Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4165/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I SeZIne civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4165/2021 R.G. avente ad oggetto: divorZI contenZIso vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Concilio, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
, (C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti P_ C.F._2 dall'Avv. Loredana Trotta, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 19.12.2024.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.5.2021 [nato a [...] il Parte_1
26.12.1970 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi la cessaZIne C.F._1 degli effetti civili del matrimonio contratto con [nata a [...]
Battipaglia (SA) il 03.09.1973 (C.F. )] in data 22.6.2005 in C.F._2
Battipaglia (SA) e da cui è nata la minore (7.10.2009). _1
Il ricorrente chiedeva altresì: 1) l'affidamento esclusivo rafforzato della minore con collocamento presso di sé; 2) in subordine, l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso di sé; 3) la disciplina della frequentaZIne madre- figlia;
4) la previsione a carico della resistente di un assegno di mantenimento per la minore di euro 350,00 oltre alla contribuZIne al 50% delle spese straordinarie. si costituiva aderendo alla richiesta di cessaZIne degli effetti P_ civili del matrimonio concordatario. La resistente chiedeva la conferma delle condiZIni della separaZIne consensuale, ovvero l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso il padre, la conferma della disciplina concordata in punto di frequentaZIne madre- figlia e di suo contributo al mantenimento.
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliaZIne, emetteva – previo ascolto della minore alla udienza del 13.9.2021 - con ordinanza del 14.9.2021 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 292/2022 emessa in data 25.1.2022 veniva pronunciata la cessaZIne degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo per la valutaZIne delle ulteriori domande.
Espletata la CTU ed effettuato un nuovo ascolto della minore alla udienza del
14.5.2024, alla udienza del 19.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuZIne alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
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A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessaZIne degli effetti civili del matrimonio n. 292/2022 emessa in data 25.1.2022, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Dal matrimonio è nata la minore (7.10.2009), attualmente di anni 15, _1 ascoltata dal presidente delegato alla udienza del 13.9.2021 e dal G.I. alla udienza del 14.5.2024.
La minore in occasione di entrambi gli ascolti ha mostrato un grado di maturità del tutto consono, se non superiore, alla propria età anagrafica, con la conseguenza che il Tribunale dovrà necessariamente tenere conto delle opinioni dalla stessa espresse attesa anche l'età adolescenziale ormai raggiunta.
Ebbene, in occasione del primo ascolto, ha riferito che “Io dopo la _1 separaZIne sono rimasta a vivere con papà. Subito dopo la vedevo abbastanza regolarmente, sempre tenuto conto dei miei impegni sportivi perché faccio nuoto a livello agonistico e spesso di domenica ho le gare. Poi non ho visto mamma per cinque mesi, all'incirca da marzo 2021 ad agosto 2021 quando ci siamo riviste. In quel periodo mamma mi mandava dei messaggi e mi cercava a telefono, ma io non le rispondevo. Era una mia decisione, ero arrabbiata con lei perché quando stavo con lei mi trattava male e si arrabbiava con me. L'ultima volta si era arrabbiata perché non vedevo mio cugino da tempo ma io non volevo stare con lui. Lei era alterata perché aveva bevuto e mi ha detto tante parolacce. Tutto ciò davanti a mia nonna che non diceva nulla, mi ha difeso solo ZI il fratello di Per_2 mamma. Per questo mi sono arrabbiata con mamma e nonna. Ho deciso io di non volerle vedere. Mia mamma ha anche graffiato la macchina di papà per dispetto, anche per questo non l'ho voluta vedere più. Mio padre non c'entra nulla in questa decisione, anzi è stato lui a invogliarmi a rivederla ad agosto. Mi ha convinto lui a rivederla, per mesi mi diceva sempre di contattare mamma. La prima volta io e mamma ci siamo sentite a telefono ed è andata tutto bene. Poi mi ha richiamato la sera, ma io mi sono accorta che non era lucida perché aveva bevuto e ci sono rimasta male. Quando ci siamo riviste di persona lei mi ha chiesto perché non avevo voluto vederla per mesi e io le ho spiegato che mi ero arrabbiata con lei, ma lei non ha detto nulla. Io voglio vedere mia madre, ma voglio che smetta di
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trattarmi male perché beve… ” Io non vado più a dormire da mamma per quello che è successo in passato, perché lei beveva e mi trattava male anche davanti alla nonna che non mi difendeva mai… Io vorrei essere libera di gestire in autonomia il rapporto con mamma, per vedere se decidendo noi due i nostri incontri riusciamo a recuperare il nostro rapporto. Ma tutto per me passa dal fatto che mamma non beva più.” (cfr. verb. ud. 13.9.2021).
Attese le gravi allegaZIni di entrambe le parti e in consideraZIne di quanto riferito dalla minore in sede di ascolto è stato disposto l'espletamento di una CTU onde verificare l'idoneità genitoriale di entrambi i genitori.
All'uopo deve rimarcarsi che il nominato CTU dott.ssa ha riferito che Per_3
“L'incontro tra la signora e è caratterizzato da contrapposiZIne e il P_ _1 rapporto madre/figlia si mostra per tutto il tempo di tipo conflittuale. La diade madre/figlia appare disfunZInale, spiegando perché non si è mai sentita _1 accudita e protetta, la madre cercando di giustificarsi e ribaltando le proprie responsabilità.
durante il colloquio con la madre, esprime il suo rammarico perché non ha _1 un dialogo con la genitrice, descrive la difficoltà di comunicaZIne che ha con lei.
Afferma che quando prova a coinvolgere la madre nelle sue cose inerenti la scuola o le gare lei appare distratta “… si mette al telefono”, “la sera è brilla ed alterata”. afferma che la madre “beveva” e “beve” ancora. Afferma di aver paura di lei _1 perché in passato l'ha picchiata quando era sotto l'effetto dell'alcool. Racconta di essere stata coinvolta nei litigi tra i suoi genitori, “quando penso ai ricordi di bambina, penso a cose negative”. Aggiunge di non essere stata accudita, “non cucinavi”. Oggi non pranza da lei la domenica perché ha paura che lei beva e la tratti male. Cerca anche di non sentirla telefonica-mente perché “è alterata e brilla”. Afferma che la madre non è mai andata a prenderla a scuola e in piscina, nonostante le avesse fatto capire che le avrebbe fatto piacere. La minore, irritata, sottolinea che a casa della madre ci sono botti-glie di birra. Racconta che l'unica interaZIne con la madre consiste nel “giocare a palla, come se fossi piccola”. La signora si limita a negare ed argomenta in modo sintetico… P_
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la minore riferisce di aver trovato sul terrazzo “il solito sacco” dell'immondizia pieno di “bottiglie vuote di birra e spumante” e che quando ne ha chiesto ragione la madre le ha risposto che si trattava di “panni sporchi” (cfr. pagg. 13 – 15 dell'elaborato peritale).
Il perito evidenzia, altresì, che: “Il rapporto con il padre è funZInale alla sua crescita Il rapporto con la madre invece è poco funZInale, teme _1 le sue reaZIni, non si fida di lei perché ritiene che le abitudini della signora siano sempre le stesse. La madre ha deluso le sue aspettative di accudimento quando era pic-cola e ciò le crea molte risonanze con un passato doloroso. Inoltre le interaZIni che ha con la madre non sono positive perché prive di dialogo, di contenuti adeguati all'età della minore. Ciò denota una assenza carenza di strumenti della Sig.ra sulla genitorialità… P_
, quindi, non è condiZInata nel suo rifiuto verso la madre, né _1 privilegia il rapporto con il signor a causa di un indottrinamento Pt_1 patologico… Ella, sebbene la rifiuti, non esprime astio immotivato, in maniera continua e insistente nei confronti della madre. Inoltre non esprime appoggio automatico ad uno dei genitori (alienante), non si prende carico delle ragioni di nessuno dei due, perché non partecipa al conflitto coniugale…
Le alleanze spontanee che si sono create fra la minore e il padre post-separaZIne scaturiscono da fatti e vissuti subiti dalla minore e non vanno assolutamente confuse con la programmaZIne mirante ad alienare l'altro genitore…
Le motivaZIni portate a sostegno del suo rifiuto, da parte di non sono in- _1 consistenti, ma riguardano fatti specifici e sono determinati da comportamenti della madre diretti nei suoi confronti, non sono generici e non riguardano il rap- porto della madre col marito…” (cfr. pagg. 18 – 20 della CTU).
Con riferimento al ricorrente il CTU ha rilevato che “Le competenze genitoriali esplicitate nel ruolo del padre, nella quotidiana presenza nonché nell'adempimento dei doveri risultano essere ottimali. Il signor ha una Pt_1 conceZIne della famiglia in cui il rispetto reciproco, l'osservanza delle regole, i rapporti intra ed extra familiari, l'educaZIne dei figli non vanno imposti con l'autorità ma devono essere condivisi attraverso l'autorevolezza, la tolleranza, il
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dialogo. Grazie a questa sua cultura il padre è riuscito ad instaurare un rapporto positivo con con cui c'è dialogo ed apertura. La relaZIne appare funZInale _1 alla crescita della ragazza in quanto egli non è un genitore permissivo ma autorevole. Attraverso il dialogo e l'apertura riesce ad instaurare un rapporto empatico con la figlia” (cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale).
In ordine alla resistente il CTU ha sottolineato che: “La sig.ra è legata P_ alla figlia da affetto sincero ma ha difficoltà nell' assumere il ruolo di genitore affettuoso e partecipe perché ha uno scarso accesso ai suoi stati interni, in particolare alle emoZIni legate al sistema di attaccamento. È stato osservato nel corso del colloquio una scarsa capacità di decentramento e differenziaZIne che le rende difficile la comprensione degli stati mentali degli altri. E ciò le ha impedito di riconoscere le esigenze della figlia durante la sua fase di crisi con il marito, quando aveva maggior bisogno dell'ascolto e del sostegno da parte di una _1 della figura di riferimento importante: la mamma. Inoltre, non solo non ha saputo sostenere in un momento di particolare bisogno la figlia, ma non ha saputo scindere il suo ruolo di genitrice da quello di coniuge e ha coinvolto la minore nella crisi di coppia, creando un'ulteriore frattura all'in-terno del loro rapporto.”
Le competenze genitoriali e quindi la presenza e il ruolo di madre risultano non essere adeguate. La signora con la figlia è stata poco presente, poco affettuosa, con scarsa capacità empatica. Non riesce a cogliere del tutto i mutamenti della figlia, che vive l'età preadolescenziale, un'età in cui gli stati psicologici, le esigenze affettive e anche materiali si modificano con grande mutevolezza e risentono grandemente degli eventi della vita. Durante le operaZIni peritale è emerso il riferimento al consumo di alcool da parte della signora
Tale comportamento contribuisce a compromettere la costruZIne di un P_ sano rapporto madre / figlia, perché influisce negativamente sulla capacità della signora di rapportarsi con la figlia…” (cfr. pagg. 26 - dell'elaborato peritale).
Il Tribunale ritiene poi di dover valorizzare quanto riferito da in sede di _1 secondo ascolto: “La situaZIne con mamma non è cambiata, non la vedo da circa un anno. Ci scambiamo regolarmente messaggi, ma sono messaggi standard e fotocopia. Del tipo che lei mi scrive, buongiorno, buona scuola, buon pranzo e io le
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rispondo. Quindi di fatto io non ho alcun dialogo o rapporto con lei. Durante la
CTU, su suggerimento della psicologa, ho provato a passare una giornata con mamma, in cui lei avrebbe dovuto cucinare per me e avremmo dovuto fare cose insieme, tipo vedere un film. Quando però sono andata a casa di mamma la situaZIne era sempre la stessa. Nel senso che tra noi non c'era dialogo, anche perché lei si era messa a fare cose col telefono e non mi ascoltava… Non ci sono stati altri incontri dopo questo unico tentativo. Io non ho proposto a mamma di venirmi a vedere durante le gare o gli allenamenti di nuoto perché l'ultima volta che è venuta è stato lo scorso 23.12.2023 ed è arrivata agli allenamenti molto brilla. Si mise a urlare davanti a tutti chiamandomi col diminutivo con cui mi appella “ ”, cosa che mi da molto fastidio visto che io sono grande. Infatti, le Per_4 ho detto più volte che non voglio che mi chiami così. Comunque lei si è messa a urlare il mio nomignolo e tutti i miei amici mi hanno chiesto chi era quella signora, ed io mi sono molto vergognata. Io dopo quell'episodio le ho chiesto di non venire più in piscina in quello stato. Io tengo molto al nuoto, che è uno sport che pratico a livello agonistico da anni. La sua presenza mi mette sempre ansia, quindi non voglio che venga ad allenamenti a gare. Io non voglio aver più nessun rapporto con lei dopo tutto quello che ha fatto. Io non voglio frequentarla perché ho paura di andare a casa sua e trovarla alterata a causa dell'alcool, cosa che è avvenuta tante volte in passato… Io non sono disponibile nemmeno a fare un percorso ai servizi sociali con uno psicologo per provare a recuperare il rapporto con mia madre” (cfr. verb. ud. 14.5.2024).
In definitiva il Tribunale attese le importanti carenze genitoriali riscontrate a carico della l'abituale uso di alcool più volte riferito dalla minore (che va P_ sicuramente considerato ai fini della valutaZIne delle competenze genitoriali) e la sostanziale prolungata assenza da anni di significativi rapporti madre-figlia impongono di disporre l'affido esclusivo rafforzato della minore al padre.
La difatti, a causa delle proprie carenze genitoriali che hanno P_ determinato un allontanamento di nel corso degli anni, è difatti priva delle _1 necessarie conoscenze per poter consapevolmente assumere le decisioni più importanti in maniera conforme all'interesse della figlia.
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Non appare all'uopo inopportuno ricordare che l'affidamento monogenitoriale viene adottato nell'esclusivo interesse della prole e non persegue alcuna finalità punitiva o sanZInatoria nei confronti del genitore non affidatario.
Peraltro, la concentraZIne della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'eserciZI: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condiZIni di vita, sulla educaZIne e sulla istruZIne del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Quanto alle modalità di frequentaZIne madre-figlia, attesa l'età ormai raggiunta da (15 anni) appare opportuno liberalizzare gli incontri madre-figlia _1 recependo formalmente ciò che da anni è ormai una realtà di fatto.
Pertanto, la sig.ra potrà incontrare la figlia solo previo suo P_ _1 consenso e concordando direttamente con la medesima i tempi e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi della minore.
B) Al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporZIne delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condiZIne reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib.
Roma, sez. I, 15 gennaio 2016, in De Jure).
Nella fattispecie in esame, è emerso che: 1) il ricorrente, di anni 54, lavora come operatore portuale tecnico presso Marina di Arechi;
percepisce un reddito annuale di circa 25.000,00 euro;
2) la resistente, di anni 51, è priva di stabile occupaZIne;
è proprietaria esclusiva della ex casa familiare rimasta nella sua disponibilità dopo la separaZIne.
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Tenuto pertanto conto di quanto sopra, delle ridotte forme di mantenimento diretto e della disparità reddituale tra i genitori, va quantificato a decorrere dalla presente pronuncia in euro 150,00 l'assegno di mantenimento indiretto a carico della la quale dovrà anche contribuire nella misura del 20% alle spese P_ straordinarie contratte nell'interesse della figlia.
C) Le spese di giudiZI, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I seZIne Civile, definitivamente pronunciando, così provvede nella causa in epigrafe:
- affida in via esclusiva al padre (C.F. ) la Parte_1 C.F._1 figlia minore (7.10.2009); le decisioni di maggiore interesse per la Persona_5 figlia relative all'istruZIne, all'educaZIne, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio della minore potranno essere dal padre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinaZIne naturale e delle aspiraZIni della figlia;
- dispone che la sig.ra potrà vedere la figlia solo previo P_ _1 consenso della minore e concordando direttamente con la medesima i tempi e le modalità degli incontri, nel rispetto degli interessi e degli impegni della ragazza;
- determina – a decorrere dalla presente pronuncia - in euro 150,00 oltre rivalutaZIne annuale e automatica ISTAT l'assegno di mantenimento che la sig.ra dovrà versare per il mantenimento della figlia al sig. P_
entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
. dispone che la sig.ra provveda al pagamento delle spese P_ straordinarie contratte nell'interesse della figlia minore nella misura del 20%;
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- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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