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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 6110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6110 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12003/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12003/2024 R.G. promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa da sé Parte_1 C.F._1
stessa;
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore;
RESISTENTE contumace
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.15 d.lgs.150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'avvocato , Parte_1
dopo aver premesso di avere svolto attività difensiva nella qualità di difensore di fiducia di e ammessi al Patrocinio a Spese dello CP_2 CP_3 Controparte_4
Stato nel procedimento penale n. n. 4866/2022 R.G. G.I.P. (n. 5485/2022 R.G. N.R.), quali TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
persone offese dei reati di cui agli artt. 603 bis e 629 c.p. e del reato di cui all'art. 22, c. 12 bis,
lett. a) e c) d. lgs. n. 286/98, nonché delle contravvenzioni per violazione delle diposizioni di cui agli artt. 4 e 38 della legge n. 300/1970 e degli artt. 18 e 37 del d. lgs. n. 81/2008, contestati all'ex datore di lavoro, costituitisi parti civili, contestava, opponendolo, il provvedimento di liquidazione del 13.09.2024, notificato in data 18.10.2024, con il quale le era stata liquidata la somma complessiva di € 1.396,80 (milletrecentonovantasei/80) oltre il rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A .
La ricorrente rappresentava che la liquidazione effettuata dal giudice penale era da ritenersi illegittima per difetto di motivazione, non essendo state indicate le fasi liquidate e gli elementi rilevanti per la quantificazione, oltre che non adeguatamente commisurata alla complessa attività professionale espletata e ai risultati raggiunti, essendo stato determinato un importo inferiore ai valori minimi tabellari. Inoltre, la ricorrente lamentava la irragionevolezza della liquidazione in quanto disposta in misura immotivatamente inferiore rispetto a quella stabilita nei confronti di altro professionista, difensore di altrettante parti civili (in numero di tre ciascuno) per lo svolgimento di identiche attività difensive.
L'avvocato domandava, pertanto, la corresponsione della somma di Parte_1
euro 4.336,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali, ad I.V.A. e a CPA per l'assistenza legale prestata nell'ambito del procedimento penale n. 4866/2022 R.G. G.I.P. (n. 5485/2022
R.G. N.R.), evidenziando la erroneità della richiesta di euro 3.529,60, precedentemente avanzata (originaria istanza di liquidazione), stante l'omessa indicazione, dovuta a mero refuso,
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della fase introduttiva del giudizio. In subordine, chiedeva la corresponsione della somma di euro 2.168,53, calcolata applicando i minimi di legge.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non Controparte_1
doversi costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e alla udienza fissata per discussione, parte ricorrente concludeva come da verbale in atti.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini,
posto che il provvedimento impugnato risulta notificato in data 18.10.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 18.11.2024 (lunedì).
§§§§§
La difesa della ricorrente, con la produzione degli atti del procedimento penale e, in particolare,
degli atti di costituzione parte civile del 14.07.2023 delle persone offese Controparte_4
e dei verbali di udienza del 14.07.2023 e CP_2 Controparte_5 Persona_1
del 1.12.2023, dell'ordinanza di sequestro conservativo del 03.08.2023, dell'istanza di rettifica dell'ordinanza di sequestro conservativo del 20.10.2023, del provvedimento di rettifica del
24.10.2023, nonché della comparsa conclusionale nell'interesse delle parti civili dell'01.12.2023, rappresentava e documentava che:
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- aveva prestato attività difensiva, quale difensore di fiducia di CP_2 [...]
e persone offese dei reati di cui agli CP_5 Controparte_4 Persona_1
artt. 603 bis e 629 c.p., del reato di cui all'art. 22, c. 12 bis, lett. a) e c) d.lgs. n.
286/98, nonché delle contravvenzioni per violazione delle diposizioni di cui agli artt.
4 e 38 della legge n. 300/1970 e agli artt. 18 e 37 del d. lgs. n. 81/2008, contestati all'ex datore di lavoro. nel procedimento penale n. 4866/2022 R.G. G.I.P. e n.
5485/2022 R.G. N.R.;
- ed erano stati ammessi al patrocinio a spese dello CP_4 CP_2 CP_3
Stato, con decreto del G.I.P. dell'01.03.2023 il primo e, con decreto del 07/04/2023,
gli altri due;
- l'istanza di ammissione presentata nell'interesse di invece, era stata Persona_1
dichiarata inammissibile con provvedimento del 19.05.2023;
- all'udienza preliminare del 14.07.2023 i signori e CP_4 CP_2 CP_3 [...]
si erano costituiti parte civile (cfr. All.6, All.7 e All.8); Per_1
- il G.U.P. del Tribunale di Catania, ammessa la richiesta dell'imputato di definizione del procedimento con rito alternativo, aveva rinviato all'udienza dell'01.12.2023 per la discussione delle parti (cfr. All.9);
- con istanza depositata in data 17.07.2023, le difese delle parti civili avevano congiuntamente presentato al G.U.P. una richiesta di sequestro conservativo, accolta con ordinanza del 03.08.2023 e rettificata, su richiesta delle parti, con provvedimento del 24.10.2023 (cfr. All.10, All.11, All.12 e All.13);
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- all'udienza dell'01.12.2023 si era svolta la discussione delle parti civili difese dalla ricorrente e, a causa del protrarsi della requisitoria del PM e delle arringhe della difesa delle parti civili, l'udienza era stata rinviata al 12.07.2024 per la discussione della difesa dell'imputato e rinviata ulteriormente al 13.09.2024 a fronte dell'adesione congiunta dei difensori all'astensione indetta dall' CP_6
- all'esito dell'udienza del 13.09.2024, il procedimento penale n. 4866/2022 R.G.
G.I.P. si era concluso con la condanna dell'imputato in ordine a sei dei sette capi di imputazione.
A fronte dell'attività professionale espletata, sì come documentata, la ricorrente evidenziava che il giudice competente per la liquidazione avrebbe dovuto tener conto:
- che l'imputazione, articolata in 7 capi, tra i quali l'intermediazione illecita (art. 603
bis c.p.), l'estorsione aggravata (artt. 629 e 61 n.11 c.p.) e l'occupazione di lavoratori stranieri irregolari (art. 22, c. 12 bis, d. lgs. n.286/98), oltre ad una serie di violazioni di norme di sicurezza poste a difesa del diritto dei lavoratori alla salute, alla dignità e alla sicurezza sul luogo di lavoro, aveva richiesto un approfondito esame di questioni di diritto e di fatto circa la configurabilità delle fattispecie, oltre che l'accertamento in merito alla sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del sequestro conservativo sui beni di proprietà dell'imputato (oggetto di successiva confisca ex lege in conseguenza alla condanna);
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- che l'istanza di sequestro aveva richiesto una dettagliata quantificazione di ogni singola voce di danno subita da ciascuna delle persone offese come conseguenza diretta delle plurime condotte delittuose poste in essere dall'imputato;
- che la difesa delle persone offese, ex lavoratori alle dipendenze del medesimo datore che avevano espletato la loro attività in periodi diversi, con diverse mansioni e subito condizioni lavorative differenti l'uno dall'altro, aveva richiesto una diversificazione che rendeva doverosa la applicazione dell'aumento del 60% regolarmente previsto nel caso di difesa di più soggetti con posizione non identica;
- che la istanza di liquidazione presentata non conteneva, per mero refuso, la indicazione della fase introduttiva, concretamente espletata.
§§§§§
L'esame del decreto di liquidazione opposto richiede in primo luogo l'analisi della liquidazione operata dal GUP in sentenza, in quanto il giudice, considerata la unitaria difesa svolta dall'avv.
nei confronti di quattro persone, Pt_1 CP_2 Controparte_5 [...]
e di cui solo tre ammesse al patrocinio a spese dello Stato, aveva CP_4 Persona_1
liquidato un onorario base e disposto l'aumento.
In particolare, l'onorario base era quantificato nella somma di euro 2.328,00 da pagare in favore di persona offesa non ammessa al gratuito patrocinio, mentre gli aumenti Persona_1
per la difesa degli altri tre, quantificati nella somma di euro 1.396,80, dovevano essere corrisposti a favore dell'Erario, quali spese legali per le parti civili ammesse al gratuito patrocinio.
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Nel decreto di liquidazione il giudice ha richiamato la liquidazione operata in sentenza,
riconoscendo alla professionista un onorario corrispondente ad euro 1.396,80, pari agli aumenti che in sentenza erano previsti quali spese che l'imputato avrebbe dovuto pagare all'Erario.
§§§§§
Operata tale premessa, va ricordato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte,
“nell'ipotesi che più parti del processo siano state assistite, anche in virtù di mandati distinti,
dal medesimo difensore, questi ha diritto ad un unico compenso nei confronti di tutte, quando
abbia prestato un'attività difensiva sostanzialmente unica e che siffatto regolamento va
affermato anche in relazione alla normativa preesistente all'entrata in vigore delle
Disposizioni generali contenute nella deliberazione del consiglio nazionale forense 5 febbraio
1965, approvata con DM 2 aprile 1965, in cui il suddetto principio ha trovato espressione, in
materia di cause civili, sicché, importando l'identità della prestazione cui siano tenuti più
debitori, a norma dell'art. 1294 cod. civ., ove la legge o il titolo non disponga diversamente, la
solidarietà passiva dell'obbligazione, una volta ritenuto che il professionista creditore ha
diritto, in detta ipotesi, ad un compenso unico, ne discende che i clienti condebitori sono tenuti
al pagamento in solido (vedi Cass., Sez. 2, 8/10/1969, n. 3218) e che, qualora un professionista
effettui le proprie prestazioni nell'interesse di più persone (nella specie un avvocato aveva
prestato la propria assistenza per la stipulazione di un contratto di mezzadria), queste sono
obbligate in solido a pagare il compenso (Cass., Sez. 2, 15/5/1976, n. 1729)” (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 20922 del 26/07/2024).
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Il provvedimento di liquidazione del GUP, nella parte in cui ha inteso liquidare i compensi quantificando l'onorario solo sulla base della somma corrispondente agli 'aumenti', non può,
pertanto, essere condiviso, sussistendo il diritto del difensore ad una liquidazione unitaria che comprenda un onorario 'base' completo, oltre agli 'aumenti' per le ulteriori difese otre la prima.
§§§§§
Dovendo, pertanto, procedere alla liquidazione per la quale è stata attivata la presente opposizione, occorre rilevare che la liquidazione riguarda specificamente tre soggetti, le parti civili ammesse al gratuito patrocinio, signori Persona_2
[...]
In questa sede di opposizione, la posizione del quarto assistito, persona non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, resta del tutto irrilevante ai fini della liquidazione, in quanto né
la parte ricorrente ha riferito su somme eventualmente ricevute dal cliente, né il , CP_1
rimasto contumace ha svolto alcuna considerazione al riguardo (in concreto, l'eventuale pagamento operato da uno dei condebitori, ove dedotto e provato, avrebbe potuto incidere,
riducendolo in parte qua, sul debito degli altri).
D'altronde, la valutazione di correttezza della liquidazione operata deve muovere dall'istanza di liquidazione, operando il principio della domanda che vale sia con riguardo alla qualità, cioè
al tipo di attività per la quale è stata richiesta la liquidazione, sia con riguardo alla quantificazione dei compensi, nel senso che non può essere liquidato un importo superiore a quello indicato nella istanza.
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Pertanto, considerato che le fasi per le quali era stata presentata istanza di liquidazione erano studio, istruttoria e decisionale, solo per queste fasi può operarsi la liquidazione.
Non sussistono, invero, i presupposti per potere qualificare la omissione nella indicazione di una 'fase' quale refuso o errore materiale, né può essere invocato l'orientamento interpretativo richiamato con le memorie difensive del 23.06.2025, concernendo i poteri officiosi di verifica in sede di opposizione.
Detti poteri, pur consentendo al giudice dell'opposizione di acquisire autonomamente tutti gli atti presenti nel fascicolo del giudizio a monte, non influiscono, derogandolo, sul principio della domanda, sì come individuata con la presentazione dell'istanza di liquidazione.
La Suprema Corte, infatti, evidenzia che “il ricorso avverso il decreto di liquidazione del
compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n. 115
del 2002 – come già nella vigenza della L. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma
atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere
di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle
prospettazioni dell'istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in
applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio
della soccombenza.
E' stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Corte che (cfr. Cass. n. 4194/2017) in tema
di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui
al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le
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informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione “può” contenuta in tale
norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere
di decidere “causa cognita”, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola
formale del giudizio fondata sull'onere della prova (conf. Cass. n. 19690/2015). Alla luce di
tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, si palesa evidentemente erronea
la soluzione del giudice di merito il quale ha ritenuto di disattendere la domanda di
liquidazione della ricorrente solo perché non risultava essere stata prodotta la nota spese, che
peraltro si dà atto che era indicata come allegato n. 2 all'istanza di liquidazione, sebbene non
rinvenuta in sede di opposizione, atteso che dovendo il giudice procedere autonomamente alla
individuazione delle somme eventualmente dovute al difensore della parte ammessa al
patrocinio statale, senza essere vincolato alle indicazioni della parte, ma verificando sia l'an
che il quantum, in relazione a tale secondo aspetto si imponeva in ogni caso la richiesta degli
atti, dei documenti e delle informazioni necessarie ai fini della decisione, non potendo quindi
arrestare la propria valutazione al mero riscontro dell'assenza in atti della nota spese”
(Cassazione Civile n. 2206 del 30/01/2020; in senso conforme, Cass. civ., sez. II, 24 novembre
2023 n.32743).
In concreto, la competenza in ordine alla liquidazione dei compensi è attribuita al giudice del merito mentre l'opposizione costituisce 'procedimento a carattere interamente devolutivo che
impone quindi un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova
valutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a
quanto richiesto dall'ausiliario' (Cass. civ., sez. VI, 22 gennaio 2018 n.1470).
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Pertanto, esclusa la ricorrenza di errore materiale, la liquidazione per fase introduttiva non può
essere richiesta per la prima volta in sede di opposizione (profilo implicitamente condiviso dalla stessa ricorrente che ha ritenuto di dovere sostenere la sussistenza di errore materiale piuttosto che il diritto ad avanzare, in questa sede e per la prima volta, richiesta di liquidazione per compensi relativi a fase non inclusa nella originaria istanza di liquidazione).
§§§§§
Esclusa la possibilità di 'introdurre' una nuova 'fase' per richiedere compensi ulteriori rispetto a quelli indicati nella originaria istanza di liquidazione, rileva questo giudice che la fase
'introduttiva' può essere riconosciuta non quale 'quarta fase' oltre alle tre indicate nella istanza diretta al G.I.P. ma quale fase cui il difensore intendeva fare riferimento.
In concreto, la professionista aveva chiesto liquidazione per:
1) fase studio;
2) fase istruttoria;
3) fase decisionale.
Ebbene, richiamato il principio interpretativo secondo cui il presente giudizio di opposizione costituisce 'procedimento a carattere interamente devolutivo che impone quindi un'integrale
rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione' (Cass. civ., sez. VI,
22 gennaio 2018 n.1470), dall'esame degli atti del processo in cui è stata prestata attività può
senz'altro affermarsi che sussistono attività per la liquidazione di fase studio e di fase decisionale mentre non vi sono attività rientranti nella fase istruttoria.
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Va ricordato che il processo avanti al G.U.P. era stato definito con rito abbreviato, che nel corso del giudizio non risulta svolta alcuna attività istruttoria e che le dichiarazioni utilizzate nel giudizio sono quelle assunte in fase di indagini preliminari ed in sede di incidente probatorio (peraltro, risulta specifica liquidazione del G.I.P. dott. Barone per compensi professionali in favore dell'avv. proprio per le attività in sede di incidente Pt_1
probatorio).
Ciò posto, quindi, da un lato nel procedere alla integrale rivisitazione della liquidazione, non può riconoscersi, sulla base di nuova valutazione, alcun compenso per la fase istruttoria e,
tuttavia, la richiesta di liquidazione per fase istruttoria ben può qualificarsi quale mero refuso ed erronea indicazione di 'istruttoria' in luogo di 'introduttiva'.
Pertanto, deve procedersi a liquidazione per fasi studio, introduttiva e decisionale.
§§§§§
Va in primo luogo considerato che l'art. 12 DM 55/14 “Parametri generali per la determinazione dei compensi” dispone che:
“Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della complessita' del procedimento, della gravita' e del numero delle imputazioni, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresi' conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.….
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“Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della complessita' del procedimento, della gravita' e del numero delle imputazioni, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresi' conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento..
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attivita' investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Inoltre, trovano applicazione le tabelle aggiornate, in quanto l'attività difensiva si è conclusa in data (12/09/2022) successiva all'entrata in vigore del DM 147/2022 (23/10/2022).
pagina 13 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In parziale accoglimento della presente opposizione si ritiene di poter riconoscere, per le fasi
GIP/GUP, i seguenti onorari, quantificati secondo i valori medi (corrispondenti, in ambito di liquidazioni a carico dell'Erario, al valore intermedio fra i minimi tabellari ed i medi tabellari che costituiscono, in concreto, i 'massimi':
- fase di studio euro 638,50
- fase introduttiva euro 567,00
- fase decisoria euro 1.063,50
Va ribadito che la liquidazione viene operata per fase introduttiva, così qualificata la istanza per fase istruttoria, posto anche che nulla può essere liquidato per fase istruttoria, in mancanza di attività rientrante in detta 'fase'.
Ai superiori onorari vanno disposti due aumenti del 30%, in ragione della difesa di più parti
(due ulteriori rispetto alla difesa che costituisce 'base' di calcolo), e pertanto, all'importo complessivo di euro 2.269,00 vanno sommati euro 680,70 ed ulteriori euro 680,70.
La somma ricavata, pari ad euro 3.630,40 va ridotta nella misura di un terzo ex art. 106 bis d.P.R. n.115/02.
In parziale accoglimento della opposizione, il decreto di liquidazione impugnato va revocato e va liquidata la complessiva somma di euro 2.420,27 cui vanno aggiunti IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
§§§§§
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i minimi in ragione della non complessità delle questioni, avuto pagina 14 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
riguardo al valore della controversia (corrispondente all'ulteriore compenso riconosciuto pari ad euro 1.023,47), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12003/2024 R.G., così statuisce:
- ANNULLA il decreto di rigetto impugnato e liquida in favore dell'avv.
la somma di euro 2.420,27 per compensi di avvocato oltre spese Parte_1
generali, IVA e CPA, come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
- CONDANNA il resistente al pagamento delle Controparte_1
spese che liquida in complessivi euro 895,00 (di cui euro 852,00 per compensi ed euro
43,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_7
Catania, 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12003/2024 R.G. promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa da sé Parte_1 C.F._1
stessa;
RICORRENTE
contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore;
RESISTENTE contumace
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.15 d.lgs.150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'avvocato , Parte_1
dopo aver premesso di avere svolto attività difensiva nella qualità di difensore di fiducia di e ammessi al Patrocinio a Spese dello CP_2 CP_3 Controparte_4
Stato nel procedimento penale n. n. 4866/2022 R.G. G.I.P. (n. 5485/2022 R.G. N.R.), quali TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
persone offese dei reati di cui agli artt. 603 bis e 629 c.p. e del reato di cui all'art. 22, c. 12 bis,
lett. a) e c) d. lgs. n. 286/98, nonché delle contravvenzioni per violazione delle diposizioni di cui agli artt. 4 e 38 della legge n. 300/1970 e degli artt. 18 e 37 del d. lgs. n. 81/2008, contestati all'ex datore di lavoro, costituitisi parti civili, contestava, opponendolo, il provvedimento di liquidazione del 13.09.2024, notificato in data 18.10.2024, con il quale le era stata liquidata la somma complessiva di € 1.396,80 (milletrecentonovantasei/80) oltre il rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A .
La ricorrente rappresentava che la liquidazione effettuata dal giudice penale era da ritenersi illegittima per difetto di motivazione, non essendo state indicate le fasi liquidate e gli elementi rilevanti per la quantificazione, oltre che non adeguatamente commisurata alla complessa attività professionale espletata e ai risultati raggiunti, essendo stato determinato un importo inferiore ai valori minimi tabellari. Inoltre, la ricorrente lamentava la irragionevolezza della liquidazione in quanto disposta in misura immotivatamente inferiore rispetto a quella stabilita nei confronti di altro professionista, difensore di altrettante parti civili (in numero di tre ciascuno) per lo svolgimento di identiche attività difensive.
L'avvocato domandava, pertanto, la corresponsione della somma di Parte_1
euro 4.336,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali, ad I.V.A. e a CPA per l'assistenza legale prestata nell'ambito del procedimento penale n. 4866/2022 R.G. G.I.P. (n. 5485/2022
R.G. N.R.), evidenziando la erroneità della richiesta di euro 3.529,60, precedentemente avanzata (originaria istanza di liquidazione), stante l'omessa indicazione, dovuta a mero refuso,
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della fase introduttiva del giudizio. In subordine, chiedeva la corresponsione della somma di euro 2.168,53, calcolata applicando i minimi di legge.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica, il riteneva di non Controparte_1
doversi costituire in giudizio.
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta alcuna attività istruttoria e alla udienza fissata per discussione, parte ricorrente concludeva come da verbale in atti.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini,
posto che il provvedimento impugnato risulta notificato in data 18.10.2024 ed il ricorso è stato depositato in data 18.11.2024 (lunedì).
§§§§§
La difesa della ricorrente, con la produzione degli atti del procedimento penale e, in particolare,
degli atti di costituzione parte civile del 14.07.2023 delle persone offese Controparte_4
e dei verbali di udienza del 14.07.2023 e CP_2 Controparte_5 Persona_1
del 1.12.2023, dell'ordinanza di sequestro conservativo del 03.08.2023, dell'istanza di rettifica dell'ordinanza di sequestro conservativo del 20.10.2023, del provvedimento di rettifica del
24.10.2023, nonché della comparsa conclusionale nell'interesse delle parti civili dell'01.12.2023, rappresentava e documentava che:
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- aveva prestato attività difensiva, quale difensore di fiducia di CP_2 [...]
e persone offese dei reati di cui agli CP_5 Controparte_4 Persona_1
artt. 603 bis e 629 c.p., del reato di cui all'art. 22, c. 12 bis, lett. a) e c) d.lgs. n.
286/98, nonché delle contravvenzioni per violazione delle diposizioni di cui agli artt.
4 e 38 della legge n. 300/1970 e agli artt. 18 e 37 del d. lgs. n. 81/2008, contestati all'ex datore di lavoro. nel procedimento penale n. 4866/2022 R.G. G.I.P. e n.
5485/2022 R.G. N.R.;
- ed erano stati ammessi al patrocinio a spese dello CP_4 CP_2 CP_3
Stato, con decreto del G.I.P. dell'01.03.2023 il primo e, con decreto del 07/04/2023,
gli altri due;
- l'istanza di ammissione presentata nell'interesse di invece, era stata Persona_1
dichiarata inammissibile con provvedimento del 19.05.2023;
- all'udienza preliminare del 14.07.2023 i signori e CP_4 CP_2 CP_3 [...]
si erano costituiti parte civile (cfr. All.6, All.7 e All.8); Per_1
- il G.U.P. del Tribunale di Catania, ammessa la richiesta dell'imputato di definizione del procedimento con rito alternativo, aveva rinviato all'udienza dell'01.12.2023 per la discussione delle parti (cfr. All.9);
- con istanza depositata in data 17.07.2023, le difese delle parti civili avevano congiuntamente presentato al G.U.P. una richiesta di sequestro conservativo, accolta con ordinanza del 03.08.2023 e rettificata, su richiesta delle parti, con provvedimento del 24.10.2023 (cfr. All.10, All.11, All.12 e All.13);
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- all'udienza dell'01.12.2023 si era svolta la discussione delle parti civili difese dalla ricorrente e, a causa del protrarsi della requisitoria del PM e delle arringhe della difesa delle parti civili, l'udienza era stata rinviata al 12.07.2024 per la discussione della difesa dell'imputato e rinviata ulteriormente al 13.09.2024 a fronte dell'adesione congiunta dei difensori all'astensione indetta dall' CP_6
- all'esito dell'udienza del 13.09.2024, il procedimento penale n. 4866/2022 R.G.
G.I.P. si era concluso con la condanna dell'imputato in ordine a sei dei sette capi di imputazione.
A fronte dell'attività professionale espletata, sì come documentata, la ricorrente evidenziava che il giudice competente per la liquidazione avrebbe dovuto tener conto:
- che l'imputazione, articolata in 7 capi, tra i quali l'intermediazione illecita (art. 603
bis c.p.), l'estorsione aggravata (artt. 629 e 61 n.11 c.p.) e l'occupazione di lavoratori stranieri irregolari (art. 22, c. 12 bis, d. lgs. n.286/98), oltre ad una serie di violazioni di norme di sicurezza poste a difesa del diritto dei lavoratori alla salute, alla dignità e alla sicurezza sul luogo di lavoro, aveva richiesto un approfondito esame di questioni di diritto e di fatto circa la configurabilità delle fattispecie, oltre che l'accertamento in merito alla sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del sequestro conservativo sui beni di proprietà dell'imputato (oggetto di successiva confisca ex lege in conseguenza alla condanna);
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- che l'istanza di sequestro aveva richiesto una dettagliata quantificazione di ogni singola voce di danno subita da ciascuna delle persone offese come conseguenza diretta delle plurime condotte delittuose poste in essere dall'imputato;
- che la difesa delle persone offese, ex lavoratori alle dipendenze del medesimo datore che avevano espletato la loro attività in periodi diversi, con diverse mansioni e subito condizioni lavorative differenti l'uno dall'altro, aveva richiesto una diversificazione che rendeva doverosa la applicazione dell'aumento del 60% regolarmente previsto nel caso di difesa di più soggetti con posizione non identica;
- che la istanza di liquidazione presentata non conteneva, per mero refuso, la indicazione della fase introduttiva, concretamente espletata.
§§§§§
L'esame del decreto di liquidazione opposto richiede in primo luogo l'analisi della liquidazione operata dal GUP in sentenza, in quanto il giudice, considerata la unitaria difesa svolta dall'avv.
nei confronti di quattro persone, Pt_1 CP_2 Controparte_5 [...]
e di cui solo tre ammesse al patrocinio a spese dello Stato, aveva CP_4 Persona_1
liquidato un onorario base e disposto l'aumento.
In particolare, l'onorario base era quantificato nella somma di euro 2.328,00 da pagare in favore di persona offesa non ammessa al gratuito patrocinio, mentre gli aumenti Persona_1
per la difesa degli altri tre, quantificati nella somma di euro 1.396,80, dovevano essere corrisposti a favore dell'Erario, quali spese legali per le parti civili ammesse al gratuito patrocinio.
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Nel decreto di liquidazione il giudice ha richiamato la liquidazione operata in sentenza,
riconoscendo alla professionista un onorario corrispondente ad euro 1.396,80, pari agli aumenti che in sentenza erano previsti quali spese che l'imputato avrebbe dovuto pagare all'Erario.
§§§§§
Operata tale premessa, va ricordato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte,
“nell'ipotesi che più parti del processo siano state assistite, anche in virtù di mandati distinti,
dal medesimo difensore, questi ha diritto ad un unico compenso nei confronti di tutte, quando
abbia prestato un'attività difensiva sostanzialmente unica e che siffatto regolamento va
affermato anche in relazione alla normativa preesistente all'entrata in vigore delle
Disposizioni generali contenute nella deliberazione del consiglio nazionale forense 5 febbraio
1965, approvata con DM 2 aprile 1965, in cui il suddetto principio ha trovato espressione, in
materia di cause civili, sicché, importando l'identità della prestazione cui siano tenuti più
debitori, a norma dell'art. 1294 cod. civ., ove la legge o il titolo non disponga diversamente, la
solidarietà passiva dell'obbligazione, una volta ritenuto che il professionista creditore ha
diritto, in detta ipotesi, ad un compenso unico, ne discende che i clienti condebitori sono tenuti
al pagamento in solido (vedi Cass., Sez. 2, 8/10/1969, n. 3218) e che, qualora un professionista
effettui le proprie prestazioni nell'interesse di più persone (nella specie un avvocato aveva
prestato la propria assistenza per la stipulazione di un contratto di mezzadria), queste sono
obbligate in solido a pagare il compenso (Cass., Sez. 2, 15/5/1976, n. 1729)” (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 20922 del 26/07/2024).
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Il provvedimento di liquidazione del GUP, nella parte in cui ha inteso liquidare i compensi quantificando l'onorario solo sulla base della somma corrispondente agli 'aumenti', non può,
pertanto, essere condiviso, sussistendo il diritto del difensore ad una liquidazione unitaria che comprenda un onorario 'base' completo, oltre agli 'aumenti' per le ulteriori difese otre la prima.
§§§§§
Dovendo, pertanto, procedere alla liquidazione per la quale è stata attivata la presente opposizione, occorre rilevare che la liquidazione riguarda specificamente tre soggetti, le parti civili ammesse al gratuito patrocinio, signori Persona_2
[...]
In questa sede di opposizione, la posizione del quarto assistito, persona non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, resta del tutto irrilevante ai fini della liquidazione, in quanto né
la parte ricorrente ha riferito su somme eventualmente ricevute dal cliente, né il , CP_1
rimasto contumace ha svolto alcuna considerazione al riguardo (in concreto, l'eventuale pagamento operato da uno dei condebitori, ove dedotto e provato, avrebbe potuto incidere,
riducendolo in parte qua, sul debito degli altri).
D'altronde, la valutazione di correttezza della liquidazione operata deve muovere dall'istanza di liquidazione, operando il principio della domanda che vale sia con riguardo alla qualità, cioè
al tipo di attività per la quale è stata richiesta la liquidazione, sia con riguardo alla quantificazione dei compensi, nel senso che non può essere liquidato un importo superiore a quello indicato nella istanza.
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Pertanto, considerato che le fasi per le quali era stata presentata istanza di liquidazione erano studio, istruttoria e decisionale, solo per queste fasi può operarsi la liquidazione.
Non sussistono, invero, i presupposti per potere qualificare la omissione nella indicazione di una 'fase' quale refuso o errore materiale, né può essere invocato l'orientamento interpretativo richiamato con le memorie difensive del 23.06.2025, concernendo i poteri officiosi di verifica in sede di opposizione.
Detti poteri, pur consentendo al giudice dell'opposizione di acquisire autonomamente tutti gli atti presenti nel fascicolo del giudizio a monte, non influiscono, derogandolo, sul principio della domanda, sì come individuata con la presentazione dell'istanza di liquidazione.
La Suprema Corte, infatti, evidenzia che “il ricorso avverso il decreto di liquidazione del
compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n. 115
del 2002 – come già nella vigenza della L. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma
atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere
di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle
prospettazioni dell'istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in
applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio
della soccombenza.
E' stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Corte che (cfr. Cass. n. 4194/2017) in tema
di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui
al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le
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informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione “può” contenuta in tale
norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere
di decidere “causa cognita”, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola
formale del giudizio fondata sull'onere della prova (conf. Cass. n. 19690/2015). Alla luce di
tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, si palesa evidentemente erronea
la soluzione del giudice di merito il quale ha ritenuto di disattendere la domanda di
liquidazione della ricorrente solo perché non risultava essere stata prodotta la nota spese, che
peraltro si dà atto che era indicata come allegato n. 2 all'istanza di liquidazione, sebbene non
rinvenuta in sede di opposizione, atteso che dovendo il giudice procedere autonomamente alla
individuazione delle somme eventualmente dovute al difensore della parte ammessa al
patrocinio statale, senza essere vincolato alle indicazioni della parte, ma verificando sia l'an
che il quantum, in relazione a tale secondo aspetto si imponeva in ogni caso la richiesta degli
atti, dei documenti e delle informazioni necessarie ai fini della decisione, non potendo quindi
arrestare la propria valutazione al mero riscontro dell'assenza in atti della nota spese”
(Cassazione Civile n. 2206 del 30/01/2020; in senso conforme, Cass. civ., sez. II, 24 novembre
2023 n.32743).
In concreto, la competenza in ordine alla liquidazione dei compensi è attribuita al giudice del merito mentre l'opposizione costituisce 'procedimento a carattere interamente devolutivo che
impone quindi un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova
valutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a
quanto richiesto dall'ausiliario' (Cass. civ., sez. VI, 22 gennaio 2018 n.1470).
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Pertanto, esclusa la ricorrenza di errore materiale, la liquidazione per fase introduttiva non può
essere richiesta per la prima volta in sede di opposizione (profilo implicitamente condiviso dalla stessa ricorrente che ha ritenuto di dovere sostenere la sussistenza di errore materiale piuttosto che il diritto ad avanzare, in questa sede e per la prima volta, richiesta di liquidazione per compensi relativi a fase non inclusa nella originaria istanza di liquidazione).
§§§§§
Esclusa la possibilità di 'introdurre' una nuova 'fase' per richiedere compensi ulteriori rispetto a quelli indicati nella originaria istanza di liquidazione, rileva questo giudice che la fase
'introduttiva' può essere riconosciuta non quale 'quarta fase' oltre alle tre indicate nella istanza diretta al G.I.P. ma quale fase cui il difensore intendeva fare riferimento.
In concreto, la professionista aveva chiesto liquidazione per:
1) fase studio;
2) fase istruttoria;
3) fase decisionale.
Ebbene, richiamato il principio interpretativo secondo cui il presente giudizio di opposizione costituisce 'procedimento a carattere interamente devolutivo che impone quindi un'integrale
rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione' (Cass. civ., sez. VI,
22 gennaio 2018 n.1470), dall'esame degli atti del processo in cui è stata prestata attività può
senz'altro affermarsi che sussistono attività per la liquidazione di fase studio e di fase decisionale mentre non vi sono attività rientranti nella fase istruttoria.
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Va ricordato che il processo avanti al G.U.P. era stato definito con rito abbreviato, che nel corso del giudizio non risulta svolta alcuna attività istruttoria e che le dichiarazioni utilizzate nel giudizio sono quelle assunte in fase di indagini preliminari ed in sede di incidente probatorio (peraltro, risulta specifica liquidazione del G.I.P. dott. Barone per compensi professionali in favore dell'avv. proprio per le attività in sede di incidente Pt_1
probatorio).
Ciò posto, quindi, da un lato nel procedere alla integrale rivisitazione della liquidazione, non può riconoscersi, sulla base di nuova valutazione, alcun compenso per la fase istruttoria e,
tuttavia, la richiesta di liquidazione per fase istruttoria ben può qualificarsi quale mero refuso ed erronea indicazione di 'istruttoria' in luogo di 'introduttiva'.
Pertanto, deve procedersi a liquidazione per fasi studio, introduttiva e decisionale.
§§§§§
Va in primo luogo considerato che l'art. 12 DM 55/14 “Parametri generali per la determinazione dei compensi” dispone che:
“Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della complessita' del procedimento, della gravita' e del numero delle imputazioni, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresi' conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.….
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“Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della complessita' del procedimento, della gravita' e del numero delle imputazioni, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresi' conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento..
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attivita' investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
Inoltre, trovano applicazione le tabelle aggiornate, in quanto l'attività difensiva si è conclusa in data (12/09/2022) successiva all'entrata in vigore del DM 147/2022 (23/10/2022).
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In parziale accoglimento della presente opposizione si ritiene di poter riconoscere, per le fasi
GIP/GUP, i seguenti onorari, quantificati secondo i valori medi (corrispondenti, in ambito di liquidazioni a carico dell'Erario, al valore intermedio fra i minimi tabellari ed i medi tabellari che costituiscono, in concreto, i 'massimi':
- fase di studio euro 638,50
- fase introduttiva euro 567,00
- fase decisoria euro 1.063,50
Va ribadito che la liquidazione viene operata per fase introduttiva, così qualificata la istanza per fase istruttoria, posto anche che nulla può essere liquidato per fase istruttoria, in mancanza di attività rientrante in detta 'fase'.
Ai superiori onorari vanno disposti due aumenti del 30%, in ragione della difesa di più parti
(due ulteriori rispetto alla difesa che costituisce 'base' di calcolo), e pertanto, all'importo complessivo di euro 2.269,00 vanno sommati euro 680,70 ed ulteriori euro 680,70.
La somma ricavata, pari ad euro 3.630,40 va ridotta nella misura di un terzo ex art. 106 bis d.P.R. n.115/02.
In parziale accoglimento della opposizione, il decreto di liquidazione impugnato va revocato e va liquidata la complessiva somma di euro 2.420,27 cui vanno aggiunti IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
§§§§§
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i minimi in ragione della non complessità delle questioni, avuto pagina 14 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
riguardo al valore della controversia (corrispondente all'ulteriore compenso riconosciuto pari ad euro 1.023,47), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12003/2024 R.G., così statuisce:
- ANNULLA il decreto di rigetto impugnato e liquida in favore dell'avv.
la somma di euro 2.420,27 per compensi di avvocato oltre spese Parte_1
generali, IVA e CPA, come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario;
- CONDANNA il resistente al pagamento delle Controparte_1
spese che liquida in complessivi euro 895,00 (di cui euro 852,00 per compensi ed euro
43,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio. CP_7
Catania, 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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