Improcedibile
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/06/2025, n. 5644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5644 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05644/2025REG.PROV.COLL.
N. 09490/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9490 del 2024, proposto dal Comune di Uscio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Repetti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
IA LA PA, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Massa, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
nei confronti
di ZI OZ, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, n. 753 del 7 novembre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della signora IA LA PA;
vista la nota del 6 giugno 2025, con la quale parte appellata ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso di primo grado;
visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, il consigliere Francesco Frigida;
udito, per parte appellata, l’avvocato Carlo Bilanci per delega dell’avvocato Francesco Massa e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Matteo Repetti per l’appellante;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 468 del 2024 la signora IA LA PA ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Uscio sulla sua istanza trasmessa del 10 aprile 2024 di sollecito di esecuzione dell’ordinanza comunale di demolizione n. 29 del 22 novembre 2011, chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere, con contestuale nomina di un commissario ad acta .
1.1. Il Comune di Uscio si è costituito in resistenza nel giudizio di primo grado.
1.2. La controinteressata signora ZI OZ, destinataria dell’ordinanza repressiva, non si è costituita.
2. Con l’impugnata sentenza n. 753 del 7 novembre 2024 il T.a.r. per la Liguria, sezione seconda, ha accolto la domanda e di conseguenza ha condannato il Comune a provvedere sull’istanza e ad adottare tutti gli atti necessari a dare esecuzione all’ordinanza di demolizione del 22 novembre 2011, n. 29 entro il termine di novanta giorni e, per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato un commissario ad acta ; ha altresì condannato il Comune al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, liquidati in euro 2.000, oltre agli accessori di legge, e li ha compensati tra la ricorrente e la controinteressata.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 5 dicembre 2024 e in data 19 dicembre 2024 – il Comune di Uscio ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando quattro motivi.
4. La signora IA LA PA si è costituita in giudizio, resistendo al gravame.
5. La controinteressata, pur ritualmente evocata, non si è costituita.
6. Alla camera di consiglio del 6 maggio 2025 la trattazione della causa è stata rinviata su congiunta istanza delle due parti costituite al fine di consentire la completa esecuzione di un accordo transattivo medio tempore intervenuto.
7. In data 6 giugno 2025 la signora IA LA PA ha depositato una nota con cui ha rappresentato che, nelle more del giudizio, la controversia è stata bonariamente composta tramite un accordo stragiudiziale con la signora OZ e il Comune di Uscio, prevedente, tra l’altro, la rinuncia da parte della ricorrente agli effetti della sentenza di primo grado.
Inoltre, l’interessata ha chiesto che vengano compensati gli onorari e le spese dell’intero giudizio e il Comune di Uscio ha aderito a tale istanza.
8. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 giugno 2025.
9. Si osserva che in virtù del principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa ed eventualmente di rinunciare in modo esplicito al ricorso, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiararne l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6437 e 18 ottobre 2022, n. 8886; sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3482; sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1418).
Tanto premesso, nel caso di specie la signora IA LA PA, ricorrente in primo grado, ha rappresentato inequivocabilmente di non aver più interesse alla coltivazione del ricorso introduttivo e di rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado (ad ella integralmente favorevole, non residuando un interesse proprio del Comune appellante alla prosecuzione del giudizio), sicché il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso e conseguentemente, in forza del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiararlo improcedibile e conseguentemente annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
10. In ragione del relativo accordo delle due parti costituite nei due gradi di giudizio, devono essere compensati gli onorari e le spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9490 del 2024, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado n. 468 del 2024 e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di ambedue i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO