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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/11/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa VI CO, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio e della lettura delle note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
, C.F.: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa n. 33, presso lo studio dell'Avv.
ER VA che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO Controparte_1
, ( c.f. con sede in Roma via IV Novembre
[...] P.IVA_1
n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per CP_1 Controparte_2
mandato a generale alle liti del 14 ottobre 2020 per Notar iscritto al Persona_1
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.90069,
Racc.26298, dagli Avv.ti Piera Di Sante e Luca Majorano, elettivamente domiciliato in
Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo;
Resistente
Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.04.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni, vinte le spese CP_1 di lite: “ “Preliminarmente, ordinare all' di Teramo di esibire e depositare in CP_1
Giudizio tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
- In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la natura professionale delle malattie lamentate dal Sig.
e che trattasi di patologia tabellata, ossia di patologia ricompensa Parte_1
nella tabelle delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del DPR 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Sempre nel merito, accertare e dichiarare che dalla malattia professionale derivano a carico del ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili almeno nella misura del 16% o in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, a seguito di CTU medica, di cui si chiede sin da ora l'ammissione, oltre il danno biologico;
- Per l'effetto, riconoscere in favore del Sig.
[...]
e relativamente al grado di invalidità accertato in corso di causa, il diritto alla Parte_1
costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico;
- Per
l'ulteriore effetto, condannare l di Teramo, in persona del legale rapp.te p.t. alla CP_1
corresponsione in favore dell'istante di tutte le prestazioni economiche che saranno dovute allo stesso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo” - Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che, dal 15/05/1995, aveva lavorato alle dipendenze di come operaio Parte_2
generico, movimentando carichi pesanti e mantenendo posture scorrette per molte ore e che, pertanto, egli era stato in seguito riconosciuto invalido civile, con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50% per la seguente patologia: “ protrusione discale L 5 e S1 e sub stenosi del canale midollare –meniscopatia ginocchio destro con limitazione funzionale dei movimenti articolari e segnatamente, limitazione dei movimenti di flesso estensione del rachide lombare e limitazione dei movimenti articolari ginocchio destro”;
b) che, dall'1/03/2005, il ricorrente era stato quindi inquadrato nelle categorie cd. protette, inserito nel settore alimentare e con mansioni di magazziniere;
Pag. 2 di 9 c) che, anche nello svolgimento di tali mansioni (durato sino al 2017), egli manteneva la stazione eretta per molte ore, eseguiva movimenti ripetitivi, continuativi e soggetti a vibrazione, nonché movimentazione manuale di carichi;
d) che, in data 04/10/2017, egli era stato sottoposto presso la di Controparte_3
Pescara ad un intervento chirurgico -per grave discopatia degenerativa –di “XLIF L4
S1 + decompressione TLIF L5-S1” e che, in seguito ad esso, residuavano, a suo carico, gravi problemi fisici, tanto che veniva accordato un aggravamento della invalidità civile già ex ante concessa, in ragione del 60% con la seguente diagnosi:
“esiti intervento di decompressione per discopatia L4-L5 in meniscopatia ginocchio
Dx Tendinopatia cuffia rotatori spalla sn”;
e) che, pertanto, in data 27/12/2017, egli aveva chiesto all' il riconoscimento CP_1
delle prestazioni previdenziali derivanti dall'origine professionale della malattia contratta, ma che l' aveva rigettato la richiesta con provvedimento del CP_1
16/04/2019 ricevuto in data 06/05/2019.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso causale tra CP_1
la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e ha concluso chiedendo quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale. È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott. Persona_2
All'udienza odierna, sostituita dallo scambio di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha concluso chiedendo: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito ogni Avversaria eccezione, deduzione, richiesta e conclusione rigettata, In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la natura professionale delle malattie lamentate dal Sig.
[...]
e che trattasi di patologia tabellata, ossia di patologia ricompensa nella Parte_1 tabelle delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del DPR 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
Sempre nel merito, accertare e dichiarare che dalla malattia professionale derivano a carico del ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili almeno nella misura del 12% o, in VIA MERAMENTE
SUBORDINATA, nella misura dell'otto (8 %) per come accertata in sede medico legale, in forza della CTU integrativa resa dal Dott. oltre il danno biologico;
Per Persona_2
Pag. 3 di 9 l'effetto, riconoscere in favore del Sig. e relativamente al grado di Parte_1
invalidità accertato in corso di causa, il diritto all'indennizzo in capitale del danno biologico;
Per l'ulteriore effetto, condannare l' di Teramo, in persona del legale CP_1
rapp.te p.t. alla corresponsione in favore dell'istante di tutte le prestazioni economiche che saranno dovute allo stesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del
17/01/2019 sino al soddisfo;
Condannare l di Teramo a rimborsare al ricorrente le CP_1 spese e competenze di lite”
Nessuno è invece comparso per l' , non essendo state depositate le note scritte. CP_1
La causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico conseguente ad CP_1
infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al
9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m. 12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data
25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l' può fornire la prova contraria, dimostrando CP_1
Pag. 4 di 9 l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
2. Ciò premesso, devono anzitutto esaminarsi le eccezioni preliminari sollevate dall' . CP_1
2.1. Quest'ultimo ha formulato l'eccezione di prescrizione del diritto azionato ex art. 112
t.u.1124/65.
Ad avviso dell'Istituto, la domanda di riconoscimento della malattia professionale è stata proposta il 27.12.2017, mentre il presente ricorso è stato depositato il 27.04.2022, quindi oltre il termine triennale di cui all'art. 112 T.U. 1124/65, anche se detto termine si computasse dall'opposizione del 24/07/2018 ovvero dal provvedimento di rigetto emesso dall' il 16/04/2019. CP_1
L'eccezione è infondata.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 112 comma 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, l'azione per ottenere le prestazioni assicurative è soggetta alla prescrizione triennale, che decorre dal giorno dell'infortunio o da quello in cui si è manifestata la malattia professionale.
La decorrenza della prestazione resta sospesa (in forza dell'art. 111 dello stesso D.P.R.) durante la fase di liquidazione amministrativa.
Tale sospensione è limitata ai soli termini di esaurimento di tale fase (fissati dallo stesso art. 111 in centocinquanta o duecentodieci giorni, a seconda che si versi in materia di prima costituzione ovvero di revisione della rendita).
Per quanto riguarda, invece, la sospensione del suddetto termine di prescrizione, di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvendo un contrasto che si era formato sul punto, hanno affermato che “il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso D.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle
Pag. 5 di 9 indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art 111, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (Cass. Civ., sez. un., 7 maggio 2019 n. 11928).
Quindi, trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha la facoltà di proporre azione giudiziaria.
Ciò posto, in ordine al dies a quo della prescrizione, l'Ente ha indicato quello di presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento della tecnopatia
(27.12.2017), ovvero quello di opposizione (27.07.2018), termine invece rimasto sospeso durante la fase amministrativa.
L' ha poi dedotto di aver emesso il provvedimento di rigetto il 16.04.2019. CP_4
Tuttavia, secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, il procedimento amministrativo può ritenersi concluso solo a seguito della comunicazione all'interessato della decisione negativa in ordine al ricorso amministrativo, senza che possa, invece, ritenersi sufficiente la prova della spedizione. Nella sentenza ottobre 2022, n. 29532, in fattispecie analoga, la S.C. ha chiarito che “Se é l'adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, si deve puntualizzare che occorre avere riguardo alla data in cui il provvedimento è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Dal momento indicato, la prescrizione riprende a decorrere”.
Tale conclusione è corroborata, in primo luogo, dal carattere recettizio del provvedimento dell . CP_1
Applicando tale principio nel caso di specie, deve ritenersi che il termine di prescrizione sia rimasto sospeso non già, per come dedotto dall' , dalla data della presentazione della CP_1
denuncia della malattia in via amministrativa né da quella di opposizione né da quella di emissione del provvedimento di rigetto, bensì sino al momento della comunicazione della definizione negativa del caso a seguito della domanda presentata dal ricorrente.
Pag. 6 di 9 La prova della data di consegna della lettera contenente la comunicazione di tale definizione negativa deve essere fornita dal1'1NAIL, quale parte interessata a dimostrare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto la comunicazione del rigetto in data 6/05/2019 (cfr. note di trattazione scritta del 6.09.2022); a fronte di ciò, l' non ha dato prova che la CP_1
comunicazione sia avvenuta in diversa data.
Alla data del 28.04.2022, di deposito del ricorso giurisdizionale all' (v. in tal senso CP_1
Cass. Civ., sez. un., 7 maggio 2019 n. 11928; Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 giugno 2013,
n. 15733 che indicano, quale dies ad quem la data del deposito del ricorso giurisdizionale), il decorso del termine triennale di prescrizione, iniziato il 6.05.2019, non si era compiuto.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
2.2 Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda, con riferimento alle tecnopatie di “meniscopatia del ginocchio sinistro” e per la “patologia spalla sinistra” – per non avere il ricorrente proposto la relativa domanda amministrava – si osserva che la stessa è fondata.
Dall'esame della documentazione amministrativa depositata dall' , emerge come il CP_1
procedimento amministrativo risulta avviato e definito solo per la “lombalgia cronica e sciatalgia sn. in esito ad intervento di decompressione L4-L5 ed L5-S1 per grave discopatia
(ernie discali)”.
Per la meniscopatia del ginocchio, la patologia della spalla e quella della colonna, il ricorrente non ha presentato alcuna domanda amministrativa.
Ne consegue che la relativa domanda deve essere dichiarata improcedibile.
3. Passando al merito della causa, si osserva quanto segue.
Le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di manovale edile e di carpentiere, con conseguente necessità di mantenere, anche per diverse ore, posizioni incongrue e nocive per la schiena (quali, ad esempio, stare accovacciato con la schiena piegata per molte ore oppure sollevare materiali anche di 50 kg).
I testi escussi, e hanno confermato le mansioni svolte Testimone_1 Testimone_2 dal ricorrente e precisato di aver lavorato col ricorrente (cfr. processo verbale dell'udienza del 22.05.2023).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha innanzitutto confermato la risalenza nel tempo della sintomatologia dolorosa a carico della schiena, evidenziando la comparsa progressiva
Pag. 7 di 9 di lombalgia cronica, a partire dagli anni 1997-1998, lombalgia complicata dopo il 2004, con periodici blocchi funzionali completi che provocavano al ricorrente impotenza funzionale e necessità di riposo a letto per alcuni giorni.
In seconda analisi, il CTU ha poi accertato la sussistenza della patologia lamentata dal ricorrente (“ernie discali”), precisando che essa, di grado severo, è dovuta alla discopatia che è stata riconosciuta con diagnosi della CML per invalidità civile il 14-3-2000:
“protrusione discale L5-S1, substenosi…lombare”.
Quanto poi al nesso di causalità tra la suddetta patologia e l'attività lavorativa svolta,
l'ausiliare ha concluso che esso sussiste con elevato grado di probabilità (cfr. relazione peritale in atti ove si legge: “Egli per circa 10 anni e cioè dal 1995 al 2005, ha svolto la mansione di operaio generico prima e macchinista dopo. Fino al 2005 trasportava Pt_2 carichi di bancali di 700-800 kg per lunghi tragitti (carichi non ammortizzati e quindi esposizione a vibrazioni); era anche sottoposto a movimentare carichi > 10 kg;
nel suo lavoro svolgeva anche rotazioni ed accosciamenti, talora assumeva posizioni incongrue.”).
Il professionista incaricato ha inoltre escluso la concomitanza di altre cause o concause extra-lavorative, evidenziando l'assenza di patologie comuni predisponenti.
Il CTU ha infine concluso che il danno biologico riportato risultante dalla tecnopatia predetta è quantificabile nella misura dell'8%, con decorrenza dal 27-12-2017, ossia dalla data della domanda amministrativa (cfr. integrazione peritale del 5.09.2025).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Nessuna contestazione è stata sollevata dall' in sede di osservazioni alla CTU. CP_1
3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente dell'8% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal 27.12.2017. Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente il predetto CP_1 indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37,
Pag. 8 di 9 tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dal ricorrente per il riconoscimento delle tecnopatie di “meniscopatia del ginocchio sinistro” e per la “patologia spalla sinistra”;
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale (ernie discali), nella misura dell'8% e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo CP_1
favore del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale, nella misura e con decorrenza dal
27.12.2017, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si CP_1 liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge;
- pone definitivamente tutte le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Teramo, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
VI CO
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa VI CO, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio e della lettura delle note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
, C.F.: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa n. 33, presso lo studio dell'Avv.
ER VA che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO Controparte_1
, ( c.f. con sede in Roma via IV Novembre
[...] P.IVA_1
n.144, in persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per CP_1 Controparte_2
mandato a generale alle liti del 14 ottobre 2020 per Notar iscritto al Persona_1
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.90069,
Racc.26298, dagli Avv.ti Piera Di Sante e Luca Majorano, elettivamente domiciliato in
Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo;
Resistente
Oggetto: prestazioni previdenziali - malattia professionale
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.04.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni, vinte le spese CP_1 di lite: “ “Preliminarmente, ordinare all' di Teramo di esibire e depositare in CP_1
Giudizio tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
- In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la natura professionale delle malattie lamentate dal Sig.
e che trattasi di patologia tabellata, ossia di patologia ricompensa Parte_1
nella tabelle delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del DPR 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Sempre nel merito, accertare e dichiarare che dalla malattia professionale derivano a carico del ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili almeno nella misura del 16% o in quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, a seguito di CTU medica, di cui si chiede sin da ora l'ammissione, oltre il danno biologico;
- Per l'effetto, riconoscere in favore del Sig.
[...]
e relativamente al grado di invalidità accertato in corso di causa, il diritto alla Parte_1
costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico;
- Per
l'ulteriore effetto, condannare l di Teramo, in persona del legale rapp.te p.t. alla CP_1
corresponsione in favore dell'istante di tutte le prestazioni economiche che saranno dovute allo stesso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino al soddisfo” - Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che, dal 15/05/1995, aveva lavorato alle dipendenze di come operaio Parte_2
generico, movimentando carichi pesanti e mantenendo posture scorrette per molte ore e che, pertanto, egli era stato in seguito riconosciuto invalido civile, con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50% per la seguente patologia: “ protrusione discale L 5 e S1 e sub stenosi del canale midollare –meniscopatia ginocchio destro con limitazione funzionale dei movimenti articolari e segnatamente, limitazione dei movimenti di flesso estensione del rachide lombare e limitazione dei movimenti articolari ginocchio destro”;
b) che, dall'1/03/2005, il ricorrente era stato quindi inquadrato nelle categorie cd. protette, inserito nel settore alimentare e con mansioni di magazziniere;
Pag. 2 di 9 c) che, anche nello svolgimento di tali mansioni (durato sino al 2017), egli manteneva la stazione eretta per molte ore, eseguiva movimenti ripetitivi, continuativi e soggetti a vibrazione, nonché movimentazione manuale di carichi;
d) che, in data 04/10/2017, egli era stato sottoposto presso la di Controparte_3
Pescara ad un intervento chirurgico -per grave discopatia degenerativa –di “XLIF L4
S1 + decompressione TLIF L5-S1” e che, in seguito ad esso, residuavano, a suo carico, gravi problemi fisici, tanto che veniva accordato un aggravamento della invalidità civile già ex ante concessa, in ragione del 60% con la seguente diagnosi:
“esiti intervento di decompressione per discopatia L4-L5 in meniscopatia ginocchio
Dx Tendinopatia cuffia rotatori spalla sn”;
e) che, pertanto, in data 27/12/2017, egli aveva chiesto all' il riconoscimento CP_1
delle prestazioni previdenziali derivanti dall'origine professionale della malattia contratta, ma che l' aveva rigettato la richiesta con provvedimento del CP_1
16/04/2019 ricevuto in data 06/05/2019.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha eccepito l'insussistenza del nesso causale tra CP_1
la patologia lamentata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e ha concluso chiedendo quindi il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e la prova orale. È stata poi espletata la consulenza medico-legale affidata al dott. Persona_2
All'udienza odierna, sostituita dallo scambio di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha concluso chiedendo: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito ogni Avversaria eccezione, deduzione, richiesta e conclusione rigettata, In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la natura professionale delle malattie lamentate dal Sig.
[...]
e che trattasi di patologia tabellata, ossia di patologia ricompensa nella Parte_1 tabelle delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del DPR 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
Sempre nel merito, accertare e dichiarare che dalla malattia professionale derivano a carico del ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili almeno nella misura del 12% o, in VIA MERAMENTE
SUBORDINATA, nella misura dell'otto (8 %) per come accertata in sede medico legale, in forza della CTU integrativa resa dal Dott. oltre il danno biologico;
Per Persona_2
Pag. 3 di 9 l'effetto, riconoscere in favore del Sig. e relativamente al grado di Parte_1
invalidità accertato in corso di causa, il diritto all'indennizzo in capitale del danno biologico;
Per l'ulteriore effetto, condannare l' di Teramo, in persona del legale CP_1
rapp.te p.t. alla corresponsione in favore dell'istante di tutte le prestazioni economiche che saranno dovute allo stesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del
17/01/2019 sino al soddisfo;
Condannare l di Teramo a rimborsare al ricorrente le CP_1 spese e competenze di lite”
Nessuno è invece comparso per l' , non essendo state depositate le note scritte. CP_1
La causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico conseguente ad CP_1
infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al
9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m. 12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data
25.7.2000). In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da malattia professionale, grava sul lavoratore assicurato - in base al principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ. - l'onere di provare la precedente esposizione al rischio morbigeno e, quindi, il nesso causale tra la lavorazione e l'infermità, che presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica o un collegamento marginale tra evento dannoso e prestazione di lavoro, che deve invece costituire fattore di efficienza causale della malattia.
Quando la malattia è indicata nelle apposite tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella;
l' può fornire la prova contraria, dimostrando CP_1
Pag. 4 di 9 l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella in esame, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita invece di una concreta e specifica dimostrazione, di cui è onerato il lavoratore, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata".
2. Ciò premesso, devono anzitutto esaminarsi le eccezioni preliminari sollevate dall' . CP_1
2.1. Quest'ultimo ha formulato l'eccezione di prescrizione del diritto azionato ex art. 112
t.u.1124/65.
Ad avviso dell'Istituto, la domanda di riconoscimento della malattia professionale è stata proposta il 27.12.2017, mentre il presente ricorso è stato depositato il 27.04.2022, quindi oltre il termine triennale di cui all'art. 112 T.U. 1124/65, anche se detto termine si computasse dall'opposizione del 24/07/2018 ovvero dal provvedimento di rigetto emesso dall' il 16/04/2019. CP_1
L'eccezione è infondata.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 112 comma 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, l'azione per ottenere le prestazioni assicurative è soggetta alla prescrizione triennale, che decorre dal giorno dell'infortunio o da quello in cui si è manifestata la malattia professionale.
La decorrenza della prestazione resta sospesa (in forza dell'art. 111 dello stesso D.P.R.) durante la fase di liquidazione amministrativa.
Tale sospensione è limitata ai soli termini di esaurimento di tale fase (fissati dallo stesso art. 111 in centocinquanta o duecentodieci giorni, a seconda che si versi in materia di prima costituzione ovvero di revisione della rendita).
Per quanto riguarda, invece, la sospensione del suddetto termine di prescrizione, di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvendo un contrasto che si era formato sul punto, hanno affermato che “il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso D.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle
Pag. 5 di 9 indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art 111, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (Cass. Civ., sez. un., 7 maggio 2019 n. 11928).
Quindi, trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha la facoltà di proporre azione giudiziaria.
Ciò posto, in ordine al dies a quo della prescrizione, l'Ente ha indicato quello di presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento della tecnopatia
(27.12.2017), ovvero quello di opposizione (27.07.2018), termine invece rimasto sospeso durante la fase amministrativa.
L' ha poi dedotto di aver emesso il provvedimento di rigetto il 16.04.2019. CP_4
Tuttavia, secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, il procedimento amministrativo può ritenersi concluso solo a seguito della comunicazione all'interessato della decisione negativa in ordine al ricorso amministrativo, senza che possa, invece, ritenersi sufficiente la prova della spedizione. Nella sentenza ottobre 2022, n. 29532, in fattispecie analoga, la S.C. ha chiarito che “Se é l'adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, si deve puntualizzare che occorre avere riguardo alla data in cui il provvedimento è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Dal momento indicato, la prescrizione riprende a decorrere”.
Tale conclusione è corroborata, in primo luogo, dal carattere recettizio del provvedimento dell . CP_1
Applicando tale principio nel caso di specie, deve ritenersi che il termine di prescrizione sia rimasto sospeso non già, per come dedotto dall' , dalla data della presentazione della CP_1
denuncia della malattia in via amministrativa né da quella di opposizione né da quella di emissione del provvedimento di rigetto, bensì sino al momento della comunicazione della definizione negativa del caso a seguito della domanda presentata dal ricorrente.
Pag. 6 di 9 La prova della data di consegna della lettera contenente la comunicazione di tale definizione negativa deve essere fornita dal1'1NAIL, quale parte interessata a dimostrare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto la comunicazione del rigetto in data 6/05/2019 (cfr. note di trattazione scritta del 6.09.2022); a fronte di ciò, l' non ha dato prova che la CP_1
comunicazione sia avvenuta in diversa data.
Alla data del 28.04.2022, di deposito del ricorso giurisdizionale all' (v. in tal senso CP_1
Cass. Civ., sez. un., 7 maggio 2019 n. 11928; Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 giugno 2013,
n. 15733 che indicano, quale dies ad quem la data del deposito del ricorso giurisdizionale), il decorso del termine triennale di prescrizione, iniziato il 6.05.2019, non si era compiuto.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
2.2 Quanto all'eccezione di improcedibilità della domanda, con riferimento alle tecnopatie di “meniscopatia del ginocchio sinistro” e per la “patologia spalla sinistra” – per non avere il ricorrente proposto la relativa domanda amministrava – si osserva che la stessa è fondata.
Dall'esame della documentazione amministrativa depositata dall' , emerge come il CP_1
procedimento amministrativo risulta avviato e definito solo per la “lombalgia cronica e sciatalgia sn. in esito ad intervento di decompressione L4-L5 ed L5-S1 per grave discopatia
(ernie discali)”.
Per la meniscopatia del ginocchio, la patologia della spalla e quella della colonna, il ricorrente non ha presentato alcuna domanda amministrativa.
Ne consegue che la relativa domanda deve essere dichiarata improcedibile.
3. Passando al merito della causa, si osserva quanto segue.
Le prove orali hanno confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di manovale edile e di carpentiere, con conseguente necessità di mantenere, anche per diverse ore, posizioni incongrue e nocive per la schiena (quali, ad esempio, stare accovacciato con la schiena piegata per molte ore oppure sollevare materiali anche di 50 kg).
I testi escussi, e hanno confermato le mansioni svolte Testimone_1 Testimone_2 dal ricorrente e precisato di aver lavorato col ricorrente (cfr. processo verbale dell'udienza del 22.05.2023).
Espletata la CTU, l'ausiliare del giudice ha innanzitutto confermato la risalenza nel tempo della sintomatologia dolorosa a carico della schiena, evidenziando la comparsa progressiva
Pag. 7 di 9 di lombalgia cronica, a partire dagli anni 1997-1998, lombalgia complicata dopo il 2004, con periodici blocchi funzionali completi che provocavano al ricorrente impotenza funzionale e necessità di riposo a letto per alcuni giorni.
In seconda analisi, il CTU ha poi accertato la sussistenza della patologia lamentata dal ricorrente (“ernie discali”), precisando che essa, di grado severo, è dovuta alla discopatia che è stata riconosciuta con diagnosi della CML per invalidità civile il 14-3-2000:
“protrusione discale L5-S1, substenosi…lombare”.
Quanto poi al nesso di causalità tra la suddetta patologia e l'attività lavorativa svolta,
l'ausiliare ha concluso che esso sussiste con elevato grado di probabilità (cfr. relazione peritale in atti ove si legge: “Egli per circa 10 anni e cioè dal 1995 al 2005, ha svolto la mansione di operaio generico prima e macchinista dopo. Fino al 2005 trasportava Pt_2 carichi di bancali di 700-800 kg per lunghi tragitti (carichi non ammortizzati e quindi esposizione a vibrazioni); era anche sottoposto a movimentare carichi > 10 kg;
nel suo lavoro svolgeva anche rotazioni ed accosciamenti, talora assumeva posizioni incongrue.”).
Il professionista incaricato ha inoltre escluso la concomitanza di altre cause o concause extra-lavorative, evidenziando l'assenza di patologie comuni predisponenti.
Il CTU ha infine concluso che il danno biologico riportato risultante dalla tecnopatia predetta è quantificabile nella misura dell'8%, con decorrenza dal 27-12-2017, ossia dalla data della domanda amministrativa (cfr. integrazione peritale del 5.09.2025).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'espletata indagine è stata correttamente eseguita e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
Nessuna contestazione è stata sollevata dall' in sede di osservazioni alla CTU. CP_1
3. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo per la malattia professionale, calcolato sulla base di una invalidità permanente dell'8% ex art.13 del D. Lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dal 27.12.2017. Di conseguenza, l' va condannato a corrispondere allo stesso ricorrente il predetto CP_1 indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e decorrenza, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8.3.2018 n. 37,
Pag. 8 di 9 tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - e delle fasi del giudizio;
alla luce del medesimo criterio, vanno poste a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dal ricorrente per il riconoscimento delle tecnopatie di “meniscopatia del ginocchio sinistro” e per la “patologia spalla sinistra”;
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per malattia professionale (ernie discali), nella misura dell'8% e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo CP_1
favore del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale, nella misura e con decorrenza dal
27.12.2017, oltre interessi legali dal dovuto e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si CP_1 liquidano in complessivi €.2.000,00, oltre oneri di legge;
- pone definitivamente tutte le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
Teramo, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
VI CO
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