Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 7052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7052 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11215/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11215 del 2025, proposto da
AM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nico Moravia, Alberto Toffoletto, Gian Luca Zampa, Luca Toffoletti, Alessandro di Giò, Filippo Alberti, Niccolò Ferracuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Papier-Mettler Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Sutti e Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Biotec biologische Naturverpackungen Gmbh & Co Kg, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Gambuto, Micol Rossi, Silvia Romanò, Mariano Carlo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento dell’Agcm n. 31582 del 24 giugno 2025, pubblicato nel Bollettino settimanale dell’Agcm n. 25/2025 del 30 giugno 2025, con il quale l’Agcm ha accertato la responsabilità di AM per un presunto abuso di posizione dominante, irrogando alla società la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di € 30.359.000,00 per il periodo antecedente al 18 ottobre 2023, nonché, in solido con Eni s.p.a., la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di € 1.701.052,08 per il periodo successivo al 18 ottobre 2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché di Papier-Mettler Italia s.r.l.;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Biotec biologische Naturverpackungen Gmbh & Co Kg;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. IA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società AM impugnava la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) con la quale, accertata la commissione di un abuso di posizione dominante – di natura escludente – nel mercato degli shopper bio-compostabili, veniva intimata la cessazione dei comportamenti distorsivi della concorrenza e comminata una sanzione amministrativa pecuniaria (procedimento A573).
2. Si costituiva in resistenza l’Autorità.
3. Del pari si costituiva in giudizio la società Papier-Mettler Italia ed interveniva ad opponendum la società Biotec biologische Naturverpackungen che avevano entrambe partecipato al procedimento istruttorio.
4. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, esaminata alla camera di consiglio del 29 ottobre 2025, veniva accolta limitatamente alla sollecita fissazione dell’udienza di discussione del merito.
5. Le parti depositavano documenti, memorie e repliche in vista della pubblica udienza dell’11 marzo 2026, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
6. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, è opportuno illustrare compiutamente la vicenda fattuale sottostante al provvedimento impugnato.
7. La ricorrente produce una bioplastica (o bio-compound ) denominata R-: quest’ultima nomenclatura individua anche un marchio registrato da AM. Appare necessario immediatamente definire la «plastica», ossia il materiale costituito da un polimero sintetico (non naturale) che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti. Alcune di queste possono prende il prefisso «bio», dovendosi avere però cura di distinguere quelle «biodegradabili», cioè in grado di subire una decomposizione fisica e biologica (e quindi recuperabile, ai sensi della norma stabilita dal Comitato europeo di normazione uniforme En 13432 mediante compostaggio e digestione anaerobica) da quelle derivanti «da biomassa» (anche detta bio-based ), ossia create parzialmente o totalmente da biomassa (cioè da fonti non fossili, secondo la norma tecnica En 16575).
8. Sintetizzando, la plastica da biomassa si caratterizza per la fonte da cui origina il polimero (di regola vegetale, rinnovabile e non fossile), mentre la biodegradabilità e compostabilità sono qualità che possono riscontrarsi in qualsiasi prodotto plastico, indipendentemente dall’origine: ognuna di queste due caratteristiche è da sola sufficiente a qualificare il bene come prodotto in bioplastica. Focalizzando l’attenzione sulle bioplastiche biodegradabili, attualmente risultano principalmente tre i gruppi di polimeri che dominano il mercato: i poliesteri ( polyesters ), i p.l.a. (acido polilattico, polylactic acid ) e le miscele di amido ( starch blends ). Il citato R- di AM è un biopolimero del terzo tipo (ossia a base di miscele di amido, anche dette starch blends ).
9. Esso viene impiegato per la produzione degli shopper per la spesa ( lightweight plastic carrier bags – l.p.b. – con spessore inferiore a 50 µm), nonché per i sacchetti ultraleggeri impiegati comunemente per l’ortofrutta ( very lightweight plastic carrier bags – v.l.p.b. – con spessore inferiore a 15 µm), regolati principalmente dalla dir. (Ue) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (recepita in Italia con il d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. dalla l. 3 agosto 2017, n. 123).
10. Risulta utile precisare che a seguito del recepimento della ridetta direttiva, l’art. 226- bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cod. ambiente), proibisce la distribuzione gratuita delle buste l.p.b. e ne vieta l’uso salvo per quelle non biodegradabili ovvero quelle riutilizzabili (ossia con spessore superiore a 60, 100 o 200 µm). L’art. 226- ter cod. ambiente, invece, proibisce la distribuzione gratuita delle buste v.l.p.b. e consente l’uso solo di quelle biodegradabili e compostabili, imponendo una progressiva crescita della componente di materia prima rinnovabile. Utilizzando la classificazione in precedenza illustrata, le l.p.b. debbono essere prodotte in plastica biodegradabile, mentre le v.l.p.b. debbono altresí presentare una componente di biomassa (ossia bio-based ).
11. Tale dato è assai rilevante, atteso che, nonostante la normativa europea, risultano ancora presenti notevoli differenze di regolazione tra i varî Stati dell’Unione (v. pt. 91 ss. provv.), circostanza che incide (come riconosciuto dalla stessa ricorrente – v. pt. 49 s. provv.) sulle dinamiche competitive (esemplificativamente, la percentuale di biomassa nelle v.l.p.b., fissata in Italia al 60% dal 1° gennaio 2021 può essere inferiore in altre nazioni, pt. 92 provv.).
12. Limitando l’attenzione ai sacchetti indicati in precedenza, va osservato come la conformità alle regole vigenti in Italia impone di analizzare la filiera produttiva all’interno della quale AM produce e commercializza il R-, ossia la sua bioplastica: nella prima fase, rilevano gli input per la produzione della ridetta bioplastica (distinguendosi anche in base alle esigenze di biomassa); poi segue il mercato di produzione e commercializzazione della medesima; quindi il segmento della produzione di l.p.b. e v.l.p.b.; infine, la commercializzazione di questi ultimi agli utenti finali, in particolare, agli operatori della grande distribuzione organizzata (g.d.o.). Orbene, in questa catena commerciale AM è presente nei primi due tratti.
13. Fatta questa premessa tecnica, va osservato come l’Italia si collochi al primo posto in Europa per la domanda di bioplastiche ( rectius , polimeri per la produzione di manufatti compostabili secondo la norma Uni En 13432), con AM che, nel periodo 2018-2023, è risultata essere la principale offerente europea, con una quota di mercato calante (passata dal 48% al 36%) ma sempre ben oltre venti punti percentuali superiore al piú prossimo concorrente (identiche considerazioni valgono anche se si prende in esame la quota di produzione, ovvero se si restringe l’analisi all’Italia).
14. Va poi osservato come la domanda di polimeri compostabili sia per circa la metà assorbita dalla produzione di sacchetti in bioplastica, atteso che l’utilizzo di una materia prima non biodegradabile risulta meno oneroso e quindi preferito, salva la necessità di conformarsi agli obblighi normativi esistenti (segnatamente, le disposizioni sopra menzionate). Per quanto concerne gli shopper è impiegato il citato R- di AM, fermo restando che esso viene «affinato», ossia suddiviso per gradi, in base all’utilizzo finale che l’impresa ne deve fare: cosí, il R- destinato alla produzione dei l.p.b. è differente da quello per gli v.l.p.b., attesa la necessità di quest’ultima di una certa quota di biomassa (ma v. pt. 78 provv. in cui si evidenzia la differenza nell’uso della materia prima, ossia dei differenti gradi di R-, anche a seconda della destinazione dello shopper presso alla g.d.o. ovvero ad altri esercizî commerciali).
15. Limitando ora l’attenzione solamente alla bioplastica utilizzata per realizzare l.p.b. in Italia, è opportuno osservare come AM nel periodo d’interesse sia risultata sempre il primo produttore, con una quota di mercato superiore al 50% e con nessun concorrente capace di produrre piú del 15% di materia prima: percentuali che crescono se si analizzano le quote relative al mercato dei v.l.p.b. (cfr. pt. 106 ss. provv.). Tale posizione di forza è dovuta non solo all’integrazione verticale della ricorrente, ma anche alla titolarità di una licenza esclusiva per un componente essenziale del processo produttivo, ossia una tecnologia di processo utile per produrre il bio 1,4-butandiolo (v. pt. 59 provv.).
16. Proseguendo nell’illustrazione della filiera produttiva, va sottolineato come la bioplastica di AM venga acquistata dai c.d. trasformatori , ossia aziende industriali che la processano, trasformandola nei sacchetti l.p.b. e v.l.p.b. Queste imprese, per la totalità localizzate in Italia, sono grosso modo l’unico fornitore di sacchetti della g.d.o. che rappresenta il principale acquirente di tali beni (v. tabella 13). Inoltre, la stragrande maggioranza degli acquisti di sacchetti da parte della g.d.o. è realizzata con il R- di AM (v. tabella 14) con percentuali in crescita nel periodo esaminato (2018-2023).
17. Tali dati, determinerebbero, secondo l’Agcm, la dominanza dell’odierna ricorrente nel mercato nazionale della bioplastica impiegata nella produzione di l.p.b. e v.l.p.b.
18. Inoltre, proprio in virtú della propria posizione di forza sul mercato, AM sarebbe riuscita a costruire un abuso escludente, sulla base di un sistema di esclusive a doppio livello: da un lato, infatti, sono state concluse pattuizioni con i menzionati trasformatori (clienti diretti della ricorrente); dall’altro, l’esponente si è accordata con gli operatori della g.d.o. veicolando la loro domanda verso i prodotti realizzati in R-.
19. Nel dettaglio, osservando il primo livello, va rilevato come AM abbia stipulato dei contratti di licenza per l’utilizzo del marchio R-, prescrivendo altresí (a partire dagli accordi conclusi nell’anno 2017) un vincolo di approvvigionamento esclusivo (o quantomeno dell’80% nella seconda versione) per i trasformatori produttori degli shopper l.p.b. e v.l.p.b. L’esatta portata dei contratti analizzati dall’Agcm è puntualmente esposta ai pt. 166 ss. provv. cui si rinvia per maggiori dettagli. Quel che risulta doveroso sottolineare è come la ricorrente abbia creato un’autentica rete di partner che con continuità (sostanzialmente chi aveva sottoscritto la prima versione, ha poi semplicemente rinnovato alla scadenza l’accordo) si è rifornita da AM acquistando quasi metà della domanda di bioplastiche per l.p.b. e v.l.p.b.
20. Inoltre, anche sul lato delle vendite di questi sacchetti, va osservato come la rete AM abbia costantemente incrementato la quota di penetrazione nel mercato, fornendo oltre il 60% degli shopper distribuiti in Italia e oltre il 75% di quelli acquistati dalla g.d.o. Si aggiunga che i trasformatori contrattualizzati da AM rappresentano i maggiori operatori sul mercato italiano (v. tabelle 29 ss. in appendice al provvedimento).
21. Quanto agli accordi con la g.d.o., deve evidenziarsi come con essi AM abbia ottenuto dalle controparti l’impegno all’utilizzo esclusivo (o quasi) di l.p.b. e v.l.p.b in R-, a fronte del riconoscimento di incentivi di natura economica come contributi fissi o variabili. Per altro, il contratto non ineriva solo al materiale impiegato nei sacchetti, ma obbligava altresí le catene della g.d.o. ad acquistarli dai licenziatari del marchio, ossia da quei trasformatori contrattualizzati da AM con gli accordi descritti ai paragrafi precedenti.
22. Anche in questo caso la ricorrente è riuscita ad aggregare una rilevante parte dei maggiori acquirenti di sacchetti in bioplastica, veicolando la loro domanda verso il proprio prodotto, sebbene indirettamente, atteso che il rapporto di fornitura è in realtà tra trasformatori e g.d.o. Similmente, sebbene vi siano variazioni nelle pattuizioni sottoscritte (illustrate ai pt. 142 ss. provv.), va precisato come i varî operatori della g.d.o. abbiano costantemente rinnovato gli accordi conclusi con AM nell’arco di tempo considerato, crescendo negli anni sino a coprire oltre il 40% della domanda di sacchetti della g.d.o.
23. In tal modo, a giudizio dell’Autorità, si sarebbe creata una relazione circolare tra i contratti descritti avendo, da un lato, catturato la domanda della g.d.o. e, dall’altra, limitato la possibilità dei fornitori di quest’ultima di reperire la bioplastica necessaria altrove. Conseguentemente, AM, dall’alto della sua posizione dominante, avrebbe, da una parte, escluso la possibilità per i suoi concorrenti diretti di fornire con la propria materia prima i trasformatori, atteso che questi ultimi si erano contrattualmente vincolati ad acquistare il R-: in tal senso i trasformatori trovavano incentivante tale acquisto dalla ricorrente, atteso che in tal modo sapevano di poter rivendere il proprio prodotto alle imprese della g.d.o. Inoltre, dall’altra parte, il complesso di accordi avrebbe impedito ad altri trasformatori non licenziatari di soddisfare la domanda della g.d.o., atteso che quest’ultima si era appunto impegnata ad acquistare gli shopper unicamente presso i licenziatari: anche in tal caso, gli utilizzatori finali avevano un’immediata utilità economica rappresentata dai beneficî che AM riconosceva a queste aziende, nonché dalla garanzia della continuità delle forniture.
24. Esposti i termini fattuali della vicenda, è possibile passare all’esame delle censure spiegate con il ricorso.
25. Con il primo motivo viene in radice contestata l’idoneità escludente delle condotte ricostruite dall’Agcm: invero, la domanda di sacchetti l.p.b. e v.l.p.b. rimarrebbe contendibile per una parte rilevantissima (l’80%); inoltre, avendo i contratti con la g.d.o. durata di dodici mesi senza obbligo di rinnovo, sarebbe contendibile l’intera domanda, quantomeno su base annuale; infine, gli operatori della g.d.o. sarebbero sufficientemente strutturati e comunque dotati di un potere di mercato non comprimibile dalle condotte di AM.
26. Tramite la seconda doglianza si evidenzia come i contratti con i trasformatori non sarebbero in grado di escludere dal mercato altri concorrenti di AM: in altre parole, l’esclusiva – di per sé non illecita – non impedirebbe oltremodo, soprattutto per la sua limitata durata temporale, ai trasformatori di acquistare altrove gli input necessarî al proprio processo produttivo.
27. Per mezzo della terza ragione di gravame si lamenta la mancata verifica della replicabilità della condotta da parte dei concorrenti, accertamento ritenuto indispensabile dalla giurisprudenza eurounitaria.
28. Con la quarta censura viene ribadita la giustificazione economica della condotta di AM, ossia la necessità di tutelare i proprî investimenti in attività di ricerca e sviluppo e di garantire la qualità dei proprî prodotti.
29. Le quattro censure riassunte supra sono tutte strettamente connesse tra loro (sono infatti esposte nella prima parte del ricorso) afferendo tutte alla condotta contestata: pertanto, risulta opportuno trattarle congiuntamente, attesa anche la complessiva infondatezza delle doglianze.
30. In primo luogo e come nota metodologica, va sottolineato come il ricorso non censuri la ricostruzione fattuale nel suo complesso e in particolare non neghi la strategia commerciale di AM (anche perché descritta dall’Agcm sulla base di documenti interni dell’impresa), limitandosi invece a contestare singoli aspetti delle emergenze istruttorie: tuttavia, questa lettura atomistica (oltre a risultare comunque infondata come si avrà modo di esporre infra ) impedisce di cogliere, nella sua globalità, l’offesa cagionata dall’azienda alla concorrenzialità del mercato.
31. In tale ottica, la complessiva condotta di AM, articolatasi in varie azioni contrattuali teleologicamente orientate ad un fine anticoncorrenziale, ha determinato una chiusura (quantomeno una strozzatura) del mercato della commercializzazione dei sacchetti in bioplastica, rendendo impossibile (o comunque assai arduo) l’ingresso di nuovi concorrenti diretti, ossia attivi nella fornitura delle bioplastiche, attesa la limitazione degli sbocchi commerciali lasciati a questi ultimi. Difatti, ponendosi come facilitatore dell’incontro della domanda proveniente dalla g.d.o. e dell’offerta proposta dai trasformatori, AM è riuscita a veicolare in tal guisa le scelte commerciali di questi ultimi a proprio favore. Invero, la canalizzazione della domanda della prima in esclusiva verso i proprî partner ha consentito di confermare la continuità della richiesta del prodotto: pertanto, la garanzia – offerta ai trasformatori – del collocamento dei sacchetti prodotti sul mercato a soddisfacimento delle richieste della g.d.o., ha reso le aziende inclini ad impiegare esclusivamente l’ input offerto da AM, rifiutando collaborazioni con altri fornitori.
32. Difatti, in tal modo, sia i trasformatori della rete AM, sia gli operatori della g.d.o. contrattualizzati dalla ricorrente, hanno ottenuto un vantaggio immediato: quanto ai secondi, infatti, l’impresa della g.d.o. non aderente ai patti AM avrebbe dovuto ricercare autonomamente come soddisfare la propria richiesta di sacchetti in bioplastica (essendo questi un bene necessario per operare). Considerato che i principali trasformatori (anche in termini di volumi) sono contrattualizzati dalla ricorrente, è evidente che in linea tendenziale l’operatore si sarebbe dovuto rivolgere ad un partner dell’esponente: d’altronde, quasi nessuno degli ulteriori trasformatori è in grado di rifornire autonomamente anche una sola impresa della g.d.o. che avrebbe dovuto interfacciarsi con una pluralità di soggetti, con tutte le conseguenti difficoltà del caso (pt. 390 provv.). Invero, dall’analisi complessiva della situazione del mercato ricostruita nel provvedimento e non specificamente contestata, emerge chiaramente come risultasse piú conveniente evitare la contrattazione coi trasformatori, vincolandosi con AM, poiché in tal caso la società ricorrente avrebbe riconosciuto i diversi beneficî sopra indicati, oltre che l’assicurazione sulla continuità della fornitura.
33. Similmente, il trasformatore che non accettasse di entrare nella rete AM avrebbe a disposizione una quota di mercato limitata, atteso che tutta la (o comunque la gran parte della) g.d.o. contrattualizzata sarebbe fuori dalla sua portata, al di là della bontà o dell’economicità del proprio prodotto. Difatti, nel provvedimento è chiarito come la decisione delle aziende della g.d.o. di acquistare gli shopper presso un trasformatore piuttosto che un altro non è basata sul prezzo, bensí sui quantitativi nonché su peculiari condizioni di favore (scontistiche etc…) offerte da AM, ovviamente non replicabili dal soggetto collocato ad un livello inferiore della filiera produttiva (pt. 165 provv.).
34. Per di piú, anche coloro che apparentemente (e indirettamente) si sono avvantaggiati dell’abuso di AM (ossia i trasformatori e la g.d.o. contrattualizzata) nel lungo periodo avrebbero rischiato di rimanere intrappolati e dipendenti dalle decisioni dell’azienda dominante, con evidente pregiudizio per le dinamiche concorrenziali. Difatti, quanto ai trasformatori, essi divengono vincolati al prodotto fornito da AM, risultando loro precluso sia sviluppare diverse soluzioni con altre materie prime, sia efficientare i proprî processi produttivi, avendo già una certezza sui volumi da produrre e, conseguentemente, sulle condizioni economiche da praticare. Pertanto, i concorrenti diretti della società esponente sono sostanzialmente esclusi dal mercato, potendo sviluppare la propria idea imprenditoriale solamente con i piccoli trasformatori non partecipanti alla rete AM, ovvero con quelli della rete, ma per quantitativi minimi (e quindi irrilevanti).
35. Allo stesso tempo, gli operatori della g.d.o. non hanno interesse ad acquistare presso il piú efficiente trasformatore, atteso che ottengono ben altri vantaggi economici che sarebbe irrazionale (in un’ottica schiettamente individualistica) rifiutare: conseguentemente, si anestetizza il mercato, atteso che nessuna impresa romperà il fragile equilibrio realizzato da AM.
36. Seguendo ora con l’esame parcellizzato esposto dalla ricorrente, va osservato come sia condivisibile l’osservazione secondo la quale il singolo accordo con un trasformatore ovvero con un’impresa della g.d.o. non abbia effetti anticoncorrenziali: nondimeno, come già osservato a esser stata oggetto della valutazione dell’Agcm è il complesso di fasci di accordi stipulati da AM con i soggetti posti a due susseguenti livelli della catena produttiva, sicché è tale prospettiva che deve sempre essere tenuta a mente. Viepiú, l’esposizione dei motivi di censura risulta comunque inidonea ad infirmare la bontà della ricostruzione operata dall’Autorità.
37. In particolare, con riferimento ai contratti conclusi da AM con la g.d.o. va precisato come la domanda di sacchetti l.p.b. o v.l.p.b. non possa dirsi contendibile nei termini indicati nel ricorso. Esemplificativamente, l’esponente si impegna nel calcolo dell’esatta media di contrattualizzazione della quota di domanda espressa dalla g.d.o., evidenziando l’imprecisione dell’Autorità (pt. 42 s. ricorso): nondimeno, quel che non viene colto – ed è un dato determinante nell’economia dell’abuso – è la notevole crescita della parte di domanda contrattualizzata, risultando le quote dell’ultimo anno analizzato (il 2023) ben superiori a quelle del primo anno (il 2018), circostanza indicativa dell’estensione della pratica illecita ad un sempre maggiore numero di imprese della g.d.o.
38. Ma al di là di tale dato, appare corretto l’approccio seguito dall’Autorità nell’incentrare l’indagine antitrust sull’operato della g.d.o. che, sebbene non esaurisca la domanda di sacchetti in bioplastiche, in ogni caso costituisce pacificamente il principale acquirente di tali prodotti (con quote tra il 45-65% per l.p.b. e 60-80% per v.l.p.b.). Peraltro, sicuramente incisa dall’abuso di posizione dominante è non solo la domanda formulata dalla g.d.o. contrattualizzata, ma anche quella non contrattualizzata, allorquando si rifornisce presso i trasformatori partner , atteso che questi ultimi comunque debbono impiegare il R- fornito da AM: volendo esser particolarmente precisi, può osservarsi che l’operatore della g.d.o. non contrattualizzato è meno vincolato a AM e potrebbe (in astratto) liberarsi con maggiore facilità dall’abuso anticoncorrenziale; tuttavia, si tratta di una distinzione meramente quantitativa, che non incide sull’abuso in sé.
39. Rimanendo su questo tema appare opportuno sottolineare come l’interesse economico che muove la ricorrente è quello di assicurare la vendita del proprio prodotto, ossia il R-, risultando irrilevante l’impiego di esso (l’attenzione posta sui sacchetti è conseguenza della normativa italiana che rende questi un bene essenziale per operare nel commercio): pertanto, al fine di assicurarsi la maggior quota di mercato, l’impresa fornitrice dell’ input può agire sia vincolando i proprî acquirenti (ossia i trasformatori), di modo che i loro clienti (la g.d.o.) impieghino un prodotto che contenga la propria materia prima, sia contrattando con questi ultimi, al fine di obbligarli a rivolgersi a quelli che l’impresa a monte rifornisce. Orbene, se nel secondo caso è evidente il restringimento del mercato, va al contempo rilevato come anche nel primo si assiste alla riduzione delle alternative disponibili per i clienti dei trasformatori, impedendo cosí ai concorrenti diretti di AM di entrare (o comunque operare con successo) su un mercato concorrenziale.
40. Quello appena descritto è l’effetto di trascinamento rilevato dall’Autorità (pt. 381 ss. provv.): invero, gli accordi coi trasformatori vincolano costoro a produrre i sacchetti utilizzando in maniera esclusiva (o, molto piú raramente in semiesclusiva) la materia prima di AM e ciò vale anche per quegli operatori della g.d.o. non contrattualizzata. È chiaro quindi come l’Agcm sia giunta ad evidenziare l’elevatissima percentuale (oltre il 75%) di l.p.b. e v.l.p.b. in R- impiegati dalla g.d.o. che risulta tutta quanta collegata con l’abuso contestato.
41. Inoltre, estendendo l’analisi del collocamento dei sacchetti, va precisato come l’Autorità abbia sottolineato come la quota totale di l.p.b. e v.l.p.b. che i trasformatori vincolati all’uso del R- abbiano in generale immesso sul mercato (quindi non solo in favore della g.d.o.) sia sempre superiore al 50% (negli anni d’interesse), cresciuta poi fino rispettivamente al 60-65% nell’anno 2023. Si comprende quindi come la condotta illecita di AM stesse avendo successo, allargandosi sempre piú la quota incisa dagli accordi.
42. Orbene, queste percentuali, che da sole dimostrano l’egemonia dell’impresa ricorrente, non sono inficiate dal ricalcolo delle quote di mercato: in relazione a questo, va osservato come l’esposizione presentata dalla ricorrente non può essere condivisa, atteso che non si basa sull’effettivo mercato dei sacchetti, trattandosi bensí di un’elaborazione basata sul consumo di prodotti alimentari. Orbene, in disparte la parzialità della ricostruzione (sono infatti esclusi alcuni operatori contrattualizzati con obblighi di esclusiva), va rilevato come la metodologia non possa essere avallata (pt. 381 provv.): invero, ai fini dell’illecito in contestazione rileva, come già osservato, l’utilizzo del R- non anche il consumo di sacchetti; peraltro, anche quest’ultimo è stato calcolato in maniera indiretta, ossia sulla base degli acquisti di generi alimentari da parte dei consumatori finali.
43. Similmente, non condivisibile è l’argomentazione della contendibilità del mercato in ragione della limitata durata temporale degli accordi conclusi con la g.d.o.: anche a voler tralasciare l’argomento euristico (che pure ha un suo rilievo) rappresentato dalla mancata cessazione di alcuno dei contratti stipulati nel periodo d’indagine, va osservato come quella annuale è la durata standard dell’approvvigionamento di sacchetti da parte della g.d.o. In altre parole, avendo concluso un contratto annuale, AM ha completamente bloccato la possibilità di altri soggetti produttori di bioplastiche di fornire la g.d.o. contrattualizzata.
44. Né a diversa conclusione si giunge rilevando l’esistenza di un diritto di recesso ad nutum riconosciuto alle controparti della ricorrente. Anche in merito a tale circostanza, infatti, al di là del mancato esercizio del recesso, va precisato come le pattuizioni contenute nei contratti rendevano difficoltosa e, soprattutto, anti-economica la chiusura del rapporto, attesa l’essenzialità del bene fornito. Invero, gli obblighi di permanenza minima e il termine di preavviso determinavano una considerevole durata del rapporto; inoltre, atteso che i sacchetti comunque dovevano essere acquistati e che i principali produttori erano vincolati all’utilizzo del R-, risultava conveniente beneficiare dei vantaggi riconosciuti da AM nei contratti d’esclusiva.
45. Quest’ultima osservazione consente di superare agevolmente anche la censura formulata circa l’assenza di costi per le imprese di g.d.o. nel cambiare fornitore: ciò può essere avallato solo considerando gli esborsi diretti; invero, considerando come «costo» anche il mancato ottenimento di un beneficio, risulta evidente che la complessiva condotta della AM abbia annullato de facto la possibilità di uscire «gratuitamente» dagli accordi di fornitura. Si aggiunga, come già osservato, che anche l’assenza, sul mercato, di capacità produttiva dei trasformatori in grado di soddisfare le richieste della g.d.o. costituisse un ulteriore ostacolo all’uscita dagli accordi con la ricorrente.
46. Risulta quindi chiara la piú volta citata circolarità della condotta illecita della ricorrente che vincola sostanzialmente a tempo indeterminato sia gli operatori della g.d.o. sia i trasformatori. A tal proposito le argomentazioni esposte al pt. 76 del ricorso sono totalmente astratte e impossibili da riscontrare nella reale operatività del mercato. Difatti, come ampiamente e logicamente illustrato dall’Agcm (pt. 391 ss. provv.) per concorrere effettivamente con AM, si dovrebbe poter offrire sia ai trasformatori una quota della domanda della g.d.o., sia a quest’ultima una quota di prodotto fornito dai primi: nondimeno, il meccanismo può funzionare solamente se ciò avviene contemporaneamente. Tuttavia, al di là della difficoltà di accordare contestualmente distinte e autonome aziende poste su livelli diversi del processo produttivo, va rilevato come le differenti scadenze contrattuali sia delle pattuizioni con la g.d.o. sia di quelle con i trasformatori rendono impossibile un simile coordinamento: in pratica, il concorrente dovrebbe chiedere ai proprî potenziali partner un atto di fede, abbandonando la sicura attività garantita dalla rete AM, scommettendo sostanzialmente al buio sul buon esito di un tale azzardo.
47. Si aggiunga, infatti, che nessun concorrente dell’esponente potrebbe operare senza i trasformatori della rete AM, atteso che le imprese non contrattualizzate dalla ricorrente sono di minime dimensioni con limitatissima capacità produttiva e, si ribadisce, non in grado di soddisfare neppure uno degli operatori della g.d.o.: riprendendo il concetto di circolarità, emerge con evidenza che neppure la singola impresa della g.d.o. può avere interesse ad affidarsi ad una piccola azienda che non assicura con certezza la fornitura di tutti i prodotti di cui necessita per il proprio business .
48. Palese, quindi, è lo stallo che si crea nel mercato, non essendovi alcun interesse concreto alla modifica dello status quo : invero, gli unici effettivamente interessati sono coloro che rimangono fuori dalla rete AM, che possono contendersi solo una limitata quota di mercato. Quest’ultimo rilievo determina inoltre l’impossibilità di crescita degli esclusi e, a fortiori , l’assenza di una possibile futura minaccia alla rete AM.
49. Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis , per i contratti conclusi con i trasformatori. Ancora una volta, risulta chiaro che non è di per sé vietato concludere un contratto di esclusiva con un acquirente del proprio prodotto ovvero per renderlo licenziatario di un marchio (nel caso di specie il R-): nondimeno, le quote di mercato incise dagli accordi di AM sono tali da determinare un’effettiva compressione della gara concorrenziale, avendo contrattualizzato quasi metà degli acquirenti di bioplastiche (ossia dell’ input ), i quali risultano al contempo detentori – congiuntamente – di una quota superiore al 60% delle vendite dei sacchetti (cioè dell’ output ).
50. Risulta quindi evidente l’ostacolo rappresentato dal sistema di accordi concluso da AM, che catturando sia la principale domanda di sacchetti (ossia quella della g.d.o.) nei modi sopra indicati sia i piú grandi trasformatori, riesce a evitare che l’eventuale operatore concorrente possa immettere fruttuosamente sul mercato il proprio bio-compound , difettando la domanda finale. Difatti, l’ input fornito da AM (il R-) è fondamentale per la produzione di sacchetti, i quali però non vengono venduti dai trasformatori ai consumatori finali, bensí ad altre aziende, in primis , quelle della g.d.o.: conseguentemente, essendo la domanda di questa bloccata dagli accordi di esclusiva sopra descritta, risulta chiaro che l’impresa concorrente che pure riuscisse a produrre (anche attraverso altri trasformatori, ove esistenti) sacchetti ad un costo piú basso dei trasformatori partner di AM, risulterebbe comunque impossibilitata a fornire il mercato, atteso che i principali clienti (la g.d.o.) preferirebbero comunque rivolgersi alla rete della ricorrente, in ragione dei bonus riconosciuti.
51. Inoltre, allo stesso modo di quanto osservato in relazione ai contratti con gli operatori della g.d.o. anche per quelli con i trasformatori le previsioni di una limitata durata temporale e del possibile recesso ad nutum sono strutturare di guisa da mantenere legati, alla luce di un calcolo utilitaristico, le imprese all’odierna esponente.
52. L’esposizione che precede consente di evidenziare anche l’assenza di replicabilità della condotta da parte di un eventuale concorrente altrettanto efficiente. Come in parte già evidenziato, nessun operatore della g.d.o. appare interessato ad uscire dalla rete AM, non essendo economicamente conveniente ciò: analogamente, nessun trasformatore può trarre un effettivo utile dall’abbandono della licenza per la commercializzazione dei prodotti in R-.
53. Conseguentemente, dovendo l’eventuale concorrente focalizzarsi sulle quote di mercato non catturate dal duplice fascio di accordi conclusi da AM, emerge chiaramente come esse non possano considerarsi analogamente remunerative, non invitando nessun operatore interessato ad effettuare gli investimenti necessarî: difatti, da un lato, le limitate dimensioni dei residui trasformatori e, dall’altro, l’assenza di domanda effettivamente contendibile rendono poco appetibile il mercato. Viceversa, per «aggredire» la rete AM e la «sua» clientela della g.d.o. si dovrebbe realizzare un coordinamento che proprio i contratti stipulati rendono impossibile, non solo dal punto di vista economico, ma anche temporale (cfr. supra § 46).
54. In aggiunta, come congruamente esposto nel provvedimento, va ribadito che l’analisi economica proposta dalla parte ricorrente si incentra unicamente sulla componente del prezzo, senza cogliere l’intera struttura dell’illecito fondata sul coordinamento di due momenti del processo commericale. Difatti, manifestandosi la condotta illecita su due poli (trasformatori e g.d.o.) della catena produttiva non è sufficiente focalizzare unicamente l’elemento economico, dovendosi anche considerare la struttura dei vincoli giuridici ed empirici (es. la necessità dell’approvvigionamento richiesta dalla g.d.o.) incrociati: non essendo stati questi ultimi determinati tra i dati in forza dei quali svolgere il test comparativo, risulta evidente l’inaffidabilità del risultato prodotto.
55. Similmente, in riferimento all’analisi quantitativa sviluppata appare parziale, sia per il limitato arco temporale considerato, sia per l’utilizzo di dati poco accurati (es. i prezzi medî in luogo di quelli puntuali): per altro, l’Agcm ha ampiamente dimostrato (pt. 399 provv.) la possibilità di compensazioni interne (ossia la possibilità di abbassare il prezzo praticato alla g.d.o., aumentando contemporaneamente quello praticato ai trasformatori) non evidenziate dal test prodotto dalla ricorrente.
56. Infine, va rilevato come in nessun modo la politica commerciale di AM può considerarsi oggettivamente giustificata.
57. In tal senso, infatti, non vi è un’oggettiva necessità di stipulare il descritto duplice fascio di accordi contrattuali d’esclusiva: invero, trattandosi di un’assoluta eccezionalità non riscontabile né nel mercato italiano né in quello di altri Stati, risulta evidente come la carenza di indispensabilità della contrattazione posta in essere da AM. Si aggiunga che tutte le imprese interpellate dall’Autorità (non solo i concorrenti dell’odierna ricorrente) hanno evidenziato l’anomalia del duplice livello di pattuizioni, soprattutto quelle concluse con gli operatori della g.d.o. che non sono clienti diretti di AM.
58. Per di piú, i ragionamenti impiegati nel ricorso per giustificare la complessiva strategia commerciale della società dominante risultano vaghi ed ipotetici, non in grado, quindi, di persuadere circa la necessità delle condotte tenute. Esemplificativamente, la condivisibile esigenza di evitare fenomeni di free riding è meramente allegata, non essendo esplicitato ove si verificherebbero tali rischi, né le ragioni per le quali un simile pericolo non possa essere affrontato con misure meno impattanti: invero, le varie argomentazioni esposte nel ricorso (pt. 127 ss.) appaiono in grado di giustificare le esclusive con i trasformatori (contraddette però dai contratti di semi-esclusiva), ma non anche gli ulteriori accordi con la g.d.o., salvo appunto che reputarli teleologicamente orientati nel complesso ad escludere da un’importate parte del mercato i proprî concorrenti diretti (ossia i produttori di bioplastiche).
59. Analoghe considerazioni valgono per la tutela della reputazione e per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale: al di là dell’enfasi paternalistica assunta da AM, risulta chiaro che il produttore di una bioplastica non debba impegnarsi affinché gli operatori della g.d.o. perseguano certe finalità green , dovendo invece essere rimesso alla libertà imprenditoriale di questi ultimi l’individuazione del modo reputato maggiormente efficiente per il rispetto della normativa ambientale.
60. Chiarita quindi la portata anticoncorrenziale delle condotte, è possibile passare al quinto motivo con cui parte ricorrente contesta la definizione del mercato rilevante sia sotto il profilo merceologico (non avendo considerato la sostituibilità dei sacchetti dal lato dell’offerta), sia dal punto di vista geografico (essendo la restrizione di esso al territorio nazionale italiano, in virtú della normativa applicabile, eccessivamente limitata).
61. Similmente, con la sesta censura viene precisato come AM non ricoprirebbe nel mercato una posizione dominante, detenendo una quota al massimo del 36% e comunque in constante calo negli ultimi anni.
62. Anche tali due mezzi di ricorso possono essere trattati unitariamente: essi non sono fondati.
63. Difatti, dal punto di vista merceologico appare corretto tenere distinto il mercato dei sacchetti l.p.b. da quello dei v.l.p.b. (ed entrambi da quello dei sacchetti per la spazzatura – segmento waste ) in quanto per essi non vi è sostituibilità dal punto di vista della domanda: tale conclusione può considerarsi pacifica non essendo stata specificamente contestata nel ricorso. Ma allo stesso tempo, non vi è sostituibilità neppure dal lato dell’offerta: tralasciando i precedenti citati (che pure costituiscono un solido sostegno alla ricostruzione dell’Autorità) e le stesse condotte della parte ricorrente (che in sede di esame della concentrazione rappresentata dall’acquisto di AM da parte di Versalis ha condiviso la segmentazione in varî mercati proposta dalla Commissione europea – v. procedimento M.11150, par. 28), va osservato come la possibilità di impiegare diversi grani di R- non consenta la contemporanea produzione di differenti prodotti (ossia sacchetti l.p.b., v.l.p.b. o per la spazzatura), dovendosi in ogni caso riadattare i processi produttivi, ovvero impiegare linee differenti. A tal proposito è significativo che il 90% dei trasformatori non produce in contemporanea le tre indicate tipologie di sacchetti (pt. 396 provv.).
64. Tale osservazione è dirimente per superare qualsiasi argomentazione formulata col gravame. Difatti, l’astratta producibilità dei differenti beni deve tradursi, per assumere rilievo, nella concreta possibilità di produzione contemporanea dei varî sacchetti in bioplastica: essendo quest’ultima esclusa, risulta chiaro che i descritti beni non sono sostituibili. Analogamente, la circostanza che la g.d.o. acquisti ogni tipologia di sacchetti in bioplastica non implica ancora che i ridetti prodotti siano fungibili: anzi, è proprio la normativa vigente a segmentare l’uso, vietando l’utilizzo di alcuni sacchetti per specifiche finalità (cfr. l’ortofrutta).
65. Per di piú, le dichiarazioni di alcuni concorrenti di AM (SF e Agrana) riportate nel ricorso (pt. 152 s. ricorso) non appaiono riferite alla normativa italiana che impone l’impiego di una certa percentuale di materia prima bio-based non riscontrabile negli altri ordinamenti dell’Unione europea. Sotto tale profilo, assai piú significativo è quanto osservato in istruttoria da SF che, distinguendo le varie destinazioni del bio-compound , ha precisato come la « differente arena competitiva [sia il] risultato della circostanza che per ogni applicazione vi è una regolamentazione nazionale specifica » (pt. 294 provv.); allo stesso modo, anche IP (un trasformatore) ha precisato come non vi sia sostituibilità tra i diversi gradi di R- (come di ogni diverso bio-compound ), attesa la necessità di specializzarne l’utilizzo in base all’applicazione di destinazione (pt. 297 provv.).
66. Evidenziata la corretta separazione del mercato merceologico, va condivisa altresí l’individuazione del mercato geografico.
67. Invero, sebbene l’obiettivo della dir. Ue 2015/720 fosse quello di armonizzare il mercato dei sacchetti in bioplastiche il diverso recepimento negli ordinamenti nazionali ha determinato la frammentazione tra varie giurisdizioni, restringendo entro i confini nazionali il mercato rilevante. Invero, come già osservato la percentuale di materia prima bio-based richiesta in Italia è significativamente maggiore rispetto a quelle prevista in altri Stati dell’Unione, risultando cosí evidente che un sacchetto v.l.p.b. destinato al mercato francese non può essere commercializzato in Italia. Analogamente, per i l.p.b. il mercato non può estendersi oltre i confini nazionali, atteso che altrove permane la possibilità di impiegare anche plastiche tradizionali (in percentuali diverse) risultando quindi impossibile un’effettiva concorrenza paritaria: a tal proposito, va ribadito come la produzione dei sacchetti con plastiche da fonti fossili risulti assai piú economica, con conseguente svantaggio competitivo di qualsiasi venditore di sacchetti in bioplastica.
68. Pertanto, la circostanza che il R- abbia una proiezione internazionale (come osservato in ricorso) è inconferente: sebbene sia possibile commercializzare prodotti con tale materia anche in altri Paesi, è altresí evidente come le condizioni di concorrenza – per via della peculiare disciplina normativa piú volte menzionata – siano talmente differenti tra l’Italia e gli altri Stati da non potere ritenere sussistente un unico mercato.
69. In aggiunta, anche il calcolo della quota di mercato ai fini dell’attribuzione della posizione dominante in capo a AM appare corretta.
70. Difatti, prendendo in esame gli acquisti effettuati dai trasformatori (ossia coloro che impiegano le bioplastiche nel loro processo produttivo) è emerso come AM risulti, negli anni analizzati, stabilmente il primo fornitore di bio-compound per l.p.b. e v.l.p.b. sia in termini di volumi sia di valore, con quote superiori al 50%, toccando punte del 90% del valore di bioplastica per sacchetti v.l.p.b (pt. 106 ss. provv.).
71. A fronte di tali percentuali è pacifica, alla luce anche della consolidata giurisprudenza antitrust (nazionale ed eurounitaria), la qualifica di posizione dominante assegnata alla ricorrente.
72. Né le argomentazioni spiegate dall’esponente appaiono infirmare tale ricostruzione: da un lato, come già osservato, l’estensione geografica deve essere limitata al territorio nazionale, sicché inconferente è il calcolo della quota detenuta nell’intero mercato dell’Unione europea; dall’altro, anche aggiungendo un ulteriore prodotto, ossia i sacchetti per la spazzatura, la quota di AM rimane sopra la soglia del 50% (v. figura 16 provv.). In aggiunta, come già osservato, la detenzione di una licenza esclusiva per l’impiego nel proprio processo produttivo di un componente essenziale rafforza ulteriormente lo status della ricorrente sul mercato della produzione di bio-polimeri.
73. Peraltro, l’assenza di barriere all’ingresso o costi di transazione non costituisce di per sé elemento per negare una posizione di dominanza. Invero, la posizione dominante è un concetto oggettivo e in linea di principio neutro: non vi è infatti alcuna contestazione sulla modalità con la quale AM è riuscita ad affermarsi sul mercato; nondimeno, una volta assunto tale status , gravano sull’impresa alcuni obblighi ulteriori, riassumibili nel divieto di tenere condotte escludenti gli eventuali concorrenti.
74. Questi doveri, va precisato, possono benissimo risultare leciti in altri settori dell’ordinamento (v. Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2015, n. 2479): d’altronde, la condotta sinora ampiamente illustrata si riassume nella conclusione di accordi contrattuali, non vietati dalle regole del diritto civile. Nondimeno, l’illiceità emerge chiaramente dall’esame teleologico delle pattuizioni, mirando esse chiaramente alla chiusura del mercato: d’altronde, l’assenza di barriere normative all’accesso al mercato comunque non è sufficiente, di per sé, per evitare l’abuso, atteso che a qualsiasi concorrente di AM è, sostanzialmente, impedito di offrire il proprio prodotto alla g.d.o. per via del complesso di accordi intessuti dalla ricorrente che ha sostanzialmente chiuso tale fondamentale sbocco commerciale (a ben vedere lo ha anche chiuso ai trasformatori che non accettano le condizioni dettate dalla società esponente).
75. Evidenziata nei modi anzidetti la complessiva sussistenza dell’illecito ascritto alla ricorrente, va rilevato come con la settima ragione di doglianza si evidenzia l’erronea delimitazione temporale dell’infrazione, non potendo essa estendersi oltre la conclusione dell’ultimo contratto con un operatore della g.d.o. (17 ottobre 2023).
76. Per via dell’ottava censura viene contestato l’ordine di procedere alla revisione dei contratti in essere con i trasformatori e le aziende della g.d.o.: una simile intimazione contrasterebbe, infatti, con la ritenuta cessazione dell’infrazione al 31 dicembre 2023.
77. Anche tali due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
78. In primo luogo, va osservato come l’abuso di posizione dominante sia, nel caso di specie, un illecito di durata: piú precisamente, trattasi di un illecito permanente, atteso che l’offesa al bene giuridico si protrae costante per tutto il tempo esaminato, non essendo stato individuato un momento (tra il 2018 e il 2023) durante il quale un ipotetico concorrente potesse fare ingresso nel mercato senza subire gli effetti negativi discendenti dall’abuso.
79. Tale osservazione supera gli argomenti di parte ricorrente secondo i quali l’abuso sarebbe cessato in data 17 ottobre 2023, ossia al momento della stipula dell’ultimo degli accordi tra AM e un operatore della g.d.o. (peraltro, quella indicata è la data di invio dell’ultimo contratto da parte di AM, essendo poi la proposta stata accettata il successivo 26 ottobre 2023): orbene, senza procedere ad una pleonastica esposizione di teoria generale dell’illecito (teoria dell’azione, teoria dell’evento etc…), è sufficiente osservare come determinante sia il rapporto causale tra condotta e offesa (concetto differente da quello di effetto), con la conseguenza che fintanto che la prima cagiona la seconda, permane l’infrazione.
80. Calando nel concreto le osservazioni astratte appena esposte, risulta chiaro come il menzionato contratto d’esclusiva del 17 ottobre 2023, oltre ad avere effetti determinati dal vincolo giuridico assunto dalle parti, è altresí (con)causa dell’offesa ad una sana concorrenza. A tale conclusione si perviene anche attraverso un altro percorso, cui in parte si è già accennato: come osservato in precedenza, infatti, il singolo accordo d’esclusiva non può di per sé considerarsi illecito ai sensi dell’art. 102 Tfue, essendo invece la condotta frutto di un complesso di azioni riassunte in distinte pattuizioni contrattuali su piú livelli che hanno escluso dal mercato una serie di aziende, deve concludersi che, ai fini della sussistenza dell’illecito, deve verificarsi se nel mercato vi siano o meno delle restrizioni che pregiudichino una sana concorrenza tra le imprese. Il che conseguentemente determina che l’illecito permane fintanto che i fasci di accordi contrattuali spiegano i loro effetti anticoncorrenziali.
81. In tal senso, non è il contratto del 17 ottobre 2023 a cagionare l’offesa: semplicemente quest’ultimo, con i suoi effetti – che durano per un periodo piú lungo di tempo – continua la perpetuazione della condotta illecita contestata dall’Autorità. Semplificando ancora di piú: nell’ipotesi in cui non fosse stato concluso il ridetto contratto del 17 ottobre 2023, la durata dell’illecito non sarebbe mutata, atteso il perdurante valore degli ulteriori accordi già stipulati e quindi l’offesa al bene giuridico.
82. Pertanto, la tesi di parte ricorrente non può essere condivisa, perché riduce l’abuso ad un illecito istantaneo, commesso con ogni singola pattuizione: ciò porterebbe al paradossale epilogo di considerare AM responsabile di una pluralità di abusi «avvinti dal vincolo della continuazione» (sulla bontà dell’operazione ermeneutica avanzata, ossia sull’impiego di categorie penalistiche per descrivere le sanzioni antitrust v. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2025, n. 2979). L’illogicità delle conseguenze cui porta lo sviluppo della tesi di parte ricorrente impone quindi il rifiuto della stessa.
83. Peraltro, va ribadito come la contestazione mossa sin dall’apertura del procedimento e sanzionata col provvedimento conclusivo afferisce ad una condotta perdurante nel tempo. D’altronde, la non ricevibilità dell’argomentazione di parte ricorrente è dimostrabile anche sviluppando un ragionamento per absurdum : invero, posta la natura istantanea dell’illecito ed ipotizzando pattuizioni con una lunga efficacia temporale (es. sette anni), o addirittura a tempo indeterminato, l’Autorità non potrebbe intervenire per reprimere un’evidente stortura ove «scoprisse» tale illecito oltre cinque anni dopo la conclusione dell’accordo (arg. ex art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689). Si noti come il quadro fattuale appena descritto pone l’esistenza attuale di effetti anticoncorrenziali acclarati, impedendo però all’Agcm qualsivoglia intervento repressivo: la manifesta illogicità di tale esito determina l’impossibilità di accoglimento della tesi argomentativa spiegata dalla società esponente.
84. Inconferenti sono al contempo i precedenti giurisprudenziali citati dalla parte ricorrente, atteso che afferiscono ad illeciti considerati non permanenti: è opportuno precisare come le argomentazioni giuridiche svolte dalla Suprema Corte afferiscano a fattispecie specifiche e non costituiscono esposizioni di carattere generale, valevoli per ogni abuso di posizione dominante.
85. Queste ultime osservazioni consentono anche di precisare come il termine del 31 dicembre 2023 è stato assunto dall’Autorità come conclusione dell’illecito in ragione dell’assenza di ulteriori fattori probatori circa la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie punitiva astratta. Invero, non disponendo l’Agcm dei dati per verificare la quota di domanda vincolata dagli accordi illeciti contestati, non è risultato possibile dimostrare la posizione dominante di AM e, a fortiori , l’abuso di essa: in altre parole, l’Autorità ha ipotizzato la permanenza dell’illecito oltre tale data (anche in considerazione della validità degli accordi analizzati rispettivamente fino al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025), ma, attesa l’assenza di prova certa su un presupposto della condotta, ha dovuto concludere di non poter accertare la commissione dell’illecito oltre il 31 dicembre 2023. Indicativa, sul punto, è altresí la modalità con cui l’Agcm ha delimitato temporalmente l’infrazione, precisando come la condotta «accertat[a] almeno fino al 31 dicembre 2023» (enfasi aggiunta) fosse illecita, circostanza che quindi rende concepibile (ma non dimostrata) la possibilità di una continuazione dell’abuso.
86. Mutuando ancora una volta categorie penalistiche va rilevato come l’abuso di posizione dominante, costituisca illecito proprio , ossia imputabile unicamente al soggetto che riveste una particolare qualità, posizione o status (segnatamente, la posizione dominante sul mercato rilevante): orbene, in mancanza della prova di tale presupposto è ovviamente impossibile comminare una sanzione, pena la violazione del principio di legalità. Conseguentemente, nessuna contraddizione è ravvisabile nell’operato dell’Agcm che ha ritenuto accertato l’illecito antitrust fino al 31 dicembre 2023, non essendovi prova piena del presupposto punitivo.
87. In tal modo si comprende anche la portata della diffida: a tal proposito va preliminarmente osservato come, allo stato, nulla impedisce all’Agcm di aprire una nuova istruttoria per valutare la commissione del medesimo illecito anche per gli anni 2024 e 2025.
88. Fatta questa doverosa premessa, va rilevato come la diffida costituisca la doverosa decisione dell’Autorità che, ai sensi dell’art. 15 l. 287/1990, inibisce la reiterazione delle condotte illecite, essendo il primo obiettivo antitrust ristabilire la concorrenzialità del mercato (v. Tar Lazio, sez. I, 11 maggio 2024, n. 9315). Orbene, a fronte dell’accertamento della commissione di un illecito per mezzo di alcune pattuizioni contrattuali, e alla luce della perdurante vigenza delle ridette pattuizioni anche oltre il periodo d’indagine (anzi anche oltre la stessa decisione dell’Autorità, intervenuta il 10 giugno 2025), risulta chiaro che in assenza di tutti gli elementi per ritenere configurato l’illecito, l’Autorità non potesse far altro di intimare la cessazione della condotta, attraverso una rinegoziazione delle pattuizioni contrattuali vigenti.
89. Piú precisamente, la prescrizione rivolta alla società potrebbe anche non necessitare di alcuna positiva azione da parte di AM, nell’ipotesi in cui i contratti siano medio tempore cessati ovvero non determino piú alcuna lesione alla concorrenza.
90. In assenza dell’imposizione di tale obbligo (che se inottemperato potrebbe determinare l’avvio di un procedimento ai sensi dell’art. 15, comma 2 l. 287/1990), l’azione dell’Agcm si vanificherebbe: difatti, l’intera attività sarebbe rivolta solo al passato, risultando espressione di un mero potere sanzionatorio puro. Conseguentemente non vi sarebbe reazione all’effettivo «problema» cagionato dall’abuso, ossia la restrizione del mercato, in relazione al quale l’Autorità mancherebbe di curare il pubblico interesse che le è attribuito dalla legge.
91. Infine con l’ultimo motivo AM si duole dell’eccessività della sanzione comminata.
92. Neppure tale censura può essere accolta.
93. Difatti, l’individuazione del coefficiente di gravità del 7,5% è avvenuto seguendo le linee guida sulla modalità di applicazione dei criterî di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie: orbene, considerato come il limite edittale sia del 30%, risulta evidente che in caso di un abuso non gravissimo porre come parametro un quarto del massimo sia perfettamente congruo.
94. Ciò trova conferma nelle argomentazioni che consentono di respingere le doglianze di parte ricorrente circa la cessazione delle condotte illecite prima dell’avvio del procedimento istruttorio: sul punto, richiamando quanto appena osservato va rilevato come le condotte non appaiono terminate al 31 dicembre 2023, essendosi a quella data concluso solamente l’ accertamento dell’Agcm. Similmente, manifeste sono le conseguenze escludenti delle condotte contestate: la circostanza che nessuna impresa ha tentato di entrare nel mercato e che la quota di sacchetti acquistati dalla g.d.o. sia costantemente cresciuta negli anni, stanno a dimostrare l’efficacia delle pattuizioni che hanno ristretto il mercato.
95. Quanto poi alla denunciata irragionevolezza (o disparità di trattamento), va rilevato come non sia possibile invocare un precedente favorevole dell’Autorità e sostenere l’illegittimità della sanzione: invero, la ragionevolezza (nonché, si aggiunga, la proporzionalità) che guida le scelte dell’Agcm nella comminazione delle sanzioni pecuniarie va intesa come adattamento al caso concreto con tutte le sue peculiari sfaccettature. In altre parole, ogni illecito dà vita ad un giudizio singolare all’interno del quale deve essere valutato il complesso della condotta e dell’offesa cagionate per ricavarne induttivamente l’importo ritenuto piú adeguato.
96. Si aggiunga che nella determinazione della gravità anche l’impatto sull’ambiente è stato tenuto in debita considerazione, atteso che la preclusione all’ingresso nel mercato riduce la possibilità di innovazione e quindi di soluzioni astrattamente piú efficienti del R- prodotto da AM.
97. Quanto alla durata, si rinvia a quanto osservato supra , ribadendo che l’accertamento compiuto si estende sino al 31 dicembre 2023.
98. In relazione alle circostanze attenuanti, invece, va sottolineato come la mancata stipula di ulteriori contratti non costituisce nota di merito, atteso che ciò non è altro che il corretto conformarsi al provvedimento. Similmente, la presenza di un programma di compliance antitrust non può di per sé fondare una riduzione della sanzione, soprattutto quando, come nei casi in esame, ad esso si è aderito dopo oltre cinque anni dall’avvio dell’abuso.
99. Allo stesso tempo, neppure risulta essere dimostrata alcun tipo di collaborazione all’interno del procedimento: in tal senso, il riscontro alle richieste di informazioni domandate dall’Agcm non costituisce prova della leale collaborazione, essendo ciò avvenuto in ottemperanza ad un obbligo di legge, la cui violazione è pesantemente sanzionata (v. art. 14 l. 287/1990).
100. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le censure il ricorso va respinto.
101. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti dell’Autorità e vanno compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Autorità resistente che liquida in complessivi € 5.000,00, mentre le compensa tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO IT, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
IA GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA GI | RO IT |
IL SEGRETARIO