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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 03/03/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2646/2020 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Garibaldi n. 10 Brolo, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. FOTI MICHELA e dall'Avv. MARIA CAMMAROTO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in presso l'Ufficio Pt_1 dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità Malattia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 agosto 2020, parte ricorrente deduceva di aver lavorato quale bracciante agricola per svariati anni e alle dipendenze di diverse ditte, ivi comprese le annualità 2017 e 2018. Contestava che nonostante la richiesta di indennità di malattia per il periodo dal 29 gennaio 2019 al 9 marzo
2019, l non aveva provveduto al pagamento sebbene presenti i presupposti CP_1
per detta prestazione previdenziale, chiedendo la condanna dell' a detto CP_1
pagamento con vittoria di spese.
L' si costituiva eccependo il difetto di prova per mancata esposizione dei CP_1
fatti e degli elementi di diritto su cui si posa la domanda e chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza dei presupposti per la prestazione richiesta stante la mancata iscrizione negli elenchi agricoli anno 2018 a seguito di cancellazione avvenuta con secondo elenco di variazione trimestrale del 2020.
Istruita la causa documentalmente e riassegnata allo scrivente ex DP 50/22 e provvedimento di assunzione delle funzioni in data 30 novembre 2022, la stessa viene decisa odiernamente all'esito della discussione tra le parti.
La questione dirimente, nel caso di specie, è il principio temporale per la valutazione della sussistenza dell'interesse ad agire relativamente alla domanda giudiziale proposta.
Invero, parte ricorrente ha dedotto che – nel possesso dei requisiti come indicati nell'estratto contributivo allegato al ricorso – fosse spettante l'indennità di malattia per il periodo ivi indicato. Presupposto di tale prestazione è l'aver svolto un certo numero di giornate di lavoro in agricoltura, come da iscrizione negli elenchi anagrafici (iscrizione che, come già indicato da Cass. n. 12001/2018, svolge una funzione di facilitazione probatoria circa la sussistenza del rapporto di lavoro che, tuttavia, perde di valore se vi è un disconoscimento del rapporto da parte dell' ): in quest'ultima ipotesi ed in applicazione del principio secondo CP_1
cui il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazione previdenziali è subordinato allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, grava sul lavoratore la dimostrazione di detti elementi.
Peculiare, tuttavia, nel caso di specie è l'eccezione di sopravvenuta cancellazione come dedotto dall' costituitosi tempestivamente nel 2021: la CP_1
2 cancellazione, infatti, sarebbe avvenuta con terzo elenco di variazione 2020 pubblicato successivamente alla proposizione del ricorso.
Orbene, uno dei principi generali dell'ordinamento processuale è quello secondo cui le condizioni dell'azione ed i presupposti per l'ottenimento del bene della vita richiesto con la domanda giudiziale debbano sussistere sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione. Tale corollario, infatti, deriva dall'art. 100 c.p.c. secondo cui chi agisce in giudizio deve avere un interesse ad agire concreto ed attuale che deve permanere per tutta la durata del processo.
Invero, l'interesse ad agire - quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. - richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051;
Cass. 28 giugno 2010, n. 15355).
Tale principio, tuttavia, presuppone anche che la pronuncia sia “utile” al momento della decisione, tale da non poter ignorare le allegazioni delle parti, nel rispetto delle preclusioni, che possano incidere sull'interesse concreto ed attuale ad ottenere un bene della vita ben specifico.
Il giudice deve, dunque, tener conto anche dei fatti sopravvenuti (allegati nei termini delle preclusioni processuali) che incidano sul diritto oggetto di contestazione poiché, pur cristallizzandosi la domanda al momento della sua proposizione, il relativo interesse deve permanere fino al momento della decisione.
In merito alle c.d. sopravvenienze nel processo civile, la giurisprudenza ha, ad esempio, individuato la possibilità di un fatto sopravvenuto che elimini ogni contrasto tra le parti, facendo venir meno l'interesse alle stesse ad ottenere una pronuncia nel merito (l'ipotesi della c.d. cessazione della materia del contendere).
3 La cancellazione delle giornate agricole, tuttavia, non ha soddisfatto in modo alternativo la pretesa del ricorrente, anzi frustrata per motivi ulteriori rispetto al diniego originariamente ed implicitamente avanzato dall . CP_2
Si tratta, invero, di un fatto estintivo sopravvenuto, che farebbe venir meno la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.
Sopravvenienza che, ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto meritevole di valutazione nelle ipotesi di fatti estintivi sopravvenuti nel giudizio di rinvio alla corte d'appello (Cass. n. 7301/2013) o nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 11660/2007).
Ciò che però interessa nel caso di specie è che la domanda, originariamente fondata (stante la produzione in giudizio dell'estratto contributivo in cui emergeva l'iscrizione negli elenchi agricoli di riferimento assieme ai certificati di malattia telematici), perde dei presupposti sostanziali a seguito del disconoscimento da parte dell' delle giornate di lavoro in agricoltura operato dall' CP_1 CP_1
(operazione sulla cui legittimità le parti non hanno dedotto, né parte ricorrente ha dimostrato di essersi tempestivamente attivata per contestare – anche giudizialmente – tale circostanza).
Giungere, dunque, ad una pronuncia di accoglimento in merito all'accertamento del diritto della ricorrente secondo la regola del rebus sic stantibus (e quindi un accertamento legato solo al momento della domanda, non immune – anzi, vulnerabile – alle vicende successive) comporterebbe una violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (e di economia processuale) nonché una violazione dell'art. 100 c.p.c. poiché l'interesse ad una pronuncia in tal senso non potrebbe più considerarsi concreto.
Ciò, ancora, alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui
Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con
l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il
4 compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato. (cass. n.
2739/2016).
Parte ricorrente non ha, sul punto, dimostrato il proprio interesse concreto, contestato il disconoscimento operato dall' o dimostrato di aver CP_1
tempestivamente (anche autonomamente) impugnato detto fatto estintivo sopravvenuto rispetto all'originaria domanda giudiziale.
Il ricordo deve, dunque, ritenersi inammissibile.
La peculiarità delle questioni nonché le ragioni della decisione, oltre che l'incertezza giurisprudenziale sulla materia, giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei Parte_1
CP_ confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la domanda inammissibile;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Patti, 03/03/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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