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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro d.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 27/11/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO Parte_1 C.F._1
MARONE, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GAETANO CITRIGNO, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura di stato a
Milano
RESISTENTE
OGGETTO Altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/11/2024 deduceva di essere stata assunta Parte_1
con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2000 ed economica dal 1 settembre 2001, attualmente in servizio;
: che, all'atto della ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo (cfr. doc.
2), l'anzianità di servizio era stata erroneamente valutata escludendo l'annualità 2013 dal computo degli scatti di anzianità sulla scorta dell'art. 9, commi 1 e 2 del d.l. 31.05.2010 n.
78 (conv. con L. 30.07.2010 n. 122), come modificato dall'art. 1, co. 1 lettera b) del d.P.R.
04.09.2013 n. 122.
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Deducendo l'illegittimità di tale esclusione alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e della recente Corte di Cassazione la ricorrente ha chiesto: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali
l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 21/27 a decorrere dall'a.s. 2018/2019; c) per l'effetto, condannare il ad effettuare Controparte_1 alla rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il Controparte_1 al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi
e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento aveva previsto che nel suddetto periodo il trattamento economico complessivo dei dipendenti non potesse superare quello attribuito per l'anno 2010, così addivenendosi ad un “congelamento stipendiale” derivante dal divieto di incrementare gli importi dovuti in ragione dell'eventuale maturazione di uno scatto stipendiale sia per il periodo pre ruolo sia per il periodo successivo dall'immissione in ruolo in poi.”
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale dalla data di esigibilità delle somme richieste aventi natura retributiva, ribadendo la corretta ricostruzione della carriera operata in virtù delle leggi vigenti. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, non necessitando attività istruttorie, le parti hanno discusso la controversia e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, ha definito il giudizio con la presente sentenza.
Il tema il presente giudizio, oggetto di ampio contenzioso, è stato definitivamente risolto a parere di questo Giudice dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16133/24 che si richiama interamente anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c.
Come è noto l'art. 9 della d.l. 78/10 (convertito in legge 122/10 e successivamente modificato) aveva previsto, ai fini del contenimento della spesa in materia di pubblico impiego il blocco degli aumenti salariali per gli anni 2011, 2012 e 2013 prevedendo altresì al comma 23 che tali annualità per il personale scolastico non fossero utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle
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disposizioni contrattuali vigenti.
Gli effetti del blocco si sono poi attenuati per effetto dei contratti collettivi sottoscritti ai sensi dell'art. 8, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 83, della l. 183/2011, nonché dell'art. 1 del successivo decreto-legge n. 3/2014 che hanno stabilito il recupero degli incrementi stipendiali del personale scolastico, limitatamente agli anni 2011 e 2012.
Va detto che la disciplina è stata più volte oggetto del vaglio costituzionale;
nelle numerose sentenze emesse la Corte Costituzionale ne ha giustificato la legittimità in ragione della ragionevolezza rispetto allo scopo normativo dichiarato (contenimento delle spese di bilancio in periodo di emergenza economica) ed alla temporaneità delle stesse
(collegate al periodo di programmazione economica del bilancio dello Stato). In tal senso la sentenza n. 178/2015 ha dichiarato incostituzionale proprio il protrarsi della sospensione oltre l'orizzonte triennale come stabilito dalla legge di stabilità del 2015.
Alla luce dei criteri interpretativi esplicitati (finalità della normativa, temporaneità della misura, applicazione proporzionata) unitamente al disposto dell'art. 12 delle Preleggi
(priorità dell'interpretazione letterale), risulta evidente, così come affermato anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, che la progressione in carriera vada tenuta distinta dai suoi effetti economici non essendo funzionale al contenimento della spesa pubblica né mai citata dalla normativa in questione. Una tale ampia interpretazione
(eccedente il dato letterale che parla esclusivamente di posizioni stipendiali e incrementi economici) estenderebbe infatti la portata della normativa – e dunque del sacrificio economico- in violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza sancito dalle sentenze della Corte Costituzionale.
In conclusione proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni impone che, fermo restando la sospensione dell'aumento del trattamento economico nel periodo bloccato, rimanga impregiudicata la valutazione giuridica di quel medesimo anno nella complessiva carriera del dipendente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi ricevendo gli effetti positivi sul successivo trattamento economico e previdenziale posteriori al blocco.
Di conseguenza, accertato il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo e previdenziale, parte resistente va condannata al pagamento delle differenze retributive
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maturate in conseguenza del riallineamento oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Va escluso infatti il cumulo tra interessi e rivalutazione stante il divieto previsto dall'art. 16 della legge n.
412/1991 esteso ai crediti retributivi ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Va altresì accolta l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 formulata da parte resistente intendendosi che le differenze retributive maturate saranno calcolate entro il quinquennio dalla notificazione del ricorso o dalla comunicazione di formale messa in mora se antecedente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente in complessivi euro 1.500,00 (applicati i medi nello scaglione fino a 5.200 omessa la fase istruttoria, ridotta la fase decisionale) oltre spese generarli, spese vive per euro 49,00 e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto l'anno 2013 ai fini della ricostruzione della carriera con efficacia sulla progressione economica per effetto dell'anzianità maturata e inserimento nella corretta fascia stipendiale;
condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla notificazione del presente ricorso o dalla comunicazione di messa in mora, se antecedente, oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
- condanna parte resistente a rivalere la ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre spese generarli, spese vive per euro 49,00 e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio, 01/04/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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