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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1715/2023 R.G.
tra
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Iannone
[...]
opponente
e
(già Controparte_1 [...]
), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Floridia Monforte, unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: avv. De Rosa
Donato, avv. Ceccarelli Sandra, avv. , avv. Intorcia Giovanna, avv. Controparte_3 CP_4
, avv. Giuseppe Dell'Aversana avv. Laura Sarno, avv. Anna Napoli, avv. Maria
[...]
Rossella Espis, avv. Vincenzo Parrello, dott.ssa Rosaria Leuzzi opposto
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento.
FATTO E DIRITTO
1. In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 19.03.2025.
Con ricorso depositato il 26.05.2023, il proponeva Parte_2 opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. RM0002/2021-864-
01 del 24.11.2021 notificato il 16.12.2021, con il quale l' , aveva Controparte_2 accertato la commissione degli illeciti amministrativi ivi analiticamente indicati per avere parte opponente: a) omesso di registrare ovvero registrato infedelmente sul LUL i dati contrattuali,
1 retributivi, contributivi e fiscali relativi al rapporto di lavoro instaurato con la SI.ra Parte_3
a decorrere dal 25/02/2021, determinando un diverso trattamento economico,
[...] previdenziale e fiscale, in violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008; b) omesso di consegnare alla SI.ra , Parte_3 all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato in data 25/02/2021, la dichiarazione di assunzione come operaia/addetta alla vendita, in violazione dell'art. 4 bis, primo periodo, comma 2 D.lgs. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.lgs,
297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lettere a) e b) L. 183/2010; c) omesso di inviare al centro per l'impiego la comunicazione di assunzione relativa al predetto rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 9 bis, comma 2, 2bis e 2 ter, D.L. 510/96; d) corrisposto alla lavoratrice , dall'inizio del rapporto, n. 6 retribuzioni con Parte_3 denaro contante in violazione alla normativa vigente che prevede l'obbligo di corresponsione delle retribuzioni con modalità tracciabile, in violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, L.
205/2017.
A sostegno della domanda deduceva l'insussistenza delle condotte contestate, avendo la parte opposta erroneamente ritenuto che la SI.ra fosse adibita alla mansione di operaia Pt_3 presso il caseificio laddove, invece, la stessa risultava regolarmente registrata come collaboratrice domestica della SI.ra Evidenziava, in particolare, come la Parte_1 mattina del 09.09.2021 la domestica si trovasse nello spaccio del caseificio al mero fine di concordare il lavoro quotidiano da svolgere presso l'abitazione della IG.ra attigua ai Pt_1 locali d'impresa, e, al momento dell'accertamento ispettivo, stesse aiutando la titolare a pulire il negozio per motivi del tutto casuali, determinati dalla circostanza che a quest'ultima fosse scivolata sul pavimento una cesta di acqua e mozzarelle.
L'opponente ha eccepito, pertanto, l'illegittimità del VUAN atteso che non vi sarebbe stata alcuna simulazione del rapporto di lavoro domestico, e di conseguenza, traendo fondamento le violazioni contestate in tale ritenuta simulazione, le stesse non sarebbero mai state commesse.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare il verbale unico di accertamento e notificazione n. RM00002/202l — 864 — 01 del 24.11.2021 illegittimo e/o nullo e/o annullabile e per l'effetto annullare le sanzioni amministrative ivi contenute (C 500,00/966,67 per le violazioni di cui ai punti n. 1, 2 e 3 della narrativa del presente atto ed C 10.000,02 per la violazione di cui al punto n. 4)”, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_1 argomentando per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
[...]
2 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
2. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccepita inammissibilità del ricorso sollevata dall'opposto.
Si osserva, in particolare, che secondo la giurisprudenza di legittimità, il verbale di accertamento assume natura di provvedimento amministrativo direttamente efficace nei confronti dei destinatari e, in quanto tale, autonomamente impugnabile (Cfr. Cass. n.
22724/2013). Ed invero, seppure esso rappresenti il presupposto di un successivo provvedimento sanzionatorio, per gli effetti che produce determina da sé l'insorgere di un interesse del destinatario ad un provvedimento giudiziale di accertamento negativo dei fatti ivi accertati e contestati.
D'altronde, la correttezza di tale impostazione appare evidente laddove si ritenga che il provvedimento sanzionatorio costituisca esisto certo e indefettibile delle risultanze del verbale;
non può negarsi, infatti, l'interesse ad un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivino inevitabili conseguenze sanzionatorie. Ma anche nel caso in cui tali conseguenze sanzionatorie si considerino meramente eventuali, vi sarebbe comunque in capo al destinatario un interesse giuridicamente apprezzabile alla definizione della situazione di incertezza che deriva dal verbale. Sul punto, appare concorde anche la più recente giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Brescia, sez. lav., n. 147/2021;
Tribunale di Cassino, 20.06.2021).
Pertanto, ritenuto che l'azione esercitata dall'opponente sia da qualificarsi quale azione di accertamento negativo della contestata pretesa sanzionatoria, la domanda va considerata ammissibile, sussistendo un interesse ad agire in tal senso.
3. Venendo al merito, il ricorso è infondato.
3.1. Al fine di esaminare le censure mosse dall'opponente al verbale di accertamento, occorre anzitutto inquadrare la vicenda dal punto di vista fattuale.
In data 09.09.2021, in occasione di un accertamento ispettivo compiuto presso il AS
, gli operatori dell' hanno accertato la presenza Parte_2 Controparte_2 nei locali d'impresa, oltre che della titolare e del marito Parte_1 Persona_1 impegnato nella produzione di latticini, della SI. la quale si trovava dietro Parte_3 al bancone del negozio di vendita annesso al caseificio.
Quest'ultima, sentita in ordine alle ragioni della sua presenza nel negozio, ha affermato di lavorare per la titolare del caseificio dal febbraio 2021 e di essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno.
3 A seguito di ulteriori accertamenti, l' ha acclarato che il rapporto di lavoro CP_2 sussistente tra la IG.ra e la IG.ra fosse stato registrato come collaborazione Pt_1 Pt_3 domestica;
pertanto, ritenuta la simulazione del rapporto di lavoro registrato, ha notificato il
VUAN oggi impugnato, con il quale sono stati contestati gli illeciti di cui in premessa.
Gli illeciti amministrativi contestati, pertanto, sono tutti conseguenti alla simulazione relativa di un contratto di lavoro domestico stipulato con la IG.ra la quale avrebbe in realtà Pt_3 svolto attività di lavoro subordinato presso il con mansioni Parte_2 di operaia/addetta alla vendita.
Ciò posto, premesso che, in un giudizio di accertamento negativo delle pretese dell'opposto, grava su quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza degli addebiti e della responsabilità del ricorrente (cfr. Cass. n. 16917/2012; Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 22862/2010), ritiene il giudicante che la commissione dei fatti contestati sia stata sufficientemente dimostrata alla luce delle risultanze del verbale di primo accesso, prodotto dall' , e delle CP_2 dichiarazioni ivi contenute.
Invero, quanto al valore probatorio del verbale di primo accesso, giova rilevare che, se da un lato, i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei soli fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti - senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni a lui rese -, dall'altro, l'esclusione di un'efficacia probatoria diretta delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio, ben potendo il giudice ritenere superflua l'escussione dei dichiaranti mediante prova testimoniale (cfr. Cass. 10427/2014).
Pertanto, il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 22743/2010; Cass. n. 15073/2008;
Cass. n. 3525/2005).
Ebbene, nel caso di specie, al momento dell'accertamento ispettivo la SI.ra ha Pt_3 affermato di essere “dipendente della SInora da febbraio 2021”, di essere stata Parte_1 assunta “con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno” e di lavorare “dalle 07:00 alle 11:00 e poi nel pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00”. In merito alle mansioni, ha poi dichiarato: “il mio inquadramento è di operaia e infatti faccio di tutto, dalla pulizia all'addetto al bancone”.
Per contro, non risulta agli atti che in sede ispettiva sia stato fatto alcun riferimento a mansioni domestiche, né che siano state rese ulteriori dichiarazioni, dalla titolare dell'impresa,
4 da suo marito o dalla stessa IG.ra tese a smentire quanto precedentemente Pt_3 affermato.
Le risultanze dell'attività ispettiva confermerebbero quindi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato incardinato nell'ambito dell'azienda casearia.
Ora, alla luce del carattere univoco e circostanziato delle dichiarazioni testé riportate, le richieste istruttorie avanzate nell'atto introduttivo risultano superflue e irrilevanti.
Nello specifico, la prova testimoniale articolata nei capitoli 1), 2), 3) e 4) del ricorso tende a dimostrare che la IG.ra svolgesse esclusivamente mansioni di collaboratrice Pt_3 domestica presso l'abitazione della titolare del caseificio. Tuttavia, una prova di tal fatta non riuscirebbe a smentire il contenuto delle dichiarazioni di cui al verbale di primo accesso, atteso che la dipendente, in quella sede, non solo ha confermato di lavorare presso l'azienda
(“in questo negozio lavoriamo io e la titolare”), non menzionando mai la collaborazione domestica, ma ha altresì descritto con dovizia di particolari orari di lavoro, inquadramento e mansioni che – con particolare riferimento a queste ultime – appaiono evidentemente incompatibili con il lavoro domestico. Sul punto, dunque, la prova testimoniale non potrebbe smentire quanto già affermato in modo specifico in sede di primo accesso.
Quanto, invece, alle prove articolate ai capitoli 5) e 6) del medesimo ricorso, appare irrilevante, ai fini del decidere, conoscere se la dipendente, al momento dell'accertamento ispettivo, fosse intenta a svolgere compiti di vendita o indossasse gli indumenti tipici dell'addetto a tale attività.
Ed infatti, attesa la natura delle mansioni dichiarate dalla lavoratrice (“faccio di tutto, dalla pulizia all'addetto al bancone”) non si ritiene dirimente la circostanza che questa stesse o meno compiendo attività di vendita o come fosse abbigliata quando gli ispettori sono entrati nei locali d'impresa, dal momento che ben avrebbe potuto, in qual frangente temporale, svolgere attività diverse da quelle di spaccio alimentare. Così, anche in questo caso, i mezzi di prova richiesti non potrebbero scalfire le univoche e circostanziate dichiarazioni della dipendente.
3.2. Ciò posto, in assenza di rilevanti ulteriori elementi probatori in senso contrario rispetto al narrato di cui al verbale di primo accesso, devono considerarsi comprovati gli illeciti contestati nel VUAN.
In particolare, quanto alle violazioni indicate alle pagine 5 e 6 del predetto verbale, all'opponente sono addebitati l'infedele registrazione dei dati relativi al rapporto con la IG.ra
(art. 39 D.l. n. 112/2008, conv. con mod. in L. n. 133/2008), l'omessa consegna alla Pt_3 lavoratrice della dichiarazione di assunzione (art. 4 bis D.lgs. n. 181/2000) e l'omesso invio al centro per l'impiego della comunicazione di assunzione (art. 9 bis, comma 2, 2bis e 2 ter,
D.L. 510/96).
5 Sul punto, parte opponente afferma di non aver violato alcuna delle disposizioni contestate, avendo adempiuto alle incombenze previste dalla legge in merito al rapporto di lavoro domestico sussistente con la IG.ra Pt_3
Tuttavia, per come già evidenziato, dal compendio probatorio nulla emerge in ordine all'effettiva esistenza del rapporto di lavoro domestico registrato in data 27.01.2021, dal momento che nessuna menzione in merito è stata effettuata in sede ispettiva. Ciò che risulta invece sufficientemente dimostrato è che la IG.ra lavorasse nell'ambito dell'impresa Pt_3 di trasformazione del latte, atteso che lei stessa ha affermato di lavorare nel negozio (“in questo negozio lavoriamo io e la titolare”) e di svolgere svariate attività, tra cui quella di “addetto al bancone”.
Di conseguenza, così accertata la simulazione del rapporto di lavoro domestico, sono imputabili all'opponente gli illeciti in parola. Infatti, rispetto al rapporto di lavoro subordinato realmente in essere, avente ad oggetto mansioni di operaia/addetta alla vendita, il datore ha omesso di consegnare alla dipendente la dichiarazione di assunzione, ha omesso di inviare al centro per l'impiego la comunicazione di assunzione e ha registrato infedelmente sul LUL i dati contrattuali, retributivi, contributivi e fiscali del predetto rapporto, determinandone un diverso trattamento economico, previdenziale e fiscale.
Quanto, invece, alla violazione del divieto di cui all'art. 1, commi 910 e 911, L. n. 205/2017, all'opponente viene addebitato di aver corrisposto la retribuzione alla dipendente mediante denaro contante e non attraverso strumenti tracciabili.
Orbene, il pagamento della dipendente in contanti, oltre a trovare riscontro nelle dichiarazioni rese dalla SI.ra in sede di accertamento (“da quando ho lavorato ho preso Pt_3 sempre lo stipendio in acconti sempre in contanti perché non ho un libretto postale, né un conto né una
PostePay”) non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente e pertanto deve ritenersi provato ex art. 115 c.p.c..
Pertanto, attesa la già accertata simulazione del rapporto di lavoro domestico, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1, comma 913, L. n. 205/2017, invocato dall'opponente
(“le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”), si conferma anche la violazione in parola, dal momento che, dalla data di assunzione fino a quella dell'accertamento, la corresponsione della retribuzione della dipendente è avvenuta mediante denaro contante e non per mezzo degli strumenti previsti dall'art. 1, comma 910, L. n. 205/2017.
6 Per le ragioni fin qui esposte, si conferma la legittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. RM00002/202l-864-01 del 24.11.2021 e la pretesa sanzionatoria ivi contenuta è da considerarsi accertata.
4. Le spese di lite – già ridotte del 20% ex art. 9, co. 2, D.lgs. n. 149/2015 – seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, determinando il valore della causa in base al disputandum (euro 11.446,67), visto il rigetto della domanda.
L'opponente, dunque, deve essere condannato alla refusione, in favore dell'opposto, delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, comma
1), dello scaglione tariffario relativo al valore su indicato e con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria, in quanto non espletata.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna il al pagamento, in Parte_4 favore della parte opposta, delle spese di lite, liquidate in € 1.360,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, 24.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.
Raffaele Gennaro Talarico.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1715/2023 R.G.
tra
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Iannone
[...]
opponente
e
(già Controparte_1 [...]
), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Floridia Monforte, unitamente e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: avv. De Rosa
Donato, avv. Ceccarelli Sandra, avv. , avv. Intorcia Giovanna, avv. Controparte_3 CP_4
, avv. Giuseppe Dell'Aversana avv. Laura Sarno, avv. Anna Napoli, avv. Maria
[...]
Rossella Espis, avv. Vincenzo Parrello, dott.ssa Rosaria Leuzzi opposto
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento.
FATTO E DIRITTO
1. In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 19.03.2025.
Con ricorso depositato il 26.05.2023, il proponeva Parte_2 opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. RM0002/2021-864-
01 del 24.11.2021 notificato il 16.12.2021, con il quale l' , aveva Controparte_2 accertato la commissione degli illeciti amministrativi ivi analiticamente indicati per avere parte opponente: a) omesso di registrare ovvero registrato infedelmente sul LUL i dati contrattuali,
1 retributivi, contributivi e fiscali relativi al rapporto di lavoro instaurato con la SI.ra Parte_3
a decorrere dal 25/02/2021, determinando un diverso trattamento economico,
[...] previdenziale e fiscale, in violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008; b) omesso di consegnare alla SI.ra , Parte_3 all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato in data 25/02/2021, la dichiarazione di assunzione come operaia/addetta alla vendita, in violazione dell'art. 4 bis, primo periodo, comma 2 D.lgs. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D.lgs,
297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lettere a) e b) L. 183/2010; c) omesso di inviare al centro per l'impiego la comunicazione di assunzione relativa al predetto rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 9 bis, comma 2, 2bis e 2 ter, D.L. 510/96; d) corrisposto alla lavoratrice , dall'inizio del rapporto, n. 6 retribuzioni con Parte_3 denaro contante in violazione alla normativa vigente che prevede l'obbligo di corresponsione delle retribuzioni con modalità tracciabile, in violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, L.
205/2017.
A sostegno della domanda deduceva l'insussistenza delle condotte contestate, avendo la parte opposta erroneamente ritenuto che la SI.ra fosse adibita alla mansione di operaia Pt_3 presso il caseificio laddove, invece, la stessa risultava regolarmente registrata come collaboratrice domestica della SI.ra Evidenziava, in particolare, come la Parte_1 mattina del 09.09.2021 la domestica si trovasse nello spaccio del caseificio al mero fine di concordare il lavoro quotidiano da svolgere presso l'abitazione della IG.ra attigua ai Pt_1 locali d'impresa, e, al momento dell'accertamento ispettivo, stesse aiutando la titolare a pulire il negozio per motivi del tutto casuali, determinati dalla circostanza che a quest'ultima fosse scivolata sul pavimento una cesta di acqua e mozzarelle.
L'opponente ha eccepito, pertanto, l'illegittimità del VUAN atteso che non vi sarebbe stata alcuna simulazione del rapporto di lavoro domestico, e di conseguenza, traendo fondamento le violazioni contestate in tale ritenuta simulazione, le stesse non sarebbero mai state commesse.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare il verbale unico di accertamento e notificazione n. RM00002/202l — 864 — 01 del 24.11.2021 illegittimo e/o nullo e/o annullabile e per l'effetto annullare le sanzioni amministrative ivi contenute (C 500,00/966,67 per le violazioni di cui ai punti n. 1, 2 e 3 della narrativa del presente atto ed C 10.000,02 per la violazione di cui al punto n. 4)”, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_1 argomentando per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
[...]
2 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
2. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccepita inammissibilità del ricorso sollevata dall'opposto.
Si osserva, in particolare, che secondo la giurisprudenza di legittimità, il verbale di accertamento assume natura di provvedimento amministrativo direttamente efficace nei confronti dei destinatari e, in quanto tale, autonomamente impugnabile (Cfr. Cass. n.
22724/2013). Ed invero, seppure esso rappresenti il presupposto di un successivo provvedimento sanzionatorio, per gli effetti che produce determina da sé l'insorgere di un interesse del destinatario ad un provvedimento giudiziale di accertamento negativo dei fatti ivi accertati e contestati.
D'altronde, la correttezza di tale impostazione appare evidente laddove si ritenga che il provvedimento sanzionatorio costituisca esisto certo e indefettibile delle risultanze del verbale;
non può negarsi, infatti, l'interesse ad un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivino inevitabili conseguenze sanzionatorie. Ma anche nel caso in cui tali conseguenze sanzionatorie si considerino meramente eventuali, vi sarebbe comunque in capo al destinatario un interesse giuridicamente apprezzabile alla definizione della situazione di incertezza che deriva dal verbale. Sul punto, appare concorde anche la più recente giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Brescia, sez. lav., n. 147/2021;
Tribunale di Cassino, 20.06.2021).
Pertanto, ritenuto che l'azione esercitata dall'opponente sia da qualificarsi quale azione di accertamento negativo della contestata pretesa sanzionatoria, la domanda va considerata ammissibile, sussistendo un interesse ad agire in tal senso.
3. Venendo al merito, il ricorso è infondato.
3.1. Al fine di esaminare le censure mosse dall'opponente al verbale di accertamento, occorre anzitutto inquadrare la vicenda dal punto di vista fattuale.
In data 09.09.2021, in occasione di un accertamento ispettivo compiuto presso il AS
, gli operatori dell' hanno accertato la presenza Parte_2 Controparte_2 nei locali d'impresa, oltre che della titolare e del marito Parte_1 Persona_1 impegnato nella produzione di latticini, della SI. la quale si trovava dietro Parte_3 al bancone del negozio di vendita annesso al caseificio.
Quest'ultima, sentita in ordine alle ragioni della sua presenza nel negozio, ha affermato di lavorare per la titolare del caseificio dal febbraio 2021 e di essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno.
3 A seguito di ulteriori accertamenti, l' ha acclarato che il rapporto di lavoro CP_2 sussistente tra la IG.ra e la IG.ra fosse stato registrato come collaborazione Pt_1 Pt_3 domestica;
pertanto, ritenuta la simulazione del rapporto di lavoro registrato, ha notificato il
VUAN oggi impugnato, con il quale sono stati contestati gli illeciti di cui in premessa.
Gli illeciti amministrativi contestati, pertanto, sono tutti conseguenti alla simulazione relativa di un contratto di lavoro domestico stipulato con la IG.ra la quale avrebbe in realtà Pt_3 svolto attività di lavoro subordinato presso il con mansioni Parte_2 di operaia/addetta alla vendita.
Ciò posto, premesso che, in un giudizio di accertamento negativo delle pretese dell'opposto, grava su quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza degli addebiti e della responsabilità del ricorrente (cfr. Cass. n. 16917/2012; Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 22862/2010), ritiene il giudicante che la commissione dei fatti contestati sia stata sufficientemente dimostrata alla luce delle risultanze del verbale di primo accesso, prodotto dall' , e delle CP_2 dichiarazioni ivi contenute.
Invero, quanto al valore probatorio del verbale di primo accesso, giova rilevare che, se da un lato, i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei soli fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti - senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni a lui rese -, dall'altro, l'esclusione di un'efficacia probatoria diretta delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio, ben potendo il giudice ritenere superflua l'escussione dei dichiaranti mediante prova testimoniale (cfr. Cass. 10427/2014).
Pertanto, il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 22743/2010; Cass. n. 15073/2008;
Cass. n. 3525/2005).
Ebbene, nel caso di specie, al momento dell'accertamento ispettivo la SI.ra ha Pt_3 affermato di essere “dipendente della SInora da febbraio 2021”, di essere stata Parte_1 assunta “con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno” e di lavorare “dalle 07:00 alle 11:00 e poi nel pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00”. In merito alle mansioni, ha poi dichiarato: “il mio inquadramento è di operaia e infatti faccio di tutto, dalla pulizia all'addetto al bancone”.
Per contro, non risulta agli atti che in sede ispettiva sia stato fatto alcun riferimento a mansioni domestiche, né che siano state rese ulteriori dichiarazioni, dalla titolare dell'impresa,
4 da suo marito o dalla stessa IG.ra tese a smentire quanto precedentemente Pt_3 affermato.
Le risultanze dell'attività ispettiva confermerebbero quindi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato incardinato nell'ambito dell'azienda casearia.
Ora, alla luce del carattere univoco e circostanziato delle dichiarazioni testé riportate, le richieste istruttorie avanzate nell'atto introduttivo risultano superflue e irrilevanti.
Nello specifico, la prova testimoniale articolata nei capitoli 1), 2), 3) e 4) del ricorso tende a dimostrare che la IG.ra svolgesse esclusivamente mansioni di collaboratrice Pt_3 domestica presso l'abitazione della titolare del caseificio. Tuttavia, una prova di tal fatta non riuscirebbe a smentire il contenuto delle dichiarazioni di cui al verbale di primo accesso, atteso che la dipendente, in quella sede, non solo ha confermato di lavorare presso l'azienda
(“in questo negozio lavoriamo io e la titolare”), non menzionando mai la collaborazione domestica, ma ha altresì descritto con dovizia di particolari orari di lavoro, inquadramento e mansioni che – con particolare riferimento a queste ultime – appaiono evidentemente incompatibili con il lavoro domestico. Sul punto, dunque, la prova testimoniale non potrebbe smentire quanto già affermato in modo specifico in sede di primo accesso.
Quanto, invece, alle prove articolate ai capitoli 5) e 6) del medesimo ricorso, appare irrilevante, ai fini del decidere, conoscere se la dipendente, al momento dell'accertamento ispettivo, fosse intenta a svolgere compiti di vendita o indossasse gli indumenti tipici dell'addetto a tale attività.
Ed infatti, attesa la natura delle mansioni dichiarate dalla lavoratrice (“faccio di tutto, dalla pulizia all'addetto al bancone”) non si ritiene dirimente la circostanza che questa stesse o meno compiendo attività di vendita o come fosse abbigliata quando gli ispettori sono entrati nei locali d'impresa, dal momento che ben avrebbe potuto, in qual frangente temporale, svolgere attività diverse da quelle di spaccio alimentare. Così, anche in questo caso, i mezzi di prova richiesti non potrebbero scalfire le univoche e circostanziate dichiarazioni della dipendente.
3.2. Ciò posto, in assenza di rilevanti ulteriori elementi probatori in senso contrario rispetto al narrato di cui al verbale di primo accesso, devono considerarsi comprovati gli illeciti contestati nel VUAN.
In particolare, quanto alle violazioni indicate alle pagine 5 e 6 del predetto verbale, all'opponente sono addebitati l'infedele registrazione dei dati relativi al rapporto con la IG.ra
(art. 39 D.l. n. 112/2008, conv. con mod. in L. n. 133/2008), l'omessa consegna alla Pt_3 lavoratrice della dichiarazione di assunzione (art. 4 bis D.lgs. n. 181/2000) e l'omesso invio al centro per l'impiego della comunicazione di assunzione (art. 9 bis, comma 2, 2bis e 2 ter,
D.L. 510/96).
5 Sul punto, parte opponente afferma di non aver violato alcuna delle disposizioni contestate, avendo adempiuto alle incombenze previste dalla legge in merito al rapporto di lavoro domestico sussistente con la IG.ra Pt_3
Tuttavia, per come già evidenziato, dal compendio probatorio nulla emerge in ordine all'effettiva esistenza del rapporto di lavoro domestico registrato in data 27.01.2021, dal momento che nessuna menzione in merito è stata effettuata in sede ispettiva. Ciò che risulta invece sufficientemente dimostrato è che la IG.ra lavorasse nell'ambito dell'impresa Pt_3 di trasformazione del latte, atteso che lei stessa ha affermato di lavorare nel negozio (“in questo negozio lavoriamo io e la titolare”) e di svolgere svariate attività, tra cui quella di “addetto al bancone”.
Di conseguenza, così accertata la simulazione del rapporto di lavoro domestico, sono imputabili all'opponente gli illeciti in parola. Infatti, rispetto al rapporto di lavoro subordinato realmente in essere, avente ad oggetto mansioni di operaia/addetta alla vendita, il datore ha omesso di consegnare alla dipendente la dichiarazione di assunzione, ha omesso di inviare al centro per l'impiego la comunicazione di assunzione e ha registrato infedelmente sul LUL i dati contrattuali, retributivi, contributivi e fiscali del predetto rapporto, determinandone un diverso trattamento economico, previdenziale e fiscale.
Quanto, invece, alla violazione del divieto di cui all'art. 1, commi 910 e 911, L. n. 205/2017, all'opponente viene addebitato di aver corrisposto la retribuzione alla dipendente mediante denaro contante e non attraverso strumenti tracciabili.
Orbene, il pagamento della dipendente in contanti, oltre a trovare riscontro nelle dichiarazioni rese dalla SI.ra in sede di accertamento (“da quando ho lavorato ho preso Pt_3 sempre lo stipendio in acconti sempre in contanti perché non ho un libretto postale, né un conto né una
PostePay”) non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente e pertanto deve ritenersi provato ex art. 115 c.p.c..
Pertanto, attesa la già accertata simulazione del rapporto di lavoro domestico, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1, comma 913, L. n. 205/2017, invocato dall'opponente
(“le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”), si conferma anche la violazione in parola, dal momento che, dalla data di assunzione fino a quella dell'accertamento, la corresponsione della retribuzione della dipendente è avvenuta mediante denaro contante e non per mezzo degli strumenti previsti dall'art. 1, comma 910, L. n. 205/2017.
6 Per le ragioni fin qui esposte, si conferma la legittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n. RM00002/202l-864-01 del 24.11.2021 e la pretesa sanzionatoria ivi contenuta è da considerarsi accertata.
4. Le spese di lite – già ridotte del 20% ex art. 9, co. 2, D.lgs. n. 149/2015 – seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, determinando il valore della causa in base al disputandum (euro 11.446,67), visto il rigetto della domanda.
L'opponente, dunque, deve essere condannato alla refusione, in favore dell'opposto, delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, comma
1), dello scaglione tariffario relativo al valore su indicato e con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria, in quanto non espletata.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna il al pagamento, in Parte_4 favore della parte opposta, delle spese di lite, liquidate in € 1.360,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, 24.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.
Raffaele Gennaro Talarico.
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