Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2025, proposto dalla signora AN MA ND, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Piemontese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Barberino di Mugello, non costituito in giudizio;
nei confronti
di Autostrade per l’Italia S.p.A. e Publiacqua S.p.A., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso alla convenzione sottoscritta tra Autostrade per l’Italia S.p.A., il Comune di Barberino di Mugello e Publiacqua relativa alla progettazione e alla realizzazione dell’acquedotto di LI, presentata al Comune di Barberino di Mugello il 7.02.2025
e per la condanna dell’Amministrazione intimata all’esibizione del documento richiesto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La sig.ra AN MA ND è usufruttuaria di un immobile per civile abitazione sito in località Tegolaccio nel Comune di Barberino di Mugello.
Deduce che la località non è servita dall’acquedotto pubblico e che, per questa ragione, in occasione della realizzazione del tratto mugellano della Variante di valico dell’autostrada A1 Milano-Napoli, è stata prevista, tra le opere di compensazione per le comunità locali gravate dai disagi dei cantieri e dalle modifiche della viabilità e della conformazione dei luoghi, la realizzazione dell’acquedotto di LI.
2. – L’impegno alla realizzazione dell’acquedotto di LI sarebbe stato assunto da Autostrade per l’Italia mediante la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Barberino di Mugello e Publiacqua.
L’esistenza della convenzione sarebbe dimostrata dalla lettera di Autostrade per l’Italia del 7.11.2017, nella quale si legge che l’acquedotto, allora in fase di progettazione, era « oggetto di convenzione ASPI-Publiacqua-Comune di Barberino », e nella relazione del geologo dott. Alberto Loli del 30.09.2021 riguardante la valutazione dello stato di avanzamento delle opere del progetto di recupero e valorizzazione ambientale, nella quale vengono menzionati « gli impianti acquedottistici da realizzare o completare (…) previsti in convenzione, oggetto di revisione, ASPI-Publiacqua-Comune di Barberino di Mugello: Poggiolino-Montecarelli, Viapiana-Buttoli (da completare), LI (…)».
3. – Con istanza del 4.02.2025, trasmessa il 7.02.2025, la sig.ra ND chiedeva al Comune di Mugello poter accedere ed estrarre copia della suddetta convenzione.
4. – Il Comune di Barberino di Mugello non dava riscontro all’istanza di accesso, sulla quale si formava, dunque, il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, co. 4, della legge n. 241/1990.
5. – Con ricorso notificato il 4.04.2025 e depositato il 15.04.2025, la sig.ra ND si è quindi rivolta a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’annullamento del rigetto dell’istanza di accesso formatosi per silentium e che sia ordinato al Comune di Barberino di Mugello di provvedere all’esibizione del documento richiesto.
6. – Il Comune intimato, al quale il ricorso è stato notificato a mezzo PEC all’indirizzo tratto da pubblici registri, non si è costituito in giudizio.
Non si sono costituite nemmeno Autostrade per l’Italia e Publiacqua, alle quali il ricorso è stato pure notificato a mezzo PEC.
7. – Alla camera di consiglio del 19 giugno 2025, il difensore della parte ricorrente ha discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
8. – La domanda è fondata.
La ricorrente è da ritenersi “interessata” ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. b) , della legge n. 241/1990, essendo portatrice di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, in ragione della sua residenza in un’area che, secondo quanto riferito, sarebbe raggiunta dall’acquedotto di LI che Autostrade per l’Italia si è impegnata a realizzare proprio con la convenzione oggetto dell’istanza di accesso.
La convenzione, la cui esistenza può presumersi dai riferimenti ad essa contenuti nella documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, costituisce un documento concernente attività di pubblico interesse, formato e detenuto dall’Amministrazione comunale resistente.
Non si ravvisano profili relativi alla riservatezza dei paciscenti, né appaiono sussistere cause di esclusione del diritto di accesso tra quelle previste dall’art. 24 della legge n. 241/1990.
9. – Il ricorso deve dunque essere accolto, dovendosi per l’effetto annullare il diniego formatosi per silentium ed ordinare all’Amministrazione comunale intimata di provvedere, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, all’esibizione alla ricorrente del documento richiesto e a consentirne l’estrazione di copia, con rimborso del costo di riproduzione, come da istanza del 4.02.2025.
10. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il rigetto dell’istanza di accesso e ordina all’Amministrazione comunale intimata di provvedere all’esibizione dei documenti richiesti dalla ricorrente nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione comunale intimata al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO