TAR Roma, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 7052
TAR
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Contestazione dell’idoneità escludente delle condotte

    Il Tribunale ha ritenuto che la condotta complessiva di AM, articolata in varie azioni contrattuali, abbia determinato una chiusura del mercato della commercializzazione dei sacchetti in bioplastica, rendendo difficile l'ingresso di nuovi concorrenti. La domanda di sacchetti non è completamente contendibile a causa della crescita della parte di domanda contrattualizzata e dell'approccio dell'Autorità incentrato sull'operato della GDO.

  • Rigettato
    Contestazione dell’efficacia escludente dei contratti con i trasformatori

    Il Tribunale ha ritenuto che, anche se un singolo accordo non è di per sé illecito, il complesso di accordi stipulati da AM ha determinato una compressione della gara concorrenziale, vincolando i trasformatori e limitando gli sbocchi commerciali per i concorrenti.

  • Rigettato
    Mancata verifica della replicabilità della condotta da parte dei concorrenti

    Il Tribunale ha ritenuto che nessun concorrente possa operare efficacemente senza i trasformatori della rete AM, data la limitata capacità produttiva delle imprese non contrattualizzate e l'impossibilità di coordinare contemporaneamente diversi attori della catena produttiva.

  • Rigettato
    Giustificazione economica della condotta di AM

    Il Tribunale ha ritenuto che la condotta non sia oggettivamente giustificata, non essendovi una necessità di stipulare il descritto duplice fascio di accordi d'esclusiva. Le giustificazioni addotte sono vaghe e ipotetiche, non dimostrando la necessità delle condotte tenute.

  • Rigettato
    Mercato rilevante merceologico e geografico

    Il Tribunale ha ritenuto corretto distinguere il mercato dei sacchetti l.p.b. da quello dei v.l.p.b. per assenza di sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta. La limitazione del mercato geografico all'Italia è giustificata dalle differenze normative tra gli Stati membri che incidono sulla concorrenza.

  • Rigettato
    Quota di mercato e posizione dominante

    Il Tribunale ha ritenuto corretta la qualifica di posizione dominante data la quota di mercato di AM superiore al 50% negli anni analizzati, sia in termini di volumi che di valore, e il possesso di una licenza esclusiva per un componente essenziale del processo produttivo.

  • Rigettato
    Durata dell'infrazione

    Il Tribunale ha qualificato l'abuso come illecito di durata, permanente, sostenendo che l'offesa al bene giuridico si protrae per tutto il tempo in cui la condotta produce effetti anticoncorrenziali. La data del 17 ottobre 2023 segna solo la conclusione di un accordo, ma gli effetti anticoncorrenziali persistono.

  • Rigettato
    Ordine di revisione contrattuale

    Il Tribunale ha ritenuto che la diffida costituisca una doverosa decisione dell'Autorità per inibire la reiterazione delle condotte illecite e ristabilire la concorrenzialità del mercato. L'ordine di revisione dei contratti è necessario per far cessare gli effetti anticoncorrenziali.

  • Rigettato
    Quantificazione della sanzione

    Il Tribunale ha ritenuto congrua la sanzione, commisurata alle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni, considerando la gravità dell'abuso, l'impatto ambientale e la persistenza delle condotte illecite. Le circostanze attenuanti invocate non sono state ritenute sussistenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 7052
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7052
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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