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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 80/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 80/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gorizia in via Mazzini n. Parte_1 C.F._1
20 presso lo studio dell'avv. BANCHERI GUGLIELMO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gorizia in Corso Italia n. 206 Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. FRAUSIN SAMANTHA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “ - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data il 29.06.1986, iscritto nei Registri dello Stato Civile di PR (UD), al N. 2, parte II Serie A – anno 1986, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia al n. 27, Serie B, Parte 2 – anno 1986;
- ordinare al Comune di PR (UD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- La casa familiare resterà di piena proprietà del NO , ma la signora potrà continua ad abitarci fino al Pt_1 Pt_2
31.12.2024, salvo che non l'abbia già lasciata, asportando tutti i beni mobili di proprietà e non della stessa di cui necessiterà per arredare la nuova abitazione di PR – Fraz. Lovaria, Via della Libertà 68 dove sposterà la propria residenza entro il 31.12.2024 se non vi ha ancora provveduto;
- la signora conseguentemente, rinuncia espressamente alla proposizione ad un giudizio per riconoscimento di un Pt_2 indennizzo per acquisti fatti durante il matrimonio a favore della comunione, e di cui godrà d'ora innanzi solo il signor
quale unico proprietario della casa familiare. Pt_1
- A titolo di assegno divorzile, il signor verserà a la somma di € 50,00, che sarà versata alla stessa Pt_1 Parte_2 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
- I rispettivi beni mobili registrati continueranno a rimanere in proprietà di chi attualmente li possiede quale proprietario;
- nulla per somme di cui ai rispettivi conti correnti bancari/postali o titoli in seguito allo scioglimento della comunione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.1.2025 le parti, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario in PR in data 29/06/1986 dal quale è nata una figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, nonchè di essersi separati a seguito della pronuncia n. 30 del 2024 di data 18.1.2024, passata in giudicato, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato garantito il contraddittorio con l'Ufficio Ministero. CP_1
Ciò detto, la domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
2 Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 29/06/1986, in PR con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PR (Ud)
(atto n. 2, parte II, Serie A, Reg. atti di matrimonio anno 1986), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PR (Ud) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 80/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Gorizia in via Mazzini n. Parte_1 C.F._1
20 presso lo studio dell'avv. BANCHERI GUGLIELMO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Gorizia in Corso Italia n. 206 Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. FRAUSIN SAMANTHA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “ - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data il 29.06.1986, iscritto nei Registri dello Stato Civile di PR (UD), al N. 2, parte II Serie A – anno 1986, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia al n. 27, Serie B, Parte 2 – anno 1986;
- ordinare al Comune di PR (UD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- La casa familiare resterà di piena proprietà del NO , ma la signora potrà continua ad abitarci fino al Pt_1 Pt_2
31.12.2024, salvo che non l'abbia già lasciata, asportando tutti i beni mobili di proprietà e non della stessa di cui necessiterà per arredare la nuova abitazione di PR – Fraz. Lovaria, Via della Libertà 68 dove sposterà la propria residenza entro il 31.12.2024 se non vi ha ancora provveduto;
- la signora conseguentemente, rinuncia espressamente alla proposizione ad un giudizio per riconoscimento di un Pt_2 indennizzo per acquisti fatti durante il matrimonio a favore della comunione, e di cui godrà d'ora innanzi solo il signor
quale unico proprietario della casa familiare. Pt_1
- A titolo di assegno divorzile, il signor verserà a la somma di € 50,00, che sarà versata alla stessa Pt_1 Parte_2 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
- I rispettivi beni mobili registrati continueranno a rimanere in proprietà di chi attualmente li possiede quale proprietario;
- nulla per somme di cui ai rispettivi conti correnti bancari/postali o titoli in seguito allo scioglimento della comunione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.1.2025 le parti, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario in PR in data 29/06/1986 dal quale è nata una figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, nonchè di essersi separati a seguito della pronuncia n. 30 del 2024 di data 18.1.2024, passata in giudicato, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato garantito il contraddittorio con l'Ufficio Ministero. CP_1
Ciò detto, la domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
2 Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 29/06/1986, in PR con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PR (Ud)
(atto n. 2, parte II, Serie A, Reg. atti di matrimonio anno 1986), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PR (Ud) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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