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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/11/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 637/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa RU CE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA nella causa n. 637/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del suo amministratore Parte_1 protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Galfano (pec:
, giusta procura allegata al ricorso;
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], e , CP_1 Controparte_2 nato il 03/12/1974 Trapani, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Salvatore Giustiniano
(pec: , giusta procura in calce alla comparsa di Email_2 costituzione;
RESISTENTI
E
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3
NE RI CA (pec: , Email_3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
* * * * *
FATTO
1.1. Con ricorso depositato il 20/03/2023, il ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale , e Controparte_3 CP_1 [...]
al fine di ottenere ai sensi dell'art. 2901 c.c. la declaratoria di inefficacia Controparte_2 dell'atto di donazione stipulato in Notaio in data 26/03/2018 (Rep n. 43287, Persona_1
Racc. n. 15948, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di Trapani in data
10/04/2018, Reg. Generale n. 7393, Reg. Part. N. 5667) con cui , unitamente Controparte_3 alla moglie , ha donato in favore dei figli e Controparte_4 CP_1 Controparte_2
i beni indicati in ricorso;
precisamente ha donato alla figlia i seguenti Controparte_5 beni:
“1) unità immobiliari facenti parte della Palazzina “A1” del complesso edilizio sito nel comune di Marsala, nel Corso Calatafimi:
a) locale terrano adibito ad attività artigianale, composto di un ampio vano, due vani deposito, disimpegno e gabinetto, confinante con: area condominiale da più lati, altro locale complanare, vano androne, vano scala, vano ascensore, proprietà salvo altri e più CP_6 attuali confini;
identificato nel catasto dei fabbricati nel foglio 413 con la particella 297, sub.
181 (corso Calatafimi n. 68; piano terra;
zona censuaria 1; categoria 3; classe 5; consistenza mq 183; superficie catastale Mq 174; rendita € 500,91), intestato al signor . Controparte_3
Valore € 63.200,00.
b) quattro posteggi per auto scoperti contigui tra loro, posti nel piazzale antistante la palazzina
“A1”, contraddistinti con i numeri 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette) e 8 (otto), confinanti con: area condominiale di proprietà della società “ , vano androne, Controparte_7 immobile appresso descritto, salvo altri e più attuali confini, identificato nel catasto dei fabbricati nel foglio 413 con le particelle 297 sub. 15 (Corso Calatafimi, piano terra, zona censuaria 1, categoria C/6 classe 1, consistenza mq 8, superficie catastale mq 8, rendita €
15,70), 297 sub. 16 (corso Calatafimi, piano terra, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 1, consistenza mq 8, superficie catastale mq 8, rendita € 15,70), 297 sub 17 (corso Calatafimi piano terra zona censuaria 1, categoria C/6, classe 1, consistenza mq 8, rendita € 15,70) e 297 sub 18 (corso Calatafimi piano terra zona censuaria 1, categoria C/6, classe 1, consistenza mq
8, rendita € 15,70.), intestate al signor . Valore € 8.000,00. Controparte_3 c) cantina composta di un vano a piano cantinato, occupante la superfice catastale di metri quadri quarantadue (mq. 42), confinante con vano scala, vano ascensore, spiazzo di manovra, posto per auto di proprietà di , proprietà di Controparte_8 Controparte_9
, posteggio per auto che rimane di proprietà del donante, salvo altri e più attuali,
[...] identificato nel catasto dei fabbricati nel foglio 413 con la particella 297, sub.167 (Corso
Calatafimi piano S1, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 6, consistenza mq 38, superficie catastale totale mq 42, rendita € 121,68) intestata al signor . Valore € Controparte_3
15.400,00. d) una quarta parte indivisa di un vano posto a quinto piano, occupante la superficie catastale di metri quadrati diciassette (mq 17) confinante con vano scala, vano ascensore, lastrico solare da più lati, salvo altri e più attuali, identificato nel catasto dei fabbricati nel foglio 413 con la particella 297 sub. 108 (Corso Calatafimi, piano quinto, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 6, consistenza mq 15, superficie catastale totale mq 17, rendita € 48,03), intestata al signor per la quota a lui spettante. Valore € 1.6000,00. 2) Controparte_3
Garage sito nel comune di Petrosino, nella via del Mulino, composto di un vano bagno a piano terra e di un sottotetto non abitabile a primo piano, confinante con area condominiale da due lati, proprietà degli eredi salvo altri e più attuali confini;
identificato nel Catasto Persona_2 dei Fabbricati nel foglio 377 con la particella 328 sub. 3 (via del Mulino, piano terra e primo, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 5, consistenza mq 69, superficie catastale totale mq 50, rendita totale € 149,67) intestata al signor in comunione legale con la moglie Controparte_3
. Valore € 19.000,00”. Controparte_4
Con il medesimo atto di donazione il resistente ha trasferito in favore del Controparte_3 figlio quanto segue: Controparte_2
“1) unità immobiliari facenti parte di un corpo di fabbriche sito nel comune di Petrosino tra la via del Mulino e la via Pietro Nenni e precisamente:
a) appartamento posto a piano terra composto di soggiorno-cucina, due camere da letto, disimpegno, bagno e due verande coperte al quale si accede dalla via del Mulino n. 1, confinante con area condominiale proprietà degli eredi di Giovanni, proprietà di CP_3
fu , proprietà di , salvo altri e più attuali confini;
[...] Per_3 Parte_2 identificato in catasto dei fabbricati nel foglio 377 con la particella 328, sub. 4 (via del Mulino
n. 1, piano terra, zona censuaria 1, categoria A/3 classe 4, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq 134, superficie catastale totale, escluse arre scoperte, mq 113, rendita €
269,85), intestata al signor in regime di comunione legale. Valore € Controparte_3
32.000,00. b) la nuda proprietà (stante che il donante si riserva il diritto di usufrutto per tutta la durata della sua vita e dopo la morte a favore della moglie che accetta) di un Controparte_4 appartamento composto di soggiorno, cucina, disimpegno, studio, bagno e veranda coperta a piano terra e di quattro camere da letto, disimpegno e bagno a primo piano, al quale si accede dalla via Pietro Nenni n. 195, confinante con: area condominiale di proprietà degli eredi
[...]
via del Mulino, proprietà di , salvo altri e più attuali confini, Per_2 Parte_2 identificato nel catasto dei fabbricati nel foglio 377 con la particella 328, sub 1 (via Pietro
Nenni n. 195, piani terra e primo, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 4, consistenza vani
9,5, superficie catastale totale mq 280, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 258, rendita € 588,762) intestata al sig. ” .Valore € 50.300,00. Controparte_3
2) Due terze parti indivise (stante che una terza parte indivisa si appartiene alla signora
[...]
) di uno spezzone di terreno sito nel comune di Petrosino nella Contrada Controparte_10
Baggianotto, esteso metri quadri settemilaottocentoventi (mq 7.820) circa e per quanto effettivamente si trova, confinante con via Gianinea, proprietà di , proprietà di CP_11
proprietà di salvo altri e più attuali confini, Persona_4 Persona_4 identificato nel catasto terreni nel foglio 381 con le particelle 11 (vigneto di II, mq. 1.930, R.D.
€ 24,92, R.A. € 7,97) 142 (vigneto di III, mq 3.260, R.D. € 30,31, R.A. € 12,63) 240 (seminativo di III, mq 91, R.D. € 0,31, R.A. € 0,14) 241 (seminativo di III, mq.9 R.D. € 0,03, R.A. € 0,01)
242 (seminativo di III, mq 2.390, R.D. € 8,02, R.A. € 3,70) e 243 (seminativo di III, mq. 140,
R.D. 0,47; R.A. € 0,22). Valore € 4.900,00".
Parte ricorrente ha esposto a sostegno della propria domanda che il sopra citato debitore si sarebbe spogliato dei propri beni immobili mediante il compimento dell'atto dispositivo sopra richiamato, rendendo così il proprio patrimonio incapiente e pregiudicando le ragioni creditorie.
Ha sostenuto di aver ottenuto in data 07/12/2021 nei confronti di un decreto Controparte_3 ingiuntivo per l'importo di € 2.815,53, successivamente opposto da quest'ultimo,
Sotto il profilo soggettivo ha rappresentato che, trattandosi di un atto dispositivo compiuto successivamente al sorgere del credito e avente natura gratuita, e CP_1 [...]
fossero a conoscenza della pregressa situazione debitoria del loro congiunto Controparte_2 nei confronti del in ragione anche del fatto che la figlia Parte_1
risiedeva nel predetto condominio. CP_1
Inoltre, ha evidenziato che le somme dovute dal resistente traggono origine Controparte_3 da un debito relativo a canoni di gestione ordinaria, accumulato negli anni dallo stesso, con riferimento sia all'unità immobiliare posta al piano terra sia a quello sito al primo piano, risultante dall'esame della documentazione analitica risultante dai bilanci allegati ai verbali assembleari dal 2009 al 2019, essendosi limitato il resistente a versare meri acconti.
Sotto il profilo oggettivo ha dedotto che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore risulta apprezzabile in re ipsa, atteso che il convenuto si è spogliato con un unico atto dell'intero proprio compendio immobiliare.
1.2. I resistenti, costituitisi con comparsa di risposta, hanno contestato la fondatezza della domanda proposta e ne hanno chiesto l'integrale rigetto con condanna del oltre Parte_1 che alle spese di lite anche al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Essi hanno esposto che la procedura esecutiva, introdotta dal ricorrente prima della Parte_1 proposizione dell'azione revocatoria, si è conclusa in maniera satisfattiva con un accordo transattivo che ha estinto l'asserito debito in capo al avendo questi pagato Controparte_3
l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo monitorio, nelle more ottenuto dal come Parte_1 da quietanze di pagamento allegate alla comparsa di risposta.
Hanno dedotto che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio gravante su di lui, atteso che sarebbe stato sufficiente presentare una istanza di accesso agli atti presso l'I.N.P.S. per accertare la piena solvibilità del , il quale percepisce una pensione di circa € 1.500,00 Controparte_3 netti mensili, a fronte del debito di € 2.815,53 posto a fondamento del procedimento.
anche dedotto e documentato la disponibilità patrimoniale residua avendo Controparte_3 documentato l'esistenza di una giacenza media del proprio conto di 20.000,00 euro.
I resistenti hanno altresì rappresentato che il deposito del ricorso risulta pressoché contestuale all'avvio della procedura esecutiva promossa dal , per il medesimo credito, Parte_1 successivamente definita mediante transazione. Hanno lamentato pertanto la scorrettezza della parte ricorrente che senza attendere l'esito della procedura esecutiva ha instaurato il giudizio di revocatoria in violazione dell'art. 1175 c.c. Tale condotta sarebbe, secondo i convenuti, altresì fonte di responsabilità per abuso del processo ex art. 96 c.p.c.
1.3. Con memoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. parte ricorrente ha precisato che il credito vantato dal Condominio è stato soddisfatto dal soltanto dopo Controparte_3
l'instaurazione del giudizio di revocazione, senza aver però anche saldato le spese legali relative alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo pendente innanzi al Giudice di Pace di Marsala, finalizzato all'accertamento del credito per la tutela del quale è stato impugnato l'atto dispositivo contestato.
Ha altresì osservato che il credito era sorto al momento della stipula dell'atto di donazione, non rilevando che non fosse concretamente esigibile. Ha dedotto che il presente giudizio è stato promosso esclusivamente al fine di recuperare il credito prima del decorso della prescrizione atteso che il debitore non ha comunicato l'intervenuta donazione all'amministratore del condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Giova premettere, in punto di diritto, che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare le concrete possibilità di agevole soddisfacimento del credito.
Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria,
l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma, semplicemente, determina l'inefficacia dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato.
Attesa la funzione rivestita dall'azione revocatoria, presupposto indefettibile per la relativa proponibilità è che colui che esperisce il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. sia titolare di ragioni di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione.
Dal dato letterale dell'art. 2901 c.c. - e, segnatamente, dalla previsione secondo cui il creditore può agire in revocatoria "anche se il credito è soggetto a condizione o a termine" - nonché dal sistema complessivo approntato dal Codice civile vigente a garanzia dell'effettività delle ragioni di credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito ha tratto argomenti per ritenere che l'azione revocatoria può essere esperita anche per la tutela preventiva e cautelare di un credito che non sia già certo, liquido, esigibile ed accertato giudizialmente.
Il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. ben può essere esperito per garantire il successivo utile soddisfacimento del cd. "credito litigioso", ovvero delle ragioni di credito il cui accertamento sia ancora sub iudice e ciò tanto nel caso in cui la pretesa, pur controversa, abbia fonte negoziale, quanto nell'ipotesi in cui il credito tragga origine non da un negozio, ma da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., SS. UU., 18 maggio 2004, n. 9440).
Del resto, la nozione lata di credito accolta dall'art. 2901 c.c. - comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità
- è coerente con la pacifica funzione dell'azione revocatoria che non determina l'invalidità dell'atto impugnato né nei confronti del debitore né in favore del creditore istante, ma tende unicamente a renderli inefficaci ed inopponibili nei confronti del creditore, restituendo così la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali, la cui sussistenza o consistenza sia ancora al vaglio dal giudice di merito.
Ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è, dal punto di vista oggettivo, il cd. eventus damni, il quale va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione e può ritenersi sussistente non solo allorquando il suddetto atto di disposizione abbia determinato l'assoluta insolvenza del debitore ma anche quando, per effetto dello stesso, si sia prodotta una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione del credito.
In particolare, la Suprema Corte, con specifico riferimento all'eventus damni, ha più volte evidenziato che, anche nel caso in cui sia ancora pendente la controversia sul credito alla cui garanzia è preordinato l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901, l'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo, depauperando in modo significativo il suo patrimonio, produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, “in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2001, n.
12678).
Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore
"fruttuosità e speditezza" dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia. Non è quindi richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass.
n. 25433/07) e può essere sufficiente una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore,
a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. n. 2792/02).
Inoltre, proprio sul pacifico assunto secondo cui è sufficiente che, per effetto dell'atto dispositivo, il soddisfacimento del credito sia esposto al pericolo di maggiore incertezza o difficoltà, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di provare l'insussistenza di un tale pericolo - in ragione dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali - grava sul soggetto convenuto con l'azione revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni. Infine, l'utile esercizio dell'azione revocatoria è condizionato all'accertamento del requisito soggettivo, la cui prova, concernendo un presupposto del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., grava sull'attore in revocatoria, ma può anche essere fornita attraverso presunzioni.
Come noto, il cennato requisito soggettivo assume consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione: a) compiuto prima o dopo la nascita del credito;
b) a titolo oneroso o gratuito.
Nel caso di atto compiuto dopo la nascita del credito, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. è necessario e sufficiente sotto il profilo soggettivo l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza - in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Per converso, nell'ipotesi di azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo, si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Ed ancora (solo) nelle ipotesi in cui l'atto oggetto di domanda di revocatoria sia a titolo oneroso,
l'art. 2901, 1 co., n. 2, c.c. richiede, altresì, l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al terzo contraente: cioè la conoscenza/conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni), o (se il credito è posteriore all'atto dispositivo) la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante e, quindi, della consapevolezza e condivisione della specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (cd. partecipatio fraudis).
2.1. Tanto premesso, giova considerare che la parte ricorrente, Parte_1 Parte_1 [...]
ha chiesto la revocatoria dell'atto di donazione stipulato tra e i figli Pt_1 Controparte_3 asserendo che quest'ultimo si sarebbe spogliato dei propri beni immobili successivamente al sorgere del credito, con il chiaro intento di pregiudicare il creditore.
I convenuti hanno contestato invece la sussistenza dei presupposti dell'azione proposta, asserendo che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio.
Preliminarmente va osservato che in presenza di atto a titolo gratuito, qual è l'atto di donazione, ai fini dell'esperimento della revocatoria ordinaria sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c. (Cfr. Cass. Sentenza n. 966/2007; Cass. Ordinanza n. 2530/2015).
2.2. Ciò posto, la domanda va rigettata. Deve innanzitutto evidenziarsi che il credito di cui si discute risultava esistente prima del compimento dell'atto di donazione impugnato avendo il documentato, attraverso Parte_1
i vari bilanci depositati in allegato al ricorso, che trattasi di credito già esistente nel bilancio relativo all'anno 2016. Trattasi di credito portato in avanti come del resto ammesso dallo stesso nel proprio atto di citazione in opposizione allegato al ricorso ex art. 2901 c.c. A pagina CP_3
3 dell'atto di opposizione proposto dinnanzi al Giudice di Pace (all. 6 al ricorso) il ha CP_3 infatti sostenuto che “dall'estratto conto si evince che le somme dovute dal sig. CP_3 riguardano partite precedenti al 2018 e riportate con la voce saldo precedente allo 01.01.2019 per il primo piano di euro 227,27 e del piano terra dello stabile di euro 2556,04”.
2.3. Posto dunque che l'atto di donazione contestato con il ricorso è stato posto in essere dopo che tale credito era già sorto, deve evidenziarsi che risulta documentato, oltre che non contestato, l'avvenuto pagamento da parte del resistente dell'importo di cui Controparte_3 si discute, accertato in sede monitoria mediante emissione del D.I. da parte del Giudice di Pace.
Il ha infatti documentato con quietanza (doc. all. 5) di aver corrisposto mediante CP_3 bonifico intestato al Condominio ricorrente l'importo di euro 764,50 in data 14.4.2023 e di euro
4.063,50 sempre nella stessa data per un totale di euro 4.828,00 in esecuzione di una transazione raggiunta con la parte ricorrente finalizzata ad ottenere l'estinzione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi avviata a tutela dello stesso credito di cui si discute.
Parte resistente, con il documento allegato n. 5 alla memoria di costituzione, ha comprovato l'avvenuta estinzione del pignoramento e il collegamento della procedura esecutiva e della transazione al credito per cui è causa portato dal D.I. n. 658/2021 del 7.12.2021.
Tenuto conto che il credito azionato in monitorio e tutelato con l'azione revocatoria è pari ad euro 2.815,53, il pagamento eseguito dal in sede transattiva ne ha Controparte_3 determinato l'estinzione.
Parte ricorrente, nonostante abbia ottenuto il soddisfacimento del suddetto credito, ha insistito nell'azione revocatoria sostenendo che non sia venuta meno la ragione di credito, residuando le spese del giudizio monitorio pendente dinnanzi al Giudice di Pace, non avendo la parte resistente rinunciando all'opposizione proposta dinnanzi a questo Giudice.
Tale argomentazione difensiva è però priva di pregio.
E, invero, l'avvenuto pagamento da parte del debitore della somma di denaro, costituente il credito portato dal D.I., ha fatto venir meno la ragione di credito per la quale il Parte_1 aveva interesse ad ottenere l'ulteriore garanzia della declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo impugnato ex art. 2901 c.c. Il credito per le spese del giudizio monitorio è invece un credito neppure esistente alla data dell'atto dispositivo contestato e solo eventuale, dipendendo dall'esito della lite di opposizione al D.I. ottenuto nel 2021 e dalla regolamentazione delle spese del giudizio monitorio da parte del Giudice di Pace.
Tale credito, per il quale la parte ha sostenuto di proseguire il giudizio, non poteva essere tutelato con l'azione revocatoria, non sussistendo i presupposti per tale azione appunto trattandosi di credito solo eventuale e futuro per come chiarito.
Orbene, all'udienza di discussione della causa parte ricorrente ha dedotto, senza che ciò sia stato contestato dall'altra parte, che il giudizio monitorio si è concluso con la revoca del D.I. portante il credito per il quale è stata proposta azione revocatoria.
Parte resistente ha replicato che tale sentenza del Giudice di Pace è stata appellata.
Deve però evidenziarsi che, anche senza considerare l'esito del predetto giudizio e la sussistenza di un appello avverso la sentenza emessa in favore del e sfavorevole al CP_3
non può non attribuirsi rilievo alla circostanza che la somma portata da quel Parte_1 decreto ingiuntivo, allo stato perfino revocato dal Giudice di Pace, anche se con sentenza non definitiva, è stata interamente versata dal in sede di transazione intervenuta nel giudizio CP_3 esecutivo sopra richiamato dopo la proposizione del ricorso ex art. 2901 c.c. e prima della prima udienza di comparizione.
Ove la sentenza del Giudice di Pace dovesse essere confermata in appello, ciò rafforzerebbe ulteriormente l'infondatezza dell'azione revocatoria proposta.
Nel caso in cui invece la sentenza, che ha revocato il D.I, dovesse essere riformata, l'esito del presente giudizio non potrebbe in ogni caso mutare nelle conclusioni, avendo il già CP_3 estinto il credito mediante versamento della somma indicata nel D.I. mentre l'eventuale credito per spese di lite, che dovesse residuare, non potrebbe essere tutelato con l'azione revocatoria, non sussistendo il credito in questione all'epoca in cui fu stipulato l'atto dispositivo né sarebbe prospettabile per un credito futuro ed eventuale a maggior ragione l'elemento soggettivo del dolo.
2.4 La domanda andrebbe comunque respinta anche sotto il profilo dell'insussistenza di prova del danno arrecato alle ragioni creditorie con l'atto dispositivo.
E, invero, parte resistente, su cui gravava il relativo onere probatorio, ha dimostrato che l'atto dispositivo non era idoneo a pregiudicare il credito atteso che, tenuto conto del modesto credito ingiunto in monitorio, questo poteva essere facilmente tutelato attraverso la pensione mensile riscossa dal debitore di euro 1.500,00 che infatti era stata oggetto di agevole pignoramento presso terzi. L'esistenza di tale patrimonio mobiliare residuo è stata documentata dal debitore mediante la produzione del relativo cedolino (all. 7).
Con lo stesso documento allegato 7 parte resistente ha anche dimostrato di avere una giacenza sul conto pignorato dal di circa 20.000,00 euro. Parte_1
Su tali specifici rilievi parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare una maggiore difficoltà di soddisfacimento del credito.
Anzi, risulta dimostrato dalla parte debitrice che il ricorrente aveva promosso un pignoramento presso terzi, e cioè presso l'Inps e la banca presso cui risultava aperto il conto in questione, con saldo di circa ventimila euro, pignoramento che ha poi estinto per avvenuto pagamento del credito per il quale aveva inteso tutelarsi proponendo pure l'ulteriore azione revocatoria.
Da quanto sopra esposto, discende l'integrale rigetto dell'azione proposta.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nella liquidazione si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per tutte le fasi del processo.
Non sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese in misura pari o prossima ai parametri massimi dovendo tenersi conto della non particolare complessità delle questioni trattate e della natura documentale dell'istruttoria.
3.1. La parte attrice opponente ha chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo che parte ricorrente non avrebbe atteso l'esito della procedura esecutiva per l'instaurazione del presente giudizio.
Occorre precisare che l'art. 96, comma 1, c.p.c. dispone che il giudice possa condannare la parte soccombente al risarcimento delle spese se risulta che “questa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”, elementi che devono risultare inequivocabilmente dal comportamento processuale.
Nel caso di specie, non emergono elementi tali da far ritenere che il ricorso sia stato proposto con intento dilatorio o con finalità diverse dalla tutela di un diritto ritenuto leso.
Inoltre, va escluso l'abuso del processo atteso che il venir meno della ragione di credito tutelata con l'azione revocatoria è dipesa da un pagamento avvenuto dopo la proposizione del ricorso.
Né alla parte creditrice è preclusa la proposizione di più azioni contestuali a tutela del credito.
Deve dunque escludersi il carattere meramente temerario dell'azione.
Parte resistente non ha inoltre dimostrato di aver subito un danno dall'esperimento della presente azione superiore alle spese di lite sostenute per difendersi nel presente giudizio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte resistente;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in euro 2.552,00 per ed in euro 2.552,00, in solido, per e Controparte_3 CP_1 Controparte_2
oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge con distrazione in favore
[...] dei loro procuratori antistatari.
Marsala, così deciso il 18 novembre 2025.
Il Giudice
CE RU
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa RU CE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA nella causa n. 637/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del suo amministratore Parte_1 protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Galfano (pec:
, giusta procura allegata al ricorso;
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], e , CP_1 Controparte_2 nato il 03/12/1974 Trapani, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Salvatore Giustiniano
(pec: , giusta procura in calce alla comparsa di Email_2 costituzione;
RESISTENTI
E
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3
NE RI CA (pec: , Email_3 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
* * * * *
FATTO
1.1. Con ricorso depositato il 20/03/2023, il ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale , e Controparte_3 CP_1 [...]
al fine di ottenere ai sensi dell'art. 2901 c.c. la declaratoria di inefficacia Controparte_2 dell'atto di donazione stipulato in Notaio in data 26/03/2018 (Rep n. 43287, Persona_1
Racc. n. 15948, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari di Trapani in data
10/04/2018, Reg. Generale n. 7393, Reg. Part. N. 5667) con cui , unitamente Controparte_3 alla moglie , ha donato in favore dei figli e Controparte_4 CP_1 Controparte_2
i beni indicati in ricorso;
precisamente ha donato alla figlia i seguenti Controparte_5 beni:
“1) unità immobiliari facenti parte della Palazzina “A1” del complesso edilizio sito nel comune di Marsala, nel Corso Calatafimi:
a) locale terrano adibito ad attività artigianale, composto di un ampio vano, due vani deposito, disimpegno e gabinetto, confinante con: area condominiale da più lati, altro locale complanare, vano androne, vano scala, vano ascensore, proprietà salvo altri e più CP_6 attuali confini;
identificato nel catasto dei fabbricati nel foglio 413 con la particella 297, sub.
181 (corso Calatafimi n. 68; piano terra;
zona censuaria 1; categoria 3; classe 5; consistenza mq 183; superficie catastale Mq 174; rendita € 500,91), intestato al signor . Controparte_3
Valore € 63.200,00.
b) quattro posteggi per auto scoperti contigui tra loro, posti nel piazzale antistante la palazzina
“A1”, contraddistinti con i numeri 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette) e 8 (otto), confinanti con: area condominiale di proprietà della società “ , vano androne, Controparte_7 immobile appresso descritto, salvo altri e più attuali confini, identificato nel catasto dei fabbricati nel foglio 413 con le particelle 297 sub. 15 (Corso Calatafimi, piano terra, zona censuaria 1, categoria C/6 classe 1, consistenza mq 8, superficie catastale mq 8, rendita €
15,70), 297 sub. 16 (corso Calatafimi, piano terra, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 1, consistenza mq 8, superficie catastale mq 8, rendita € 15,70), 297 sub 17 (corso Calatafimi piano terra zona censuaria 1, categoria C/6, classe 1, consistenza mq 8, rendita € 15,70) e 297 sub 18 (corso Calatafimi piano terra zona censuaria 1, categoria C/6, classe 1, consistenza mq
8, rendita € 15,70.), intestate al signor . Valore € 8.000,00. Controparte_3 c) cantina composta di un vano a piano cantinato, occupante la superfice catastale di metri quadri quarantadue (mq. 42), confinante con vano scala, vano ascensore, spiazzo di manovra, posto per auto di proprietà di , proprietà di Controparte_8 Controparte_9
, posteggio per auto che rimane di proprietà del donante, salvo altri e più attuali,
[...] identificato nel catasto dei fabbricati nel foglio 413 con la particella 297, sub.167 (Corso
Calatafimi piano S1, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 6, consistenza mq 38, superficie catastale totale mq 42, rendita € 121,68) intestata al signor . Valore € Controparte_3
15.400,00. d) una quarta parte indivisa di un vano posto a quinto piano, occupante la superficie catastale di metri quadrati diciassette (mq 17) confinante con vano scala, vano ascensore, lastrico solare da più lati, salvo altri e più attuali, identificato nel catasto dei fabbricati nel foglio 413 con la particella 297 sub. 108 (Corso Calatafimi, piano quinto, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 6, consistenza mq 15, superficie catastale totale mq 17, rendita € 48,03), intestata al signor per la quota a lui spettante. Valore € 1.6000,00. 2) Controparte_3
Garage sito nel comune di Petrosino, nella via del Mulino, composto di un vano bagno a piano terra e di un sottotetto non abitabile a primo piano, confinante con area condominiale da due lati, proprietà degli eredi salvo altri e più attuali confini;
identificato nel Catasto Persona_2 dei Fabbricati nel foglio 377 con la particella 328 sub. 3 (via del Mulino, piano terra e primo, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 5, consistenza mq 69, superficie catastale totale mq 50, rendita totale € 149,67) intestata al signor in comunione legale con la moglie Controparte_3
. Valore € 19.000,00”. Controparte_4
Con il medesimo atto di donazione il resistente ha trasferito in favore del Controparte_3 figlio quanto segue: Controparte_2
“1) unità immobiliari facenti parte di un corpo di fabbriche sito nel comune di Petrosino tra la via del Mulino e la via Pietro Nenni e precisamente:
a) appartamento posto a piano terra composto di soggiorno-cucina, due camere da letto, disimpegno, bagno e due verande coperte al quale si accede dalla via del Mulino n. 1, confinante con area condominiale proprietà degli eredi di Giovanni, proprietà di CP_3
fu , proprietà di , salvo altri e più attuali confini;
[...] Per_3 Parte_2 identificato in catasto dei fabbricati nel foglio 377 con la particella 328, sub. 4 (via del Mulino
n. 1, piano terra, zona censuaria 1, categoria A/3 classe 4, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq 134, superficie catastale totale, escluse arre scoperte, mq 113, rendita €
269,85), intestata al signor in regime di comunione legale. Valore € Controparte_3
32.000,00. b) la nuda proprietà (stante che il donante si riserva il diritto di usufrutto per tutta la durata della sua vita e dopo la morte a favore della moglie che accetta) di un Controparte_4 appartamento composto di soggiorno, cucina, disimpegno, studio, bagno e veranda coperta a piano terra e di quattro camere da letto, disimpegno e bagno a primo piano, al quale si accede dalla via Pietro Nenni n. 195, confinante con: area condominiale di proprietà degli eredi
[...]
via del Mulino, proprietà di , salvo altri e più attuali confini, Per_2 Parte_2 identificato nel catasto dei fabbricati nel foglio 377 con la particella 328, sub 1 (via Pietro
Nenni n. 195, piani terra e primo, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 4, consistenza vani
9,5, superficie catastale totale mq 280, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 258, rendita € 588,762) intestata al sig. ” .Valore € 50.300,00. Controparte_3
2) Due terze parti indivise (stante che una terza parte indivisa si appartiene alla signora
[...]
) di uno spezzone di terreno sito nel comune di Petrosino nella Contrada Controparte_10
Baggianotto, esteso metri quadri settemilaottocentoventi (mq 7.820) circa e per quanto effettivamente si trova, confinante con via Gianinea, proprietà di , proprietà di CP_11
proprietà di salvo altri e più attuali confini, Persona_4 Persona_4 identificato nel catasto terreni nel foglio 381 con le particelle 11 (vigneto di II, mq. 1.930, R.D.
€ 24,92, R.A. € 7,97) 142 (vigneto di III, mq 3.260, R.D. € 30,31, R.A. € 12,63) 240 (seminativo di III, mq 91, R.D. € 0,31, R.A. € 0,14) 241 (seminativo di III, mq.9 R.D. € 0,03, R.A. € 0,01)
242 (seminativo di III, mq 2.390, R.D. € 8,02, R.A. € 3,70) e 243 (seminativo di III, mq. 140,
R.D. 0,47; R.A. € 0,22). Valore € 4.900,00".
Parte ricorrente ha esposto a sostegno della propria domanda che il sopra citato debitore si sarebbe spogliato dei propri beni immobili mediante il compimento dell'atto dispositivo sopra richiamato, rendendo così il proprio patrimonio incapiente e pregiudicando le ragioni creditorie.
Ha sostenuto di aver ottenuto in data 07/12/2021 nei confronti di un decreto Controparte_3 ingiuntivo per l'importo di € 2.815,53, successivamente opposto da quest'ultimo,
Sotto il profilo soggettivo ha rappresentato che, trattandosi di un atto dispositivo compiuto successivamente al sorgere del credito e avente natura gratuita, e CP_1 [...]
fossero a conoscenza della pregressa situazione debitoria del loro congiunto Controparte_2 nei confronti del in ragione anche del fatto che la figlia Parte_1
risiedeva nel predetto condominio. CP_1
Inoltre, ha evidenziato che le somme dovute dal resistente traggono origine Controparte_3 da un debito relativo a canoni di gestione ordinaria, accumulato negli anni dallo stesso, con riferimento sia all'unità immobiliare posta al piano terra sia a quello sito al primo piano, risultante dall'esame della documentazione analitica risultante dai bilanci allegati ai verbali assembleari dal 2009 al 2019, essendosi limitato il resistente a versare meri acconti.
Sotto il profilo oggettivo ha dedotto che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore risulta apprezzabile in re ipsa, atteso che il convenuto si è spogliato con un unico atto dell'intero proprio compendio immobiliare.
1.2. I resistenti, costituitisi con comparsa di risposta, hanno contestato la fondatezza della domanda proposta e ne hanno chiesto l'integrale rigetto con condanna del oltre Parte_1 che alle spese di lite anche al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Essi hanno esposto che la procedura esecutiva, introdotta dal ricorrente prima della Parte_1 proposizione dell'azione revocatoria, si è conclusa in maniera satisfattiva con un accordo transattivo che ha estinto l'asserito debito in capo al avendo questi pagato Controparte_3
l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo monitorio, nelle more ottenuto dal come Parte_1 da quietanze di pagamento allegate alla comparsa di risposta.
Hanno dedotto che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio gravante su di lui, atteso che sarebbe stato sufficiente presentare una istanza di accesso agli atti presso l'I.N.P.S. per accertare la piena solvibilità del , il quale percepisce una pensione di circa € 1.500,00 Controparte_3 netti mensili, a fronte del debito di € 2.815,53 posto a fondamento del procedimento.
anche dedotto e documentato la disponibilità patrimoniale residua avendo Controparte_3 documentato l'esistenza di una giacenza media del proprio conto di 20.000,00 euro.
I resistenti hanno altresì rappresentato che il deposito del ricorso risulta pressoché contestuale all'avvio della procedura esecutiva promossa dal , per il medesimo credito, Parte_1 successivamente definita mediante transazione. Hanno lamentato pertanto la scorrettezza della parte ricorrente che senza attendere l'esito della procedura esecutiva ha instaurato il giudizio di revocatoria in violazione dell'art. 1175 c.c. Tale condotta sarebbe, secondo i convenuti, altresì fonte di responsabilità per abuso del processo ex art. 96 c.p.c.
1.3. Con memoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. parte ricorrente ha precisato che il credito vantato dal Condominio è stato soddisfatto dal soltanto dopo Controparte_3
l'instaurazione del giudizio di revocazione, senza aver però anche saldato le spese legali relative alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo pendente innanzi al Giudice di Pace di Marsala, finalizzato all'accertamento del credito per la tutela del quale è stato impugnato l'atto dispositivo contestato.
Ha altresì osservato che il credito era sorto al momento della stipula dell'atto di donazione, non rilevando che non fosse concretamente esigibile. Ha dedotto che il presente giudizio è stato promosso esclusivamente al fine di recuperare il credito prima del decorso della prescrizione atteso che il debitore non ha comunicato l'intervenuta donazione all'amministratore del condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Giova premettere, in punto di diritto, che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare le concrete possibilità di agevole soddisfacimento del credito.
Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria,
l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma, semplicemente, determina l'inefficacia dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato.
Attesa la funzione rivestita dall'azione revocatoria, presupposto indefettibile per la relativa proponibilità è che colui che esperisce il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. sia titolare di ragioni di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione.
Dal dato letterale dell'art. 2901 c.c. - e, segnatamente, dalla previsione secondo cui il creditore può agire in revocatoria "anche se il credito è soggetto a condizione o a termine" - nonché dal sistema complessivo approntato dal Codice civile vigente a garanzia dell'effettività delle ragioni di credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito ha tratto argomenti per ritenere che l'azione revocatoria può essere esperita anche per la tutela preventiva e cautelare di un credito che non sia già certo, liquido, esigibile ed accertato giudizialmente.
Il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. ben può essere esperito per garantire il successivo utile soddisfacimento del cd. "credito litigioso", ovvero delle ragioni di credito il cui accertamento sia ancora sub iudice e ciò tanto nel caso in cui la pretesa, pur controversa, abbia fonte negoziale, quanto nell'ipotesi in cui il credito tragga origine non da un negozio, ma da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., SS. UU., 18 maggio 2004, n. 9440).
Del resto, la nozione lata di credito accolta dall'art. 2901 c.c. - comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità
- è coerente con la pacifica funzione dell'azione revocatoria che non determina l'invalidità dell'atto impugnato né nei confronti del debitore né in favore del creditore istante, ma tende unicamente a renderli inefficaci ed inopponibili nei confronti del creditore, restituendo così la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali, la cui sussistenza o consistenza sia ancora al vaglio dal giudice di merito.
Ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è, dal punto di vista oggettivo, il cd. eventus damni, il quale va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione e può ritenersi sussistente non solo allorquando il suddetto atto di disposizione abbia determinato l'assoluta insolvenza del debitore ma anche quando, per effetto dello stesso, si sia prodotta una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione del credito.
In particolare, la Suprema Corte, con specifico riferimento all'eventus damni, ha più volte evidenziato che, anche nel caso in cui sia ancora pendente la controversia sul credito alla cui garanzia è preordinato l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901, l'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo, depauperando in modo significativo il suo patrimonio, produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, “in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2001, n.
12678).
Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore
"fruttuosità e speditezza" dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia. Non è quindi richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass.
n. 25433/07) e può essere sufficiente una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore,
a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. n. 2792/02).
Inoltre, proprio sul pacifico assunto secondo cui è sufficiente che, per effetto dell'atto dispositivo, il soddisfacimento del credito sia esposto al pericolo di maggiore incertezza o difficoltà, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di provare l'insussistenza di un tale pericolo - in ragione dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali - grava sul soggetto convenuto con l'azione revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni. Infine, l'utile esercizio dell'azione revocatoria è condizionato all'accertamento del requisito soggettivo, la cui prova, concernendo un presupposto del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., grava sull'attore in revocatoria, ma può anche essere fornita attraverso presunzioni.
Come noto, il cennato requisito soggettivo assume consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione: a) compiuto prima o dopo la nascita del credito;
b) a titolo oneroso o gratuito.
Nel caso di atto compiuto dopo la nascita del credito, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. è necessario e sufficiente sotto il profilo soggettivo l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza - in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Per converso, nell'ipotesi di azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo, si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Ed ancora (solo) nelle ipotesi in cui l'atto oggetto di domanda di revocatoria sia a titolo oneroso,
l'art. 2901, 1 co., n. 2, c.c. richiede, altresì, l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al terzo contraente: cioè la conoscenza/conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni), o (se il credito è posteriore all'atto dispositivo) la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante e, quindi, della consapevolezza e condivisione della specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (cd. partecipatio fraudis).
2.1. Tanto premesso, giova considerare che la parte ricorrente, Parte_1 Parte_1 [...]
ha chiesto la revocatoria dell'atto di donazione stipulato tra e i figli Pt_1 Controparte_3 asserendo che quest'ultimo si sarebbe spogliato dei propri beni immobili successivamente al sorgere del credito, con il chiaro intento di pregiudicare il creditore.
I convenuti hanno contestato invece la sussistenza dei presupposti dell'azione proposta, asserendo che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio.
Preliminarmente va osservato che in presenza di atto a titolo gratuito, qual è l'atto di donazione, ai fini dell'esperimento della revocatoria ordinaria sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c. (Cfr. Cass. Sentenza n. 966/2007; Cass. Ordinanza n. 2530/2015).
2.2. Ciò posto, la domanda va rigettata. Deve innanzitutto evidenziarsi che il credito di cui si discute risultava esistente prima del compimento dell'atto di donazione impugnato avendo il documentato, attraverso Parte_1
i vari bilanci depositati in allegato al ricorso, che trattasi di credito già esistente nel bilancio relativo all'anno 2016. Trattasi di credito portato in avanti come del resto ammesso dallo stesso nel proprio atto di citazione in opposizione allegato al ricorso ex art. 2901 c.c. A pagina CP_3
3 dell'atto di opposizione proposto dinnanzi al Giudice di Pace (all. 6 al ricorso) il ha CP_3 infatti sostenuto che “dall'estratto conto si evince che le somme dovute dal sig. CP_3 riguardano partite precedenti al 2018 e riportate con la voce saldo precedente allo 01.01.2019 per il primo piano di euro 227,27 e del piano terra dello stabile di euro 2556,04”.
2.3. Posto dunque che l'atto di donazione contestato con il ricorso è stato posto in essere dopo che tale credito era già sorto, deve evidenziarsi che risulta documentato, oltre che non contestato, l'avvenuto pagamento da parte del resistente dell'importo di cui Controparte_3 si discute, accertato in sede monitoria mediante emissione del D.I. da parte del Giudice di Pace.
Il ha infatti documentato con quietanza (doc. all. 5) di aver corrisposto mediante CP_3 bonifico intestato al Condominio ricorrente l'importo di euro 764,50 in data 14.4.2023 e di euro
4.063,50 sempre nella stessa data per un totale di euro 4.828,00 in esecuzione di una transazione raggiunta con la parte ricorrente finalizzata ad ottenere l'estinzione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi avviata a tutela dello stesso credito di cui si discute.
Parte resistente, con il documento allegato n. 5 alla memoria di costituzione, ha comprovato l'avvenuta estinzione del pignoramento e il collegamento della procedura esecutiva e della transazione al credito per cui è causa portato dal D.I. n. 658/2021 del 7.12.2021.
Tenuto conto che il credito azionato in monitorio e tutelato con l'azione revocatoria è pari ad euro 2.815,53, il pagamento eseguito dal in sede transattiva ne ha Controparte_3 determinato l'estinzione.
Parte ricorrente, nonostante abbia ottenuto il soddisfacimento del suddetto credito, ha insistito nell'azione revocatoria sostenendo che non sia venuta meno la ragione di credito, residuando le spese del giudizio monitorio pendente dinnanzi al Giudice di Pace, non avendo la parte resistente rinunciando all'opposizione proposta dinnanzi a questo Giudice.
Tale argomentazione difensiva è però priva di pregio.
E, invero, l'avvenuto pagamento da parte del debitore della somma di denaro, costituente il credito portato dal D.I., ha fatto venir meno la ragione di credito per la quale il Parte_1 aveva interesse ad ottenere l'ulteriore garanzia della declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo impugnato ex art. 2901 c.c. Il credito per le spese del giudizio monitorio è invece un credito neppure esistente alla data dell'atto dispositivo contestato e solo eventuale, dipendendo dall'esito della lite di opposizione al D.I. ottenuto nel 2021 e dalla regolamentazione delle spese del giudizio monitorio da parte del Giudice di Pace.
Tale credito, per il quale la parte ha sostenuto di proseguire il giudizio, non poteva essere tutelato con l'azione revocatoria, non sussistendo i presupposti per tale azione appunto trattandosi di credito solo eventuale e futuro per come chiarito.
Orbene, all'udienza di discussione della causa parte ricorrente ha dedotto, senza che ciò sia stato contestato dall'altra parte, che il giudizio monitorio si è concluso con la revoca del D.I. portante il credito per il quale è stata proposta azione revocatoria.
Parte resistente ha replicato che tale sentenza del Giudice di Pace è stata appellata.
Deve però evidenziarsi che, anche senza considerare l'esito del predetto giudizio e la sussistenza di un appello avverso la sentenza emessa in favore del e sfavorevole al CP_3
non può non attribuirsi rilievo alla circostanza che la somma portata da quel Parte_1 decreto ingiuntivo, allo stato perfino revocato dal Giudice di Pace, anche se con sentenza non definitiva, è stata interamente versata dal in sede di transazione intervenuta nel giudizio CP_3 esecutivo sopra richiamato dopo la proposizione del ricorso ex art. 2901 c.c. e prima della prima udienza di comparizione.
Ove la sentenza del Giudice di Pace dovesse essere confermata in appello, ciò rafforzerebbe ulteriormente l'infondatezza dell'azione revocatoria proposta.
Nel caso in cui invece la sentenza, che ha revocato il D.I, dovesse essere riformata, l'esito del presente giudizio non potrebbe in ogni caso mutare nelle conclusioni, avendo il già CP_3 estinto il credito mediante versamento della somma indicata nel D.I. mentre l'eventuale credito per spese di lite, che dovesse residuare, non potrebbe essere tutelato con l'azione revocatoria, non sussistendo il credito in questione all'epoca in cui fu stipulato l'atto dispositivo né sarebbe prospettabile per un credito futuro ed eventuale a maggior ragione l'elemento soggettivo del dolo.
2.4 La domanda andrebbe comunque respinta anche sotto il profilo dell'insussistenza di prova del danno arrecato alle ragioni creditorie con l'atto dispositivo.
E, invero, parte resistente, su cui gravava il relativo onere probatorio, ha dimostrato che l'atto dispositivo non era idoneo a pregiudicare il credito atteso che, tenuto conto del modesto credito ingiunto in monitorio, questo poteva essere facilmente tutelato attraverso la pensione mensile riscossa dal debitore di euro 1.500,00 che infatti era stata oggetto di agevole pignoramento presso terzi. L'esistenza di tale patrimonio mobiliare residuo è stata documentata dal debitore mediante la produzione del relativo cedolino (all. 7).
Con lo stesso documento allegato 7 parte resistente ha anche dimostrato di avere una giacenza sul conto pignorato dal di circa 20.000,00 euro. Parte_1
Su tali specifici rilievi parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare una maggiore difficoltà di soddisfacimento del credito.
Anzi, risulta dimostrato dalla parte debitrice che il ricorrente aveva promosso un pignoramento presso terzi, e cioè presso l'Inps e la banca presso cui risultava aperto il conto in questione, con saldo di circa ventimila euro, pignoramento che ha poi estinto per avvenuto pagamento del credito per il quale aveva inteso tutelarsi proponendo pure l'ulteriore azione revocatoria.
Da quanto sopra esposto, discende l'integrale rigetto dell'azione proposta.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nella liquidazione si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per tutte le fasi del processo.
Non sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese in misura pari o prossima ai parametri massimi dovendo tenersi conto della non particolare complessità delle questioni trattate e della natura documentale dell'istruttoria.
3.1. La parte attrice opponente ha chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo che parte ricorrente non avrebbe atteso l'esito della procedura esecutiva per l'instaurazione del presente giudizio.
Occorre precisare che l'art. 96, comma 1, c.p.c. dispone che il giudice possa condannare la parte soccombente al risarcimento delle spese se risulta che “questa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”, elementi che devono risultare inequivocabilmente dal comportamento processuale.
Nel caso di specie, non emergono elementi tali da far ritenere che il ricorso sia stato proposto con intento dilatorio o con finalità diverse dalla tutela di un diritto ritenuto leso.
Inoltre, va escluso l'abuso del processo atteso che il venir meno della ragione di credito tutelata con l'azione revocatoria è dipesa da un pagamento avvenuto dopo la proposizione del ricorso.
Né alla parte creditrice è preclusa la proposizione di più azioni contestuali a tutela del credito.
Deve dunque escludersi il carattere meramente temerario dell'azione.
Parte resistente non ha inoltre dimostrato di aver subito un danno dall'esperimento della presente azione superiore alle spese di lite sostenute per difendersi nel presente giudizio.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte resistente;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in euro 2.552,00 per ed in euro 2.552,00, in solido, per e Controparte_3 CP_1 Controparte_2
oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge con distrazione in favore
[...] dei loro procuratori antistatari.
Marsala, così deciso il 18 novembre 2025.
Il Giudice
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