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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2246/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16816/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli - Corso Meridionale 58 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N[ 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0135331259001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n° 071 2025 0135331259001 ruolo n° 2025/010712 anno di imposta 2021,notificatagli, quale coobligato, il 26.8.2025 dell'importo totale di euro
131,86 a titolo di diritto annuale Camera di Commercio anno 2021Diritto Annuale Omesso 2021 Rea NA 464865, dovuto dalla Società_1 srl chiedendone l'annullamento.
Deduce in proposito che la responsabilità dei liquidatori, degli ex amministratori e dei soci di una società cancellata deve essere accertata con un atto specifico e ulteriore rispetto a quello emesso nei confronti della società e, nel caso che occupa il ricorrente non era nemmeno socio della predetta Società obbligata al pagamento del diritto camerale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
La decisione si basa su una serie di considerazioni:
- Ricorrente_1 è stato amministratore della Società_1 s.r.l., cancellata d'ufficio solo nel 2023, ma mai socio:
- i debiti tributari, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 4, d. lgs. 175/2014, permangono per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese;
- con l'estinzione della società conseguente alla cancellazione del registro delle imprese, si verifica un fenomeno successorio, sulla base del quale i soci subentrano nei rapporti obbligatori facenti capo alla società. Proprio dalla mancanza della qualità di socio nel Ricorrente_1 discende l'illegittimità di una azione di recupero intentata nei suoi confronti, in assenza di un atto di accertamento “specifico”, cioè personale e non relativo alla società.
La responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività di liquidazione, ex articolo 36, D.P.R. 602/1973, difatti, è una “fattispecie autonoma” che sussiste esclusivamente in presenza dei requisiti normativi, mancando una loro successione automatica o unacoobbligazione nei debiti tributari (tra tante, Cass. 20840/2023).
Il ricorso va pertanto accolto. Esistono giusti motivi di equità per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie e compensa
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16816/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli - Corso Meridionale 58 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N[ 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 0135331259001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n° 071 2025 0135331259001 ruolo n° 2025/010712 anno di imposta 2021,notificatagli, quale coobligato, il 26.8.2025 dell'importo totale di euro
131,86 a titolo di diritto annuale Camera di Commercio anno 2021Diritto Annuale Omesso 2021 Rea NA 464865, dovuto dalla Società_1 srl chiedendone l'annullamento.
Deduce in proposito che la responsabilità dei liquidatori, degli ex amministratori e dei soci di una società cancellata deve essere accertata con un atto specifico e ulteriore rispetto a quello emesso nei confronti della società e, nel caso che occupa il ricorrente non era nemmeno socio della predetta Società obbligata al pagamento del diritto camerale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
La decisione si basa su una serie di considerazioni:
- Ricorrente_1 è stato amministratore della Società_1 s.r.l., cancellata d'ufficio solo nel 2023, ma mai socio:
- i debiti tributari, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 4, d. lgs. 175/2014, permangono per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese;
- con l'estinzione della società conseguente alla cancellazione del registro delle imprese, si verifica un fenomeno successorio, sulla base del quale i soci subentrano nei rapporti obbligatori facenti capo alla società. Proprio dalla mancanza della qualità di socio nel Ricorrente_1 discende l'illegittimità di una azione di recupero intentata nei suoi confronti, in assenza di un atto di accertamento “specifico”, cioè personale e non relativo alla società.
La responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività di liquidazione, ex articolo 36, D.P.R. 602/1973, difatti, è una “fattispecie autonoma” che sussiste esclusivamente in presenza dei requisiti normativi, mancando una loro successione automatica o unacoobbligazione nei debiti tributari (tra tante, Cass. 20840/2023).
Il ricorso va pertanto accolto. Esistono giusti motivi di equità per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie e compensa