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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10391/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10391/2025 promossa da: nata a [...], il [...], CP_1 e nato a [...] lombarda (RA), il 03/11/1975 Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Ravenna, via de Gasperi n.35, presso lo studio dell'Avv. Silvia Campese che li difende e rappresenta con l'intervento del P.M
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025; Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 22/07/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 07/10/2020, quando veniva emesso il decreto di omologazione n. 4276/2020 che definiva la separazione consensuale dei coniugi;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
pagina 1 di 5 dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a CP_1
AM (CB), il 12/08/1982 e nato a [...] lombarda (RA), il 03/11/1975, Controparte_2 celebrato a Massa Lombarda (RA) il 26/06/2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa Lombarda (RA) al n. 1, parte 2 Serie A anno 2010;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: Per_ 1) affida i figli minori ed , in via condivisa - ex art. 337 ter c.c. - ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi, con collocazione materiale prevalente presso l'abitazione materna;
secondo il regime della legge n. 54/2006, le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di entrambi i figli;
i ricorrenti si impegnano e si obbligano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire ai figli minori cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alterni, dal venerdì sera, inclusa la cena, alla domenica sera, dopo cena;
un pomeriggio alla settimana, da concordare con la madre, tenendo conto degli impegni professionali di entrambi i genitori e dei loro turni di lavoro, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e dei loro differenti bisogni evolutivi, salvo diversi accordi da concordarsi preventivamente tra i genitori;
Per_
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé ed , durante le vacanze scolastiche estive, Per_2
15 giorni anche non consecutivi, in periodi e con modalità da concordare con la madre, entro il mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, i figli minori trascorreranno eguali periodi con i genitori, da concordarsi preventivamente tra di loro, alternando, di anno in anno, i pranzi e le cene di Natale, Capodanno e Pasqua, salvo diversi accordi da concordarsi preventivamente tra i genitori e sempre tenendo conto delle esigenze e della volontà dei figli minori;
pagina 2 di 5 4) dispone che il Sig. corrisponda alla Sig.ra sul conto corrente alla medesima Controparte_2 CP_1 intestato, acceso presso la BCC, Agenzia di Imola (BO), IBAN: [...], a titolo Per_ di contributo al mantenimento dei figli minori ed , la somma di € 450,00= mensili, da versarsi Per_2 entro il 15° giorno di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge;
5) obbliga i ricorrenti a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute e/o da Per_ sostenere per i figli minori ed , costituite da: quelle di carattere medico, specialistiche e non, Per_2 comprese quelle dentistiche, oculistiche e quelle per gli eventuali ausili ottici ed ortodontici, quelle per farmaci, a loro riferibili;
le spese scolastiche, quali libri ed altro materiale richiesto dall'Istituto d'istruzione frequentato, le tasse d'iscrizione, le gite scolastiche;
le spese di vestiario relative ai giubbotti, ai capi cd Per_ "capispalla" ed alle calzature di ed . Tali spese dovranno essere concordate tra i genitori (con Per_2 esclusione di quelle mediche e scolastiche, meglio descritte dal Protocollo in vigore tra il Tribunale di
Ravenna ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, al quale i coniugi hanno fatto riferimento sin dall'epoca della sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale) e saranno rimborsate, al genitore che le ha sostenute, mediante rimessa diretta, su semplice presentazione del documento fiscale di spesa;
6) dispone che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla Sig.ra madre CP_1 convivente con i figli minori, mentre le spese ad essi relative verranno detratte al 50% da ciascuno dei genitori dalla denuncia dei redditi, ove la normativa fiscale in vigore lo consenta;
7)prende atto che le parti dichiarano la loro disponibilità a rilasciare, reciprocamente, il consenso all'espatrio, unitamente ai figli minori e, pertanto, si autorizzano, reciprocamente, a richiedere ed ottenere dall'Ufficio competente il documento d'identità per l'estero, valido per sé e per i figli minori;
8) prende atto che entrambi i coniugi percepiscono un reddito che li rende economicamente autonomi e che, pertanto, dichiarano di rinunciare, l'uno nei confronti dell'altra, a richiedere un assegno divorzile;
9) prende atto che i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni questione di carattere economico- patrimoniale e che pertanto dichiarano di nulla aver a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione;
10) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Massa Lombarda (RA) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025
__________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla pagina 3 di 5 pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10391/2025 promossa da: nata a [...], il [...], CP_1 e nato a [...] lombarda (RA), il 03/11/1975 Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Ravenna, via de Gasperi n.35, presso lo studio dell'Avv. Silvia Campese che li difende e rappresenta con l'intervento del P.M
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025; Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 22/07/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 07/10/2020, quando veniva emesso il decreto di omologazione n. 4276/2020 che definiva la separazione consensuale dei coniugi;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
pagina 1 di 5 dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a CP_1
AM (CB), il 12/08/1982 e nato a [...] lombarda (RA), il 03/11/1975, Controparte_2 celebrato a Massa Lombarda (RA) il 26/06/2010 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa Lombarda (RA) al n. 1, parte 2 Serie A anno 2010;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni: Per_ 1) affida i figli minori ed , in via condivisa - ex art. 337 ter c.c. - ad entrambi i genitori, i quali Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi, con collocazione materiale prevalente presso l'abitazione materna;
secondo il regime della legge n. 54/2006, le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di entrambi i figli;
i ricorrenti si impegnano e si obbligano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire ai figli minori cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alterni, dal venerdì sera, inclusa la cena, alla domenica sera, dopo cena;
un pomeriggio alla settimana, da concordare con la madre, tenendo conto degli impegni professionali di entrambi i genitori e dei loro turni di lavoro, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e dei loro differenti bisogni evolutivi, salvo diversi accordi da concordarsi preventivamente tra i genitori;
Per_
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé ed , durante le vacanze scolastiche estive, Per_2
15 giorni anche non consecutivi, in periodi e con modalità da concordare con la madre, entro il mese di maggio di ogni anno;
durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, i figli minori trascorreranno eguali periodi con i genitori, da concordarsi preventivamente tra di loro, alternando, di anno in anno, i pranzi e le cene di Natale, Capodanno e Pasqua, salvo diversi accordi da concordarsi preventivamente tra i genitori e sempre tenendo conto delle esigenze e della volontà dei figli minori;
pagina 2 di 5 4) dispone che il Sig. corrisponda alla Sig.ra sul conto corrente alla medesima Controparte_2 CP_1 intestato, acceso presso la BCC, Agenzia di Imola (BO), IBAN: [...], a titolo Per_ di contributo al mantenimento dei figli minori ed , la somma di € 450,00= mensili, da versarsi Per_2 entro il 15° giorno di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2025 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge;
5) obbliga i ricorrenti a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute e/o da Per_ sostenere per i figli minori ed , costituite da: quelle di carattere medico, specialistiche e non, Per_2 comprese quelle dentistiche, oculistiche e quelle per gli eventuali ausili ottici ed ortodontici, quelle per farmaci, a loro riferibili;
le spese scolastiche, quali libri ed altro materiale richiesto dall'Istituto d'istruzione frequentato, le tasse d'iscrizione, le gite scolastiche;
le spese di vestiario relative ai giubbotti, ai capi cd Per_ "capispalla" ed alle calzature di ed . Tali spese dovranno essere concordate tra i genitori (con Per_2 esclusione di quelle mediche e scolastiche, meglio descritte dal Protocollo in vigore tra il Tribunale di
Ravenna ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, al quale i coniugi hanno fatto riferimento sin dall'epoca della sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale) e saranno rimborsate, al genitore che le ha sostenute, mediante rimessa diretta, su semplice presentazione del documento fiscale di spesa;
6) dispone che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla Sig.ra madre CP_1 convivente con i figli minori, mentre le spese ad essi relative verranno detratte al 50% da ciascuno dei genitori dalla denuncia dei redditi, ove la normativa fiscale in vigore lo consenta;
7)prende atto che le parti dichiarano la loro disponibilità a rilasciare, reciprocamente, il consenso all'espatrio, unitamente ai figli minori e, pertanto, si autorizzano, reciprocamente, a richiedere ed ottenere dall'Ufficio competente il documento d'identità per l'estero, valido per sé e per i figli minori;
8) prende atto che entrambi i coniugi percepiscono un reddito che li rende economicamente autonomi e che, pertanto, dichiarano di rinunciare, l'uno nei confronti dell'altra, a richiedere un assegno divorzile;
9) prende atto che i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni questione di carattere economico- patrimoniale e che pertanto dichiarano di nulla aver a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione;
10) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Massa Lombarda (RA) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 19.11.2025
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IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
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