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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP DR. ROSSELLA MAURIZI
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE N.362/2021 RG
PROMOSSA DA , Cf e ,con sede in Porto Parte_1 P.IVA_1
SALP , Via dell'Industria, 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
Giovanni Lanciotti e Silvia Cognigni ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Fermo, C.so Cefalonia, 46, giusta delega in calce all'atto introduttivo del presente giudizio
CONTRO
: , con sede legale in Milano, via CP_1 P.IVA_2
G.C. Procaccini, n.47, in persona dell'Amministratore Unico Parte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Padovan e Renato
[...]
Costigliola ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano,
Foro Buonaparte, 54, per procura aa margine del Decreto Ingiuntivo
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 16/2021
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Decreto ingiuntivo n.16/2021 del 12/01/2021 il Giudice di Codesto
Tribunale ingiungeva alla di pagare alla Controparte_2 [...]
, la somma di EURO 8.133, 33 oltre interessi spese di procedura Parte_4 monitoria, spese generali , iva e cap. A fondamento di tale pretesa creditoria l'odierno ingiungente deduceva il mancato pagamento da parte della della fattura n.5 del 3/02/2020” per consulenza stilistica Parte_1 gennaio 2020” che, la stessa sostiene di aver svolto in virtù di un contratto di ricerca e sviluppo stilistico sottoscritto con la n data Pt_1
23/09/2019 Con atto di citazione in opposizione a del 19/02/2021 si Pt_3 costituiva in giudizio la hiedendo il rigetto di tutte le domande Pt_1 avverse in quanto infondate sia in fatto che in diritto.si costituiva anche la
NO chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta e, in via riconvenzionale la condanna ex art 186 ter comma I cpc, il pagamento della somma di Euro 24.400,00 quale conseguenza del recesso dell'odierna opponente dal contratto di ricerca e viluppo stilistico.
Richiesta che veniva rigettata dal G.I. e, dichiarava la provvisoria esecuzione del D.I. opposto Frattanto, la rovvedeva al Pt_1 pagamento di EURO 10.020, 67, come da distinta prodotta in atti.
Precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione. La domanda proposta in opposizione a va accolta. Infatti, con il già citato Pt_3 contratto di ricerca e sviluppo stilistico l'odierna opposta si impegnava a creare in favore dell'opponente le collezioni di capi di abbigliamento relativo per quattro stagioni ovvero A/I20, P/E 2021, A/I2o22 e PE2022, fornendo schizzi e disegni di contenuto stilistici così come meglio descritti nel contratto ed assicurando la propria presenza nella sede della
[...]
Terminata la prima stagione e dopo aver corrisposto il CP_2 corrispettivo, la in data 31/01/2020 comunicava il suo CP_2 recesso con effetto immediato (Doc.3) Tuttavia la emetteva la CP_1 fattura n.
5. azionata con la procedura monitoria. Detta fattura fu più volte contestata dalla e, l'odierna ingiungente non svolse Pt_1 nessuna attività nel corso di tale stagione. Infatti, contrariamente alle previsioni contrattuale, non aveva rispettato le indicazioni previste ai punti 3-2 del contratto, ideando un progetto non coerente all'immagine e allo stile della ditta Gli art.
2.5. richiedevano espressamente la Pt_1 messa a punto di idee innovative, ma sempre coerenti con la storia e l'immagine della ditta opponente. Conseguentemente quest'ultima subiva un calo del fatturato del 50% in quanto la clientela non si riconosciuta nel brand dell'azienda. Inoltre in violazione degli obblighi contrattuali la non si era mai recata nella sede della Ditta a CP_1
Porto sant'LP, ma fu la recarsi a Milano La poi, fu Pt_1 Pt_1 costretta a realizzare disegni da sola avvalendosi del Sig. Per_1
appartenente al suo team. Mentre dal canto suo la
[...] CP_1 non forniva alcuna prova dell'attività eseguita, nemmeno per la collezione
Primavera/Estate 2021.Quindi, non avendo quest'ultima prestato alcuna attività e quindi nessun corrispettivo deve essere riconosciuto in favore della stessa. Il pagamento di Euro 10.020, 67, è stata fatta a titolo di rivalsa, in quanto la documentazione prodotta dalla non ha CP_1 dimostrato di aver svolto nessuna attività e, anche di questo la Pt_1 deve essere risarcita. Risulta, poi infondata la richiesta della ditta opposta di pagamento della somma di EURO 24.400,00 per il recesso della al contratto prevista dall'art. 9 Tale obbligo è previsto Pt_1 però solo a carico della d essendo onerosa solo per una parte e, Pt_1 da questa doveva essere approvata e sottoscritta. Ma, come rilevato anche dal Giudice procedente, la presenza di trattative in ordine a tale clausola di recesso. Ed invero, “ la mancanza di una specifica approvazione per iscritto determina la nullità assoluta della clausola stessa, che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e può anche fatta valere dal predisponente cass 547/2022 e altre similari. “
Pertanto detta clausola deve ritenersi nulla e/o inefficace con la conseguenza che va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla
NO fondata proprio su tale clausola
PQM
Il GOP del Tribunale di Fermo, contrariis reiectjs, per tutti i motivi esposti in narrativa, in Accoglimento della domanda proposta dalla Parte_1
REVOCA IL D.I. opposto n. 16 /2021 emesso da Codesto Tribunale in data
12/01/2021 e comunque dichiara la nullità e/o l'annullamento in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
CONDANNA la in persona del suo legale rappresentante a CP_1 restituire alla la somma di Euro 10.020,67 versata alla Parte_1
in ragione della concessione della Provvisoria del Decreto CP_1 Ingiuntivo opposto, oltre interessi legali dal pagamento (11.08.2021) al saldo.
ACCERTA e DICHIARA la nullità e/o l'annullamento della clausola di cui all'art.9 del contratto di ricerca di ricerca e sviluppo stipulato tra le parti per la mancata specifica approvazione per iscritto e, per l'effetto RIGETTA la domanda riconvenzionale in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto CONDANNA la in persona del suo legale CP_1 rappresentante al pagamento delle spese e competenze di lite, che possono essere quantificati in Euro 2.000,00 oltre accessori di Legge
Fermo, il 4/02/2025 IL GOP dr.
Rossella Maurizi