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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/08/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr Alessandra Frasca Giudice
dr. Dario Albergo Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 945 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, ivi residente in [...], elettiva- C.F._1
mente domiciliato a Reggio Calabria, in via A. Vescpucci, n. 1, presso lo
[... studio dell'avv. Fabio Lorenzini (pec:
, dal quale è rappresentato e difeso Email_1
giusta procura in atti;
attore
E
in persona del Presi- Controparte_1
dente del Consiglio pro tempore, (C.F. ), elettivamente do- P.IVA_1
miciliata in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, presso l'Avvocatura Distret-
Tribunale di Caltanissetta tuale dello Stato di Caltanissetta (pec: Email_2
che la rappresenta e difende ex lege;
convenuta
OGGETTO: responsabilità civile dei magistrati;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del
20.11.2024 da intendere in questa sede richiamato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.6.2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio la onde ottenere, ai sensi Controparte_1
degli artt. 2 e ss. della legge n. 117/1988, il risarcimento del danno asse-
ritamente sofferto per effetto del provvedimento adottato dai Giudici del
Tar Sicilia prima e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana dopo, i quali avrebbero “travisato i fatti e le prove, male interpre-
tato i documenti prodotti, errato nella lettura dei documenti prodotti, er-
rata l'applicazione della normativa di settore ratione temporis, non consi-
derato fatti e prove incontestati e siano andati oltre il loro potere decisio-
nale”.
In particolare, parte attrice ha esposto:
- che in data 3.5.1979, durante lo svolgimento del regolare servizio mi-
litare, aveva riportato danni (“frattura del pisiforme mano dx) ed era stato ricoverato all'Ospedale militare di Roma a causa di una caduta;
- che in data 20.9.1979 aveva presentato presso la Direzione
dell'Ospedale militare di Cagliari domanda perché fosse riconosciuta in-
fermità dipendente da causa di servizio per il successivo riconoscimento dell'equo indennizzo;
- 2 - Tribunale di Caltanissetta - che dopo averla ripresentata in data 28.04.1982, il in data Pt_1
22.07.2000 aveva presentato nuovamente domanda di concessione dell'equo indennizzo;
- che la Commissione Medica Ospedaliera con verbale modello ML/AB
n. 1289 del 28.04.2000 aveva riconosciuto la patologia del co- Pt_1
me dipendente da causa di servizio, senza però riconoscere al il Pt_1
diritto all'equo indennizzo;
-che a seguito di tale diniego, il aveva presentato ricorso e la Pt_1
Commissione medica di secondo grado (Comitato regione sud) con nota prot. N. 193/2001/ML4 del21.04.2005, giusta determinazione 79/aB del
5.4.2005, aveva giudicato favorevolmente la dipendenza dell'infortunio in oggetto da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo e tale decisione era stata comunicata al Distretto militare di Catania con nota prot.
122/1206/PML.9-96;
-che con parere n. 20570/2008 del 11.02.2009, il Comitato di verifica con sede in Roma discostandosi dalle risultanze medico-tecniche della
CMO aveva negato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità del
Pt_1
-che con decreto del Direttore generale delle Pensioni Militari del collo-
camento al lavoro dei Volontari congedati e della Leva, era stata negata la patologia come dipendente da causa di servizio e conseguentemente nega-
to l'equo indennizzo al ricorrente;
- che con ricorso del 19.5.2010 il aveva presentato ricorso al Pt_1
Tar Sicilia per la l'annullamento del provvedimento del Direttore Generale
delle Pensioni Militari del 25.02.2010 prot. N. 789/N, posizione 619281/A
- 3 - Tribunale di Caltanissetta e degli atti precedenti e preordinati e di ogni altro atto consequenziale;
- che il Tar Sicilia, nonostante avesse disposto la produzione in giudi-
zio della documentazione in possesso della PA, aveva rigettato il ricorso così motivando “poiché nemmeno a seguito degli incombenti istruttori di-
sposti con ordinanza n. 1219/2012 è emersa la sussistenza di un adegua-
to rapporto ufficiale sull'incidente de quo, redatto, come di regola da re-
sponsabile della struttura di appartenenza del militare. Invero, l'unico do-
cumento che fa espresso riferimento all'incidente è una nota prova di inte-
stazione, di numero, di protocollo e di destinatario, con la quale l'allora
Comandante della direzione di sanità afferma, nell'anno 2009, che in data
2 maggio 1979 il Militare scivolava e cadendo per terra riportava una
Omissis. A seguito di tale incidente veniva ricoverato presso l'HM di Ro-
ma… è di tutta evidenza che tale documento postumo (redatto a distanza di
oltre vent'anni dal sinistro) non possa in alcun modo supplire alla mancan-
za del rapporto sull'incidente non essendo valutabile alla stregua di un se-
rio elemento indiziario”;
- che era stato successivamente presentato ricorso iscritto al
276/2014 reg. ric. al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana che aveva tuttavia rigettato l'appello sul rilievo che il Pt_1
nel ricorso avesse riportato gli stessi elementi e le stesse censure di cui al ricorso in primo grado senza apportare nulla di nuovo.
L'attore ha quindi allegato di avere subito, a causa della violazione di legge e del travisamento dei fatti e delle prove da parte dei Giudici ammi-
nistrativi ( i quali avrebbero erroneamente ritenuto non provate le circo-
stanze di tempo e di luogo del sinistro, tralasciando di considerare il rap-
- 4 - Tribunale di Caltanissetta porto del Colonnello e sarebbero andati oltre il loro potere deci- Per_1
sionale, dal momento che la CMO di prima e seconda istanza aveva rico-
nosciuto la causa di servizio), un danno patrimoniale ammontante ad €
22.241 corrispondenti agli 11 punti percentuali di invalidità riconosciuti dalla perizia di parte, oltre alle spese sostenute dal per le cause Pt_1
amministrative, sia sotto forma di contributo unificato e marche da bollo sia sotto il profilo delle spese legali per un totale complessivo di €
3.450,00.
Con comparsa di risposta depositata in data 10.12.2021, si è costituita in giudizio la deducendo Controparte_1
l'insussistenza di alcuna manifesta violazione di legge - atteso che l'attività interpretativa compiuta dai Giudici amministrativi era stata con-
forme a consolidati principi giurisprudenziali circa la natura tecnico-
discrezionale del giudizio del Comitato di Verifica da cui il giudice si di-
scosta solo in presenza di manifesti errori, travisamenti, contraddizioni –
o di travisamento dei fatti, dovendosi ravvisare piuttosto un'attività di va-
lutazione dei fatti e delle prove agli atti del processo che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 l. n. 117/1988, non potrebbe dar luogo in ogni caso a respon-
sabilità.
In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata quindi assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, giova innanzitutto ricordare, in punto di diritto, che la responsabilità civile dei magistrati è disciplinata dalla legge n.
117/1988 (c.d. legge Vassalli), modificata, anche al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle indicazioni della CGUE, dalla legge n.
- 5 - Tribunale di Caltanissetta 18/2015, applicabile al caso di specie essendo stata l'azione esercitata dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 258/2017).
L'art. 2, comma 1, così dispone: “Chi ha subito un danno ingiusto per
effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario
posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue
funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere
il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”.
Dunque, affinché possa configurarsi una responsabilità a carico della per l'attività giurisdizionale posta in Controparte_1
essere dai magistrati è in primo luogo necessario, sotto il profilo oggettivo,
l'adozione di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudi-
ziario (ovvero il diniego di giustizia) generatore di un danno ingiusto.
L'elemento soggettivo è costituito, invece, dal dolo o dalla colpa grave.
Nel vigore della nuova disciplina, le ipotesi di colpa grave sono tali ope
legis. Ed invero, a norma del comma 3 della summenzionata disposizione,
costituiscono ipotesi di “colpa grave” del magistrato: la violazione manife-
sta della legge, nonché del diritto dell'Unione Europea;
il travisamento del fatto o delle prove;
l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontra-
stabilmente esclusa dagli atti del procedimento o, viceversa, la negazione di un fatto incontrastabilmente esistente;
l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione. Il successivo comma 3 bis precisa, poi, i presupposti di cui occorre tener conto per la concreta determinazione dei casi in cui è ravvi-
sabile la “violazione manifesta” della legge (o del diritto dell'Unione Euro-
pea) richiamando, in particolare, il “grado di chiarezza e precisione delle
- 6 - Tribunale di Caltanissetta norme violate” e “l'inescusabilità e la gravità dell'inosservanza".
In ogni caso, stante il disposto del secondo comma della medesima di-
sposizione, “fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio del-
le funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di in-
terpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove” (c.d. clausola di salvaguardia).
Ai sensi del successivo art. 4 comma II “L'azione di risarcimento del
danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati
esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i
provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più pos-
sibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non
sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del
quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve
essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal mo-
mento in cui l'azione è esperibile”; tale termine di decadenza è stato innal-
zato dalla novella del 2015 da due a tre anni. Prosegue il comma III: “L'a-
zione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha ca-
gionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimen-
to nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato”.
3. Tanto premesso, dal complesso delle difese attoree può desumersi che l'errore attribuito ai giudici amministrativi sia consistito nell'aver re-
cepito il parere del Comitato di verifica – che aveva negato la causa di ser-
vizio – invece di discostarsi dallo stesso stante l'erroneità e la genericità
della motivazione che risultava contrastante con le risultanze probatorie prodotte dal in particolare con il rapporto redatto dal Colonnel-Pt_1
- 7 - Tribunale di Caltanissetta lo l'attore ha inoltre dedotto che la dipendenza dalla causa di Per_1
servizio era stata accertata dalla commissione medica ospedaliera il cui parere era stato impugnato dallo stesso solo con riguardo al mancato ri-
conoscimento dell'equo indennizzo con la conseguenza che l'accertamento della causa di servizio non poteva essere rimesso in discussione dal Co-
mitato di verifica, dal momento che trattavasi di valutazione spettante unicamente alla CMO in base alla normativa vigente al momento del fatto;
l'attore ha altresì contestato l'applicazione della disciplina sopravvenuta del 2001 che aveva modificato il d.P.R. 349/1994.
Ebbene, in primo luogo deve rilevarsi, come sottolineato da parte con-
venuta, che le ragioni nel ricorso dinanzi al tribunale amministrativo re-
gionale si fondavano sulla erroneità della determinazione del Comitato di
Verifica e di conseguenza dell'amministrazione in relazione alle prove pro-
dotte dal ricorrente a sostegno nella domanda di riconoscimento dell'equo indennizzo e non sull'incompetenza del Comitato di Verifica ad accertare il suddetto nesso di causalità in quanto già definitivamente accertato dal-
la commissione medica ospedaliera, circostanza quest'ultima dedotta so-
lamente con il ricorso dinanzi a questo Tribunale.
Già il superiore rilievo induce a ritenere che con il ricorso che ha dato origine al presente giudizio il abbia voluto in realtà ottenere una Pt_1
revisione della decisione adottata in relazione alla domanda dallo stesso presentata alla luce di nuovi motivi.
Ad ogni modo la censura appare infondata.
Come correttamente argomentato dall'Avvocatura dello Stato, infatti, la pretesa competenza esclusiva della CMO nella valutazione della dipen-
- 8 - Tribunale di Caltanissetta denza dalla causa di servizio non si riscontra nella normativa di settore, e in particolare né nel d.P.R. n. 461/2001 (applicabile al caso di specie in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 18 secondo cui “I proce-
dimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e con-
cessione dell'equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamen-
to, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Com-
missioni mediche e del Comitato), che attribuisce la competenza al Comi-
tato di Verifica, né nel previgente d.P.R. n. 349/1994, invocato in questa sede da parte attrice, che attribuiva al Comitato per le pensioni privilegia-
te ordinarie il compito di valutare “se l'infermità o la lesione siano dipen-
denti da causa di servizio e se essi determinino una menomazione dell'in-
tegrità fisica ascrivibile a una delle categorie previste dalla legge” dopo avere ricevuto la determinazione dell'amministrazione di appartenenza corredata dei pareri amministrativi e delle valutazioni tecniche.
Non è dato, pertanto, ravvisare alcuna violazione di legge nella condot-
ta dei Giudici amministrativi che, chiamati a valutare la legittimità del provvedimento di diniego emesso dall'Amministrazione in conformità al parere del Comitato di verifica, hanno rigettato il ricorso in conformità al-
la normativa applicabile al caso di specie.
Quanto poi alla seconda censura, tenuto conto della clausola di salva-
guardia che fa salva l'attività di interpretazione e valutazione delle prove e
- 9 - Tribunale di Caltanissetta che è volta a tutelare i principi costituzionali di indipendenza e imparziali-
tà della giurisdizione, deve ritenersi che l'unico “travisamento” rilevante ai fini della responsabilità civile del magistrato possa essere quello macro-
scopico, evidente, finendo altrimenti la nozione di travisamento per so-
vrapporsi a quelle di interpretazione e valutazione. Pertanto, solo ove l'attività del Giudice si traduca in macroscopici ed evidenti stravolgimenti del dato fattuale non ricorrerà più un'attività definibile come interpreta-
zione o valutazione e si configurerà il travisamento che costituisce pre-
supposto della responsabilità civile.
Ora, nel caso di specie appare evidente che la censura di parte attrice attenga propriamente alla valutazione delle prove senza che questa tra-
scenda in un travisamento dei fatti;
l'errore dei Giudici amministrativi ri-
siederebbe infatti nel non avere ritenuto provata la causa di servizio sulla base delle prove acquisite al processo e, in particolare, del rapporto del
Colonnello Tale “errore”, quand'anche sussistente, non potrebbe Per_1
rilevare ai fini della responsabilità civile dei magistrati di cui alla legge del
1988, essendosi l'attività dei Giudici esaurita nell'ambito della valutazione del compendio probatorio acquisito al processo, valutazione che esula dall'ambito di applicazione della suddetta legge in forza della clausola di salvaguardia di cui si è detto.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la valutazione dei Giudici del Tar,
prima, e del Consiglio Superiore di Giustizia amministrativa, poi, appare condivisibile. Le prove acquisite al processo, anche a seguito dell'istruttoria disposta dal Tar, erano insufficienti a provare le circostan-
ze di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro e quindi a dimo-
- 10 - Tribunale di Caltanissetta strare la dipendenza dalla causa di servizio dei danni lamentati dal
[...]
Pt_2
Il rapporto del Colonnello infatti, oltre a risultare privo di nu- Per_1
mero di protocollo e di intestazione, risultava piuttosto generico nell'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verifica-
to l'incidente, non essendo sufficiente ai fini del riconoscimento della cau-
sa di servizio che il sinistro si fosse verificato durante il periodo di svolgi-
mento del servizio di leva e nei locali della caserma. Del resto, la circo-
stanza del ricovero nell'Ospedale militare nulla aggiunge in merito alle modalità del sinistro né il ricorrente in sede amministrativa indicò testi-
moni che avessero assistito al fatto.
La domanda, quindi, anche sotto tale profilo è infondata.
5. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese legali, liquidate riducendo i valori medi dello scaglione di riferimento (individuato in base all'importo domandato) tenuto conto dell'attività svolta, vanno poste a ca-
rico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nella cau-
sa civile iscritta al n. 945/2021 R.G., disattesa ogni diversa domanda, ec-
cezione o difesa:
1- rigetta la domanda proposta da nei confronti del- Parte_1
la Controparte_1
2- condanna l'attore alla refusione, in favore della
[...]
delle spese di lite liquidate in complessivi € Controparte_1
3.000,00, oltre oneri di legge.
- 11 - Tribunale di Caltanissetta Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tri-
bunale di Caltanissetta in data 13.8.2025.
Il Presidente
Il Giudice estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
- 12 - Tribunale di Caltanissetta
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr Alessandra Frasca Giudice
dr. Dario Albergo Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 945 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, ivi residente in [...], elettiva- C.F._1
mente domiciliato a Reggio Calabria, in via A. Vescpucci, n. 1, presso lo
[... studio dell'avv. Fabio Lorenzini (pec:
, dal quale è rappresentato e difeso Email_1
giusta procura in atti;
attore
E
in persona del Presi- Controparte_1
dente del Consiglio pro tempore, (C.F. ), elettivamente do- P.IVA_1
miciliata in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, presso l'Avvocatura Distret-
Tribunale di Caltanissetta tuale dello Stato di Caltanissetta (pec: Email_2
che la rappresenta e difende ex lege;
convenuta
OGGETTO: responsabilità civile dei magistrati;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del
20.11.2024 da intendere in questa sede richiamato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.6.2021, ha convenuto Parte_1
in giudizio la onde ottenere, ai sensi Controparte_1
degli artt. 2 e ss. della legge n. 117/1988, il risarcimento del danno asse-
ritamente sofferto per effetto del provvedimento adottato dai Giudici del
Tar Sicilia prima e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana dopo, i quali avrebbero “travisato i fatti e le prove, male interpre-
tato i documenti prodotti, errato nella lettura dei documenti prodotti, er-
rata l'applicazione della normativa di settore ratione temporis, non consi-
derato fatti e prove incontestati e siano andati oltre il loro potere decisio-
nale”.
In particolare, parte attrice ha esposto:
- che in data 3.5.1979, durante lo svolgimento del regolare servizio mi-
litare, aveva riportato danni (“frattura del pisiforme mano dx) ed era stato ricoverato all'Ospedale militare di Roma a causa di una caduta;
- che in data 20.9.1979 aveva presentato presso la Direzione
dell'Ospedale militare di Cagliari domanda perché fosse riconosciuta in-
fermità dipendente da causa di servizio per il successivo riconoscimento dell'equo indennizzo;
- 2 - Tribunale di Caltanissetta - che dopo averla ripresentata in data 28.04.1982, il in data Pt_1
22.07.2000 aveva presentato nuovamente domanda di concessione dell'equo indennizzo;
- che la Commissione Medica Ospedaliera con verbale modello ML/AB
n. 1289 del 28.04.2000 aveva riconosciuto la patologia del co- Pt_1
me dipendente da causa di servizio, senza però riconoscere al il Pt_1
diritto all'equo indennizzo;
-che a seguito di tale diniego, il aveva presentato ricorso e la Pt_1
Commissione medica di secondo grado (Comitato regione sud) con nota prot. N. 193/2001/ML4 del21.04.2005, giusta determinazione 79/aB del
5.4.2005, aveva giudicato favorevolmente la dipendenza dell'infortunio in oggetto da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo e tale decisione era stata comunicata al Distretto militare di Catania con nota prot.
122/1206/PML.9-96;
-che con parere n. 20570/2008 del 11.02.2009, il Comitato di verifica con sede in Roma discostandosi dalle risultanze medico-tecniche della
CMO aveva negato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità del
Pt_1
-che con decreto del Direttore generale delle Pensioni Militari del collo-
camento al lavoro dei Volontari congedati e della Leva, era stata negata la patologia come dipendente da causa di servizio e conseguentemente nega-
to l'equo indennizzo al ricorrente;
- che con ricorso del 19.5.2010 il aveva presentato ricorso al Pt_1
Tar Sicilia per la l'annullamento del provvedimento del Direttore Generale
delle Pensioni Militari del 25.02.2010 prot. N. 789/N, posizione 619281/A
- 3 - Tribunale di Caltanissetta e degli atti precedenti e preordinati e di ogni altro atto consequenziale;
- che il Tar Sicilia, nonostante avesse disposto la produzione in giudi-
zio della documentazione in possesso della PA, aveva rigettato il ricorso così motivando “poiché nemmeno a seguito degli incombenti istruttori di-
sposti con ordinanza n. 1219/2012 è emersa la sussistenza di un adegua-
to rapporto ufficiale sull'incidente de quo, redatto, come di regola da re-
sponsabile della struttura di appartenenza del militare. Invero, l'unico do-
cumento che fa espresso riferimento all'incidente è una nota prova di inte-
stazione, di numero, di protocollo e di destinatario, con la quale l'allora
Comandante della direzione di sanità afferma, nell'anno 2009, che in data
2 maggio 1979 il Militare scivolava e cadendo per terra riportava una
Omissis. A seguito di tale incidente veniva ricoverato presso l'HM di Ro-
ma… è di tutta evidenza che tale documento postumo (redatto a distanza di
oltre vent'anni dal sinistro) non possa in alcun modo supplire alla mancan-
za del rapporto sull'incidente non essendo valutabile alla stregua di un se-
rio elemento indiziario”;
- che era stato successivamente presentato ricorso iscritto al
276/2014 reg. ric. al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana che aveva tuttavia rigettato l'appello sul rilievo che il Pt_1
nel ricorso avesse riportato gli stessi elementi e le stesse censure di cui al ricorso in primo grado senza apportare nulla di nuovo.
L'attore ha quindi allegato di avere subito, a causa della violazione di legge e del travisamento dei fatti e delle prove da parte dei Giudici ammi-
nistrativi ( i quali avrebbero erroneamente ritenuto non provate le circo-
stanze di tempo e di luogo del sinistro, tralasciando di considerare il rap-
- 4 - Tribunale di Caltanissetta porto del Colonnello e sarebbero andati oltre il loro potere deci- Per_1
sionale, dal momento che la CMO di prima e seconda istanza aveva rico-
nosciuto la causa di servizio), un danno patrimoniale ammontante ad €
22.241 corrispondenti agli 11 punti percentuali di invalidità riconosciuti dalla perizia di parte, oltre alle spese sostenute dal per le cause Pt_1
amministrative, sia sotto forma di contributo unificato e marche da bollo sia sotto il profilo delle spese legali per un totale complessivo di €
3.450,00.
Con comparsa di risposta depositata in data 10.12.2021, si è costituita in giudizio la deducendo Controparte_1
l'insussistenza di alcuna manifesta violazione di legge - atteso che l'attività interpretativa compiuta dai Giudici amministrativi era stata con-
forme a consolidati principi giurisprudenziali circa la natura tecnico-
discrezionale del giudizio del Comitato di Verifica da cui il giudice si di-
scosta solo in presenza di manifesti errori, travisamenti, contraddizioni –
o di travisamento dei fatti, dovendosi ravvisare piuttosto un'attività di va-
lutazione dei fatti e delle prove agli atti del processo che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 l. n. 117/1988, non potrebbe dar luogo in ogni caso a respon-
sabilità.
In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata quindi assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, giova innanzitutto ricordare, in punto di diritto, che la responsabilità civile dei magistrati è disciplinata dalla legge n.
117/1988 (c.d. legge Vassalli), modificata, anche al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle indicazioni della CGUE, dalla legge n.
- 5 - Tribunale di Caltanissetta 18/2015, applicabile al caso di specie essendo stata l'azione esercitata dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 258/2017).
L'art. 2, comma 1, così dispone: “Chi ha subito un danno ingiusto per
effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario
posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue
funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere
il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”.
Dunque, affinché possa configurarsi una responsabilità a carico della per l'attività giurisdizionale posta in Controparte_1
essere dai magistrati è in primo luogo necessario, sotto il profilo oggettivo,
l'adozione di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudi-
ziario (ovvero il diniego di giustizia) generatore di un danno ingiusto.
L'elemento soggettivo è costituito, invece, dal dolo o dalla colpa grave.
Nel vigore della nuova disciplina, le ipotesi di colpa grave sono tali ope
legis. Ed invero, a norma del comma 3 della summenzionata disposizione,
costituiscono ipotesi di “colpa grave” del magistrato: la violazione manife-
sta della legge, nonché del diritto dell'Unione Europea;
il travisamento del fatto o delle prove;
l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontra-
stabilmente esclusa dagli atti del procedimento o, viceversa, la negazione di un fatto incontrastabilmente esistente;
l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione. Il successivo comma 3 bis precisa, poi, i presupposti di cui occorre tener conto per la concreta determinazione dei casi in cui è ravvi-
sabile la “violazione manifesta” della legge (o del diritto dell'Unione Euro-
pea) richiamando, in particolare, il “grado di chiarezza e precisione delle
- 6 - Tribunale di Caltanissetta norme violate” e “l'inescusabilità e la gravità dell'inosservanza".
In ogni caso, stante il disposto del secondo comma della medesima di-
sposizione, “fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio del-
le funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di in-
terpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove” (c.d. clausola di salvaguardia).
Ai sensi del successivo art. 4 comma II “L'azione di risarcimento del
danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati
esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i
provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più pos-
sibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non
sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del
quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve
essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal mo-
mento in cui l'azione è esperibile”; tale termine di decadenza è stato innal-
zato dalla novella del 2015 da due a tre anni. Prosegue il comma III: “L'a-
zione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha ca-
gionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimen-
to nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato”.
3. Tanto premesso, dal complesso delle difese attoree può desumersi che l'errore attribuito ai giudici amministrativi sia consistito nell'aver re-
cepito il parere del Comitato di verifica – che aveva negato la causa di ser-
vizio – invece di discostarsi dallo stesso stante l'erroneità e la genericità
della motivazione che risultava contrastante con le risultanze probatorie prodotte dal in particolare con il rapporto redatto dal Colonnel-Pt_1
- 7 - Tribunale di Caltanissetta lo l'attore ha inoltre dedotto che la dipendenza dalla causa di Per_1
servizio era stata accertata dalla commissione medica ospedaliera il cui parere era stato impugnato dallo stesso solo con riguardo al mancato ri-
conoscimento dell'equo indennizzo con la conseguenza che l'accertamento della causa di servizio non poteva essere rimesso in discussione dal Co-
mitato di verifica, dal momento che trattavasi di valutazione spettante unicamente alla CMO in base alla normativa vigente al momento del fatto;
l'attore ha altresì contestato l'applicazione della disciplina sopravvenuta del 2001 che aveva modificato il d.P.R. 349/1994.
Ebbene, in primo luogo deve rilevarsi, come sottolineato da parte con-
venuta, che le ragioni nel ricorso dinanzi al tribunale amministrativo re-
gionale si fondavano sulla erroneità della determinazione del Comitato di
Verifica e di conseguenza dell'amministrazione in relazione alle prove pro-
dotte dal ricorrente a sostegno nella domanda di riconoscimento dell'equo indennizzo e non sull'incompetenza del Comitato di Verifica ad accertare il suddetto nesso di causalità in quanto già definitivamente accertato dal-
la commissione medica ospedaliera, circostanza quest'ultima dedotta so-
lamente con il ricorso dinanzi a questo Tribunale.
Già il superiore rilievo induce a ritenere che con il ricorso che ha dato origine al presente giudizio il abbia voluto in realtà ottenere una Pt_1
revisione della decisione adottata in relazione alla domanda dallo stesso presentata alla luce di nuovi motivi.
Ad ogni modo la censura appare infondata.
Come correttamente argomentato dall'Avvocatura dello Stato, infatti, la pretesa competenza esclusiva della CMO nella valutazione della dipen-
- 8 - Tribunale di Caltanissetta denza dalla causa di servizio non si riscontra nella normativa di settore, e in particolare né nel d.P.R. n. 461/2001 (applicabile al caso di specie in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 18 secondo cui “I proce-
dimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e con-
cessione dell'equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamen-
to, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Com-
missioni mediche e del Comitato), che attribuisce la competenza al Comi-
tato di Verifica, né nel previgente d.P.R. n. 349/1994, invocato in questa sede da parte attrice, che attribuiva al Comitato per le pensioni privilegia-
te ordinarie il compito di valutare “se l'infermità o la lesione siano dipen-
denti da causa di servizio e se essi determinino una menomazione dell'in-
tegrità fisica ascrivibile a una delle categorie previste dalla legge” dopo avere ricevuto la determinazione dell'amministrazione di appartenenza corredata dei pareri amministrativi e delle valutazioni tecniche.
Non è dato, pertanto, ravvisare alcuna violazione di legge nella condot-
ta dei Giudici amministrativi che, chiamati a valutare la legittimità del provvedimento di diniego emesso dall'Amministrazione in conformità al parere del Comitato di verifica, hanno rigettato il ricorso in conformità al-
la normativa applicabile al caso di specie.
Quanto poi alla seconda censura, tenuto conto della clausola di salva-
guardia che fa salva l'attività di interpretazione e valutazione delle prove e
- 9 - Tribunale di Caltanissetta che è volta a tutelare i principi costituzionali di indipendenza e imparziali-
tà della giurisdizione, deve ritenersi che l'unico “travisamento” rilevante ai fini della responsabilità civile del magistrato possa essere quello macro-
scopico, evidente, finendo altrimenti la nozione di travisamento per so-
vrapporsi a quelle di interpretazione e valutazione. Pertanto, solo ove l'attività del Giudice si traduca in macroscopici ed evidenti stravolgimenti del dato fattuale non ricorrerà più un'attività definibile come interpreta-
zione o valutazione e si configurerà il travisamento che costituisce pre-
supposto della responsabilità civile.
Ora, nel caso di specie appare evidente che la censura di parte attrice attenga propriamente alla valutazione delle prove senza che questa tra-
scenda in un travisamento dei fatti;
l'errore dei Giudici amministrativi ri-
siederebbe infatti nel non avere ritenuto provata la causa di servizio sulla base delle prove acquisite al processo e, in particolare, del rapporto del
Colonnello Tale “errore”, quand'anche sussistente, non potrebbe Per_1
rilevare ai fini della responsabilità civile dei magistrati di cui alla legge del
1988, essendosi l'attività dei Giudici esaurita nell'ambito della valutazione del compendio probatorio acquisito al processo, valutazione che esula dall'ambito di applicazione della suddetta legge in forza della clausola di salvaguardia di cui si è detto.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la valutazione dei Giudici del Tar,
prima, e del Consiglio Superiore di Giustizia amministrativa, poi, appare condivisibile. Le prove acquisite al processo, anche a seguito dell'istruttoria disposta dal Tar, erano insufficienti a provare le circostan-
ze di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro e quindi a dimo-
- 10 - Tribunale di Caltanissetta strare la dipendenza dalla causa di servizio dei danni lamentati dal
[...]
Pt_2
Il rapporto del Colonnello infatti, oltre a risultare privo di nu- Per_1
mero di protocollo e di intestazione, risultava piuttosto generico nell'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verifica-
to l'incidente, non essendo sufficiente ai fini del riconoscimento della cau-
sa di servizio che il sinistro si fosse verificato durante il periodo di svolgi-
mento del servizio di leva e nei locali della caserma. Del resto, la circo-
stanza del ricovero nell'Ospedale militare nulla aggiunge in merito alle modalità del sinistro né il ricorrente in sede amministrativa indicò testi-
moni che avessero assistito al fatto.
La domanda, quindi, anche sotto tale profilo è infondata.
5. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese legali, liquidate riducendo i valori medi dello scaglione di riferimento (individuato in base all'importo domandato) tenuto conto dell'attività svolta, vanno poste a ca-
rico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nella cau-
sa civile iscritta al n. 945/2021 R.G., disattesa ogni diversa domanda, ec-
cezione o difesa:
1- rigetta la domanda proposta da nei confronti del- Parte_1
la Controparte_1
2- condanna l'attore alla refusione, in favore della
[...]
delle spese di lite liquidate in complessivi € Controparte_1
3.000,00, oltre oneri di legge.
- 11 - Tribunale di Caltanissetta Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tri-
bunale di Caltanissetta in data 13.8.2025.
Il Presidente
Il Giudice estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
- 12 - Tribunale di Caltanissetta