Articolo 8 della Legge 24 dicembre 1949, n. 983
Articolo 7Articolo 9
Versione
9 gennaio 1950
Art. 8.
Gli aiutanti nominati cancellieri e segretari giudiziari conservano a titolo di assegno personale i maggiori emolumenti di cui eventualmente siano provvisti.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1950