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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2145/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MANGIONE STEFANIA e dell'avv. PIZZUTI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MANGIONE STEFANIA
RICORRENTE contro
L' (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. CATOZZI LORENZO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CATOZZI
LORENZO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.10.2023 adiva il Tribunale di Parte_1
Bologna, quale giudice del lavoro, evocando in giudizio l' Controparte_2 quale datrice di lavoro, e chiedendo che: 1) fosse accertato che dal 29.4.2022 per tutta la durata del rapporto di lavoro aveva svolto mansioni riconducibili al III livello del CCNL Produzione Culturale e Spettacolo e per l'effetto fosse accertato il suo diritto, per il suddetto periodo, alla retribuzione prevista per il livello III del suddetto CCNL;
2) fosse condannata la società resistente al pagamento della somma di €. 1.847,06, a tale titolo;
3) fosse accertata l'avvenuta proroga del contratto fino al 31.12.2022, conclusa il 25.8.2022 e, accertato l'inadempimento pagina 1 di 5 della società per la sua mancata esecuzione, fosse condannata la stessa a pagarle la somma di €. 10.121,35, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. Affermava che: 1) il 29.4.2022 aveva concluso un contratto a termine, fino al 29.8.2022, con la società resistente per la quale aveva svolto attività di pubblicizzazione e vendita degli spettacoli da essa prodotti;
2) era stata sottoinquadrata poiché aveva svolto quelle mansioni in autonomia, e dunque la società avrebbe dovuto inquadrarla nel III livello;
3) il 25.8.2022 avevano prorogato il contratto fino al 31.1.2022, ma il 29.8.2022 la società lo aveva unilateralmente risolto, non dandovi più esecuzione, in conseguenza del suo diniego a rinunciare a un giorno di permesso già accordato. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio l'Altra Società Cooperativa onlus chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) l'attività svolta dalla ricorrente era stata sostanzialmente esecutiva di direttive specifiche a lei impartite, senza specifica autonomia, cosicché era corretto l'inquadramento nel III livello;
2) si era accordata con al ricorrente per la proroga del contratto al 31.12.2022, con appuntamento il 29.8.2022 per formalizzare l'accordo; 3) solo in quell'occasione la ricorrente aveva riferito che si sarebbe sposata e aveva chiesto di fruire del congedo matrimoniale nel periodo natalizio;
4) alla risposta positiva della società aveva anche detto che non sarebbe potuta essere presente nei giorni 17, 18 e 19.9.2022 a causa di un pregresso e improrogabile impegno, il corso di preparazione al matrimonio;
5) le era stato fatto presente che non era possibile a causa di un evento già organizzato che richiedeva la sua presenza, ma che il permesso le sarebbe stato certamente accordato in una diversa data;
6) preferendo non rinunciare all'impegno personale, la ricorrente aveva dichiarato di non essere più interessato a prorogare il contratto che – per tale ragione – non era stato prorogato ed era cessato proprio quel giorno. Istruita a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 3.8.2024, la causa era decisa all'udienza del 13.2.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande della ricorrente sono infondate e, come tali, devono essere rigettate. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato avviene sulla scorta di un procedimento logico-giuridico sviluppato in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (fra le tante Cass. civ., sez. lav., n. 30580/19). Tale criterio non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 36185/22). È onere del lavoratore che agisce in giudizio per l'ottenimento di una qualifica superiore indicare i tratti distintivi di tale qualifica e lo svolgimento, stabile e continuativo, delle mansioni che la contraddistinguono, raffrontando i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica richiesta con quelli concernenti le mansioni che deduce di aver concretamente svolto, dovendo così dimostrare sia l'effettivo svolgimento di determinate mansioni che la loro riconducibilità di queste ultime al livello superiore invocato (Cass. civ., sez. lav., n. 26593/20).
pagina 2 di 5 Nel caso in esame la ricorrente, con riferimento al livello specialistico delle mansioni svolte, oltre che al suo grado di autonomia e responsabilità, chiede l'inquadramento al III livello cui appartengono quei/quelle “Lavoratori/lavoratrici di concetto che, sulla base di sommarie ed essenziali disposizioni dei livelli superiori, con autonomia e responsabilità dei risultati, eseguano attività specialistiche” anziché al IV – nel quale era stata inquadrata – cui appartengono quei/quelle “Lavoratori/lavoratrici d'ordine che, seguendo istruzioni precise e dettagliate, svolgano attività di servizio con compiti meramente esecutivi, nonché lavoratori/lavoratrici che, in palcoscenico, nei laboratori, nei settori di manutenzione, compiano lavori per l'esecuzione dei quali siano necessarie competenze tecnico-pratiche”) come risulta dall'art. 28 del CCNL “Produzione Culturale e Spettacolo - Aziende Cooperative” (documento n. 4 di parte ricorrente). A tal proposito dall'esame delle testimonianze è emerso quanto segue.
La ES , dipendente della società resistente dal maggio 2021 Testimone_1 all'agosto 2022 come assistente all'organizzazione, ha dichiarato: “Ho conosciuto la ricorrente che si occupava di contatti e ricerca di sponsorizzazioni, di pubblicità, delle produzioni di teatri di vita e delle attività di teatri di vita. Quando si è interrotto il rapporto io ero già andata via da qualche settimana. Posso riferire che la ricorrente si relazionava con molti teatri nazionali, ma ora non saprei indicare con esattezza quali, così come per le imprese di produzione teatrale e gli organismi di produzione. Era il TO di Produzione che stabiliva quali spettacoli pubblicizzare e vendere, poi svolgeva l'attività connessa la ricorrente. Lei rispondeva di ciò che faceva direttamente al TO . In autonomia faceva delle Persona_1 ricerche il cui esito riferiva poi al TO. Le mailing list cui inviare i programmi le venivano fornite dal Teatro. Quanto ai contenuti la signora non integrava con nulla di Pt_1 sua competenza. A fine giornata inviava al TO di produzione un report con le attività svolte durante la giornata di lavoro. Il noleggio degli spazi teatrali era gestito attraverso contratti conclusi e sottoscritti dal TO. Quando perveniva una richiesta la ricorrente inviava i preventivi sulla base del tariffario che era stato stabilito dal TO. Confermo che la ricorrente si occupava di aggiornare il sito inserendo gli aggiornamenti del calendario, così come nell'app”. Il ES , dipendente della società resistente dal marzo 2022 Testimone_2 al giugno 2022 quale assistente alla comunicazione ha dichiarato: “Ho conosciuto la ricorrente che a mio sapere si occupava di marketing. Per un periodo abbiamo lavorato nello stesso ufficio, in quel periodo lei stava redigendo una lista di contatti di teatri a cui vendere gli spettacoli, che non so dire se poi li abbia contattati. Non so dire questa lista a che cosa poi servisse. Lei si occupava anche di gestire la locazione degli spazi teatrali rispondendo al telefono a coloro che chiedevano appunto detti spazi. Credo disponesse di un tariffario per dette locazioni, non so dire chi poi facesse i contratti. Finché ci sono stato io non vi sono state locazioni. Finché ci sono stato io mi sono occupato io del sito del teatro così come dell'app, non se ne è occupata la ricorrente. La ricorrente si occupava anche della ricerca di sponsorizzazioni, ricordo che aveva avuto uno scambio con l'agente della ma non so Pt_2 dire se poi si sia concretizzato, non ne ricordo altri. Ricordo invece che sentiva dei catering per la locazione ma non so dire se qualcosa si sia concretizzato. Quando sono andato via io la signora lavorava ancora, non so dire come si sia risolto il rapporto”. Il ES Pt_1 Tes_3
uno dei soci fondatori della società resistente nel 2013 ove ha lavorato fino al 2021
[...] circa, ma occasionalmente anche dopo, occupandosi della direzione artistica dell'area delle Produzioni, ha dichiarato: “Ho conosciuto la ricorrente che è stata assunta per supportare da
pagina 3 di 5 un punto di vista organizzativo la mia attività e quella dell'Ufficio Comunicazione Organizzativa del Dottor ER. Il contratto è stato molto breve e l'attività assai complessa ricordo che lei si occupava di diffondere mailing list, fornite dal TO
, ricordo che ha lavorato alla assegnazione dei cartellini alla raccolta Persona_1 differenziata, su sua iniziativa, per me invece doveva imparare le opportunità di affitto della struttura. Ero io che le impartivo le informazioni necessarie le ho proposto di frequentare un breve corso di formazione dedicato alla ricerca di sponsor che lei frequentò. Non so se si dedicasse ad altre attività, queste sono quelle di cui ho contezza diretta. Tutti ogni sera, quindi anche la ricorrente, inviamo al TO un report che contiene uno scambio di Persona_1 informazioni sulle attività svolte ogni giorno. Ricordo che nell'estate 2023 la ricorrente ha convocato me e il TO ER in giardino perché le avevamo proposto di continuare il contratto dopo la scadenza e lei inizialmente aveva accettato, poi quel giorno ci ha informati del fatto che si sarebbe sposata e ci ha chiesto se poteva usufruire del congedo matrimoniale nel periodo di Natale anche se il matrimonio sarebbe stato prima. Il Dottor ha Persona_1 acconsentito. Dopo questa approvazione ha chiesto anche di poter avere un weekend libero in concomitanza di un impegno che il teatro aveva già assunto con il festival Gender Bender del Comune di Bologna per partecipare al corso prematrimoniale. In quel caso io ho espresso l'indisponibilità ad accogliere la richiesta in quanto ormai era già tutto programmato e quel festival era la prima occasione concreta per verificare gli apprendimenti della ricorrente. Allora lei ci disse che non poteva cambiare data perché, nonostante ci fossero altri fine settimana destinati al corso, il suo padre spirituale lo avrebbe fatto solo in quelle date, e se non avesse avuto quel week end lei non avrebbe accettato di proseguire il rapporto. Ci siamo lasciati in buoni rapporti e poi lei ha anche inviato una mail in augurava a tutti un buon proseguimento della nostra attività e il giorno successivo non è più venuta a lavorare”.
Dall'esame delle testimonianze e dai documenti prodotti è emerso che il responsabile e diretto superiore della ricorrente era il direttore di produzione. Costei pubblicizzava gli spettacoli inviando ai vari teatri e associazioni con una comunicazione di posta elettronica (documenti n. 7 di parte resistente), poi contattava i destinatari per avere conferma che le avessero ricevute. Informava inoltre il proprio superiore sull'attività svolta nella giornata appena trascorsa, come contattare telefonicamente i destinatari dei messaggi di posta per sapere se fossero o meno interessati. La locazione degli spazi teatrali prevedeva un listino prezzi predeterminato, visto che la società gestiva uno spazio comunale (documento n. 10 di parte resistente) ed era applicato automaticamente da un software che generava il preventivo (documento n. 11 di parte resistente). Da nessuno dei documenti risulta che l'attività della ricorrente fosse svolta in autonomia, né la circostanza è stata riferita da alcuno dei testimoni, autonomia che – all'evidenza – è ciò che caratterizza il III livello, quello richiesto, rispetto al IV, quello in cui era inquadrata, cosicché non può ritenersi illegittimo l'inquadramento della ricorrente. Le domande relative alle differenze retributive devono essere rigettate. Quanto poi alla proroga del contratto, anzitutto dai documenti non risulta che essa sia stata sottoscritta. La ricorrente ha prodotto il messaggio di posta elettronica (documento n. 5 di parte ricorrente), senza il testo del contratto. Né lo ha fatto la società resistente. Dalle testimonianze non è inoltre emersa alcuna prova circa un accordo sul permesso già accordato alla ricorrente, anzi il ES ha riferito che l'incontro del 29.8.2022 fu fissato Testimone_3 proprio per sottoscrivere la proroga del contratto e che in quell'occasione la ricorrente riferì del pagina 4 di 5 suo imminente matrimonio e della necessità di partecipare al corso prematrimoniale. Il ES ha poi aggiunto – a fronte del diniego della società – che fu la ricorrente che non volle rinnovarlo, volendo partecipare al corso. Se così è, nessuna proroga può ritenersi validamente conclusa e, per tale ragione, nessun inadempimento della società può ritenersi sussistente. Anche le domande risarcitorie devono essere rigettate. La complessità dell'istruttoria e la difficoltà della prova costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese processuali. La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2145/23 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro l' in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_2 tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 13.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2145/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MANGIONE STEFANIA e dell'avv. PIZZUTI FRANCESCO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MANGIONE STEFANIA
RICORRENTE contro
L' (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. CATOZZI LORENZO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CATOZZI
LORENZO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.10.2023 adiva il Tribunale di Parte_1
Bologna, quale giudice del lavoro, evocando in giudizio l' Controparte_2 quale datrice di lavoro, e chiedendo che: 1) fosse accertato che dal 29.4.2022 per tutta la durata del rapporto di lavoro aveva svolto mansioni riconducibili al III livello del CCNL Produzione Culturale e Spettacolo e per l'effetto fosse accertato il suo diritto, per il suddetto periodo, alla retribuzione prevista per il livello III del suddetto CCNL;
2) fosse condannata la società resistente al pagamento della somma di €. 1.847,06, a tale titolo;
3) fosse accertata l'avvenuta proroga del contratto fino al 31.12.2022, conclusa il 25.8.2022 e, accertato l'inadempimento pagina 1 di 5 della società per la sua mancata esecuzione, fosse condannata la stessa a pagarle la somma di €. 10.121,35, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. Affermava che: 1) il 29.4.2022 aveva concluso un contratto a termine, fino al 29.8.2022, con la società resistente per la quale aveva svolto attività di pubblicizzazione e vendita degli spettacoli da essa prodotti;
2) era stata sottoinquadrata poiché aveva svolto quelle mansioni in autonomia, e dunque la società avrebbe dovuto inquadrarla nel III livello;
3) il 25.8.2022 avevano prorogato il contratto fino al 31.1.2022, ma il 29.8.2022 la società lo aveva unilateralmente risolto, non dandovi più esecuzione, in conseguenza del suo diniego a rinunciare a un giorno di permesso già accordato. Da qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio l'Altra Società Cooperativa onlus chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) l'attività svolta dalla ricorrente era stata sostanzialmente esecutiva di direttive specifiche a lei impartite, senza specifica autonomia, cosicché era corretto l'inquadramento nel III livello;
2) si era accordata con al ricorrente per la proroga del contratto al 31.12.2022, con appuntamento il 29.8.2022 per formalizzare l'accordo; 3) solo in quell'occasione la ricorrente aveva riferito che si sarebbe sposata e aveva chiesto di fruire del congedo matrimoniale nel periodo natalizio;
4) alla risposta positiva della società aveva anche detto che non sarebbe potuta essere presente nei giorni 17, 18 e 19.9.2022 a causa di un pregresso e improrogabile impegno, il corso di preparazione al matrimonio;
5) le era stato fatto presente che non era possibile a causa di un evento già organizzato che richiedeva la sua presenza, ma che il permesso le sarebbe stato certamente accordato in una diversa data;
6) preferendo non rinunciare all'impegno personale, la ricorrente aveva dichiarato di non essere più interessato a prorogare il contratto che – per tale ragione – non era stato prorogato ed era cessato proprio quel giorno. Istruita a mezzo delle prove ammesse con l'ordinanza del 3.8.2024, la causa era decisa all'udienza del 13.2.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande della ricorrente sono infondate e, come tali, devono essere rigettate. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato avviene sulla scorta di un procedimento logico-giuridico sviluppato in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (fra le tante Cass. civ., sez. lav., n. 30580/19). Tale criterio non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 36185/22). È onere del lavoratore che agisce in giudizio per l'ottenimento di una qualifica superiore indicare i tratti distintivi di tale qualifica e lo svolgimento, stabile e continuativo, delle mansioni che la contraddistinguono, raffrontando i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica richiesta con quelli concernenti le mansioni che deduce di aver concretamente svolto, dovendo così dimostrare sia l'effettivo svolgimento di determinate mansioni che la loro riconducibilità di queste ultime al livello superiore invocato (Cass. civ., sez. lav., n. 26593/20).
pagina 2 di 5 Nel caso in esame la ricorrente, con riferimento al livello specialistico delle mansioni svolte, oltre che al suo grado di autonomia e responsabilità, chiede l'inquadramento al III livello cui appartengono quei/quelle “Lavoratori/lavoratrici di concetto che, sulla base di sommarie ed essenziali disposizioni dei livelli superiori, con autonomia e responsabilità dei risultati, eseguano attività specialistiche” anziché al IV – nel quale era stata inquadrata – cui appartengono quei/quelle “Lavoratori/lavoratrici d'ordine che, seguendo istruzioni precise e dettagliate, svolgano attività di servizio con compiti meramente esecutivi, nonché lavoratori/lavoratrici che, in palcoscenico, nei laboratori, nei settori di manutenzione, compiano lavori per l'esecuzione dei quali siano necessarie competenze tecnico-pratiche”) come risulta dall'art. 28 del CCNL “Produzione Culturale e Spettacolo - Aziende Cooperative” (documento n. 4 di parte ricorrente). A tal proposito dall'esame delle testimonianze è emerso quanto segue.
La ES , dipendente della società resistente dal maggio 2021 Testimone_1 all'agosto 2022 come assistente all'organizzazione, ha dichiarato: “Ho conosciuto la ricorrente che si occupava di contatti e ricerca di sponsorizzazioni, di pubblicità, delle produzioni di teatri di vita e delle attività di teatri di vita. Quando si è interrotto il rapporto io ero già andata via da qualche settimana. Posso riferire che la ricorrente si relazionava con molti teatri nazionali, ma ora non saprei indicare con esattezza quali, così come per le imprese di produzione teatrale e gli organismi di produzione. Era il TO di Produzione che stabiliva quali spettacoli pubblicizzare e vendere, poi svolgeva l'attività connessa la ricorrente. Lei rispondeva di ciò che faceva direttamente al TO . In autonomia faceva delle Persona_1 ricerche il cui esito riferiva poi al TO. Le mailing list cui inviare i programmi le venivano fornite dal Teatro. Quanto ai contenuti la signora non integrava con nulla di Pt_1 sua competenza. A fine giornata inviava al TO di produzione un report con le attività svolte durante la giornata di lavoro. Il noleggio degli spazi teatrali era gestito attraverso contratti conclusi e sottoscritti dal TO. Quando perveniva una richiesta la ricorrente inviava i preventivi sulla base del tariffario che era stato stabilito dal TO. Confermo che la ricorrente si occupava di aggiornare il sito inserendo gli aggiornamenti del calendario, così come nell'app”. Il ES , dipendente della società resistente dal marzo 2022 Testimone_2 al giugno 2022 quale assistente alla comunicazione ha dichiarato: “Ho conosciuto la ricorrente che a mio sapere si occupava di marketing. Per un periodo abbiamo lavorato nello stesso ufficio, in quel periodo lei stava redigendo una lista di contatti di teatri a cui vendere gli spettacoli, che non so dire se poi li abbia contattati. Non so dire questa lista a che cosa poi servisse. Lei si occupava anche di gestire la locazione degli spazi teatrali rispondendo al telefono a coloro che chiedevano appunto detti spazi. Credo disponesse di un tariffario per dette locazioni, non so dire chi poi facesse i contratti. Finché ci sono stato io non vi sono state locazioni. Finché ci sono stato io mi sono occupato io del sito del teatro così come dell'app, non se ne è occupata la ricorrente. La ricorrente si occupava anche della ricerca di sponsorizzazioni, ricordo che aveva avuto uno scambio con l'agente della ma non so Pt_2 dire se poi si sia concretizzato, non ne ricordo altri. Ricordo invece che sentiva dei catering per la locazione ma non so dire se qualcosa si sia concretizzato. Quando sono andato via io la signora lavorava ancora, non so dire come si sia risolto il rapporto”. Il ES Pt_1 Tes_3
uno dei soci fondatori della società resistente nel 2013 ove ha lavorato fino al 2021
[...] circa, ma occasionalmente anche dopo, occupandosi della direzione artistica dell'area delle Produzioni, ha dichiarato: “Ho conosciuto la ricorrente che è stata assunta per supportare da
pagina 3 di 5 un punto di vista organizzativo la mia attività e quella dell'Ufficio Comunicazione Organizzativa del Dottor ER. Il contratto è stato molto breve e l'attività assai complessa ricordo che lei si occupava di diffondere mailing list, fornite dal TO
, ricordo che ha lavorato alla assegnazione dei cartellini alla raccolta Persona_1 differenziata, su sua iniziativa, per me invece doveva imparare le opportunità di affitto della struttura. Ero io che le impartivo le informazioni necessarie le ho proposto di frequentare un breve corso di formazione dedicato alla ricerca di sponsor che lei frequentò. Non so se si dedicasse ad altre attività, queste sono quelle di cui ho contezza diretta. Tutti ogni sera, quindi anche la ricorrente, inviamo al TO un report che contiene uno scambio di Persona_1 informazioni sulle attività svolte ogni giorno. Ricordo che nell'estate 2023 la ricorrente ha convocato me e il TO ER in giardino perché le avevamo proposto di continuare il contratto dopo la scadenza e lei inizialmente aveva accettato, poi quel giorno ci ha informati del fatto che si sarebbe sposata e ci ha chiesto se poteva usufruire del congedo matrimoniale nel periodo di Natale anche se il matrimonio sarebbe stato prima. Il Dottor ha Persona_1 acconsentito. Dopo questa approvazione ha chiesto anche di poter avere un weekend libero in concomitanza di un impegno che il teatro aveva già assunto con il festival Gender Bender del Comune di Bologna per partecipare al corso prematrimoniale. In quel caso io ho espresso l'indisponibilità ad accogliere la richiesta in quanto ormai era già tutto programmato e quel festival era la prima occasione concreta per verificare gli apprendimenti della ricorrente. Allora lei ci disse che non poteva cambiare data perché, nonostante ci fossero altri fine settimana destinati al corso, il suo padre spirituale lo avrebbe fatto solo in quelle date, e se non avesse avuto quel week end lei non avrebbe accettato di proseguire il rapporto. Ci siamo lasciati in buoni rapporti e poi lei ha anche inviato una mail in augurava a tutti un buon proseguimento della nostra attività e il giorno successivo non è più venuta a lavorare”.
Dall'esame delle testimonianze e dai documenti prodotti è emerso che il responsabile e diretto superiore della ricorrente era il direttore di produzione. Costei pubblicizzava gli spettacoli inviando ai vari teatri e associazioni con una comunicazione di posta elettronica (documenti n. 7 di parte resistente), poi contattava i destinatari per avere conferma che le avessero ricevute. Informava inoltre il proprio superiore sull'attività svolta nella giornata appena trascorsa, come contattare telefonicamente i destinatari dei messaggi di posta per sapere se fossero o meno interessati. La locazione degli spazi teatrali prevedeva un listino prezzi predeterminato, visto che la società gestiva uno spazio comunale (documento n. 10 di parte resistente) ed era applicato automaticamente da un software che generava il preventivo (documento n. 11 di parte resistente). Da nessuno dei documenti risulta che l'attività della ricorrente fosse svolta in autonomia, né la circostanza è stata riferita da alcuno dei testimoni, autonomia che – all'evidenza – è ciò che caratterizza il III livello, quello richiesto, rispetto al IV, quello in cui era inquadrata, cosicché non può ritenersi illegittimo l'inquadramento della ricorrente. Le domande relative alle differenze retributive devono essere rigettate. Quanto poi alla proroga del contratto, anzitutto dai documenti non risulta che essa sia stata sottoscritta. La ricorrente ha prodotto il messaggio di posta elettronica (documento n. 5 di parte ricorrente), senza il testo del contratto. Né lo ha fatto la società resistente. Dalle testimonianze non è inoltre emersa alcuna prova circa un accordo sul permesso già accordato alla ricorrente, anzi il ES ha riferito che l'incontro del 29.8.2022 fu fissato Testimone_3 proprio per sottoscrivere la proroga del contratto e che in quell'occasione la ricorrente riferì del pagina 4 di 5 suo imminente matrimonio e della necessità di partecipare al corso prematrimoniale. Il ES ha poi aggiunto – a fronte del diniego della società – che fu la ricorrente che non volle rinnovarlo, volendo partecipare al corso. Se così è, nessuna proroga può ritenersi validamente conclusa e, per tale ragione, nessun inadempimento della società può ritenersi sussistente. Anche le domande risarcitorie devono essere rigettate. La complessità dell'istruttoria e la difficoltà della prova costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese processuali. La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2145/23 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro l' in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_2 tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- compensa per intero fra le parti le spese processuali;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 13.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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