Decreto cautelare 27 agosto 2022
Decreto cautelare 31 agosto 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 31/08/2022, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/08/2022
N. 00983/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Montinaro e Giovanni Calabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Lecce e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa concessione di misure cautelari provvisorie monocratiche ex art. 56 c.p.a. e previa sospensione dell'efficacia:
del decreto -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 24.8.2022, notificato in pari data, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha disposto, ex art. 100 R.D. n. 773/1931, nei confronti della Società ricorrente - “titolare di licenza di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 T.U.L.P.S. nr. 7/2022, rilasciata dall'Ufficio SUAP del Comune di Gallipoli (LE) con determinazione nr. -OMISSIS-” - la sospensione dell'autorizzazione/licenza di pubblico spettacolo e trattenimenti danzanti di cui è titolare il rappresentante legale della stessa relativa alla -OMISSIS- “-OMISSIS-” per la durata di quindici giorni, con conseguente chiusura del locale e sospensione dell’attività;
nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, compresi - ove occorra - gli atti di polizia giudiziaria redatti dal Commissariato di P.S. di Gallipoli richiamati nel predetto decreto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Lecce;
Visto il decreto presidenziale cautelare n. -OMISSIS-;
Vista la nuova istanza di concessione di misure cautelari monocratiche, previa revoca o modifica del decreto cautelare monocratico n. -OMISSIS-, proposta dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 56 comma 4 c.p.a. con apposito atto, da valere ove occorra anche come motivi aggiunti, notificata alle controparti e depositata in data 31 Agosto 2022, alle ore 11,53;
Considerato che la predetta nuova istanza di concessione di misure cautelari monocratiche, previa revoca o modifica del decreto cautelare presidenziale n. -OMISSIS-, - formulata da parte ricorrente subito dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello cautelare proposto al Consiglio di Stato - appare inammissibile per l’evidente carenza dei presupposti di legge contemplati dall’art. 58 primo comma c.p.a. (non essendosi verificati nella specie mutamenti nelle circostanze di fatto e non essendo stati allegati fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successiva al predetto decreto cautelare monocratico) e, comunque, infondata per le ragioni (carenza di “fums boni juris”) già analiticamente evidenziate nel menzionato precedente decreto presidenziale cautelare n. -OMISSIS-.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile e comunque respinge la suindicata nuova istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali, previa revoca o modifica del decreto cautelare monocratico n. -OMISSIS-, proposta dalla parte ricorrente in data 31 Agosto 2022.
Conferma per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 28 Settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 31 Agosto 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.