TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/07/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.07.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6599/2024 R.G.L.
TRA
, in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Turco Antonio
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2024, in qualità di amministratore di sostegno Parte_1 di – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e Parte_2 dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa della indennità di accompagnamento. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 4.03.2025 parte ricorrente ha allegato copia del verbale di revisione dello stato di invalidità civile del 27.01.2025, dal quale si evince l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
*** pagina 1 di 3 L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e allegando nuova documentazione medica.
Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. , visionata la Persona_1 documentazione medica successiva e disposta nuova visita peritale in data 10.03.2025, ha così accertato: “In base all'esame critico dei documenti medici contenuti nei fascicoli processuali, all'anamnesi raccolta ed all'obiettività clinica rilevata, risulta che l'istante della Parte_2 classe 1973, risulta allo stato affetto dalle seguenti infermità: “ Esiti di ictus temporo-parietale dx e stenosi della a. carotide destra trattata con TEA, ipertensione arteriosa, ritardo cognitivo in soggetto già sottoposto ad amministrazione di sostegno (17 - 12 -2013) ” . Trattasi di affezioni sostanzialmente esistenti anche all'epoca della domanda amministrativa (26 - 6 -22 ), delle successive visite da parte delle preposte Commission i per l'Accertamento dell'Invalidità Civile e dell'Handicap (20 - 1 -23) e della mia precedente CTU (14 - 5 - 24) che per la loro natura ed entità comportavano allora e comportano ora il diritto del paziente alla pensione di inabilità ed al riconoscimento dello status di
Handicap in situazione di gravità ma non alla indennità di accompagnamento essendo ancora in grado di una certa autonomia nell'espletamento delle comuni attività della vita quotidiana.
Successivamente, per verosimile evoluzione peggiorativa del quadro clinico -funzionale, testimoniato tra l'altro dall'intervenuto riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento da parte dell' di Foggia in data 27 - 1 -2025, è possibile riconoscere al paziente il diritto a tale beneficio CP_2
a decorrere dalla stessa epoca”.
Le conclusioni del C.T.U. (“In conclusione si ritiene che al paziente possa essere riconosciuta
l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 27 - 1 -2025”) possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della indennità di accompagnamento - fatta risalire a gennaio 2025 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'indennità di accompagnamento dal 27 gennaio 2025; deve inoltre essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della pensione di invalidità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 da giugno 2022 (data della domanda amministrativa).
pagina 2 di 3 Quanto alle spese di lite, si condanna l' al pagamento delle spese relative alla sola prima fase di CP_1 giudizio, compensando quelle della fase ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., stante la decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per fruire della pensione di invalidità Parte_2 civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 da giugno 2022 (data della domanda amministrativa) e quelli dell'indennità di accompagnamento dal 27.1.2025;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €.1.528,00, oltre rimborso CP_1 forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.07.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6599/2024 R.G.L.
TRA
, in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Turco Antonio
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2024, in qualità di amministratore di sostegno Parte_1 di – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e Parte_2 dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa della indennità di accompagnamento. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 4.03.2025 parte ricorrente ha allegato copia del verbale di revisione dello stato di invalidità civile del 27.01.2025, dal quale si evince l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
*** pagina 1 di 3 L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e allegando nuova documentazione medica.
Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. , visionata la Persona_1 documentazione medica successiva e disposta nuova visita peritale in data 10.03.2025, ha così accertato: “In base all'esame critico dei documenti medici contenuti nei fascicoli processuali, all'anamnesi raccolta ed all'obiettività clinica rilevata, risulta che l'istante della Parte_2 classe 1973, risulta allo stato affetto dalle seguenti infermità: “ Esiti di ictus temporo-parietale dx e stenosi della a. carotide destra trattata con TEA, ipertensione arteriosa, ritardo cognitivo in soggetto già sottoposto ad amministrazione di sostegno (17 - 12 -2013) ” . Trattasi di affezioni sostanzialmente esistenti anche all'epoca della domanda amministrativa (26 - 6 -22 ), delle successive visite da parte delle preposte Commission i per l'Accertamento dell'Invalidità Civile e dell'Handicap (20 - 1 -23) e della mia precedente CTU (14 - 5 - 24) che per la loro natura ed entità comportavano allora e comportano ora il diritto del paziente alla pensione di inabilità ed al riconoscimento dello status di
Handicap in situazione di gravità ma non alla indennità di accompagnamento essendo ancora in grado di una certa autonomia nell'espletamento delle comuni attività della vita quotidiana.
Successivamente, per verosimile evoluzione peggiorativa del quadro clinico -funzionale, testimoniato tra l'altro dall'intervenuto riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento da parte dell' di Foggia in data 27 - 1 -2025, è possibile riconoscere al paziente il diritto a tale beneficio CP_2
a decorrere dalla stessa epoca”.
Le conclusioni del C.T.U. (“In conclusione si ritiene che al paziente possa essere riconosciuta
l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 27 - 1 -2025”) possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della indennità di accompagnamento - fatta risalire a gennaio 2025 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'indennità di accompagnamento dal 27 gennaio 2025; deve inoltre essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della pensione di invalidità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 da giugno 2022 (data della domanda amministrativa).
pagina 2 di 3 Quanto alle spese di lite, si condanna l' al pagamento delle spese relative alla sola prima fase di CP_1 giudizio, compensando quelle della fase ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., stante la decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento.
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per fruire della pensione di invalidità Parte_2 civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 da giugno 2022 (data della domanda amministrativa) e quelli dell'indennità di accompagnamento dal 27.1.2025;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €.1.528,00, oltre rimborso CP_1 forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3