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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2081/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 2081/2022 tra le parti:
(C.F. / P.I. , rappresentata e difesa dall' avv. Leonardo Parte_1 P.IVA_1 E Lari (pec: vvocati.prato. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1 quest'ultimo sito in Prato, v.le della Repubblica n.138;
OPPONENTE contro
(P.I. - C.F. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Stefano Marchesini (pec: , ed Email_3 elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, via Luigi Sormani Moretti n. 10, presso lo studio del difensore;
OPPOSTO
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie
CONCLUSIONI:
(…) si insiste per la revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo dovuta Parte_1 unicamente la somma di euro 34.000,00 oltre IVA, pari al primo premio contrattualmente previsto (doc.8), dedotta la somma di € 6.095,37 per le motivazioni di cui in citazione. Pertanto, si chiede concedersi termini di cui all'art. 190 cpc e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando il saldo dovuto dalla a favore di in € Parte_1 Controparte_1
27.904,63 oltre IVA, importo, per altro, già riscosso in corso di causa a seguito delle varie esecuzioni intraprese. pagina 1 di 10 : (…) come da memoria ex art 183 VI n.1 c.p.c. [«(…) respingere o come Controparte_1 meglio le eccezioni anche di riconvenzione e domande tutte spiegate dalla Parte_1
(…) nei confronti dell'attuale opposto, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo telematico telematico n.
857/2022 (1737/2022 RG) emesso in data 31.08.2022 dal Giudice del Tribunale di Prato (Dott.
Michele Sirgiovanni) depositato in pari data, emesso su ricorso di parte opposta, con ogni conseguente pronuncia in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenuto competente ritenga di revocare il decreto ingiuntivo opposto, dire tenuta, condannare o come meglio la (…) a pagare a (…) per l'intervenuto negozio Parte_1 Controparte_1
o comunque per il rapporto che verrà accertato e qualificato all'esito dell'istruttoria dal giudice che si riterrà competente, anche alla luce dei fatti descritti nella parte espositiva, la somma di €
84.829,56, oltre interessi ex art 1284 IV c.c dalla domanda al saldo ovvero quel diverso importo che sarà determinato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
respingere le eccezioni
d'incompetenza per territorio e materia sollevate da controparte in quanto infondate ed in diritto, così come respingere la richiesta di compensazione avanzata da per Parte_1 insussistenza di ragioni anche di credito in capo alla società opponente;
in ogni caso, ove venisse accertata la natura riconvenzionale della domanda di riconoscimento somme in favore della società opponente, dichiararne l'infondatezza e laddove si ritenesse applicabile il rito del lavoro, l'inammissibilità anche perché non introdotta nei modi e nelle forme di cui all'art 416
c.p.c. in ogni caso ed ipotesi con vittoria di spese, competenze ex DM 55/2014 e successive modificazioni»].
FATTO E DIRITTO
(di seguito: « ) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Pt_1 ingiuntivo n. 857/2022 del 31/08/2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo, con cui questo
Tribunale le ha ingiunto di pagare a la somma di € 84.829,56, oltre interessi Controparte_1 ex d.l.vo n. 231/2002, nonché le spese della procedura di ingiunzione.
Nel ricorso per ingiunzione, il sig. aveva allegato: di avere svolto per conto di CP_1
in forza di apposita lettera di incarico, attività di vendita a domicilio di cui alla legge n. Pt_1
173/2005 e all'art 19, d.l.vo n. 114/1998, maturando, a titolo di provvigioni, la complessiva somma di € 84.829,56 di cui alle fatture elettroniche n. 11/2021, n. 1/2022, n. 2/2022 , n. 3/2022
e n. 4/2022; che attraverso il responsabile amministrativo dott. ha predisposto Pt_1 Per_1
e inviato allo stesso i report sulle provvigioni maturate relativi ai mesi da novembre 2021 ad aprile 2022; che la società non ha contestato né respinto le fatture emesse dal collaboratore,
pagina 2 di 10 limitandosi ad affermare che erano in corso i controlli della fatturazione e che stava «cercando soluzioni di cessione del credito d'imposta»; che la società si trova in una situazione di difficoltà finanziaria, avendo subito in un anno ben due esecuzioni.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per Pt_1 territorio e per materia del giudice adito, sostenendo che il rapporto intercorso tra le parti sia riconducibile a quelli di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. e che pertanto, ai sensi dell'art. 413, comma 3,
c.p.c., le controversie relative ai suddetti rapporti sono riservate alla competenza esclusiva ed inderogabile del Giudice del lavoro nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente o delle altre figure previste dalla disposizione citata. Sul punto, ha osservato che, dalle fatture allegate al ricorso monitorio, risulta che il domicilio dell'opposto si trova a Milano, via E.
Pagliano n. 29, con la conseguenza che competente in via esclusiva e inderogabile sarebbe il
Tribunale di Milano. In particolare, ad avviso della società opponente, il rapporto inter partes presenta i requisiti richiesti dall'art. 409 n. 3 c.p.c., quanto alla non occasionalità della prestazione del Del Giudice a favore di da marzo 2021 all'aprile 2022; alla Pt_1 coordinazione con l'attività della mandante, sulla base di uno specifico impegno contrattuale;
al lavoro svolto personalmente dall'opposto il quale non ha utilizzato capitali né ha mai fatto ricorso all'opera di terzi.
Sul merito dell'opposizione ha rilevato quanto segue: 1) il report su cui è fondato il Pt_1 decreto ingiuntivo ha illustrato gli ordini procacciati dal sig. ma non quelli CP_1 effettivamente andati a buon fine;
ne consegue, come stabilito dall'art. 3 del contratto di incaricato alla vendita, che «nessuna provvigione è dovuta per le vendite che per qualsiasi ragione non siano andate a buon fine»; 2) la fattura n. 11 del 07/12/2021 di € 67.000,00, relativa al premio provvigioni per l'anno 2021, è errata ed arbitraria: secondo le pattuizioni intercorse, sarebbe spettato un premio del 2% da dividere con altro agente, il sig. solo Persona_2 al raggiungimento, nel corso dell'anno, di un fatturato complessivo per i due agenti di €
3.400.000,00; tuttavia, ha realizzato un fatturato di € 1.674.941,59, mentre Controparte_1 il sig. ha realizzato un fatturato inferiore a € 1.725.058,41; pertanto, nessun premio Per_2 provvigionale risulterebbe dovuto, o comunque, l'eventuale premio da corrispondere sarebbe pari a € 34.000,00 (1% di 3.400.000,00), e non a € 55.000,00 più IVA, come riportato nella fattura allegata al ricorso monitorio;
3) gli ordini andati a buon fine sono pari a € 121.689,01 al netto di IVA, mentre le somme pagate a favore del sig. ammontano a € 145.975,97, CP_1
IVA compresa;
in quest'ultimo importo, è stata inclusa la cifra di € 39.000,00 (ossia € 3.000 per
13 mensilità) a titolo di rimborso spese, esente dall'IVA, imposta che dev'essere calcolata su €
pagina 3 di 10 82.689,01 (121.689,01- 39.000,00); pertanto, l'importo correttamente dovuto ammonta a €
82.689,01, a cui va aggiunta l'IVA al 22%, per un totale di € 100.880,59, oltre al rimborso spese di € 39.000,00, per complessivi € 139.880,59; è quindi creditrice della somma di € Pt_1
6.095,37, corrisposta in eccesso (ossia 145.975,97-139.880,59).
La parte opposta ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in rito di «revocare con sentenza l'opposto decreto e dichiararne la nullità indicando il Tribunale di Milano sez. Lavoro come Giudice competente a conoscere della presente controversia»; nel merito, di «accertare che nessuna somma è dovuta Cont dalla a favore del Sig. , accertando anche che risulta Parte_1 Controparte_1 pagato a favore di quest'ultimo la somma di euro in eccesso rispetto a quanto dovuto»; nell'ipotesi avversata in cui fosse accertato un diritto di credito in capo alla parte opposta, di
«compensare tale credito con le somme riconosciute a favore della . Parte_1
In data 23.09.2022, esaminata l'istanza ex art. 649 c.p.c. proposta da parte opponente, il giudice istruttore supplente (dell'assegnatario in congedo per maternità) ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto inaudita altera parte e ha fissato l'udienza per la discussione per il giorno 24/10/2022, all'esito ha rigettato la richiesta.
In data 05/12/2022, si è costituito in giudizio, contestando integralmente Controparte_1
l'opposizione, in fatto ed in diritto.
In via preliminare, ha evidenziato l'infondatezza delle avverse eccezioni di incompetenza per territorio e per materia, rilevando come il rapporto tra le parti non sia riconducibile all'art. 409 n.
3 c.p.c..
Nel merito ha ribadito che è stata ad inviare allo stesso i report ai fini della fatturazione Pt_1
e che, sulla base di siffatti report, egli ha provveduto a emettere le fatture reclamate in sede monitoria. Ha aggiunto che la società opponente nulla ha mai comunicato riguardo a ordini «non andati a buon fine» e di avere pertanto sempre considerato i report ricevuti come attinenti ai contratti andati a buon fine, su cui determinare l'importo delle provvigioni.
Il sig. Del Giudice ha poi disconosciuto il documento 5 prodotto dalla parte opponente, recante
«report degli ordini con indicazione dei clienti, dei prezzi praticati, degli affari conclusi e delle provvigioni», peraltro prodotto solo alcuni giorni prima dell'udienza ex art. 649 c.p.c., in quanto privo di data certa, non sottoscritto, e con grafia e riquadri diversi rispetto ai report prodotti nel fascicolo monitorio, confezionato ad hoc per scopi difensivi.
pagina 4 di 10 L'opposto ha inoltre rilevato come sia le fatture relative alle provvigioni da gennaio ad aprile
2022, che la fattura n. 11/2021, relativa al premio provvigionale contrattualmente convenuto, sono state contestate solo con l'opposizione.
Ha infine rassegnato conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte.
All'udienza del 29/03/2023, il giudice istruttore supplente ha rigettato l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto reiterata da e ha concesso alle parti i termini di cui Pt_1 all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. per il deposito delle relative memorie, e ha rinviato la causa all'udienza del 20.11.2023, sostituita con il deposito di note scritte e tenuta dal giudice assegnatario.
In via istruttoria è stata ammessa la prova per testi dedotta dalla parte opposta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., limitatamente ai capitoli 30, 36 e 37; inoltre, ad Persona_2
e all'Agenzia delle Entrate, è stata ordinata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione
[...] delle fatture emesse dal primo negli anni 2021 e 2022 nei confronti di ordine che è Pt_1
Cont stato eseguito dalla sola .
La causa è stata rinviata per l'assunzione delle prove testimoniali e l'esame dei documenti esibiti all'udienza del 22/05/2024, in cui è stato escusso il teste alla stessa udienza Testimone_1
ha rinunciato ai testi e rinuncia non Controparte_1 Testimone_2 Persona_2 accettata dalla parte opponente. Con ordinanza del 23/05/2024 è stata disposta d'ufficio, ai sensi dell'art. 281-ter c.p.c., l'intimazione della teste di riferimento ed è stata accolta Tes_3
l'istanza di in ordine ai testi e Pt_1 Tes_2 Per_2
In data 12.09.2024 Giudice ha depositato istanza ex art 177 c.p.c. per la revoca del CP_1 suddetto provvedimento, reputando la causa matura per la decisione e ritenendo l'audizione della teste superflua, istanza rigettata dal giudice istruttore. Tes_3
All'udienza del 23/10/2024 sono stati escussi i testi e e, ritenuta superflua la Tes_2 Per_2 testimonianza di è stato assegnato alle parti termine ai sensi dell'art. 127-ter Tes_3
c.p.c. fino al 28/04/2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 29/04/2025 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con abbreviazione a quaranta giorni del termine per il deposito della comparsa conclusionale.
***
1. L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
2. Preliminarmente si prende atto della rinuncia tacita della parte opponente all'eccezione d'incompetenza per materia e per territorio sollevata nella citazione, in quanto non riproposta pagina 5 di 10 nelle note di precisazione delle conclusioni e non oggetto di trattazione nella comparsa conclusionale.
3. Nel merito, è incontroversa l'esistenza di un rapporto contrattuale tra e Controparte_1
fondato sulla «lettera d'incarico alla vendita diretta a domicilio (ai sensi della Legge Pt_1
n. 173/2005)» firmata il 1°/03/2021, in forza della quale la società opponente ha conferito incarico all'opposto di svolgere per suo conto l'attività di incaricato alle vendite a domicilio, promuovendo i prodotti della mandante all'interno del territorio toscano, in base alle condizioni di vendita e al prezziario forniti dalla società stessa.
Non è contestato l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da con il Controparte_1 predetto contratto.
Quanto alla questione dei fatti costitutivi del diritto al pagamento della provvigione in capo all'incaricato alla vendita e all'ammontare delle provvigioni allo stesso spettanti, mette conto rilevare che non ha specificamente contestato che le fatture emesse dal sig. Pt_1 CP_1 nell'anno 2021 si basano sui report dalla stessa trasmessi al convenuto opposto, che le provvigioni esposte nelle medesime fatture corrispondono agli importi indicati nei predetti report a titolo di provvigione e che quei corrispettivi sono stati tutti pagati senza contestazioni.
[...] ha prodotto, ad ulteriore dimostrazione della circostanza, sia i report che le CP_1 conseguenti fatture (doc. 19 e 20 allegati alla comparsa di costituzione), senza che sul punto la parte opposta abbia obiettato alcunché.
La parte opponente non ha specificamente contestato neppure di avere inviato al sig. CP_1
i report (doc. 8 fascicolo monitorio) sulla base dei quali egli ha emesso le fatture azionate in via monitoria e contestate con l'opposizione.
4. In considerazione del precedente comportamento tenuto dalle parti nell'esecuzione del contratto, si presume che, nell'ultima colonna della tabella rappresentata nei suddetti report, abbia indicato le provvigioni effettivamente spettanti al sig. i cui importi, Pt_1 CP_1 infatti, non coincidono sempre con quelli riportati nella colonna «provvigioni maturate» che, in certi casi, sono maggiori. Si tratta, in altri termini, di condotta caratterizzata da univocità e, in quanto tale, costituente un riconoscimento di debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988
c.c., con la conseguenza che l'onere di provare l'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto alle provvigioni oggetto del ricorso per ingiunzione o l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto stesso è a carico della parte opponente la quale, tuttavia, non l'ha assolto;
in particolare, non ha allegato in modo specifico perché le vendite procacciate dal sig. CP_1 non sarebbero andate a buon fine, né tantomeno ha dedotto mezzi di prova per dimostrare i pagina 6 di 10 singoli eventi che avrebbero determinato un esito negativo degli ordini, non desumibili neppure dal documento 5 richiamato nella citazione (e prodotto nel sub fascicolo n. 201-1/2022 r.g.).
Al contrario, dall'istruttoria espletata sono emersi indizi di segno contrario alla prospettazione fattuale di Pt_1
In primo luogo, a fronte del sollecito di pagamento delle fatture nn. 1 e 2 del 2022 (oltre alla n.
11 del 2021) da parte di , con email del 19/05/2022, non ha Controparte_1 Pt_1 comunicato alcuna contestazione specifica sull'entità delle provvigioni indicate dall'incaricato, ma si è limitata ad affermare genericamente che erano in corso controlli sulla fatturazione e una ricerca di soluzioni per la cessione dei crediti fiscali, si presume a seguito della notoria stretta da parte dello Stato alla possibilità di cedere i crediti maturati in relazione alle detrazioni fiscali sugli interventi edilizi. In particolare, la società mandante nulla ha eccepito circa la non corrispondenza tra ordini procacciati dal sig. e ordini andati a buon fine. CP_1
Puntuali contestazioni sulle fatture emesse dal sig. nel 2022 non sono state CP_1 effettuate neppure successivamente, bensì soltanto con l'opposizione al decreto ingiuntivo, notificato unitamente all'atto di precetto a settembre 2022.
In secondo luogo, i report prodotti dalla parte opponente (doc. 5), che riguarderebbero i soli ordini andati a buon fine, tra quelli procacciati dall'opposto, sono stati confezionati in modo unilaterale da senza condividerli con il sig. a differenza di quanto fatto Pt_1 CP_1 con i report prodotti nel fascicolo monitorio, inviati all'incaricato su sua richiesta.
Si deve poi rilevare che, sebbene la parte opposta non abbia contestato l'interpretazione del contratto proposta dalla parte opponente nella citazione, con specifico riguardo all'art. 3 della lettera d'incarico, secondo cui la provvigione è dovuta e calcolata non sugli ordini procacciati dall'incaricato alle vendite, ma sulle vendite «andate a buon fine», l'ulteriore e diversa distinzione operata dai testimoni escussi all'udienza del 23/10/2024 tra «venduto» e «installato», nel senso che «le provvigioni vengono calcolate quando i cantieri sono ultimati, per cui dagli ordini alla chiusura dei cantieri possono passare diversi mesi» (cfr. teste , oltre a non Tes_2 trovare riscontro nel documento contrattuale, non è mai stata neppure allegata dalla parte opposta.
5. Le suesposte considerazioni conducono, in primo luogo, a ritenere sussistente il diritto di credito di in relazione alle provvigioni maturate nei mesi di novembre 2021 Controparte_1
(fattura n. 1/001 del 25/02/2022), dicembre 2021 (fattura n. 2/001 del 16/02/2022), gennaio/febbraio 2022 (fattura n. 3/001 del 3/05/2022), marzo/aprile 2022 (fattura n. 4/001 del
3/05/2022), così per un totale di € 32.416,52.
pagina 7 di 10 6. Quanto alla fattura n. 11/001 del 2021 del 7/12/2021, di € 52.413,04, relativa al c.d. premio provvigioni dell'anno 2021, si osserva quanto segue.
La lettera d'incarico prevede il riconoscimento, congiuntamente agli incaricati alla vendita e di un premio di produzione pari al 2% del fatturato Controparte_1 Persona_2 al raggiungimento, nel complesso, della soglia di € 3.400.000,00, e pari al 2,5% del fatturato al raggiungimento, sempre complessivamente, della soglia di € 4.400.000,00, premio da dividere tra i due collaboratori.
La parte opponente, dopo avere contestato, nella citazione, il raggiungimento nell'anno 2021
(anche) della prima soglia di fatturato, nelle note di precisazione delle conclusioni del
22/04/2025 e nella comparsa conclusionale, ha affermato il contrario [«(…) Ad onore del vero, poi dall'istruttoria è emerso il raggiungimento del primo premio sul fatturato di € 3.400.000,00
(…)»], continuando però a negare che il sig. e il sig. abbiano raggiunto, CP_1 Per_2 nello stesso anno, la seconda soglia.
Le testimonianze assunte all'udienza del 23/10/2024, tuttavia, dimostrano fatti secondari dai quali si presume che, al contrario, i due incaricati, complessivamente, abbiano raggiunto anche la soglia di € 4.400.000,00.
Il teste dipendente di come impiegato amministrativo, che all'epoca Testimone_2 Pt_1 dei fatti raccoglieva gli ordini di e ha dichiarato che è stato raggiunto il CP_1 Per_2 primo livello di fatturato, ma non il secondo, circostanza parzialmente confermata dal teste il quale ha riferito di avere emesso due fatture, sia per il premio Persona_2 corrispondente al primo «step» che per il premio relativo al secondo «step», entrambe calcolate sul «venduto» e pagate dalla società opponente;
la precisazione per cui la seconda parte del premio sarebbe stata fatturata, ma solo «formalmente» pagata da perché il premio non Pt_1 sarebbe in realtà riconosciuto «in quanto il sig. non ha raggiunto il target di CP_1
“installato” necessario» è contraddittoria e priva di riscontro nei documenti prodotti in giudizio: Cont se da un lato l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso le fatture elettroniche trasmesse allo da tra cui le nn. 10 e 11 dell'11/11/2021 e n. 12 del 12/11/2021, di € Persona_2
40.260,00 ciascuna, con causale «acconto premio produzione vendite anno 2021 come da contratto», e la n. 14 del 31/12/2021 di € 26.840,00 con causale «saldo premio produzione vendite anno 2021 come da contratto», la parte opponente non ha prodotto note di credito emesse dal sig. o altre scritture che indichino l'esistenza di un debito a carico di quest'ultimo Per_2 in relazione al maggior premio percepito. Inoltre, sarebbe contrario ai più elementari principi di pagina 8 di 10 buona gestione aziendale il pagamento di somme così ingenti ai propri incaricati alle vendite in mancanza di una verifica sulla legittimità delle fatture emesse.
D'altra parte, l'inattendibilità dei testimoni nel tentare di sminuire la portata del fatto dichiarato
– l'emissione di fatture da parte di anche per il premio pari al 2,5% – discende dalla Pt_1 qualità soggettiva dei medesimi, entrambi legati alla società opposta da rapporti lavorativi e, quanto a è ulteriormente confermata dal fatto che quest'ultimo non ha ottemperato Per_2 all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., relativo alle fatture dallo stesso emesse per il massimo importo del premio contrattualmente previsto, chiaramente sfavorevoli alla propria preponente.
Oltre a ciò, si ribadisce che la correlazione tra il diritto alla provvigione o al premio e la chiusura dei cantieri una volta materialmente installate le forniture delle vendite procacciate non è mai stata allegata da nei propri scritti difensivi. Pt_1
Sussistono, pertanto, indizi gravi, precisi e concordanti del raggiungimento, da parte di
[...]
unitamente al collega della soglia più alta di fatturato, con CP_1 Persona_2 conseguente diritto alla metà del premio previsto dal contratto, pari al 2,5% di € 4.400.000,00, ossia € 55.000,00.
7. In definitiva, la domanda di pagamento azionata dall'opposto è fondata, mentre è priva di fondamento l'eccezione di compensazione formulata da Pt_1
In particolare, quanto all'IVA, non dovuta sul rimborso spese mensile di € 3.000,00, si rileva che sia nelle fatture emesse dal sig. già pagate da nel corso del rapporto sia in CP_1 Pt_1 quelle azionate in via monitoria, l'imposta è stata correttamente calcolata sull'imponibile al netto del suddetto importo (es. nella fattura n. 1/2022, l'IVA di € 1.963,14 corrisponde al 22% di €
8.923,36, senza considerare, quindi, il rimborso spese di € 3.000,00).
Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere quindi confermato.
8. La parte opposta, nella memoria di replica, ha sollecitato questo giudice a valutare se sussistano i presupposti dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Non si ravvisa, tuttavia, nelle difese della parte opponente, un abuso del processo, tanto più che l'istruttoria è stata espletata su impulso della stessa parte opposta la quale, dapprima, ha indicato alcuni testi e ha chiesto di escuterli e subito dopo ha proposto un'istanza ex art. 177 c.p.c. sostenendo, contraddicendosi, che l'assunzione della prova fosse superflua.
9. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico della parte opponente.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 857/2022 del 31/08/2022, emesso da questo Tribunale in favore di CP_1
Giudice;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opposta che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 5/07/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 2081/2022 tra le parti:
(C.F. / P.I. , rappresentata e difesa dall' avv. Leonardo Parte_1 P.IVA_1 E Lari (pec: vvocati.prato. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1 quest'ultimo sito in Prato, v.le della Repubblica n.138;
OPPONENTE contro
(P.I. - C.F. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Stefano Marchesini (pec: , ed Email_3 elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, via Luigi Sormani Moretti n. 10, presso lo studio del difensore;
OPPOSTO
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie
CONCLUSIONI:
(…) si insiste per la revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo dovuta Parte_1 unicamente la somma di euro 34.000,00 oltre IVA, pari al primo premio contrattualmente previsto (doc.8), dedotta la somma di € 6.095,37 per le motivazioni di cui in citazione. Pertanto, si chiede concedersi termini di cui all'art. 190 cpc e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando il saldo dovuto dalla a favore di in € Parte_1 Controparte_1
27.904,63 oltre IVA, importo, per altro, già riscosso in corso di causa a seguito delle varie esecuzioni intraprese. pagina 1 di 10 : (…) come da memoria ex art 183 VI n.1 c.p.c. [«(…) respingere o come Controparte_1 meglio le eccezioni anche di riconvenzione e domande tutte spiegate dalla Parte_1
(…) nei confronti dell'attuale opposto, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto e conseguentemente confermare in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo telematico telematico n.
857/2022 (1737/2022 RG) emesso in data 31.08.2022 dal Giudice del Tribunale di Prato (Dott.
Michele Sirgiovanni) depositato in pari data, emesso su ricorso di parte opposta, con ogni conseguente pronuncia in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenuto competente ritenga di revocare il decreto ingiuntivo opposto, dire tenuta, condannare o come meglio la (…) a pagare a (…) per l'intervenuto negozio Parte_1 Controparte_1
o comunque per il rapporto che verrà accertato e qualificato all'esito dell'istruttoria dal giudice che si riterrà competente, anche alla luce dei fatti descritti nella parte espositiva, la somma di €
84.829,56, oltre interessi ex art 1284 IV c.c dalla domanda al saldo ovvero quel diverso importo che sarà determinato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
respingere le eccezioni
d'incompetenza per territorio e materia sollevate da controparte in quanto infondate ed in diritto, così come respingere la richiesta di compensazione avanzata da per Parte_1 insussistenza di ragioni anche di credito in capo alla società opponente;
in ogni caso, ove venisse accertata la natura riconvenzionale della domanda di riconoscimento somme in favore della società opponente, dichiararne l'infondatezza e laddove si ritenesse applicabile il rito del lavoro, l'inammissibilità anche perché non introdotta nei modi e nelle forme di cui all'art 416
c.p.c. in ogni caso ed ipotesi con vittoria di spese, competenze ex DM 55/2014 e successive modificazioni»].
FATTO E DIRITTO
(di seguito: « ) ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Pt_1 ingiuntivo n. 857/2022 del 31/08/2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo, con cui questo
Tribunale le ha ingiunto di pagare a la somma di € 84.829,56, oltre interessi Controparte_1 ex d.l.vo n. 231/2002, nonché le spese della procedura di ingiunzione.
Nel ricorso per ingiunzione, il sig. aveva allegato: di avere svolto per conto di CP_1
in forza di apposita lettera di incarico, attività di vendita a domicilio di cui alla legge n. Pt_1
173/2005 e all'art 19, d.l.vo n. 114/1998, maturando, a titolo di provvigioni, la complessiva somma di € 84.829,56 di cui alle fatture elettroniche n. 11/2021, n. 1/2022, n. 2/2022 , n. 3/2022
e n. 4/2022; che attraverso il responsabile amministrativo dott. ha predisposto Pt_1 Per_1
e inviato allo stesso i report sulle provvigioni maturate relativi ai mesi da novembre 2021 ad aprile 2022; che la società non ha contestato né respinto le fatture emesse dal collaboratore,
pagina 2 di 10 limitandosi ad affermare che erano in corso i controlli della fatturazione e che stava «cercando soluzioni di cessione del credito d'imposta»; che la società si trova in una situazione di difficoltà finanziaria, avendo subito in un anno ben due esecuzioni.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per Pt_1 territorio e per materia del giudice adito, sostenendo che il rapporto intercorso tra le parti sia riconducibile a quelli di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. e che pertanto, ai sensi dell'art. 413, comma 3,
c.p.c., le controversie relative ai suddetti rapporti sono riservate alla competenza esclusiva ed inderogabile del Giudice del lavoro nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente o delle altre figure previste dalla disposizione citata. Sul punto, ha osservato che, dalle fatture allegate al ricorso monitorio, risulta che il domicilio dell'opposto si trova a Milano, via E.
Pagliano n. 29, con la conseguenza che competente in via esclusiva e inderogabile sarebbe il
Tribunale di Milano. In particolare, ad avviso della società opponente, il rapporto inter partes presenta i requisiti richiesti dall'art. 409 n. 3 c.p.c., quanto alla non occasionalità della prestazione del Del Giudice a favore di da marzo 2021 all'aprile 2022; alla Pt_1 coordinazione con l'attività della mandante, sulla base di uno specifico impegno contrattuale;
al lavoro svolto personalmente dall'opposto il quale non ha utilizzato capitali né ha mai fatto ricorso all'opera di terzi.
Sul merito dell'opposizione ha rilevato quanto segue: 1) il report su cui è fondato il Pt_1 decreto ingiuntivo ha illustrato gli ordini procacciati dal sig. ma non quelli CP_1 effettivamente andati a buon fine;
ne consegue, come stabilito dall'art. 3 del contratto di incaricato alla vendita, che «nessuna provvigione è dovuta per le vendite che per qualsiasi ragione non siano andate a buon fine»; 2) la fattura n. 11 del 07/12/2021 di € 67.000,00, relativa al premio provvigioni per l'anno 2021, è errata ed arbitraria: secondo le pattuizioni intercorse, sarebbe spettato un premio del 2% da dividere con altro agente, il sig. solo Persona_2 al raggiungimento, nel corso dell'anno, di un fatturato complessivo per i due agenti di €
3.400.000,00; tuttavia, ha realizzato un fatturato di € 1.674.941,59, mentre Controparte_1 il sig. ha realizzato un fatturato inferiore a € 1.725.058,41; pertanto, nessun premio Per_2 provvigionale risulterebbe dovuto, o comunque, l'eventuale premio da corrispondere sarebbe pari a € 34.000,00 (1% di 3.400.000,00), e non a € 55.000,00 più IVA, come riportato nella fattura allegata al ricorso monitorio;
3) gli ordini andati a buon fine sono pari a € 121.689,01 al netto di IVA, mentre le somme pagate a favore del sig. ammontano a € 145.975,97, CP_1
IVA compresa;
in quest'ultimo importo, è stata inclusa la cifra di € 39.000,00 (ossia € 3.000 per
13 mensilità) a titolo di rimborso spese, esente dall'IVA, imposta che dev'essere calcolata su €
pagina 3 di 10 82.689,01 (121.689,01- 39.000,00); pertanto, l'importo correttamente dovuto ammonta a €
82.689,01, a cui va aggiunta l'IVA al 22%, per un totale di € 100.880,59, oltre al rimborso spese di € 39.000,00, per complessivi € 139.880,59; è quindi creditrice della somma di € Pt_1
6.095,37, corrisposta in eccesso (ossia 145.975,97-139.880,59).
La parte opposta ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in rito di «revocare con sentenza l'opposto decreto e dichiararne la nullità indicando il Tribunale di Milano sez. Lavoro come Giudice competente a conoscere della presente controversia»; nel merito, di «accertare che nessuna somma è dovuta Cont dalla a favore del Sig. , accertando anche che risulta Parte_1 Controparte_1 pagato a favore di quest'ultimo la somma di euro in eccesso rispetto a quanto dovuto»; nell'ipotesi avversata in cui fosse accertato un diritto di credito in capo alla parte opposta, di
«compensare tale credito con le somme riconosciute a favore della . Parte_1
In data 23.09.2022, esaminata l'istanza ex art. 649 c.p.c. proposta da parte opponente, il giudice istruttore supplente (dell'assegnatario in congedo per maternità) ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto inaudita altera parte e ha fissato l'udienza per la discussione per il giorno 24/10/2022, all'esito ha rigettato la richiesta.
In data 05/12/2022, si è costituito in giudizio, contestando integralmente Controparte_1
l'opposizione, in fatto ed in diritto.
In via preliminare, ha evidenziato l'infondatezza delle avverse eccezioni di incompetenza per territorio e per materia, rilevando come il rapporto tra le parti non sia riconducibile all'art. 409 n.
3 c.p.c..
Nel merito ha ribadito che è stata ad inviare allo stesso i report ai fini della fatturazione Pt_1
e che, sulla base di siffatti report, egli ha provveduto a emettere le fatture reclamate in sede monitoria. Ha aggiunto che la società opponente nulla ha mai comunicato riguardo a ordini «non andati a buon fine» e di avere pertanto sempre considerato i report ricevuti come attinenti ai contratti andati a buon fine, su cui determinare l'importo delle provvigioni.
Il sig. Del Giudice ha poi disconosciuto il documento 5 prodotto dalla parte opponente, recante
«report degli ordini con indicazione dei clienti, dei prezzi praticati, degli affari conclusi e delle provvigioni», peraltro prodotto solo alcuni giorni prima dell'udienza ex art. 649 c.p.c., in quanto privo di data certa, non sottoscritto, e con grafia e riquadri diversi rispetto ai report prodotti nel fascicolo monitorio, confezionato ad hoc per scopi difensivi.
pagina 4 di 10 L'opposto ha inoltre rilevato come sia le fatture relative alle provvigioni da gennaio ad aprile
2022, che la fattura n. 11/2021, relativa al premio provvigionale contrattualmente convenuto, sono state contestate solo con l'opposizione.
Ha infine rassegnato conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte.
All'udienza del 29/03/2023, il giudice istruttore supplente ha rigettato l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto reiterata da e ha concesso alle parti i termini di cui Pt_1 all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. per il deposito delle relative memorie, e ha rinviato la causa all'udienza del 20.11.2023, sostituita con il deposito di note scritte e tenuta dal giudice assegnatario.
In via istruttoria è stata ammessa la prova per testi dedotta dalla parte opposta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., limitatamente ai capitoli 30, 36 e 37; inoltre, ad Persona_2
e all'Agenzia delle Entrate, è stata ordinata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione
[...] delle fatture emesse dal primo negli anni 2021 e 2022 nei confronti di ordine che è Pt_1
Cont stato eseguito dalla sola .
La causa è stata rinviata per l'assunzione delle prove testimoniali e l'esame dei documenti esibiti all'udienza del 22/05/2024, in cui è stato escusso il teste alla stessa udienza Testimone_1
ha rinunciato ai testi e rinuncia non Controparte_1 Testimone_2 Persona_2 accettata dalla parte opponente. Con ordinanza del 23/05/2024 è stata disposta d'ufficio, ai sensi dell'art. 281-ter c.p.c., l'intimazione della teste di riferimento ed è stata accolta Tes_3
l'istanza di in ordine ai testi e Pt_1 Tes_2 Per_2
In data 12.09.2024 Giudice ha depositato istanza ex art 177 c.p.c. per la revoca del CP_1 suddetto provvedimento, reputando la causa matura per la decisione e ritenendo l'audizione della teste superflua, istanza rigettata dal giudice istruttore. Tes_3
All'udienza del 23/10/2024 sono stati escussi i testi e e, ritenuta superflua la Tes_2 Per_2 testimonianza di è stato assegnato alle parti termine ai sensi dell'art. 127-ter Tes_3
c.p.c. fino al 28/04/2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 29/04/2025 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con abbreviazione a quaranta giorni del termine per il deposito della comparsa conclusionale.
***
1. L'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
2. Preliminarmente si prende atto della rinuncia tacita della parte opponente all'eccezione d'incompetenza per materia e per territorio sollevata nella citazione, in quanto non riproposta pagina 5 di 10 nelle note di precisazione delle conclusioni e non oggetto di trattazione nella comparsa conclusionale.
3. Nel merito, è incontroversa l'esistenza di un rapporto contrattuale tra e Controparte_1
fondato sulla «lettera d'incarico alla vendita diretta a domicilio (ai sensi della Legge Pt_1
n. 173/2005)» firmata il 1°/03/2021, in forza della quale la società opponente ha conferito incarico all'opposto di svolgere per suo conto l'attività di incaricato alle vendite a domicilio, promuovendo i prodotti della mandante all'interno del territorio toscano, in base alle condizioni di vendita e al prezziario forniti dalla società stessa.
Non è contestato l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da con il Controparte_1 predetto contratto.
Quanto alla questione dei fatti costitutivi del diritto al pagamento della provvigione in capo all'incaricato alla vendita e all'ammontare delle provvigioni allo stesso spettanti, mette conto rilevare che non ha specificamente contestato che le fatture emesse dal sig. Pt_1 CP_1 nell'anno 2021 si basano sui report dalla stessa trasmessi al convenuto opposto, che le provvigioni esposte nelle medesime fatture corrispondono agli importi indicati nei predetti report a titolo di provvigione e che quei corrispettivi sono stati tutti pagati senza contestazioni.
[...] ha prodotto, ad ulteriore dimostrazione della circostanza, sia i report che le CP_1 conseguenti fatture (doc. 19 e 20 allegati alla comparsa di costituzione), senza che sul punto la parte opposta abbia obiettato alcunché.
La parte opponente non ha specificamente contestato neppure di avere inviato al sig. CP_1
i report (doc. 8 fascicolo monitorio) sulla base dei quali egli ha emesso le fatture azionate in via monitoria e contestate con l'opposizione.
4. In considerazione del precedente comportamento tenuto dalle parti nell'esecuzione del contratto, si presume che, nell'ultima colonna della tabella rappresentata nei suddetti report, abbia indicato le provvigioni effettivamente spettanti al sig. i cui importi, Pt_1 CP_1 infatti, non coincidono sempre con quelli riportati nella colonna «provvigioni maturate» che, in certi casi, sono maggiori. Si tratta, in altri termini, di condotta caratterizzata da univocità e, in quanto tale, costituente un riconoscimento di debito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988
c.c., con la conseguenza che l'onere di provare l'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto alle provvigioni oggetto del ricorso per ingiunzione o l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto stesso è a carico della parte opponente la quale, tuttavia, non l'ha assolto;
in particolare, non ha allegato in modo specifico perché le vendite procacciate dal sig. CP_1 non sarebbero andate a buon fine, né tantomeno ha dedotto mezzi di prova per dimostrare i pagina 6 di 10 singoli eventi che avrebbero determinato un esito negativo degli ordini, non desumibili neppure dal documento 5 richiamato nella citazione (e prodotto nel sub fascicolo n. 201-1/2022 r.g.).
Al contrario, dall'istruttoria espletata sono emersi indizi di segno contrario alla prospettazione fattuale di Pt_1
In primo luogo, a fronte del sollecito di pagamento delle fatture nn. 1 e 2 del 2022 (oltre alla n.
11 del 2021) da parte di , con email del 19/05/2022, non ha Controparte_1 Pt_1 comunicato alcuna contestazione specifica sull'entità delle provvigioni indicate dall'incaricato, ma si è limitata ad affermare genericamente che erano in corso controlli sulla fatturazione e una ricerca di soluzioni per la cessione dei crediti fiscali, si presume a seguito della notoria stretta da parte dello Stato alla possibilità di cedere i crediti maturati in relazione alle detrazioni fiscali sugli interventi edilizi. In particolare, la società mandante nulla ha eccepito circa la non corrispondenza tra ordini procacciati dal sig. e ordini andati a buon fine. CP_1
Puntuali contestazioni sulle fatture emesse dal sig. nel 2022 non sono state CP_1 effettuate neppure successivamente, bensì soltanto con l'opposizione al decreto ingiuntivo, notificato unitamente all'atto di precetto a settembre 2022.
In secondo luogo, i report prodotti dalla parte opponente (doc. 5), che riguarderebbero i soli ordini andati a buon fine, tra quelli procacciati dall'opposto, sono stati confezionati in modo unilaterale da senza condividerli con il sig. a differenza di quanto fatto Pt_1 CP_1 con i report prodotti nel fascicolo monitorio, inviati all'incaricato su sua richiesta.
Si deve poi rilevare che, sebbene la parte opposta non abbia contestato l'interpretazione del contratto proposta dalla parte opponente nella citazione, con specifico riguardo all'art. 3 della lettera d'incarico, secondo cui la provvigione è dovuta e calcolata non sugli ordini procacciati dall'incaricato alle vendite, ma sulle vendite «andate a buon fine», l'ulteriore e diversa distinzione operata dai testimoni escussi all'udienza del 23/10/2024 tra «venduto» e «installato», nel senso che «le provvigioni vengono calcolate quando i cantieri sono ultimati, per cui dagli ordini alla chiusura dei cantieri possono passare diversi mesi» (cfr. teste , oltre a non Tes_2 trovare riscontro nel documento contrattuale, non è mai stata neppure allegata dalla parte opposta.
5. Le suesposte considerazioni conducono, in primo luogo, a ritenere sussistente il diritto di credito di in relazione alle provvigioni maturate nei mesi di novembre 2021 Controparte_1
(fattura n. 1/001 del 25/02/2022), dicembre 2021 (fattura n. 2/001 del 16/02/2022), gennaio/febbraio 2022 (fattura n. 3/001 del 3/05/2022), marzo/aprile 2022 (fattura n. 4/001 del
3/05/2022), così per un totale di € 32.416,52.
pagina 7 di 10 6. Quanto alla fattura n. 11/001 del 2021 del 7/12/2021, di € 52.413,04, relativa al c.d. premio provvigioni dell'anno 2021, si osserva quanto segue.
La lettera d'incarico prevede il riconoscimento, congiuntamente agli incaricati alla vendita e di un premio di produzione pari al 2% del fatturato Controparte_1 Persona_2 al raggiungimento, nel complesso, della soglia di € 3.400.000,00, e pari al 2,5% del fatturato al raggiungimento, sempre complessivamente, della soglia di € 4.400.000,00, premio da dividere tra i due collaboratori.
La parte opponente, dopo avere contestato, nella citazione, il raggiungimento nell'anno 2021
(anche) della prima soglia di fatturato, nelle note di precisazione delle conclusioni del
22/04/2025 e nella comparsa conclusionale, ha affermato il contrario [«(…) Ad onore del vero, poi dall'istruttoria è emerso il raggiungimento del primo premio sul fatturato di € 3.400.000,00
(…)»], continuando però a negare che il sig. e il sig. abbiano raggiunto, CP_1 Per_2 nello stesso anno, la seconda soglia.
Le testimonianze assunte all'udienza del 23/10/2024, tuttavia, dimostrano fatti secondari dai quali si presume che, al contrario, i due incaricati, complessivamente, abbiano raggiunto anche la soglia di € 4.400.000,00.
Il teste dipendente di come impiegato amministrativo, che all'epoca Testimone_2 Pt_1 dei fatti raccoglieva gli ordini di e ha dichiarato che è stato raggiunto il CP_1 Per_2 primo livello di fatturato, ma non il secondo, circostanza parzialmente confermata dal teste il quale ha riferito di avere emesso due fatture, sia per il premio Persona_2 corrispondente al primo «step» che per il premio relativo al secondo «step», entrambe calcolate sul «venduto» e pagate dalla società opponente;
la precisazione per cui la seconda parte del premio sarebbe stata fatturata, ma solo «formalmente» pagata da perché il premio non Pt_1 sarebbe in realtà riconosciuto «in quanto il sig. non ha raggiunto il target di CP_1
“installato” necessario» è contraddittoria e priva di riscontro nei documenti prodotti in giudizio: Cont se da un lato l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso le fatture elettroniche trasmesse allo da tra cui le nn. 10 e 11 dell'11/11/2021 e n. 12 del 12/11/2021, di € Persona_2
40.260,00 ciascuna, con causale «acconto premio produzione vendite anno 2021 come da contratto», e la n. 14 del 31/12/2021 di € 26.840,00 con causale «saldo premio produzione vendite anno 2021 come da contratto», la parte opponente non ha prodotto note di credito emesse dal sig. o altre scritture che indichino l'esistenza di un debito a carico di quest'ultimo Per_2 in relazione al maggior premio percepito. Inoltre, sarebbe contrario ai più elementari principi di pagina 8 di 10 buona gestione aziendale il pagamento di somme così ingenti ai propri incaricati alle vendite in mancanza di una verifica sulla legittimità delle fatture emesse.
D'altra parte, l'inattendibilità dei testimoni nel tentare di sminuire la portata del fatto dichiarato
– l'emissione di fatture da parte di anche per il premio pari al 2,5% – discende dalla Pt_1 qualità soggettiva dei medesimi, entrambi legati alla società opposta da rapporti lavorativi e, quanto a è ulteriormente confermata dal fatto che quest'ultimo non ha ottemperato Per_2 all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., relativo alle fatture dallo stesso emesse per il massimo importo del premio contrattualmente previsto, chiaramente sfavorevoli alla propria preponente.
Oltre a ciò, si ribadisce che la correlazione tra il diritto alla provvigione o al premio e la chiusura dei cantieri una volta materialmente installate le forniture delle vendite procacciate non è mai stata allegata da nei propri scritti difensivi. Pt_1
Sussistono, pertanto, indizi gravi, precisi e concordanti del raggiungimento, da parte di
[...]
unitamente al collega della soglia più alta di fatturato, con CP_1 Persona_2 conseguente diritto alla metà del premio previsto dal contratto, pari al 2,5% di € 4.400.000,00, ossia € 55.000,00.
7. In definitiva, la domanda di pagamento azionata dall'opposto è fondata, mentre è priva di fondamento l'eccezione di compensazione formulata da Pt_1
In particolare, quanto all'IVA, non dovuta sul rimborso spese mensile di € 3.000,00, si rileva che sia nelle fatture emesse dal sig. già pagate da nel corso del rapporto sia in CP_1 Pt_1 quelle azionate in via monitoria, l'imposta è stata correttamente calcolata sull'imponibile al netto del suddetto importo (es. nella fattura n. 1/2022, l'IVA di € 1.963,14 corrisponde al 22% di €
8.923,36, senza considerare, quindi, il rimborso spese di € 3.000,00).
Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere quindi confermato.
8. La parte opposta, nella memoria di replica, ha sollecitato questo giudice a valutare se sussistano i presupposti dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Non si ravvisa, tuttavia, nelle difese della parte opponente, un abuso del processo, tanto più che l'istruttoria è stata espletata su impulso della stessa parte opposta la quale, dapprima, ha indicato alcuni testi e ha chiesto di escuterli e subito dopo ha proposto un'istanza ex art. 177 c.p.c. sostenendo, contraddicendosi, che l'assunzione della prova fosse superflua.
9. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico della parte opponente.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 857/2022 del 31/08/2022, emesso da questo Tribunale in favore di CP_1
Giudice;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opposta che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 5/07/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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