Decreto presidenziale 1 luglio 2023
Ordinanza cautelare 13 luglio 2023
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00706/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IS L'Autore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Veglie, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Farmacia Sant'Irene, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'esecuzione
della sentenza 26.4.22 n. 667 con cui la I^ Sezione di codesto on. le Tar ha accolto il ricorso n. 652/21 RG proposto dalla sig.ra IS L'Autore.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L''Autore IS il 12/10/2022:
per l'annullamento,
- in parte qua, della determina 04.08.22 n. 448 del Responsabile della 4 Settore Polizia Locale, con cui è stato affidato l'incarico per supporto al RUP per l'adozione di un atto di regolamentazione definitivo del traffico veicolare del Comune di Veglie;
- in parte qua, della deliberazione di Giunta Municipale 23.06.22 n. 69.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L'Autore IS il 02/12/2022:
per l'annullamento,
- dell'ordinanza dirigenziale 03/10/22 n. 41 con cui il Comune di Veglie ha reso nota la “Nuova Disciplina dei flussi veicolari nelle piazze centrali del paese – rif. Sentenza TAR Lecce n. 667 del 26/4/22” nonché di tutti gli atti istruttori e provvedimentali presupposti già impugnati con i primi motivi aggiunti ed in particolare l'ordinanza dirigenziale 01/07/2022 n. 28, in parte qua la determina 04.08.22 n. 448 del Responsabile del 4 Settore Polizia Locale con cui è stato affidato l'incarico per supporto al RUP per l'adozione di un atto di regolamentazione definitivo del traffico veicolare del Comune di Veglie e la deliberazione di Giunta Municipale 23.06.22 n. 69, ed ove occorra della recente ordinanza dirigenziale 21/11/2022 n. 50.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L'Autore IS il 29/06/2023:
- dell'ordinanza dirigenziale 08/06/2023 n. 19, con cui il Comune di Veglie ha dettato disposizioni riguardo il traffico veicolare per il periodo 9/6-9/9/2023 nonché di ogni altro atto presupposto connesso o conseguenziale e tra questi le ivi citate ma allo stato non conosciute relazioni 8/6/2023 prot. n. 8327 del Responsabile settore pianificazione del territorio e patrimonio; 10/05/2023 prot. 6876 e 24/05/2023 prot. n. 7629 della Polizia locale e, per quanto di interesse, della determinazione n. 347 del 08/06/2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L'Autore IS il 03/8/2023:
memoria da valere ove occorra come motivi aggiunti che valgano come ulteriori e a specificazione di quelli già proposti con i III motivi aggiunti e per tutto quanto già complessivamente dedotto documentato e censurato nei precedenti scritti si insiste nelle conclusioni tutte già rassegnate.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L'Autore IS il 08/11/2023:
della ordinanza dirigenziale RG n. 41 del 3/10/22 (già impugnata con i II motivi aggiunti nonché) per come oggi integrata dalla ordinanza dirigenziale RG n. 34 del 09/09/2023, nonché di tale ultima ordinanza e quindi del complessivo assetto della viabilità comunale riveniente da entrambi tali atti e dalla ordinanza dirigenziale RG n. 50 del 21/11/22 (già impugnata con il II motivo aggiunto).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L'Autore IS il 29/08/2024:
- delle ordinanze dirigenziali 14/06/2024 n. 26, 20/06/2024 n. 29 e 03/07/2024 n. 34 con cui il Comune di Veglie ha dettato disposizioni riguardo il traffico veicolare per il periodo dal 23/06/2024 al 10/10/2024 nonché di ogni altro atto presupposto connesso o conseguenziale e tra questi le ivi citate ma allo stato non conosciute relazioni di Polizia locale 7/6/2024 prot. n. 9537, delib. GC 19/06/2024 n. 96, 26/04/2024 n. 101, nella parte in cui tutte presuppongono le precedenti ordinanze e deliberazioni già qui impugnate con i II, III e IV motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Veglie e della Farmacia Sant'Irene;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-con sentenza n. 667 del 26.04.2022, resa all’esito del relativo giudizio proposto dalla ricorrente (RG n. 652/2021), questo T.A.R. ha annullato l’ordinanza dirigenziale n. 6/2021 a firma del Responsabile del Settore 4 Polizia Locale del Comune di Veglie, avente ad oggetto “ Atto di indirizzo al Responsabile della Polizia Locale. Revisione delibera Commissariale n. 34 del 7/9/2020”, in uno a tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali dalla stessa richiamati;
-nel disporre l’annullamento, questo T.A.R. ha rilevato che “… In ogni caso il Comune di Veglie, prima di disciplinare la viabilità cittadina nei termini dinanzi precisati, avrebbe dovuto compiere una più attenta istruttoria, riservandone gli esiti nella parte motiva dei provvedimenti gravati. Giova rilevare che il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti in materia di viabilità pubblica va circoscritto alla verifica dell’adeguatezza e completezza dell’istruttoria, nonché dell’assenza di macroscopici profili di erroneità o irragionevolezza ictu oculi rilevabili (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 06/05/2015, n. 779). Poiché tale istruttoria risulta carente e insufficiente, il ricorso come integrato dai motivi aggiunti, deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, salva in ogni caso la riedizione del potere” ;
Tanto premesso, con il presente ricorso la sig.ra L’Autore IS ha agito per l’esecuzione della sentenza n. 667/2022 sopra richiamata.
Con motivi aggiunti del 12.10.2022, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza dirigenziale n. 28 del 01.07.2022 avente ad oggetto “ Provvedimento interinale di disciplina dei flussi veicolari nelle Piazze Umberto I - XXIV Maggio e Vie Limitrofe /rif. Sentenza TAR Lecce n. 667 del 26.4.2022) -Istituzione temporanea di area pedonale urbana (rif. Deliberazione G.C. n. 69 del 23.6.2022) – Interdizione veicolare in occasione degli eventi estivi 2022 (rif. Deliberazione G.C. n. 67 del 20.6.2022” e di tutti gli ulteriori atti in epigrafe indicati.
A sostegno del gravame, parte ricorrente, ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione della sentenza T.A.R. Lecce Sez. I n. 667/2022. Eccesso di potere. Erroneità e falsità istruttoria e dei presupposti. Violazione art. 97 Cost. Rep.
2)Eccesso di potere sotto altro profilo.
3)Illegittimità propria e derivata.
Parte ricorrente, con nota depositata in atti il 07.11.2022, ha chiesto disporsi rinvio della già fissata camera di consiglio in vista della proposizione di motivi aggiunti avverso le ulteriori determinazioni adottate, nelle more del presente giudizio, dal Comune di Veglie.
Con un secondo atto di motivi aggiunti del 02.12.2022, la sig.ra L’Autore IS ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 41 del 3.2.2022, recante la “ Nuova disciplina dei flussi veicolari nelle piazze centrali del paese – rif. Sentenza TAR Lecce n. 667 del 26/4/2022”, con deduzione delle seguenti censure:
1)Nullità per elusione e violazione del giudicato di cui alla sentenza T.A.R. Lecce Sez. I. n. 667/2022. Violazione Delib. GM. N. 69/2022. Eccesso di potere. Erroneità e falsità dell’istruttoria e dei presupposti, irrazionalità. Violazione art. 97 Cost. Rep.
2)Violazione art. 2 e 7 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92), D.M. 5/11/2001 n. 6792. Eccesso di potere per erroneità del presupposto, contraddittorietà ed assoluto difetto istruttorio. Violazione art. 97 Cost. Rep.
Alla camera di consiglio del 15.12.2022 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta.
Con un terzo atto di motivi aggiunti del 29.06.2023 - e successiva integrazione del 03.08.2023 - è stata impugnata l’ordinanza dirigenziale n. 19 del 08.06.2023 avente ad oggetto “ Provvedimento temporaneo in materia di viabilità – cedimento pavimentazione stradale nella Piazza Umberto – Interdizione veicolare e pedonale per lavori di ripristino e consolidamento del basolato”, in uno a tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti in epigrafe indicati, con deduzione dei seguenti motivi:
A) Illegittimità derivata e propria.
1)Nullità per violazione del giudicato di cui alla sentenza T.A.R. Lecce Sez. I, n. 667/2022. Violazione delibera GM n. 69/2022. Eccesso di potere, erroneità e falsità istruttoria e dei presupposti. Violazione dell’art. 97 Cost. Rep.
2)Violazione art. 2 e 7 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92), D.M. 5/11/2001 n. 6792. Eccesso di potere per erroneità del presupposto, contraddittorietà ed assoluto difetto istruttorio. Violazione art. 97 Cost. Rep.
B) Illegittimità propria.
1)Eccesso di potere per assoluta carenza istruttoria ed erroneità dei presupposti. Violazione giudicato. Nullità.
Il Comune di Veglie, in data 05.07.2023, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 12.07.2023, questo T.A.R., con ordinanza n. 374 del 13.07.2023, ha respinto la domanda di tutela cautelare proposta dalla ricorrente.
Con un quarto atto di motivi aggiunti del 08.11.2023 il gravame è stato ulteriormente esteso all’ordinanza dirigenziale n. 34 del 08.09.2023 con oggetto “ Provvedimenti in materia di viabilità nel comparto del centro storico delle Piazze Umberto I / XXIV Maggio - Cessazione effetti dell’ordinanza n. 19 del 8.6.2023 e applicazione della disciplina viaria dell’ordinanza n. 41 del 3.10.2022”, mediante deduzione delle seguenti censure: eccesso di potere, contraddittorietà manifesta, sviamento; falsità dei presupposti; violazione di giudicato; eccesso di potere per violazione del generale principio del buon andamento e dell’art. 97 Cost. Rep.; assoluta carenza di motivazione; violazione art. 3 L. n. 241/1990.
Con un quinto atto di motivi aggiunti del 29.08.2024 la ricorrente ha impugnato le ordinanze dirigenziali n. 26 del 14.06.2024, n. 29 del 20.06.2024 e n. 34 del 03.07.2024 con cui il Comune di Veglie ha inteso disciplinare la viabilità pubblica del centro storico in occasione degli eventi estivi con decorrenza dal 23.06.2024 al 10.10.2024 per:
A) Illegittimità derivata e propria.
1)Nullità per violazione del giudicato di cui alla sentenza T.A.R. Lecce Sez. I, n. 667/2022. Violazione delibera GM n. 69/2022. Eccesso di potere, erroneità e falsità istruttoria e dei presupposti. Violazione dell’art. 97 Cost. Rep.
2)Violazione art. 2 e 7 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92), D.M. 5/11/2001 n. 6792. Eccesso di potere per erroneità del presupposto, contraddittorietà ed assoluto difetto istruttorio. Violazione art. 97 Cost. Rep.
3)Eccesso di potere per assoluta carenza istruttoria ed erroneità dei presupposti. Violazione giudicato. Nullità.
4)Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e sviamento. Falsità dei presupposti. Violazione di giudicato. Eccesso di potere per violazione del generale principio del buon andamento e dell’art. 97 Cost. Rep. Assoluta carenza di motivazione. Violazione art. 3 L. n. 241/1990.
In data 11.09.2024 si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la controinteressata, Farmacia Sant’Irene s.r.l.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti, a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a.
All’udienza pubblica del 20.05.2025, la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il Comune di Veglie dato esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 667/2022; e ciò mediante i nuovi atti di regolazione della viabilità del centro storico, tutti gravati dalla ricorrente nel presente giudizio.
Vanno, del pari, dichiarati improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c.), c.p.a. il primo, il terzo ed il quinto atto di motivi aggiunti, non potendo parte ricorrente trarre alcun concreto beneficio dall’eventuale accoglimento del gravame, avendo i provvedimenti impugnati esaurito i loro effetti per decorso del periodo temporale di efficacia ivi previsto.
Nel merito, il secondo e il quarto atto di motivi aggiunti – che per affinità contenutistiche delle doglianze possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
La vicenda di causa inerisce la legittimità degli atti di regolazione della viabilità del centro storico, adottati dal Comune di Veglie in dichiarata esecuzione della sentenza di questo T.A.R. n. 667/2022.
In particolare, in sede di riesercizio del potere conformativo, questo T.A.R. con la sentenza richiamata, nel rilevare che “.. ….Tali circostanze (il passaggio obbligato per via Santo Spirito sulle direttrici Sud-Nord, Est-Nord e Ovest-Nord; le ridotte dimensioni di tale via; il venir meno dello status quo ante delineato con la deliberazione del Commissario straordinario n. 34 del 07/09/2020; il pericolo per interessi primari quale l’incolumità fisica dei pedoni), opportunamente evidenziate dalla relazione di consulenza tecnica specialistica del 16/04/2021 e dalle note tecniche integrative alla relazione del 16/04/2021, sono state del tutto pretermesse nell’istruttoria condotta dal Comune, né ve ne è traccia nella motivazione dei provvedimenti gravati”, ha affermato che “ il Comune di Veglie, prima di disciplinare la viabilità cittadina nei termini dianzi precisati, avrebbe dovuto compiere una più accurata istruttoria, riversandone gli esiti nella parte motiva dei provvedimenti gravati….Poiché tale istruttoria risulta carente e insufficiente, il ricorso deve essere accolto…., salva la riedizione del potere amministrativo”.
Ebbene, così circoscritto l’obbligo conformativo in sede di riedizione del potere, ad avviso del Collegio, sono innanzitutto infondate le censure con cui la ricorrente si duole della violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 667/2022 in conseguenza delle ordinanze adottate dall’Amministrazione comunale in sede di riedizione del potere.
Infatti, il Comune di Veglie, per quanto in atti, si è rideterminato alla luce di una lunga e completa istruttoria caratterizzata – come meglio si dirà in seguito – dalla valutazione di tutti i contrapposti interessi rilevanti nella specie: a)l’interesse dei residenti sul tronco via Santo Spirito, compreso via Mameli e Piazza XXIV Maggio, ai fini della sicurezza della circolazione e per l’ulteriore decongestionamento dei flussi viari (cfr. sentenza TAR 667/2022); b)l’interesse alla sicurezza della circolazione e tutela del basolato stradale e nelle Piazze centrali; c)l’interesse dei commercianti alla fruizione delle attività commerciali in genere nelle Piazze Umberto I, XXIV Maggio e vie limitrofe del centro storico.
Del pari, prive di pregio sono le censure con cui la ricorrente si duole della legittimità dei provvedimenti adottati dall’Ente civico.
La giurisprudenza, condivisibilmente, ritiene che i provvedimenti con i quali il Comune modifica il sistema viario e della sosta nelle aree comunali, con particolare riguardo al centro storico, riflettono scelte di carattere tecnico discrezionale che la legge riserva alla Pubblica Amministrazione; di conseguenza il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica dell’adeguatezza e completezza dell’istruttoria che ha preceduto il suddetto provvedimento e di eventuali macroscopici profili di erroneità o irragionevolezza, ictu oculi rilevabili (cfr. Cons Stato, Sez. IV, 17.09.2013, n. 4635, TAR Campania, Napoli, Sez. I, 25.02.2015, n. 1245, TAR Lazio, Roma, Sez. II, 20.04.2015, n. 5730; TAR Marche, Sez. I, 22.05.2015, n. 416; TAR Toscana, Sez. I, 15.03.2016, n. 465).
E, venendo al caso in esame, le scelte operate dall’Ente civico, oggetto di contestazione, rappresentato l’esito finale di una coerente e logica istruttoria; rispetto alle stesse, poi, non è dato cogliere profili di macroscopica erroneità o irragionevolezza, idonei a legittimare il sindacato giurisdizionale.
In particolare, risulta per tabulas che il dispositivo sulla viabilità pubblica è stato adottato all’esito di un complesso ed articolato iter procedimentale, avviato proprio sulla base delle criticità rilevate da questo Tribunale con la sentenza n. 667/2022.
Tanto ben si evince dalla lettura dello studio di viabilità, a firma dell’ing. Zongoli Michele, del 28.09.2022 - prot. gen.14474 del 29.09.2022 - richiamato e posto a fondamento dell’ordinanza dirigenziale n. 41 del 3/10/2022.
Al riguardo, contrariamente all’assunto attoreo, non è affatto vero che lo studio di viabilità citato sia stato finalizzato “aprioristicamente” a confermare la validità delle soluzioni prospettate dalla relazione del settore pianificazione territorio del 28.6.2022 (posta a fondamento della anch’essa contestata ordinanza n. 28/2022).
Detta relazione, come ben si evince dalla lettura dello studio a firma dell’ing. Zongoli ha semplicemente costituito il punto di partenza dello scritto che, anche attraverso saggi di viabilità delle vie interessate dall’ ordinanza di che trattasi, ha cercato di dettare e proporre soluzioni atte a contemperare i diversi e contrapposti interessi in gioco (all. 3 difesa della ricorrente del 08.11.2022).
La sentenza del resto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha mai richiesto di focalizzare l’attenzione sulla sola strada di via Santo Spirito, né imposto soluzioni che potessero ritenersi efficaci nel senso “sperato” dalla ricorrente (e non poteva essere diversamente, trattandosi queste di scelte rientranti nella discrezionalità tecnica amministrativa).
La stessa ha solo imposto all’Amministrazione di rideterminarsi, dettando una disciplina sulla viabilità cittadina che tenesse conto, in sede di istruttoria - contrariamente a quanto evidenziato con riferimento ai provvedimenti caducati - delle criticità emerse con riguardo alla via Santo Spirito.
Ancora, non si è mai chiesto in sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che le ispezioni di via Santo Spirito dovesse compiersi sulla base di non meglio identificati accertamenti secondo “studi appropriati”.
Come si evince dalla lettura degli atti gravati, l’Amministrazione comunale ha compiuto valutazioni volte a superare le criticità emerse in sede processuale e quindi proponendo soluzioni atte anche a decongestionare il traffico veicolare sul tronco di via Santo Spirito in direzione centro storico.
Non convincono, poi, le tesi introdotte dalla ricorrente, per il tramite delle perizie a firma dell’ing. Domenico Gattuso e dell’arch. Antonio Sforza; ciò in quanto da tali allegazioni non è dato cogliere quei profili di inadeguatezza dell’istruttoria e di macroscopica erroneità e/o irragionevolezza, sindacabili in sede giurisdizionale.
Infatti, con le disposizioni viabilistiche gravate, non solo, si è inteso invertire l’attuale senso di circolazione in Piazza XXIV Maggio al fine decongestionare il traffico e quindi creare alternative per raggiungere il centro per altre vie che non sia via Santo Spirito; ma proprio a fronte delle diverse dimensioni e dei restringimenti di carreggiata di via Santo Spirito si è voluto vietare, su tale via, la circolazione per autobus, autocarri con massa e limiti di sagoma, potenziando, altresì, la segnaletica di rallentamento con dossi artificiali come da simulazione nello studio di viabilità (aspetti questi che nella sostanza sono le criticità rilevate con la sentenza esecutata: passaggio obbligato per via Santo Spirito, ridotte dimensioni di tale via, pericolo per l’incolumità dei pedoni).
Vanno, del pari, respinte tutte le lamentele con cui la ricorrente ha inteso contestare l’omessa valutazione, ad opera del Comune, dell’ammissibilità di soluzioni alternative, maggiormente rispondenti alle esigenze cittadine, a fronte dell’asserita inidoneità delle scelte assunte in concreto dal Comune (ivi incluse quelle relative all’istituzione di nuove aree di sosta di cui all’ordinanza n. 34/2024) per eliminare le criticità della viabilità cittadina.
E ciò in virtù del principio generale secondo il quale le ragioni di opportunità e convenienza sottese ai provvedimenti contestati attengono al merito del potere amministrativo; per ciò solo sottratte al sindacato del giudice amministrativo.
In ogni caso, tali questioni, oltre a non aver formato oggetto di esame nel corso del procedimento avviato dal Comune di Veglie, non sono idonee ad evidenziare quei vizi sindacabili in sede processuale.
Le considerazioni che precedono depongono, altresì, per l’infondatezza anche delle censure proposte dalla ricorrente avverso le ulteriori determinazioni comunali destinate a disciplinare la viabilità nei periodi temporali previsti ovvero in occasione delle stagioni estive ivi richiamate.
Tali provvedimenti gravati, infatti, si risolvono in determinazioni atte a disciplinare situazioni eccezionali e transitorie, rispetto alle quali appaiono ancor più evidenti quegli aspetti di discrezionalità tecnico discrezionale che caratterizzano l’operato della Pubblica Amministrazione nel settore di cui si discorre.
In ogni caso, le scelte operate dal Comune di Veglie con tali atti di regolazione non possono ritenersi indicativi dei denunciati vizi per il semplice fatto che con gli stessi si è inteso solo assicurare la circolazione stradale in occasione di eventi eccezionali connessi alla stagione estiva e/o alle feste patronali a fronte di una oggettiva e documentata impossibilità di dirottare il traffico su altre vie di dimensioni inferiori a via Santo Spirito.
Le restanti censure sono tutte generiche e indimostrate.
In conclusione, per quanto esposto, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo, del primo, del terzo e del quinto atto di motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse; vanno, invece, respinti il secondo e il quarto atto per motivi aggiunti.
Le spese, stante la peculiarità della vicenda esaminata, possono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
-dichiara l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo, del primo, del terzo e del quinto atto di motivi aggiunti.
Respinge il secondo ed il quarto atto di motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO