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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3734/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Como, riunito in camera di conSIlio, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. TREZZI MEA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Nel merito ed in principalità:
1. Pronunciare la separazione personale fra i coniugi, SI.ri e Parte_1 Controparte_1
2. autorizzare i coniugi a vivere separati, nell'obbligo del reciproco rispetto;
3. assegnare la metà della casa coniugale alla SI.ra , sulla base della divisione eseguita dagli stessi Pt_1 coniugi in corso di causa, con le relative pertinenze e con tutto quanto l'arreda, ove rimarrà a vivere con il figlio;
4. i diritti di visita del padre, vista l'età di , saranno concordati direttamente con il figlio;
_1
5. confermare che l'assegno unico sia integralmente attribuito alla SI.ra ; Pt_1
6. porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere al figlio un assegno mensile per il suo CP_1 _1 mantenimento, pari alla somma di € 250,00 mensili, da corrispondere nelle mani della SI.ra , fintanto Pt_1 che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente;
7. confermare che il SI. quale aggiunta al mantenimento, continuerà a farsi carico delle utenze CP_1 domestiche.
8. spese straordinarie, come da Protocollo, suddivise al 50% tra i genitori;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 20.10.2022, ha chiesto al Tribunale di Como di Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale dal marito, sposato in Lercara Friddi in data Controparte_1
1.10.2005 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Lercara Friddi, anno 2005, n. 24, parte II, serie A). Ha domandato, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, ove rimarrà a vivere con i due figli, e , nonché la determinazione in € 300 del contributo paterno al mantenimento dei PE _1 figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, con integrale percepimento in suo favore dell'assegno unico.
All'udienza presidenziale del 3.5.2023, sentita la sola parte ricorrente, attesa la mancata costituzione o comparizione in udienza di parte resistente, il Presidente delegato si è riservato. Con successiva ordinanza, emessa in data 4.5.2023, ha così provveduto:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti;
SENTITA personalmente la sola parte ricorrente ed il difensore all'udienza del 3.5.2023;
RILEVATO che il convenuto non si è costituito in giudizio né è comparso personalmente;
OSSERVATO che è emerso, dalle precise dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, come la conflittualità tra
i coniugi si sia nel tempo attenuata -in quanto il marito avrebbe ormai cessato le condotte verbalmente aggressive e persecutorie denunciate dalla moglie (cfr. denunce in atti del 27.7.2022 e 29.9.2022- e che, pertanto, la suddivisione della casa coniugale in due appartamenti distinti, sufficientemente ampi e dotati di ingressi separati, già realizzata dai coniugi a giugno 2022, costituisca soluzione adeguata e soddisfacente, consentendo anche una quotidiana frequentazione dei figli con entrambi i genitori;
OSSERVATO, tuttavia, che è emersa altresì, dalle precise dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, come la situazione familiare resti complessa e preoccupante in quanto il marito avrebbe perso il lavoro a giugno 2022
e non si sarebbe più attivato a cercarne un altro, anche a causa della forte sofferenza personale conseguente alla separazione, il figlio (nato il [...]) ha abbandonato la scuola nel 2021 e, da allora, non PE studia e non lavora mentre il figlio (nato il [...]), seppure all'epoca non imputabile, sarebbe _1 stato coinvolto in fatti penalmente rilevanti ed infatti, secondo quanto riferito dalla madre, il nucleo familiare
è attualmente in carico ai Servizi Sociali competenti, che avrebbero già attivato interventi a tutela del minore. La ricorrente ha inoltre riferito che, da qualche mese, i due figli, pur continuando a frequentarla quotidianamente, si sono trasferiti a vivere con il padre, il quale non sarebbe in grado di assumere un ruolo normativo nei loro confronti;
RITENUTO, pertanto, che il quadro emerso, con il recente trasferimento dei minori presso il padre, renda necessario, al fine di acquisire tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni provvisorie ex art. 708
c.p.c. più conformi all'interesse dei minori in punto di responsabilità genitoriale e di collocamento, incaricare
i Servizi Sociali che risultano avere già in carico il nucleo familiare di svolgere accertamenti sulla capacità genitoriale dei coniugi, sui rapporti tra i genitori ed i figli minori, sulla condizione psicoemotiva degli stessi, attivando tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per i minori, nonché tutti gli interventi di sostegno psicologico e di sostegno alla genitorialità per
i coniugi, al fine di aiutarli a maturare in un ruolo genitoriale più sereno e condiviso e con specifico incarico di sostenere le parti sotto il profilo delle competenze genitoriali, mediando in caso di conflitto e decidendo in loro sostituzione, nel superiore interesse dei minori, in caso di conflitto insanabile, con riferimento all'ambito sanitario, scolastico e ludico-sportivo;
RILEVATO, sotto il profilo economico, che la SInora lavora, con contratto a tempo Pt_1 indeterminato presso una lavanderia, percependo uno stipendio di circa € 1.200-1.300 netti su 13 mensilità, come dalla stessa dichiarato (cf. verbale udienza del 3.5.2023) e come risulta dalla documentazione in atti mentre il marito, in base a quanto dalla stessa riferito, starebbe forse ancora percependo la NASPI;
RITENUTO necessario, alla luce delle emergenze in atti, acquisire un quadro necessariamente più chiaro in ordine alla situazione economica e lavorativa del SInor nell'esercizio dei poteri istruttori di ufficio CP_1 di cui il Giudice del conflitto familiare dispone (Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. 22 novembre 2000, n.
15065; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205; Cass. Sez. I 3.8.2007 n. 17043; Cass. Sez. I 18.3.2010 n. 6606; Cass.
Sez. I 22 maggio 2014 n. 11412; Cass. Sez. I 23 ottobre 2017 n. 25055);
IN VIA PROVVISORIA E ISTRUTTORIA
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 3.5.2023):
1. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Carugo, competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza dei minori), che risultano avere già in carico il nucleo familiare, in collaborazione con i Servizi
Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a: - svolgere un accertamento psicosociale e psicodiagnostico sul nucleo familiare diretto a verificare la situazione del nucleo familiare,
l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione psicoemotiva dei minori, la qualità della relazione dei minori con ciascun genitore, la capacità dei genitori di garantire la figura dell'altro e di favorirne un accesso sereno, i tempi più idonei di frequentazione tra i minori ed i genitori, fornendo al
Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dei minori in punto di gestione della responsabilità genitoriale e di collocamento, verificando in particolare se l'attuale regime di affido condiviso sia quello più tutelante e rispondente all'interesse dei minori stessi oppure occorra apportare delle modifiche, come suggerite (prevedendo un affido monogenitoriale o ad un Ente terzo) e provvedendo all'elaborazione di un calendario delle frequentazioni dei minori con i genitori;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per
i minori e tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto psicologico per entrambi i genitori e di supporto alla genitorialità (mirati ad attenuare la conflittualità esistente ed implementare le capacità genitoriali), sostenendo i genitori sotto il profilo delle competenze genitoriali, mediando in caso di conflitto e decidendo in loro sostituzione, nel superiore interesse dei minori, in caso di conflitto insanabile, con riferimento all'ambito sanitario, scolastico, ludico-sportivo; - svolgere una stringente attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano un intervento del Tribunale;
- trasmettere, ciascuno per quanto di competenza, una compiuta relazione in ordine a quanto richiesto, entro e non oltre il 15.9.2023;
2. AVVISA entrambi i genitori che, in caso di comportamenti ostacolanti e/o di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici, potranno essere assunti provvedimenti ulteriormente limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale per entrambi o per uno solo dei genitori;
3. VISTI gli artt. 210-213 cpc, ORDINA a , Agenzia delle Entrate la Controparte_2 CP_3 produzione in giudizio entro il 15.9.2023 di documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di (nato a [...] il [...], c.f. ); in Controparte_1 C.F._2 particolare dovranno essere depositati -da parte di ciascun Ente per quanto di propria competenza- i documenti relativi alla situazione lavorativa, l'estratto contributivo, la documentazione relativa alle eventuali indennità o redditi o provvidenze di qualsiasi tipo percepiti (Naspi, pensioni da lavoro, da inabilità etc., indennità di accompagnamento, redditi di cittadinanza, redditi di emergenza, assegno unico per i figli…etc.), nonché copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e degli ultimi tre CU, degli estratti conti bancari degli ultimi tre anni, nonché ogni altra informazione utile sul patrimonio, mobiliare e immobiliare e sulla situazione economica dello stesso ottenibile tramite l'applicativo Serpico e l'accesso alle banche dati comprese nell'Anagrafe Tributaria, ivi incluso l'Archivio dei Rapporti Finanziari;
4. DISPONE che la presente ordinanza sia notificata, a cura di parte ricorrente, ai soggetti terzi sopra indicati entro il 30.6.2023;
5. RINVIA in prosecuzione la causa in fase presidenziale al 25.9.2023 ore 11.30 per esame delle relazioni dei
Servizi Sociali e per le determinazioni ex art. 708 c.p.c.
All'udienza presidenziale del 25.9.2023, le parti -entrambe personalmente presenti- hanno raggiunto un accordo provvisorio dinanzi al Presidente, che ha rinviato la causa al 27.11.2023 al fine di verificare
l'attuazione di quanto concordato e, ove del caso, assumere ulteriori determinazioni.
Alla successiva udienza presidenziale in prosecuzione del 27.6.2024, le parti -entrambe personalmente presenti- hanno raggiunto il seguente accordo: - resterà collocato con la madre con ampia facoltà _1 di frequentazione del padre;
- collaboreranno nella gestione dei figli e nel garantire la prosecuzione del percorso scolastico di;
- il padre si impegna a recarsi puntualmente agli incontri fissati dai Servizi _1
Sociali; - entrambi i genitori si impegnano a seguire il percorso di supporto alla genitorialità; - l'assegno unico verrà integralmente attribuito alla madre e il padre si farà integralmente carico delle utenze di casa. Il
Presidente delegato, preso atto dell'accordo tra le parti, ha nominato Giudice istruttore la dottoressa Manenti
e ha fissato udienza di comparizione e trattazione per il giorno 14.3.2025.
Con memoria integrativa, depositata in data 30.1.2025, dato atto della scomparsa del figlio maggiore della coppia, (deceduto in data 4.12.2024), parte ricorrente ha precisato le conclusioni, come sopra Persona_3 interamente riportate.
All'udienza del 14.3.2025, il Giudice istruttore ha dichiarato la contumacia di parte resistente e ha rimesso la causa in decisione, senza assegnazione dei termini 190 c.p.c., attesa la rinuncia della parte ricorrente, alla scadenza del termine assegnato ai Servizi Sociali (28.3.2025) per trasmettere una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare (sul cui contenuto la parte ha dichiarato in udienza di rinunciare ad interloquire).
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto in sede giudiziale del figlio minore della coppia in quanto manifestamente superfluo, tenuto conto delle risultanze acquisite tramite le indagini delegate ai competenti
Servizi Sociali e delle precise dichiarazioni di parte ricorrente. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione,
l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass.
29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass.
28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche a seguito di ordine di esibizione a Enti terzi (Agenzia delle Entrate, CP_
e ). Controparte_2
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda volta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
I coniugi E hanno contratto matrimonio in Lercara Friddi in data Parte_1 Controparte_1
1.10.2005. Dalla loro unione, sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). _1 PE
La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è però ormai venuta meno da tempo, come risulta dalle allegazioni della ricorrente, confermate anche in udienza presidenziale da entrambi i coniugi, attesa la partecipazione personale di entrambi alle udienze del 25.9.2023 e 27.6.2024.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, per pronunciare la separazione, il giudice deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
Quanto all'affidamento del figlio ancora minore della coppia, (nato il [...]), il Collegio ritiene _1 debba essere confermato -nel contesto degli incarichi delegati ai competenti Servizi Sociali- il vigente regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, trattandosi del regime privilegiato dal legislatore, al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, in mancanza di elementi oggettivi e certi di inadeguatezza genitoriale delle parti.
Il Collegio rileva infatti che, alla luce di quanto emerso, i coniugi vivono nelle due unità abitative autonome ricavate dalla casa coniugale e riescono a comunicare adeguatamente come genitori (Entrambi i genitori confermano di essere maggiormente collaboranti nelle comunicazioni tra loro, nell'interesse di , cfr. _1 relazione dei Servizi Sociali del 26.3.2025).
rimarrà collocato presso la madre, come peraltro concordato dai coniugi stessi all'udienza del _1
27.6.2024, frequentando il padre secondo accordi diretti padre-figlio, in considerazione dell'età.
Vanno poi confermati gli incarichi ai competenti Servizi Sociali, a anche al fine di attivare tutti i necessari interventi a sostegno del minore e dei genitori, in questo difficile momento familiare.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
La casa coniugale
Deve disporsi l'assegnazione parziale della casa coniugale, alla SInora -secondo la divisione in Pt_1 unità abitative autonome eseguita dagli stessi coniugi in corso di causa- in quanto genitore collocatario del figlio , per garantire la conservazione dell'habitat in cui è cresciuto e preservare le sue abitudini di _1 vita ex art. 337 sexies c.c. (Cass. 12.10.2018, n. 25604 e Cass. Sez. 7.2.2018, n. 3015).
Il contributo al mantenimento del figlio
Con riferimento, poi, alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto del figlio, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., nonché di cui all'art. 337 septies c.c. per quanto concerne il figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo, che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
13.12.2016, n. 25531; Cass. 18.09.2013, n. 21273).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. 24.04.2007, n. 9915).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle eSIenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali eSIenze e uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.01.2012, n. 785).
Ciò detto, la SInora risulta lavorare in lavanderia su turni. Dalla documentazione economica in Pt_1 atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.390 nel 2023
(mod. 730/2024) e pari a circa € 1.390 nel 2024 (cfr. media buste paga 2024). Vive con il figlio in _1 una porzione autonoma della casa coniugale, di cui è proprietaria unitamente al marito.
Quanto alla situazione economico-reddituale del SInor , lo stesso ha dichiarato di essere Pt_1 disoccupato all'udienza del 25.9.2023, come confermato dalla documentazione depositata dal CP_2
in data 10.5.2023, ove la prestazione lavorativa iniziata il 22.6.2021 risultava terminata il 21.6.2022.
[...]
Alla successiva udienza del 27.6.2024, ha dichiarato di aver trovato lavoro due giorni fa come manutentore per le (è un contratto per ora sino al 30 settembre) e percepisco 1.900,00 € lordi al mese;
CP_4
l'orario di lavoro è dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 (cfr. verbale udienza). Vive in una porzione autonoma della casa coniugale, di cui è proprietario unitamente alla moglie.
Alla luce, pertanto, degli elementi acquisiti in relazione alla situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti, pur non disponendo di elementi più precisi circa le effettive ed attuali capacità reddituali del SInor
che è comunque tenuto a contribuire al mantenimento della prole, essendogli ciò imposto dalle norme CP_1 del nostro ordinamento, dovendo peraltro ritenersi che lo stesso abbia piena ed integra capacità lavorativa
(classe 1974), il Collegio reputa equo e congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 250 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno, come da Protocollo del Tribunale di Como. L'assegno unico sarà invece suddiviso al 50% tra i genitori, come per legge.
Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva devono farsi decorrere dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio, ferma sino a tale momento l'efficacia dei provvedimenti presidenziali provvisori, assunti su accordo delle parti.
Le spese di lite Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia del convenuto, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Lercara Friddi in data 1.10.2005
[...] Controparte_1
(atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Lercara Friddi, anno 2005, n. 24, parte
II, serie A);
2. CONFERMA l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, (nato il [...]), _1 con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo accordi diretti, attesa l'età di;
_1
4. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Carugo, competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza del minore), in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per il minore, ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;
- avviare/proseguire, acquisita la disponibilità delle parti, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto psicologico per entrambi i genitori e di supporto alla genitorialità
(mirati ad attenuare la conflittualità esistente ed implementare le capacità genitoriali), sostenendo i genitori sotto il profilo delle competenze genitoriali, mediando in caso di conflitto e decidendo in loro sostituzione, nel superiore interesse dei minori, in caso di conflitto insanabile, con riferimento all'ambito sanitario, scolastico, ludico-sportivo, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
5. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
6. ASSEGNA parzialmente la casa coniugale alla SInora;
Pt_1
7. PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente Controparte_1 sentenza, quale contributo al mantenimento del figlio minore, il pagamento della somma mensile di €
250, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi ad Parte_1 in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. NULLA sulle spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, al perché provveda alle annotazioni ed Parte_2 ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del . Parte_3
Così deciso in Como nella camera di conSIlio del 28.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Como, riunito in camera di conSIlio, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. TREZZI MEA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Nel merito ed in principalità:
1. Pronunciare la separazione personale fra i coniugi, SI.ri e Parte_1 Controparte_1
2. autorizzare i coniugi a vivere separati, nell'obbligo del reciproco rispetto;
3. assegnare la metà della casa coniugale alla SI.ra , sulla base della divisione eseguita dagli stessi Pt_1 coniugi in corso di causa, con le relative pertinenze e con tutto quanto l'arreda, ove rimarrà a vivere con il figlio;
4. i diritti di visita del padre, vista l'età di , saranno concordati direttamente con il figlio;
_1
5. confermare che l'assegno unico sia integralmente attribuito alla SI.ra ; Pt_1
6. porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere al figlio un assegno mensile per il suo CP_1 _1 mantenimento, pari alla somma di € 250,00 mensili, da corrispondere nelle mani della SI.ra , fintanto Pt_1 che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente;
7. confermare che il SI. quale aggiunta al mantenimento, continuerà a farsi carico delle utenze CP_1 domestiche.
8. spese straordinarie, come da Protocollo, suddivise al 50% tra i genitori;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 20.10.2022, ha chiesto al Tribunale di Como di Parte_1 pronunciare la separazione giudiziale dal marito, sposato in Lercara Friddi in data Controparte_1
1.10.2005 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Lercara Friddi, anno 2005, n. 24, parte II, serie A). Ha domandato, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, ove rimarrà a vivere con i due figli, e , nonché la determinazione in € 300 del contributo paterno al mantenimento dei PE _1 figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, con integrale percepimento in suo favore dell'assegno unico.
All'udienza presidenziale del 3.5.2023, sentita la sola parte ricorrente, attesa la mancata costituzione o comparizione in udienza di parte resistente, il Presidente delegato si è riservato. Con successiva ordinanza, emessa in data 4.5.2023, ha così provveduto:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti;
SENTITA personalmente la sola parte ricorrente ed il difensore all'udienza del 3.5.2023;
RILEVATO che il convenuto non si è costituito in giudizio né è comparso personalmente;
OSSERVATO che è emerso, dalle precise dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, come la conflittualità tra
i coniugi si sia nel tempo attenuata -in quanto il marito avrebbe ormai cessato le condotte verbalmente aggressive e persecutorie denunciate dalla moglie (cfr. denunce in atti del 27.7.2022 e 29.9.2022- e che, pertanto, la suddivisione della casa coniugale in due appartamenti distinti, sufficientemente ampi e dotati di ingressi separati, già realizzata dai coniugi a giugno 2022, costituisca soluzione adeguata e soddisfacente, consentendo anche una quotidiana frequentazione dei figli con entrambi i genitori;
OSSERVATO, tuttavia, che è emersa altresì, dalle precise dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, come la situazione familiare resti complessa e preoccupante in quanto il marito avrebbe perso il lavoro a giugno 2022
e non si sarebbe più attivato a cercarne un altro, anche a causa della forte sofferenza personale conseguente alla separazione, il figlio (nato il [...]) ha abbandonato la scuola nel 2021 e, da allora, non PE studia e non lavora mentre il figlio (nato il [...]), seppure all'epoca non imputabile, sarebbe _1 stato coinvolto in fatti penalmente rilevanti ed infatti, secondo quanto riferito dalla madre, il nucleo familiare
è attualmente in carico ai Servizi Sociali competenti, che avrebbero già attivato interventi a tutela del minore. La ricorrente ha inoltre riferito che, da qualche mese, i due figli, pur continuando a frequentarla quotidianamente, si sono trasferiti a vivere con il padre, il quale non sarebbe in grado di assumere un ruolo normativo nei loro confronti;
RITENUTO, pertanto, che il quadro emerso, con il recente trasferimento dei minori presso il padre, renda necessario, al fine di acquisire tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni provvisorie ex art. 708
c.p.c. più conformi all'interesse dei minori in punto di responsabilità genitoriale e di collocamento, incaricare
i Servizi Sociali che risultano avere già in carico il nucleo familiare di svolgere accertamenti sulla capacità genitoriale dei coniugi, sui rapporti tra i genitori ed i figli minori, sulla condizione psicoemotiva degli stessi, attivando tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico per i minori, nonché tutti gli interventi di sostegno psicologico e di sostegno alla genitorialità per
i coniugi, al fine di aiutarli a maturare in un ruolo genitoriale più sereno e condiviso e con specifico incarico di sostenere le parti sotto il profilo delle competenze genitoriali, mediando in caso di conflitto e decidendo in loro sostituzione, nel superiore interesse dei minori, in caso di conflitto insanabile, con riferimento all'ambito sanitario, scolastico e ludico-sportivo;
RILEVATO, sotto il profilo economico, che la SInora lavora, con contratto a tempo Pt_1 indeterminato presso una lavanderia, percependo uno stipendio di circa € 1.200-1.300 netti su 13 mensilità, come dalla stessa dichiarato (cf. verbale udienza del 3.5.2023) e come risulta dalla documentazione in atti mentre il marito, in base a quanto dalla stessa riferito, starebbe forse ancora percependo la NASPI;
RITENUTO necessario, alla luce delle emergenze in atti, acquisire un quadro necessariamente più chiaro in ordine alla situazione economica e lavorativa del SInor nell'esercizio dei poteri istruttori di ufficio CP_1 di cui il Giudice del conflitto familiare dispone (Cass. 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. 22 novembre 2000, n.
15065; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4205; Cass. Sez. I 3.8.2007 n. 17043; Cass. Sez. I 18.3.2010 n. 6606; Cass.
Sez. I 22 maggio 2014 n. 11412; Cass. Sez. I 23 ottobre 2017 n. 25055);
IN VIA PROVVISORIA E ISTRUTTORIA
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 3.5.2023):
1. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Carugo, competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza dei minori), che risultano avere già in carico il nucleo familiare, in collaborazione con i Servizi
Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a: - svolgere un accertamento psicosociale e psicodiagnostico sul nucleo familiare diretto a verificare la situazione del nucleo familiare,
l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione psicoemotiva dei minori, la qualità della relazione dei minori con ciascun genitore, la capacità dei genitori di garantire la figura dell'altro e di favorirne un accesso sereno, i tempi più idonei di frequentazione tra i minori ed i genitori, fornendo al
Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse dei minori in punto di gestione della responsabilità genitoriale e di collocamento, verificando in particolare se l'attuale regime di affido condiviso sia quello più tutelante e rispondente all'interesse dei minori stessi oppure occorra apportare delle modifiche, come suggerite (prevedendo un affido monogenitoriale o ad un Ente terzo) e provvedendo all'elaborazione di un calendario delle frequentazioni dei minori con i genitori;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per
i minori e tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto psicologico per entrambi i genitori e di supporto alla genitorialità (mirati ad attenuare la conflittualità esistente ed implementare le capacità genitoriali), sostenendo i genitori sotto il profilo delle competenze genitoriali, mediando in caso di conflitto e decidendo in loro sostituzione, nel superiore interesse dei minori, in caso di conflitto insanabile, con riferimento all'ambito sanitario, scolastico, ludico-sportivo; - svolgere una stringente attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando immediatamente situazioni di pregiudizio per i minori che richiedano un intervento del Tribunale;
- trasmettere, ciascuno per quanto di competenza, una compiuta relazione in ordine a quanto richiesto, entro e non oltre il 15.9.2023;
2. AVVISA entrambi i genitori che, in caso di comportamenti ostacolanti e/o di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici, potranno essere assunti provvedimenti ulteriormente limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale per entrambi o per uno solo dei genitori;
3. VISTI gli artt. 210-213 cpc, ORDINA a , Agenzia delle Entrate la Controparte_2 CP_3 produzione in giudizio entro il 15.9.2023 di documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di (nato a [...] il [...], c.f. ); in Controparte_1 C.F._2 particolare dovranno essere depositati -da parte di ciascun Ente per quanto di propria competenza- i documenti relativi alla situazione lavorativa, l'estratto contributivo, la documentazione relativa alle eventuali indennità o redditi o provvidenze di qualsiasi tipo percepiti (Naspi, pensioni da lavoro, da inabilità etc., indennità di accompagnamento, redditi di cittadinanza, redditi di emergenza, assegno unico per i figli…etc.), nonché copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e degli ultimi tre CU, degli estratti conti bancari degli ultimi tre anni, nonché ogni altra informazione utile sul patrimonio, mobiliare e immobiliare e sulla situazione economica dello stesso ottenibile tramite l'applicativo Serpico e l'accesso alle banche dati comprese nell'Anagrafe Tributaria, ivi incluso l'Archivio dei Rapporti Finanziari;
4. DISPONE che la presente ordinanza sia notificata, a cura di parte ricorrente, ai soggetti terzi sopra indicati entro il 30.6.2023;
5. RINVIA in prosecuzione la causa in fase presidenziale al 25.9.2023 ore 11.30 per esame delle relazioni dei
Servizi Sociali e per le determinazioni ex art. 708 c.p.c.
All'udienza presidenziale del 25.9.2023, le parti -entrambe personalmente presenti- hanno raggiunto un accordo provvisorio dinanzi al Presidente, che ha rinviato la causa al 27.11.2023 al fine di verificare
l'attuazione di quanto concordato e, ove del caso, assumere ulteriori determinazioni.
Alla successiva udienza presidenziale in prosecuzione del 27.6.2024, le parti -entrambe personalmente presenti- hanno raggiunto il seguente accordo: - resterà collocato con la madre con ampia facoltà _1 di frequentazione del padre;
- collaboreranno nella gestione dei figli e nel garantire la prosecuzione del percorso scolastico di;
- il padre si impegna a recarsi puntualmente agli incontri fissati dai Servizi _1
Sociali; - entrambi i genitori si impegnano a seguire il percorso di supporto alla genitorialità; - l'assegno unico verrà integralmente attribuito alla madre e il padre si farà integralmente carico delle utenze di casa. Il
Presidente delegato, preso atto dell'accordo tra le parti, ha nominato Giudice istruttore la dottoressa Manenti
e ha fissato udienza di comparizione e trattazione per il giorno 14.3.2025.
Con memoria integrativa, depositata in data 30.1.2025, dato atto della scomparsa del figlio maggiore della coppia, (deceduto in data 4.12.2024), parte ricorrente ha precisato le conclusioni, come sopra Persona_3 interamente riportate.
All'udienza del 14.3.2025, il Giudice istruttore ha dichiarato la contumacia di parte resistente e ha rimesso la causa in decisione, senza assegnazione dei termini 190 c.p.c., attesa la rinuncia della parte ricorrente, alla scadenza del termine assegnato ai Servizi Sociali (28.3.2025) per trasmettere una relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare (sul cui contenuto la parte ha dichiarato in udienza di rinunciare ad interloquire).
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto in sede giudiziale del figlio minore della coppia in quanto manifestamente superfluo, tenuto conto delle risultanze acquisite tramite le indagini delegate ai competenti
Servizi Sociali e delle precise dichiarazioni di parte ricorrente. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione,
l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass.
29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass. 6.6.2013, n. 14336; Cass.
28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche a seguito di ordine di esibizione a Enti terzi (Agenzia delle Entrate, CP_
e ). Controparte_2
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda volta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
I coniugi E hanno contratto matrimonio in Lercara Friddi in data Parte_1 Controparte_1
1.10.2005. Dalla loro unione, sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). _1 PE
La comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è però ormai venuta meno da tempo, come risulta dalle allegazioni della ricorrente, confermate anche in udienza presidenziale da entrambi i coniugi, attesa la partecipazione personale di entrambi alle udienze del 25.9.2023 e 27.6.2024.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, per pronunciare la separazione, il giudice deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La responsabilità genitoriale
Quanto all'affidamento del figlio ancora minore della coppia, (nato il [...]), il Collegio ritiene _1 debba essere confermato -nel contesto degli incarichi delegati ai competenti Servizi Sociali- il vigente regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, trattandosi del regime privilegiato dal legislatore, al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, in mancanza di elementi oggettivi e certi di inadeguatezza genitoriale delle parti.
Il Collegio rileva infatti che, alla luce di quanto emerso, i coniugi vivono nelle due unità abitative autonome ricavate dalla casa coniugale e riescono a comunicare adeguatamente come genitori (Entrambi i genitori confermano di essere maggiormente collaboranti nelle comunicazioni tra loro, nell'interesse di , cfr. _1 relazione dei Servizi Sociali del 26.3.2025).
rimarrà collocato presso la madre, come peraltro concordato dai coniugi stessi all'udienza del _1
27.6.2024, frequentando il padre secondo accordi diretti padre-figlio, in considerazione dell'età.
Vanno poi confermati gli incarichi ai competenti Servizi Sociali, a anche al fine di attivare tutti i necessari interventi a sostegno del minore e dei genitori, in questo difficile momento familiare.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
La casa coniugale
Deve disporsi l'assegnazione parziale della casa coniugale, alla SInora -secondo la divisione in Pt_1 unità abitative autonome eseguita dagli stessi coniugi in corso di causa- in quanto genitore collocatario del figlio , per garantire la conservazione dell'habitat in cui è cresciuto e preservare le sue abitudini di _1 vita ex art. 337 sexies c.c. (Cass. 12.10.2018, n. 25604 e Cass. Sez. 7.2.2018, n. 3015).
Il contributo al mantenimento del figlio
Con riferimento, poi, alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto del figlio, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., nonché di cui all'art. 337 septies c.c. per quanto concerne il figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo, che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eSIenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
13.12.2016, n. 25531; Cass. 18.09.2013, n. 21273).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. 24.04.2007, n. 9915).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore, provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle eSIenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali eSIenze e uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.01.2012, n. 785).
Ciò detto, la SInora risulta lavorare in lavanderia su turni. Dalla documentazione economica in Pt_1 atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.390 nel 2023
(mod. 730/2024) e pari a circa € 1.390 nel 2024 (cfr. media buste paga 2024). Vive con il figlio in _1 una porzione autonoma della casa coniugale, di cui è proprietaria unitamente al marito.
Quanto alla situazione economico-reddituale del SInor , lo stesso ha dichiarato di essere Pt_1 disoccupato all'udienza del 25.9.2023, come confermato dalla documentazione depositata dal CP_2
in data 10.5.2023, ove la prestazione lavorativa iniziata il 22.6.2021 risultava terminata il 21.6.2022.
[...]
Alla successiva udienza del 27.6.2024, ha dichiarato di aver trovato lavoro due giorni fa come manutentore per le (è un contratto per ora sino al 30 settembre) e percepisco 1.900,00 € lordi al mese;
CP_4
l'orario di lavoro è dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 (cfr. verbale udienza). Vive in una porzione autonoma della casa coniugale, di cui è proprietario unitamente alla moglie.
Alla luce, pertanto, degli elementi acquisiti in relazione alla situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti, pur non disponendo di elementi più precisi circa le effettive ed attuali capacità reddituali del SInor
che è comunque tenuto a contribuire al mantenimento della prole, essendogli ciò imposto dalle norme CP_1 del nostro ordinamento, dovendo peraltro ritenersi che lo stesso abbia piena ed integra capacità lavorativa
(classe 1974), il Collegio reputa equo e congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 250 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno, come da Protocollo del Tribunale di Como. L'assegno unico sarà invece suddiviso al 50% tra i genitori, come per legge.
Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva devono farsi decorrere dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio, ferma sino a tale momento l'efficacia dei provvedimenti presidenziali provvisori, assunti su accordo delle parti.
Le spese di lite Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia del convenuto, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Lercara Friddi in data 1.10.2005
[...] Controparte_1
(atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Lercara Friddi, anno 2005, n. 24, parte
II, serie A);
2. CONFERMA l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, (nato il [...]), _1 con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo accordi diretti, attesa l'età di;
_1
4. DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Carugo, competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza del minore), in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano a:
- avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per il minore, ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;
- avviare/proseguire, acquisita la disponibilità delle parti, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto psicologico per entrambi i genitori e di supporto alla genitorialità
(mirati ad attenuare la conflittualità esistente ed implementare le capacità genitoriali), sostenendo i genitori sotto il profilo delle competenze genitoriali, mediando in caso di conflitto e decidendo in loro sostituzione, nel superiore interesse dei minori, in caso di conflitto insanabile, con riferimento all'ambito sanitario, scolastico, ludico-sportivo, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
5. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario del figlio, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
6. ASSEGNA parzialmente la casa coniugale alla SInora;
Pt_1
7. PONE a carico di , con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente Controparte_1 sentenza, quale contributo al mantenimento del figlio minore, il pagamento della somma mensile di €
250, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi ad Parte_1 in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. NULLA sulle spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, al perché provveda alle annotazioni ed Parte_2 ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del . Parte_3
Così deciso in Como nella camera di conSIlio del 28.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao