Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 24/11/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02158/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00791/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Pedrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di-OMISSIS-, comunicato al difensore del ricorrente in data 6 febbraio 2025, con cui è stato negato al ricorrente medesimo il rilascio di un permesso per attesa occupazione, nonché tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. EA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-, con nota del 6 febbraio 2025, ha fornito riscontro negativo alla richiesta avanzata dal difensore del ricorrente, tesa al rilascio di un permesso per attesa occupazione, sul presupposto che l’interessato era un lavoratore stagionale.
2. Di tale provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo la violazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, degli artt. 9 e 22 della direttiva 2014/36/UE, nonché l’eccesso di potere per violazione delle circolari n. 3836/2007 e n. 4623/2020.
3. Con il decreto n. -OMISSIS- del 19 maggio 2025 la competente Commissione ha accolto l’istanza del ricorrente di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando, in data 20 maggio 2025, una memoria difensiva con cui ha chiesto la reiezione del ricorso.
5. All’esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente con conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e ordine alla Prefettura di -OMISSIS- di riesaminare l’istanza presentata dal ricorrente.
6. In data 19 giugno 2025 il Ministero dell’Interno ha depositato una nota con la quale la Questura di Padova ha comunicato la sottoscrizione del contratto di soggiorno tra il ricorrente e l’originario datore di lavoro, con conseguente domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
7. In data 1° ottobre 2025, in vista dell’udienza pubblica, il difensore ha riferito che al suo assistito è stato rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e si è associato alla domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione degli onorari per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato.
8. Ciò posto, tenuto conto della sottoscrizione del contratto di soggiorno e del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
9. L’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta con il decreto summenzionato, comporta che l’amministrazione resistente – cui andrebbe addossato l’onere della rifusione delle spese di lite in applicazione della regola della soccombenza virtuale – dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 d.P.R. 115/2002, secondo cui “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione dell-OMISSIS-e processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ”. Tuttavia, occorre avere riguardo all’orientamento giurisprudenziale che esclude tale ipotesi nel caso in cui il soccombente sia un’amministrazione dello Stato, qual è il Ministero dell’Interno (Cass., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162).
9. Posto che il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, deve procedersi alla liquidazione dei compensi professionali del difensore del ricorrente, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. 115/2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 d.P.R. 115/2002 (Cons. Stato, Ad. Pl., 6 maggio 2024, n. 10).
Al riguardo, il Collegio
- visto l’art. 82 d.P.R. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto della “ natura dell’impegno professionale ”;
- visto l’art. 130 d.P.R. 115/2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuto che la liquidazione possa essere operata al valore minimo, per le voci fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria e fase cautelare;
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia ed all’attività processuale svolta, la somma – a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio – pari a euro -OMISSIS- oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di euro -OMISSIS-per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, a titolo di patrocinio a spese dello Stato, la somma di euro -OMISSIS- (-OMISSIS-/00) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CA OR, Presidente
EA De Col, Primo Referendario
EA ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA ZO | CA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.