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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/10/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in materia di previdenza iscritte ai nn. 696/2024 e 1640/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso in opposizione, dagli avvocati Massimiliano Marcialis e Carla Valentino, presso i quali è elettivamente domiciliata
Opponente
Contro
l' elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Olla e Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti
Opposto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, introduttivi delle cause iscritte ai nn.
696/2024 e 1640/2024 R.G., la signora (di seguito, per brevità, Parte_1 opponente) ha proposto opposizione avverso le ordinanze - ingiunzione n. 01 –
001758934 e n. 01 – 001758936, mediante le quali le era stato ingiunto il pagamento delle somme di euro 2.225,89 e di euro 9.306,33, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali riferite, rispettivamente, al mese di dicembre 2017 e ai mesi di ottobre e novembre 2017.
Parte opponente, a fondamento dei ricorsi in opposizione, ha esposto quanto segue.
Ha allegato di essere stata presidente della RA , che alla Controparte_2 data del deposito dei ricorsi in opposizione era in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Carbonia, via Brigata Sassari n. 20, dal 26 maggio 2017 (con delibera
pagina 1 iscritta nel registro delle imprese il 27 giugno 2017) fino alla data di apertura della predetta procedura concorsuale.
In detta veste, ella aveva ricevuto gli atti di accertamento per avere asseritamente CP_1 omesso il versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni relative ai periodi sopra indicati.
Ricevuti gli atti di accertamento, l'opponente aveva inviato alla sede di LE CP_1 delle controdeduzioni, che tuttavia non erano state prese in esame.
Dopo anni di silenzio, la procedura era stata ripresa agli inizi del 2024, con la notifica delle ordinanze – ingiunzione impugnate.
Tanto premesso, l'opponente ha ulteriormente allegato che, già alla data in cui ella aveva assunto la presidenza della cooperativa, la stessa si trovava in condizioni economiche di particolare disagio, tanto da essere stata richiesta la liquidazione coatta amministrativa.
Il 13 settembre 2017, all'esito del verbale di ispezione periodica redatto dalla Lega delle Cooperative, all'opponente, in carica da meno di due mesi, era stata intimata diffida a sanare le irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione.
La cooperativa, contestualmente, aveva richiesto la messa in liquidazione coatta amministrativa e il Ministero competente, mentre in data 26.4.2018 aveva comunicato l'avvio del procedimento, solo in data 20.2.2019 aveva nominato il liquidatore, non senza previo ulteriore sollecito dell'interessata.
Non essendovi in cassa quanto occorreva per pagare gli stipendi ai dipendenti, le retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2017 non vennero mai pagate.
Di conseguenza, i lavoratori, previa insinuazione, erano stati tutti ammessi al passivo della liquidazione coatta amministrativa per retribuzioni ed emolumenti conseguenti alla cessazione del rapporto.
Tanto premesso, parte opponente ha richiamato la giurisprudenza consolidatasi nella vigenza della normativa sull'illecito penale (Cass. pen., Sezioni Unite 26 giugno 2003,
n. 27641), secondo la quale non può configurarsi il reato – ora in parte depenalizzato - di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali se la relativa retribuzione non è stata materialmente corrisposta ai lavoratori dipendenti.
E ciò, come osservato in motivazione dalla Suprema Corte, si evince chiaramente dalla lettera della legge, laddove il riferimento alle “ritenute operate” sulla retribuzione deve essere interpretato nel senso che non può essere operata una ritenuta senza l'effettivo pagamento della relativa somma dovuta al lavoratore a titolo di retribuzione.
2. L' si è costituito in giudizio per resistere alle avverse opposizioni. CP_1
pagina 2 3. Le cause riunite sono state istruite con produzioni documentali e mediante prova per testimoni.
È stato inoltre richiesto al commissario liquidatore della cooperativa di trasmettere una nota informativa nella quale indicare se corrispondesse o meno al vero:
1) che il pagamento delle retribuzioni, per i periodi di ottobre, novembre e dicembre
2017, sia stato omesso per tutti i lavoratori della cooperativa;
2) che, anche per dette retribuzioni, i lavoratori siano stati ammessi al passivo della cooperativa.
Il commissario liquidatore ha quindi trasmesso la predetta nota (v. infra).
Esaurita l'attività istruttoria, le cause riunite sono state quindi tenute in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
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4. Le opposizioni sono fondate, per i motivi di seguito esposti.
All'opponente è stata contestata l'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (di cui agli artt. 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), ex art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 483, convertito, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 838, e ss.mm.ii., come sostituito dall'art. 3, comma 6, del
D. Lgs 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, con legge 3 luglio 2023, n. 85.
Le sanzioni amministrative sono state irrogate per effetto della parziale depenalizzazione dell'illecito operata dal legislatore con l'art. 3, comma 6, del D. Lgs
15 gennaio 2016, n. 8.
L'attuale comma 1-bis sopra citato così dispone: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 (ovverosia le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti), per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Come chiarito dalla giurisprudenza citata dall'opponente, non si configura il reato – e quindi l'illecito amministrativo - di omesso versamento delle ritenute previdenziali nell'ipotesi di mancato pagamento delle retribuzioni: questo perché, evidentemente, la ritenuta non può essere effettuata su una retribuzione che non è stata erogata al lavoratore.
pagina 3 Nel caso di specie, il mancato pagamento delle retribuzioni è emerso dall'istruttoria svolta.
In particolare, la nota trasmessa dal commissario liquidatore ha confermato l'assunto di parte opponente secondo il quale le retribuzioni relative ai periodi oggetto delle pretese dell' non sono state corrisposte dalla cooperativa, ragion per cui i lavoratori sono CP_1 stati ammessi al passivo anche in relazione a tali crediti retributivi.
In conseguenza dell'accoglimento delle opposizioni, le ordinanze – ingiunzione opposte devono essere annullate.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014.
Si procede alla liquidazione dei compensi per ciascuna causa in relazione alle fasi di studio e introduttiva, avuto riguardo al valore di ciascuna, mentre per le fasi istruttoria e decisionale si procede alla liquidazione del compenso unico aumentato del 30% (art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014), prendendosi in considerazione la causa di maggior valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze – ingiunzione opposte;
2) condanna l' alla rifusione in favore di delle spese processuali, CP_1 Parte_1 che liquida in euro 86,00 per spese di contributo unificato ed in euro 4.800,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 29.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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