TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DLE POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Emanuela Lo Presti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 886/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 06 novembre 2025, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour n. 143, presso lo studio dell'avv. Francesco Fiorillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante contro (P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Nicola Fabrizi n. 71, presso lo studio dell'avv. Maria Crupi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1304/2023 del Giudice di Pace di Messina – promessa di pagamento, ricognizione di debito. In fatto ed in diritto ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1304/2023, depositata il 17.11.2023 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Messina lo ha condannato, in accoglimento dell'azione promossa nei suoi confronti dalla al pagamento della somma di € 1.160,00 CP_1 CP_1 di cui alla fattura n° 10204956 del 06.12.2016, emessa per i lavori manutentivi effettuati sulla sua autovettura targata EZ415JC, oltre interessi e spese del procedimento. A sostegno dell'azione, con il primo motivo l'appellante ha lamentato la violazione di legge per carenza di motivazione della sentenza, stante l'omesso esame dell'eccezione relativa all'assenza di un valido preventivo scritto e di autorizzazione dei lavori “extra” rispetto al “pacchetto Garanzia BMW” che offriva in garanzia l'esecuzione di specifici interventi manutentivi sul mezzo;
con il secondo motivo, inoltre, ha contestato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto, sulla base degli elementi di prova acquisiti in giudizio, la fondatezza della pretesa azionata nei suoi confronti.
nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la pretestuosità Controparte_1 dell'appello proposto e, nel merito, ha contestato le censure mosse all'impugnata sentenza chiedendone, pertanto, la conferma. In assenza di ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione. L'appello è infondato e deve essere rigettato. I due motivi di appello, in quanto tra loro logicamente connessi, possono essere valutati contestualmente. L'appellante lamenta la carenza e contraddittorietà della motivazione offerta dal giudice di prime cure per avere omesso di pronunciarsi sull'eccepita assenza di un preventivo accordo scritto e/o di un'esplicita autorizzazione dei lavori “aggiuntivi” eseguiti sul veicolo e avere, altresì , errato nel ritenere provato il credito azionato senza entrare nel merito delle censure avanzate e senza adeguatamente valutare le richieste istruttorie e il materiale probatorio in atti. Tali censure non sono condivisibili. All'esito dell'analisi della documentazione prodotta, tenuto conto altresì delle deduzioni e contestazioni avanzate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, è possibile affermare l'insussistenza del denunciato vizio di motivazione in ordine alle eccezioni proposte dalla resistente, odierna appellante. La redazione della motivazione, è infatti conferme al disposto di cui all'art. 111 Cost. che, al comma 6, nella vigente formulazione, dispone che «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati», così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, nonché al conseguenziale obbligo imposto dall'art. 112 c.p.c., secondo cui il giudice deve pronunciarsi su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili d'ufficio. Nella stesura della motivazione della sentenza, inoltre, si deve tener conto del consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. civ. 10001/2003) secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione. Dall'assenza di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa discende altresì
2 l'insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola, anche solo implicitamente, come idonea a determinare l'assorbimento di altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva (Cass. n. 28995/2018). Conseguentemente, non può ritenersi sussistente l'omessa pronuncia dedotta dall'appellante con riferimento alle eccezioni e alle domande avanzate nel giudizio di primo grado in quanto il giudice, nel ritenere la fondatezza dell'azione promossa dalla società , le ha implicitamente (avuto CP_1 riguardo alla presunta necessità di preventivo scritto) o espressamente (nel caso della accettazione dei lavori eseguiti sul mezzo e di tutte le ulteriori, alternative, contestazioni) rigettate. Invero, il giudice di primo grado dà conto in modo chiaro delle ragioni per le quali ha ritenuto di dover accogliere il ricorso e, in particolare, delle ragioni per le quali ha ritenuto provata la sussistenza del credito in presenza di una accertata – e non contestata – attività di manutenzione eseguita sul mezzo, derivata dalla necessità di eseguire quegli interventi di cui al report di diagnosi del veicolo, così come indicati nella fattura trasmessa al committente, in assenza di prova in ordine all'esistenza di specifiche contestazioni sul punto. Tale decisione, peraltro, è da condividere. Con il contratto d'opera di cui all'art. 2222 e ss. c.c., una parte si obbliga a compiere in favore dell'altra un'opera ovvero un servizio con “lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione”. Tale rapporto è connotato, per un verso, dalla prevalenza della prestazione lavorativa personale rispetto ai mezzi materiali impiegati e al lavoro dei collaboratori e dipendenti mentre, per altro verso, si caratterizza per l'assenza di vincolo di subordinazione, in quanto il prestatore d'opera organizza autonomamente la propria attività, le modalità e di tempi di esecuzione della prestazione. Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti sicché, quando sia contestata l'instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva (Cassazione civile, sez. VI, sent. 10.05.2018 n. 11283). Nel caso di specie, invero, è pacifico che e la Parte_1
Formula3 s.p.a. hanno concluso un siffatto contratto nel momento in cui l'auto dell'appellante è stata condotta presso l'officina dell'appellata e affidata alla
3 stessa con espressa indicazione di provvedere all'esecuzione di attività manutentive. Non è in discussione l'esistenza di un valido regolamento contrattuale intercorso tra le parti, bensì il concreto contenuto dello stesso: l'odierno appellante lamenta, in particolare, l'esecuzione da parte dell'officina di lavori non autorizzati o, comunque, eccedenti il contenuto dell'opera commissionata, individuata esclusivamente nell'assistenza e manutenzione ordinaria prevista nel “pacchetto Garanzia BMW”. Tale circostanza, invero, non risulta adeguatamente dimostrata nel giudizio di primo grado in quanto, come condivisibilmente affermato nella sentenza impugnata, l'assunto non può ritenersi provato alla luce della testimonianza di
, testimone in parte de relato e in parte non a conoscenza in Testimone_1 ordine agli accordi intercorsi, mentre risulta smentita dalle dichiarazioni rese dal teste dipendente dell'appellata che ha dichiarato Testimone_2 chiaramente di avere preso in carico il veicolo precisando che il ricovero era avvenuto ed era stato preventivato per il tagliando e la regolamentazione dei freni, che era stata effettuata la diagnosi, che erano stati individuati ulteriori interventi e che ciò fu comunicato dal teste stesso al proprietario dell'auto. Ha altresì chiaramente riferito che “ricevuto l'assenzo del cliente abbiamo proceduto ad effettuare l'intervento di cui ho detto”. Impostazione questa peraltro confermata dalle comunicazioni intervenute tra le parti, dalle quali si evince esclusivamente che l'appellante avesse (erroneamente) ritenuto coperti dalla garanzia gli interventi eseguiti, senza eccepirne la mancata autorizzazione. Le censure proposte nel presente giudizio in ordine all'assenza del preventivo scritto o all'esecuzione di opere aggiuntive rispetto a quelle attese risultano, pertanto, infondate. A ciò si aggiunga, in punto di diritto, che per adempiere esattamente l'obbligo assunto, il prestatore d'opera deve, non solo eseguire l'opus a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, ma anche compiere tutte quelle attività ed opere che, secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell'homo eiusdem condicionis ac professionis, sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto. Ne consegue che, ove il contratto d'opera abbia ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere, per renderla perfettamente funzionante, non valendo a limitare l'oggetto delle sue prestazioni la richiesta del committente di voler risparmiare (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2021 , n. 30777). In tema di contratto d'opera, infatti, la norma di cui all'art. 2224 c.c. costituisce applicazione specifica dell'obbligo di diligenza previsto in via generale dall'art. 1176 c.c. che, facendo riferimento alla figura media del buon
4 padre di famiglia, detta un criterio di carattere generale che sta ad indicare la misura in astratto dell'attenzione, della cura e dello sforzo psicologico che il debitore deve adoperare per attuare esattamente la prestazione pattuita. In forza dell'art. 2224 c.c., pertanto, il comportamento richiesto al prestatore d'opera si individua sulla base del riferimento a due criteri, fra loro concorrenti: da un lato, l'opus deve possedere le caratteristiche previste dal contratto ed essere prodotto in aderenza alle modalità ivi stabilite;
dall'altro, l'esecuzione deve avvenire nel rispetto delle regole tecniche, di perizia ed esperienza della specifica arte esercitata. In ordine alla prova del contratto di prestazione d'opera, in assenza di un obbligo legale di forma scritta ad substantiam, si ritiene che la stessa possa essere fornita con ogni mezzo da chi ne affermi l'esistenza, anche mediante presunzioni (Tribunale Firenze, sez. III , 27/04/2022 , n. 1230). Tuttavia, l'assenza di prescrizione di una particolare forma per il conferimento dell'incarico non esonera il prestatore dalla dimostrazione, non solo del conferimento dell'incarico, ma anche del corretto adempimento della prestazione, in caso di contestazione circa l'esistenza o il contenuto del rapporto sottostante (Corte appello Milano, sez. II, 17/11/2021 , n. 3338). Facendo applicazione dei richiamati principi, va rilevato che il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei principi di distribuzione dell'onere della prova in materia di adempimento, in adesione al pacifico orientamento giurisprudenziale in base al quale il creditore che deduce l'inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte. Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni. Avuto riguardo alla produzione documentale prodotta e all'esito dell'istruttoria condotta nel giudizio di primo grado, è possibile ritenere raggiunta la prova in ordine all'affidamento dell'incarico e alla correttezza degli interventi eseguiti dul veicolo in oggetto, in quanto frutto di preventiva autorizzazione e legittimamente poste in essere dall'autofficina in ossequio all'incarico ricevuto, così come progressivamente delineatosi nel corso del rapporto intercorso tra le parti. Tale affermazione trova peraltro riscontro, come detto, nelle risultanze testimoniali e nella valutazione del comportamento concludente adottato dal al momento della restituzione del veicolo e della esibizione della Parte_1 fattura, non emergendo l'esistenza di contestazioni in ordine ai lavori eseguiti né avuto riguardo alla corrispondenza intercorsa tra le parti (comunicazione del 08.11.2019 nella quale l'appellante riferisce solo di una presunzione in
5 ordine alla esistenza di una garanzia a copertura di tutte le opere eseguite, senza ulteriori contestazioni al riguardo), né avuto riguardo all'esito della prova testimoniale, in quanto le dichiarazioni rese dal teste vertono su Tes_1 circostanze delle quali lo stesso non ha avuto contezza diretta, ma de relato. La deposizione de relato ex parte, in quanto verte su circostanze apprese dalle parti, ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, poiché attiene al fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non a quello oggetto dell'accertamento (cfr. Cass. civ. sent. n.7746 del 08.04.2020; v. anche Cass. Sez. I, Sent. n. 569 del 15.01.2015, a mente della quale “In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”). Tale deposizione, di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, potendo assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità; circostanza questa assente nel caso di specie. Sono da condividere, al riguardo, le conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace, avendo questi valorizzato gli elementi emersi dagli atti di causa di primo grado, che hanno condotto all'accoglimento del ricorso introduttivo. Con riferimento al libero convincimento giudiziale in ordine alle risultanze istruttorie, infatti, il Giudice di primo grado ha motivato la propria decisione argomentando circa il riferimento ad una presunta contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dai testimoni e l'inattendibilità del teste rispetto a Tes_1 quanto riferito dal teste rispetto alle circostanze da questo Tes_2 conosciute direttamente e coincidenti con i fatti dedotti in giudizio dal ricorrente. Alla luce della documentazione probatoria in atti e delle argomentazioni difensive di parte, si ritiene di dover confermare le valutazioni operate dal primo giudice. Avendo il creditore soddisfatto l'onere probatorio sullo stesso gravante, in assenza di prova in ordine ai presunti fatti estintivi dell'altrui pretesa o di una sua parte, ogni contestazione in ordine all'esistenza o alla quantificazione del credito, in quanto genericamente articolata e non provata, va rigettata e la condanna del debitore al pagamento della somma dovuta a titolo di compenso
6 per la prestazione ricevuta, così come quantificata nella sentenza di primo grado deve, dunque, essere confermata. In conclusione, gli elementi istruttori emersi in giudizio, così come correttamente interpretati dal Giudice di prime cure, conducono all'integrale conferma della sentenza impugnata e al rigetto dell'appello proposto da
. Parte_1
Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 (fase studio, introduttiva e decisoria). Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da nel Parte_1 procedimento n. 886/2024 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone: 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1304/2023 del Giudice di Pace di Messina;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti di spa, liquidate in € 1.701,00 per compensi, CP_1 oltre accessori di legge.
3. Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione Si comunichi. Così deciso in Messina il 5 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
7