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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Giovanna Ferrero Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2015/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARA TURUANI PORRETTI,
[...] C.F._6
elettivamente domiciliati in corso di Porta Vittoria 20122 Milano presso il difensore appellanti contro
(C.F. , Con Il Patrocinio Dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
STATO MILANO, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura di Stato di Milano
appellata avente ad oggetto: Usucapione
pagina 1 di 22 Conclusioni per , Parte_1 Parte_2 CP_2 Parte_4
[...] Parte_5 Parte_6
Piaccia all'eccellentissima Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, in accoglimento delle ragioni esposte nel presente atto di appello: Nel merito A. Dichiarare la sentenza n. 1/2024 del Tribunale di
Sondrio nulla per mancanza degli elementi di diritto e per difetto o insufficienza o contraddittorietà di presupposti e motivazioni in fatto e diritto;
B. In riforma totale della sentenza impugnata annullare la medesima, nonché il rigetto delle domande formulate in primo grado da attori e terzo chiamato, nonché la condanna degli attori e del terzo chiamato al rilascio degli immobili ed al pagamento delle indennità di occupazione ed alla condanna alle spese. C. Per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni, anche istruttorie, già formulate in primo grado (che si anticipa riportano alcune lievi modifiche catastali a seguito di variazione del classamento catastale effettuata dal Comune di AE VA - 2 - nelle more) e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni: C1) per gli attori in primo grado In via preliminare Annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace e/o revocare ogni e qualsivoglia ingiunzione di pagamento formulata dell' nei confronti degli odierni attori e del terzo Sig. Controparte_1
per i motivi dedotti in narrativa o in ogni caso ed in subordine sospendere i relativi Parte_6
procedimenti sino alla definizione del presente giudizio e sino alla pronuncia relativa alla domanda di merito. Sempre in via preliminare Accertare e dichiarare, per quanto occorrer possa, la nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o comunque illegittimità ed inapplicabilità del decreto del Pretore di
Sondrio n. 275 del 7 settembre 1995 e di ogni ulteriore provvedimento collegato, conseguente o comunque connesso. Nel merito: Accertare e dichiarare in capo agli attori sin dall'origine e/o comunque per usucapione decennale e/o quindicennale e/o ultraventennale la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili: 1) In favore dei Signori e Parte_5 Parte_1
ed in ragione del 50 % in comunione indivisa i beni da “a” a “y”, “cc” e “dd” dell'elenco sub punto 2 della parte in fatto dell'atto di citazione, che qui si richiama integralmente ed in particolare dunque: a)
Foglio 5, particella 234, categoria C/2, classe 1, consistenza 147 mq, superficie 254 mq, rendita 113,88 euro, Via San Carlo piano T-1; b) Foglio 5, particella 247, sub 2, categoria A/3, classe U, consistenza
5,5 vani, superficie 114 mq, rendita 232,92 euro, Via San Carlo piano T-2-4; c) Foglio 9, particella 200, sub 2, categoria A/3, classe U, consistenza 4,5 vani, - 3 - superficie 93 mq, rendita 190,57 euro,
Contrada Stefen piano 1; d) Foglio 9, particella 200, sub 3, categoria A/3, classe U, consistenza 5 vani, superficie 100 mq, rendita 211,75 euro, Contrada Stefen piano T-2; e) Foglio 9, particella 200, sub 4, categoria C/6, classe U, consistenza 15 mq, superficie 20 mq, rendita 23,24 euro, Contrada Stefen
pagina 2 di 22 piano T;
f) Foglio 5, particella 250, sub 1, qualità “porzione di fabbricato rurale”; g) Foglio 5, particella
250, sub 2, “qualità porzione di fabbricato rurale”; h) Foglio 5, particella 246, sub 1, qualità “porzione di fabbricato rurale i) Foglio 5, particella 246, sub 2, qualità “porzione di fabbricato rurale”; j) Foglio 3, particella 791, qualità “bosco misto”; k) Foglio 5, particella 23, “vigneto”; l) Foglio 3, particella 790, qualità “bosco misto”; m) Foglio 3, particella 792, qualità “bosco misto”; n) Foglio 5, particella 22, qualità “vigneto”; Foglio 5, particella 24, qualità “vigneto”; p) Foglio 5, particella 350, qualità
“castagneto da frutto (già frutteto)”; q) Foglio 5, particella 754, qualità “castagneto da frutto (già frutteto)”; r) Foglio 7, particella 190, qualità “bosco misto”; s) Foglio 9, particella 80, qualità “prato”; t)
Foglio 9, particella 104, qualità “prato”; u) Foglio 9, particella 199, qualità “prato”; v) Foglio 9, particella 206, qualità “prato”; w) Foglio 9, particella 800, qualità “bosco misto”; x) Foglio 9, particella
801, qualità “bosco misto”; - 4 - y) Foglio 9, particella 758, qualità “prato”; cc)Foglio 5, particella 903, sub 1, categoria C/6, classe 1, consistenza 22 mq, superficie 25 mq, rendita 34,09 euro, Via San Carlo snc piano T;
dd)Foglio 5, particella 903, sub 2, categoria A/3, classe U, consistenza vani 1, superficie
22 mq, rendita 42,35 euro, Via San Carlo snc piano 1; 2) In favore delle Signore e Parte_2
ed in ragione del 50 % in comunione indivisa i beni individuati alle lettere “z” e “bb” Parte_3 dell'elenco sub punto 2 della parte in fatto dell'atto di citazione, che qui si richiama integralmente ed in particolare dunque: z) Foglio 5, particella 905, sub 1 categoria C/6, classe 1, consistenza 22 mq, superficie 27 mq, rendita 34,09 euro, Via San Carlo snc piano T;
bb) Foglio 5, particella 905, sub 3, categoria lastrico solare, consistenza 45 mq, Via San Carlo snc piano primo;
3) In favore della Signora
i beni individuati alla lettera “aa” dell'elenco sub punto 2 della parte in fatto dell'atto Parte_4
di citazione, che qui si richiama integralmente ed in particolare dunque: aa) Foglio 5, particella 905, sub 2, categoria C/6, classe 1, consistenza 14 mq, superficie 16 mq, rendita 21,69 euro, Via San Carlo snc piano T;
Per l'effetto munire l'emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ordinare la trascrizione a tutti i competenti uffici, nonché la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione territoriale di Sondrio ed ogni altro ufficio competente, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità a riguardo. Accertare e dichiarare nulle e/o inefficaci e/o revocare tutte le ingiunzioni di pagamento formulate dell' Controparte_1
nei confronti degli odierni attori e del - 5 - terzo Sig. per i motivi dedotti in Parte_6 narrativa. In via subordinata Nelle denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di non accogliere le domande formulate in via principale e dunque di non dichiarare l'intervenuta usucapione in favore degli odierni attori, accertare e dichiarare nulle e/o inefficaci e/o pagina 3 di 22 revocare tutte le ingiunzioni di pagamento per indennità di occupazione maturate sino a dicembre 2018
e o sino al diverso periodo ritenuto di giustizia, formulate dell' nei confronti degli Controparte_1
odierni attori e del terzo Sig. per i motivi dedotti in narrativa. In ogni caso Con Parte_6
vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ivi compreso anche il rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e C.p.a., come per legge. In via istruttoria Richiamate tutte le produzioni documentali di cui agli atti difensivi, si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che i beni immobili in AE VA di cui all'elenco da “a” a “y”, “cc” e “dd” dell'elenco di cui a pag. 31 e 32 dell'atto di citazione che mi si rammostra – in particolare costituiti da un appartamento al piano secondo e relative pertinenze al piano terra e quarto in via San Carlo 12 (ora
Vicolo degli Andet 38), un box in Via San Carlo 12 (ora Vicolo degli Andet 38), un appartamento in località San Bernardo al piano primo, un appartamento in località San Bernardo al piano terra e secondo, un box in località San Bernardo, 4 porzioni di fabbricato rurale in Via San Carlo, i terreni qualificati come “bosco misto”, “prato”, “vigneto”, “castagneto frutteto”, un appartamento in Via San
Carlo snc e un box in Via San Carlo snc – sono stati posseduti e goduti in maniera pacifica, - 6 - indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa dai Signori e Parte_5 Parte_1
rispettivamente dal 1 giugno 1975 e dal 1 marzo 1969 e prima ancora dal Signor dal Parte_7
1940, sino ad oggi? 2) Vero che i Signori e e il defunto Parte_5 Parte_1 Parte_7
provvedono da oltre 20 anni e tuttora – ed in particolare dal 1 giugno 1975 il primo, dal 1 marzo 1969 la seconda e dal 1940 sino alla morte nel 2010 il terzo – alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al capitolo di prova precedente, qui da intendersi integralmente riportati, ivi compresa la potatura delle piante e la manutenzione del verde per quei i beni diversi dai fabbricati?
Vero che i Signori e nonché il defunto hanno fatto Parte_5 Parte_1 Parte_7 eseguire sugli immobili di cui ai punti che precedono le opere descritte nell'elenco di cui al doc. 10 dell'atto di citazione che mi si rammostra, negli anni e con i costi ivi indicati? Vero che i Signori Pt_5
e e il defunto da oltre venti anni – ed anzi dal 1 giugno 1975 il
[...] Parte_1 Parte_7
primo, dal 1 marzo 1969 la seconda e dal 1940 sino alla morte il terzo – e tuttora posseggono e godono degli immobili di cui al capitolo di prova n. 1, qui da intendersi integralmente riportati, senza essere disturbati e senza dovere rendere conto a nessuno ed appaiono pubblicamente e pacificamente gli unici veri ed esclusivi proprietari degli stessi? Vero che nel 1982 i fratelli e Persona_1 _3
hanno concordato in che modo suddividere tra loro la proprietà tra essi cointestate, site Parte_7
- in AE VA, Via San Carlo n. 12 (ora Vicolo degli Andet 38) ed hanno conseguentemente pagina 4 di 22 concluso nel 1987 le opere di spartizione delle rispettive - 7 - proprietà esclusive, contestualmente realizzando box, rifacendo balconi e colonne e realizzando unità abitativa sul mappale 250/251, derivandone la situazione di fatto di cui al doc. 2 dell'atto di citazione che mi si rammostra? Vero che dal 1987 i tre box di Via San Carlo snc sono stati costruiti e spartiti tra i tre fratelli e ER _3
– e dunque da essi e dai di loro eredi di lì in poi rispettivamente ed ininterrottamente Parte_7
sinora goduti e posseduti – secondo quanto risulta dalla rappresentazione grafica allegata alla documentazione comunale prodotta sub doc. 2 con l'atto di citazione, che mi si rammostra? Vero che dal 1982 i Signori e nonché il Signor hanno concesso in Parte_7 Parte_1 Parte_5 comodato d'uso gratuito al Signor gli immobili di cui ai punti f e g, cc e dd Parte_6 dell'elenco di cui a pag. 31 e 32 dell'atto di citazione ed in particolare la porzione di immobili di Via
San Carlo 12 che insistono sul mappale 250/251? Vero che il comodato di cui al punto che precede è tuttora in essere e lo è stato senza soluzione di continuità dal 1982? Vero che i beni immobili in AE
VA di cui sub “z” e “bb” dell'elenco di cui a pag. 32 e 33 dell'atto di citazione che mi si rammostra – in particolare costituiti da un box al piano terra di Via San Carlo snc e da un lastrico solare al piano primo di Via San Carlo snc – vengono tuttora posseduti e goduti in maniera pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa dalle Signore e Parte_2 Parte_3
rispettivamente dal 1987 e dal 7 giugno 1993 e prima ancora dal Signor dal 1987? Vero _3 che il lastrico solare di cui al sub “bb” dell'elenco di cui al punto che precede è accessibile unicamente transitando all'interno dell'appartamento sito al primo piano dell'immobile di Via San Carlo n. 12 (ora
Vicolo degli Andet 38), - 8 - di proprietà esclusiva delle Signore e e Parte_2 Parte_3 prima di esse del Signor Vero che il bene immobile in AE VA sub “aa” _3 dell'elenco di cui a pag. 33 dell'atto di citazione che mi si rammostra – in particolare costituito da un box al piano terra di Via San Carlo snc – è stato posseduto e goduto in maniera pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa dalla Signora e prima ancora dal Signor Parte_4 [...]
dal 1987 e tuttora? Vero che a far tempo dal 1990 i Signori e e, ER Parte_5 Parte_1
finché è stato in vita, il Signor le concedono in comodato gratuito i prati situati in Parte_7
località San Bernardo ed identificati ai seguenti estremi foglio 9 particelle 199 -206 per il pascolo del suo bestiame? Vero che nel mese di marzo 2008 il ha emesso “ordinanza” Controparte_4 per l'adeguamento degli impianti di scarico fognario? Vero che i Signori Parte_7 Pt_5
e hanno eseguito i lavori richiesti dal Comune con l'ordinanza di cui al punto
[...] Parte_1 che precede sull'immobile sito a AE VA, in Via San Carlo n. 12 (ora Vicolo degli Andet 38)?
pagina 5 di 22 Si indicano come testi i Signori: ➢ , residente a [...], Testimone_1 sui capitoli di prova nn. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11; ➢ , residente a [...] della Campagna n. 161, sui capitoli di prova nn. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,14; ➢ , residente Testimone_3
a AE VA, in Via Roma n. 274, sui capitoli di prova nn. 1,2,3,4,7,8,9,10,11; - 9 - ➢
[...]
, residente a [...], sui capitoli di prova nn. Tes_4
1,2,3,4,7,8,9,10,11,12; ➢ , residente a[...], sui capitoli di Testimone_5
prova nn. 3,4,7,8,9,10,11,13,14; ➢ , residente a [...]
n. 56D, sui capitoli di prova nn. 3,4,7,8,9,10,11,13,14; ➢ , residente a [...]Testimone_7
VA, in Via Masonacce n. 114, sui capitoli di prova nn. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14; ➢
[...]
, residente a [...], sui capitoli di prova nn. Tes_8
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14; ➢ residente a [...]
n. 31/A sui capitoli di prova nn. 2,4,7,8,9,10,11. Si chiede disporsi ctu tecnica al fine di accertare e verificare, ove quanto dedotto dagli attori anche nei precedenti capitoli di prova non risulti sufficiente, lo stato di conservazione e manutenzione dei beni oggetto di causa, l'epoca di realizzazione di opere e manutenzioni, ordinarie e straordinarie eseguite ed ogni altra circostanza utile ai fini del decidere. C2) per il terzo chiamato in primo grado In via preliminare In rito: Accertare e dichiarare l'inammissibilità ed irritualità della chiamata in causa del terzo per i motivi dedotti in narrativa, tra Parte_6
cui il fatto che viene formulata una domanda riconvenzionale verso soggetto diverso dagli attori e privo di legittimazione passiva e per l'effetto estromettere dal presente giudizio il Signor - 10 - Parte_6
con condanna dell' alla integrale rifusione delle spese e dei compensi
[...] Controparte_1 professionali per la costituzione in giudizio, oltre che di una somma da determinarsi ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Nel merito In via principale Respingere siccome infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte dall' nei confronti del Signor In ogni Controparte_1 Parte_6 caso Condannare l' al pagamento di spese e compensi legali del presente Controparte_1
giudizio, anche inerenti la chiamata in causa del terzo, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, nonché al pagamento di una somma che il Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 96, comma terzo del c.p.c., tenuto conto del comportamento tenuto da controparte. In via istruttoria: richiamate tutte le produzioni documentali di cui agli atti difensivi, si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che dal 1982 i Signori e Parte_7
nonché il Signor hanno concesso in comodato d'uso gratuito al Signor Parte_1 Parte_5
pagina 6 di 22 una porzione dell'immobile di Via San Carlo n. 12/A (ora Via San Carlo n. 156) ed Parte_6 in particolare proprio l'unità abitativa realizzata dal Sig. dopo l'accordo di ripartizione Parte_7
che era intercorso con i fratelli ed in particolare gli immobili, che insistono sul mappale 250/251 di cui ai punti f e g, cc e dd dell'elenco di cui a pag. 31 e 32 dell'atto di citazione? 2) Vero che il comodato di cui al punto che precede è tuttora in essere e lo è stato senza soluzione di continuità dal 1982? - 11 - 3)
Vero che i Signori e nonché finché era in vita il Signor Parte_1 Parte_5 Parte_7
hanno sempre affrontato in proprio tutte le spese e le manutenzioni relative agli immobili di cui al precedente punto 1? Si indicano come testi su tutti i capitoli di prova i Signori: ➢ , Testimone_1 residente a [...]; ➢ , residente a [...], in Testimone_2
Via Della Campagna n. 161; ➢ , residente a [...]; ➢ Testimone_3
, residente a [...]; ➢ , residente ad Testimone_4 Testimone_5
Albosaggia, in Via Giugni n. 8; ➢ , residente a [...]
n. 56D; ➢ , residente a [...]; ➢ , Testimone_7 Testimone_8
residente a [...]; ➢ residente a [...]in Testimone_9
Valtellina, in Via IV Novembre. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, -appellante- in via principale: rigettare l'appello avversario con ogni conseguente provvedimento - In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'usucapione in capo agli odierni appellanti, condannare gli stessi, in solido tra loro, alla restituzione degli importi versati dall' a titolo di IMU e TASI Controparte_1 nell'importo che sarà determinato in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Svolgimento del processo
1. , , e agivano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 contro l' per far accertare e Controparte_5
dichiarare la loro proprietà degli immobili indicati nell'atto di citazione o comunque per pagina 7 di 22 usucapione decennale e/o quindicinale e/o ventennale, oltre che per ottenere l'annullamento o la revoca di tutte le ingiunzioni di pagamento ricevute sino a dicembre 2018.
2. In particolare, gli attori deducevano che l' aveva loro recapitato una serie Controparte_1 di intimazioni di pagamento per “indennità di occupazione sine titulo” con riferimento a vari beni immobili ubicati nel Comune di AE VA, che gli attori medesimi possedevano letteralmente “da sempre”, ritenendoli di loro proprietà. Secondo gli attori, anche ammettendo che nel 1995 il avesse acquisito la proprietà dei beni in questione, la successiva CP_1
inerzia del per decenni nel far valere il titolo e addirittura nel comunicare alcunché in CP_1 proposito agli odierni attori aveva comunque determinato il perfezionamento dell'usucapione in capo a questi ultimi. Gli attori affermavano, infatti, che sin dalla nascita i fratelli ER
(nato a [...] il [...] e deceduto il 12 gennaio 1995),
[...] _3
(nato a [...] il [...] e deceduto il 15 maggio 2006) e (nato Parte_7
a AE VA in data 11 ottobre 1940 e deceduto il 16 novembre 2010) erano originari del
Comune di AE VA, ove erano sempre stati residenti, unitamente ai rispettivi coniugi e figli, godendo indisturbatamente dei predetti immobili e, pertanto, erano subentrati gli eredi nelle persone di: che era figlia ed erede (esclusiva per quanto riguarda i beni Parte_4
oggetto del presente contenzioso) di e che Persona_1 Parte_2 Parte_3
erano eredi in quanto rispettivamente moglie e figlia di e _3 Parte_1
che erano eredi in quanto rispettivamente moglie e figlio di Parte_5 Parte_7
3. Gli attori aggiungevano che anch'egli destinatario delle intimazioni di Parte_6 pagamento dell' , aveva avuto in comodato d'uso gratuito una porzione Controparte_1 dell'immobile di Via San Carlo n. 12.
4. La difesa attorea esponeva che, dopo contatti informali, l' aveva effettuato Controparte_1
un sopralluogo in vista di una possibile composizione bonaria della vicenda, dopo di ché notificava le ingiunzioni di pagamento agli attori ed a identificandoli quali Parte_6
occupanti senza titolo degli immobili de quibus. Successivamente, e Parte_5 Pt_1
verificata la situazione catastale dei beni per cui è causa ed appresa l'indicazione
[...] dell'Agenzia del Demanio quale proprietaria/comproprietaria dei vari lotti, provvedevano a definire la pratica successoria di depositando apposita dichiarazione di Parte_7
successione.
pagina 8 di 22 5. Gli attori sostenevano che, negli anni, avevano esercitato il diritto di proprietà sugli immobili in questione, sostenendo nei decenni tutti i costi, sia di ordinaria, sia di straordinaria manutenzione, chiedendo alla pubblica amministrazione le autorizzazioni del caso.
Contestavano, dunque, la fondatezza delle ingiunzioni ricevute e, in ogni caso, affermavano di aver usucapito i beni, posto che l' non aveva mai compiuto nei confronti Controparte_1
di alcuno degli odierni attori e, prima ancora dei loro aventi causa, alcun atto interruttivo.
6. L'Agenzia del Demanio - Direzione Generale della Lombardia chiedeva il rigetto delle domande attoree, chiamando in causa e proponendo domanda Parte_6 riconvenzionale nei confronti degli attori e di L , in Parte_6 Controparte_1
particolare, deduceva che, con decreto del Pretore di Sondrio n. 275 del 07/09/1995, rettificato in data 10/05/1996, venivano trasferiti allo Stato i beni siti in AE VA (SO), censiti catastalmente al CF al fg. 5 mapp. 247 sub. 2, fg. 9 mapp. 200 sub. 2, fg. 9 mapp. 200 sub. 3, fg.
9 mapp. 200 sub. 4, fg. 5 mapp. 234, CT fg. 3 mapp. 790, fg. 3 mapp. 792, fg. 5 mapp. 22, fg. 5 mapp. 24, fg. 5 mapp. 350, fg. 5 mapp. 754, fg. 7 mapp. 190, fg. 9 mapp. 80, fg. 9 mapp. 104, fg. 9 mapp. 800, fg. 9 mapp. 801, fg. 9 mapp. 199, fg. 9 mapp. 206; quota di ½ CT fg. 3 mapp.
791, fg. 5 mapp. 23, CF fg. 5 mapp. 250 sub. 1 e 2, fg. 5 mapp. 246 sub. 1 e 2; quota di 1/6 CF fg. 5 mapp. 251 sub. 1 e 2 e fg. 5 mapp. 252, a conclusione di una procedura esecutiva in danno di , deceduto poi in data 16/11/2010. Parte_7
7. Parte convenuta deduceva che il predetto decreto, sottoscritto da , in quanto Parte_7
presente alla infruttuosa vendita dei predetti beni al terzo incanto, costituiva titolo esecutivo per il rilascio degli immobili, nonché titolo per la trascrizione della devoluzione dei medesimi allo
Stato sui registri immobiliari e per la relativa cancellazione delle iscrizioni ipotecarie;
che, conformemente a ciò, a ridosso dell'avvenuta devoluzione, in data 02/02/1996, venivano operate sia la trascrizione sia la relativa cancellazione. Tali beni erano, quindi, assunti nella consistenza dello Stato, a cura del Dipartimento del Territorio di Sondrio all'epoca competente, alla scheda patrimoniale 323 della Provincia di Sondrio.
8. A seguito della costituzione dell' e del subentro della filiale regionale agli Controparte_1 uffici periferici, parte convenuta assumeva che nel 2008 era stata eseguita un'ispezione dei beni, in occasione della quale i referenti dell' erano anche accompagnati Controparte_1
da e dal di lui tecnico di fiducia, al fine di verificarne lo stato Parte_6
manutentivo, nonché le eventuali occupazioni in corso, come riportato nel relativo verbale;
pagina 9 di 22 detta ispezione accertava in quell'occasione l'occupazione dei beni de quibus da parte dell'esecutato e della moglie, nonostante l'ordine di rilascio contenuto nel decreto pretorile.
Secondo l' , il riconoscimento della proprietà dei beni in capo allo Stato da Controparte_1
parte degli odierni attori si evinceva chiaramente anche dal fatto che, sin dal 1995, anno della devoluzione allo Stato, erano continuate a pervenire all'Amministrazione molteplici istanze di locazione/alienazione dei suddetti cespiti.
9. Gli immobili venivano poi inseriti negli elenchi dei beni da cedere agli Enti locali nell'ambito delle procedure del c.d. “federalismo demaniale” di cui al D.lgs. n. 85/2010 e successivo art. 56 bis D.L. n. 69/2013 e in data 06/06/2018 veniva effettuato un sopralluogo congiunto tra le parti presso gli immobili di AE VA. Secondo l'ente convenuto, in ragione del mancato accordo transattivo, in data 04/04/2019, lo a quasi 10 anni di distanza dalla morte del Pt_7 padre, nel tentativo di appropriarsi di beni mai confluiti nell'asse ereditario, poiché di proprietà statale, eseguiva un'illegittima trascrizione di una inesistente successione testamentaria a suo favore. L'ente convenuto, dopo aver appreso dell'esistenza di tale atto, aveva chiesto chiarimenti agli uffici dell' delle Entrate, che con nota prot. n. 24637 del 21/09/2020 CP_1
avevano chiarito che il titolo così formato non era comunque sufficiente per procedere alla volturazione dei beni non rientranti nell'asse ereditario.
10. Parte convenuta, dunque, contestava la prospettazione attorea, essendo ricavabile la piena consapevolezza, da parte dell'esecutato, della devoluzione dei beni allo Stato, con conseguente impossibilità di usucapire i predetti beni.
11. Differita la prima udienza per consentire alla parte convenuta di chiamare in causa Parte_6
quest'ultimo, costituitosi, chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'
[...] CP_1
deduceva di aver sempre avuto in comodato d'uso gratuito una porzione
[...] dell'immobile di Via San Carlo n. 12/A ed in particolare proprio l'unità abitativa realizzata da dopo l'accordo di ripartizione che era intercorso con i fratelli sul mappale Parte_7
250/251.
12. Esperita l'istruttoria mediante produzioni documentali, la causa era decisa con la sentenza n.
1/2024 con cui il Tribunale di Sondrio respingeva la domanda proposta da Parte_1
, e contro l' Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, tendente ad accertare e dichiarare in capo agli Controparte_5 attori la proprietà degli immobili indicati nell'atto di citazione.
pagina 10 di 22 13. Per quanto di interesse nel presente grado, il giudice di prime cure esponeva che, con decreto del Pretore di Sondrio n. 275 del 07/09/1995, rettificato in data 10/05/1996, venivano trasferiti allo Stato i beni siti in AE VA (SO), censiti catastalmente al CF al fg. 5 mapp. 247 sub. 2, fg. 9 mapp. 200 sub. 2, fg. 9 mapp. 200 sub. 3, fg. 9 mapp. 200 sub. 4, fg. 5 mapp. 234,
CT fg. 3 mapp. 790, fg. 3 mapp. 792, fg. 5 mapp. 22, fg. 5 mapp. 24, fg. 5 mapp. 350, fg. 5 mapp. 754, fg. 7 mapp. 190, fg. 9 mapp. 80, fg. 9 mapp. 104, fg. 9 mapp. 800, fg. 9 mapp. 801, fg. 9 mapp. 199, fg. 9 mapp. 206; quota di ½ CT fg. 3 mapp. 791, fg. 5 mapp. 23, CF fg. 5 mapp. 250 sub. 1 e 2, fg. 5 mapp. 246 sub. 1 e 2; quota di 1/6 CF fg. 5 mapp. 251 sub. 1 e 2 e fg. 5 mapp. 252, a conclusione di una procedura esecutiva in danno di , deceduto Parte_7
in data 16/11/2010 (cfr. doc.1 fascicolo parte convenuta). Il verbale relativo alla infruttuosa vendita dei predetti beni al terzo incanto, contenente il decreto di devoluzione dei beni allo
Stato, veniva sottoscritto da presente all'udienza del 25 novembre 1994, Parte_7
tenutasi davanti al Pretore di Sondrio.
14. A tale riguardo, i rilievi svolti dagli attori circa la mancanza della notifica del decreto di devoluzione dei beni non erano condivisibili, dal momento che lo scopo della notifica di un atto
è la conoscenza formale dello stesso in capo al destinatario, ossia nella specie, Parte_7
presente al momento della infruttuosa vendita dei suoi beni al terzo incanto e alla conseguente emanazione del decreto di devoluzione dei beni allo Stato, essendo stato, quindi, raggiunto lo scopo. Ebbene, il decreto di devoluzione costituiva titolo esecutivo per il rilascio degli immobili, nonché per la trascrizione della devoluzione dei medesimi allo Stato sui registri immobiliari e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie;
trascrizione che veniva effettuata in data 14.09.1995, successivamente rettificata in data 20.08.1996, a seguito della rettifica del decreto di devoluzione. Dall'avvenuta trascrizione del decreto di devoluzione derivava quindi l'opponibilità del medesimo ai terzi, compresi quindi i familiari di Inoltre, tali Parte_7 beni, a cura del Dipartimento del Territorio di Sondrio all'epoca competente, venivano assunti nella consistenza dello Stato alla scheda patrimoniale 323 della provincia di Sondrio.
15. Il Tribunale di Sondrio reputava, poi, infondata l'eccezione di parte attrice, secondo cui non sarebbe possibile aggredire un bene in quanto ricadente nella comunione legale dei beni tra i coniugi. A questo proposito, citava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “per il debito di uno dei coniugi legittimamente è sottoposto ad esecuzione, nella sua interezza, il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, non potendosi, pertanto, riconoscere a
pagina 11 di 22 quest'ultimo il diritto di caducare gli atti della procedura né di ottenere la separazione di parti
o quote del bene staggito, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 04/01/2023, n. 150).
16. Pertanto, dall'avvenuta devoluzione dei beni di allo Stato, nonché dalla Parte_7
consapevolezza del medesimo di tale circostanza (avendo lo stesso sottoscritto il decreto di devoluzione), deriva la non usucapibilità dei beni in questione. In ogni caso, poi, fermo restando che l'avvenuta trascrizione del decreto aveva reso agli stessi opponibile la devoluzione dei beni allo Stato, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso. E, soprattutto, l'interversione nel possesso deve concretizzarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia desumibile che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevavano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. Nel caso di specie, gli attori non avevano dimostrato qualsivoglia comportamento qualificabile come interversio possessionis. In particolare, per quanto riguarda la pratica successoria di il giudice di prime cure rilevava che, in seguito a Parte_7 richiesta di chiarimenti inoltrata dall' , l'Agenzia delle Entrate Direzione Controparte_1
Provinciale di Sondrio, con prot. n. 24637 del 21.09.2020, aveva reso noto che la dichiarazione di successione presentata dagli eredi di non era titolo sufficiente per procedere Parte_7 alla volturazione dei beni non rientranti nell'asse ereditario, pur risultando una trascrizione presso l'ufficio di pubblicità immobiliare, e che perciò non aveva proceduto ad alcuna variazione delle banche catastali.
17. Pertanto, il Tribunale di Sondrio reputava sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle domande riconvenzionali dall' , anche nei confronti di . Controparte_1 Parte_6
Infatti, la circostanza che fosse a conoscenza che la proprietà dei beni per Parte_6
cui è causa non fosse più in capo a si desume dalle numerose richieste di Parte_7
pagina 12 di 22 alienazione/locazione inoltrate all' (cfr. doc. 12 fascicolo parte Controparte_1
convenuta). Inoltre, il giudice di prime cure presumeva che, in virtù dello stretto rapporto parentale esistente tra e gli attori, anche questi ultimi fossero a conoscenza Parte_6
che la proprietà dei beni apparteneva allo Stato. Pertanto, anche , al pari Parte_6
degli attori, doveva essere condannato al rilascio degli immobili in questione.
18. In accoglimento della domanda riconvenzionale, il giudice di prime cure condannava gli attori e al pagamento, nei confronti dell' Parte_6 Controparte_6
delle somme di seguito specificate: e
[...] Parte_6 Pt_5
, in solido, al pagamento della somma di € 7.804,70; al pagamento
[...] Parte_6 della somma di € 5.090,26; e , in solido, al pagamento della Parte_1 Parte_5 somma di € 13.597,69; al pagamento della somma di € 17.463,71; Parte_5 Pt_4
al pagamento della somma di € 2.447,42; e in
[...] Parte_3 Parte_2 solido, al pagamento della somma di € 2.545,13; su tutte le somme erano riconosciuti gli interessi come per legge dal dovuto al saldo;
il giudice di prime cure, poi, condannava gli attori e a rilasciare gli immobili oggetto di devoluzione allo Stato siti in Parte_6
AE VA (SO) censiti catastalmente al CF al fg. 5 mapp. 247 sub. 2, fg. 9 mapp. 200 sub. 2, fg. 9 mapp. 200 sub. 3, fg. 9 mapp. 200 sub. 4, fg. 5 mapp. 234, CT fg. 3 mapp. 790, fg.
3 mapp. 792, fg. 5 mapp. 22, fg. 5 mapp. 24, fg. 5 mapp. 350, fg. 5 mapp. 754, fg. 7 mapp. 190, fg. 9 mapp. 80, fg. 9 mapp. 104, fg. 9 mapp. 800, fg. 9 mapp. 801, fg. 9 mapp. 199, fg. 9 mapp.
206; quota di ½ CT pagina 15 di 16 - - fg. 3 mapp. 791, fg. 5 mapp. 23, CF fg. 5 mapp. 250 sub.
1 e 2, fg. 5 mapp. 246 sub. 1 e 2; quota di 1/6 CF fg. 5 mapp. 251 sub. 1 e 2 e fg. 5 mapp. 252.
19. Infine, il Tribunale di Sondrio ha condannato gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell' compensando Controparte_6
integralmente le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
20. Hanno proposto appello Parte_1 Parte_6 Parte_2 Parte_5
e chiedendo, previa istanza di sospensiva, che, previa Parte_3 Parte_4
declaratoria di nullità e conseguente inefficacia del decreto del Pretore di Sondrio n. 275 del 7-
9-1995, fosse accertata la proprietà degli immobili per usucapione nei seguenti termini:
a. in favore di e ed in ragione del 50 % in comunione Parte_5 Parte_1 indivisa i beni da “a” a “y”, “cc” e “dd” dell'elenco sub punto 2 della parte in fatto dell'atto di citazione e dunque: - 39 - a) Foglio 5, particella 234, categoria C/2, classe 1,
pagina 13 di 22 consistenza 147 mq, superficie 254 mq, rendita 113,88 euro, Via San Carlo piano T-1;
b) Foglio 5, particella 247, sub 2, categoria A/3, classe U, consistenza 5,5 vani, superficie 114 mq, rendita 232,92 euro, Via San Carlo piano T-2-4; c) Foglio 9, particella 200, sub 2, categoria A/3, classe U, consistenza 4,5 vani, superficie 93 mq, rendita 190,57 euro, Contrada Stefen piano 1; d) Foglio 9, particella 200, sub 3, categoria A/3, classe U, consistenza 5 vani, superficie 100 mq, rendita 211,75 euro,
Contrada Stefen piano T-2; e) Foglio 9, particella 200, sub 4, categoria C/6, classe U, consistenza 15 mq, superficie 20 mq, rendita 23,24 euro, Contrada Stefen piano T;
f)
Foglio 5, particella 250, sub 1, qualità “porzione di fabbricato rurale”; g) Foglio 5, particella 250, sub 2, “qualità porzione di fabbricato rurale”; h) Foglio 5, particella 246, sub 1, qualità “porzione di fabbricato rurale i) Foglio 5, particella 246, sub 2, qualità
“porzione di fabbricato rurale”; j) Foglio 3, particella 791, qualità “bosco misto”; k)
Foglio 5, particella 23, “vigneto”; l) Foglio 3, particella 790, qualità “bosco misto”; m)
Foglio 3, particella 792, qualità “bosco misto”; n) Foglio 5, particella 22, qualità
“vigneto”; o) Foglio 5, particella 24, qualità “vigneto”; p) Foglio 5, particella 350, qualità “castagneto da frutto (già frutteto)”; q) Foglio 5, particella 754, qualità
“castagneto da frutto (già frutteto)”; r) Foglio 7, particella 190, qualità “bosco misto”; s)
Foglio 9, particella 80, qualità “prato”; t) Foglio 9, particella 104, qualità “prato”; - 40 -
u) Foglio 9, particella 199, qualità “prato”; v) Foglio 9, particella 206, qualità “prato”;
w) Foglio 9, particella 800, qualità “bosco misto”; x) Foglio 9, particella 801, qualità
“bosco misto”; y) Foglio 9, particella 758, qualità “prato”; cc)Foglio 5, particella 903, sub 1, categoria C/6, classe 1, consistenza 22 mq, superficie 25 mq, rendita 34,09 euro,
Via San Carlo snc piano T;
dd)Foglio 5, particella 903, sub 2, categoria A/3, classe U, consistenza vani 1, superficie 22 mq, rendita 42,35 euro, Via San Carlo snc piano 1;
b. in favore di e ed in ragione del 50 % in comunione Parte_2 Parte_3 indivisa i beni individuati alle lettere “z” e “bb” dell'elenco sub punto 2 della parte in fatto dell'atto di citazione, che qui si richiama integralmente ed in particolare dunque: z)
Foglio 5, particella 905, sub 1 categoria C/6, classe 1, consistenza 22 mq, superficie 27 mq, rendita 34,09 euro, Via San Carlo snc piano T;
bb) Foglio 5, particella 905, sub 3, categoria lastrico solare, consistenza 45 mq, Via San Carlo snc piano primo;
pagina 14 di 22 c. in favore di i beni individuati alla lettera “aa” dell'elenco sub punto 2 Parte_4 della parte in fatto dell'atto di citazione, che qui si richiama integralmente ed in particolare dunque: aa) Foglio 5, particella 905, sub 2, categoria C/6, classe 1, consistenza 14 mq, superficie 16 mq, rendita 21,69 euro, Via San Carlo snc piano T.
21. Per l'effetto chiedevano di ordinare la trascrizione a tutti i competenti uffici, nonché la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia del Demanio - Direzione territoriale di
Sondrio ed accertare nulle e/o inefficaci e revocare tutte le ingiunzioni di pagamento formulate dell' nei confronti degli odierni attori e del terzo Controparte_1 Parte_6
22. L chiedeva il rigetto della Controparte_7
sospensiva e del gravame.
23. Dopo l'udienza di prima comparizione del 17.12.2024 in cui la difesa di parte appellata dichiarava la disponibilità del a non porre in esecuzione la sentenza gravata e parte CP_1 appellante dichiarava di rinunciare all'istanza di sospensiva, la causa era trattenuta in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza dell'8.4.2025 sulle conclusioni come dalle parti rassegnate e previa concessione dei termini di legge per il deposito della comparse conclusionali e delle note di replica.
Motivi della decisione
24. I motivi alla base del gravame sono i seguenti:
a. errata ricostruzione dei fatti sulla base delle produzioni documentali;
b. errata interpretazione della normativa in materia di notifica ed esecuzione coattiva dei provvedimenti giudiziali;
c. violazione del diritto di proprietà del coniuge in comunione dei beni;
d. errata ricostruzione in fatto delle domande di usucapione;
e. errata ricostruzione della posizione di Parte_6
25. Con il motivo sub a), gli appellanti deducono che il decreto pretorile non era titolo idoneo a fondare il trasferimento dei beni in capo allo Stato, in quanto si trattava di “un'accozzaglia di parti di parti di atti differenti”. In particolare, il verbale di mancata vendita al terzo incanto e il decreto di devoluzione di beni immobili invenduti allo Stato recava la data del 25.11.1994 e il decreto pretorile era del 7.9.1995, non contestuale al verbale di vendita;
la correzione di errore materiale era del 10.5. 1996 e la comunicazione con cui il chiedeva al Ministero CP_1
delle Finanze la voltura degli immobili a suo nome, ma non allegava il predetto decreto pagina 15 di 22 pretorile era del 26.11.1997; di tal ché non vi era alcuna certezza dell'autenticità degli atti fondanti il trasferimento dei beni in capo al CP_1
26. Opinione della Corte quanto al motivo a). La doglianza è del tutto generica, in quanto è in atti il decreto pretorile del 7.9.1995, il verbale del terzo incanto del 25.11.1994, oltre che il provvedimento di correzione di errore materiale 10.5.1996 (cfr. doc. n. 11 diparte . A CP_1
fronte di tale compendio documentale, la difesa degli appellanti si è limitata a sottolinearne l'insufficienza, senza minimamente spiegare le ragioni di simile contestazione. E' necessario rilevare anche che le pagine di cui si compone il provvedimento giurisdizionale sono firmate ad una ad una dal pretore sul margine destro, come pacificamente d'uso all'epoca; ragione per la quale una contestazione avrebbe dovuto essere connotata da ben altra specificità, quale ad esempio una non corrispondenza di un terreno con i fogli e le particelle ivi indicate. Né è stata minimamente tratteggiata una possibile falsità degli atti pubblici dotati della nota efficacia fissata dagli artt. 2699 e 2700 c.c..
27. Con il motivo sub b), la difesa degli impugnanti espone che la mancanza di notifica impedisce
l'interversio possessionis in favore del All'uopo deduce che “il procedimento in CP_1
questione avrebbe infatti potuto non giungere mai a definizione, avere esito diverso, riguardare beni diversi, estinguersi per motivi procedurali o di merito, o altro” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello).
28. Opinione della Corte quanto al motivo b). Dati di fatto non contestati sono che il decreto pretorile del 1995 non è mai stato opposto;
come non è contestata la presenza di Parte_7
al verbale del terzo incanto in data 25.11.1994 ed il fatto che lo stesso ha ritenuto di nulla dover dichiarare a fronte della chiara indicazione della devoluzione dei beni allo Stato. Ebbene, la difesa degli appellanti non si confronta con tali passaggi motivazionali che dimostrano la conoscenza dell'avvenuta devoluzione e comprovano la non opposizione dello Siffatta Pt_7
documentazione non abbisogna di ulteriori notifiche, che non realizzerebbero un meritevole obiettivo nell'ordinamento positivo e, del resto, neppure gli impugnanti sono in grado di esplicitare quale vulnus si sarebbe concretizzato. Né, infine, gli impugnanti hanno sollevato una qualsivoglia contestazione ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 602/1973, contestazione che sarebbe stata pregiudicata dal non perfezionamento della notifica;
fatti tutti che non possono che essere letti alla luce del fondamentale principio di autoresponsabilità. Inoltre, le plurime richieste di acquisto di taluni dei beni in questione da parte di dimostrano Parte_6
pagina 16 di 22 ulteriormente la chiara consapevolezza dell'appartenenza allo Stato (v. doc. n. 5 di parte convenuta di primo grado, pagg. 7,12, 15 – 21).
29. Quanto al motivo sub c) gli appellanti contestano che sia stato violato il diritto di proprietà del coniuge in comunione dei beni. Sostengono che coniuge, non aveva mai Parte_1
avuto contezza del decreto e che alla stessa non era mai stato corrisposto un qualche ricavato.
30. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). La Corte richiama i principi espressi da Cass. civ. n. 6575/2013 secondo cui: “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene
(o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (principio affermato ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.)”( v. anche Cass. civ. n. 15692/2020; Cass. civ., n. 150/2023).
Tanto dimostra l'inconsistenza delle doglianze di che mai ha contestato la Parte_1
devoluzione ex art. 85 D.P.R. n. 602/1973, dovendosi ancora sottolineare come mai vi sia stata una vendita forzata di detti immobili.
31. Con il motivo sub d), la difesa degli appellanti deduce che gli stessi sono sempre rimasti nel possesso dei beni, si sono occupati della manutenzione ordinaria e straordinaria. Del resto, la stessa pratica successoria dimostrava in modo limpido che gli odierni appellanti si comportavano uti domini. Al contrario, richiamando la normativa in materia di esproprio, gli impugnanti evidenziano che, dopo il Testo Unico sulle espropriazioni del 2001, il legislatore prevede esplicitamente che dall'inerzia dell'amministrazione per tre anni dal decreto di esproprio discenda la caducazione di ogni effetto del decreto, proprio per il venir meno del requisito della pubblica utilità del bene.
32. Opinione della Corte quanto al motivo sub d). In primo luogo, è da sottolineare la non pertinenza del T.U. n. 327/2001, non vertendosi in ambito espropriativo.
33. In secondo luogo, quanto all'usucapione, questo Ufficio ha già avuto modo di precisare che
“l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario. Il nostro ordinamento prevede che, perché vi sia usucapione, il soggetto che vanta il diritto deve aver esercitato sul bene un possesso continuo (per beni immobili art. 1158 c.c.2, per beni mobili art. 1161 c.c.3), ininterrotto (art. 1167 c.c.4), pacifico e pubblico (art. 1163
pagina 17 di 22 c.c.5) per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge. Affinché il possesso abbia valore ai fini del decorso dei termini per l'usucapione deve inoltre associarsi all'inerzia del titolare del corrispondente diritto. Ai predetti requisiti si affianca, inoltre, quello del “titolo”, secondo il brocardo latino “Usucapionis requisita sunt: res habilis, titulus, fides, possessio, tempus”. Tale requisito acquista particolare importanza se si considera il delicato rapporto esistente tra mera detenzione e possesso di un bene. Per distinguere tra queste due fattispecie occorre considerare, infatti, il titolo al quale viene ricollegato l'esercizio del potere di fatto. È proprio sulla base del titolo che una tale distinzione è possibile. Pertanto, qualora il bene venga utilizzato richiamandosi ad un titolo attributivo di un diritto di credito o diritto personale di godimento, si avrà mera detenzione. Qualora, invece, il titolo richiamato sia attributivo di un diritto reale, si avrà possesso. Vi è una differenza sostanziale tra possesso e mera detenzione.
Perché vi sia possesso occorre che sia rispettata la previsione dell'art. 1141 comma 2 c.c., ossia occorre che il titolo sulla base del quale un soggetto ha avuto in detenzione il bene muti per causa proveniente da un terzo o in forza dell'opposizione del soggetto stesso contro al possessore. È fondamentale rilevare in questa sede come solo il possesso costituisca una situazione di fatto idonea a far maturare l'usucapione. Pertanto, è utile che tale previsione sia letta ed interpretata in combinato disposto con l'art. 1164 c.c., che stabilisce, analogamente, come il soggetto che ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza dell'opposizione del soggetto medesimo contro il diritto del proprietario. La norma aggiunge anche che il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato. Ultimo ma non meno importante tra i requisiti, la necessità di un comportamento corrispondente a quello del proprietario o di titolare di altro diritto reale (uti dominus), accompagnato dall'intenzione del soggetto di comportarsi come proprietario del bene stesso (animus possidendi). In tal senso si esprime la
Suprema Corte: 'chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene in virtù di usucapione, deve dimostrare non solo di aver esercitato un comportamento corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sul bene ma anche la propria intenzione di comportarsi come proprietario del bene stesso' (Cass. Civ. Sentenza n. 9325/2011). Non basta, quindi, che il soggetto eserciti il possesso sul bene, in modo indisturbato, pubblico e notorio. Se il soggetto esercita tale possesso riconoscendo – anche implicitamente, attraverso il non pieno esercizio
pagina 18 di 22 delle azioni, oneri e diritti spettanti al proprietario o l'inerzia a fronte di atti di quest'ultimo sul bene – che il proprietario sia un altro, diverso da sé, che solo acconsente all'utilizzo del bene da parte sua, non può esserci usucapione, posto che il requisito dell'animus viene a mancare.
L'animus possidendi consiste, infatti, nell'intenzione di comportarsi come solo ed unico proprietario, esercitandone le corrispondenti facoltà. Tale consolidato principio viene ribadito
e meglio articolato in ulteriori pronunce: 'ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso
l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri'. (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4444 del
27/02/2007). In senso conforme una pronuncia in termini: 'per giurisprudenza consolidata di questa Corte colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, potendo eventualmente quest'ultimo essere desunto in via presuntiva dal primo, sempre che vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà e, solo in tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario' (Cass. n. 22667 del 2017; Cass. n. 14092 del 2010; Cass. n. 15145 del 2004; Cass. n. 15755 del 2001). Inoltre, per quanto concerne
l'accertamento del corpus possessionis, la giurisprudenza di questa Corte afferma pacificamente che si tratta di un accertamento di fatto che il giudice di merito deve operare caso per caso, esaminando l'intero reticolo di poteri concretamente esercitati sul bene;
cosicché nel relativo apprezzamento non ci si può limitare a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma è necessario considerare anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento del proprietario (Cass. n. 6123 del 2020)”.
34. Trasfondendo tali principi nel caso in esame, la Corte richiama le plurime richieste in vista dell'acquisto dei beni, come riportate sub n. 28. Sempre nella prospettiva dell'animus rem sibi habendi, non può non valorizzarsi la circostanza che gli odierni appellanti non hanno mai pagina 19 di 22 pagato le imposte sui predetti beni (v. doc. n. 12 di parte , non opponendosi al CP_1
pagamento delle stesse da parte dello Stato. Ancora, con un comportamento incompatibile con l'animus domini, in data 6.6.2018 ( doc. n. 7) con inizio dal 14.2.2018 veniva dato conto della proprietà dei luoghi, come risultante dal decreto con correzione relativa del 1996, della tipologia di edifici ivi esistenti e della possibilità di acquisto in capo a Inoltre, a Pt_7
seguito del decesso di in data 16.11.2010, gli eredi avevano presentato Parte_7
denuncia di successione con richiesta di volturazione dei suddetti beni, ma la pratica non aveva avuto seguito, come emerge dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, del seguente tenore: “Spett. Ente in riferimento alla nota 12047/2019, comunico che l'ufficio territorio di
Sondrio, alla luce della presentazione della dichiarazione di successione relativa al de cuius
, non ha apportato alcuna variazione nelle banche dati catastali. Preciso Parte_7
che la dichiarazione di successione non è titolo sufficiente per procedere alla volturazione di beni non rientranti nell'asse ereditario, anche se risulta una trascrizione presso l'ufficio di pubblicità immobiliare della stessa” (v. doc. n. 10 del fascicolo di primo grado di parte convenuta). Infine, non è in atti alcuna fattura comprovante l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, non risultando neppure che la richiesta di concessione edilizie per ampliamento immobile di San Bernardo con relativo parere favorevole della
Commissione edilizia del 2003 (doc. n. 11 di ) abbia avuto esito positivo. Controparte_1
In conclusione, la difesa degli appellanti non ha minimamente scalfito l'impianto motivazionale della sentenza gravata, non avendo dimostrato l'interversione del possesso, non avendo gli attori tenuto un comportamento uti domini, inscrivibile in una seria interversione del possesso efficacemente opponibile allo Stato.
35. Quanto al motivo sub e) gli appellanti deducono l'irrilevanza della richiesta di acquisto di parte di tali beni da parte di rispetto alla consapevolezza della proprietà in Parte_6
capo allo Stato.
36. Opinione della Corte quanto al motivo e). La Corte, pur richiamando le plurime richieste di acquisto da parte di come sub n. 28, sottolinea come le rationes decidendi Parte_6
siano integrate da quanto esposto sub nn. 33 e 34. Ed, invero, anche ove si privasse di rilievo dette richieste inoltrate dal – presupposto non condiviso da questo Collegio - le altre Pt_6 circostanze in fatto escludono comunque la maturazione dell'usucapione.
pagina 20 di 22 37. Conclusivamente, sulla base delle sopra esposte motivazioni, segue il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado. Né sono ammissibili i capitoli di prova articolati dal n.
1 al n. 13 della prima parte, capitoli che implicano valutazioni non licenziabili per testi, riportando la seguente dicitura: “vengono tuttora posseduti e goduti in maniera pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa”. Come non sono ammissibili i capitoli afferenti presunte spese asseritamente sostenute (capitolo n. 14 della prima parte e capitolo n. 3 della seconda parte), in quanto generici, non supportati sul piano documentale e non idonei a contrastare le obiezioni di parte convenuta in punto esito positivo di richiesta di concessione edilizia.
38. L'esito del giudizio giustifica la condanna delle parti appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore dell' . Le spese sono liquidate avuto riguardo al valore Controparte_1
indeterminabile di media complessità, con l'utilizzo dei parametri medi e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
39. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2015/24 R.G. ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da Parte_1 Parte_6 Parte_2
e e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_5 Parte_3 Parte_4
n. 1/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio;
II. condanna in solido Parte_1 Parte_6 Parte_2 Pt_5
e a rimborsare, in favore dell'
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 - oltre
[...]
rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge;
III. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
pagina 21 di 22 Così deciso in Milano, in data 16.4.2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Giovanna Ferrero Consigliere dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2015/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARA TURUANI PORRETTI,
[...] C.F._6
elettivamente domiciliati in corso di Porta Vittoria 20122 Milano presso il difensore appellanti contro
(C.F. , Con Il Patrocinio Dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
STATO MILANO, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura di Stato di Milano
appellata avente ad oggetto: Usucapione
pagina 1 di 22 Conclusioni per , Parte_1 Parte_2 CP_2 Parte_4
[...] Parte_5 Parte_6
Piaccia all'eccellentissima Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, in accoglimento delle ragioni esposte nel presente atto di appello: Nel merito A. Dichiarare la sentenza n. 1/2024 del Tribunale di
Sondrio nulla per mancanza degli elementi di diritto e per difetto o insufficienza o contraddittorietà di presupposti e motivazioni in fatto e diritto;
B. In riforma totale della sentenza impugnata annullare la medesima, nonché il rigetto delle domande formulate in primo grado da attori e terzo chiamato, nonché la condanna degli attori e del terzo chiamato al rilascio degli immobili ed al pagamento delle indennità di occupazione ed alla condanna alle spese. C. Per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni, anche istruttorie, già formulate in primo grado (che si anticipa riportano alcune lievi modifiche catastali a seguito di variazione del classamento catastale effettuata dal Comune di AE VA - 2 - nelle more) e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni: C1) per gli attori in primo grado In via preliminare Annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace e/o revocare ogni e qualsivoglia ingiunzione di pagamento formulata dell' nei confronti degli odierni attori e del terzo Sig. Controparte_1
per i motivi dedotti in narrativa o in ogni caso ed in subordine sospendere i relativi Parte_6
procedimenti sino alla definizione del presente giudizio e sino alla pronuncia relativa alla domanda di merito. Sempre in via preliminare Accertare e dichiarare, per quanto occorrer possa, la nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o comunque illegittimità ed inapplicabilità del decreto del Pretore di
Sondrio n. 275 del 7 settembre 1995 e di ogni ulteriore provvedimento collegato, conseguente o comunque connesso. Nel merito: Accertare e dichiarare in capo agli attori sin dall'origine e/o comunque per usucapione decennale e/o quindicennale e/o ultraventennale la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili: 1) In favore dei Signori e Parte_5 Parte_1
ed in ragione del 50 % in comunione indivisa i beni da “a” a “y”, “cc” e “dd” dell'elenco sub punto 2 della parte in fatto dell'atto di citazione, che qui si richiama integralmente ed in particolare dunque: a)
Foglio 5, particella 234, categoria C/2, classe 1, consistenza 147 mq, superficie 254 mq, rendita 113,88 euro, Via San Carlo piano T-1; b) Foglio 5, particella 247, sub 2, categoria A/3, classe U, consistenza
5,5 vani, superficie 114 mq, rendita 232,92 euro, Via San Carlo piano T-2-4; c) Foglio 9, particella 200, sub 2, categoria A/3, classe U, consistenza 4,5 vani, - 3 - superficie 93 mq, rendita 190,57 euro,
Contrada Stefen piano 1; d) Foglio 9, particella 200, sub 3, categoria A/3, classe U, consistenza 5 vani, superficie 100 mq, rendita 211,75 euro, Contrada Stefen piano T-2; e) Foglio 9, particella 200, sub 4, categoria C/6, classe U, consistenza 15 mq, superficie 20 mq, rendita 23,24 euro, Contrada Stefen
pagina 2 di 22 piano T;
f) Foglio 5, particella 250, sub 1, qualità “porzione di fabbricato rurale”; g) Foglio 5, particella
250, sub 2, “qualità porzione di fabbricato rurale”; h) Foglio 5, particella 246, sub 1, qualità “porzione di fabbricato rurale i) Foglio 5, particella 246, sub 2, qualità “porzione di fabbricato rurale”; j) Foglio 3, particella 791, qualità “bosco misto”; k) Foglio 5, particella 23, “vigneto”; l) Foglio 3, particella 790, qualità “bosco misto”; m) Foglio 3, particella 792, qualità “bosco misto”; n) Foglio 5, particella 22, qualità “vigneto”; Foglio 5, particella 24, qualità “vigneto”; p) Foglio 5, particella 350, qualità
“castagneto da frutto (già frutteto)”; q) Foglio 5, particella 754, qualità “castagneto da frutto (già frutteto)”; r) Foglio 7, particella 190, qualità “bosco misto”; s) Foglio 9, particella 80, qualità “prato”; t)
Foglio 9, particella 104, qualità “prato”; u) Foglio 9, particella 199, qualità “prato”; v) Foglio 9, particella 206, qualità “prato”; w) Foglio 9, particella 800, qualità “bosco misto”; x) Foglio 9, particella
801, qualità “bosco misto”; - 4 - y) Foglio 9, particella 758, qualità “prato”; cc)Foglio 5, particella 903, sub 1, categoria C/6, classe 1, consistenza 22 mq, superficie 25 mq, rendita 34,09 euro, Via San Carlo snc piano T;
dd)Foglio 5, particella 903, sub 2, categoria A/3, classe U, consistenza vani 1, superficie
22 mq, rendita 42,35 euro, Via San Carlo snc piano 1; 2) In favore delle Signore e Parte_2
ed in ragione del 50 % in comunione indivisa i beni individuati alle lettere “z” e “bb” Parte_3 dell'elenco sub punto 2 della parte in fatto dell'atto di citazione, che qui si richiama integralmente ed in particolare dunque: z) Foglio 5, particella 905, sub 1 categoria C/6, classe 1, consistenza 22 mq, superficie 27 mq, rendita 34,09 euro, Via San Carlo snc piano T;
bb) Foglio 5, particella 905, sub 3, categoria lastrico solare, consistenza 45 mq, Via San Carlo snc piano primo;
3) In favore della Signora
i beni individuati alla lettera “aa” dell'elenco sub punto 2 della parte in fatto dell'atto Parte_4
di citazione, che qui si richiama integralmente ed in particolare dunque: aa) Foglio 5, particella 905, sub 2, categoria C/6, classe 1, consistenza 14 mq, superficie 16 mq, rendita 21,69 euro, Via San Carlo snc piano T;
Per l'effetto munire l'emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ordinare la trascrizione a tutti i competenti uffici, nonché la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione territoriale di Sondrio ed ogni altro ufficio competente, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità a riguardo. Accertare e dichiarare nulle e/o inefficaci e/o revocare tutte le ingiunzioni di pagamento formulate dell' Controparte_1
nei confronti degli odierni attori e del - 5 - terzo Sig. per i motivi dedotti in Parte_6 narrativa. In via subordinata Nelle denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di non accogliere le domande formulate in via principale e dunque di non dichiarare l'intervenuta usucapione in favore degli odierni attori, accertare e dichiarare nulle e/o inefficaci e/o pagina 3 di 22 revocare tutte le ingiunzioni di pagamento per indennità di occupazione maturate sino a dicembre 2018
e o sino al diverso periodo ritenuto di giustizia, formulate dell' nei confronti degli Controparte_1
odierni attori e del terzo Sig. per i motivi dedotti in narrativa. In ogni caso Con Parte_6
vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ivi compreso anche il rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e C.p.a., come per legge. In via istruttoria Richiamate tutte le produzioni documentali di cui agli atti difensivi, si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che i beni immobili in AE VA di cui all'elenco da “a” a “y”, “cc” e “dd” dell'elenco di cui a pag. 31 e 32 dell'atto di citazione che mi si rammostra – in particolare costituiti da un appartamento al piano secondo e relative pertinenze al piano terra e quarto in via San Carlo 12 (ora
Vicolo degli Andet 38), un box in Via San Carlo 12 (ora Vicolo degli Andet 38), un appartamento in località San Bernardo al piano primo, un appartamento in località San Bernardo al piano terra e secondo, un box in località San Bernardo, 4 porzioni di fabbricato rurale in Via San Carlo, i terreni qualificati come “bosco misto”, “prato”, “vigneto”, “castagneto frutteto”, un appartamento in Via San
Carlo snc e un box in Via San Carlo snc – sono stati posseduti e goduti in maniera pacifica, - 6 - indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa dai Signori e Parte_5 Parte_1
rispettivamente dal 1 giugno 1975 e dal 1 marzo 1969 e prima ancora dal Signor dal Parte_7
1940, sino ad oggi? 2) Vero che i Signori e e il defunto Parte_5 Parte_1 Parte_7
provvedono da oltre 20 anni e tuttora – ed in particolare dal 1 giugno 1975 il primo, dal 1 marzo 1969 la seconda e dal 1940 sino alla morte nel 2010 il terzo – alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui al capitolo di prova precedente, qui da intendersi integralmente riportati, ivi compresa la potatura delle piante e la manutenzione del verde per quei i beni diversi dai fabbricati?
Vero che i Signori e nonché il defunto hanno fatto Parte_5 Parte_1 Parte_7 eseguire sugli immobili di cui ai punti che precedono le opere descritte nell'elenco di cui al doc. 10 dell'atto di citazione che mi si rammostra, negli anni e con i costi ivi indicati? Vero che i Signori Pt_5
e e il defunto da oltre venti anni – ed anzi dal 1 giugno 1975 il
[...] Parte_1 Parte_7
primo, dal 1 marzo 1969 la seconda e dal 1940 sino alla morte il terzo – e tuttora posseggono e godono degli immobili di cui al capitolo di prova n. 1, qui da intendersi integralmente riportati, senza essere disturbati e senza dovere rendere conto a nessuno ed appaiono pubblicamente e pacificamente gli unici veri ed esclusivi proprietari degli stessi? Vero che nel 1982 i fratelli e Persona_1 _3
hanno concordato in che modo suddividere tra loro la proprietà tra essi cointestate, site Parte_7
- in AE VA, Via San Carlo n. 12 (ora Vicolo degli Andet 38) ed hanno conseguentemente pagina 4 di 22 concluso nel 1987 le opere di spartizione delle rispettive - 7 - proprietà esclusive, contestualmente realizzando box, rifacendo balconi e colonne e realizzando unità abitativa sul mappale 250/251, derivandone la situazione di fatto di cui al doc. 2 dell'atto di citazione che mi si rammostra? Vero che dal 1987 i tre box di Via San Carlo snc sono stati costruiti e spartiti tra i tre fratelli e ER _3
– e dunque da essi e dai di loro eredi di lì in poi rispettivamente ed ininterrottamente Parte_7
sinora goduti e posseduti – secondo quanto risulta dalla rappresentazione grafica allegata alla documentazione comunale prodotta sub doc. 2 con l'atto di citazione, che mi si rammostra? Vero che dal 1982 i Signori e nonché il Signor hanno concesso in Parte_7 Parte_1 Parte_5 comodato d'uso gratuito al Signor gli immobili di cui ai punti f e g, cc e dd Parte_6 dell'elenco di cui a pag. 31 e 32 dell'atto di citazione ed in particolare la porzione di immobili di Via
San Carlo 12 che insistono sul mappale 250/251? Vero che il comodato di cui al punto che precede è tuttora in essere e lo è stato senza soluzione di continuità dal 1982? Vero che i beni immobili in AE
VA di cui sub “z” e “bb” dell'elenco di cui a pag. 32 e 33 dell'atto di citazione che mi si rammostra – in particolare costituiti da un box al piano terra di Via San Carlo snc e da un lastrico solare al piano primo di Via San Carlo snc – vengono tuttora posseduti e goduti in maniera pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa dalle Signore e Parte_2 Parte_3
rispettivamente dal 1987 e dal 7 giugno 1993 e prima ancora dal Signor dal 1987? Vero _3 che il lastrico solare di cui al sub “bb” dell'elenco di cui al punto che precede è accessibile unicamente transitando all'interno dell'appartamento sito al primo piano dell'immobile di Via San Carlo n. 12 (ora
Vicolo degli Andet 38), - 8 - di proprietà esclusiva delle Signore e e Parte_2 Parte_3 prima di esse del Signor Vero che il bene immobile in AE VA sub “aa” _3 dell'elenco di cui a pag. 33 dell'atto di citazione che mi si rammostra – in particolare costituito da un box al piano terra di Via San Carlo snc – è stato posseduto e goduto in maniera pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa dalla Signora e prima ancora dal Signor Parte_4 [...]
dal 1987 e tuttora? Vero che a far tempo dal 1990 i Signori e e, ER Parte_5 Parte_1
finché è stato in vita, il Signor le concedono in comodato gratuito i prati situati in Parte_7
località San Bernardo ed identificati ai seguenti estremi foglio 9 particelle 199 -206 per il pascolo del suo bestiame? Vero che nel mese di marzo 2008 il ha emesso “ordinanza” Controparte_4 per l'adeguamento degli impianti di scarico fognario? Vero che i Signori Parte_7 Pt_5
e hanno eseguito i lavori richiesti dal Comune con l'ordinanza di cui al punto
[...] Parte_1 che precede sull'immobile sito a AE VA, in Via San Carlo n. 12 (ora Vicolo degli Andet 38)?
pagina 5 di 22 Si indicano come testi i Signori: ➢ , residente a [...], Testimone_1 sui capitoli di prova nn. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11; ➢ , residente a [...] della Campagna n. 161, sui capitoli di prova nn. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,14; ➢ , residente Testimone_3
a AE VA, in Via Roma n. 274, sui capitoli di prova nn. 1,2,3,4,7,8,9,10,11; - 9 - ➢
[...]
, residente a [...], sui capitoli di prova nn. Tes_4
1,2,3,4,7,8,9,10,11,12; ➢ , residente a[...], sui capitoli di Testimone_5
prova nn. 3,4,7,8,9,10,11,13,14; ➢ , residente a [...]
n. 56D, sui capitoli di prova nn. 3,4,7,8,9,10,11,13,14; ➢ , residente a [...]Testimone_7
VA, in Via Masonacce n. 114, sui capitoli di prova nn. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14; ➢
[...]
, residente a [...], sui capitoli di prova nn. Tes_8
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14; ➢ residente a [...]
n. 31/A sui capitoli di prova nn. 2,4,7,8,9,10,11. Si chiede disporsi ctu tecnica al fine di accertare e verificare, ove quanto dedotto dagli attori anche nei precedenti capitoli di prova non risulti sufficiente, lo stato di conservazione e manutenzione dei beni oggetto di causa, l'epoca di realizzazione di opere e manutenzioni, ordinarie e straordinarie eseguite ed ogni altra circostanza utile ai fini del decidere. C2) per il terzo chiamato in primo grado In via preliminare In rito: Accertare e dichiarare l'inammissibilità ed irritualità della chiamata in causa del terzo per i motivi dedotti in narrativa, tra Parte_6
cui il fatto che viene formulata una domanda riconvenzionale verso soggetto diverso dagli attori e privo di legittimazione passiva e per l'effetto estromettere dal presente giudizio il Signor - 10 - Parte_6
con condanna dell' alla integrale rifusione delle spese e dei compensi
[...] Controparte_1 professionali per la costituzione in giudizio, oltre che di una somma da determinarsi ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Nel merito In via principale Respingere siccome infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte dall' nei confronti del Signor In ogni Controparte_1 Parte_6 caso Condannare l' al pagamento di spese e compensi legali del presente Controparte_1
giudizio, anche inerenti la chiamata in causa del terzo, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, nonché al pagamento di una somma che il Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 96, comma terzo del c.p.c., tenuto conto del comportamento tenuto da controparte. In via istruttoria: richiamate tutte le produzioni documentali di cui agli atti difensivi, si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che dal 1982 i Signori e Parte_7
nonché il Signor hanno concesso in comodato d'uso gratuito al Signor Parte_1 Parte_5
pagina 6 di 22 una porzione dell'immobile di Via San Carlo n. 12/A (ora Via San Carlo n. 156) ed Parte_6 in particolare proprio l'unità abitativa realizzata dal Sig. dopo l'accordo di ripartizione Parte_7
che era intercorso con i fratelli ed in particolare gli immobili, che insistono sul mappale 250/251 di cui ai punti f e g, cc e dd dell'elenco di cui a pag. 31 e 32 dell'atto di citazione? 2) Vero che il comodato di cui al punto che precede è tuttora in essere e lo è stato senza soluzione di continuità dal 1982? - 11 - 3)
Vero che i Signori e nonché finché era in vita il Signor Parte_1 Parte_5 Parte_7
hanno sempre affrontato in proprio tutte le spese e le manutenzioni relative agli immobili di cui al precedente punto 1? Si indicano come testi su tutti i capitoli di prova i Signori: ➢ , Testimone_1 residente a [...]; ➢ , residente a [...], in Testimone_2
Via Della Campagna n. 161; ➢ , residente a [...]; ➢ Testimone_3
, residente a [...]; ➢ , residente ad Testimone_4 Testimone_5
Albosaggia, in Via Giugni n. 8; ➢ , residente a [...]
n. 56D; ➢ , residente a [...]; ➢ , Testimone_7 Testimone_8
residente a [...]; ➢ residente a [...]in Testimone_9
Valtellina, in Via IV Novembre. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, -appellante- in via principale: rigettare l'appello avversario con ogni conseguente provvedimento - In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'usucapione in capo agli odierni appellanti, condannare gli stessi, in solido tra loro, alla restituzione degli importi versati dall' a titolo di IMU e TASI Controparte_1 nell'importo che sarà determinato in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Svolgimento del processo
1. , , e agivano Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 contro l' per far accertare e Controparte_5
dichiarare la loro proprietà degli immobili indicati nell'atto di citazione o comunque per pagina 7 di 22 usucapione decennale e/o quindicinale e/o ventennale, oltre che per ottenere l'annullamento o la revoca di tutte le ingiunzioni di pagamento ricevute sino a dicembre 2018.
2. In particolare, gli attori deducevano che l' aveva loro recapitato una serie Controparte_1 di intimazioni di pagamento per “indennità di occupazione sine titulo” con riferimento a vari beni immobili ubicati nel Comune di AE VA, che gli attori medesimi possedevano letteralmente “da sempre”, ritenendoli di loro proprietà. Secondo gli attori, anche ammettendo che nel 1995 il avesse acquisito la proprietà dei beni in questione, la successiva CP_1
inerzia del per decenni nel far valere il titolo e addirittura nel comunicare alcunché in CP_1 proposito agli odierni attori aveva comunque determinato il perfezionamento dell'usucapione in capo a questi ultimi. Gli attori affermavano, infatti, che sin dalla nascita i fratelli ER
(nato a [...] il [...] e deceduto il 12 gennaio 1995),
[...] _3
(nato a [...] il [...] e deceduto il 15 maggio 2006) e (nato Parte_7
a AE VA in data 11 ottobre 1940 e deceduto il 16 novembre 2010) erano originari del
Comune di AE VA, ove erano sempre stati residenti, unitamente ai rispettivi coniugi e figli, godendo indisturbatamente dei predetti immobili e, pertanto, erano subentrati gli eredi nelle persone di: che era figlia ed erede (esclusiva per quanto riguarda i beni Parte_4
oggetto del presente contenzioso) di e che Persona_1 Parte_2 Parte_3
erano eredi in quanto rispettivamente moglie e figlia di e _3 Parte_1
che erano eredi in quanto rispettivamente moglie e figlio di Parte_5 Parte_7
3. Gli attori aggiungevano che anch'egli destinatario delle intimazioni di Parte_6 pagamento dell' , aveva avuto in comodato d'uso gratuito una porzione Controparte_1 dell'immobile di Via San Carlo n. 12.
4. La difesa attorea esponeva che, dopo contatti informali, l' aveva effettuato Controparte_1
un sopralluogo in vista di una possibile composizione bonaria della vicenda, dopo di ché notificava le ingiunzioni di pagamento agli attori ed a identificandoli quali Parte_6
occupanti senza titolo degli immobili de quibus. Successivamente, e Parte_5 Pt_1
verificata la situazione catastale dei beni per cui è causa ed appresa l'indicazione
[...] dell'Agenzia del Demanio quale proprietaria/comproprietaria dei vari lotti, provvedevano a definire la pratica successoria di depositando apposita dichiarazione di Parte_7
successione.
pagina 8 di 22 5. Gli attori sostenevano che, negli anni, avevano esercitato il diritto di proprietà sugli immobili in questione, sostenendo nei decenni tutti i costi, sia di ordinaria, sia di straordinaria manutenzione, chiedendo alla pubblica amministrazione le autorizzazioni del caso.
Contestavano, dunque, la fondatezza delle ingiunzioni ricevute e, in ogni caso, affermavano di aver usucapito i beni, posto che l' non aveva mai compiuto nei confronti Controparte_1
di alcuno degli odierni attori e, prima ancora dei loro aventi causa, alcun atto interruttivo.
6. L'Agenzia del Demanio - Direzione Generale della Lombardia chiedeva il rigetto delle domande attoree, chiamando in causa e proponendo domanda Parte_6 riconvenzionale nei confronti degli attori e di L , in Parte_6 Controparte_1
particolare, deduceva che, con decreto del Pretore di Sondrio n. 275 del 07/09/1995, rettificato in data 10/05/1996, venivano trasferiti allo Stato i beni siti in AE VA (SO), censiti catastalmente al CF al fg. 5 mapp. 247 sub. 2, fg. 9 mapp. 200 sub. 2, fg. 9 mapp. 200 sub. 3, fg.
9 mapp. 200 sub. 4, fg. 5 mapp. 234, CT fg. 3 mapp. 790, fg. 3 mapp. 792, fg. 5 mapp. 22, fg. 5 mapp. 24, fg. 5 mapp. 350, fg. 5 mapp. 754, fg. 7 mapp. 190, fg. 9 mapp. 80, fg. 9 mapp. 104, fg. 9 mapp. 800, fg. 9 mapp. 801, fg. 9 mapp. 199, fg. 9 mapp. 206; quota di ½ CT fg. 3 mapp.
791, fg. 5 mapp. 23, CF fg. 5 mapp. 250 sub. 1 e 2, fg. 5 mapp. 246 sub. 1 e 2; quota di 1/6 CF fg. 5 mapp. 251 sub. 1 e 2 e fg. 5 mapp. 252, a conclusione di una procedura esecutiva in danno di , deceduto poi in data 16/11/2010. Parte_7
7. Parte convenuta deduceva che il predetto decreto, sottoscritto da , in quanto Parte_7
presente alla infruttuosa vendita dei predetti beni al terzo incanto, costituiva titolo esecutivo per il rilascio degli immobili, nonché titolo per la trascrizione della devoluzione dei medesimi allo
Stato sui registri immobiliari e per la relativa cancellazione delle iscrizioni ipotecarie;
che, conformemente a ciò, a ridosso dell'avvenuta devoluzione, in data 02/02/1996, venivano operate sia la trascrizione sia la relativa cancellazione. Tali beni erano, quindi, assunti nella consistenza dello Stato, a cura del Dipartimento del Territorio di Sondrio all'epoca competente, alla scheda patrimoniale 323 della Provincia di Sondrio.
8. A seguito della costituzione dell' e del subentro della filiale regionale agli Controparte_1 uffici periferici, parte convenuta assumeva che nel 2008 era stata eseguita un'ispezione dei beni, in occasione della quale i referenti dell' erano anche accompagnati Controparte_1
da e dal di lui tecnico di fiducia, al fine di verificarne lo stato Parte_6
manutentivo, nonché le eventuali occupazioni in corso, come riportato nel relativo verbale;
pagina 9 di 22 detta ispezione accertava in quell'occasione l'occupazione dei beni de quibus da parte dell'esecutato e della moglie, nonostante l'ordine di rilascio contenuto nel decreto pretorile.
Secondo l' , il riconoscimento della proprietà dei beni in capo allo Stato da Controparte_1
parte degli odierni attori si evinceva chiaramente anche dal fatto che, sin dal 1995, anno della devoluzione allo Stato, erano continuate a pervenire all'Amministrazione molteplici istanze di locazione/alienazione dei suddetti cespiti.
9. Gli immobili venivano poi inseriti negli elenchi dei beni da cedere agli Enti locali nell'ambito delle procedure del c.d. “federalismo demaniale” di cui al D.lgs. n. 85/2010 e successivo art. 56 bis D.L. n. 69/2013 e in data 06/06/2018 veniva effettuato un sopralluogo congiunto tra le parti presso gli immobili di AE VA. Secondo l'ente convenuto, in ragione del mancato accordo transattivo, in data 04/04/2019, lo a quasi 10 anni di distanza dalla morte del Pt_7 padre, nel tentativo di appropriarsi di beni mai confluiti nell'asse ereditario, poiché di proprietà statale, eseguiva un'illegittima trascrizione di una inesistente successione testamentaria a suo favore. L'ente convenuto, dopo aver appreso dell'esistenza di tale atto, aveva chiesto chiarimenti agli uffici dell' delle Entrate, che con nota prot. n. 24637 del 21/09/2020 CP_1
avevano chiarito che il titolo così formato non era comunque sufficiente per procedere alla volturazione dei beni non rientranti nell'asse ereditario.
10. Parte convenuta, dunque, contestava la prospettazione attorea, essendo ricavabile la piena consapevolezza, da parte dell'esecutato, della devoluzione dei beni allo Stato, con conseguente impossibilità di usucapire i predetti beni.
11. Differita la prima udienza per consentire alla parte convenuta di chiamare in causa Parte_6
quest'ultimo, costituitosi, chiedeva il rigetto delle domande proposte dall'
[...] CP_1
deduceva di aver sempre avuto in comodato d'uso gratuito una porzione
[...] dell'immobile di Via San Carlo n. 12/A ed in particolare proprio l'unità abitativa realizzata da dopo l'accordo di ripartizione che era intercorso con i fratelli sul mappale Parte_7
250/251.
12. Esperita l'istruttoria mediante produzioni documentali, la causa era decisa con la sentenza n.
1/2024 con cui il Tribunale di Sondrio respingeva la domanda proposta da Parte_1
, e contro l' Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, tendente ad accertare e dichiarare in capo agli Controparte_5 attori la proprietà degli immobili indicati nell'atto di citazione.
pagina 10 di 22 13. Per quanto di interesse nel presente grado, il giudice di prime cure esponeva che, con decreto del Pretore di Sondrio n. 275 del 07/09/1995, rettificato in data 10/05/1996, venivano trasferiti allo Stato i beni siti in AE VA (SO), censiti catastalmente al CF al fg. 5 mapp. 247 sub. 2, fg. 9 mapp. 200 sub. 2, fg. 9 mapp. 200 sub. 3, fg. 9 mapp. 200 sub. 4, fg. 5 mapp. 234,
CT fg. 3 mapp. 790, fg. 3 mapp. 792, fg. 5 mapp. 22, fg. 5 mapp. 24, fg. 5 mapp. 350, fg. 5 mapp. 754, fg. 7 mapp. 190, fg. 9 mapp. 80, fg. 9 mapp. 104, fg. 9 mapp. 800, fg. 9 mapp. 801, fg. 9 mapp. 199, fg. 9 mapp. 206; quota di ½ CT fg. 3 mapp. 791, fg. 5 mapp. 23, CF fg. 5 mapp. 250 sub. 1 e 2, fg. 5 mapp. 246 sub. 1 e 2; quota di 1/6 CF fg. 5 mapp. 251 sub. 1 e 2 e fg. 5 mapp. 252, a conclusione di una procedura esecutiva in danno di , deceduto Parte_7
in data 16/11/2010 (cfr. doc.1 fascicolo parte convenuta). Il verbale relativo alla infruttuosa vendita dei predetti beni al terzo incanto, contenente il decreto di devoluzione dei beni allo
Stato, veniva sottoscritto da presente all'udienza del 25 novembre 1994, Parte_7
tenutasi davanti al Pretore di Sondrio.
14. A tale riguardo, i rilievi svolti dagli attori circa la mancanza della notifica del decreto di devoluzione dei beni non erano condivisibili, dal momento che lo scopo della notifica di un atto
è la conoscenza formale dello stesso in capo al destinatario, ossia nella specie, Parte_7
presente al momento della infruttuosa vendita dei suoi beni al terzo incanto e alla conseguente emanazione del decreto di devoluzione dei beni allo Stato, essendo stato, quindi, raggiunto lo scopo. Ebbene, il decreto di devoluzione costituiva titolo esecutivo per il rilascio degli immobili, nonché per la trascrizione della devoluzione dei medesimi allo Stato sui registri immobiliari e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie;
trascrizione che veniva effettuata in data 14.09.1995, successivamente rettificata in data 20.08.1996, a seguito della rettifica del decreto di devoluzione. Dall'avvenuta trascrizione del decreto di devoluzione derivava quindi l'opponibilità del medesimo ai terzi, compresi quindi i familiari di Inoltre, tali Parte_7 beni, a cura del Dipartimento del Territorio di Sondrio all'epoca competente, venivano assunti nella consistenza dello Stato alla scheda patrimoniale 323 della provincia di Sondrio.
15. Il Tribunale di Sondrio reputava, poi, infondata l'eccezione di parte attrice, secondo cui non sarebbe possibile aggredire un bene in quanto ricadente nella comunione legale dei beni tra i coniugi. A questo proposito, citava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “per il debito di uno dei coniugi legittimamente è sottoposto ad esecuzione, nella sua interezza, il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, non potendosi, pertanto, riconoscere a
pagina 11 di 22 quest'ultimo il diritto di caducare gli atti della procedura né di ottenere la separazione di parti
o quote del bene staggito, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 04/01/2023, n. 150).
16. Pertanto, dall'avvenuta devoluzione dei beni di allo Stato, nonché dalla Parte_7
consapevolezza del medesimo di tale circostanza (avendo lo stesso sottoscritto il decreto di devoluzione), deriva la non usucapibilità dei beni in questione. In ogni caso, poi, fermo restando che l'avvenuta trascrizione del decreto aveva reso agli stessi opponibile la devoluzione dei beni allo Stato, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso. E, soprattutto, l'interversione nel possesso deve concretizzarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia desumibile che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevavano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. Nel caso di specie, gli attori non avevano dimostrato qualsivoglia comportamento qualificabile come interversio possessionis. In particolare, per quanto riguarda la pratica successoria di il giudice di prime cure rilevava che, in seguito a Parte_7 richiesta di chiarimenti inoltrata dall' , l'Agenzia delle Entrate Direzione Controparte_1
Provinciale di Sondrio, con prot. n. 24637 del 21.09.2020, aveva reso noto che la dichiarazione di successione presentata dagli eredi di non era titolo sufficiente per procedere Parte_7 alla volturazione dei beni non rientranti nell'asse ereditario, pur risultando una trascrizione presso l'ufficio di pubblicità immobiliare, e che perciò non aveva proceduto ad alcuna variazione delle banche catastali.
17. Pertanto, il Tribunale di Sondrio reputava sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle domande riconvenzionali dall' , anche nei confronti di . Controparte_1 Parte_6
Infatti, la circostanza che fosse a conoscenza che la proprietà dei beni per Parte_6
cui è causa non fosse più in capo a si desume dalle numerose richieste di Parte_7
pagina 12 di 22 alienazione/locazione inoltrate all' (cfr. doc. 12 fascicolo parte Controparte_1
convenuta). Inoltre, il giudice di prime cure presumeva che, in virtù dello stretto rapporto parentale esistente tra e gli attori, anche questi ultimi fossero a conoscenza Parte_6
che la proprietà dei beni apparteneva allo Stato. Pertanto, anche , al pari Parte_6
degli attori, doveva essere condannato al rilascio degli immobili in questione.
18. In accoglimento della domanda riconvenzionale, il giudice di prime cure condannava gli attori e al pagamento, nei confronti dell' Parte_6 Controparte_6
delle somme di seguito specificate: e
[...] Parte_6 Pt_5
, in solido, al pagamento della somma di € 7.804,70; al pagamento
[...] Parte_6 della somma di € 5.090,26; e , in solido, al pagamento della Parte_1 Parte_5 somma di € 13.597,69; al pagamento della somma di € 17.463,71; Parte_5 Pt_4
al pagamento della somma di € 2.447,42; e in
[...] Parte_3 Parte_2 solido, al pagamento della somma di € 2.545,13; su tutte le somme erano riconosciuti gli interessi come per legge dal dovuto al saldo;
il giudice di prime cure, poi, condannava gli attori e a rilasciare gli immobili oggetto di devoluzione allo Stato siti in Parte_6
AE VA (SO) censiti catastalmente al CF al fg. 5 mapp. 247 sub. 2, fg. 9 mapp. 200 sub. 2, fg. 9 mapp. 200 sub. 3, fg. 9 mapp. 200 sub. 4, fg. 5 mapp. 234, CT fg. 3 mapp. 790, fg.
3 mapp. 792, fg. 5 mapp. 22, fg. 5 mapp. 24, fg. 5 mapp. 350, fg. 5 mapp. 754, fg. 7 mapp. 190, fg. 9 mapp. 80, fg. 9 mapp. 104, fg. 9 mapp. 800, fg. 9 mapp. 801, fg. 9 mapp. 199, fg. 9 mapp.
206; quota di ½ CT pagina 15 di 16 - - fg. 3 mapp. 791, fg. 5 mapp. 23, CF fg. 5 mapp. 250 sub.
1 e 2, fg. 5 mapp. 246 sub. 1 e 2; quota di 1/6 CF fg. 5 mapp. 251 sub. 1 e 2 e fg. 5 mapp. 252.
19. Infine, il Tribunale di Sondrio ha condannato gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell' compensando Controparte_6
integralmente le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
20. Hanno proposto appello Parte_1 Parte_6 Parte_2 Parte_5
e chiedendo, previa istanza di sospensiva, che, previa Parte_3 Parte_4
declaratoria di nullità e conseguente inefficacia del decreto del Pretore di Sondrio n. 275 del 7-
9-1995, fosse accertata la proprietà degli immobili per usucapione nei seguenti termini:
a. in favore di e ed in ragione del 50 % in comunione Parte_5 Parte_1 indivisa i beni da “a” a “y”, “cc” e “dd” dell'elenco sub punto 2 della parte in fatto dell'atto di citazione e dunque: - 39 - a) Foglio 5, particella 234, categoria C/2, classe 1,
pagina 13 di 22 consistenza 147 mq, superficie 254 mq, rendita 113,88 euro, Via San Carlo piano T-1;
b) Foglio 5, particella 247, sub 2, categoria A/3, classe U, consistenza 5,5 vani, superficie 114 mq, rendita 232,92 euro, Via San Carlo piano T-2-4; c) Foglio 9, particella 200, sub 2, categoria A/3, classe U, consistenza 4,5 vani, superficie 93 mq, rendita 190,57 euro, Contrada Stefen piano 1; d) Foglio 9, particella 200, sub 3, categoria A/3, classe U, consistenza 5 vani, superficie 100 mq, rendita 211,75 euro,
Contrada Stefen piano T-2; e) Foglio 9, particella 200, sub 4, categoria C/6, classe U, consistenza 15 mq, superficie 20 mq, rendita 23,24 euro, Contrada Stefen piano T;
f)
Foglio 5, particella 250, sub 1, qualità “porzione di fabbricato rurale”; g) Foglio 5, particella 250, sub 2, “qualità porzione di fabbricato rurale”; h) Foglio 5, particella 246, sub 1, qualità “porzione di fabbricato rurale i) Foglio 5, particella 246, sub 2, qualità
“porzione di fabbricato rurale”; j) Foglio 3, particella 791, qualità “bosco misto”; k)
Foglio 5, particella 23, “vigneto”; l) Foglio 3, particella 790, qualità “bosco misto”; m)
Foglio 3, particella 792, qualità “bosco misto”; n) Foglio 5, particella 22, qualità
“vigneto”; o) Foglio 5, particella 24, qualità “vigneto”; p) Foglio 5, particella 350, qualità “castagneto da frutto (già frutteto)”; q) Foglio 5, particella 754, qualità
“castagneto da frutto (già frutteto)”; r) Foglio 7, particella 190, qualità “bosco misto”; s)
Foglio 9, particella 80, qualità “prato”; t) Foglio 9, particella 104, qualità “prato”; - 40 -
u) Foglio 9, particella 199, qualità “prato”; v) Foglio 9, particella 206, qualità “prato”;
w) Foglio 9, particella 800, qualità “bosco misto”; x) Foglio 9, particella 801, qualità
“bosco misto”; y) Foglio 9, particella 758, qualità “prato”; cc)Foglio 5, particella 903, sub 1, categoria C/6, classe 1, consistenza 22 mq, superficie 25 mq, rendita 34,09 euro,
Via San Carlo snc piano T;
dd)Foglio 5, particella 903, sub 2, categoria A/3, classe U, consistenza vani 1, superficie 22 mq, rendita 42,35 euro, Via San Carlo snc piano 1;
b. in favore di e ed in ragione del 50 % in comunione Parte_2 Parte_3 indivisa i beni individuati alle lettere “z” e “bb” dell'elenco sub punto 2 della parte in fatto dell'atto di citazione, che qui si richiama integralmente ed in particolare dunque: z)
Foglio 5, particella 905, sub 1 categoria C/6, classe 1, consistenza 22 mq, superficie 27 mq, rendita 34,09 euro, Via San Carlo snc piano T;
bb) Foglio 5, particella 905, sub 3, categoria lastrico solare, consistenza 45 mq, Via San Carlo snc piano primo;
pagina 14 di 22 c. in favore di i beni individuati alla lettera “aa” dell'elenco sub punto 2 Parte_4 della parte in fatto dell'atto di citazione, che qui si richiama integralmente ed in particolare dunque: aa) Foglio 5, particella 905, sub 2, categoria C/6, classe 1, consistenza 14 mq, superficie 16 mq, rendita 21,69 euro, Via San Carlo snc piano T.
21. Per l'effetto chiedevano di ordinare la trascrizione a tutti i competenti uffici, nonché la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia del Demanio - Direzione territoriale di
Sondrio ed accertare nulle e/o inefficaci e revocare tutte le ingiunzioni di pagamento formulate dell' nei confronti degli odierni attori e del terzo Controparte_1 Parte_6
22. L chiedeva il rigetto della Controparte_7
sospensiva e del gravame.
23. Dopo l'udienza di prima comparizione del 17.12.2024 in cui la difesa di parte appellata dichiarava la disponibilità del a non porre in esecuzione la sentenza gravata e parte CP_1 appellante dichiarava di rinunciare all'istanza di sospensiva, la causa era trattenuta in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza dell'8.4.2025 sulle conclusioni come dalle parti rassegnate e previa concessione dei termini di legge per il deposito della comparse conclusionali e delle note di replica.
Motivi della decisione
24. I motivi alla base del gravame sono i seguenti:
a. errata ricostruzione dei fatti sulla base delle produzioni documentali;
b. errata interpretazione della normativa in materia di notifica ed esecuzione coattiva dei provvedimenti giudiziali;
c. violazione del diritto di proprietà del coniuge in comunione dei beni;
d. errata ricostruzione in fatto delle domande di usucapione;
e. errata ricostruzione della posizione di Parte_6
25. Con il motivo sub a), gli appellanti deducono che il decreto pretorile non era titolo idoneo a fondare il trasferimento dei beni in capo allo Stato, in quanto si trattava di “un'accozzaglia di parti di parti di atti differenti”. In particolare, il verbale di mancata vendita al terzo incanto e il decreto di devoluzione di beni immobili invenduti allo Stato recava la data del 25.11.1994 e il decreto pretorile era del 7.9.1995, non contestuale al verbale di vendita;
la correzione di errore materiale era del 10.5. 1996 e la comunicazione con cui il chiedeva al Ministero CP_1
delle Finanze la voltura degli immobili a suo nome, ma non allegava il predetto decreto pagina 15 di 22 pretorile era del 26.11.1997; di tal ché non vi era alcuna certezza dell'autenticità degli atti fondanti il trasferimento dei beni in capo al CP_1
26. Opinione della Corte quanto al motivo a). La doglianza è del tutto generica, in quanto è in atti il decreto pretorile del 7.9.1995, il verbale del terzo incanto del 25.11.1994, oltre che il provvedimento di correzione di errore materiale 10.5.1996 (cfr. doc. n. 11 diparte . A CP_1
fronte di tale compendio documentale, la difesa degli appellanti si è limitata a sottolinearne l'insufficienza, senza minimamente spiegare le ragioni di simile contestazione. E' necessario rilevare anche che le pagine di cui si compone il provvedimento giurisdizionale sono firmate ad una ad una dal pretore sul margine destro, come pacificamente d'uso all'epoca; ragione per la quale una contestazione avrebbe dovuto essere connotata da ben altra specificità, quale ad esempio una non corrispondenza di un terreno con i fogli e le particelle ivi indicate. Né è stata minimamente tratteggiata una possibile falsità degli atti pubblici dotati della nota efficacia fissata dagli artt. 2699 e 2700 c.c..
27. Con il motivo sub b), la difesa degli impugnanti espone che la mancanza di notifica impedisce
l'interversio possessionis in favore del All'uopo deduce che “il procedimento in CP_1
questione avrebbe infatti potuto non giungere mai a definizione, avere esito diverso, riguardare beni diversi, estinguersi per motivi procedurali o di merito, o altro” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello).
28. Opinione della Corte quanto al motivo b). Dati di fatto non contestati sono che il decreto pretorile del 1995 non è mai stato opposto;
come non è contestata la presenza di Parte_7
al verbale del terzo incanto in data 25.11.1994 ed il fatto che lo stesso ha ritenuto di nulla dover dichiarare a fronte della chiara indicazione della devoluzione dei beni allo Stato. Ebbene, la difesa degli appellanti non si confronta con tali passaggi motivazionali che dimostrano la conoscenza dell'avvenuta devoluzione e comprovano la non opposizione dello Siffatta Pt_7
documentazione non abbisogna di ulteriori notifiche, che non realizzerebbero un meritevole obiettivo nell'ordinamento positivo e, del resto, neppure gli impugnanti sono in grado di esplicitare quale vulnus si sarebbe concretizzato. Né, infine, gli impugnanti hanno sollevato una qualsivoglia contestazione ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 602/1973, contestazione che sarebbe stata pregiudicata dal non perfezionamento della notifica;
fatti tutti che non possono che essere letti alla luce del fondamentale principio di autoresponsabilità. Inoltre, le plurime richieste di acquisto di taluni dei beni in questione da parte di dimostrano Parte_6
pagina 16 di 22 ulteriormente la chiara consapevolezza dell'appartenenza allo Stato (v. doc. n. 5 di parte convenuta di primo grado, pagg. 7,12, 15 – 21).
29. Quanto al motivo sub c) gli appellanti contestano che sia stato violato il diritto di proprietà del coniuge in comunione dei beni. Sostengono che coniuge, non aveva mai Parte_1
avuto contezza del decreto e che alla stessa non era mai stato corrisposto un qualche ricavato.
30. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). La Corte richiama i principi espressi da Cass. civ. n. 6575/2013 secondo cui: “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene
(o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (principio affermato ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.)”( v. anche Cass. civ. n. 15692/2020; Cass. civ., n. 150/2023).
Tanto dimostra l'inconsistenza delle doglianze di che mai ha contestato la Parte_1
devoluzione ex art. 85 D.P.R. n. 602/1973, dovendosi ancora sottolineare come mai vi sia stata una vendita forzata di detti immobili.
31. Con il motivo sub d), la difesa degli appellanti deduce che gli stessi sono sempre rimasti nel possesso dei beni, si sono occupati della manutenzione ordinaria e straordinaria. Del resto, la stessa pratica successoria dimostrava in modo limpido che gli odierni appellanti si comportavano uti domini. Al contrario, richiamando la normativa in materia di esproprio, gli impugnanti evidenziano che, dopo il Testo Unico sulle espropriazioni del 2001, il legislatore prevede esplicitamente che dall'inerzia dell'amministrazione per tre anni dal decreto di esproprio discenda la caducazione di ogni effetto del decreto, proprio per il venir meno del requisito della pubblica utilità del bene.
32. Opinione della Corte quanto al motivo sub d). In primo luogo, è da sottolineare la non pertinenza del T.U. n. 327/2001, non vertendosi in ambito espropriativo.
33. In secondo luogo, quanto all'usucapione, questo Ufficio ha già avuto modo di precisare che
“l'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario. Il nostro ordinamento prevede che, perché vi sia usucapione, il soggetto che vanta il diritto deve aver esercitato sul bene un possesso continuo (per beni immobili art. 1158 c.c.2, per beni mobili art. 1161 c.c.3), ininterrotto (art. 1167 c.c.4), pacifico e pubblico (art. 1163
pagina 17 di 22 c.c.5) per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge. Affinché il possesso abbia valore ai fini del decorso dei termini per l'usucapione deve inoltre associarsi all'inerzia del titolare del corrispondente diritto. Ai predetti requisiti si affianca, inoltre, quello del “titolo”, secondo il brocardo latino “Usucapionis requisita sunt: res habilis, titulus, fides, possessio, tempus”. Tale requisito acquista particolare importanza se si considera il delicato rapporto esistente tra mera detenzione e possesso di un bene. Per distinguere tra queste due fattispecie occorre considerare, infatti, il titolo al quale viene ricollegato l'esercizio del potere di fatto. È proprio sulla base del titolo che una tale distinzione è possibile. Pertanto, qualora il bene venga utilizzato richiamandosi ad un titolo attributivo di un diritto di credito o diritto personale di godimento, si avrà mera detenzione. Qualora, invece, il titolo richiamato sia attributivo di un diritto reale, si avrà possesso. Vi è una differenza sostanziale tra possesso e mera detenzione.
Perché vi sia possesso occorre che sia rispettata la previsione dell'art. 1141 comma 2 c.c., ossia occorre che il titolo sulla base del quale un soggetto ha avuto in detenzione il bene muti per causa proveniente da un terzo o in forza dell'opposizione del soggetto stesso contro al possessore. È fondamentale rilevare in questa sede come solo il possesso costituisca una situazione di fatto idonea a far maturare l'usucapione. Pertanto, è utile che tale previsione sia letta ed interpretata in combinato disposto con l'art. 1164 c.c., che stabilisce, analogamente, come il soggetto che ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza dell'opposizione del soggetto medesimo contro il diritto del proprietario. La norma aggiunge anche che il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato. Ultimo ma non meno importante tra i requisiti, la necessità di un comportamento corrispondente a quello del proprietario o di titolare di altro diritto reale (uti dominus), accompagnato dall'intenzione del soggetto di comportarsi come proprietario del bene stesso (animus possidendi). In tal senso si esprime la
Suprema Corte: 'chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene in virtù di usucapione, deve dimostrare non solo di aver esercitato un comportamento corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sul bene ma anche la propria intenzione di comportarsi come proprietario del bene stesso' (Cass. Civ. Sentenza n. 9325/2011). Non basta, quindi, che il soggetto eserciti il possesso sul bene, in modo indisturbato, pubblico e notorio. Se il soggetto esercita tale possesso riconoscendo – anche implicitamente, attraverso il non pieno esercizio
pagina 18 di 22 delle azioni, oneri e diritti spettanti al proprietario o l'inerzia a fronte di atti di quest'ultimo sul bene – che il proprietario sia un altro, diverso da sé, che solo acconsente all'utilizzo del bene da parte sua, non può esserci usucapione, posto che il requisito dell'animus viene a mancare.
L'animus possidendi consiste, infatti, nell'intenzione di comportarsi come solo ed unico proprietario, esercitandone le corrispondenti facoltà. Tale consolidato principio viene ribadito
e meglio articolato in ulteriori pronunce: 'ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà di beni immobili, l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso. In questo contesto va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, richiesto ai fini dell'usucapione, qualora sia dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene e qualora l'intestatario del bene non ha dismesso
l'esercizio del suo diritto di proprietà ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri'. (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 4444 del
27/02/2007). In senso conforme una pronuncia in termini: 'per giurisprudenza consolidata di questa Corte colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, potendo eventualmente quest'ultimo essere desunto in via presuntiva dal primo, sempre che vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà e, solo in tal caso, sul convenuto grava l'onere di dimostrare il contrario' (Cass. n. 22667 del 2017; Cass. n. 14092 del 2010; Cass. n. 15145 del 2004; Cass. n. 15755 del 2001). Inoltre, per quanto concerne
l'accertamento del corpus possessionis, la giurisprudenza di questa Corte afferma pacificamente che si tratta di un accertamento di fatto che il giudice di merito deve operare caso per caso, esaminando l'intero reticolo di poteri concretamente esercitati sul bene;
cosicché nel relativo apprezzamento non ci si può limitare a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma è necessario considerare anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento del proprietario (Cass. n. 6123 del 2020)”.
34. Trasfondendo tali principi nel caso in esame, la Corte richiama le plurime richieste in vista dell'acquisto dei beni, come riportate sub n. 28. Sempre nella prospettiva dell'animus rem sibi habendi, non può non valorizzarsi la circostanza che gli odierni appellanti non hanno mai pagina 19 di 22 pagato le imposte sui predetti beni (v. doc. n. 12 di parte , non opponendosi al CP_1
pagamento delle stesse da parte dello Stato. Ancora, con un comportamento incompatibile con l'animus domini, in data 6.6.2018 ( doc. n. 7) con inizio dal 14.2.2018 veniva dato conto della proprietà dei luoghi, come risultante dal decreto con correzione relativa del 1996, della tipologia di edifici ivi esistenti e della possibilità di acquisto in capo a Inoltre, a Pt_7
seguito del decesso di in data 16.11.2010, gli eredi avevano presentato Parte_7
denuncia di successione con richiesta di volturazione dei suddetti beni, ma la pratica non aveva avuto seguito, come emerge dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, del seguente tenore: “Spett. Ente in riferimento alla nota 12047/2019, comunico che l'ufficio territorio di
Sondrio, alla luce della presentazione della dichiarazione di successione relativa al de cuius
, non ha apportato alcuna variazione nelle banche dati catastali. Preciso Parte_7
che la dichiarazione di successione non è titolo sufficiente per procedere alla volturazione di beni non rientranti nell'asse ereditario, anche se risulta una trascrizione presso l'ufficio di pubblicità immobiliare della stessa” (v. doc. n. 10 del fascicolo di primo grado di parte convenuta). Infine, non è in atti alcuna fattura comprovante l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, non risultando neppure che la richiesta di concessione edilizie per ampliamento immobile di San Bernardo con relativo parere favorevole della
Commissione edilizia del 2003 (doc. n. 11 di ) abbia avuto esito positivo. Controparte_1
In conclusione, la difesa degli appellanti non ha minimamente scalfito l'impianto motivazionale della sentenza gravata, non avendo dimostrato l'interversione del possesso, non avendo gli attori tenuto un comportamento uti domini, inscrivibile in una seria interversione del possesso efficacemente opponibile allo Stato.
35. Quanto al motivo sub e) gli appellanti deducono l'irrilevanza della richiesta di acquisto di parte di tali beni da parte di rispetto alla consapevolezza della proprietà in Parte_6
capo allo Stato.
36. Opinione della Corte quanto al motivo e). La Corte, pur richiamando le plurime richieste di acquisto da parte di come sub n. 28, sottolinea come le rationes decidendi Parte_6
siano integrate da quanto esposto sub nn. 33 e 34. Ed, invero, anche ove si privasse di rilievo dette richieste inoltrate dal – presupposto non condiviso da questo Collegio - le altre Pt_6 circostanze in fatto escludono comunque la maturazione dell'usucapione.
pagina 20 di 22 37. Conclusivamente, sulla base delle sopra esposte motivazioni, segue il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado. Né sono ammissibili i capitoli di prova articolati dal n.
1 al n. 13 della prima parte, capitoli che implicano valutazioni non licenziabili per testi, riportando la seguente dicitura: “vengono tuttora posseduti e goduti in maniera pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa”. Come non sono ammissibili i capitoli afferenti presunte spese asseritamente sostenute (capitolo n. 14 della prima parte e capitolo n. 3 della seconda parte), in quanto generici, non supportati sul piano documentale e non idonei a contrastare le obiezioni di parte convenuta in punto esito positivo di richiesta di concessione edilizia.
38. L'esito del giudizio giustifica la condanna delle parti appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore dell' . Le spese sono liquidate avuto riguardo al valore Controparte_1
indeterminabile di media complessità, con l'utilizzo dei parametri medi e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
39. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2015/24 R.G. ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da Parte_1 Parte_6 Parte_2
e e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_5 Parte_3 Parte_4
n. 1/2024 emessa dal Tribunale di Sondrio;
II. condanna in solido Parte_1 Parte_6 Parte_2 Pt_5
e a rimborsare, in favore dell'
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 - oltre
[...]
rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge;
III. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
pagina 21 di 22 Così deciso in Milano, in data 16.4.2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
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