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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 19.03.2025; lette le note depositate nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1572/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Valvo del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 13.06.2024 - Parte_1 dichiarandosi affetta da patologie che ne compromettevano in modo assoluto l'autonomo compimento degli atti quotidiani della vita, con conseguente diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento - ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. promosso ad impugnazione del verbale del
03.04.2023 con cui la Commissione Medica ne aveva unicamente riconosciuto la condizione di
“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88.124/98) grave - nella misura del 100%” e “portatore di Handicap (comma 1, art.3 della Legge n.104/92)”, giudizio confermato dall'ausiliario e inetto a fondare il diritto alla rivendicata prestazione. A sostegno della proposta opposizione la ha deplorato l'incongrua valutazione delle Pt_1 patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti e della loro incidenza funzionale sul compimento degli atti della vita quotidiana. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 19.03.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U. Premessane la diagnosi di “demenza senile in vasculopatica con pregresso IMA e pregresso ematoma intracranico post-traumatico, portatrice di artrite reumatoide e di esiti di frattura al gomito sinistro”, l'ausiliario ha infatti esposto che la ricorrente, “ipertesa da tempo ma con valori pressori non efficacemente dominati dalla terapia, da circa un anno ha iniziato a presentare delle alterazioni della memoria e del comportamento in progressivo peggioramento malgrado la terapia neurologica praticata”, a cagione delle verificatesi complicanze vascolari;
“nel 2022 si è verificato infarto miocardico trattato successivamente mediante angioplastica coronarica ed impianto di stent, mentre a livello cerebrale si è verificata alterazione dei piccoli vasi con fenomeni microtrombotici ed alterazione dell'ossigenazione dei tessuti che ha determinata una progressiva depauperazione parcellare del tessuto cerebrale”, di guisa che la paziente “ha iniziato da tempo a mostrare i segni del decadimento cerebrale con sintomi verosimilmente in parte sovrapposti alle difficoltà motorie ed al disagio derivante dal pregresso trauma subito, provocando un intreccio clinico fra difficoltà fisica motoria e progressivo deterioramento mentale”. Ha quindi concluso che
“le suesposte malattie, a partire dalla prima data certa del 01/08/2024, hanno determinato alla Sig.ra già riconosciuta invalida al 100%, le condizioni sanitarie per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di “Portatrice di Handicap grave (comma 3, art.3) Legge n.104/92” (cfr. relazione depositata il 22.02.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, deve concludersi che
è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza continua nel Parte_1 compimento degli atti quotidiani della vita e portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c.3, L.
n. 104/1992 con decorrenza dal peggioramento del deficit cognitivo datato 01.08.2024.
Attesa la decorrenza della prestazione da momento successivo al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese di lite dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate;
giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., gli oneri delle disposte CC.TT.UU. vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1572/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza Parte_1 continua nel compimento degli atti quotidiani della vita e portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c.3, L. n. 104/1992 con decorrenza dall'01.08.2024; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 3 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 19.03.2025; lette le note depositate nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1572/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Valvo del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 13.06.2024 - Parte_1 dichiarandosi affetta da patologie che ne compromettevano in modo assoluto l'autonomo compimento degli atti quotidiani della vita, con conseguente diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento - ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. promosso ad impugnazione del verbale del
03.04.2023 con cui la Commissione Medica ne aveva unicamente riconosciuto la condizione di
“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88.124/98) grave - nella misura del 100%” e “portatore di Handicap (comma 1, art.3 della Legge n.104/92)”, giudizio confermato dall'ausiliario e inetto a fondare il diritto alla rivendicata prestazione. A sostegno della proposta opposizione la ha deplorato l'incongrua valutazione delle Pt_1 patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti e della loro incidenza funzionale sul compimento degli atti della vita quotidiana. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 19.03.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U. Premessane la diagnosi di “demenza senile in vasculopatica con pregresso IMA e pregresso ematoma intracranico post-traumatico, portatrice di artrite reumatoide e di esiti di frattura al gomito sinistro”, l'ausiliario ha infatti esposto che la ricorrente, “ipertesa da tempo ma con valori pressori non efficacemente dominati dalla terapia, da circa un anno ha iniziato a presentare delle alterazioni della memoria e del comportamento in progressivo peggioramento malgrado la terapia neurologica praticata”, a cagione delle verificatesi complicanze vascolari;
“nel 2022 si è verificato infarto miocardico trattato successivamente mediante angioplastica coronarica ed impianto di stent, mentre a livello cerebrale si è verificata alterazione dei piccoli vasi con fenomeni microtrombotici ed alterazione dell'ossigenazione dei tessuti che ha determinata una progressiva depauperazione parcellare del tessuto cerebrale”, di guisa che la paziente “ha iniziato da tempo a mostrare i segni del decadimento cerebrale con sintomi verosimilmente in parte sovrapposti alle difficoltà motorie ed al disagio derivante dal pregresso trauma subito, provocando un intreccio clinico fra difficoltà fisica motoria e progressivo deterioramento mentale”. Ha quindi concluso che
“le suesposte malattie, a partire dalla prima data certa del 01/08/2024, hanno determinato alla Sig.ra già riconosciuta invalida al 100%, le condizioni sanitarie per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di “Portatrice di Handicap grave (comma 3, art.3) Legge n.104/92” (cfr. relazione depositata il 22.02.2025, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, deve concludersi che
è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza continua nel Parte_1 compimento degli atti quotidiani della vita e portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c.3, L.
n. 104/1992 con decorrenza dal peggioramento del deficit cognitivo datato 01.08.2024.
Attesa la decorrenza della prestazione da momento successivo al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese di lite dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate;
giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., gli oneri delle disposte CC.TT.UU. vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1572/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza Parte_1 continua nel compimento degli atti quotidiani della vita e portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c.3, L. n. 104/1992 con decorrenza dall'01.08.2024; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 3 giugno 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella