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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/10/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
FF FA in nome del Popolo italiano pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3468 dell'anno 2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE al decreto ingiuntivo n. 813 2018 del Tribunale di Avellino emesso il 9 6 2018, riservata in decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti, vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Mauriello - -, C.F._2
OPPONENTE
E
- -, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
RE MA - -, C.F._3
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È provato in atti quanto segue.
In data 17 12 1999, lo vendeva a l'appartamento situato Per_1 Parte_1 al 5° piano, interno 11, del fabbricato di via Di Vittorio, n. 58 di , censito in CP_1 catasto fabbricati al subalterno 29 della particella 163, foglio 43.
Il prezzo convenuto era di 66.000.000 di lire, vale a dire di euro 34.086,15.
Il 30% di tale prezzo pari a 19.800.000, ossia euro 10.225,84, era stato corrisposto dal già il 21 7 1999. Parte_1
La differenza, pari 23,860,30, doveva essere pagata dall'acquirente in 180 rate mensili di euro 177,69, da versarsi la prima entro il 12 12 1999 e le successive entro il giorno 12 dei mesi successivi sino al novembre 2014.
Veniva assunto dall'acquirente anche l'impegno a pagare una quota mensile, pari ad euro 14,80 (ma variabile), nonché una quota aggiuntiva per oneri condominiali, riscaldamento e ascensore. Per Nel 2012 l chiedeva ingiunzione monitoria per i debiti maturati dal Pt_2 relativamente agli impegni visti.
L'ingiunzione di pagamento veniva accordata (decreto ingiuntivo n. 952 del 2012, divenuto definitivo il 4 1 2013) e poi, in parte, adempiuta spontaneamente (così la sentenza di opposizione al precetto, relativamente a 1912,79 euro) e, in parte, non completamente satisfattoria, eseguita forzosamente;
ovviamente nella parte relativa a tale titolo esecutivo non ancora adempiuta, né spontaneamente né forzosamente, il creditore, ove ne ricorrano le altre condizioni, conserva il diritto ad agire in via esecutiva. Per Con il decreto successivo oggetto della presente opposizione lo nel 2018 fa valere ulteriori crediti per euro 10.083,34; crediti allegati come maturati sino al 2015.
È divenuto alla fine chiaro e condiviso dalle parti che tale ultima creditoria non comprende nessuna delle rate di ammortamento dell'acquisto dell'alloggio, sibbene solo crediti relativi agli ulteriori impegni di cui all'atto di acquisto e a spese occorse per lo stabile comune.
Il problema per l'opposto è che di questi crediti, pur in buona misura plausibili, non è stata fornita una prova idonea;
né contratti o fatturazione dei lavori, né prove di
2 altro tipo relative ai medesimi, né ragioni e metodi seguiti nella ripartizione dei relativi costi e spese.
Unico dovuto che può ritenersi provato è quello della quota mensile di euro 14,80,
«per spese di amministrazione, imposte e tasse generali e locali, portierato e assicurazione R.C. ed incendi, consumi di energia elettrica ed illuminazione dei locali comuni … », stabilita già nell'atto pubblico relativo all'acquisto dell'alloggio e pertanto da ritenere provato tanto nella fonte (atto pubblico negoziale), quanto nell'entità (14,80)
e nelle scadenze (mensili).
Relativamente a tali quote mensili, fornita - come detto - dal creditore la prova, gravava sul provare di averle adempiute. Parte_1
Tale prova può darsi data per le quote scadute prima del deposito del primo decreto ingiuntivo, ma deve dirsi manchevole per il periodo successivo richiesto. È vero che il debitore ha provato anche pagamenti successivi al periodo coperto dal primo decreto ingiuntivo, che si sono protratti fino al novembre 2014, ma essi sono di importo che non superano quanto dovuto a titolo di acquisto dell'alloggio e dunque non sono idonei a provare l'adempimento relativamente alle quote per i costi di amministrazione in discorso. Nessuna prova c'è poi relativamente alla quota del dicembre 2014 e a quelle del 2015, tutte richieste in pagamento con il secondo decreto ingiuntivo, quello qui in esame.
Ricapitolando, risultano non provati i pagamenti delle quote mensili di euro 14,80 dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 e quelle degli anni successivi 2013, 2014 e 2015, per una debitoria complessiva di euro 592,00.
Da quanto sin qui detto consegue che la domanda di pagamento sottesa alla domanda monitoria può essere ritenuta provata solo nei limiti detti, ossia nei limiti di euro 592,00. Consegue ancora che l'opposizione è da accogliere per quanto di ragione e il decreto ingiuntivo da revocare.
Le spese di lite vanno compensate nella misura di due terzi e poste a carico del debitore per il restante terzo, poiché ha insistito nel non dover nulla anche in sede di discussione della causa e ancora comunque non ha versato quanto comunque dovuto certo qui dichiarato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza,
3 eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente a pagare all'opposto la somma di euro 592,00;
3) compensa tra le parti due terzi delle spese di lite e condanna l'opponente al pagare all'opposto il restante terzo, che si liquida in euro 250,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Avellino, lì 06/10/2025.
IL GIUDICE
FF FA
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