TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 23034/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 25/06/2024 da
nato a [...], il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 20 20045 LAINATE ITALIA con l'Avv. TREVISIOL ROBERTA
ATTORE
e
nata a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 27 20045 LAINATE ITALIA
CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26.7.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI di DIVORZIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia Ill.mo Tribunale adito a modifica delle condizioni statuite nella precedente sentenza n.
2386/2017 del Tribunale di Milano, pronunciare le seguenti condizioni:
1) revocare l'assegno di divorzio a carico del ricorrente Sig. in favore della Signora Parte_1 [...]
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte CP_1 le ragioni esposte nel presente atto;
2) disporre che il Sig. versi in maniera diretta al figlio l'assegno di Pt_1 Parte_2 mantenimento economico per quest'ultimo, nonché le spese straordinarie sino al mese di Settembre
2024;
3) revocare l'assegno di mantenimento economico e le spese straordinarie, a carico del ricorrente Sig.
, in favore del figlio , da Settembre 2024, in ragione del venir meno dei Parte_1 Parte_2 presupposti per cui il medesimo era stato concesso, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
5) confermare nel resto le restanti statuizioni della sentenza.
Con vittoria di compensi e spese legali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e sono divorziati in forza di Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 2386/2017 Del Tribunale di Milano che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, quanto agli aspetti di natura economica qui rilevanti, ha determinato in euro 1200 mensili -importo annualmente secondo indici Istat- l'assegno che il signor deve ritenersi Pt_1 obbligato a corrispondere alla signora di cui euro 750 mensili a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio ed euro 450 mensili a titolo di assegno divorzile . Pt_2
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/06/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio in particolare la revoca degli obblighi contributivi e di mantenimento sul medesimo incombenti in forza della menzionata sentenza essendo il figlio nato il [...] economicamente autosufficiente ed essendo venuto meno il diritto per Pt_2 la signora desiste di percepire l'assegno divorzile stabilito in sentenza dal momento che CP_1 la stessa svolge a regolare attività lavorativa
Parte convenuta a cui il ricorso del decreto risultano regolarmente notificati non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 25 Marzo 2025
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. , il sig. ha dichiarato: lavora con me Pt_1 Pt_2 regolarmente assunto dal settembre 2024. Siccome percepisce regolarmente uno stipendio che ha un valore variabile tra 900 e 1.000 € come da accordi intervenuti anche con lui dalla mensilità di settembre ho sospeso l'erogazione dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore. Quanto a mia moglie faccio presente che ad agosto 2024 lei mi aveva mandato un messaggio in cui mi diceva che aveva trovato un lavoro e che stava iniziando la prova per un mese poi a settembre il contratto è stato rinnovato e confermato. mi risulta quindi che attualmente la stessa stia lavorando per una impresa di pulizie regolarmente assunta. Interrotto il versamento dell'assegno divorzile previsto in favore di mia moglie a dicembre 2024. insisto nella mia richiesta di revoca dell'obbligo di versare il contributo per il mantenimento di e anche dell'obbligo di versare l'assegno divorzile. faccio Pt_2 presente che anche prima di essere regolarmente assunta mia moglie svolgeva regolare attività lavorativa anche se non fiscalmente dichiarata .Mia moglie era sicuramente al corrente della pendenza di questo procedimento e delle udienze. Con la mia ex moglie rapporti sono pressoché inesistenti: faccio presente che io mi sono risposato e dal nuovo matrimonio è nata anche una bambina che oggi ha 10 anni. I rapporti con sono invece ottimi” Pt_2
Nella medesima udienza la difesa dell'attore ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso rassegnando conclusioni conformi a quelle trascritte in epigrafe Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, invitata parte attrice alla discussione orale ed ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.3.2025
La domanda svolta dal ricorrente con la quale chiede la revoca dell'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio a far data dal settembre 2024 e la revoca dell'obbligo di Pt_2 corrispondere alla ex moglie l'assegno divorzile stabilito in sentenza è fondato Controparte_1
e deve essere accolto .
Quanto alla posizione di risulta che lo stesso svolga oggi regolare attività lavorativa Pt_2 con il padre nell'impresa artigianale da quest'ultimo condotta e percepisca uno stipendio netto medio mensile di euro 900 /1000. Pur legittimato a costituirsi nel presente giudizio , per il cui Pt_2 mantenimento nulla viene corrisposto già dal settembre 2024 avendo l'attore sospeso il relativo pagamento, nulla ha sul punto eccepito. Peraltro l'età del ragazzo e la regolare assunzione lavorativa costituisce prova sufficiente per affermare che lo stesso sia economicamente autosufficiente e quindi per provvedere alla revoca dell'assegno per il suo mantenimento previsto in sentenza con decorrenza dal settembre 2024 come peraltro espressamente accettato dal medesimo attraverso la scrittura prodotta (doc 6)
Quanto alla posizione della sig.ra rimasta contumace nel presente Controparte_1 giudizio sebbene la stessa abbia ritualmente ha ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, deve osservarsi che alla luce della documentazione prodotta in atti e in particolare delle fotografie, deve ritenersi che la stessa sia in grado di svolgere attività lavorativa e goda oggi di redditi adeguati a garantirne il mantenimento e che quindi deve ritenersi venuto meno il presupposto in forza del quale le era stato riconosciuto l'assegno divorzile. Dalla documentazione allagata al ricorso emerge, infatti, che la stessa abbia svolto attività lavorativa come colf in un famiglia e per un centro estetico , seppure in nero, e che da ultimo la stessa sia stata assunta in una impresa di pulizie confermato dallo stesso attore nelle dichiarazioni sottoscrivendo il contratto con la
MO SR ( doc. 19) che ricercava personale dipendente.
L'obbligo per il signor versamento dell'assegno divorzile deve quindi revocato a far data dalla Pt_1 domanda (notifica del ricorso )
Sulle spese di lite.
l'esito del giudizio vista la contumacia della parte convenuta e l'assenza di attività istruttoria le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
23034 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. sentenza n. 2386/2017 del Tribunale di Milano così provvede:
1. REVOCA a far data dalla mensilità di settembre 2024 l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a l'assegno di mantenimento per il figlio Controparte_1 Pt_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente
2. REVOCA a far data dalla domanda ( notifica del ricorso) l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a l'assegno divorzile Controparte_1
3. CONFERMA per il resto le condizioni di cui alla sentenza di divorzio
4. DICHIARA irripetibili le spese processali
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 26.3.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 25/06/2024 da
nato a [...], il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 20 20045 LAINATE ITALIA con l'Avv. TREVISIOL ROBERTA
ATTORE
e
nata a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 27 20045 LAINATE ITALIA
CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26.7.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI di DIVORZIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia Ill.mo Tribunale adito a modifica delle condizioni statuite nella precedente sentenza n.
2386/2017 del Tribunale di Milano, pronunciare le seguenti condizioni:
1) revocare l'assegno di divorzio a carico del ricorrente Sig. in favore della Signora Parte_1 [...]
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte CP_1 le ragioni esposte nel presente atto;
2) disporre che il Sig. versi in maniera diretta al figlio l'assegno di Pt_1 Parte_2 mantenimento economico per quest'ultimo, nonché le spese straordinarie sino al mese di Settembre
2024;
3) revocare l'assegno di mantenimento economico e le spese straordinarie, a carico del ricorrente Sig.
, in favore del figlio , da Settembre 2024, in ragione del venir meno dei Parte_1 Parte_2 presupposti per cui il medesimo era stato concesso, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
5) confermare nel resto le restanti statuizioni della sentenza.
Con vittoria di compensi e spese legali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e sono divorziati in forza di Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 2386/2017 Del Tribunale di Milano che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, quanto agli aspetti di natura economica qui rilevanti, ha determinato in euro 1200 mensili -importo annualmente secondo indici Istat- l'assegno che il signor deve ritenersi Pt_1 obbligato a corrispondere alla signora di cui euro 750 mensili a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio ed euro 450 mensili a titolo di assegno divorzile . Pt_2
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/06/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio in particolare la revoca degli obblighi contributivi e di mantenimento sul medesimo incombenti in forza della menzionata sentenza essendo il figlio nato il [...] economicamente autosufficiente ed essendo venuto meno il diritto per Pt_2 la signora desiste di percepire l'assegno divorzile stabilito in sentenza dal momento che CP_1 la stessa svolge a regolare attività lavorativa
Parte convenuta a cui il ricorso del decreto risultano regolarmente notificati non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 25 Marzo 2025
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. , il sig. ha dichiarato: lavora con me Pt_1 Pt_2 regolarmente assunto dal settembre 2024. Siccome percepisce regolarmente uno stipendio che ha un valore variabile tra 900 e 1.000 € come da accordi intervenuti anche con lui dalla mensilità di settembre ho sospeso l'erogazione dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore. Quanto a mia moglie faccio presente che ad agosto 2024 lei mi aveva mandato un messaggio in cui mi diceva che aveva trovato un lavoro e che stava iniziando la prova per un mese poi a settembre il contratto è stato rinnovato e confermato. mi risulta quindi che attualmente la stessa stia lavorando per una impresa di pulizie regolarmente assunta. Interrotto il versamento dell'assegno divorzile previsto in favore di mia moglie a dicembre 2024. insisto nella mia richiesta di revoca dell'obbligo di versare il contributo per il mantenimento di e anche dell'obbligo di versare l'assegno divorzile. faccio Pt_2 presente che anche prima di essere regolarmente assunta mia moglie svolgeva regolare attività lavorativa anche se non fiscalmente dichiarata .Mia moglie era sicuramente al corrente della pendenza di questo procedimento e delle udienze. Con la mia ex moglie rapporti sono pressoché inesistenti: faccio presente che io mi sono risposato e dal nuovo matrimonio è nata anche una bambina che oggi ha 10 anni. I rapporti con sono invece ottimi” Pt_2
Nella medesima udienza la difesa dell'attore ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso rassegnando conclusioni conformi a quelle trascritte in epigrafe Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, invitata parte attrice alla discussione orale ed ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.3.2025
La domanda svolta dal ricorrente con la quale chiede la revoca dell'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio a far data dal settembre 2024 e la revoca dell'obbligo di Pt_2 corrispondere alla ex moglie l'assegno divorzile stabilito in sentenza è fondato Controparte_1
e deve essere accolto .
Quanto alla posizione di risulta che lo stesso svolga oggi regolare attività lavorativa Pt_2 con il padre nell'impresa artigianale da quest'ultimo condotta e percepisca uno stipendio netto medio mensile di euro 900 /1000. Pur legittimato a costituirsi nel presente giudizio , per il cui Pt_2 mantenimento nulla viene corrisposto già dal settembre 2024 avendo l'attore sospeso il relativo pagamento, nulla ha sul punto eccepito. Peraltro l'età del ragazzo e la regolare assunzione lavorativa costituisce prova sufficiente per affermare che lo stesso sia economicamente autosufficiente e quindi per provvedere alla revoca dell'assegno per il suo mantenimento previsto in sentenza con decorrenza dal settembre 2024 come peraltro espressamente accettato dal medesimo attraverso la scrittura prodotta (doc 6)
Quanto alla posizione della sig.ra rimasta contumace nel presente Controparte_1 giudizio sebbene la stessa abbia ritualmente ha ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, deve osservarsi che alla luce della documentazione prodotta in atti e in particolare delle fotografie, deve ritenersi che la stessa sia in grado di svolgere attività lavorativa e goda oggi di redditi adeguati a garantirne il mantenimento e che quindi deve ritenersi venuto meno il presupposto in forza del quale le era stato riconosciuto l'assegno divorzile. Dalla documentazione allagata al ricorso emerge, infatti, che la stessa abbia svolto attività lavorativa come colf in un famiglia e per un centro estetico , seppure in nero, e che da ultimo la stessa sia stata assunta in una impresa di pulizie confermato dallo stesso attore nelle dichiarazioni sottoscrivendo il contratto con la
MO SR ( doc. 19) che ricercava personale dipendente.
L'obbligo per il signor versamento dell'assegno divorzile deve quindi revocato a far data dalla Pt_1 domanda (notifica del ricorso )
Sulle spese di lite.
l'esito del giudizio vista la contumacia della parte convenuta e l'assenza di attività istruttoria le spese processuali debbono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
23034 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. sentenza n. 2386/2017 del Tribunale di Milano così provvede:
1. REVOCA a far data dalla mensilità di settembre 2024 l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a l'assegno di mantenimento per il figlio Controparte_1 Pt_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente
2. REVOCA a far data dalla domanda ( notifica del ricorso) l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a l'assegno divorzile Controparte_1
3. CONFERMA per il resto le condizioni di cui alla sentenza di divorzio
4. DICHIARA irripetibili le spese processali
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 26.3.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai