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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 2962/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott. RA AG, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2962/2024 riservata in decisione all'udienza del 25.09.2025, vertente tra:
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Reggio Calabria, al civico 26/Fdella via Paolo Pellicano presso lo studio dell'avv. Felice Domenico Retez che la rappresenta e difende giusta procura apposta su foglio separato congiunto all'atto di citazione;
-attore-
Contro
dei beni sequestrati e Controparte_1 confiscati alla criminalità organizzata (C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato;
-convenuta–
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione del 28.11.2024, parte attrice citava a giudizio l'
[...] beni sequestrati e confiscati alla Controparte_2 criminalità organizzata (di seguito per brevità “ ”), per sentire “accertato e CP_3 dichiarato che la dottoressa ha diritto ad avere Parte_1 corrisposto il compenso per l'attività di coadiutore della
[...]
criminalità Controparte_4 organizzata da ella svolta in relazione all'amministrazione dei beni oggetto del decreto di confisca adottato dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione il 2 luglio 2008 nell'ambito del procedimento 61/07 R.M.P., come confermato dalla Corte d'appello di Reggio Calabria e divenuto definitivo, adottato in danno di CP_5 ed altri, nonché quale liquidatore della anch'essa oggetto di
[...] Parte_2
1 confisca nell'ambito del medesimo procedimento n. 61/07 R.M.P. del Tribunale di Reggio Calabria, e ad avere rimborsate le spese anticipate nell'espletamento di tali incarichi, condannare la Controparte_1 dei Beni Sequestrati − della complessiva somma di € 510.400,50 a titolo di compenso e − dell'importo di € 1.337,98 a titolo di rimborso delle anticipazioni da ella esegui- te, o delle diverse, maggiori (nel limite di € 520.000,00, pari all'importo massimo di cui all'art. 13, comma 1, lettera f, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, provvedendosi al versamento di contributo unificato in misura pari ad € 1.214,00) o minori, somme ritenute di Giustizia, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. od al diverso tasso ritenuto di Giustizia a far tempo dal giorno successivo alla data di perfezionamento della notificazione del presente atto o dal diverso dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, nonché quota contributo dovuto alla di previdenza ed CP_6 I.V.A. come per Legge e con, in ogni caso, vittoria di spese e competenze. strati e Confiscati alla criminalità organizzata al pagamento in favore della medesima attrice”.
A sostegno della propria domanda premetteva: di essere stata nominata con Prot. Uscita del 10/11/2014 Numero 0035081, dall'ANBSC, coadiutore per l'amministrazione dei beni sequestrati con decreto del 19 luglio 2007, poi oggetto del decreto di confisca n. 61/07 R.M.P. emesso dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione M.P. il 02/07/2008, confermato con decreto n. 9/13 Pt_3 del 15/11/2012 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, divenuto definitivo con pronuncia della Suprema Corte di cassazione in data 4/04/2014;
tale incarico era regolamentato dal disciplinare di incarico ricevuto unitamente all'atto di nomina;
il 19 ottobre 2015 era stata altresì nominata liquidatrice della società, presso gli uffici dell'ANBSC, durante l'assemblea dei soci della società a responsabilità limitata con unico socio « , della quale era socio unico l'Erario; il compenso per l'attività Parte_2 di liquidatore sarebbe stato “limitato ai parametri di cui alla circolare ANBSC n. 5792 del 18 marzo 2013” ; il 23 maggio 2024, a mezzo PEC, rinunciava all'incarico conferitole, con preavviso di cui all'art 8 del disciplinare, e riservando di rimettere all'ANBSC, nota dettagliata di liquidazione del compenso e dei rimborsi, così come previsto dall'art. 5 del medesimo disciplinare, decorsi giorni quindici dal termine dell'incarico; sempre in data 23 maggio 2024, come comunicato all'ANBSC ed alla Società a mezzo di ulteriori messaggi PEC rassegnava le dimissioni dalla carica di liquidatore della e contestualmente convocava l'assemblea per il giorno 7 giugno 2024, Parte_2 riservando di richiedere il pagamento degli onorari per la carica nella misura prevista dalla Circolare 5792/2013, oltre che il rimborso delle spese anticipate;
il 12 settembre 2024, nella propria duplice qualità di coadiutore dell'ANBSC e di cessato liquidatore della trasmetteva a mezzo PEC la relazione di Pt_2 aggiornamento all'attualità, già consegnata al neonominato liquidatore, nonché il relativo verbale, reiterando la richiesta di pagamento dei compensi maturati a far data dalla nomina, 19.10.2015, e fino alla sua sostituzione, 7 agosto 2024, data in cui l'assemblea della provvedeva alla sua sostituzione;
Parte_2
2 con PEC. del 31 ottobre 2024 inviava all'ANBSC nota dettagliata di richiesta di liquidazione del compenso rappresentando di non aver avuto, nonostante le richieste inviate, liquidato alcun acconto.
Evidenziava che in base al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, cui si riferisce il disciplinare di incarico ossia il D.P.R. 7 ottobre 2015 n. 177, era necessaria l'identificazione di separate masse per ciascun originario proposto.
Pertanto, in relazione alla massa dei beni confiscati in danno dell'originario proposto ella era creditrice di Controparte_5
− € 95.877,19 per la gestione più onerosa;
− € 15.340,00 per la gestione degli ulteriori beni costituenti la massa;
− € 11.122,00 a titolo di rimborso spese generali (equivalente al 10% della somma dei due suindicati importi di € 95.877,19 e di € 15.340,00, pari ad € 111.217,19);
− € 122.339,00 a titolo di maggiorazione ex art. 4 D.P.R. 177/2015 (equivalente alla somma dei tre importi già esposti di € 95.877,19, di € 15.340,00 e di € 11.122,00), per un totale di € 244.678,00; in relazione alla massa dei beni confiscati in danno dell'originario proposto CP_7
, era creditrice di:
[...]
− € 15.577,06 per la gestione più onerosa,
− € 3.894,00 per la gestione dell'ulteriore bene costituente la massa
− € 1.947,10 a titolo di rimborso spese generali (equivalente al 10% della somma dei due suindicati importi di € 15.577,06 e di € 3.894,00, pari ad € 19.471,06),
− € 21.418,16 a titolo di maggiorazione ex art. 4 D.P.R. 177/2015 (equivalente alla somma dei tre importi già esposti di € 15.577,06, € 3.894,00 ed € 1.947,10), per un totale di € 42.836,32; in relazione alla massa dei beni confiscati in danno dell'originario proposto Parte_4
era altresì creditrice di:
[...]
− € 68.825,79 per la gestione più onerosa,
− € 17.206,00 per la gestione degli ulteriori beni costituenti la massa
- € 591,00 a titolo di percentuale (dello 0,50 per cento) dovuta sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti (ammontanti ad € 118.220,00),
− € 8.662,29 a titolo di rimborso spese generali (equivalente al 10% della somma dei tre suindicati importi di € 68.825,79, di € 17.206,00 e di € 591,00, pari ad € 86.622,89);
− € 95.285,18 a titolo di maggiorazione ex art. 4 D.P.R. 177/2015 (equivalente alla somma dei quattro importi già esposti di € 68.825,79, di € 17.206,00, di € 591,00 e di
€ 8.662,29), per un totale di € 190.570,36;
in relazione alla massa dei beni confiscati in danno dell'originario proposto CP_8 era creditrice di:
[...]
− € 12.950,60 per la gestione più onerosa,
− € 647,50 per la gestione dell'ulteriore bene costituente la massa;
3 − € 1.359,81 a titolo di rimborso spese generali (equivalente al 10% della somma dei due suindicati importi di € 12.950,60 e di € 647,50, pari ad € 13.598,10),
− € 14.957,91 a titolo di maggiorazione ex art. 4 D.P.R. 177/2015 (equivalente alla somma dei tre importi già esposti di € 12.950,60, € 647,50 ed € 1.359,81), per un totale di € 29.915,82;
In relazione all'incarico di liquidatore della da ella svolto, quantificava il Parte_2 dovutole in € 2.400,00, ex art. 6 del D.P.R. 177/2015.
Alla luce delle superiori deduzioni evidenziava di essere creditrice, a titolo di compenso, dell'importo complessivo di € 510.400,50 (dato dalla somma dei sin qui specificati importi di € 244.678,00, di € 42.836,32, di € 190.570,36, di € 29.915,82 e di € 2.400,00), da maggiorarsi come per Legge di C.P. ed I.V.A., − a titolo di rimborso l'importo delle anticipazioni da ella eseguite per complessivi € 1.337,98, spese dall'attrice tutte dettagliate e documentate.
In punto di diritto, evidenziava, che l'art. 5, rubricato “compenso, acconti e rimborso spese”, prevedeva che nelle more dell'emanazione del decreto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, “il compenso per l'attività svolta dal Coadiutore sarà liquidato, in acconto, mediante l'applicazione della circolare sulla liquidazione dei compensi agli amministratori giudiziari, emanata in data 28/10/2011, dal Tribunale di Reggio Calabria — Sezione Misure di Prevenzione”.
2.- Con comparsa di costituzione e risposta, del 22 gennaio 2025, si costituiva in giudizio l' dei beni Controparte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, instando per il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente. Specificamente, contestava il quantum della pretesa azionata dalla professionista e, in particolare, i criteri della stessa utilizzati per la quantificazione delle somme richieste. Deduceva, invero, che i criteri applicabili erano quelli contenuti nella Circolare del Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione - del 28/10/2011 atteso che il DPR 177/2015, all'epoca della nomina non era stato ancora emanato, chiedeva pertanto che il compenso spettante alla professionista venisse ricalcolato sulla base selle tariffe emanate dal Tribunale di Reggio Calabria.
Deduceva che alla ricorrente poteva essere corrisposto il pagamento dei compensi fino al 31/12/2018 e non sino alla data delle dimissioni, avvenute in data 23/05/2024, poiché il pagamento del compenso ai professionisti che collaborano con questa Agenzia, era subordinato, come da circolari interne conosciute dai coadiutori, alla presentazione del rendiconto di gestione che deve essere approvato dalla competente Direzione economica finanziaria e, successivamente, dalla Ragioneria dello Stato, e la ricorrente aveva presentato il rendiconto della sua gestione relativamente alle annualità dal 12/04/2014, dalla data della nomina, fino al 31/12/2018, con relazione acquisita al prot. Anbsc n. 2019-0015902. Precisava che, per ciò che riguarda il pagamento del compenso per il periodo successivo, sino alla data di dimissioni della professionista presentate in data 23/05/2024, tale pagamento potrà avvenire solo all'esito delle verifiche dei rendiconti di gestione per il periodo dal 01/01/2019 sino al 23/05/2024 che al momento la ricorrente non aveva presentato.
Con riferimento al compenso quale liquidatore della appresentava che, con Parte_2 nota prot. Anbsc n. 2023-0023149 del 03/04/2023, dalla relazione del Coadiutore/liquidatore presentata dalla con pec del Pt_2 Parte_1
4 12/09/2024, acquisita al prot. Anbsc n. 2024-0063035 del 12/09/2024, non si evincevano particolari atti di gestione ovvero particolari problematiche, e che era in attesa della presentazione del bilancio finale per verificare se quanto richiesto era effettivamente dovuto.
3.-, Con note di precisazione delle conclusioni, parte attrice rappresentava che, successivamente all'udienza del 10 aprile 2025, era stata corrisposta dalla convenuta la somma di € 47.893,33, che ella ha trattenuto a titolo di acconto sulla maggior somma, (oltre C.P.A. ed I.V.A.), versati in due tranche, con pagamenti eseguiti il 16 giugno ed il 23 giugno 2025, e l'ulteriore somma di € 10.468,16 (oltre C.P.A. ed I.V.A.), in unica soluzione, in data 27 giugno 2025, per un totale di € 58.361,49.
La causa istruita documentalmente è stata riservata in decisione all'udienza del 25.09.2025;
4.- La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
In premessa si rileva che parte attrice agisce per ottenere, previo riconoscimento del suo diritto, la condanna dell'ANBSC al pagamento dei compensi per l'attività di coadiutore dalla stessa espletata dal 10.11.2014 al 23.05.2024.
Sempre in premessa, in punto di fatto, si osserva che risulta pacifico nonché documentalmente provato dall'attrice che quest'ultima abbia ricevuto ed accettato l'incarico di coadiutore e liquidatore in virtù di specifico atto di nomina.
Nel dettaglio, dalla documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione, si evince che parte attrice è stata nominata con nota prot. Anbsc n. 2014-0035081 del 10/11/2014, incarico rivestito sino a quando, con nota acquisita al prot. Anbsc n. 2024- 0037384 del 23/05/2024, la stessa non ha rassegnato le dimissioni.
L'effettivo e concreto svolgimento dell'incarico affidato alla professionista risulta comprovato dalle rendicontazioni particolareggiate presenti in atti, in merito alle quali la convenuta non ha svolto alcuna sostanziale contestazione.
Risulta, altresì, incontestato chel'attrice, pur avendo adempiuto i propri obblighi, non abbia ricevuto fino al 2024, anno in cui ha dato le dimissioni dai predetti incarichi, alcun compenso professionale e che, solo nelle more del giudizio, abbia percepito a titolo di acconto la somma di € 58.361,49.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, non sussiste alcun dubbio circa la fondatezza in punto di an debeatur della pretesa avanzata dalla ricorrente, la quale ha pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Del resto l' non ha negato l'attività svolta da né ha CP_1 Parte_1 contestato la documentazione prodotta, limitandosi ad eccepire (oltre all'erroneità dei parametri utilizzati dalla ricorrente per la quantificazione dei compensi) il presunto inadempimento in cui sarebbe incorsa l'attrice per aver omesso di provvedere ad una rendicontazione annuale in ordine all'attività svolta ed alla gestione finanziaria della procedura, ad eccezione che per gli anni dal 2014 al 2018, e pertanto su tale assunto, esclude il pagamento dei compensi successivi all'anno 2018 poiché “il pagamento del compenso ai professionisti che collaborano con questa Agenzia, è subordinato, come da Circolari interne conosciute dai Coadiutori previa presentazione del rendiconto di gestione che deve essere approvato dalla competente Direzione Economica finanziaria e, successivamente, dalla ”. Controparte_9
5 Quanto dedotto dall' , tuttavia, non determina la non spettanza di un CP_3 corrispettivo nel periodo oggetto di parziale adempimento delle obbligazioni della coadiutrice, per come dedotte e provate da parte convenuta (allegati da 9 a 32 dell'atto di costituzione) ma unicamente una diversa determinazione del quantum che alla stessa dovrà essere versato a titolo di corrispettivo per l'attività professionale prestata.
Passando dunque alla determinazione del quantum, occorre in prima battuta interrogarsi in ordine alla disciplina applicabile, unica questione realmente controversa tra le parti.
Il DPR 177/15 appare applicabile, in virtù del principio generale tempus regit actum a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore, dovendo farsi riferimento alla disciplina vigente al momento della presentazione della richiesta di liquidazione.
In tal senso appare chiara Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21592 del 22/08/2019 secondo cui "In tema di prestazioni professionali rese da un amministrazione giudiziario di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione, la liquidazione del relativo compenso effettuata, analogamente di successione di tariffe professionali relative alle prestazioni degli avvocati, in base va a quanto avviene nel caso alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, da identificare con l'esaurimento dell'intera fase rilevante ovvero, nel caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione").
Principio del tutto conforme all'orientamento di legittimità in materia di compensi dell'avvocato secondo cui, in caso di successione di tariffe professionali, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase rilevante ovvero, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (cfr., fra le tante Cass. Civ. n. 11482 del 2010; Cass. Civ., n. 5426 del 2005).
Solo nel caso in cui l'attività dell'amministratore si sia completamente conclusa prima dell'entrata in vigore del d.p. 177/15, lo stesso non troverà applicazione e si applicheranno i criteri equitativi di cui alla circolare già in uso.
In senso conforme induce anche l'art. 5 del disciplinare d'incarico allegato ad ogni atto di nomina rubricato “Compenso, acconti e rimborso spese” stabilisce che: “Nelle more della definizione delle modalità e criteri di applicazione da parte dell'ANSBC del decreto emanato in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, il compenso per l'attività svolta dal Coadiutore sarà liquidato, in acconto, mediante l'applicazione della circolare sulla liquidazione dei compensi agli amministratori giudiziari, emanata in data 28/10/2011, dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione e, per quanto dalla stessa non espressamente previsto, sulla base delle disposizioni contenute nella circolare di questa Agenzia n. 5792 del 18.3.2013, allegata in copia al presente disciplinare”.
Dunque, il disciplinare d'incarico sottoscritto tra le parti richiama, all'art. 5, i criteri dettati dalla Circolare del Tribunale di Reggio Calabria del 28 ottobre 2011 in materia di liquidazione dei compensi agli amministratori giudiziari, limitandone l'applicazione esclusivamente “nelle more dell'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 8
6 del D.lgs. 14/2010” e, quindi, stabilendo una disciplina transitoria, destinata a venir automaticamente meno con l'emanazione del citato decreto.
Poiché nella fattispecie l'attrice ha pacificamente espletato il suo incarico fino al 2024, ne consegue che, ai fini della liquidazione dei compensi oggetto di causa, occorre fare applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 155/2017, a prescindere dalla data di conferimento dello stesso.
4. Tanto chiarito, con specifico riguardo quantificazione della pretesa avanzata da parte ricorrente, si rileva che l'attrice ha determinato le somme pretese identificando le masse dei beni confiscati come di seguito:
a) massa dei beni confiscati in danno dell'originario proposto nato Controparte_5 il 18 giugno 1980, composta da
1. la oggetto della gestione più onerosa ai sensi e per gli effetti Parte_5 di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. 177/2015, al cui patrimonio aziendale l'odierna attrice attribuì (con indicazione da ultimo ripetuta in se-no alla succitata relazione del 12 settembre 2024, cfr. pag. 2, terzultimo capoverso, della relazione acclusa al messaggio qui all. 12) valore pari ad € 4.351.506,00 alla confisca,
2. dall'immobile dalla medesima attrice identificato (a mezzo di tale relazione del 12 settembre 2024, cfr. pag. 3, penultimo capoverso) come “Villa uni-familiare di proprietà di sita in Simeri Crichi (CZ) Contrada Controparte_5 Apostolello”, cui ella attribuì (con indicazione da ultimo ripetuta in seno alla succitata relazione del 12 settembre 2024) valore di € 390.000,00 3. dai due “rapporti bancari” dalla dr.ssa indicati alle pagine 58 Parte_1
e 59 (ivi ai punti 9 e 10) della relazione a sua firma datata 5 aprile 2019, rimessa all'ANBSC in allegato al summenzionato messaggio di p.e.c. dell'11 aprile 2019 (qui all. 15), l'uno con “saldo creditore di € 1.501,98” e l'altro “con giacenze per un controvalore di € 59.250” ossia di valore complessivo, in cifra tonda, pari ad € 60.752,00; b) massa di pertinenza dell'originario proposto nato il 21 febbraio Controparte_7 1985, composta da
1. la , oggetto della gestione più onerosa ai sensi e per gli effetti di Parte_6 cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. 177/2015, al cui patrimonio aziendale l'odierna attrice attribuì (con indicazione da ultimo ripetuta in seno alla medesima relazione a sua firma del 12 settembre 2024, cfr. pag. 2, penultimo capoverso) valore pari ad € 197.207,00 alla confisca,
2. dall'immobile dalla medesima attrice identificato (a mezzo di tale relazione del 12 settembre 2024, cfr. pag. 3, ultimo capoverso) come “Appartamento di proprietà di sito in Rende (CS) Località Cutura, Via Spagna Controparte_7 s.n.c.”, cui la dr.ssa attribuì (con indicazione da ultimo ripetuta Parte_1 in seno alla succitata relazione a sua firma del 12 settembre 2024) valore di € 123.000,00, c) la massa di pertinenza dell'originario proposto , nato il 10 Parte_4 giugno 1944, composta da
1. l'impresa familiare ” e l'azienda agricola CP_10 [...]
”, oggetto della gestione più onerosa ai sensi e per gli effetti di CP_11 cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. 177/2015, ai cui patrimoni aziendali l'odierna attrice attribuì (con indicazioni da ultimo ripetute in seno alla succitata
7 relazione a sua firma del 12 settembre 2024, cfr. pag. 3, principio e primo capoverso) valore complessivamente pari ad € 1.889.928,00 (dato dal-la somma del valore di € 1.189.928,00 attribuito alla prima e del valore di € 700.000,00 attribuito alla seconda) alla confisca, 2. dall'immobile dalla medesima attrice identificato (a mezzo di tale relazione del 12 settembre 2024, cfr. pag. 3, quartultimo capoverso) come “Fabbrica-to di proprietà dei coniugi Parte_4
e sito in Oppido Mamertina – Corso Aspromonte
[...] Controparte_11 di complessivi mq 800 ca.”, cui la dr.ssa attribuì (con Parte_1 indicazione da ultimo ripetuta in seno alla succitata relazione a sua firma del 12 settembre 2024) valore di € 415.000,00, 2. dai tre “rapporti bancari” dalla dr.ssa elencati alla pagina 57 Parte_1
(ivi ai punti 2, 3 e 4) della relazione a sua firma datata 5 aprile 2019, rimessa all'ANBSC in allegato a messaggio di p.e.c. dell'11 aprile 2019 (qui all. 15), il primo con “saldo creditore di € 2.560.151”, il secondo “con saldo creditore di
€ 1.799.434” ed il terzo “con saldo creditore di € 157.848,69” ossia di valore complessivo, in cifra tonda, pari ad € 4.517.433,00, cui sono da aggiungersi
- il “Libretto di risparmio al portatore n. 816503” di cui alla pagina 58 della stessa relazione del 5 aprile 2019 (ivi al punto 8), “con saldo creditore di € 7.491”,
- il “saldo creditore di € 20.036” del “c-c n. 84322171” di cui alla pagina 58 della stessa relazione del 5 aprile 2019 (ivi al punto 6),
- il “saldo al rendiconto” del “c/ordinario n. 17612/15”, ammontante ad € 79.774,00, giusta indicazione risultante dall'allegato numero 5(all. 23) alla medesima relazione del 5 aprile 2019
- il “saldo creditore di € 121.956,93” del “«c/ a disposizione» n. 11042341” ed il “saldo creditore di € 27.145,37” del “c/ specchio n 103618203”, di cui alla di cui alla pagina 55 della stessa relazione del 5 aprile 2019 (ivi ai punti, rispettivamente, 1 e 2), per l'importo totale di € 149.102,00, per un valore complessivo di € 4.773.837,00, alla quale massa occorre altresì ricondurre
3. i ricavi lordi conseguiti dalla ditta individuale per complessi- CP_10 vi € 118.220,00 (per come comprovati dalle schede contabili (all.ti 24, 25 e 26) e da-gli incassi bancari intervenuti sul conto intestato alla Ditta per € 141.000,00 circa), ai fini di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.R. 177/2015; d) la massa di pertinenza dell'originario proposto nato il 20 Controparte_8 settembre 1984, composta da
1. la , oggetto della gestione più onerosa ai sensi e per gli effetti di Parte_2 cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. 177/2015, al cui patrimonio aziendale l'odierna attrice attribuì (con indicazione da ultimo ripetuta in seno alla succitata relazione a sua firma del 12 settembre 2024, cfr. pag. 2, ul-timo capoverso) valore pari ad € 156.800,00 alla confisca,
2. dal “c/c 1000/590003” di cui alla pagina 59 della relazione del 5 aprile 2019 (ivi al punto 12), “con saldo creditore di € 6.342,71”. Ha poi applicato i valori massimi previsti dal D.P.R. 177/15 in punto di determinazione del compenso ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 co. 1 lett a), le maggiorazioni previste dall'art. 3 co. 6, il rimborso spese nella misura massima consentita dall'art. 3 co. 8 e la maggiorazione massima consentita dall'art. 4 co. 2 per la durata dell'incarico pari a circa il quadruplo di quella sulla base della quale sono stati determinati i
8 compensi (30 mesi). Risulta così una pretesa di compensi pari a 510.400,50 € oltre al rimborso di spese documentate pari a complessivi € 1.337,98.
Ritiene questo giudice che l'applicazione dei massimi tariffari per tutte le masse amministrate appaia ingiustificata e non sufficientemente documentata, anche tenuto conto delle contestazioni mosse da parte convenuta in ordine alla gestione per gli anni da 2019 a 2024 da ritenersi parzialmente fondate.
Altrettanto inammissibile appare la maggiorazione del 100% effettuata ai sensi dell'art. 4 co. 2 in quanto non si versa in una ipotesi di amministrazione estremamente complessa ovvero di eccezionale valore e pertanto appare opportuno rideterminare i compensi spettanti alla coadiutrice per l'opera prestata come di seguito:
1) in relazione alla massa dei beni confiscati a Controparte_5
a. € 80.082,28 in relazione alla gestione più onerosa ex art. 3 co. 1 lett. a b. € 16.0016,22 a titolo di maggiorazione del 10% ex art. 3 co. 6 c. € 9.609,85 a titolo di rimborso spese forfettarie determinate al 10% ex art. 3 co. 8 Totale € 105.708,61
2) in relazione alla massa dei beni confiscati a : Controparte_7
a. € 14.469,32 in relazione alla gestione più onerosa ex art. 3 co. 1 lett. a b. € 3.617,33 a titolo di maggiorazione del 25% ex art. 3 co. 6 c. € 1.808,67 a titolo di rimborso spese forfettarie determinate al 10% ex art. 3 co. 8 Totale € 19.895,32
3) in relazione alla massa dei beni confiscati a : Parte_4 a. € 59.793,73 in relazione alla gestione più onerosa ex art. 3 co. 1 lett. a b. € 11.958,74 a titolo di maggiorazione del 10% per ciascuna delle ulteriori gestioni ex art. 3 co. 6 c. € 591,10 a titolo di compenso sui ricavi lordi ex art.3 co. 4 d. € 1.808,65 a titolo di rimborso spese forfettarie determinate al 10% ex art. 3 co. 8 Totale € 72.970,02
4) in relazione alla massa dei beni confiscati a Controparte_8
a. € 12.044,90 in relazione alla gestione più onerosa ex art. 3 co. 1 lett. a b. € 602,44 a titolo di maggiorazione del 5% ex art. 3 co. 6 c. € 1.264,67 a titolo di rimborso spese forfettarie determinate al 10% ex art. 3 co. 8 Totale € 13.911,85
Sulla base dei calcoli operati deve essere riconosciuto a parte attrice un compenso per le attività prestate in favore delle masse suddette pari a complessivi € 212.485,80 oltre a € 1.337,98 per spese documentate.
Nelle more del processo la convenuta ha versato a titolo di acconto la somma di € 58.361,49 che devono pertanto essere decurtate dalla somma determinata a titolo di compenso.
5. Per quanto concerne gli importi pretesi dal ricorrente a titolo di compenso quale liquidatore della si rileva che la dott.ssa ha opportunamente documentato Parte_2 l'atto di nomina relativo all'incarico in questione;
è altresì documentato che attualmente la società non risulta operativa.
9 Si rileva che, con riguardo a tale pretesa l' convenuta non ha negato l'effettivo CP_1 svolgimento dell'incarico di liquidatore da parte dell'attrice ma ha dedotto che nel caso di specie non si evincevano particolari atti di gestione ovvero particolari problematiche, e che era in attesa della presentazione del bilancio finale per verificare se quanto richiesto era effettivamente dovuto.
Ebbene, l'argomento difensivo svolto dalla resistente appare privo di pregio, in quanto smentito dalle allegazioni del ricorrente, la quale ha di fatto dimostrato il proprio atteggiamento collaborativo.
In assenza di ulteriori contestazioni in ordine al diritto del ricorrente a percepire un compenso per l'attività di liquidatore della società (né tantomeno in relazione alla quantificazione del compenso operata dall'Agenzia), la richiesta dalla stesso avanzata di condanna dell'Agenzia alla rifusione in suo favore della somma di € 2.400,00 deve essere accolta.
Ne consegue che l' dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata CP_1 deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice, previa decurtazione degli acconti già versati, della complessiva somma di € 157.862,29.
6. Va respinta la domanda di condanna “al pagamento degli interessi commerciali ex art. 2 del d. lgs. n. 231/2002”, atteso che, nella fattispecie, non è ravvisabile una transazione commerciale.
7. Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese tra le parti in ragione del solo parziale accoglimento della pretesa attorea e del versamento da parte della convenuta di parte di quanto dovuto.
P.Q.M.
- accoglie la domanda di parte attrice nei limiti e per le ragioni esposte in motivazione;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara che la dott.ssa ha svolto l'attività Parte_1 professionale in causa ed ha maturato, in relazione ai procedimenti sopra meglio precisati, il relativo compenso e rimborso alle spese, complessivamente pari a € 157.862,29;
- rigetta la richiesta di condanna al pagamento degli interessi commerciali;
- spese compensate
Reggio Calabria, 24.10.25
Il giudice
RA AG
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott. RA AG, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2962/2024 riservata in decisione all'udienza del 25.09.2025, vertente tra:
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Reggio Calabria, al civico 26/Fdella via Paolo Pellicano presso lo studio dell'avv. Felice Domenico Retez che la rappresenta e difende giusta procura apposta su foglio separato congiunto all'atto di citazione;
-attore-
Contro
dei beni sequestrati e Controparte_1 confiscati alla criminalità organizzata (C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato;
-convenuta–
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione del 28.11.2024, parte attrice citava a giudizio l'
[...] beni sequestrati e confiscati alla Controparte_2 criminalità organizzata (di seguito per brevità “ ”), per sentire “accertato e CP_3 dichiarato che la dottoressa ha diritto ad avere Parte_1 corrisposto il compenso per l'attività di coadiutore della
[...]
criminalità Controparte_4 organizzata da ella svolta in relazione all'amministrazione dei beni oggetto del decreto di confisca adottato dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione il 2 luglio 2008 nell'ambito del procedimento 61/07 R.M.P., come confermato dalla Corte d'appello di Reggio Calabria e divenuto definitivo, adottato in danno di CP_5 ed altri, nonché quale liquidatore della anch'essa oggetto di
[...] Parte_2
1 confisca nell'ambito del medesimo procedimento n. 61/07 R.M.P. del Tribunale di Reggio Calabria, e ad avere rimborsate le spese anticipate nell'espletamento di tali incarichi, condannare la Controparte_1 dei Beni Sequestrati − della complessiva somma di € 510.400,50 a titolo di compenso e − dell'importo di € 1.337,98 a titolo di rimborso delle anticipazioni da ella esegui- te, o delle diverse, maggiori (nel limite di € 520.000,00, pari all'importo massimo di cui all'art. 13, comma 1, lettera f, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, provvedendosi al versamento di contributo unificato in misura pari ad € 1.214,00) o minori, somme ritenute di Giustizia, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. od al diverso tasso ritenuto di Giustizia a far tempo dal giorno successivo alla data di perfezionamento della notificazione del presente atto o dal diverso dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, nonché quota contributo dovuto alla di previdenza ed CP_6 I.V.A. come per Legge e con, in ogni caso, vittoria di spese e competenze. strati e Confiscati alla criminalità organizzata al pagamento in favore della medesima attrice”.
A sostegno della propria domanda premetteva: di essere stata nominata con Prot. Uscita del 10/11/2014 Numero 0035081, dall'ANBSC, coadiutore per l'amministrazione dei beni sequestrati con decreto del 19 luglio 2007, poi oggetto del decreto di confisca n. 61/07 R.M.P. emesso dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione M.P. il 02/07/2008, confermato con decreto n. 9/13 Pt_3 del 15/11/2012 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, divenuto definitivo con pronuncia della Suprema Corte di cassazione in data 4/04/2014;
tale incarico era regolamentato dal disciplinare di incarico ricevuto unitamente all'atto di nomina;
il 19 ottobre 2015 era stata altresì nominata liquidatrice della società, presso gli uffici dell'ANBSC, durante l'assemblea dei soci della società a responsabilità limitata con unico socio « , della quale era socio unico l'Erario; il compenso per l'attività Parte_2 di liquidatore sarebbe stato “limitato ai parametri di cui alla circolare ANBSC n. 5792 del 18 marzo 2013” ; il 23 maggio 2024, a mezzo PEC, rinunciava all'incarico conferitole, con preavviso di cui all'art 8 del disciplinare, e riservando di rimettere all'ANBSC, nota dettagliata di liquidazione del compenso e dei rimborsi, così come previsto dall'art. 5 del medesimo disciplinare, decorsi giorni quindici dal termine dell'incarico; sempre in data 23 maggio 2024, come comunicato all'ANBSC ed alla Società a mezzo di ulteriori messaggi PEC rassegnava le dimissioni dalla carica di liquidatore della e contestualmente convocava l'assemblea per il giorno 7 giugno 2024, Parte_2 riservando di richiedere il pagamento degli onorari per la carica nella misura prevista dalla Circolare 5792/2013, oltre che il rimborso delle spese anticipate;
il 12 settembre 2024, nella propria duplice qualità di coadiutore dell'ANBSC e di cessato liquidatore della trasmetteva a mezzo PEC la relazione di Pt_2 aggiornamento all'attualità, già consegnata al neonominato liquidatore, nonché il relativo verbale, reiterando la richiesta di pagamento dei compensi maturati a far data dalla nomina, 19.10.2015, e fino alla sua sostituzione, 7 agosto 2024, data in cui l'assemblea della provvedeva alla sua sostituzione;
Parte_2
2 con PEC. del 31 ottobre 2024 inviava all'ANBSC nota dettagliata di richiesta di liquidazione del compenso rappresentando di non aver avuto, nonostante le richieste inviate, liquidato alcun acconto.
Evidenziava che in base al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, cui si riferisce il disciplinare di incarico ossia il D.P.R. 7 ottobre 2015 n. 177, era necessaria l'identificazione di separate masse per ciascun originario proposto.
Pertanto, in relazione alla massa dei beni confiscati in danno dell'originario proposto ella era creditrice di Controparte_5
− € 95.877,19 per la gestione più onerosa;
− € 15.340,00 per la gestione degli ulteriori beni costituenti la massa;
− € 11.122,00 a titolo di rimborso spese generali (equivalente al 10% della somma dei due suindicati importi di € 95.877,19 e di € 15.340,00, pari ad € 111.217,19);
− € 122.339,00 a titolo di maggiorazione ex art. 4 D.P.R. 177/2015 (equivalente alla somma dei tre importi già esposti di € 95.877,19, di € 15.340,00 e di € 11.122,00), per un totale di € 244.678,00; in relazione alla massa dei beni confiscati in danno dell'originario proposto CP_7
, era creditrice di:
[...]
− € 15.577,06 per la gestione più onerosa,
− € 3.894,00 per la gestione dell'ulteriore bene costituente la massa
− € 1.947,10 a titolo di rimborso spese generali (equivalente al 10% della somma dei due suindicati importi di € 15.577,06 e di € 3.894,00, pari ad € 19.471,06),
− € 21.418,16 a titolo di maggiorazione ex art. 4 D.P.R. 177/2015 (equivalente alla somma dei tre importi già esposti di € 15.577,06, € 3.894,00 ed € 1.947,10), per un totale di € 42.836,32; in relazione alla massa dei beni confiscati in danno dell'originario proposto Parte_4
era altresì creditrice di:
[...]
− € 68.825,79 per la gestione più onerosa,
− € 17.206,00 per la gestione degli ulteriori beni costituenti la massa
- € 591,00 a titolo di percentuale (dello 0,50 per cento) dovuta sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti (ammontanti ad € 118.220,00),
− € 8.662,29 a titolo di rimborso spese generali (equivalente al 10% della somma dei tre suindicati importi di € 68.825,79, di € 17.206,00 e di € 591,00, pari ad € 86.622,89);
− € 95.285,18 a titolo di maggiorazione ex art. 4 D.P.R. 177/2015 (equivalente alla somma dei quattro importi già esposti di € 68.825,79, di € 17.206,00, di € 591,00 e di
€ 8.662,29), per un totale di € 190.570,36;
in relazione alla massa dei beni confiscati in danno dell'originario proposto CP_8 era creditrice di:
[...]
− € 12.950,60 per la gestione più onerosa,
− € 647,50 per la gestione dell'ulteriore bene costituente la massa;
3 − € 1.359,81 a titolo di rimborso spese generali (equivalente al 10% della somma dei due suindicati importi di € 12.950,60 e di € 647,50, pari ad € 13.598,10),
− € 14.957,91 a titolo di maggiorazione ex art. 4 D.P.R. 177/2015 (equivalente alla somma dei tre importi già esposti di € 12.950,60, € 647,50 ed € 1.359,81), per un totale di € 29.915,82;
In relazione all'incarico di liquidatore della da ella svolto, quantificava il Parte_2 dovutole in € 2.400,00, ex art. 6 del D.P.R. 177/2015.
Alla luce delle superiori deduzioni evidenziava di essere creditrice, a titolo di compenso, dell'importo complessivo di € 510.400,50 (dato dalla somma dei sin qui specificati importi di € 244.678,00, di € 42.836,32, di € 190.570,36, di € 29.915,82 e di € 2.400,00), da maggiorarsi come per Legge di C.P. ed I.V.A., − a titolo di rimborso l'importo delle anticipazioni da ella eseguite per complessivi € 1.337,98, spese dall'attrice tutte dettagliate e documentate.
In punto di diritto, evidenziava, che l'art. 5, rubricato “compenso, acconti e rimborso spese”, prevedeva che nelle more dell'emanazione del decreto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, “il compenso per l'attività svolta dal Coadiutore sarà liquidato, in acconto, mediante l'applicazione della circolare sulla liquidazione dei compensi agli amministratori giudiziari, emanata in data 28/10/2011, dal Tribunale di Reggio Calabria — Sezione Misure di Prevenzione”.
2.- Con comparsa di costituzione e risposta, del 22 gennaio 2025, si costituiva in giudizio l' dei beni Controparte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, instando per il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente. Specificamente, contestava il quantum della pretesa azionata dalla professionista e, in particolare, i criteri della stessa utilizzati per la quantificazione delle somme richieste. Deduceva, invero, che i criteri applicabili erano quelli contenuti nella Circolare del Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione - del 28/10/2011 atteso che il DPR 177/2015, all'epoca della nomina non era stato ancora emanato, chiedeva pertanto che il compenso spettante alla professionista venisse ricalcolato sulla base selle tariffe emanate dal Tribunale di Reggio Calabria.
Deduceva che alla ricorrente poteva essere corrisposto il pagamento dei compensi fino al 31/12/2018 e non sino alla data delle dimissioni, avvenute in data 23/05/2024, poiché il pagamento del compenso ai professionisti che collaborano con questa Agenzia, era subordinato, come da circolari interne conosciute dai coadiutori, alla presentazione del rendiconto di gestione che deve essere approvato dalla competente Direzione economica finanziaria e, successivamente, dalla Ragioneria dello Stato, e la ricorrente aveva presentato il rendiconto della sua gestione relativamente alle annualità dal 12/04/2014, dalla data della nomina, fino al 31/12/2018, con relazione acquisita al prot. Anbsc n. 2019-0015902. Precisava che, per ciò che riguarda il pagamento del compenso per il periodo successivo, sino alla data di dimissioni della professionista presentate in data 23/05/2024, tale pagamento potrà avvenire solo all'esito delle verifiche dei rendiconti di gestione per il periodo dal 01/01/2019 sino al 23/05/2024 che al momento la ricorrente non aveva presentato.
Con riferimento al compenso quale liquidatore della appresentava che, con Parte_2 nota prot. Anbsc n. 2023-0023149 del 03/04/2023, dalla relazione del Coadiutore/liquidatore presentata dalla con pec del Pt_2 Parte_1
4 12/09/2024, acquisita al prot. Anbsc n. 2024-0063035 del 12/09/2024, non si evincevano particolari atti di gestione ovvero particolari problematiche, e che era in attesa della presentazione del bilancio finale per verificare se quanto richiesto era effettivamente dovuto.
3.-, Con note di precisazione delle conclusioni, parte attrice rappresentava che, successivamente all'udienza del 10 aprile 2025, era stata corrisposta dalla convenuta la somma di € 47.893,33, che ella ha trattenuto a titolo di acconto sulla maggior somma, (oltre C.P.A. ed I.V.A.), versati in due tranche, con pagamenti eseguiti il 16 giugno ed il 23 giugno 2025, e l'ulteriore somma di € 10.468,16 (oltre C.P.A. ed I.V.A.), in unica soluzione, in data 27 giugno 2025, per un totale di € 58.361,49.
La causa istruita documentalmente è stata riservata in decisione all'udienza del 25.09.2025;
4.- La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
In premessa si rileva che parte attrice agisce per ottenere, previo riconoscimento del suo diritto, la condanna dell'ANBSC al pagamento dei compensi per l'attività di coadiutore dalla stessa espletata dal 10.11.2014 al 23.05.2024.
Sempre in premessa, in punto di fatto, si osserva che risulta pacifico nonché documentalmente provato dall'attrice che quest'ultima abbia ricevuto ed accettato l'incarico di coadiutore e liquidatore in virtù di specifico atto di nomina.
Nel dettaglio, dalla documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione, si evince che parte attrice è stata nominata con nota prot. Anbsc n. 2014-0035081 del 10/11/2014, incarico rivestito sino a quando, con nota acquisita al prot. Anbsc n. 2024- 0037384 del 23/05/2024, la stessa non ha rassegnato le dimissioni.
L'effettivo e concreto svolgimento dell'incarico affidato alla professionista risulta comprovato dalle rendicontazioni particolareggiate presenti in atti, in merito alle quali la convenuta non ha svolto alcuna sostanziale contestazione.
Risulta, altresì, incontestato chel'attrice, pur avendo adempiuto i propri obblighi, non abbia ricevuto fino al 2024, anno in cui ha dato le dimissioni dai predetti incarichi, alcun compenso professionale e che, solo nelle more del giudizio, abbia percepito a titolo di acconto la somma di € 58.361,49.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, non sussiste alcun dubbio circa la fondatezza in punto di an debeatur della pretesa avanzata dalla ricorrente, la quale ha pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Del resto l' non ha negato l'attività svolta da né ha CP_1 Parte_1 contestato la documentazione prodotta, limitandosi ad eccepire (oltre all'erroneità dei parametri utilizzati dalla ricorrente per la quantificazione dei compensi) il presunto inadempimento in cui sarebbe incorsa l'attrice per aver omesso di provvedere ad una rendicontazione annuale in ordine all'attività svolta ed alla gestione finanziaria della procedura, ad eccezione che per gli anni dal 2014 al 2018, e pertanto su tale assunto, esclude il pagamento dei compensi successivi all'anno 2018 poiché “il pagamento del compenso ai professionisti che collaborano con questa Agenzia, è subordinato, come da Circolari interne conosciute dai Coadiutori previa presentazione del rendiconto di gestione che deve essere approvato dalla competente Direzione Economica finanziaria e, successivamente, dalla ”. Controparte_9
5 Quanto dedotto dall' , tuttavia, non determina la non spettanza di un CP_3 corrispettivo nel periodo oggetto di parziale adempimento delle obbligazioni della coadiutrice, per come dedotte e provate da parte convenuta (allegati da 9 a 32 dell'atto di costituzione) ma unicamente una diversa determinazione del quantum che alla stessa dovrà essere versato a titolo di corrispettivo per l'attività professionale prestata.
Passando dunque alla determinazione del quantum, occorre in prima battuta interrogarsi in ordine alla disciplina applicabile, unica questione realmente controversa tra le parti.
Il DPR 177/15 appare applicabile, in virtù del principio generale tempus regit actum a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore, dovendo farsi riferimento alla disciplina vigente al momento della presentazione della richiesta di liquidazione.
In tal senso appare chiara Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21592 del 22/08/2019 secondo cui "In tema di prestazioni professionali rese da un amministrazione giudiziario di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione, la liquidazione del relativo compenso effettuata, analogamente di successione di tariffe professionali relative alle prestazioni degli avvocati, in base va a quanto avviene nel caso alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, da identificare con l'esaurimento dell'intera fase rilevante ovvero, nel caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione").
Principio del tutto conforme all'orientamento di legittimità in materia di compensi dell'avvocato secondo cui, in caso di successione di tariffe professionali, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase rilevante ovvero, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (cfr., fra le tante Cass. Civ. n. 11482 del 2010; Cass. Civ., n. 5426 del 2005).
Solo nel caso in cui l'attività dell'amministratore si sia completamente conclusa prima dell'entrata in vigore del d.p. 177/15, lo stesso non troverà applicazione e si applicheranno i criteri equitativi di cui alla circolare già in uso.
In senso conforme induce anche l'art. 5 del disciplinare d'incarico allegato ad ogni atto di nomina rubricato “Compenso, acconti e rimborso spese” stabilisce che: “Nelle more della definizione delle modalità e criteri di applicazione da parte dell'ANSBC del decreto emanato in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, il compenso per l'attività svolta dal Coadiutore sarà liquidato, in acconto, mediante l'applicazione della circolare sulla liquidazione dei compensi agli amministratori giudiziari, emanata in data 28/10/2011, dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione e, per quanto dalla stessa non espressamente previsto, sulla base delle disposizioni contenute nella circolare di questa Agenzia n. 5792 del 18.3.2013, allegata in copia al presente disciplinare”.
Dunque, il disciplinare d'incarico sottoscritto tra le parti richiama, all'art. 5, i criteri dettati dalla Circolare del Tribunale di Reggio Calabria del 28 ottobre 2011 in materia di liquidazione dei compensi agli amministratori giudiziari, limitandone l'applicazione esclusivamente “nelle more dell'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 8
6 del D.lgs. 14/2010” e, quindi, stabilendo una disciplina transitoria, destinata a venir automaticamente meno con l'emanazione del citato decreto.
Poiché nella fattispecie l'attrice ha pacificamente espletato il suo incarico fino al 2024, ne consegue che, ai fini della liquidazione dei compensi oggetto di causa, occorre fare applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 155/2017, a prescindere dalla data di conferimento dello stesso.
4. Tanto chiarito, con specifico riguardo quantificazione della pretesa avanzata da parte ricorrente, si rileva che l'attrice ha determinato le somme pretese identificando le masse dei beni confiscati come di seguito:
a) massa dei beni confiscati in danno dell'originario proposto nato Controparte_5 il 18 giugno 1980, composta da
1. la oggetto della gestione più onerosa ai sensi e per gli effetti Parte_5 di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. 177/2015, al cui patrimonio aziendale l'odierna attrice attribuì (con indicazione da ultimo ripetuta in se-no alla succitata relazione del 12 settembre 2024, cfr. pag. 2, terzultimo capoverso, della relazione acclusa al messaggio qui all. 12) valore pari ad € 4.351.506,00 alla confisca,
2. dall'immobile dalla medesima attrice identificato (a mezzo di tale relazione del 12 settembre 2024, cfr. pag. 3, penultimo capoverso) come “Villa uni-familiare di proprietà di sita in Simeri Crichi (CZ) Contrada Controparte_5 Apostolello”, cui ella attribuì (con indicazione da ultimo ripetuta in seno alla succitata relazione del 12 settembre 2024) valore di € 390.000,00 3. dai due “rapporti bancari” dalla dr.ssa indicati alle pagine 58 Parte_1
e 59 (ivi ai punti 9 e 10) della relazione a sua firma datata 5 aprile 2019, rimessa all'ANBSC in allegato al summenzionato messaggio di p.e.c. dell'11 aprile 2019 (qui all. 15), l'uno con “saldo creditore di € 1.501,98” e l'altro “con giacenze per un controvalore di € 59.250” ossia di valore complessivo, in cifra tonda, pari ad € 60.752,00; b) massa di pertinenza dell'originario proposto nato il 21 febbraio Controparte_7 1985, composta da
1. la , oggetto della gestione più onerosa ai sensi e per gli effetti di Parte_6 cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. 177/2015, al cui patrimonio aziendale l'odierna attrice attribuì (con indicazione da ultimo ripetuta in seno alla medesima relazione a sua firma del 12 settembre 2024, cfr. pag. 2, penultimo capoverso) valore pari ad € 197.207,00 alla confisca,
2. dall'immobile dalla medesima attrice identificato (a mezzo di tale relazione del 12 settembre 2024, cfr. pag. 3, ultimo capoverso) come “Appartamento di proprietà di sito in Rende (CS) Località Cutura, Via Spagna Controparte_7 s.n.c.”, cui la dr.ssa attribuì (con indicazione da ultimo ripetuta Parte_1 in seno alla succitata relazione a sua firma del 12 settembre 2024) valore di € 123.000,00, c) la massa di pertinenza dell'originario proposto , nato il 10 Parte_4 giugno 1944, composta da
1. l'impresa familiare ” e l'azienda agricola CP_10 [...]
”, oggetto della gestione più onerosa ai sensi e per gli effetti di CP_11 cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. 177/2015, ai cui patrimoni aziendali l'odierna attrice attribuì (con indicazioni da ultimo ripetute in seno alla succitata
7 relazione a sua firma del 12 settembre 2024, cfr. pag. 3, principio e primo capoverso) valore complessivamente pari ad € 1.889.928,00 (dato dal-la somma del valore di € 1.189.928,00 attribuito alla prima e del valore di € 700.000,00 attribuito alla seconda) alla confisca, 2. dall'immobile dalla medesima attrice identificato (a mezzo di tale relazione del 12 settembre 2024, cfr. pag. 3, quartultimo capoverso) come “Fabbrica-to di proprietà dei coniugi Parte_4
e sito in Oppido Mamertina – Corso Aspromonte
[...] Controparte_11 di complessivi mq 800 ca.”, cui la dr.ssa attribuì (con Parte_1 indicazione da ultimo ripetuta in seno alla succitata relazione a sua firma del 12 settembre 2024) valore di € 415.000,00, 2. dai tre “rapporti bancari” dalla dr.ssa elencati alla pagina 57 Parte_1
(ivi ai punti 2, 3 e 4) della relazione a sua firma datata 5 aprile 2019, rimessa all'ANBSC in allegato a messaggio di p.e.c. dell'11 aprile 2019 (qui all. 15), il primo con “saldo creditore di € 2.560.151”, il secondo “con saldo creditore di
€ 1.799.434” ed il terzo “con saldo creditore di € 157.848,69” ossia di valore complessivo, in cifra tonda, pari ad € 4.517.433,00, cui sono da aggiungersi
- il “Libretto di risparmio al portatore n. 816503” di cui alla pagina 58 della stessa relazione del 5 aprile 2019 (ivi al punto 8), “con saldo creditore di € 7.491”,
- il “saldo creditore di € 20.036” del “c-c n. 84322171” di cui alla pagina 58 della stessa relazione del 5 aprile 2019 (ivi al punto 6),
- il “saldo al rendiconto” del “c/ordinario n. 17612/15”, ammontante ad € 79.774,00, giusta indicazione risultante dall'allegato numero 5(all. 23) alla medesima relazione del 5 aprile 2019
- il “saldo creditore di € 121.956,93” del “«c/ a disposizione» n. 11042341” ed il “saldo creditore di € 27.145,37” del “c/ specchio n 103618203”, di cui alla di cui alla pagina 55 della stessa relazione del 5 aprile 2019 (ivi ai punti, rispettivamente, 1 e 2), per l'importo totale di € 149.102,00, per un valore complessivo di € 4.773.837,00, alla quale massa occorre altresì ricondurre
3. i ricavi lordi conseguiti dalla ditta individuale per complessi- CP_10 vi € 118.220,00 (per come comprovati dalle schede contabili (all.ti 24, 25 e 26) e da-gli incassi bancari intervenuti sul conto intestato alla Ditta per € 141.000,00 circa), ai fini di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.R. 177/2015; d) la massa di pertinenza dell'originario proposto nato il 20 Controparte_8 settembre 1984, composta da
1. la , oggetto della gestione più onerosa ai sensi e per gli effetti di Parte_2 cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. 177/2015, al cui patrimonio aziendale l'odierna attrice attribuì (con indicazione da ultimo ripetuta in seno alla succitata relazione a sua firma del 12 settembre 2024, cfr. pag. 2, ul-timo capoverso) valore pari ad € 156.800,00 alla confisca,
2. dal “c/c 1000/590003” di cui alla pagina 59 della relazione del 5 aprile 2019 (ivi al punto 12), “con saldo creditore di € 6.342,71”. Ha poi applicato i valori massimi previsti dal D.P.R. 177/15 in punto di determinazione del compenso ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 co. 1 lett a), le maggiorazioni previste dall'art. 3 co. 6, il rimborso spese nella misura massima consentita dall'art. 3 co. 8 e la maggiorazione massima consentita dall'art. 4 co. 2 per la durata dell'incarico pari a circa il quadruplo di quella sulla base della quale sono stati determinati i
8 compensi (30 mesi). Risulta così una pretesa di compensi pari a 510.400,50 € oltre al rimborso di spese documentate pari a complessivi € 1.337,98.
Ritiene questo giudice che l'applicazione dei massimi tariffari per tutte le masse amministrate appaia ingiustificata e non sufficientemente documentata, anche tenuto conto delle contestazioni mosse da parte convenuta in ordine alla gestione per gli anni da 2019 a 2024 da ritenersi parzialmente fondate.
Altrettanto inammissibile appare la maggiorazione del 100% effettuata ai sensi dell'art. 4 co. 2 in quanto non si versa in una ipotesi di amministrazione estremamente complessa ovvero di eccezionale valore e pertanto appare opportuno rideterminare i compensi spettanti alla coadiutrice per l'opera prestata come di seguito:
1) in relazione alla massa dei beni confiscati a Controparte_5
a. € 80.082,28 in relazione alla gestione più onerosa ex art. 3 co. 1 lett. a b. € 16.0016,22 a titolo di maggiorazione del 10% ex art. 3 co. 6 c. € 9.609,85 a titolo di rimborso spese forfettarie determinate al 10% ex art. 3 co. 8 Totale € 105.708,61
2) in relazione alla massa dei beni confiscati a : Controparte_7
a. € 14.469,32 in relazione alla gestione più onerosa ex art. 3 co. 1 lett. a b. € 3.617,33 a titolo di maggiorazione del 25% ex art. 3 co. 6 c. € 1.808,67 a titolo di rimborso spese forfettarie determinate al 10% ex art. 3 co. 8 Totale € 19.895,32
3) in relazione alla massa dei beni confiscati a : Parte_4 a. € 59.793,73 in relazione alla gestione più onerosa ex art. 3 co. 1 lett. a b. € 11.958,74 a titolo di maggiorazione del 10% per ciascuna delle ulteriori gestioni ex art. 3 co. 6 c. € 591,10 a titolo di compenso sui ricavi lordi ex art.3 co. 4 d. € 1.808,65 a titolo di rimborso spese forfettarie determinate al 10% ex art. 3 co. 8 Totale € 72.970,02
4) in relazione alla massa dei beni confiscati a Controparte_8
a. € 12.044,90 in relazione alla gestione più onerosa ex art. 3 co. 1 lett. a b. € 602,44 a titolo di maggiorazione del 5% ex art. 3 co. 6 c. € 1.264,67 a titolo di rimborso spese forfettarie determinate al 10% ex art. 3 co. 8 Totale € 13.911,85
Sulla base dei calcoli operati deve essere riconosciuto a parte attrice un compenso per le attività prestate in favore delle masse suddette pari a complessivi € 212.485,80 oltre a € 1.337,98 per spese documentate.
Nelle more del processo la convenuta ha versato a titolo di acconto la somma di € 58.361,49 che devono pertanto essere decurtate dalla somma determinata a titolo di compenso.
5. Per quanto concerne gli importi pretesi dal ricorrente a titolo di compenso quale liquidatore della si rileva che la dott.ssa ha opportunamente documentato Parte_2 l'atto di nomina relativo all'incarico in questione;
è altresì documentato che attualmente la società non risulta operativa.
9 Si rileva che, con riguardo a tale pretesa l' convenuta non ha negato l'effettivo CP_1 svolgimento dell'incarico di liquidatore da parte dell'attrice ma ha dedotto che nel caso di specie non si evincevano particolari atti di gestione ovvero particolari problematiche, e che era in attesa della presentazione del bilancio finale per verificare se quanto richiesto era effettivamente dovuto.
Ebbene, l'argomento difensivo svolto dalla resistente appare privo di pregio, in quanto smentito dalle allegazioni del ricorrente, la quale ha di fatto dimostrato il proprio atteggiamento collaborativo.
In assenza di ulteriori contestazioni in ordine al diritto del ricorrente a percepire un compenso per l'attività di liquidatore della società (né tantomeno in relazione alla quantificazione del compenso operata dall'Agenzia), la richiesta dalla stesso avanzata di condanna dell'Agenzia alla rifusione in suo favore della somma di € 2.400,00 deve essere accolta.
Ne consegue che l' dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata CP_1 deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice, previa decurtazione degli acconti già versati, della complessiva somma di € 157.862,29.
6. Va respinta la domanda di condanna “al pagamento degli interessi commerciali ex art. 2 del d. lgs. n. 231/2002”, atteso che, nella fattispecie, non è ravvisabile una transazione commerciale.
7. Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese tra le parti in ragione del solo parziale accoglimento della pretesa attorea e del versamento da parte della convenuta di parte di quanto dovuto.
P.Q.M.
- accoglie la domanda di parte attrice nei limiti e per le ragioni esposte in motivazione;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara che la dott.ssa ha svolto l'attività Parte_1 professionale in causa ed ha maturato, in relazione ai procedimenti sopra meglio precisati, il relativo compenso e rimborso alle spese, complessivamente pari a € 157.862,29;
- rigetta la richiesta di condanna al pagamento degli interessi commerciali;
- spese compensate
Reggio Calabria, 24.10.25
Il giudice
RA AG
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