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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/05/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2085/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (P.IVA: ), (C.F.: ) e P.IVA_1 Controparte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. , elettivamente domiciliati in Badia Polesine (RO), Via San Giovanni n. 41, C.F._2
presso e nello studio dell'Avv. PREVIATELLO GUIDO, dell'Avv. BACCHIEGA MOIRA, dell'Avv. MARANGONI
BARBARA e dell'Avv. GIANDILETTI RICCARDO del Foro di Rovigo, che li rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), P.IVA_2
Contra' Santa Corona n. 9, presso e nello studio dell'Avv. CANILLI RICCARDO e dell'Avv. CAMAZZINI
ALESSIO del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta pagina 1 di 8 Avente ad oggetto: Contratti Bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“In via pregiudiziale di merito, nell'interesse della sig.ra e , quali fideiussori, Controparte_3 CP_1 accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità della fideiussione specifica con limitazione d'importo datata 27.06.2016 concessa dalla sig.ra e dal sig. nell'interesse della Controparte_1 CP_1
a favore dell'odierna Banca Ingiungente per mancanza di causa in concreto ex artt. 1322, Controparte_1
1325 e 1418 c.c.; conseguentemente accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sig.ra e del Controparte_3 CP_1
per le ragioni descritte in premessa e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione,
[...] dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo dal dalla sig.ra e dal sig. a Controparte_3 CP_1
Controparte_4 nel merito: 1) accertarsi e dichiararsi ex art. 1418-1419 c.c. la nullità e/o l'annullabilità del contratto di mutuo ipotecario ordinario del 28.06.2016 rep. n. 1364 e racc. n. 987 a ministero del Notaio dott. Persona_1 stante che fa difetto una dei requisiti costitutivi del contratto ex art. 1325 c.c. per effetto della violazione dell'art. 1813 c.c. per le ragioni descritte nelle superiori premesse;
conseguentemente, in principalità, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inammissibilità, del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni opponenti per le ragioni descritte in premessa;
per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocarsi il decreto e/o dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo da e dai sigg.ri e a Controparte_1 Controparte_1 CP_1 CP_2 [...]
Controparte_4
2) in subordine, accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le ragioni di debito-credito tra le parti in ragione della predetta dichiarazione di nullità per le ragioni descritte in premessa;
accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le somme eventualmente versate in eccedenza a titolo di interessi con conseguente imputazione delle stesse al capitale;
per l'effetto accertare e dichiarare l'ammontare del residuo importo a debito che gli odierni opponenti saranno tenuti a versare alla Controparte_4 CP_2
3) accertarsi e dichiararsi la nullità, ex artt. 1418-1419 c.c., della clausola di determinazione degli interessi sugli interessi e delle relative condizioni economiche allegate al contratto di apertura di credito in conto corrente in quanto predisposte in violazione dell'art. 1283 c.c. e art. 120 T.U.B. e in principalità, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inammissibilità, del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni opponenti per le ragioni descritte in premessa e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocarsi il decreto e/o dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo da e dai sigg.ri e a Controparte_1 Controparte_1 CP_1 Controparte_4
[...] in subordine, accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le ragioni di debito-credito tra le parti in ragione della predetta dichiarazione di nullità per le ragioni descritte in premessa con l'applicazione del tasso d'interesse concordato esclusa la parte dichiarata nulla;
pagina 2 di 8 accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le somme eventualmente versate in eccedenza a titolo di interessi anatocistico con conseguente imputazione delle stesse a capitale;
per l'effetto accertare e dichiarare l'ammontare del residuo importo a debito che gli odierni opponenti saranno eventualmente tenuti a versare alla Controparte_4
4) accertarsi e dichiararsi ex art. 1418-1419 c.c. la nullità e/o l'annullabilità della clausola di determinazione degli interessi (art. 2) del contratto di mutuo ipotecario ordinario del 28.06.2016 rep. n. 1364 e racc. n. 987 a ministero del Notaio dott. stante il difetto di causa per le ragioni Persona_1 descritte in premessa;
conseguentemente, in principalità, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inammissibilità, del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni opponenti per le ragioni descritte in premessa;
per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocarsi il decreto e/o dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo da e dai sigg.ri e a Controparte_1 Controparte_1 CP_1 CP_2 [...]
Controparte_4 in subordine, accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le ragioni di debito-credito tra le parti in ragione della predetta dichiarazione di nullità per le ragioni descritte in premessa con l'applicazione del tasso concordato esclusa la parte dichiarata nulla;
accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le somme eventualmente versate in eccedenza a titolo di interessi con conseguente imputazione delle stesse al capitale;
per l'effetto accertare e dichiarare l'ammontare del residuo importo a debito che gli odierni opponenti saranno tenuti a versare alla Controparte_4 CP_2
5) in via di subordine, accertarsi e dichiararsi, ex art. 1418-1419 c.c. la nullità e/o l'annullabilità della clausola di determinazione degli interessi (art. 2) del contratto di mutuo ipotecario ordinario del 28.06.2016 rep. n. 1364 e racc. n. 987 a ministero del Notaio dott. per violazione dell'art. Persona_1
33 e 34 cod. cons. e dell'art. 1341 c. 2 c.c. per difetto di “approvazione specifica”; in principalità, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inammissibilità, del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni opponenti per le ragioni descritte in premessa e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocarsi il decreto e/o dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo da e dai sigg.ri e Controparte_1 Controparte_1 CP_1 [...]
Controparte_4 in subordine, accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le ragioni di debito-credito tra le parti in ragione della predetta dichiarazione di nullità per le ragioni descritte in premessa con l'applicazione del tasso previsto ex art. 117 e 125 T.U.B. come descritto in premessa;
accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le somme eventualmente versate in eccedenza a titolo di interessi con conseguente imputazione delle stesse al capitale;
per l'effetto accertare e dichiarare l'ammontare del residuo importo a debito che gli opponenti saranno tenuti a versare alla Controparte_4
6) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o disattesa:
pagina 3 di 8 in via principale, rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli attori opponenti, perché inammissibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta del 27.6.2024 e, conseguentemente, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 358/2024, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 8.3.2024; in subordine, dichiararsi tenuti e conseguentemente condannarsi gli attori opponenti a pagare alla
[...] la somma capitale di € 354.253,56 ovvero la diversa, anche minore, Controparte_2 che risulterà di giustizia, per le causali esposte nelle premesse del ricorso monitorio, oltre agli interessi convenzionali al tasso moratorio del 13,00% sulla quota capitale di € 15.496,76 e del 8,60% sulla quota capitale di € 338.756,80 fermi comunque i limiti della L. 108/96, con decorrenza dal 1.1.2024 fino al saldo effettivo;
in ogni caso, rigettarsi tutte le domande proposte dagli attori opponenti, perché inammissibili, generiche e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa del presente atto;
in via gradatamente subordinata, accertarsi e dichiararsi la compensazione tra le eventuali somme riconosciute a favore dell'attrice opponente, e il credito vantato dalla Banca, Controparte_1 rideterminandosi, di conseguenza, il saldo dei rapporti di dare e avere tra le parti;
in ogni caso, con spese e competenze di procuratore del presente giudizio integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, di e , nonché Controparte_1 Controparte_1 CP_1
e in qualità di fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto Controparte_1 CP_1
ingiuntivo n. 358/2024 dell'8.3.2024 con cui il Tribunale di Vicenza aveva loro ingiunto il pagamento immediato della somma di € 354.253,56 a titolo di saldo di due rapporti bancari di mutuo e di conto corrente. Gli opponenti esponevano: che nel 2008 aveva affittato a il proprio Controparte_1 Controparte_5
ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di carpenteria metallica per la produzione di giostre;
che l'affittuaria intratteneva alcuni rapporti bancari con la dante causa della Banca opposta, istituendo quale terza datrice di ipoteca;
che nel 2016, poco prima della dichiarazione di fallimento Controparte_1
di RT Rides s.r.l. Banca Centrale del Veneto Soc. Coop. stipulava con il contratto di conto Controparte_1
corrente con apertura di credito n. 65420 e il mutuo ipotecario di € 350.000,00 garantiti entrambi da fideiussioni omnibus sottoscritte dai soci della società; che per effetto della pandemia da Covid-19 e dell'aumento dei prezzi dell'energia si era verificato nel 2022 una crisi del settore commerciale dell'opponente, la quale non aveva onorato con regolarità le rate del mutuo in scadenza nel 2023; che in data 13.10.2023 i debitori incontravano gli esponenti della banca e proponevano il pagamento dell'intero debito pregresso;
che tuttavia la controparte aveva preteso l'immediata restituzione dell'intesa somma mutuata. Gli odierni opponenti argomentavano così: che le fideiussioni erano nulle per difetto di causa, in quanto il credito della banca era già ampiamente tutelato dall'ipoteca; che nel pagina 4 di 8 contratto di conto corrente era stato indicato un TAN dello 0,05% pari al TAE, con conseguente nullità della clausola determinativa degli interessi e illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici;
che il contratto di mutuo conteneva una c.d. clausola Floor non controbilanciata da una simmetrica clausola c.d. Cap e quindi ingenerante uno squilibrio economico in danno della parte mutuataria privo di giustificazione causale, con conseguente nullità della relativa clausola;
che nel medesimo contratto di mutuo era nulla, in quanto non specificamente approvata, la clausola 2 determinativa del tasso di interesse. Gli opponenti chiedevano dunque di accertare le invalidità negoziali dedotte e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando l'importo del debito effettivamente dovuto.
Costituitasi in giudizio, replicava: che la narrazione delle vicende Controparte_4
anteriori all'instaurazione del procedimento monitorio erano irrilevanti in quanto la controparte non aveva formulato alcuna domanda di natura risarcitoria;
che alcun abuso del diritto discende dal cumulo di garanzie reali e personali, le quali constano di un diverso meccanismo di funzionamento, posto inoltre che nel caso di specie non era certa l'effettiva capienza del bene ipotecato;
che il TAN e il TAE erano solo apparentemente uguali perchè riportati solo fino alla seconda cifra decimale;
la clausola floor era legittima;
che la clausola 2 del mutuo è stata oggetto di specifica approvazione con riguardo alla previsione ivi contenuta di applicazione di interessi anatocistici, mentre per il resto non era assoggettata alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c. invocata dalla controparte. La Banca opposta chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del provvedimento monitorio.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'istanza formulata ex art. 649 c.p.c. dagli opponenti, all'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare gli opponenti eccepivano anche la nullità del mutuo solutorio per difetto della datio rei, veniva fissata la prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nella quale veniva disposta l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria. Acquisito poi agli atti il relativo verbale di esito negativo, il Giudice rigettava tutte le istanze istruttorie formulate dagli opponenti e, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, rileva innanzitutto il giudicante che è incontestato tra le parti che sia Controparte_1
stata inadempiente rispetto alla propria obbligazione di pagare alle scadenze concordate plurime rate del mutuo ipotecario stipulato in data 27.6.2016. L'eventuale censura rivolta alla mancata rinegoziazione pagina 5 di 8 del credito nella fase anteriore all'instaurazione del presente giudizio non può essere però oggetto di disamina nell'odierna sede in quanto non è stata formulata da parte attrice alcuna richiesta di risarcimento dell'eventuale danno conseguitone.
Seguendo piuttosto l'enumerazione delle contestazioni proposte in atto di citazione, va in primo luogo escluso che possa essere imputato alla Banca opposta un abuso del diritto per aver cumulato una garanzia ipotecaria con le garanzie fideiussorie offerte da e . Trattasi Controparte_1 Parte_1
infatti di garanzie di natura differente, che consentono di rafforzare la posizione creditoria ma non fino al punto da ingenerare un pregiudizio sproporzionato in danno ai garanti del debitore principale, i quali rimarranno soggetti alla sola scelta dell'istituto bancario di attivare la garanzia reale o viceversa quella personale, a seconda delle circostanze del caso concreto, senza potersi però dolere dell'eventuale preferenza accordata all'una o all'altra garanzia. Detto altrimenti, i fideiussori traggono un beneficio dalla compresenza di un'ipoteca iscritta a garanzia del medesimo credito (beneficio che si concretizzerebbe qualora il creditore si soddisfacesse sull'immobile vincolato anziché sui loro patrimoni personali), ma non possono pretendere di essere liberati dall'obbligazione assunta in ragione della compresenza di quell'ipoteca: in tal caso infatti il creditore verrebbe posto in una situazione indebitamente deteriore ogniqualvolta l'escussione della garanzia ipotecaria comportasse maggiori spese di procedura o maggiori rischi di incapienza, ad esempio a causa di una sopravvenuta perdita di valore del bene (come avvenuto anche nel caso di specie per la stipulazione di un contratto di affitto ultranovennale relativo all'immobile ipotecato).
D'altronde, gli stessi e hanno accettato che “La fideiussione ha pieno Controparte_1 Parte_1
effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già presente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo” (cfr. clausola 6 delle Cont fideiussioni per cui è causa – doc. 8 e doc. 9 .
Il primo motivo di opposizione va quindi rigettati.
Parimenti va rigettato il secondo motivo di opposizione, afferente all'identità del tasso percentuale del
TAN e del TAE nel contratto di conto corrente per cui è causa. Non è stata infatti specificamente contestata dagli opponenti la replica della Banca opposta secondo cui i due tassi sarebbero invero differenti, con la precisazione però che la loro discrasia è apprezzabile solo con l'indicazione anche della terza cifra decimale.
pagina 6 di 8 Quanto al terzo motivo di opposizione, ritiene il giudicante di dover dar seguito alla giurisprudenza di questo Tribunale e delle prevalenti Corti di merito secondo cui la c.d. clausola floor non è abusiva o vessatoria per il solo fatto che, mentre solleva la dal rischio di un eccessivo abbassamento del CP_2
Tasso Euribor cui parametrare gli interessi corrispettivi del mutuo, non è accompagnata da una c.d. clausola cap che simmetricamente salvaguarda il mutuatario dal rischio inverso, ovvero da un eccessivo innalzamento del medesimo tasso. Al contrario, in coerenza con la natura onerosa del mutuo, la clausola floor salvaguarda la dal venir meno, in dipendenza dell'oscillazione imprevedibile del tasso di CP_2
interesse, della remuneratività dell'operazione conclusa, laddove per contro il mutuatario non è detentore di un interesse speculare, connesso a una remuneratività sinallagmatica inerente alla propria posizione negoziale. Trattasi, dunque, di pattuizione posta a garanzia di un interesse contrattuale tipico e meritevole di tutela.
Il quarto motivo di opposizione si impernia poi sull'invalidità della clausola 2 del mutuo ipotecario in atti per difetto della sua approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c.: tale doglianza non coglie nel segno, in quanto la determinazione del tasso di interesse non è una pattuizione che rientra nel novero delle clausole soggette a siffatta formalità in base al secondo comma della disposizione normativa citata.
Nè è pertinente il richiamo all'art. 33 cod. cons., in quanto alcuno degli opponenti riveste la qualifica consumeristica che giustificherebbe l'applicazione di tale specifica disciplina.
In sede di prima memoria integrativa gli opponenti formulano poi un'ulteriore contestazione afferente all'asserita nullità del contratto di mutuo per cui è causa essendo mancata la datio rei, vale a dire la consegna della somma di denaro, in cui si concretizza il carattere di realità della tipologia negoziale in questione. In realtà, la consegna della somma di denaro risulta avvenuta mediante accreditamento sul conto corrente di titolarità della società opponente, che risulta averla impiegata almeno in parte in data Cont 29.6.2016 per effettuare dei pagamenti (doc. 23 , così confermando di averne avuto la disponibilità giuridica per il compimento di talune operazioni contabili di proprio interesse (Cass. m. 5841/2025).
Infine, e per completezza motivazionale, si rammenta che il mutuo de quo non potrebbe essere dichiarato nullo nemmeno in ragione della sua finalità solutoria, vale a dire in ragione dell'impiego delle somme mutuate per l'adempimento di debiti pregressi dei mutuatari (Cass. n. 5841/2025).
L'opposizione risulta dunque totalmente infondata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 7 di 8 In forza del principio della soccombenza, le spese di lite, anche della fase di mediazione, vanno poste dunque a carico degli opponenti e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 260.000
a € 520.000), con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase di decisione del giudizio, stante l'applicazione del rito ex art. 281 sexies c.p.c., e comunque nei limiti di quanto richiesto con la nota spese depositata dalla difesa della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da , da Controparte_1 CP_1
e da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 358/2024 emesso dal
[...] CP_1
Tribunale di Vicenza in data 8.3.2024, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna e , da e da Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_1
, in solido tra loro, a rifondere in favore di
[...] Controparte_2
le spese di lite, liquidate in € 18.111,00 per compenso, oltre 15% per spese
[...]
generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 23 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (P.IVA: ), (C.F.: ) e P.IVA_1 Controparte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. , elettivamente domiciliati in Badia Polesine (RO), Via San Giovanni n. 41, C.F._2
presso e nello studio dell'Avv. PREVIATELLO GUIDO, dell'Avv. BACCHIEGA MOIRA, dell'Avv. MARANGONI
BARBARA e dell'Avv. GIANDILETTI RICCARDO del Foro di Rovigo, che li rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), P.IVA_2
Contra' Santa Corona n. 9, presso e nello studio dell'Avv. CANILLI RICCARDO e dell'Avv. CAMAZZINI
ALESSIO del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta pagina 1 di 8 Avente ad oggetto: Contratti Bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“In via pregiudiziale di merito, nell'interesse della sig.ra e , quali fideiussori, Controparte_3 CP_1 accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'annullabilità della fideiussione specifica con limitazione d'importo datata 27.06.2016 concessa dalla sig.ra e dal sig. nell'interesse della Controparte_1 CP_1
a favore dell'odierna Banca Ingiungente per mancanza di causa in concreto ex artt. 1322, Controparte_1
1325 e 1418 c.c.; conseguentemente accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sig.ra e del Controparte_3 CP_1
per le ragioni descritte in premessa e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione,
[...] dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo dal dalla sig.ra e dal sig. a Controparte_3 CP_1
Controparte_4 nel merito: 1) accertarsi e dichiararsi ex art. 1418-1419 c.c. la nullità e/o l'annullabilità del contratto di mutuo ipotecario ordinario del 28.06.2016 rep. n. 1364 e racc. n. 987 a ministero del Notaio dott. Persona_1 stante che fa difetto una dei requisiti costitutivi del contratto ex art. 1325 c.c. per effetto della violazione dell'art. 1813 c.c. per le ragioni descritte nelle superiori premesse;
conseguentemente, in principalità, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inammissibilità, del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni opponenti per le ragioni descritte in premessa;
per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocarsi il decreto e/o dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo da e dai sigg.ri e a Controparte_1 Controparte_1 CP_1 CP_2 [...]
Controparte_4
2) in subordine, accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le ragioni di debito-credito tra le parti in ragione della predetta dichiarazione di nullità per le ragioni descritte in premessa;
accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le somme eventualmente versate in eccedenza a titolo di interessi con conseguente imputazione delle stesse al capitale;
per l'effetto accertare e dichiarare l'ammontare del residuo importo a debito che gli odierni opponenti saranno tenuti a versare alla Controparte_4 CP_2
3) accertarsi e dichiararsi la nullità, ex artt. 1418-1419 c.c., della clausola di determinazione degli interessi sugli interessi e delle relative condizioni economiche allegate al contratto di apertura di credito in conto corrente in quanto predisposte in violazione dell'art. 1283 c.c. e art. 120 T.U.B. e in principalità, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inammissibilità, del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni opponenti per le ragioni descritte in premessa e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocarsi il decreto e/o dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo da e dai sigg.ri e a Controparte_1 Controparte_1 CP_1 Controparte_4
[...] in subordine, accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le ragioni di debito-credito tra le parti in ragione della predetta dichiarazione di nullità per le ragioni descritte in premessa con l'applicazione del tasso d'interesse concordato esclusa la parte dichiarata nulla;
pagina 2 di 8 accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le somme eventualmente versate in eccedenza a titolo di interessi anatocistico con conseguente imputazione delle stesse a capitale;
per l'effetto accertare e dichiarare l'ammontare del residuo importo a debito che gli odierni opponenti saranno eventualmente tenuti a versare alla Controparte_4
4) accertarsi e dichiararsi ex art. 1418-1419 c.c. la nullità e/o l'annullabilità della clausola di determinazione degli interessi (art. 2) del contratto di mutuo ipotecario ordinario del 28.06.2016 rep. n. 1364 e racc. n. 987 a ministero del Notaio dott. stante il difetto di causa per le ragioni Persona_1 descritte in premessa;
conseguentemente, in principalità, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inammissibilità, del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni opponenti per le ragioni descritte in premessa;
per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocarsi il decreto e/o dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo da e dai sigg.ri e a Controparte_1 Controparte_1 CP_1 CP_2 [...]
Controparte_4 in subordine, accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le ragioni di debito-credito tra le parti in ragione della predetta dichiarazione di nullità per le ragioni descritte in premessa con l'applicazione del tasso concordato esclusa la parte dichiarata nulla;
accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le somme eventualmente versate in eccedenza a titolo di interessi con conseguente imputazione delle stesse al capitale;
per l'effetto accertare e dichiarare l'ammontare del residuo importo a debito che gli odierni opponenti saranno tenuti a versare alla Controparte_4 CP_2
5) in via di subordine, accertarsi e dichiararsi, ex art. 1418-1419 c.c. la nullità e/o l'annullabilità della clausola di determinazione degli interessi (art. 2) del contratto di mutuo ipotecario ordinario del 28.06.2016 rep. n. 1364 e racc. n. 987 a ministero del Notaio dott. per violazione dell'art. Persona_1
33 e 34 cod. cons. e dell'art. 1341 c. 2 c.c. per difetto di “approvazione specifica”; in principalità, accertarsi e dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inammissibilità, del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli odierni opponenti per le ragioni descritte in premessa e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, revocarsi il decreto e/o dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo da e dai sigg.ri e Controparte_1 Controparte_1 CP_1 [...]
Controparte_4 in subordine, accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le ragioni di debito-credito tra le parti in ragione della predetta dichiarazione di nullità per le ragioni descritte in premessa con l'applicazione del tasso previsto ex art. 117 e 125 T.U.B. come descritto in premessa;
accertarsi e dichiararsi, anche in via equitativa, le somme eventualmente versate in eccedenza a titolo di interessi con conseguente imputazione delle stesse al capitale;
per l'effetto accertare e dichiarare l'ammontare del residuo importo a debito che gli opponenti saranno tenuti a versare alla Controparte_4
6) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o disattesa:
pagina 3 di 8 in via principale, rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli attori opponenti, perché inammissibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta del 27.6.2024 e, conseguentemente, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 358/2024, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 8.3.2024; in subordine, dichiararsi tenuti e conseguentemente condannarsi gli attori opponenti a pagare alla
[...] la somma capitale di € 354.253,56 ovvero la diversa, anche minore, Controparte_2 che risulterà di giustizia, per le causali esposte nelle premesse del ricorso monitorio, oltre agli interessi convenzionali al tasso moratorio del 13,00% sulla quota capitale di € 15.496,76 e del 8,60% sulla quota capitale di € 338.756,80 fermi comunque i limiti della L. 108/96, con decorrenza dal 1.1.2024 fino al saldo effettivo;
in ogni caso, rigettarsi tutte le domande proposte dagli attori opponenti, perché inammissibili, generiche e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa del presente atto;
in via gradatamente subordinata, accertarsi e dichiararsi la compensazione tra le eventuali somme riconosciute a favore dell'attrice opponente, e il credito vantato dalla Banca, Controparte_1 rideterminandosi, di conseguenza, il saldo dei rapporti di dare e avere tra le parti;
in ogni caso, con spese e competenze di procuratore del presente giudizio integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, di e , nonché Controparte_1 Controparte_1 CP_1
e in qualità di fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto Controparte_1 CP_1
ingiuntivo n. 358/2024 dell'8.3.2024 con cui il Tribunale di Vicenza aveva loro ingiunto il pagamento immediato della somma di € 354.253,56 a titolo di saldo di due rapporti bancari di mutuo e di conto corrente. Gli opponenti esponevano: che nel 2008 aveva affittato a il proprio Controparte_1 Controparte_5
ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di carpenteria metallica per la produzione di giostre;
che l'affittuaria intratteneva alcuni rapporti bancari con la dante causa della Banca opposta, istituendo quale terza datrice di ipoteca;
che nel 2016, poco prima della dichiarazione di fallimento Controparte_1
di RT Rides s.r.l. Banca Centrale del Veneto Soc. Coop. stipulava con il contratto di conto Controparte_1
corrente con apertura di credito n. 65420 e il mutuo ipotecario di € 350.000,00 garantiti entrambi da fideiussioni omnibus sottoscritte dai soci della società; che per effetto della pandemia da Covid-19 e dell'aumento dei prezzi dell'energia si era verificato nel 2022 una crisi del settore commerciale dell'opponente, la quale non aveva onorato con regolarità le rate del mutuo in scadenza nel 2023; che in data 13.10.2023 i debitori incontravano gli esponenti della banca e proponevano il pagamento dell'intero debito pregresso;
che tuttavia la controparte aveva preteso l'immediata restituzione dell'intesa somma mutuata. Gli odierni opponenti argomentavano così: che le fideiussioni erano nulle per difetto di causa, in quanto il credito della banca era già ampiamente tutelato dall'ipoteca; che nel pagina 4 di 8 contratto di conto corrente era stato indicato un TAN dello 0,05% pari al TAE, con conseguente nullità della clausola determinativa degli interessi e illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici;
che il contratto di mutuo conteneva una c.d. clausola Floor non controbilanciata da una simmetrica clausola c.d. Cap e quindi ingenerante uno squilibrio economico in danno della parte mutuataria privo di giustificazione causale, con conseguente nullità della relativa clausola;
che nel medesimo contratto di mutuo era nulla, in quanto non specificamente approvata, la clausola 2 determinativa del tasso di interesse. Gli opponenti chiedevano dunque di accertare le invalidità negoziali dedotte e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando l'importo del debito effettivamente dovuto.
Costituitasi in giudizio, replicava: che la narrazione delle vicende Controparte_4
anteriori all'instaurazione del procedimento monitorio erano irrilevanti in quanto la controparte non aveva formulato alcuna domanda di natura risarcitoria;
che alcun abuso del diritto discende dal cumulo di garanzie reali e personali, le quali constano di un diverso meccanismo di funzionamento, posto inoltre che nel caso di specie non era certa l'effettiva capienza del bene ipotecato;
che il TAN e il TAE erano solo apparentemente uguali perchè riportati solo fino alla seconda cifra decimale;
la clausola floor era legittima;
che la clausola 2 del mutuo è stata oggetto di specifica approvazione con riguardo alla previsione ivi contenuta di applicazione di interessi anatocistici, mentre per il resto non era assoggettata alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c. invocata dalla controparte. La Banca opposta chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del provvedimento monitorio.
Disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'istanza formulata ex art. 649 c.p.c. dagli opponenti, all'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare gli opponenti eccepivano anche la nullità del mutuo solutorio per difetto della datio rei, veniva fissata la prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nella quale veniva disposta l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria. Acquisito poi agli atti il relativo verbale di esito negativo, il Giudice rigettava tutte le istanze istruttorie formulate dagli opponenti e, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, rileva innanzitutto il giudicante che è incontestato tra le parti che sia Controparte_1
stata inadempiente rispetto alla propria obbligazione di pagare alle scadenze concordate plurime rate del mutuo ipotecario stipulato in data 27.6.2016. L'eventuale censura rivolta alla mancata rinegoziazione pagina 5 di 8 del credito nella fase anteriore all'instaurazione del presente giudizio non può essere però oggetto di disamina nell'odierna sede in quanto non è stata formulata da parte attrice alcuna richiesta di risarcimento dell'eventuale danno conseguitone.
Seguendo piuttosto l'enumerazione delle contestazioni proposte in atto di citazione, va in primo luogo escluso che possa essere imputato alla Banca opposta un abuso del diritto per aver cumulato una garanzia ipotecaria con le garanzie fideiussorie offerte da e . Trattasi Controparte_1 Parte_1
infatti di garanzie di natura differente, che consentono di rafforzare la posizione creditoria ma non fino al punto da ingenerare un pregiudizio sproporzionato in danno ai garanti del debitore principale, i quali rimarranno soggetti alla sola scelta dell'istituto bancario di attivare la garanzia reale o viceversa quella personale, a seconda delle circostanze del caso concreto, senza potersi però dolere dell'eventuale preferenza accordata all'una o all'altra garanzia. Detto altrimenti, i fideiussori traggono un beneficio dalla compresenza di un'ipoteca iscritta a garanzia del medesimo credito (beneficio che si concretizzerebbe qualora il creditore si soddisfacesse sull'immobile vincolato anziché sui loro patrimoni personali), ma non possono pretendere di essere liberati dall'obbligazione assunta in ragione della compresenza di quell'ipoteca: in tal caso infatti il creditore verrebbe posto in una situazione indebitamente deteriore ogniqualvolta l'escussione della garanzia ipotecaria comportasse maggiori spese di procedura o maggiori rischi di incapienza, ad esempio a causa di una sopravvenuta perdita di valore del bene (come avvenuto anche nel caso di specie per la stipulazione di un contratto di affitto ultranovennale relativo all'immobile ipotecato).
D'altronde, gli stessi e hanno accettato che “La fideiussione ha pieno Controparte_1 Parte_1
effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già presente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo” (cfr. clausola 6 delle Cont fideiussioni per cui è causa – doc. 8 e doc. 9 .
Il primo motivo di opposizione va quindi rigettati.
Parimenti va rigettato il secondo motivo di opposizione, afferente all'identità del tasso percentuale del
TAN e del TAE nel contratto di conto corrente per cui è causa. Non è stata infatti specificamente contestata dagli opponenti la replica della Banca opposta secondo cui i due tassi sarebbero invero differenti, con la precisazione però che la loro discrasia è apprezzabile solo con l'indicazione anche della terza cifra decimale.
pagina 6 di 8 Quanto al terzo motivo di opposizione, ritiene il giudicante di dover dar seguito alla giurisprudenza di questo Tribunale e delle prevalenti Corti di merito secondo cui la c.d. clausola floor non è abusiva o vessatoria per il solo fatto che, mentre solleva la dal rischio di un eccessivo abbassamento del CP_2
Tasso Euribor cui parametrare gli interessi corrispettivi del mutuo, non è accompagnata da una c.d. clausola cap che simmetricamente salvaguarda il mutuatario dal rischio inverso, ovvero da un eccessivo innalzamento del medesimo tasso. Al contrario, in coerenza con la natura onerosa del mutuo, la clausola floor salvaguarda la dal venir meno, in dipendenza dell'oscillazione imprevedibile del tasso di CP_2
interesse, della remuneratività dell'operazione conclusa, laddove per contro il mutuatario non è detentore di un interesse speculare, connesso a una remuneratività sinallagmatica inerente alla propria posizione negoziale. Trattasi, dunque, di pattuizione posta a garanzia di un interesse contrattuale tipico e meritevole di tutela.
Il quarto motivo di opposizione si impernia poi sull'invalidità della clausola 2 del mutuo ipotecario in atti per difetto della sua approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c.: tale doglianza non coglie nel segno, in quanto la determinazione del tasso di interesse non è una pattuizione che rientra nel novero delle clausole soggette a siffatta formalità in base al secondo comma della disposizione normativa citata.
Nè è pertinente il richiamo all'art. 33 cod. cons., in quanto alcuno degli opponenti riveste la qualifica consumeristica che giustificherebbe l'applicazione di tale specifica disciplina.
In sede di prima memoria integrativa gli opponenti formulano poi un'ulteriore contestazione afferente all'asserita nullità del contratto di mutuo per cui è causa essendo mancata la datio rei, vale a dire la consegna della somma di denaro, in cui si concretizza il carattere di realità della tipologia negoziale in questione. In realtà, la consegna della somma di denaro risulta avvenuta mediante accreditamento sul conto corrente di titolarità della società opponente, che risulta averla impiegata almeno in parte in data Cont 29.6.2016 per effettuare dei pagamenti (doc. 23 , così confermando di averne avuto la disponibilità giuridica per il compimento di talune operazioni contabili di proprio interesse (Cass. m. 5841/2025).
Infine, e per completezza motivazionale, si rammenta che il mutuo de quo non potrebbe essere dichiarato nullo nemmeno in ragione della sua finalità solutoria, vale a dire in ragione dell'impiego delle somme mutuate per l'adempimento di debiti pregressi dei mutuatari (Cass. n. 5841/2025).
L'opposizione risulta dunque totalmente infondata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 7 di 8 In forza del principio della soccombenza, le spese di lite, anche della fase di mediazione, vanno poste dunque a carico degli opponenti e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 260.000
a € 520.000), con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase di decisione del giudizio, stante l'applicazione del rito ex art. 281 sexies c.p.c., e comunque nei limiti di quanto richiesto con la nota spese depositata dalla difesa della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da , da Controparte_1 CP_1
e da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 358/2024 emesso dal
[...] CP_1
Tribunale di Vicenza in data 8.3.2024, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna e , da e da Controparte_1 CP_1 Controparte_1 CP_1
, in solido tra loro, a rifondere in favore di
[...] Controparte_2
le spese di lite, liquidate in € 18.111,00 per compenso, oltre 15% per spese
[...]
generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 23 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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