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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/11/2024, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 13626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.V.G. 13626/2024 promosso da:
(c.f. ), con l'avv. COSTA MARCELLA Parte_1 C.F._1
ADOTTANTE ai fini dell'adozione di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
ADOTTANDO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: adozione di maggiorenne
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.7.2024, promuoveva procedimento ex artt. 291 e ss. Parte_1 cod. civ. ai fini dell'adozione di esponendo che ricorrevano tutte le Controparte_1
condizioni previste dalla legge e che non ostava alcun impedimento.
Acquisite le informazioni ex art. 312 c.c., trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del
29.10.2024, verificata la regolarità delle notifiche ai soggetti ex art. 296 e 297 c.c., erano raccolti i consensi e assensi all'adozione da parte dell'adottante, dell'adottando e del padre dell'adottando
Persona_1 pagina 1 di 3 Quindi, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
***
Sussistono le condizioni di cui all'art.291 c.c. per l'adozione, considerato che l'adottante è nato il
14.8.1960, ha oltre trentacinque anni e la sua età supera di oltre diciotto anni quella dell'adottando, nato il [...].
Risultano correttamente effettuate le notifiche ai soggetti ex art. 296 e 297 c.c., con regolare acquisizione dei necessari consensi e assensi all'udienza del 29.10.2024, essendo necessario il consenso del solo padre dell'adottando, in assenza della madre dell'adottando Persona_2
risulta deceduta in data 10.07.2015) e di figli o coniugi dell'adottante e dell'adottando.
[...]
Dalla documentazione acquisita e dall'udienza, è emerso che l'adottante ha conosciuto l'adottante durante un viaggio di quest'ultimo in Kenya nel 2014, poi reiterati: in quei contesti, l'adottante ha trovato affetto ospitalità presso la famiglia dell'adottando, stringendo una profonda amicizia con quest'ultimo, ed è tornato più volta in Kenya, aiutando negli studi l'adottando che, nel 2019, si è laureato in criminologia;
parimenti, l'adottando si è recato più volte in Italia con visto turistico trimestrale e, avendo un buon rapporto con l'adottante e i suoi parenti, ha scelto di vivere stabilmente a
Roccafranca presso la dimora dell'adottante che vive da solo;
volendo fruire del suo titolo di studio in
Italia, posto che attualmente non lavora in Kenya. Anche il padre dell'adottando, che viva in Kenya ove ha altri tre figli, in udienza ha approvato la volontà del figlio ed ha piacere che l'adottando si trasferisca in Italia.
Le informazioni di P.S. concernenti l'adottante non hanno evidenziato circostanze tali da escludere che l'adozione convenga all'adottando.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottanda con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra quest'ultima e gli adottanti che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che "l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto" (Cass. Sez. I,
3.2.2006, n. 2426).
Quanto al cognome da attribuire all'adottando, occorre osservare che l'art. 299 comma 3 c.c., a mente del quale “se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito”, è stato pagina 2 di 3 dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131,
“nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che
l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto". A tal proposito, tutti i comparenti in udienza hanno espresso unanime consenso affinché l'adottando assuma il cognome dell'adottante posponendolo al proprio, sì da chiamarsi scelta Persona_3 da ritenersi pienamente conforme all'interesse dell'adottando.
Nulla in punto di spese di lite, trattandosi di procedimento di natura non contenziosa.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dispone l'adozione da parte di nei confronti di Parte_1 CP_1
con attribuzione a quest'ultima del cognome concordemente scelto, sì da
[...]
chiamarsi Persona_3
2) ordina al competente Ufficiale dello stato civile l'annotazione del dispositivo della presente sentenza sull'atto di nascita dell'adottando.
Brescia, camera di consiglio del 31.10.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.V.G. 13626/2024 promosso da:
(c.f. ), con l'avv. COSTA MARCELLA Parte_1 C.F._1
ADOTTANTE ai fini dell'adozione di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
ADOTTANDO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: adozione di maggiorenne
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.7.2024, promuoveva procedimento ex artt. 291 e ss. Parte_1 cod. civ. ai fini dell'adozione di esponendo che ricorrevano tutte le Controparte_1
condizioni previste dalla legge e che non ostava alcun impedimento.
Acquisite le informazioni ex art. 312 c.c., trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del
29.10.2024, verificata la regolarità delle notifiche ai soggetti ex art. 296 e 297 c.c., erano raccolti i consensi e assensi all'adozione da parte dell'adottante, dell'adottando e del padre dell'adottando
Persona_1 pagina 1 di 3 Quindi, la causa era rimessa al collegio per la decisione.
***
Sussistono le condizioni di cui all'art.291 c.c. per l'adozione, considerato che l'adottante è nato il
14.8.1960, ha oltre trentacinque anni e la sua età supera di oltre diciotto anni quella dell'adottando, nato il [...].
Risultano correttamente effettuate le notifiche ai soggetti ex art. 296 e 297 c.c., con regolare acquisizione dei necessari consensi e assensi all'udienza del 29.10.2024, essendo necessario il consenso del solo padre dell'adottando, in assenza della madre dell'adottando Persona_2
risulta deceduta in data 10.07.2015) e di figli o coniugi dell'adottante e dell'adottando.
[...]
Dalla documentazione acquisita e dall'udienza, è emerso che l'adottante ha conosciuto l'adottante durante un viaggio di quest'ultimo in Kenya nel 2014, poi reiterati: in quei contesti, l'adottante ha trovato affetto ospitalità presso la famiglia dell'adottando, stringendo una profonda amicizia con quest'ultimo, ed è tornato più volta in Kenya, aiutando negli studi l'adottando che, nel 2019, si è laureato in criminologia;
parimenti, l'adottando si è recato più volte in Italia con visto turistico trimestrale e, avendo un buon rapporto con l'adottante e i suoi parenti, ha scelto di vivere stabilmente a
Roccafranca presso la dimora dell'adottante che vive da solo;
volendo fruire del suo titolo di studio in
Italia, posto che attualmente non lavora in Kenya. Anche il padre dell'adottando, che viva in Kenya ove ha altri tre figli, in udienza ha approvato la volontà del figlio ed ha piacere che l'adottando si trasferisca in Italia.
Le informazioni di P.S. concernenti l'adottante non hanno evidenziato circostanze tali da escludere che l'adozione convenga all'adottando.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottanda con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra quest'ultima e gli adottanti che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che "l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto" (Cass. Sez. I,
3.2.2006, n. 2426).
Quanto al cognome da attribuire all'adottando, occorre osservare che l'art. 299 comma 3 c.c., a mente del quale “se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito”, è stato pagina 2 di 3 dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131,
“nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che
l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto". A tal proposito, tutti i comparenti in udienza hanno espresso unanime consenso affinché l'adottando assuma il cognome dell'adottante posponendolo al proprio, sì da chiamarsi scelta Persona_3 da ritenersi pienamente conforme all'interesse dell'adottando.
Nulla in punto di spese di lite, trattandosi di procedimento di natura non contenziosa.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) dispone l'adozione da parte di nei confronti di Parte_1 CP_1
con attribuzione a quest'ultima del cognome concordemente scelto, sì da
[...]
chiamarsi Persona_3
2) ordina al competente Ufficiale dello stato civile l'annotazione del dispositivo della presente sentenza sull'atto di nascita dell'adottando.
Brescia, camera di consiglio del 31.10.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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