Art. 9. Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato
Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.
In questo ambito si dovranno prevedere:
1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti ((articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma)) , nonche' gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;
2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attivita' artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.
Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.
In questo ambito si dovranno prevedere:
1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti ((articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma)) , nonche' gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;
2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attivita' artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.