudizio – che la società convenuta ha collocato il ricorrente in ferie o in permesso c.d. nelle seguenti giornate: 27 dicembre 2020 in ferie per 8 ore giornaliere (cfr. e-mail di servizio del Cont Cont 29.12.2020, doc. 29 , e busta paga gennaio 2021, doc. 34 ); 2, 3, 4, 7, e 8 gennaio 2021 in Cont ferie per 8 ore giornaliere (cfr. prospetto turni, doc. 35 , e busta paga di febbraio 2021, doc. 36 Cont
); 7, 17 e 24 maggio 2021 in PAR per otto ore giornaliere (cfr. busta paga giugno 2021, doc. 45 Cont Cont
); 25 giugno 2021 in PAR per otto ore (cfr. busta paga di luglio 2021, doc. 48 ); 3, 4, 5 e 6 Cont luglio 2021 in ferie per otto ore giornaliere (cfr. busta paga di agosto 2021, doc. 49 ).
11. Ciò premesso, per stabilire se sono fondate le doglianze del lavoratore è necessario procedere ad una sintetica ricognizione della normativa rilevante in materia di ferie e permessi retribuiti.
12. L'art. 36, comma 3, Cost. garantisce al lavoratore il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite.
L'art. 2109 c.c. stabilisce che il prestatore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (comma 2) e che l'imprenditore “deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie” (comma 3).
13. L'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 prevede che, “fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”.
Il secondo comma specifica che il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Cont 14. Il CCSL dell'11.3.2019 applicato in azienda (doc. 50 ) prevede all'art. 12 del titolo II, per quanto qui rileva, che i lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane, che le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, reparto, scaglione) ed il periodo della loro fruizione sarà stabilito dalla Direzione aziendale previo esame congiunto con il consiglio delle RSA, da tenersi entro il 30 aprile, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori compatibilmente con quelle operative dell'Azienda. La medesima disposizione sancisce l'irrinunciabilità delle ferie e stabilisce che, ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze operative dell'Azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma, non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità retributiva, di conseguenza la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze operative.
15. L'art. 10 del titolo II del medesimo CCSL detta una articolata disciplina dei permessi annui retribuiti di 8 ore, c.d. PAR, riconosciuti nella misura di 13 in ragione di anno di servizio, pari a 104 ore, di cui
32 ore in sostituzione delle festività abolite, dei quali 7 utilizzabili per fruizione collettiva e 6 per fruizione individuale. La disposizione specifica inoltre che la Direzione aziendale potrà ricorrere, anche in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, alla fruizione collettiva dei P.A.R. per chiusure collettive, previo esame con il consiglio delle RSA. La richiesta di fruizione individuale dovrà essere effettuata dal lavoratore con un termine di preavviso di almeno 15 giorni. Laddove i permessi non siano fruiti entro l'anno di maturazione, essi confluiscono in un apposito conto ore individuale e saranno utilizzati in via prioritaria per chiusure collettive o sospensione o contrazione temporanea dell'orario di lavoro. Il lavoratore mantiene il diritto alla fruizione dei permessi maturati in ciascun anno per un periodo di 42 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fatta salva la possibilità per il lavoratore stesso, al termine di 24 mesi dalla conclusione dell'anno di maturazione dei permessi, di chiedere la monetizzazione delle quote orarie non fruite.
16. La Suprema Corte ha chiarito che l'esatta determinazione del periodo feriale spetta unicamente all'imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, in quanto presuppone una valutazione comparativa di diverse esigenze, dovendo essere contemperate le esigenze dell'impresa con gli interessi del prestatore di lavoro (art. 2109 c.c.). Al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca, al fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali, i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. L'esercizio del potere datoriale di determinare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti, implicante anche quello di modificarlo, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto ad una riconsiderazione delle esigenze aziendali, deve essere preceduto da una comunicazione preventiva al lavoratore del periodo stabilito per il godimento delle ferie (Cass. civ. n.
24977/2022; n. 7951/2021; n. 1557/2000). Tale preavviso risponde ad una duplice finalità: consentire al lavoratore, mediante le opportune attività organizzative e programmatorie, di utilizzare le ferie per l'effettivo ristoro delle energie psico-fisiche, ossia per la finalità oggettivamente propria delle stesse
(sulla effettività del diritto alle ferie del lavoratore e sul correlato obbligo datoriale di fornirgli una
“informazione adeguata” per porlo in condizione di fruirne effettivamente, cfr. Corte di Giustizia
UE, sez. I , 14/12/2023, n. 206, resa nella causa C-684/16, ) e dall'altro consentire al lavoratore, che ritenga l'indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, di formulare tempestivamente gli eventuali rilievi (cfr. Cass. civ. n. 24977/2022 cit.), finalità quest'ultima che si riconnette evidentemente alla prima, rispetto alla quale è in posizione servente.
17. Tanto chiarito, nel caso di specie emerge, dalle allegazioni della stessa resistente e dai documenti di causa, che i periodi di fruizione delle ferie in contestazione, stabiliti unilateralmente dalla convenuta e non coincidenti con i periodi indicati dal lavoratore – salvo quanto si dirà per il giorno 25 giugno
2021 – non sono stati preceduti da una comunicazione al lavoratore data con un preavviso congruo ed idoneo a consentirgli un effettivo godimento delle stesse, funzionale al ristoro delle energie psico fisiche.
18. Con riferimento alla giornata del 27 dicembre 2020, dalla e-mail di servizio prodotta dalla convenuta
(doc. 29) risulta che il ricorrente, in data 27 dicembre 2020, si presentava in azienda presso il gate 2 per espletare il turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e gli veniva comunicato, prima dal capoturno Pt_2
e poi confermato telefonicamente dal caposquadra che quel giorno non era comandato a lavoro perché collocato dall'azienda in ferie. Nella relazione si menzionano i tentativi infruttuosi compiuti dall'azienda di contattarlo telefonicamente il 26 dicembre 2020 e la mattina del 27 dicembre 2020 per comunicargli che in tale giornata era collocato in ferie. Nella medesima relazione si spiega che l'individuazione datoriale di tale data per la fruizione di un giorno di ferie da parte del ricorrente era avvenuta solo successivamente al 24 dicembre 2020, a seguito di una riprogrammazione aziendale dovuta alla caducazione per malattia delle ferie originariamente programmate dal dipendente per il periodo dal 17 dicembre 2020 al 23 dicembre 2020. È pertanto evidente che, quand'anche fosse andato a buon fine il tentativo di contattare telefonicamente il dipendente o questi si fosse informato presso il gate 2, sarebbe venuto a conoscenza della collocazione in ferie nella giornata del 27 dicembre
2020 solo il giorno stesso o quello precedente, e dunque con un preavviso assolutamente inadeguato a consentire al lavoratore una effettiva programmazione delle giornata in funzione del riposo e del recupero delle energie psico-fisiche, peraltro – trattandosi di giornata isolata – senza quella continuità che è pur essa funzionale alle esigenze di effettivo riposo del lavoratore.
19. Per le giornate del 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 deve in primo luogo e decisivamente rilevarsi che nella busta paga di gennaio 2021 (doc. 34) è indicato un residuo ferie dell'anno precedente pari a 9,33 ore.
L'unilaterale collocazione in ferie del ricorrente nelle quattro suddette giornate risulta illegittima, per la parte eccedente le 9,33 ore, già solo per il fatto che trattasi di ferie non ancora maturate. La resistente non ha allegato né dimostrato l'esistenza di una disciplina contrattuale che legittimi, in presenza di determinati presupposti, la fruizione anticipata di ferie non ancora maturate dal lavoratore senza il suo consenso. In secondo luogo, valgono le medesime considerazioni esposte in precedenza. La società, infatti, deduce in memoria di avere vanamente tentato di contattare telefonicamente il ricorrente il 31.12.2020 per avvisarlo della collocazione in ferie a partire dal 2 gennaio e di avergli inviato, nello stesso giorno, due messaggi e una e-mail, non ricevuta per “casella piena” (cfr. e-mail di servizio, doc. 34; screenshot messaggi, doc. 39; e-mail doc. 40). Orbene, pur volendo prescindere dal rilievo che la società avrebbe potuto avvalersi di forme di comunicazione idonee a fornire certezza legale della ricezione, come ad esempio l'invio di una raccomandata A/R, e senza che qui importi indagare a chi vada addebitato l'esito infruttuoso dei tentativi di comunicazione effettuata, è dirimente ancora una volta il rilievo che il brevissimo termine di preavviso con cui il ricorrente sarebbe stato informato del periodo di ferie, due giorni prima, appare del tutto inidoneo a garantire una programmazione e fruizione effettiva delle ferie in funzione del conseguimento della finalità a cui tale istituto è intrinsecamente preordinato.
20. Per la medesima ragione deve ritenersi illegittima la collocazione in ferie del ricorrente nelle giornate del 3, 4, 5 e 6 luglio 2021. Per stessa ammissione della società convenuta (punti 31 e 32 della memoria difensiva), il ricorrente avrebbe potuto venire a conoscenza della collocazione in ferie dal 1° al 6 luglio
2021 non prima di sabato 26 giugno 2021, allorché il ricorrente lavorava nel primo turno e poteva prendere visione del “settimanale” – il prospetto dei turni della settimana successiva – pubblicato nella bacheca digitale del gate 2 il giovedì oppure il venerdì. Tale modalità di comunicazione appare del tutto inidonea a consentire al ricorrente una programmazione effettiva delle ferie in funzione delle esigenze di riposo e recupero delle energie psico fisiche, non solo per la brevità del preavviso – nel caso in esame, quattro giorni prima dell'inizio del periodo di ferie – ma anche perché, sempre per stessa ammissione della resistente (punto 10 della memoria), nella turnazione del “settimanale” esposto in bacheca digitale il giovedì o il venerdì per la settimana successiva non risulta neppure indicata la causale dell'assenza, ma viene onerato il lavoratore di contattare telefonicamente il gate 2
e di attendere che i responsabili del servizio, anche attraverso l'ufficio squadra, facciano contattare il singolo lavoratore per specificargli la ragione dell'assenza, senza dunque alcuna garanzia che la predetta informazione giunga in tempi celeri e certi, come dimostrano le vicende per cui è causa.
21. La resistente deduce che tale modalità di comunicazione, implicante l'onere per i dipendenti di contattare il gate 2 per informarsi sul servizio da espletare, costitutiva una prassi aziendale e che il ricorrente si è dimostrato poco collaborativo, non attivandosi in tal senso e non rendendosi reperibile telefonicamente.
22. L'assunto in merito alla esistenza di una prassi aziendale è innanzitutto indimostrato, poiché per ritenere sussistente una prassi aziendale è necessario che sia allegato e provato che il comportamento ha carattere generale in quanto applicato nei confronti di tutti i dipendenti e protratto nel tempo
(Cass. civ. n. 24977/2022; n. 8240/2010; n. 18991/2008), mentre nella specie non sono stati forniti elementi documentali o articolati idonei capitoli di prova per la dimostrazione che la procedura descritta in memoria avesse i caratteri di una vera e propria prassi aziendale. In secondo luogo, se pure fosse stata seguita, una siffatta prassi, così come prospettata dalla resistente, sarebbe risultata certamente inidonea a garantire ai dipendenti, con un congruo anticipo e in tempi certi, una adeguata conoscenza “preventiva” del periodo di fruizione delle ferie, non assicurando così indefettibilmente la possibilità effettiva per gli stessi di programmarne la fruizione in funzione del recupero delle energie psico-fisiche, e tale dirimente constatazione priva di ogni rilievo le deduzioni della resistente circa l'atteggiamento poco collaborativo del lavoratore. Né potrebbe considerarsi equipollente della comunicazione individuale al ricorrente quella inviata alle rappresentanze sindacali, la quale “non può tenere il luogo di una comunicazione diretta ai singoli lavoratori della necessità di fruire delle ferie maturate ed ancora da godere” (Cass. civ. n. 24977/2022), cosicché non rilevano, per il profilo in esame, i verbali di esame congiunto e di consultazione sindacale versati in atti dalla convenuta.
Cont 23. Le considerazioni che precedono non possono essere estese alla fruizione dei nelle giornate in contestazione (7, 17, e 24 maggio 2021, 25 giugno 2021), non solo e non tanto perché, al contrario di quanto avvenuto per le ferie, difettano nel ricorso allegazioni specifiche in merito all'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva delle relative giornate, ma soprattutto per la diversa Cont Contr struttura e funzione degli istituti. Permessi retribuiti quali e non assolvono in via esclusiva ed indefettibile alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, non sono infatti irrinunciabili come le ferie e sono normalmente monetizzabili in costanza di rapporto, ove non goduti, secondo la disciplina contrattuale collettiva, come quella applicabile al rapporto dedotto in causa;
si tratta di strumenti flessibili, che maturano e si computano ad ore e non a giorni, concepiti dalla prassi contrattuale collettiva per venire incontro alle più disparate e non tipizzate esigenze del dipendente, assicurandogli la facoltà, e non l'obbligo, di assenze tendenzialmente brevi – e non continuative come per le ferie – le quali non devono essere giustificate dal lavoratore con una specifica motivazione. La fonte di disciplina di tale tipologia di permessi è quella contrattuale collettiva. Nella specie, i PAR sono regolati dall'art. 10 del titolo II del medesimo CCSL sopra richiamato, che non prevede alcun obbligo del datore di lavoro di comunicare con congruo preavviso al dipendente le ore o i giorni in cui fruirà di tali permessi, neppure per quelli a fruizione collettiva previsti dalla norma contrattuale. Questi ultimi potranno essere utilizzati dall'azienda anche “in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro…per chiusure collettive, previso esame con il Consiglio delle RSA”, come avvenuto nella specie, al fine di fronteggiare una situazione di riduzione delle esigenze di servizio e di conseguente esigenza di riduzione del personale senza ricorrere agli ammortizzatori sociali (cfr. verbali di consultazione sindacale e di esame congiunto in atti).
24. In ragione della diversa struttura e funzione dei PAR e dell'assenza di un obbligo contrattuale datoriale di comunicarne preventivamente ai dipendenti le ore o i giorni di fruizione, non può ritenersi illegittima la collocazione del ricorrente in permesso PAR nei giorni 7, 17, 24 maggio 2021 e 25 giugno
2021. Quanto a quest'ultima giornata, sebbene l'azienda abbia unilateralmente modificato la causale Cont dell'assenza, chiesta dal lavoratore a titolo di ferie e concessa dal datore di lavoro a titolo di , non si ravvisa alcun pregiudizio per il dipendente, che ha potuto comunque fruire dell'assenza retribuita nel giorno richiesto.
25. In conclusione, deve ritenersi illegittima, per le ragioni esposte, unicamente la collocazione in ferie del dipendente nei giorni 27 dicembre 2020, 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 e 3, 4, 5 e 6 luglio 2021. Non vi sono ostacoli ad una tutela risarcitoria in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., mediante la ricostituzione del monte ferie limitatamente alle suddette giornate, essendo tale ripristino giuridicamente possibile e non eccessivamente oneroso per il debitore. La società convenuta va pertanto condannata alla ricostituzione del monte ferie del ricorrente, da incrementarsi nella misura di 9 giorni di ferie.
26. Le spese processuali, compensate nella misura di un terzo per l'accoglimento solo parziale del ricorso, per i restanti due terzi sono poste a carico della società convenuta secondo soccombenza, con liquidazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, secondo i parametri medi previsti per tutte le fasi dalle tabelle allegate, in relazione alle cause di lavoro di valore fino ad euro
1.100,00, stante il valore della retribuzione globale di fatto giornaliera pari ad euro 69,85 (cfr. buste paga in atti), moltiplicata per i 9 giorni di ferie da riaccreditare al ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la illegittima collocazione in ferie di nei giorni 27 dicembre 2020, 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 e 3, 4, 5 e 6 luglio Parte_1
2021;
− per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla ricostituzione del monte ferie del ricorrente, da incrementarsi nella misura di 9 giorni di ferie;
− compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna a Controparte_1 rifondere al difensore antistatario del ricorrente, Avv. AVELLA VERONICA, i restanti due terzi, che liquida in euro 427,33, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento,
CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci