Decreto cautelare 12 febbraio 2026
Sentenza 16 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Candidato che non si presenta per la prova di concorso nel luogo ed ora stabiliti: quando escludere e quando noMonica Catellani · https://www.publika.it/ · 30 gennaio 2026
Abbiamo convocato i candidati alla prova di concorso indicando data, luogo ed orario. Uno di loro non si è presentato per tempo, giustificando il ritardo per un ingorgo stradale. La commissione non gli ha consentito di sostenere la prova e, quindi, è risultato escluso. Verbalmente, l'interessato ha contestato la suddetta decisione. Vorremmo sapere: come è corretto comportarsi in queste situazioni? La questione è stata trattata di recente dal TAR Lazio-Roma, sezione III-bis, nella sentenza 19 gennaio 2026, n. 987, dove il Collegio ha, sostanzialmente, ha ricordato che il candidato che non si presenta alla prova di concorso . . .
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 16/03/2026, n. 4790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4790 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04790/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01783/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2026, proposto da
G.V. s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Zaza D'Aulisio e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio del secondo in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 99;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Camarda, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
AM s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia, MA Pagliarulo e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Polisportiva Litorale a.s.d.;
per l’annullamento,
previa sospensione,
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 16.12.2025, rep. QC/3391/2025 e prot. QC/148918/2025, relativa al lotto A.17 della gara indetta con d.d. del 14.2.2025 (rep. QC/462/2025, prot. QC/2025/14486, CIG: B5A7F58DA2), avente a oggetto: “Ottemperanza Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sezione Quinta Ter n.14197/2025 del 17.07.2025 e conseguente rettifica graduatoria definitiva afferente l’Avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del Litorale di Roma Capitale, per finalità turistiche e ricreative […]” (pubblicata nell’albo pretorio in data 18.12.2025);
- dell’allegato “A” alla suindicata d.d. 16.12.2025, recante “Rettifica graduatoria definitiva […]”;
- del verbale del 12.12.2025 (prot. QC/ 148314), avente a oggetto: “gara telematica n. 4788 avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative […]”;
nonché
per la dichiarazione di inefficacia della concessione-contratto, ove stipulata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della AM s.r.l.s. e dell’Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. IG RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 10.2.2026 (dep. l’11.2) la G.V. ha impugnato gli atti in epigrafe, con cui Roma Capitale ha individuato la AM quale aggiudicataria del lotto A17 nella procedura indetta nel 2025 per l’assegnazione di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale.
1.1. In punto di fatto la ricorrente ha rappresentato: di avere partecipato alla predetta procedura e di essersi originariamente posizionata al primo posto, davanti alla Polisportiva Litorale; che la controinteressata AM era stata invece esclusa a seguito del giudizio di incongruità della relativa offerta; che l’esclusione era stata annullata con sentenza di questa sezione n. 14197 del 17.7.2025; che la commissione di gara, riconvocata per dare esecuzione alla predetta pronuncia, ha collocato la AM al primo posto, sull’erroneo presupposto che vi fosse un obbligo in tal senso (verbale del 12.12); che con successiva determinazione dirigenziale (del 16.12) Roma Capitale ha approvato la nuova graduatoria, nell’ambito della quale la controinteressata risulta al primo posto.
1.2. Con un unico motivo la ricorrente ha dedotto che l’amministrazione avrebbe interpretato erroneamente la sentenza del Tar, nel senso che la commissione avrebbe dovuto rinnovare il giudizio di congruità dell’offerta nel contraddittorio con la AM, svolgendo un’adeguata istruttoria e fornendo una compiuta motivazione, anziché limitarsi a riammettere sic et simpliciter la società controinteressata.
2. Roma Capitale, la AM e l’Agenzia del demanio si sono costituite in resistenza (quest’ultima con atto di stile).
2.1. La prima ha eccepito la tardività dell’impugnativa, prospettando l’applicabilità del termine decadenziale di trenta giorni di cui all’art. 120 c.p.a., nonché l’inammissibilità della stessa, in quanto con l’odierna iniziativa la ricorrente pretenderebbe di superare quanto già accertato dal Tribunale con la precedente sentenza resa inter partes (non appellata dalla G.V.), ossia che la verifica di anomalia non potrebbe avere luogo nei cc.dd. contratti attivi, che la documentazione di gara non prevedrebbe i presupposti per un’esclusione automatica delle offerte, e che l’esclusione della AM era da ritenersi illegittima in quanto basata su una valutazione preconcetta, non suffragata da elementi oggettivi assunti e verificati all’esito di un’adeguata istruttoria e in contraddittorio con l’interessata.
2.2. Anche la AM ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. Nel merito ha replicato che l’aggiudicazione in suo favore non sarebbe stata affatto disposta da Roma Capitale nella convinzione di essere tenuta in tal senso dalla decisione del Tribunale, bensì per il fatto che non sarebbero emersi elementi idonei a revocare in dubbio la capacità solutoria della società. D’altronde, osserva la controinteressata, l’odierna ricorrente, pur a conoscenza dell’offerta presentata dalla AM, non avrebbe dedotto alcunché al riguardo.
3. All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione, sentite le parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono (ciò che consente di prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali, in ragione del principio della ragione più liquida; ex plur., Cons. Stato, Ad. plen., 27.4.2025, n. 5, par. 9.3.4.3, lett. a ).
5. Giova anzitutto rammentare che con la sentenza di questa sezione n. 14197/2025 cit., resa inter partes, è stato stabilito:
- che il «riferimento contenuto nell’avviso [della procedura de qua ] alla “congruità” dell’offerta deve essere inteso, compatibilmente con la natura del rapporto da instaurare o del contratto da stipulare, come verifica della “capacità solutoria del debitore rispetto alle obbligazioni pecuniarie assunte, avuto riguardo alla capacità del medesimo di produrre reddito d’impresa, vieppiù nel caso di specie in cui il corrispettivo effettivo è legato all’alea del fatturato previsto” (C.g.a.R.s., sent. n. 620/2023 cit.)»;
- che l’esclusione della AM non era sorretta da un’adeguata motivazione, nel senso che non era dato comprendere “sulla base di quali specifici dati e in forza di quale iter logico giuridico [potesse] affermarsi che il versamento di una determinata percentuale del fatturato in favore dell’amministrazione [rendesse] l’attività così svantaggiosa da doversi persino dubitare dell’idoneità della società a sostenere il peso economico delle obbligazioni nei riguardi dell’ente concedente”;
- che peraltro l’amministrazione non si era premurata, “in doverosa applicazione del principio generale del contraddittorio, di chiedere alcun chiarimento all’odierna ricorrente per lumeggiare i predetti profili”.
6. L’amministrazione, preso atto della sentenza e quindi della regressione del procedimento, ha ritenuto di riammettere la AM e dunque di collocarla, sulla base dei punteggi attribuiti, al primo posto.
7. Orbene, occorre osservare che il vincolo conformativo scaturente dalla predetta pronuncia deve essere ricostruito non soltanto al lume dei vizi ritenuti sussistenti (difetto di motivazione e di contraddittorio procedimentale), bensì anche considerando il contesto amministrativo in cui la decisione si inserisce e, in particolare, le previsioni della lex specialis in tema di congruità delle offerte.
7.1. Nello specifico, l’avviso pubblico non ha previsto una obbligatoria verifica di congruità, sicché non può ritenersi che l’annullamento in sede giurisdizionale di una facoltativa valutazione di incongruità ne abbia reso doveroso l’esercizio (così consumando la discrezionalità dell’amministrazione). La sentenza non concerneva l’ an della verifica, bensì il quomodo , chiarendo che l’amministrazione, una volta assunta la discrezionale decisione di sottoporre un’offerta alla valutazione di congruità, avrebbe potuto concludere il procedimento in termini negativi soltanto nel caso in cui avesse ritenuto, previo contraddittorio e con adeguata motivazione, che l’offerente non avesse capacità solutoria nei termini sopra riportati.
7.2. Anche a seguito della predetta sentenza costituiscono dunque utile parametro ricostruttivo i principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza (pur se con riguardo al giudizio di anomalia nelle procedure soggette al Codice dei contratti pubblici), ossia:
- che la decisione dell’amministrazione di procedere (o meno) a verifica di anomalia dell’offerta, nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto come obbligatorio, non è soggetta alla sindacabilità del giudice, se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza ( ex multis, Cons. Stato, sez. V, 30.5.2022, n. 4365);
- che la valutazione circa la congruità dell’offerta “costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione” (Cons. Stato, sez. V, 14.4.2023, n. 3811);
- che soltanto in caso di valutazione sfavorevole all’offerente è necessaria “una motivazione rigorosa e analitica, a causa dell’immediata lesività del provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura ” (Cons. Stato, sez. III, 12.12.2025, n. 9833), mentre la mancata esclusione non necessita di norma di un’apposita motivazione ( ex plur., Cons. Stato, sez. V, 5.5.2020, n. 2850, dove si precisa che ciò non lede la posizione degli altri concorrenti, i quali ben possono far valere le proprie ragioni impugnando la decisione dell’amministrazione);
- che “spetta al concorrente che contesta l’aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell’insostenibilità dell’offerta positivamente valutata ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, dai quali il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione sia stata manifestamente irragionevole o travisata, non potendo la parte ricorrente limitarsi ad imputare genericamente all’aggiudicataria di aver omesso giustificazioni non richieste né reputate necessarie dalla stazione appaltante” (Cons. Stato, sent. n. 9833/2025 cit.).
8. Nel caso che occupa, la società ricorrente non ha assolto il predetto onere, essendosi limitata a prospettare che l’amministrazione avrebbe collocato la controinteressata al primo posto della graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti, senza approfondire il tema dell’eventuale incongruità dell’offerta, nonostante che a tale profilo fosse stata data precedentemente attenzione nel corso della procedura.
Tuttavia, proprio perché la verifica di congruità è discrezionale e considerato che la mancata esclusione di un’offerta non abbisogna normalmente di una specifica motivazione (dovendosi ritenere che l’amministrazione non abbia rinvenuto elementi per giustificare l’esclusione), la società ricorrente avrebbe dovuto, per dare consistenza alle proprie doglianze, dedurre specifiche ragioni, corredate almeno da un principio di prova, circa l’incongruità dell’offerta presentata dalla controinteressata; ciò che tuttavia non è avvenuto.
9. In virtù di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
10. Le peculiarità del caso emergenti in atti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ER di ZA, Presidente
Annalisa Tricarico, Referendario
IG RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG RA | MA ER di ZA |
IL SEGRETARIO