TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2461 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati FANTINI DANIELE e CUSINATO RICCARDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
1 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
1)La figlia continuerà a vivere presso la madre che si farà carico del mantenimento Persona_1
della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, ivi comprese le tasse universitarie, trasferte ed
eventuali alloggi, e comunque come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
2)L'assegno unico universale, o qualunque diverso emolumento, anche diversamente denominato che
andrà nel tempo a sostituire e/o integrare lo stesso per disposizione di legge, verrà richiesto ed
incassato integralmente dalla Sig.ra Parte_1
3)Nessun contributo al mantenimento della figlia a carico del Sig. il quale, però, si Parte_2
farà carico del 50% delle spese straordinarie della figlia ivi comprese le tasse Persona_1
universitarie, trasferte ed eventuali alloggi, e comunque come individuate dal Protocollo in uso
presso il Tribunale di Vicenza.
4)Nulla verseranno i coniugi a titolo di assegno di mantenimento reciproco, essendo essi stessi
economicamente autosufficienti.
5)Spese di procedura compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 1/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Malo (VI) in data 4/06/1994, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 14/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
2 - i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di non prevedere a carico di alcun obbligo a Parte_2
titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente; il Sig. si farà carico, tuttavia, di sostenere al 50% le spese straordinarie Per_1
relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale
che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra,
avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Parte_2
in matrimonio in Malo (VI) in data 4/06/1994 con atto trascritto al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 1994,
alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo (VI) perché provveda alle
3 annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell 7.1.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4