Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 907
CS
Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative e difensive

    La Corte ha ritenuto che l'ammonimento questorile abbia una funzione cautelare e preventiva, non richiedendo la stessa rigorosità probatoria del giudizio penale. Ha affermato che l'ammonimento può essere adottato su base indiziaria e con logica probabilistica, non necessitando della comunicazione di avvio del procedimento né della previa audizione dell'autore dei comportamenti. Ha inoltre ritenuto che la Questura abbia agito con celerità e urgenza sulla base degli elementi in suo possesso, inclusi i messaggi WhatsApp confrontati con gli originali, l'episodio del 20 febbraio 2022 e le comunicazioni via email da terzi, che indicavano una situazione di conflitto familiare.

  • Rigettato
    Mancanza di prove circa la verificazione di eventi tipici del reato di stalking

    La Corte ha ribadito la diversità tra i presupposti dell'ammonimento e quelli del reato di stalking, sottolineando che per l'ammonimento è sufficiente la sussistenza di elementi che facciano desumere un comportamento persecutorio o minaccioso che possa degenerare. Ha inoltre rilevato che la relazione del CTU è successiva al provvedimento impugnato e che le sue valutazioni, relative al procedimento di separazione, non possono inficiare il giudizio prognostico dell'ammonimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 907
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 907
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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