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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/09/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2283/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2283/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GHIZZONI ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovato (BS) Via Castello n. 19
e
(c.f. ), con l'avv. GHIZZONI ANNA MARIA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovato (BS) Via Castello n. 19
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) la casa familiare sita a Cologne (BS) Via Alessandro Volta n. 17, con tutti i beni mobili ivi contenuti, verrà assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi insieme Parte_1 alla figlia;
Per_1
2) il signor verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma Pt_2 mensile di € 500,00 (cinquecento), somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat fino a che la figlia non diventerà economicamente autosufficiente;
3) i coniugi concordano che le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche, nell'interesse della figlia, come previste dal Protocollo del Tribunale di Brescia, verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno;
4) il signor verserà alla signora a titolo di una tantum la Parte_2 Parte_1 somma di € 18.000,00 da corrispondersi sul conto corrente n. 638286.95.706 Banca Fideuram intestato alla signora secondo le seguenti modalità: tre rate mensili da € Parte_1
6.000,00 (seimila) ciascuna a partire dalla data di emissione della sentenza di separazione.
SI CHIEDE ALTRESI' DI PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) premesso che il è costituito dalle seguenti voci: CP_1
- aderente con versamento ad oggi della somma di € 43.371,00
- azienda con un versamento ad oggi della somma di € 9.089,00
- TFR pari ad oggi ad € 56.611,00
- rendimento pari ad oggi ad € 50.585,00
Per un totale di € 159.658,00
Ciò premesso le parti concordano che le prime tre voci di cui sopra restano cristallizzati agli importi indicati, pertanto il signor si impegna a corrispondere alla signora Parte_2 [...] il 50% degli importi indicati per le suddette voci (aderente, azienda e TFR) oltre val Parte_1
50% del rendimento che risulterà accantonato sul Fondo Pensione Cometa al momento del suo effettivo pensionamento;
il signor comunicherà alla signora con scadenza Pt_2 Parte_1 annuale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, gli importi accantonati per ciascun anno nel
Fondo Cometa.
6) l'autovettura Mercedes Classe B targata FB234BZ e la moto Suzuki v-strom DE targata FH08301, ad oggi intestate al signor resteranno di proprietà esclusiva del medesimo che Parte_2 provvederà entro la data di emissione della sentenza di separazione a corrispondere alla moglie la metà del valore attuale dei suddetti mezzi che le parti hanno già quantificato in € 8.200,00 per l'autovettura ed € 8.750,00 per la moto;
7) l'autovettura Fiat Panda targata GS430AM ad oggi intestata alla signora Parte_1 resterà di proprietà esclusiva della medesima la quale provvederà entro la data di emissione della sentenza di separazione a corrispondere al marito la metà del valore attuale della suddetta autovettura che le parti hanno già quantificato in € 10.700,00;
8) il signor si impegna a corrispondere alla moglie il 50% dell'importo che Parte_2 riceverà a titolo di detrazione fiscale per le spese straordinarie sostenute per l'immobile sino ad oggi e per altre spese detraibili;
9) le parti concordano che, al venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, il signor rinuncerà al diritto di formulare richiesta di indennità dovuta per il Parte_2 godimento esclusivo dell'immobile in comproprietà da parte della signora » Parte_1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 03/02/2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Corte Franca (BS) in data
[...]
24/02/2001, dalla cui unione era nata la figlia in data 26.1.2004, esponevano che la convivenza Per_1 tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corte Franca (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2001, parte II, serie A, n. 5;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2283/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GHIZZONI ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Rovato (BS) Via Castello n. 19
e
(c.f. ), con l'avv. GHIZZONI ANNA MARIA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovato (BS) Via Castello n. 19
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) la casa familiare sita a Cologne (BS) Via Alessandro Volta n. 17, con tutti i beni mobili ivi contenuti, verrà assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi insieme Parte_1 alla figlia;
Per_1
2) il signor verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma Pt_2 mensile di € 500,00 (cinquecento), somma che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat fino a che la figlia non diventerà economicamente autosufficiente;
3) i coniugi concordano che le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche, nell'interesse della figlia, come previste dal Protocollo del Tribunale di Brescia, verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno;
4) il signor verserà alla signora a titolo di una tantum la Parte_2 Parte_1 somma di € 18.000,00 da corrispondersi sul conto corrente n. 638286.95.706 Banca Fideuram intestato alla signora secondo le seguenti modalità: tre rate mensili da € Parte_1
6.000,00 (seimila) ciascuna a partire dalla data di emissione della sentenza di separazione.
SI CHIEDE ALTRESI' DI PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) premesso che il è costituito dalle seguenti voci: CP_1
- aderente con versamento ad oggi della somma di € 43.371,00
- azienda con un versamento ad oggi della somma di € 9.089,00
- TFR pari ad oggi ad € 56.611,00
- rendimento pari ad oggi ad € 50.585,00
Per un totale di € 159.658,00
Ciò premesso le parti concordano che le prime tre voci di cui sopra restano cristallizzati agli importi indicati, pertanto il signor si impegna a corrispondere alla signora Parte_2 [...] il 50% degli importi indicati per le suddette voci (aderente, azienda e TFR) oltre val Parte_1
50% del rendimento che risulterà accantonato sul Fondo Pensione Cometa al momento del suo effettivo pensionamento;
il signor comunicherà alla signora con scadenza Pt_2 Parte_1 annuale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, gli importi accantonati per ciascun anno nel
Fondo Cometa.
6) l'autovettura Mercedes Classe B targata FB234BZ e la moto Suzuki v-strom DE targata FH08301, ad oggi intestate al signor resteranno di proprietà esclusiva del medesimo che Parte_2 provvederà entro la data di emissione della sentenza di separazione a corrispondere alla moglie la metà del valore attuale dei suddetti mezzi che le parti hanno già quantificato in € 8.200,00 per l'autovettura ed € 8.750,00 per la moto;
7) l'autovettura Fiat Panda targata GS430AM ad oggi intestata alla signora Parte_1 resterà di proprietà esclusiva della medesima la quale provvederà entro la data di emissione della sentenza di separazione a corrispondere al marito la metà del valore attuale della suddetta autovettura che le parti hanno già quantificato in € 10.700,00;
8) il signor si impegna a corrispondere alla moglie il 50% dell'importo che Parte_2 riceverà a titolo di detrazione fiscale per le spese straordinarie sostenute per l'immobile sino ad oggi e per altre spese detraibili;
9) le parti concordano che, al venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, il signor rinuncerà al diritto di formulare richiesta di indennità dovuta per il Parte_2 godimento esclusivo dell'immobile in comproprietà da parte della signora » Parte_1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 03/02/2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Corte Franca (BS) in data
[...]
24/02/2001, dalla cui unione era nata la figlia in data 26.1.2004, esponevano che la convivenza Per_1 tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corte Franca (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2001, parte II, serie A, n. 5;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti