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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il Giudice Unico, GOP, Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.4696 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2021
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Altavilla, giusta mandato in atti Parte_1
ATTORE-
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE-
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso dagli Avv.ti Marilena Chimienti e Maria Grazia Chiumarulo, giusta mandato in atti
CONVENUTO-
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 06 Ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, evocava in causa Parte_1 [...]
e l'QP per sentire accogliere le seguenti conclusioni: A) accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto di di ottenere la voltura a suo nome dell'utenza QP Parte_1
n.1000543301 (contatore QP matricola n.M1-441976-13) già intestata a Parte_2
e di stipulare il relativo nuovo contratto di somministrazione idrica con QP s.p.a.,
[...]
per le causali di cui alla premessa del presente atto;
B) accertare e dichiarare che il contratto di somministrazione stipulato in data 27.2.2019 tra QP s.p.a. e è nullo Controparte_1
perchè stipulato in violazione delle norme regolamentari e, comunque, privo di qualsiasi efficacia nei confronti di e ad egli inopponibile perchè stipulato in violazione del Parte_1
diritto dello stesso di ottenere la voltura a suo nome della detta utenza QP Pt_1 n.1000543301 (contatore QP matricola n.M1-441976-13), per le causali di cui alla premessa del presente atto;
previo accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di CP_3
stipulare il contratto di somministrazione con in linea principale, pronunciare Parte_1
sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto di somministrazione non concluso tra ed QP s.p.a. relativamente alla detta utenza QP n.1000543301 (contatore QP Parte_1
matricola n.M1-441976-13), alle condizioni giuridiche ed economiche previste dal regolamento del servizio idrico integrato e dai relativi allegati;
in subordine, ordinare a QP
s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di effettuare la voltura dell'utenza
QP n.1000543301 (contatore QP matricola n.M1-441976-13), già intestata a Parte_3
, in favore del sig. mediante la stipula del relativo contratto di
[...] Parte_1
somministrazione alle condizioni giuridiche ed economiche previste dal regolamento del servizio idrico integrato e dai relativi allegati, per le causali di cui alla premessa del presente atto;
D) Condannare chi di ragione al pagamento delle spese e compensi di causa.E) Con riserva di ogni altra azione nei confronti del convenuto. Deduceva l'attore di essere proprietario della casa per civile abitazione sita in Fragagnano (TA) alla via Vittorio Emanuele attualmente distinta col civico n.105 e che detta casa, al momento dell'acquisto, era servita dal contatore
QP matricola n.M1-441976-13, istallazione n.0411646, la cui utenza n.1000543301 era intestata alla signora titolare del contratto di somministrazione di acqua. Parte_2
In data 27.8.1987, in seguito a frazionamento, i coniugi avevano venduto alla Persona_1
signora (madre dell'odierno convenuto) una parte della casa in questione Persona_2
nella quale quest'ultima vi aveva aperto un esercizio commerciale;
la parte di fabbricato venduta alla era un locale autonomo, distinto col civico n.103 della Via Vittorio Emanuele, Per_2
identificato in catasto al foglio 12, particella 128, sub 3, cat. C/1 (negozio), mentre quella rimasta ai coniugi era distinta col civico n.105 ed identificata in catasto al Controparte_4
foglio 12, particella 128, sub 6, cat. A/4 (abitazione). Il contatore QP era rimasto all'interno della casa al civico 105, nella parte rimasta ai coniugi su un muro di loro Controparte_4
esclusiva proprietà e al confine con la via pubblica, dove si trovava il punto di consegna dell'acqua, mentre il locale al civico n.103 era privo di contatore QP, e l'acqua veniva fornita dallo stesso attore. Il convenuto, nonostante le varie richieste da parte dell'attore, non provvedeva a munirsi di un proprio contatore, ma aveva chiesto ed ottenuto la voltura dell'utenza ubicata all'interno dell'immobile del che questo considerava essere Pt_1
avvenuta in modo illegittimo. Per tali ragioni azionava il presente giudizio rassegnando le conclusioni sopra specificate.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta l'QP, che riteneva di avere agito in modo legittimo e considerava la questione sollevata come un problema di natura privatistica che avrebbero dovuto risolvere l'attore e il convenuto, essendo essa estranea ai fatti di causa.
Concludeva, quindi, per il rigetto delle richieste avanzate dall'attore nei suoi confronti.
Nessuno si costituiva per , regolarmente citato e non comparso e Controparte_1
di cui si dichiara la contumacia.
La causa, istruita mediante CTU tecnica, veniva rinviata all'udienza del 06 Ottobre 2025 per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c.
Dagli atti di causa è emerso che in data 27.8.1987, in seguito a frazionamento, i coniugi
[...]
danti causa dell'attore, avevano venduto, con atto per AR , alla signora Per_1 Per_3
(madre dell'odierno convenuto) una parte della propria abitazione nella quale Persona_2
la sig.ra aveva aperto un esercizio commerciale;
la parte di fabbricato venduta alla Per_2 Per_2
era un locale autonomo, distinto col civico n.103 della Via Vittorio Emanuele in Fragagnano, identificato in catasto al foglio 12, particella 128, sub 3, cat. C/1, mentre quella rimasta ai coniugi era distinta col civico n.105 ed identificata in catasto al foglio 12, Controparte_4 particella 128, sub 6, cat. A/4. L'attore ha evidenziato che nell'immobile di sua proprietà è allocato il contatore QP su un muro insistente nella sua proprietà e al confine con la via pubblica, dove si trova il punto di consegna dell'acqua e lamenta che il convenuto, in modo illegittimo, ha reso una dichiarazione non corrispondente al vero ed ha volturato, sulla base della suddetta dichiarazione non veritiera, il suindicato contatore a suo nome.
Quanto sostenuto da esso non pare sfornito di fondamento. Pt_1
Dai documenti prodotti in atti, ed in particolare dalla richiesta di voltura presentata dal CP_1 emerge come quest'ultimo ha chiesto la intestazione a suo nome del contatore con matricola n.00441976-13 ubicato in Fragagnano al Corso Vittorio Emanuele n.105. Tale richiesta è stata arbitrariamente presentata, in quanto detto contatore è sempre stato al servizio dell'immobile dell'attore, tant'è che è posizionato su un muro posto all'interno della proprietà Non Pt_1
poteva, quindi, il domandare di eseguire la voltura per un contatore che non era ubicato CP_1 all'interno della sua proprietà essendo, tra l'altro, ciò necessario per consentire l'accesso per la lettura agli operatori dell'QP e fare in modo che il titolare del contratto garantisca la sicurezza e l'integrità del manufatto, cosa alquanto difficile e ardua se ubicato nella proprietà altrui. La dichiarazione resa dal nella proposta di voltura del contatore QP in contestazione CP_1
non è corrispondente alla reale situazione di fatto, essendo il suddetto manufatto ubicato nella proprietà dell'attore, così come accertato anche dalla CTU eseguita nel corso del giudizio, ed essendo emerso dagli atti che l'utenza, da sempre, era intestata alla dante causa Parte_3 dell'attore, e che il convenuto aveva beneficiato di una fornitura con tubazione derivata dalla utenza intestata alla de cuius;
sicchè il suo immobile non è mai stato dotato di una utenza propria autonoma. Ne consegue che il non poteva, quindi, intestarsi l'utenza altrui, ma avrebbe CP_1
dovuto inoltrare richiesta per ottenere un autonomo allaccio alla conduttura QP con proprio contatore da posizionare nella sua proprietà.
Il contratto di somministrazione stipulato in data 27.2.2019 tra QP S.p.a. e Controparte_1
è, quindi, illegittimo e privo di efficacia nei confronti di e ad egli inopponibile, Parte_1
essendo stato stipulato sulla base di dichiarazioni rese dal contrastanti con la situazione CP_1 di fatto esistente ed impeditive per l'attore di ottenere la legittima intestazione a suo nome dell'utenza ubicata all'interno della sua proprietà.
Alcun tipo di responsabilità può essere imputata all'QP, avendo essa agito sulla base dell'autodichiarazione redatta dal convenuto richiedente la voltura ed essendo espressamente previsto in contratto la manleva dell'Ente da ogni responsabilità circa il diritto di eventuali terzi con riferimento alle dichiarazioni rese dal richiedente nella domanda di voltura, che di ciò ne ha assunto responsabilità.
In accoglimento delle richieste attoree, quindi, stante la illegittimità e la inefficacia della domanda di voltura avanzata dal e il consequenziale diritto di di ottenere CP_1 Parte_1
la voltura a suo nome dell'utenza QP n.1000543301 (contatore QP matricola n.M1-441976-
13) già intestata a e di stipulare il relativo nuovo contratto di Parte_2 somministrazione idrica con QP S.p.a., autorizza l'QP convenuta ad eseguire la voltura dell'utenza in contestazione in favore dell'attore.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico del e liquidate CP_1
come da dispositivo, mentre vengono compensate tra parte attrice e QP.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e dell' , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1)Accoglie la domanda attrice, per quanto di ragione, e dichiara la illegittimità e la inefficacia della domanda di voltura del contatore QP n.1000543301 (matricola n.MI-441976-13) presentata dal il 27.02.2019, e per l'effetto dichiara il diritto dell'attore ad ottenere la CP_1 voltura del suddetto contatore a suo nome e autorizza l'QP S.p.a. ad intestare la suddetta utenza a nome dell'attore Parte_1
2) Condanna a rifondere in favore dell'attore le spese del giudizio, Controparte_1 che liquida in complessive € 4.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali CNAP e IVA se e nella misura in cui siano per legge spettanti ed alle spese della CTU e al contributo unificato e ai diritti di cancelleria, se provato l'esborso;
3) Compensa le spese del giudizio tra parte attrice e QP Spa convenuta.
Così deciso in Taranto, 06-10-2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte