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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/11/2024, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione civile- controversie di Lavoro
N.R.G. 189/2017 (riuniti R.G. 220/18 e 514/17
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 12/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to PETRONCINI CATERINA ricorrente contro
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to CANU MARIA CP_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza;
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 24/2/2017 il ricorrente ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del
Lavoro, l' proponendo ricorso avverso il provvedimento, CP_1
notificato all'opponente in data 01.07.2016, con il quale l'odierno resistente ha richiesto il pagamento della somma di € 2.985,95 a titolo di gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della Legge n. 335/95 per l'anno 2010.
Ha dedotto di essere avvocato iscritto all'Ordine Forense di
Tempio Pausania e di avere ricevuto una raccomandata A/R n.
65036674006-7 del 22.06.2016 e notificata in data 01.07.2016, dall' – sede di Olbia – con la quale comunicava di aver CP_1
proceduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2010 alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
26 L. 335/1995 e, conseguentemente, invitava l'odierno ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 2.985,95
(di cui € 1.707,68 a titolo di contributi ed € 1.278,27 a titolo di sanzioni).
Ha eccepito:; A) insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata – interpretazione autentica dell'art. 2 co.
26 legge 8.08.1995 n. 335.;B ) - infondatezza della pretesa dell' CP_1
Ha chiesto: accer tare e dichiarar e la nullità e/o disporre
l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla
Gestione separata ex art. 2 comma 26 della Legge n. 335/95, comunicata con la raccomandata di cui in premessa, nonché accertare e dichiarare la non debenza dei contributi e degli accessori pretesi dall' ivi comprese le sanzioni richieste, CP_1
per insussistenza dei presupposti.”.
Si è costituita in giudizio l' ed ha eccepito la totale CP_1
infondatezza di tutte le argomentazioni ex adverso invocate.
Pag. 2 di 18 Ha chiesto:” - rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare come dovute le somme dovute dal ricorrente alla
Gestione Separata dell' e condannare parte ricorrente al CP_1
pagamento degli importi pretesi, a titolo di contributi e sanzioni, con il provvedimento impugnato, ed alle ulter ior i sanzioni maturate e maturande ex lege fino al saldo dei contributi;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”
-All'udienza del 30/11/2018, è stato riunito , al presente, il procedimento con R. G. 220/18, con il quale il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il provvedimento notificatogli in data 11.09.2017, con il quale l' gli aveva richiesto il CP_1
pagamento della somma di € 4.114,26 a titolo di gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/95 per l'anno 2011
Aveva chiesto:” accertare e dichiar are la nullità e/o dis porre
l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla
Gestione separata ex art. 2 comma 26 della Legge n. 335/95, comunicata con la raccomandata di cui in premessa, nonché accertare e dichiarare la non debenza dei contributi e degli accessori pretesi dall' ivi comprese le sanzioni richieste, CP_1
per insussistenza dei presupposti. • Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.
Aveva eccepito a) insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata – interpretazione autentica dell'art. 2 co.
Pag. 3 di 18 26 legge 8.08.1995 n. 335. b) in subordine, infondatezza della pretesa dell' CP_1
Si era costituito in giudizio l' ed aveva eccepito la totale CP_1
infondatezza di tutte le argomentazioni ex adverso invocate.
Aveva chiesto:” - rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare come dovute le somme dovute dal ricorrente alla Gestione Separata dell' e condannare parte ricorrente CP_1
al pagamento degli importi pretes i, a titolo di contributi e sanzioni, con il provvedimento impugnato, ed alle ulter ior i sanzioni maturate e maturande ex lege fino al saldo dei contributi;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari
-All'udienza del 19/12/2018 è stato riunito , al presente, il procedimento con R. G. n. 514/17, ricorso in riassunzione, avverso l'avviso di addebito n. 402 2016 00046511 83 000 notificato al ricorrente in data 18.01.2017, con il quale l' CP_1
gli aveva richiesto il pagamento della somma di € 2.931,18, relativo al periodo contributivo che andava dal gennaio al dicembre 2009, a titolo di gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della Legge n. 335/95; il ricorso era s tato proposto per i medesimi motivi dedotti nei predetti ricorsi.
Aveva chiesto:” 1) in via cautelare, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito de quo;
2) in via principale, accertare e dichiar are la nullità e/o disporre
l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla
Pag. 4 di 18 Gestione separata ex art. 2 comma 26 della Legge n. 335/95, comunicata con la raccomandata di cui in premessa, nonché accertare e dichiarare la non debenza dei contributi e degli accessori pretesi dall' ivi comprese le sanzioni richieste, CP_1
per insussistenza dei presupposti. 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.
Si era costituito in giudizio l' ed aveva eccepito CP_1
l'incompetenza del Tribunale di Sassari in favore del Tribunale di Tempio Pausania e nel merito la totale infondatezza di tutte le argomentazioni ex advers o invocate.
Aveva chiesto:” in via preliminar e: - dichiarare la propria incompetenz a per territorio a favor e del Tr ibunale di Tempio
Paus ania, in funzione di giudice del lavoro;
nel mer ito,
- rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa declaratoria della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata, dichiar are la legittimità della pretesa contributiva per cui è causa e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto e condannare parte ricorrente al pagamento a favore dell' delle somme dallo CP_1
stesso portate, ovvero in via meramente subor dinata, di quelle diverse, anche superiori, accertate in corso di causa oltre le ulteriori sanzioni e gli interess i, come per legge, maturati e matur andi fino al saldo;
- in ogni caso, con il favore delle spese
e delle competenze di lite.
Pag. 5 di 18 Il procedimento, a seguito di provvedimento del T ribunale di
Sassari di incompetenza territoriale, è stato quindi riassunto davanti a questo Tribunale;
Le cause riunite sono state istruite documentalmente e previa discussione, all'esito della Camera di Consiglio, sono state decise in data odierna con sentenza, dando lettura del dispositivo e motivazione contes tuale.
In ossequio al principio della "ragione più liquida", che consente al giudice di s ostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente s ubordinata) senza che s ia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ., sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18 -
12-2008, n. 29523);
FASCIC OLO R.G. 189/17
Occorre evidenziare che i contributi in discors o vengono pretes i ai sensi dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, CP_2 CP_1
ai sensi del quale: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una appos ita Gestione separata, press o l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale CP_1
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1
Pag. 6 di 18 dell'articolo 49 del testo unico delle impos te sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del Legislatore, il quale - con l'art. 18, comma 12, D.L. n.
98 del 2011, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111 - ha chiarito: "L'articolo 2, comma 26, della L. 8 agos to 1995, n.
335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita ges tione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono CP_1
attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti….
Osserva questo GOP che la principale questione di diritto sottesa al presente giudizio è stata recentemente risolta in senso favorevole all' nel senso che "L'unica forma di CP_1
contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma
26, L. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12,
D.L. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non
Pag. 7 di 18 collegata all 'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l " Controparte_3 CP_1
(Cass. Sez. Lav., 12.12.2018, n. 32167;).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha affermato che: " Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatis mo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla C.F., alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaris tico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la cos tituzione di alcuna pos izione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione l , in virtù del principio di Controparte_3 CP_1
universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclus ione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale;
d etto principio va esteso anche al caso che viene qui in rilievo dell'avvocato non iscritto alla C.F. alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della per il solo fatto di essere Pt_2
Pag. 8 di 18 iscritto all'Albo Forense (Cassazione civile sez. VI, 10/01/2020,
n.317;C ass. 4/9/23 n. 25653) alle quali integralmente si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.
Ne deriva che l'attività professionale esercitata dall' odierno ricorrente nell'anno 2010 non può dirs i provvista di adeguata copertura assicurativa, poiché, al di fuori del contributo integrativo, non risulta versato alla alcun contributo Pt_2
idoneo al maturare di una posizione valida ai fini del futuro trattamento pensionistico.
La Suprema Corte ha nuovamente rimarcato che "gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente " ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatis mo della iscrizione -
l'obbligo di iscrizione alla C. F., alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaris tico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna pos izione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione l , in virtù del principio di Controparte_3 CP_1
universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del
1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" (Cass., Sez. L - , Sentenza
Pag. 9 di 18 n. 24047 del 03/08/2022) e che ", l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Ges tione Separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.
La produzione di un reddito s uperiore alla soglia di Euro
5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione press o la medes ima Ges tione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.
Dunque la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero -professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il s uperamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della
Ges tione separata( Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
01/09/2023, n. 25598)
Nel caso in esame, è pacifico, oltre che documentalmente provato (doc. n. 4), che il ricorrente abbia percepito, nell'anno d'imposta 2010, redditi di importo superiori alla soglia prescritta dalla legge in quanto pari ad Euro 6.391,00, come dichiarato dall'opponente.
Tale dato contabile rappresenta un chiaro indice della natura non occasionale dell'attività professionale in questione.
Pag. 10 di 18 Unica questione meritevole di accoglimento concerne le sanzioni civili, ris petto alle quali questo GOP rileva la pronuncia della C orte Costituzionale intervenuta nelle more del giudizio: Invero, con sentenza n. 104 del 23 febbraio 2022, pubblicata il 22 aprile 2022, la Consulta ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero Foro non iscritti alla di previdenza forense per mancato raggiungimento delle Pt_2
soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della L.
20 settembre 1980, n. 576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.
Posto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2022
è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, discende che, in base all'art. 136 Cost., in combinato con la L.
11 marzo 1953, n. 87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero Foro non iscritti alla per mancato raggiungimento delle Controparte_4
soglie di redd ito o di volume di affari di cui all'art. 22 della L.
20 settembre 1980, n. 576 , tenuti all'obbligo di iscrizione alla
Ges tione separata costituita presso l' , siano esonerati dal CP_1
pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni
Pag. 11 di 18 civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011. La sentenza della Corte C ostituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattis pecie, ciò determina che la questione prospettata in ordine all'entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2010 in cui la legge dichiarata incostituzionale, non era ancora entrata in vigore, va decisa con la conseguente declaratoria che nulla è dovuto per sanzioni civili dall odierna ricorrente in conseguenza del confermato obbligo di sua iscrizione alla gestione separata (in questi termini cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 04/09/2023, n. 25653)
Sulla scorta delle esposte cons iderazioni e dei principi sinora enunciati, la pretesa contributiva azionata con la nota CP_2 CP_1
del 01.07.2016 relativa all'anno 2010, risulta fondata, a d eccezione delle somme richieste a titolo di sanzioni civili, che vanno dichiarate non dovute.
FASCIC OLO R.G. 220/18
Preliminarmente si osserva che la Suprema Cassazione ha ritenuto che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata sia sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché
Pag. 12 di 18 l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione (Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso sens o
Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014).
E' utile rammentare, al riguardo, che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995: " Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9 -bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per cui se il diritto di credito è correlato a un obbligo di natura negativa la prescrizione decorre dal giorno dell'inadempimento; se correlato ad un obbligo di natura pos itiva la prescrizione decorre dal
Pag. 13 di 18 giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass. 8720/2007 e
2371/1970).
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se l' convenuto dalla CP_5
data di accertamento dell'omiss ione contributiva a quella della notifica dell'avviso di addebito impugnato ha adottato e comunicato al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
In proposito la Suprema C orte di Cassazione, con la recente sentenza (data ud. 07/07/2022) 07/11/2022, n. 32682) mutando l'orientamento espresso con Ordinanza n. 7836/2016 (secondo cui nel cas o in cui il lavoratore autonomo omette di richiedere l'apertura di una posizione previdenziale press o la Gestione
Separata la prescrizione decorre " solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi", perché solo da quel momento l'ente previdenziale è "posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere), ha affermato che, in tema di contributi “” la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa….Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento”
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende
Pag. 14 di 18 dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, secondo la regola posta dall'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, a norma del quale: " i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il vers amento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Ne discende che il termine prescrizionale di pagamento dei contributi alla Gestione Separata inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati, e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, tesi questa sostenuta sull'assunto che, ai fini della CP_2 CP_1
quantificazione dell'importo dei contributi, l' deve CP_5
necessariamente essere in possesso della dichiarazione dei redditi presentata dal professionis ta.
Quanto ai contributi relativi all'anno 2011 il termine per il pagamento scadeva il 16/06/2012, ma il DPCM 6/5/2012 ha prorogato il pagamento al 9/7/2012, e dal 10/7/2012 al
20/8/2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
Nel caso in disamina, ritenendo questo GOP di aderire alla più recente giurisprudenza della Cassazione, (Cass. 07/11/2022, n.
32682) osserva che “ per la decorrenza si deve avere riguardo al primo termine di scadenza che la fonte regolamentare
Pag. 15 di 18 stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta;
è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l' può dunque far valere i propri diritti” CP_1
In conclusione, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per il 2011 è la data del 9/7/2012 ;
Per i contributi relativi all'anno 2011 il ricorrente ha ricevuto l'avviso in data 11/9/2017, circostanza documentale e non l , non ha utilmente interrotto il Controparte_3 CP_1
termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., in quanto l'atto è stato ricevuto dal ricorrente dopo lo spirare del termine di prescrizione quinquennale.
R.G. 514/17 CP_6
Si ribadisce quanto motivato nel precedente procedimento in merito alla prescrizione.
Quanto ai contributi relativi all'anno 2009 il termine per il pagamento scadeva il 16/06/2010,, ma il DPCM 10/6/2010 ha prorogato il pagamento al 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
In conclusione, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per il 2009 è la data del 6/7/2010 ;
Per i contributi relativi all'anno 2009 il ricorrente ha ricevuto l'avviso di addebito in data 18/1/2017, circostanza documentale e non contestata;
Pag. 16 di 18 Si evidenzia che il documento prodotto dall' nel presente CP_1
procedimento e riportante la dicitura “comunicazione iscrizione”, ricevuto in data 1/7/2016 si riferisce a contributi per l'anno 2010 e non 2009 come da avviso di addebito opposto nel presente procedimento;
Pertanto l' , non ha utilmente interrotto il termine di CP_1
prescrizione, ex art. 2943 c.c., in quanto l'atto è stato ricevuto dal ricorrente dopo lo spirare del termine di prescrizione quinquennale.
Ogni ulteriore questione res ta assorbita;
La reciproca soccombenza induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
Pag. 17 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-dichiara non dovute dal ricorrente le sanzioni civili indicate per l'anno
2010
-rigetta, nel resto, la domanda di cancellazione dall'iscrizione d'ufficio nella gestione separata liberi professionisti quanto all'anno 2010;
- Accerta e dichiara che il credito portato nell'avviso notificato in CP_1
data 11.09.2017, è estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dal medesimo alla Parte_1
Gestione Separata Liberi Professionisti a titolo di contribuzione per CP_1
l'anno 2011;
- Accerta e dichiara che il credito portato nell'avviso di addebito n. CP_1
402 2016 00046511 83 000 notificato in data 18/1/2017, è estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dal medesimo alla Gestione Separata Liberi Parte_1
Professionisti a titolo di contribuzione per l'anno 2009; CP_1
Spese integralmente compensate.
12/11/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione civile- controversie di Lavoro
N.R.G. 189/2017 (riuniti R.G. 220/18 e 514/17
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 12/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to PETRONCINI CATERINA ricorrente contro
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to CANU MARIA CP_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza;
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 24/2/2017 il ricorrente ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del
Lavoro, l' proponendo ricorso avverso il provvedimento, CP_1
notificato all'opponente in data 01.07.2016, con il quale l'odierno resistente ha richiesto il pagamento della somma di € 2.985,95 a titolo di gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della Legge n. 335/95 per l'anno 2010.
Ha dedotto di essere avvocato iscritto all'Ordine Forense di
Tempio Pausania e di avere ricevuto una raccomandata A/R n.
65036674006-7 del 22.06.2016 e notificata in data 01.07.2016, dall' – sede di Olbia – con la quale comunicava di aver CP_1
proceduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2010 alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
26 L. 335/1995 e, conseguentemente, invitava l'odierno ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 2.985,95
(di cui € 1.707,68 a titolo di contributi ed € 1.278,27 a titolo di sanzioni).
Ha eccepito:; A) insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata – interpretazione autentica dell'art. 2 co.
26 legge 8.08.1995 n. 335.;B ) - infondatezza della pretesa dell' CP_1
Ha chiesto: accer tare e dichiarar e la nullità e/o disporre
l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla
Gestione separata ex art. 2 comma 26 della Legge n. 335/95, comunicata con la raccomandata di cui in premessa, nonché accertare e dichiarare la non debenza dei contributi e degli accessori pretesi dall' ivi comprese le sanzioni richieste, CP_1
per insussistenza dei presupposti.”.
Si è costituita in giudizio l' ed ha eccepito la totale CP_1
infondatezza di tutte le argomentazioni ex adverso invocate.
Pag. 2 di 18 Ha chiesto:” - rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare come dovute le somme dovute dal ricorrente alla
Gestione Separata dell' e condannare parte ricorrente al CP_1
pagamento degli importi pretesi, a titolo di contributi e sanzioni, con il provvedimento impugnato, ed alle ulter ior i sanzioni maturate e maturande ex lege fino al saldo dei contributi;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”
-All'udienza del 30/11/2018, è stato riunito , al presente, il procedimento con R. G. 220/18, con il quale il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il provvedimento notificatogli in data 11.09.2017, con il quale l' gli aveva richiesto il CP_1
pagamento della somma di € 4.114,26 a titolo di gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/95 per l'anno 2011
Aveva chiesto:” accertare e dichiar are la nullità e/o dis porre
l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla
Gestione separata ex art. 2 comma 26 della Legge n. 335/95, comunicata con la raccomandata di cui in premessa, nonché accertare e dichiarare la non debenza dei contributi e degli accessori pretesi dall' ivi comprese le sanzioni richieste, CP_1
per insussistenza dei presupposti. • Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.
Aveva eccepito a) insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata – interpretazione autentica dell'art. 2 co.
Pag. 3 di 18 26 legge 8.08.1995 n. 335. b) in subordine, infondatezza della pretesa dell' CP_1
Si era costituito in giudizio l' ed aveva eccepito la totale CP_1
infondatezza di tutte le argomentazioni ex adverso invocate.
Aveva chiesto:” - rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare come dovute le somme dovute dal ricorrente alla Gestione Separata dell' e condannare parte ricorrente CP_1
al pagamento degli importi pretes i, a titolo di contributi e sanzioni, con il provvedimento impugnato, ed alle ulter ior i sanzioni maturate e maturande ex lege fino al saldo dei contributi;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari
-All'udienza del 19/12/2018 è stato riunito , al presente, il procedimento con R. G. n. 514/17, ricorso in riassunzione, avverso l'avviso di addebito n. 402 2016 00046511 83 000 notificato al ricorrente in data 18.01.2017, con il quale l' CP_1
gli aveva richiesto il pagamento della somma di € 2.931,18, relativo al periodo contributivo che andava dal gennaio al dicembre 2009, a titolo di gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26 della Legge n. 335/95; il ricorso era s tato proposto per i medesimi motivi dedotti nei predetti ricorsi.
Aveva chiesto:” 1) in via cautelare, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito de quo;
2) in via principale, accertare e dichiar are la nullità e/o disporre
l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla
Pag. 4 di 18 Gestione separata ex art. 2 comma 26 della Legge n. 335/95, comunicata con la raccomandata di cui in premessa, nonché accertare e dichiarare la non debenza dei contributi e degli accessori pretesi dall' ivi comprese le sanzioni richieste, CP_1
per insussistenza dei presupposti. 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.
Si era costituito in giudizio l' ed aveva eccepito CP_1
l'incompetenza del Tribunale di Sassari in favore del Tribunale di Tempio Pausania e nel merito la totale infondatezza di tutte le argomentazioni ex advers o invocate.
Aveva chiesto:” in via preliminar e: - dichiarare la propria incompetenz a per territorio a favor e del Tr ibunale di Tempio
Paus ania, in funzione di giudice del lavoro;
nel mer ito,
- rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa declaratoria della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Separata, dichiar are la legittimità della pretesa contributiva per cui è causa e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto e condannare parte ricorrente al pagamento a favore dell' delle somme dallo CP_1
stesso portate, ovvero in via meramente subor dinata, di quelle diverse, anche superiori, accertate in corso di causa oltre le ulteriori sanzioni e gli interess i, come per legge, maturati e matur andi fino al saldo;
- in ogni caso, con il favore delle spese
e delle competenze di lite.
Pag. 5 di 18 Il procedimento, a seguito di provvedimento del T ribunale di
Sassari di incompetenza territoriale, è stato quindi riassunto davanti a questo Tribunale;
Le cause riunite sono state istruite documentalmente e previa discussione, all'esito della Camera di Consiglio, sono state decise in data odierna con sentenza, dando lettura del dispositivo e motivazione contes tuale.
In ossequio al principio della "ragione più liquida", che consente al giudice di s ostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente s ubordinata) senza che s ia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. Civ., sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18 -
12-2008, n. 29523);
FASCIC OLO R.G. 189/17
Occorre evidenziare che i contributi in discors o vengono pretes i ai sensi dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, CP_2 CP_1
ai sensi del quale: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una appos ita Gestione separata, press o l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale CP_1
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1
Pag. 6 di 18 dell'articolo 49 del testo unico delle impos te sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del Legislatore, il quale - con l'art. 18, comma 12, D.L. n.
98 del 2011, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111 - ha chiarito: "L'articolo 2, comma 26, della L. 8 agos to 1995, n.
335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita ges tione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono CP_1
attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti….
Osserva questo GOP che la principale questione di diritto sottesa al presente giudizio è stata recentemente risolta in senso favorevole all' nel senso che "L'unica forma di CP_1
contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma
26, L. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12,
D.L. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non
Pag. 7 di 18 collegata all 'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l " Controparte_3 CP_1
(Cass. Sez. Lav., 12.12.2018, n. 32167;).
Ancor più di recente, la Suprema Corte ha affermato che: " Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatis mo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla C.F., alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaris tico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la cos tituzione di alcuna pos izione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione l , in virtù del principio di Controparte_3 CP_1
universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclus ione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale;
d etto principio va esteso anche al caso che viene qui in rilievo dell'avvocato non iscritto alla C.F. alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della per il solo fatto di essere Pt_2
Pag. 8 di 18 iscritto all'Albo Forense (Cassazione civile sez. VI, 10/01/2020,
n.317;C ass. 4/9/23 n. 25653) alle quali integralmente si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.
Ne deriva che l'attività professionale esercitata dall' odierno ricorrente nell'anno 2010 non può dirs i provvista di adeguata copertura assicurativa, poiché, al di fuori del contributo integrativo, non risulta versato alla alcun contributo Pt_2
idoneo al maturare di una posizione valida ai fini del futuro trattamento pensionistico.
La Suprema Corte ha nuovamente rimarcato che "gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente " ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatis mo della iscrizione -
l'obbligo di iscrizione alla C. F., alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaris tico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna pos izione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione l , in virtù del principio di Controparte_3 CP_1
universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del
1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" (Cass., Sez. L - , Sentenza
Pag. 9 di 18 n. 24047 del 03/08/2022) e che ", l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Ges tione Separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.
La produzione di un reddito s uperiore alla soglia di Euro
5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione press o la medes ima Ges tione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.
Dunque la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero -professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il s uperamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della
Ges tione separata( Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
01/09/2023, n. 25598)
Nel caso in esame, è pacifico, oltre che documentalmente provato (doc. n. 4), che il ricorrente abbia percepito, nell'anno d'imposta 2010, redditi di importo superiori alla soglia prescritta dalla legge in quanto pari ad Euro 6.391,00, come dichiarato dall'opponente.
Tale dato contabile rappresenta un chiaro indice della natura non occasionale dell'attività professionale in questione.
Pag. 10 di 18 Unica questione meritevole di accoglimento concerne le sanzioni civili, ris petto alle quali questo GOP rileva la pronuncia della C orte Costituzionale intervenuta nelle more del giudizio: Invero, con sentenza n. 104 del 23 febbraio 2022, pubblicata il 22 aprile 2022, la Consulta ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero Foro non iscritti alla di previdenza forense per mancato raggiungimento delle Pt_2
soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della L.
20 settembre 1980, n. 576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.
Posto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2022
è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, discende che, in base all'art. 136 Cost., in combinato con la L.
11 marzo 1953, n. 87, art. 30, l'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero Foro non iscritti alla per mancato raggiungimento delle Controparte_4
soglie di redd ito o di volume di affari di cui all'art. 22 della L.
20 settembre 1980, n. 576 , tenuti all'obbligo di iscrizione alla
Ges tione separata costituita presso l' , siano esonerati dal CP_1
pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni
Pag. 11 di 18 civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011. La sentenza della Corte C ostituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico, con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattis pecie, ciò determina che la questione prospettata in ordine all'entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2010 in cui la legge dichiarata incostituzionale, non era ancora entrata in vigore, va decisa con la conseguente declaratoria che nulla è dovuto per sanzioni civili dall odierna ricorrente in conseguenza del confermato obbligo di sua iscrizione alla gestione separata (in questi termini cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 04/09/2023, n. 25653)
Sulla scorta delle esposte cons iderazioni e dei principi sinora enunciati, la pretesa contributiva azionata con la nota CP_2 CP_1
del 01.07.2016 relativa all'anno 2010, risulta fondata, a d eccezione delle somme richieste a titolo di sanzioni civili, che vanno dichiarate non dovute.
FASCIC OLO R.G. 220/18
Preliminarmente si osserva che la Suprema Cassazione ha ritenuto che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata sia sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché
Pag. 12 di 18 l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione (Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso sens o
Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014).
E' utile rammentare, al riguardo, che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995: " Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9 -bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per cui se il diritto di credito è correlato a un obbligo di natura negativa la prescrizione decorre dal giorno dell'inadempimento; se correlato ad un obbligo di natura pos itiva la prescrizione decorre dal
Pag. 13 di 18 giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass. 8720/2007 e
2371/1970).
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se l' convenuto dalla CP_5
data di accertamento dell'omiss ione contributiva a quella della notifica dell'avviso di addebito impugnato ha adottato e comunicato al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
In proposito la Suprema C orte di Cassazione, con la recente sentenza (data ud. 07/07/2022) 07/11/2022, n. 32682) mutando l'orientamento espresso con Ordinanza n. 7836/2016 (secondo cui nel cas o in cui il lavoratore autonomo omette di richiedere l'apertura di una posizione previdenziale press o la Gestione
Separata la prescrizione decorre " solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi", perché solo da quel momento l'ente previdenziale è "posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere), ha affermato che, in tema di contributi “” la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa….Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento”
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende
Pag. 14 di 18 dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, secondo la regola posta dall'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, a norma del quale: " i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il vers amento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Ne discende che il termine prescrizionale di pagamento dei contributi alla Gestione Separata inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati, e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, tesi questa sostenuta sull'assunto che, ai fini della CP_2 CP_1
quantificazione dell'importo dei contributi, l' deve CP_5
necessariamente essere in possesso della dichiarazione dei redditi presentata dal professionis ta.
Quanto ai contributi relativi all'anno 2011 il termine per il pagamento scadeva il 16/06/2012, ma il DPCM 6/5/2012 ha prorogato il pagamento al 9/7/2012, e dal 10/7/2012 al
20/8/2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
Nel caso in disamina, ritenendo questo GOP di aderire alla più recente giurisprudenza della Cassazione, (Cass. 07/11/2022, n.
32682) osserva che “ per la decorrenza si deve avere riguardo al primo termine di scadenza che la fonte regolamentare
Pag. 15 di 18 stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta;
è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l' può dunque far valere i propri diritti” CP_1
In conclusione, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per il 2011 è la data del 9/7/2012 ;
Per i contributi relativi all'anno 2011 il ricorrente ha ricevuto l'avviso in data 11/9/2017, circostanza documentale e non l , non ha utilmente interrotto il Controparte_3 CP_1
termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., in quanto l'atto è stato ricevuto dal ricorrente dopo lo spirare del termine di prescrizione quinquennale.
R.G. 514/17 CP_6
Si ribadisce quanto motivato nel precedente procedimento in merito alla prescrizione.
Quanto ai contributi relativi all'anno 2009 il termine per il pagamento scadeva il 16/06/2010,, ma il DPCM 10/6/2010 ha prorogato il pagamento al 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
In conclusione, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per il 2009 è la data del 6/7/2010 ;
Per i contributi relativi all'anno 2009 il ricorrente ha ricevuto l'avviso di addebito in data 18/1/2017, circostanza documentale e non contestata;
Pag. 16 di 18 Si evidenzia che il documento prodotto dall' nel presente CP_1
procedimento e riportante la dicitura “comunicazione iscrizione”, ricevuto in data 1/7/2016 si riferisce a contributi per l'anno 2010 e non 2009 come da avviso di addebito opposto nel presente procedimento;
Pertanto l' , non ha utilmente interrotto il termine di CP_1
prescrizione, ex art. 2943 c.c., in quanto l'atto è stato ricevuto dal ricorrente dopo lo spirare del termine di prescrizione quinquennale.
Ogni ulteriore questione res ta assorbita;
La reciproca soccombenza induce alla compensazione integrale delle spese di lite.
Pag. 17 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-dichiara non dovute dal ricorrente le sanzioni civili indicate per l'anno
2010
-rigetta, nel resto, la domanda di cancellazione dall'iscrizione d'ufficio nella gestione separata liberi professionisti quanto all'anno 2010;
- Accerta e dichiara che il credito portato nell'avviso notificato in CP_1
data 11.09.2017, è estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dal medesimo alla Parte_1
Gestione Separata Liberi Professionisti a titolo di contribuzione per CP_1
l'anno 2011;
- Accerta e dichiara che il credito portato nell'avviso di addebito n. CP_1
402 2016 00046511 83 000 notificato in data 18/1/2017, è estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto dal medesimo alla Gestione Separata Liberi Parte_1
Professionisti a titolo di contribuzione per l'anno 2009; CP_1
Spese integralmente compensate.
12/11/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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