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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10781/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Dicomano (FI), Via Eugenio Bazzi n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Baldesi
Riberto
RICORRENTE contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Borgo San Lorenzo (FI), Via B. Croce n. 71
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 2/10/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 29/01/2025 riportandosi al ricorso: “a) in tesi: revocare, dal deposito del ricorso, l'assegno di € 200,00 mensili per nata a [...]_1
Lorenzo l'8/4/2000, cod. fisc. , disposto dalla sentenza n. 3373/2008 del C.F._3
Tribunale di Firenze e pagato alla madre , b) in ipotesi: tenuto conto dell'età, della Controparte_1 pregressa esperienza lavorativa e delle circostanze oggettive, ridurre sensibilmente l'assegno per il mantenimento di , c) in ogni caso con vittoria di spese di lite”. Persona_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 26/09/2024 ritualmente notificato, ha adìto il Tribunale di Firenze Parte_1
per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, attualmente disciplinate dalla sentenza n. 3373/18 del Tribunale di Firenze, emessa in data 25/09/2008 in esito a ricorso congiunto, con la quale è stato posto a carico del ricorrente l'onere di versare mensilmente a la somma di e. 200,00 Controparte_1
quale contributo per il mantenimento della figlia (08/04/2000), ad oggi maggiorenne, stante la Per_1
raggiunta autosufficienza economica da parte della ragazza in conseguenza della raggiunta maggiore età (la stessa ha oggi 24 anni) e dell'avvenuto ingresso nel mondo del lavoro.
2. All'udienza di prima comparizione del 29/01/2024, la resistente non si è costituita in giudizio, benché ritualmente notificata;
è comparso personalmente il ricorrente con il proprio procuratore, il quale ha concluso come in epigrafe riportato, di tal ché il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
3. Passando ad esaminare la richiesta del ricorrente di non essere più tenuto al contributo mensile di e.
200,00 per il mantenimento della figlia, con la quale non ha più rapporti dall'anno 2018, va premesso che il ricorrente ha documentato come tutte le richieste di informazioni, sia dirette (cfr. raccomandata
6/8/2018) che tramite legale siano state ignorate (all. 6) e che con raccomandata 30/5/2024 l'avv.
Baldesi ha chiesto direttamente a notizie sul percorso scolastico e sulla situazione Persona_1 lavorativa, anticipando l'intenzione del padre di chiedere informazioni all'Inps per valutare la revoca del mantenimento (all. 7), senza ricevere risposta;
il ricorrente ha, quindi, evidenziato di aver ricevuto,
a seguito di accesso difensivo (all. 8), l'estratto conto previdenziale della figlia (all. 9), dal quale emerge che: è divenuta proprietaria di un'auto in data 15/2/2024 (all. 10) ed ha iniziato a lavorare Per_1 dall'agosto 2021; dopo due brevi esperienze nel 2021 e 2022, ha lavorato nel periodo 1/4/2023 –
1/2/2024 (38 settimane), percependo una retribuzione complessiva di e. 8.988,00, pari ad e. 898,80
2 mensili e ha lavorato nel periodo 1/2/2024 – 31/5/2024 (17 settimane), percependo una retribuzione di e. 3.499,00, pari ad e. 874,75 mensili.
Il ricorrente ha, altresì, evidenziato che la ragazza non sostiene alcuna spesa per soddisfare la propria esigenza abitativa, vivendo ancora con la madre (v. all. 2) che continua a percepire il contributo per il mantenimento della figlia (all. 3) e che la ragazza non ha mai presentato domanda per ricevere la AS
(all.11), nonostante abbia maturato i presupposti per richiedere detta indennità, mostrando così una inerzia indicativa della non necessità da parte della ragazza di ricevere tale sussidio.
Rileva, inoltre, il Collegio che dall'estratto contributivo depositato (cfr. all. 9) si evince come Per_1
abbia prestato, nel corso del tempo, attività lavorativa presso quattro società di cui due (Intimo 3 srl e
PVH Italia srl) nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento e confezioni, una
(Luna srl) operante come centro elaborazione elettronica di dati contabili e una (Luce srl) svolgente attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale (all. 12), mostrando così una capacità lavorativa a largo spettro.
Ne consegue che sussistono, a parere del Collegio, i presupposti per accogliere la richiesta di revoca del contributo paterno formulata dal ricorrente, dal momento che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro” anche quando determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, ferma restando l'obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente (Cass. Civ. Ordinanza n.
40282/2021; Cass. 14/03/2017, n. 6509; Cass. 2/12/2005, n. 26259; Cass. 7 /07/2004, n. 12477).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, venendo liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità della questione, in contumacia della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, decidendo in via definitiva, a modifica della sentenza n. 3373 del
Tribunale di Firenze depositata in data 25/09/2008, così provvede:
3 - accertato il raggiungimento di una condizione di autonomia economica da parte di Persona_1 revoca l'onere posto a carico di di versare mensilmente a l'importo Parte_1 Controparte_1
di e. 200,00 oltre rivalutazione annuale Istat, quale contributo per il mantenimento della figlia;
Per_1
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 Parte_1
in e. 1.400,00 oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29/01/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente
Silvia Governatori
La Giudice est.
Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10781/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Dicomano (FI), Via Eugenio Bazzi n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Baldesi
Riberto
RICORRENTE contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Borgo San Lorenzo (FI), Via B. Croce n. 71
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 2/10/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Il ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 29/01/2025 riportandosi al ricorso: “a) in tesi: revocare, dal deposito del ricorso, l'assegno di € 200,00 mensili per nata a [...]_1
Lorenzo l'8/4/2000, cod. fisc. , disposto dalla sentenza n. 3373/2008 del C.F._3
Tribunale di Firenze e pagato alla madre , b) in ipotesi: tenuto conto dell'età, della Controparte_1 pregressa esperienza lavorativa e delle circostanze oggettive, ridurre sensibilmente l'assegno per il mantenimento di , c) in ogni caso con vittoria di spese di lite”. Persona_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 26/09/2024 ritualmente notificato, ha adìto il Tribunale di Firenze Parte_1
per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, attualmente disciplinate dalla sentenza n. 3373/18 del Tribunale di Firenze, emessa in data 25/09/2008 in esito a ricorso congiunto, con la quale è stato posto a carico del ricorrente l'onere di versare mensilmente a la somma di e. 200,00 Controparte_1
quale contributo per il mantenimento della figlia (08/04/2000), ad oggi maggiorenne, stante la Per_1
raggiunta autosufficienza economica da parte della ragazza in conseguenza della raggiunta maggiore età (la stessa ha oggi 24 anni) e dell'avvenuto ingresso nel mondo del lavoro.
2. All'udienza di prima comparizione del 29/01/2024, la resistente non si è costituita in giudizio, benché ritualmente notificata;
è comparso personalmente il ricorrente con il proprio procuratore, il quale ha concluso come in epigrafe riportato, di tal ché il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
3. Passando ad esaminare la richiesta del ricorrente di non essere più tenuto al contributo mensile di e.
200,00 per il mantenimento della figlia, con la quale non ha più rapporti dall'anno 2018, va premesso che il ricorrente ha documentato come tutte le richieste di informazioni, sia dirette (cfr. raccomandata
6/8/2018) che tramite legale siano state ignorate (all. 6) e che con raccomandata 30/5/2024 l'avv.
Baldesi ha chiesto direttamente a notizie sul percorso scolastico e sulla situazione Persona_1 lavorativa, anticipando l'intenzione del padre di chiedere informazioni all'Inps per valutare la revoca del mantenimento (all. 7), senza ricevere risposta;
il ricorrente ha, quindi, evidenziato di aver ricevuto,
a seguito di accesso difensivo (all. 8), l'estratto conto previdenziale della figlia (all. 9), dal quale emerge che: è divenuta proprietaria di un'auto in data 15/2/2024 (all. 10) ed ha iniziato a lavorare Per_1 dall'agosto 2021; dopo due brevi esperienze nel 2021 e 2022, ha lavorato nel periodo 1/4/2023 –
1/2/2024 (38 settimane), percependo una retribuzione complessiva di e. 8.988,00, pari ad e. 898,80
2 mensili e ha lavorato nel periodo 1/2/2024 – 31/5/2024 (17 settimane), percependo una retribuzione di e. 3.499,00, pari ad e. 874,75 mensili.
Il ricorrente ha, altresì, evidenziato che la ragazza non sostiene alcuna spesa per soddisfare la propria esigenza abitativa, vivendo ancora con la madre (v. all. 2) che continua a percepire il contributo per il mantenimento della figlia (all. 3) e che la ragazza non ha mai presentato domanda per ricevere la AS
(all.11), nonostante abbia maturato i presupposti per richiedere detta indennità, mostrando così una inerzia indicativa della non necessità da parte della ragazza di ricevere tale sussidio.
Rileva, inoltre, il Collegio che dall'estratto contributivo depositato (cfr. all. 9) si evince come Per_1
abbia prestato, nel corso del tempo, attività lavorativa presso quattro società di cui due (Intimo 3 srl e
PVH Italia srl) nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento e confezioni, una
(Luna srl) operante come centro elaborazione elettronica di dati contabili e una (Luce srl) svolgente attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale (all. 12), mostrando così una capacità lavorativa a largo spettro.
Ne consegue che sussistono, a parere del Collegio, i presupposti per accogliere la richiesta di revoca del contributo paterno formulata dal ricorrente, dal momento che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro” anche quando determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, ferma restando l'obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente (Cass. Civ. Ordinanza n.
40282/2021; Cass. 14/03/2017, n. 6509; Cass. 2/12/2005, n. 26259; Cass. 7 /07/2004, n. 12477).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, venendo liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità della questione, in contumacia della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, decidendo in via definitiva, a modifica della sentenza n. 3373 del
Tribunale di Firenze depositata in data 25/09/2008, così provvede:
3 - accertato il raggiungimento di una condizione di autonomia economica da parte di Persona_1 revoca l'onere posto a carico di di versare mensilmente a l'importo Parte_1 Controparte_1
di e. 200,00 oltre rivalutazione annuale Istat, quale contributo per il mantenimento della figlia;
Per_1
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 Parte_1
in e. 1.400,00 oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29/01/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente
Silvia Governatori
La Giudice est.
Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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