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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 4323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4323 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 20444/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Giuseppe Manfredi) Parte_1
contro
in persona del legale rapp.te p.t. (Avv. Tiziana Cignarelli) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo dichiararsi che la menomazione, subita a seguito della patologia professionale
“ernia discale L4-L5 in paziente operato di laminescectomia destra L5-S1” denunciata il
21.07.2023, avesse comportato un danno biologico di misura non inferiore al 10%; e, per l'effetto, dichiarare il proprio diritto al relativo indennizzo, con conseguente condanna dell' , al pagamento dello stesso nella misura pari alla predetta percentuale di CP_1
danno biologico. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda di aver sviluppato, a causa dello svolgimento della mansione di autotrasportatore, la patologia professionale consistente in “ernia discale L4-
L5 in paziente operato di laminescectomia destra L5-S1”; che l' , con provvedimento del CP_1 08.12.2023, comunicava il rigetto della domanda ritenendo che la malattia denunciata non raggiungesse il grado minimo indennizzabile ai sensi del D.lgs. 38/2000, avendo infatti attribuito alla stessa il grado del 5%; di aver proposto opposizione avverso il suddetto provvedimento, per ottenere il riconoscimento della patologia professionale e il diritto al relativo indennizzo;
che tuttavia l' non forniva alcun riscontro. CP_1
Instaurato il contraddittorio, il convenuto si costituiva in giudizio contestando la CP_1
domanda e chiedendone il rigetto per infondatezza. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
A sostegno delle proprie ragioni, evidenziava la legittimità della valutazione operata, deducendo altresì che il deficit lamentato dal ricorrente non fosse supportato da alcun accertamento atto a dimostrare eventuali disturbi neurotrofici da compressione.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con prova documentale e svolgimento di CTU medico-legale, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei termini di cui al dispositivo, per le argomentazioni di seguito esposte.
Occorre premettere che la nuova disciplina di cui al D.lgs. n.38/2000 impone una valutazione diversa, rispetto al pregresso, per gli infortuni e malattie “denunciate” dalla data della sua pubblicazione e, precisamente, dal 25.7.2000.
Ai sensi della disciplina vigente, si prevede l'abbassamento del limite indennizzabile al
6% e si definisce il danno biologico -ai fini dell'assicurazione obbligatoria di che trattasi- come “la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”; tale menomazione (rectius: la invalidità permanente) conseguente a quella lesione, deve essere indennizzata con una nuova prestazione economica, che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66, n. 2, del T.U. Tale prestazione indennizza sempre il danno biologico fino al 100%, salvo che per le menomazioni di pagina 2 di 4 grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e considerate, quindi, in franchigia.
L'indennizzo del danno biologico è determinato senza alcun riferimento alla retribuzione dell'infortunato, e viene erogato sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%, atteso che, a partire da quest'ultima soglia, la gravità della menomazione rende necessaria la corresponsione di una prestazione economica che garantisca il sostegno nel tempo.
Inoltre, a partire dal 16%, la rendita predetta prevede l'erogazione di una ulteriore quota in aggiunta a quella erogata per l'indennizzo del danno biologico, in funzione di ristoro anche delle conseguenze patrimoniali della menomazione, presunte per legge.
Quest'ultima quota è commisurata al grado della menomazione e ad una percentuale della retribuzione percepita dall'infortunato (nei limiti del minimale e del massimale di legge), percentuale che varia in funzione dell'incidenza della menomazione sulla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e sulla ricollocabilità dello stesso.
Ebbene, ferme tali premesse, deve osservarsi che nel caso di specie, l'esame della documentazione in atti, relativa alla fase di indagine amministrativa, e la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato i seguenti elementi.
Le argomentazioni medico-legali svolte nella relazione, in maniera diffusa e analitica, hanno evidenziato che sussistono gli estremi per ritenere causalmente derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa, le lesioni occorse alla parte ricorrente, con una quantificazione della percentuale di danno biologico pari al 10% e decorrenza dal mese di maggio 2024.
In particolare, il ctu ha concluso ritenendo la sussistenza di un danno biologico complessivo nella misura del 10%.
Le conclusioni del consulente tecnico medico legale sono da condividere, in quanto sorrette da motivazione esauriente, obiettiva e logica, redatta alla luce delle risultanze anamnestiche e cliniche in atti, sorretta da valide considerazioni medico-legali e stante la mancanza di rilievi specifici e dettagliati in proposito da parte dell' (che non ha CP_2
mosso osservazioni alla perizia né ha depositato note in trattazione scritta). pagina 3 di 4 Deve pertanto riconoscersi il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennizzo dovuto per il danno biologico, nella misura di cui al dispositivo, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle somme maturate dal mese di maggio
2024, oltre ad interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Deve pertanto accogliersi la domanda nei termini di cui al dispositivo.
La condanna alle spese di lite segue la regola della soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica, vanno poste a carico dell' , liquidate come da CP_2
separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie la domanda e, pertanto, dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennizzo in capitale per danno biologico derivante da malattia professionale nella misura dell'10%,
e per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre ad interessi legali CP_1
fino al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €1.346,00 per CP_1
compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
- pone definitivamente le spese per le c.t.u. medico-legali a carico di . CP_1
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA ex art. 429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 20444/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Giuseppe Manfredi) Parte_1
contro
in persona del legale rapp.te p.t. (Avv. Tiziana Cignarelli) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo dichiararsi che la menomazione, subita a seguito della patologia professionale
“ernia discale L4-L5 in paziente operato di laminescectomia destra L5-S1” denunciata il
21.07.2023, avesse comportato un danno biologico di misura non inferiore al 10%; e, per l'effetto, dichiarare il proprio diritto al relativo indennizzo, con conseguente condanna dell' , al pagamento dello stesso nella misura pari alla predetta percentuale di CP_1
danno biologico. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda di aver sviluppato, a causa dello svolgimento della mansione di autotrasportatore, la patologia professionale consistente in “ernia discale L4-
L5 in paziente operato di laminescectomia destra L5-S1”; che l' , con provvedimento del CP_1 08.12.2023, comunicava il rigetto della domanda ritenendo che la malattia denunciata non raggiungesse il grado minimo indennizzabile ai sensi del D.lgs. 38/2000, avendo infatti attribuito alla stessa il grado del 5%; di aver proposto opposizione avverso il suddetto provvedimento, per ottenere il riconoscimento della patologia professionale e il diritto al relativo indennizzo;
che tuttavia l' non forniva alcun riscontro. CP_1
Instaurato il contraddittorio, il convenuto si costituiva in giudizio contestando la CP_1
domanda e chiedendone il rigetto per infondatezza. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
A sostegno delle proprie ragioni, evidenziava la legittimità della valutazione operata, deducendo altresì che il deficit lamentato dal ricorrente non fosse supportato da alcun accertamento atto a dimostrare eventuali disturbi neurotrofici da compressione.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con prova documentale e svolgimento di CTU medico-legale, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei termini di cui al dispositivo, per le argomentazioni di seguito esposte.
Occorre premettere che la nuova disciplina di cui al D.lgs. n.38/2000 impone una valutazione diversa, rispetto al pregresso, per gli infortuni e malattie “denunciate” dalla data della sua pubblicazione e, precisamente, dal 25.7.2000.
Ai sensi della disciplina vigente, si prevede l'abbassamento del limite indennizzabile al
6% e si definisce il danno biologico -ai fini dell'assicurazione obbligatoria di che trattasi- come “la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”; tale menomazione (rectius: la invalidità permanente) conseguente a quella lesione, deve essere indennizzata con una nuova prestazione economica, che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66, n. 2, del T.U. Tale prestazione indennizza sempre il danno biologico fino al 100%, salvo che per le menomazioni di pagina 2 di 4 grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e considerate, quindi, in franchigia.
L'indennizzo del danno biologico è determinato senza alcun riferimento alla retribuzione dell'infortunato, e viene erogato sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%, atteso che, a partire da quest'ultima soglia, la gravità della menomazione rende necessaria la corresponsione di una prestazione economica che garantisca il sostegno nel tempo.
Inoltre, a partire dal 16%, la rendita predetta prevede l'erogazione di una ulteriore quota in aggiunta a quella erogata per l'indennizzo del danno biologico, in funzione di ristoro anche delle conseguenze patrimoniali della menomazione, presunte per legge.
Quest'ultima quota è commisurata al grado della menomazione e ad una percentuale della retribuzione percepita dall'infortunato (nei limiti del minimale e del massimale di legge), percentuale che varia in funzione dell'incidenza della menomazione sulla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e sulla ricollocabilità dello stesso.
Ebbene, ferme tali premesse, deve osservarsi che nel caso di specie, l'esame della documentazione in atti, relativa alla fase di indagine amministrativa, e la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato i seguenti elementi.
Le argomentazioni medico-legali svolte nella relazione, in maniera diffusa e analitica, hanno evidenziato che sussistono gli estremi per ritenere causalmente derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa, le lesioni occorse alla parte ricorrente, con una quantificazione della percentuale di danno biologico pari al 10% e decorrenza dal mese di maggio 2024.
In particolare, il ctu ha concluso ritenendo la sussistenza di un danno biologico complessivo nella misura del 10%.
Le conclusioni del consulente tecnico medico legale sono da condividere, in quanto sorrette da motivazione esauriente, obiettiva e logica, redatta alla luce delle risultanze anamnestiche e cliniche in atti, sorretta da valide considerazioni medico-legali e stante la mancanza di rilievi specifici e dettagliati in proposito da parte dell' (che non ha CP_2
mosso osservazioni alla perizia né ha depositato note in trattazione scritta). pagina 3 di 4 Deve pertanto riconoscersi il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennizzo dovuto per il danno biologico, nella misura di cui al dispositivo, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle somme maturate dal mese di maggio
2024, oltre ad interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Deve pertanto accogliersi la domanda nei termini di cui al dispositivo.
La condanna alle spese di lite segue la regola della soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica, vanno poste a carico dell' , liquidate come da CP_2
separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie la domanda e, pertanto, dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennizzo in capitale per danno biologico derivante da malattia professionale nella misura dell'10%,
e per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre ad interessi legali CP_1
fino al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €1.346,00 per CP_1
compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
- pone definitivamente le spese per le c.t.u. medico-legali a carico di . CP_1
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025
Il giudice
Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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