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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 10404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10404 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 6528/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6528/2019 r.g.a.c., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(CF: ), rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Montemurro, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E
(CF: ), rapp.to e difeso dall'avv. Luca Tozzi, in Controparte_1 C.F._2
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
NONCHÉ
(CF: ) e (CF: Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), quali eredi con beneficio di inventario di C.F._4 Persona_1 rapp.te e difese dall'avv. Luca Tozzi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/12/2024.
OPPOSTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/6/2025 ai sensi dell'art 127ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20/02/2019, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 156/2019 - emesso da questo Tribunale in data 8/01/2019 - con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dei ricorrenti e della Persona_1 Controparte_1 somma di € 180.000,00, oltre interessi e spese di giustizia,
A sostegno dell'opposizione deduceva: -. che era condomino dell'edificio sito in Napoli alla Via Bisignano n. 55 e che, in tale qualità, aveva stipulato in data 19/12/2014 con il e con i condomini e CP_4 Controparte_1
contratto di transazione finalizzato a definire, mediante reciproche concessioni, Persona_1 tutto il contenzioso in essere tra il Condominio e i e a consentire la ricostruzione del Per_1 fabbricato condominiale parzialmente distrutto dagli eventi bellici della seconda guerra mondiale;
-. che in virtù di detto accordo transattivo, si era accollato il pagamento: a) delle spese legali in favore dell'avv. Tozzi Luca per un importo pari ad € 40.000,00 (che aveva già provveduto a saldare); b) degli oneri condominiali di ricostruzione dovuti dai nei confronti del Per_1 per un importo pari ad € 120.000,00; c) dell'importo di € 180.000,00 da corrispondere CP_4 in favore dei successivamente all'inizio dei lavori di ricostruzione del fabbricato (cfr. art. Per_1
6 accordo transattivo);
-. che, per contro, i in virtù del medesimo accordo, si erano obbligati a rinunciare ai Per_1 giudizi pendenti innanzi al TAR Campania e agli effetti della sentenza che li aveva definiti, nonché
a tutti i giudizi penali, amministrativi e civili da loro proposti nei confronti del Condominio e dei singoli condomini, nonché a rinunciare ad ogni altra pretesa e risarcimento danni nei confronti dei medesimi;
-. che gli odierni opposti avevano agito in sede monitoria - conseguendo il decreto ingiuntivo opposto - sul presupposto della perdurante efficacia dell'obbligazione assunta da esso opponente, avente ad oggetto il pagamento dell'importo pari ad € 180.000,00 in loro favore, ex art 6 lett. c) dell'accordo transattivo;
-. che, tuttavia, l'efficacia dell'accollo - art 6) lett. c di cui alla citata scrittura - era subordinata alla condizione sospensiva, prevista dal successivo art. 8), della rinuncia ad opera degli opposti a tutti i giudizi penali, amministrativi e civili da loro proposti nei confronti del Condominio e dei singoli condomini, nonché alla rinuncia ad ogni altra pretesa e risarcimento nei confronti dei medesimi;
-. che tale condizione non si era avverata, in quanto i avevano proposto ricorso in Per_1
IO in data 04/06/2015 contro tutti i condomini al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione di una porzione del fabbricato di proprietà di esso opponente, oltre ad aver proposto - in data 06/08/2018 - giudizio nei suoi confronti al fine di far accertare l'esistenza di una servitù sull'unità immobiliare di sua proprietà;
-. che peraltro i predetti avevano continuato ad occupare abusivamente la porzione del fabbricato di proprietà di esso esponente e, per tale ragione, i lavori di ricostruzione non avevano potuto raggiungere il completamento con la conseguenza che, in ragione di quanto previsto dall'art. 4) dell'accordo transattivo, neanche l'accollo di cui alle lettere a) e b) dell'art 6) poteva più considerarsi efficace per essere il completamento dei lavori stato impedito da causa imputabile a e;
Persona_1 Controparte_1
-. che, conseguentemente, doveva essergli restituito l'importo di € 40.000,00 corrisposto in favore dell'avv. Luca Tozzi a norma dell'art 6 lett. a) dell'accordo;
Chiedeva, pertanto, preliminarmente, di essere autorizzato a chiamare in causa l'avv. Luca Tozzi e, nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, dichiararsi l'inefficacia dell'accollo e dell'obbligo di pagamento degli importi espressamente previsti all'art. 6) lettera a) e b) della scrittura transattiva del 19/12/2014, con conseguente condanna dei e, in via Per_1 subordinata dell'avv. Tozzi, alla restituzione dell'importo di € 40.000,00, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
Costituitisi in giudizio e , deducevano: Persona_1 Controparte_1
-. che tutte le condizioni di cui all'art. 8) del contratto di transazione si erano avverate con conseguente persistenza dell'obbligo dell'opponente di corrispondere gli importi previsti alla lett. c) dell'art.6, in quanto: 1) il giudizio sull'azione di usucapione esulava dal contenuto dell'accordo transattivo dal momento che non riguardava la ricostruzione del fabbricato condominiale e, comunque, il relativo ricorso per IO era stato oggetto di rinuncia conformemente all'obbligazione assunta, tenuto conto, peraltro, che l'accordo non aveva previsto un termine entro il quale la rinuncia dovesse intervenire;
2) l'azione intentata per l'accertamento della servitù sulla porzione di fabbricato di proprietà dell'opponente non rientrava nell'oggetto della transazione, non riguardando la ricostruzione del fabbricato o aspetti ad essa connessi, laddove invece l'accordo transattivo era finalizzato ad una veloce ripresa dell'opera di ricostruzione di detto edificio;
-. che, diversamente opinando - ossia a voler ritenere che le due azioni in esame rientrassero nell'oggetto dell'accordo - la clausola contrattuale ex art. 8.1) doveva essere dichiarata nulla per indeterminatezza dell'oggetto nella parte in cui pretendeva di disporre di rapporti obbligatori presenti e futuri in alcun modo determinati o determinabili;
-. che la domanda riconvenzionale era infondata alla luce dell'art. 4) dell'accordo transattivo che faceva discendere l'efficacia dell'accollo dei pagamenti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 6 da parte di
, al solo fatto della sottoscrizione della transazione;
Parte_1
-. che, comunque, il pagamento dell'importo di € 40.000,00 in favore dell'avv. Tozzi non era stato effettuato da ma dalla Pagliara Costruzioni s.r.l. e, pertanto, l'opponente non aveva Parte_1 titolo per chiederne la restituzione;
-. che vi era altresì carenza di legittimazione passiva di essi opposti in ordine alla richiesta di restituzione di € 40.000,00 in quanto dette somme erano state corrisposte all' avv. Tozzi Luca;
-. che la porzione di immobile asseritamente occupata in modo abusivo da essi opposti e che avrebbe determinato “l'impossibilità di completare l'opera di ricostruzione del fabbricato”, era oggetto di sequestro a carico di e che, pertanto, il completamento dell'appartamento Parte_1 in questione non sarebbe comunque potuto avvenire alla luce del richiamato sequestro disposto dal
Tribunale di Napoli;
-. che in ogni caso, come chiarito dalla Corte d'Appello di Napoli (Sentenza n. 1918 del
26/04/2018), l'accordo transattivo era stato adempiuto, in quanto, l'edificio era stato ultimato nel
2017;
-. che la domanda era indeterminata in punto di causa petendi poiché la richiesta declaratoria di inefficacia dell'accollo per mancato avveramento della condizione ovvero per mancata conclusione delle opere di ricostruzione, avrebbe dovuto logicamente condurre a richiedere la declaratoria di inefficacia dell'intero contratto transattivo e non solo della parte di esso in cui erano previste obbligazioni a carico del . Pt_1
Chiedevano pertanto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, accertarsi la nullità della clausola di cui all'art. 8.1) dell'atto di transazione;
rigettarsi, in ogni caso, le domande riconvenzionali, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore anticipatario e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con memoria di replica ex art. 183 comma 6 c.p.c., depositata in data 4/12/2019, Parte_1 prendeva posizione sulle eccezioni formulate dagli opposti, evidenziando:
-. che la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1918 del 26/04/2018 non gli era opponibile non essendo egli stato parte del relativo giudizio;
-. che alcun sequestro era mai stato disposto sull'immobile di sua proprietà, ma che lo stesso era ancora occupato illegittimamente dai che impedivano così il completamento dei lavori;
Per_1
-. che non poteva essere invocato lo scioglimento dell'intero contratto per effetto del mancato avveramento delle condizioni di cui all'art. 8, in quanto nei contratti plurilaterali valeva il principio di conservazione secondo cui “la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità dell'intero contratto, salvo che la partecipazione di essa debba considerarsi essenziale”;
-. che il pagamento in favore dell'avv. Tozzi Luca era stato effettuato per proprio conto in virtù di un atto separato intercorso tra esso opponente e la società Pagliara Costruzioni.
In data 13/3/2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuto decesso di
Persona_1
Eseguita la riassunzione della causa su iniziativa del , con comparsa depositata in data Pt_1
24/12/2024, si costituivano in giudizio e quali eredi di Controparte_2 Controparte_3
riproponendo le difese già svolte dal loro dante causa. Persona_1 Con ordinanza pronunciata in data 23/06/2025, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Cosi riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Giova premettere che la controversia in esame ruota principalmente intorno all'interpretazione della clausola contenuta all'art. 8) del contratto di transazione stipulato in data 19/12/2014 tra il
, e , con cui Parte_2 Persona_1 Controparte_1 Parte_1 le parti subordinavano l'efficacia dell'accordo raggiunto all'avveramento di talune condizioni sospensive, tra cui: 1) rinuncia ad opera di e dei giudizi penali civili e CP_1 Persona_1 amministrativi, e dei loro effetti, da loro proposti nei confronti del Controparte_5
[.
Napoli e dei singoli condomini;
2) rinuncia da parte del dei Parte_2 giudizi penali, amministrativi e civili del Condominio e dei loro effetti nei confronti dei sig.
3) rinuncia reciproca ad ogni pretesa e risarcimento, con integrale compensazione delle Per_1 spese non indicate nella presente”.
Ora, va osservato che, in materia di interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, con la precisazione che il Giudice non piò compiere una lettura parziale dello stesso, omettendo talune sue parti, perché il “senso letterale delle parole” può essere apprezzato solo prendendo in esame le pattuizioni nella loro interezza, giacché solo una lettura completa è il presupposto di una corretta comprensione del significato letterale della convenzione e, suo tramite, della comune intenzione delle parti. (in tal senso
Cass.16/11/2023 n. 8832).
Orbene, nel caso di specie, il riferimento a tutti i giudizi civili, penali e amministrativi “proposti” dai nei confronti del Condominio o dei singoli condomini, conduce, anzitutto, ad Per_1 escludere che la clausola possa riferirsi a giudizi futuri, ossia non ancora instaurati alla data del
19/12/2014, atteso che l'uso del verbo “proposti” al participio passato non può che esprimere la volontà di rinunciare ai soli giudizi già in essere tra le parti. Di conseguenza, deve escludersi che il giudizio intrapreso dagli odierni opposti in data 06/08/2018, volto ad accertare il loro diritto di servitù sull'unità immobiliare di proprietà del , possa considerarsi causa del mancato Pt_1 avveramento della condizione di cui trattasi.
Più complessa la questione per quanto concerne il ricorso in IO proposto dai in Per_1 data 04/06/2015 e finalizzato a conseguire l'accertamento dell'usucapione, da parte degli stessi, dell'unità immobiliare di proprietà del . In proposito, va evidenziato quanto segue: Pt_1 -la clausola, formulata con riferimento a “tutti i giudizi civili, penali e amministrativi proposti … nei confronti del e dei singoli condomini”, rientra nell'ambito di quelle espressioni CP_4
“generali”, o comunque non specificamente determinate (mancando la contestuale elencazione dei giudizi cui si fa riferimento), cui intende riferirsi il codice all'art. 1364 c.c., laddove disciplina le
“espressioni generali” usate nel contratto, indicando, quale canone ermeneutico, quello di non far rientrare in esse oggetti sui quali le parti non si sono proposte di contrattare (cfr. Cass. 18/5/2018, n.
12367);
- ebbene, come correttamente evidenziato dagli opposti, la causa del contratto di transazione era quella di consentire la ripresa ed il completamento delle opere di ricostruzione del fabbricato, opere che si erano interrotte per effetto del recesso esercitato dal in data 21/02/201; CP_4
- tra le parti era, infatti, pendente un nutrito contenzioso che concretamente pregiudicava la prosecuzione dei lavori, afferente, in particolare, all'annullamento dei titoli edilizi rilasciati dal
Comune di Napoli in favore del;
Parte_2
- come ripercorso nella premessa dell'atto di transazione, il era stato parzialmente CP_4 distrutto in conseguenza degli eventi bellici della seconda guerra mondiale, e ne era stato avviato il processo di ricostruzione attraverso il rilascio del permesso di costruire dell'8/3/2005 n. 149, prorogato fino al 26/03/2008, da parte del Successivamente, il Condominio Controparte_6 aveva ottenuto altre due proroghe ed una variante (disp. dirig. n. 132 del 21/03/2011; n. 231 del
28/05/2013; n. 277 dell'8/06/2011). Tali ultimi tre provvedimenti erano stati, tuttavia, annullati dal
T.A.R. con sentenza 3244/2014, con la conseguenza che, a far data da detta pronuncia, nessun titolo edilizio abilitava più le opere di ricostruzione dell'edificio;
- proprio in conseguenza della sentenza di annullamento del T.A.R - depositata in data 12/06/2014 e pronunciata su ricorso di e - le parti decidevano di addivenire Controparte_1 Persona_1 alla stipula della transazione. Tanto si evince dalla premessa del contratto, in cui dopo aver ripercorso tutta la vicenda attinente ai titoli edilizi, è esplicitata l'intenzione dei e del Per_1 di addivenire ad un bonario componimento del descritto contenzioso, al fine di CP_4 consentire il completamento del fabbricato.
- del resto, è lo stesso articolo 8) del contratto che, prima di procedere all'elencazione degli eventi assunti a condizioni sospensive, chiarisce le finalità per le quali quegli eventi vengono dedotti in condizione, ossia garantire “la veloce ripresa delle opere di ricostruzione”;
- è in quest'ottica, quindi, che gli eventi richiamati devono essere letti e contestualizzati, anche alla luce del principio di buona fede nell'interpretazione del contratto, quale super-criterio generale e onnipresente, in base al quale, il contratto deve essere interpretato in modo da riflettere la correttezza e la lealtà tra le parti, evitando interpretazioni eccessivamente formalistiche o che danneggino l'affidamento ragionevole che una parte ha riposto nell'altra, principio che impone di ricercare la reale volontà delle parti, andando oltre il mero significato letterale delle parole e considerando il comportamento complessivo e il contesto in cui il contratto stesso è stato stipulato;
- nella specie, i giudizi che “impedivano la veloce ripresa delle opere di ricostruzione” non erano certamente i giudizi di usucapione concernenti le singole unità immobiliari, bensì, i giudizi concernenti la validità dei titoli edilizi, che legittimavano la ricostruzione del fabbricato;
- i lavori ad opera della Pagliara Costruzioni S.r.l., infatti, non soltanto sono iniziati, ma sono anche proseguiti ed ultimati nonostante la pendenza del giudizio sull'accertamento dell'usucapione, e ciò
a conferma del fatto che la sua prosecuzione non rappresentava affatto un ostacolo al raggiungimento delle finalità di cui al contratto di transazione;
- deve quindi ritenersi, alla luce del contenuto complessivo del contratto, della causa dello stesso e del comportamento delle parti successivo all'accordo, che tra i giudizi cui gli opposti si obbligavano a rinunciare quale condizione sospensiva di efficacia del contratto ai sensi del menzionato art. 8), non rientrasse il giudizio di accertamento dell'usucapione sull'unità immobiliare di proprietà di
; Parte_1
- né tantomeno può ritenersi che la rinuncia al giudizio di usucapione costituisse oggetto di una precipua obbligazione assunta dai posto che l'articolo 5) del contratto dedicato agli Per_1 obblighi assunti dalle parti menzionava solo l'obbligo di rinunciare “ai ricorsi r.g. n.ri 5201/2008,
5173/2011 e 5175/2005, proposti dinanzi al TAR ed agli effetti della sentenza che li ha definiti”.
- neppure l'allegata mail del 18/12/2014, con cui l'avvocato Tozzi inviava la bozza di contratto al
, costituisce un valido elemento da cui dedurre che l'azione di usucapione fosse oggetto Pt_1 della condizione sospensiva.
- infatti, nella bozza dell'atto transattivo non è presente alcun rinvio alle tabelle allegate nella suindicata mail, né vi è alcuno specifico riferimento al giudizio in materia di usucapione. L'unico rinvio è contenuto all'art. 5) della bozza di contratto, laddove, con esclusivo riferimento ai giudizi innanzi al si prevedeva di rinunciarvi “in conformità al modello allegato alla transazione”; CP_7
- in ogni caso, anche a prescindere dall'interpretazione nei suindicati termini della citata clausola contrattuale, ai fini dell'efficacia della transazione, non può non considerarsi l'avvenuta rinuncia, nel 2018, da parte dei al giudizio in oggetto;
Per_1
- tale circostanza, unita al fatto che i lavori al sono terminati nel 2017 (sul punto è CP_4 indicativo quanto affermato nella sentenza della Corte d'Appello n. 1918/2018) e, quindi, prima della rinuncia ed indipendentemente dalla pendenza del giudizio, deve indurre a ritenere, anche in conformità al principio di buona fede, che la stessa abbia, comunque, soddisfatto la condizione prevista dall'atto di transazione, tanto più che alcun termine era stato previsto dalle parti per l'esercizio della rinuncia stessa.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 comma 1 c.p.c.
L'opponente ha poi chiesto in via riconvenzionale di accertare l'inefficacia dell'atto transattivo con riferimento all'accollo e al conseguente pagamento, a suo carico, delle somme indicate all'art. 6) lett. a) e b) della scrittura transattiva, nonché di condannare gli opposti alla restituzione della somma di € 40.000,00 corrisposta all'avv. Tozzi.
In via pregiudiziale deve essere rigettata l'eccezione, formulata dagli opposti, di nullità della domanda riconvenzionale per assoluta incertezza della causa petendi, sulla base del rilievo secondo cui il si sarebbe limitato a chiedere la declaratoria di inefficacia dell'accordo in relazione Pt_1 alle sole pattuizioni riguardanti i suoi obblighi e non, invece, dell'intero accordo. Infatti, è più che evidente come la censura non involga profili attinenti alla validità della domanda - essendo chiaro e comprensibile il contenuto dell'atto e la pronuncia domandata - quanto piuttosto aspetti inerenti il merito della stessa e la sua fondatezza, aspetti che verranno esaminati nel prosieguo della presente motivazione.
Ciò posto, è utile chiarire che le obbligazioni assunte dal ai sensi del citato art. 6) Pt_1 prescindono dalla verificazione delle condizioni sospensive previste dall'art. 8), avendo le parti espressamente previsto che le pattuizioni di cui alle citate lett. a) e b) sarebbero rimaste “comunque
e sempre efficaci con la sottoscrizione del presente contratto” (art. 8) ultimo comma).
Assume, infatti, l'opponente che le obbligazioni de quibus sarebbero divenute “inefficaci” non già per il mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art. 8), ma in quanto “il mancato completamento delle opere di ricostruzione” del fabbricato sarebbe dipeso da causa imputabile ai
L'opponente invoca, quindi, la clausola di cui all'art. 4), ultimo periodo, dell'atto di Per_1 transazione secondo cui “L'accollo … rimane efficace in relazione alle lettere a) e b) dell'art. 6, non solo in deroga alle clausole di cui all'art. 8 ma anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo non imputabile ai sig.ri i lavori di completamento del fabbricato di Via Bisignano n. 55 non Per_1 dovessero farsi.”.
Giova premettere che, proprio in quanto non opera con riferimento a dette obbligazioni alcun automatismo di tipo risolutorio -attesa l'espressa esclusione dell'applicabilità delle condizioni sospensive di cui all'art. 8) – la domanda restitutoria formulata dall'opponente presuppone necessariamente una domanda implicita di risoluzione del contratto per inadempimento, non essendo ipotizzabile, diversamente, un obbligo di tipo restitutorio in capo agli opposti (sull'ammissibilità della domanda implicita di risoluzione cfr. Cass. 23/10/2017, n. 24947; Cass.
13/9/2013, n. 21113).
In particolare, l'inadempimento lamentato dal consisterebbe nell'aver i impedito Pt_1 Per_1 il completamento dei lavori al fabbricato, continuando ad occupare abusivamente l'immobile di sua proprietà.
L'assunto è, tuttavia, smentito dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1918 del 26/4/2018 che, pronunciando in un giudizio di opposizione a delibera condominiale tra il Parte_2
e i ha espressamente accertato, “in base a quanto concordemente dichiarato
[...] Per_1 dalle parti”, che l'accordo transattivo, funzionale alla ricostruzione dell'edificio condominiale, era stato adempiuto “essendo stato l'edificio ultimato nell'anno 2017”. Sebbene la sentenza in oggetto non abbia alcuna efficacia di giudicato nel presente giudizio essendo stata resa tra parti diverse, ciò non toglie che il pronunciamento in essa contenuto possa essere utilizzato come prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori al fabbricato. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, il giudice può formare il proprio convincimento in base a prove formatesi in un diverso giudizio tra le stesse parti o altre parti e, in tale contesto, la prova può essere rappresentata anche dalla sentenza adottata da un diverso giudice che "costituisce in ogni caso un documento, che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti" (cfr. Cass.
13/8/2018, n. 20719; Cass. 15/5/2018, n. 11753). Il fatto, poi, che nella suindicata decisione sia fatto riferimento “ a quanto concordemente dichiarato dalle parti” per affermare che la transazione era stata adempiuta e che i lavori erano stati completati nell'anno 2017, consente di ritenere pacifica la circostanza dell'avvenuta ricostruzione dell'edificio condominiale nella sua unitarietà - finalità cui l'atto transattivo era funzionale - a nulla rilevando, nell'economia del negozio, l'eventuale mancata realizzazione di circoscritte opere riguardanti singoli cespiti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. n.
147/2022, con l'aumento del 20% per la difesa di più parti e con attribuzione all'avv. Luca Tozzi, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli opposti ex art. 96 c.p.c., non avendo questi ultimi allegato (e tanto meno provato) alcunchè con riferimento al dolo o la colpa grave della parte soccombente e alla sussistenza di danno ulteriore rispetto alle spese di lite (cfr. Cass. 19/7/2025, n. 3683)
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 156/2019, emesso in data 8/01/2019, Parte_1 nonché sulla domanda riconvenzionale dallo stesso proposta, nei confronti di Controparte_1
e , così provvede: Controparte_2 Controparte_3
a) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 156/2019;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 16.923,00 per compensi Controparte_3 professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge da attribuirsi all'avvocato Luca Tozzi;
d) rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. formulata dagli opposti;
Napoli 11/11/2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Esposito,
Magistrato Ordinario in Tirocinio
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6528/2019 r.g.a.c., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(CF: ), rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Montemurro, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E
(CF: ), rapp.to e difeso dall'avv. Luca Tozzi, in Controparte_1 C.F._2
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
NONCHÉ
(CF: ) e (CF: Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), quali eredi con beneficio di inventario di C.F._4 Persona_1 rapp.te e difese dall'avv. Luca Tozzi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/12/2024.
OPPOSTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/6/2025 ai sensi dell'art 127ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20/02/2019, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 156/2019 - emesso da questo Tribunale in data 8/01/2019 - con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dei ricorrenti e della Persona_1 Controparte_1 somma di € 180.000,00, oltre interessi e spese di giustizia,
A sostegno dell'opposizione deduceva: -. che era condomino dell'edificio sito in Napoli alla Via Bisignano n. 55 e che, in tale qualità, aveva stipulato in data 19/12/2014 con il e con i condomini e CP_4 Controparte_1
contratto di transazione finalizzato a definire, mediante reciproche concessioni, Persona_1 tutto il contenzioso in essere tra il Condominio e i e a consentire la ricostruzione del Per_1 fabbricato condominiale parzialmente distrutto dagli eventi bellici della seconda guerra mondiale;
-. che in virtù di detto accordo transattivo, si era accollato il pagamento: a) delle spese legali in favore dell'avv. Tozzi Luca per un importo pari ad € 40.000,00 (che aveva già provveduto a saldare); b) degli oneri condominiali di ricostruzione dovuti dai nei confronti del Per_1 per un importo pari ad € 120.000,00; c) dell'importo di € 180.000,00 da corrispondere CP_4 in favore dei successivamente all'inizio dei lavori di ricostruzione del fabbricato (cfr. art. Per_1
6 accordo transattivo);
-. che, per contro, i in virtù del medesimo accordo, si erano obbligati a rinunciare ai Per_1 giudizi pendenti innanzi al TAR Campania e agli effetti della sentenza che li aveva definiti, nonché
a tutti i giudizi penali, amministrativi e civili da loro proposti nei confronti del Condominio e dei singoli condomini, nonché a rinunciare ad ogni altra pretesa e risarcimento danni nei confronti dei medesimi;
-. che gli odierni opposti avevano agito in sede monitoria - conseguendo il decreto ingiuntivo opposto - sul presupposto della perdurante efficacia dell'obbligazione assunta da esso opponente, avente ad oggetto il pagamento dell'importo pari ad € 180.000,00 in loro favore, ex art 6 lett. c) dell'accordo transattivo;
-. che, tuttavia, l'efficacia dell'accollo - art 6) lett. c di cui alla citata scrittura - era subordinata alla condizione sospensiva, prevista dal successivo art. 8), della rinuncia ad opera degli opposti a tutti i giudizi penali, amministrativi e civili da loro proposti nei confronti del Condominio e dei singoli condomini, nonché alla rinuncia ad ogni altra pretesa e risarcimento nei confronti dei medesimi;
-. che tale condizione non si era avverata, in quanto i avevano proposto ricorso in Per_1
IO in data 04/06/2015 contro tutti i condomini al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione di una porzione del fabbricato di proprietà di esso opponente, oltre ad aver proposto - in data 06/08/2018 - giudizio nei suoi confronti al fine di far accertare l'esistenza di una servitù sull'unità immobiliare di sua proprietà;
-. che peraltro i predetti avevano continuato ad occupare abusivamente la porzione del fabbricato di proprietà di esso esponente e, per tale ragione, i lavori di ricostruzione non avevano potuto raggiungere il completamento con la conseguenza che, in ragione di quanto previsto dall'art. 4) dell'accordo transattivo, neanche l'accollo di cui alle lettere a) e b) dell'art 6) poteva più considerarsi efficace per essere il completamento dei lavori stato impedito da causa imputabile a e;
Persona_1 Controparte_1
-. che, conseguentemente, doveva essergli restituito l'importo di € 40.000,00 corrisposto in favore dell'avv. Luca Tozzi a norma dell'art 6 lett. a) dell'accordo;
Chiedeva, pertanto, preliminarmente, di essere autorizzato a chiamare in causa l'avv. Luca Tozzi e, nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, dichiararsi l'inefficacia dell'accollo e dell'obbligo di pagamento degli importi espressamente previsti all'art. 6) lettera a) e b) della scrittura transattiva del 19/12/2014, con conseguente condanna dei e, in via Per_1 subordinata dell'avv. Tozzi, alla restituzione dell'importo di € 40.000,00, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
Costituitisi in giudizio e , deducevano: Persona_1 Controparte_1
-. che tutte le condizioni di cui all'art. 8) del contratto di transazione si erano avverate con conseguente persistenza dell'obbligo dell'opponente di corrispondere gli importi previsti alla lett. c) dell'art.6, in quanto: 1) il giudizio sull'azione di usucapione esulava dal contenuto dell'accordo transattivo dal momento che non riguardava la ricostruzione del fabbricato condominiale e, comunque, il relativo ricorso per IO era stato oggetto di rinuncia conformemente all'obbligazione assunta, tenuto conto, peraltro, che l'accordo non aveva previsto un termine entro il quale la rinuncia dovesse intervenire;
2) l'azione intentata per l'accertamento della servitù sulla porzione di fabbricato di proprietà dell'opponente non rientrava nell'oggetto della transazione, non riguardando la ricostruzione del fabbricato o aspetti ad essa connessi, laddove invece l'accordo transattivo era finalizzato ad una veloce ripresa dell'opera di ricostruzione di detto edificio;
-. che, diversamente opinando - ossia a voler ritenere che le due azioni in esame rientrassero nell'oggetto dell'accordo - la clausola contrattuale ex art. 8.1) doveva essere dichiarata nulla per indeterminatezza dell'oggetto nella parte in cui pretendeva di disporre di rapporti obbligatori presenti e futuri in alcun modo determinati o determinabili;
-. che la domanda riconvenzionale era infondata alla luce dell'art. 4) dell'accordo transattivo che faceva discendere l'efficacia dell'accollo dei pagamenti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 6 da parte di
, al solo fatto della sottoscrizione della transazione;
Parte_1
-. che, comunque, il pagamento dell'importo di € 40.000,00 in favore dell'avv. Tozzi non era stato effettuato da ma dalla Pagliara Costruzioni s.r.l. e, pertanto, l'opponente non aveva Parte_1 titolo per chiederne la restituzione;
-. che vi era altresì carenza di legittimazione passiva di essi opposti in ordine alla richiesta di restituzione di € 40.000,00 in quanto dette somme erano state corrisposte all' avv. Tozzi Luca;
-. che la porzione di immobile asseritamente occupata in modo abusivo da essi opposti e che avrebbe determinato “l'impossibilità di completare l'opera di ricostruzione del fabbricato”, era oggetto di sequestro a carico di e che, pertanto, il completamento dell'appartamento Parte_1 in questione non sarebbe comunque potuto avvenire alla luce del richiamato sequestro disposto dal
Tribunale di Napoli;
-. che in ogni caso, come chiarito dalla Corte d'Appello di Napoli (Sentenza n. 1918 del
26/04/2018), l'accordo transattivo era stato adempiuto, in quanto, l'edificio era stato ultimato nel
2017;
-. che la domanda era indeterminata in punto di causa petendi poiché la richiesta declaratoria di inefficacia dell'accollo per mancato avveramento della condizione ovvero per mancata conclusione delle opere di ricostruzione, avrebbe dovuto logicamente condurre a richiedere la declaratoria di inefficacia dell'intero contratto transattivo e non solo della parte di esso in cui erano previste obbligazioni a carico del . Pt_1
Chiedevano pertanto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, accertarsi la nullità della clausola di cui all'art. 8.1) dell'atto di transazione;
rigettarsi, in ogni caso, le domande riconvenzionali, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore anticipatario e condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con memoria di replica ex art. 183 comma 6 c.p.c., depositata in data 4/12/2019, Parte_1 prendeva posizione sulle eccezioni formulate dagli opposti, evidenziando:
-. che la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1918 del 26/04/2018 non gli era opponibile non essendo egli stato parte del relativo giudizio;
-. che alcun sequestro era mai stato disposto sull'immobile di sua proprietà, ma che lo stesso era ancora occupato illegittimamente dai che impedivano così il completamento dei lavori;
Per_1
-. che non poteva essere invocato lo scioglimento dell'intero contratto per effetto del mancato avveramento delle condizioni di cui all'art. 8, in quanto nei contratti plurilaterali valeva il principio di conservazione secondo cui “la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità dell'intero contratto, salvo che la partecipazione di essa debba considerarsi essenziale”;
-. che il pagamento in favore dell'avv. Tozzi Luca era stato effettuato per proprio conto in virtù di un atto separato intercorso tra esso opponente e la società Pagliara Costruzioni.
In data 13/3/2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuto decesso di
Persona_1
Eseguita la riassunzione della causa su iniziativa del , con comparsa depositata in data Pt_1
24/12/2024, si costituivano in giudizio e quali eredi di Controparte_2 Controparte_3
riproponendo le difese già svolte dal loro dante causa. Persona_1 Con ordinanza pronunciata in data 23/06/2025, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Cosi riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Giova premettere che la controversia in esame ruota principalmente intorno all'interpretazione della clausola contenuta all'art. 8) del contratto di transazione stipulato in data 19/12/2014 tra il
, e , con cui Parte_2 Persona_1 Controparte_1 Parte_1 le parti subordinavano l'efficacia dell'accordo raggiunto all'avveramento di talune condizioni sospensive, tra cui: 1) rinuncia ad opera di e dei giudizi penali civili e CP_1 Persona_1 amministrativi, e dei loro effetti, da loro proposti nei confronti del Controparte_5
[.
Napoli e dei singoli condomini;
2) rinuncia da parte del dei Parte_2 giudizi penali, amministrativi e civili del Condominio e dei loro effetti nei confronti dei sig.
3) rinuncia reciproca ad ogni pretesa e risarcimento, con integrale compensazione delle Per_1 spese non indicate nella presente”.
Ora, va osservato che, in materia di interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, con la precisazione che il Giudice non piò compiere una lettura parziale dello stesso, omettendo talune sue parti, perché il “senso letterale delle parole” può essere apprezzato solo prendendo in esame le pattuizioni nella loro interezza, giacché solo una lettura completa è il presupposto di una corretta comprensione del significato letterale della convenzione e, suo tramite, della comune intenzione delle parti. (in tal senso
Cass.16/11/2023 n. 8832).
Orbene, nel caso di specie, il riferimento a tutti i giudizi civili, penali e amministrativi “proposti” dai nei confronti del Condominio o dei singoli condomini, conduce, anzitutto, ad Per_1 escludere che la clausola possa riferirsi a giudizi futuri, ossia non ancora instaurati alla data del
19/12/2014, atteso che l'uso del verbo “proposti” al participio passato non può che esprimere la volontà di rinunciare ai soli giudizi già in essere tra le parti. Di conseguenza, deve escludersi che il giudizio intrapreso dagli odierni opposti in data 06/08/2018, volto ad accertare il loro diritto di servitù sull'unità immobiliare di proprietà del , possa considerarsi causa del mancato Pt_1 avveramento della condizione di cui trattasi.
Più complessa la questione per quanto concerne il ricorso in IO proposto dai in Per_1 data 04/06/2015 e finalizzato a conseguire l'accertamento dell'usucapione, da parte degli stessi, dell'unità immobiliare di proprietà del . In proposito, va evidenziato quanto segue: Pt_1 -la clausola, formulata con riferimento a “tutti i giudizi civili, penali e amministrativi proposti … nei confronti del e dei singoli condomini”, rientra nell'ambito di quelle espressioni CP_4
“generali”, o comunque non specificamente determinate (mancando la contestuale elencazione dei giudizi cui si fa riferimento), cui intende riferirsi il codice all'art. 1364 c.c., laddove disciplina le
“espressioni generali” usate nel contratto, indicando, quale canone ermeneutico, quello di non far rientrare in esse oggetti sui quali le parti non si sono proposte di contrattare (cfr. Cass. 18/5/2018, n.
12367);
- ebbene, come correttamente evidenziato dagli opposti, la causa del contratto di transazione era quella di consentire la ripresa ed il completamento delle opere di ricostruzione del fabbricato, opere che si erano interrotte per effetto del recesso esercitato dal in data 21/02/201; CP_4
- tra le parti era, infatti, pendente un nutrito contenzioso che concretamente pregiudicava la prosecuzione dei lavori, afferente, in particolare, all'annullamento dei titoli edilizi rilasciati dal
Comune di Napoli in favore del;
Parte_2
- come ripercorso nella premessa dell'atto di transazione, il era stato parzialmente CP_4 distrutto in conseguenza degli eventi bellici della seconda guerra mondiale, e ne era stato avviato il processo di ricostruzione attraverso il rilascio del permesso di costruire dell'8/3/2005 n. 149, prorogato fino al 26/03/2008, da parte del Successivamente, il Condominio Controparte_6 aveva ottenuto altre due proroghe ed una variante (disp. dirig. n. 132 del 21/03/2011; n. 231 del
28/05/2013; n. 277 dell'8/06/2011). Tali ultimi tre provvedimenti erano stati, tuttavia, annullati dal
T.A.R. con sentenza 3244/2014, con la conseguenza che, a far data da detta pronuncia, nessun titolo edilizio abilitava più le opere di ricostruzione dell'edificio;
- proprio in conseguenza della sentenza di annullamento del T.A.R - depositata in data 12/06/2014 e pronunciata su ricorso di e - le parti decidevano di addivenire Controparte_1 Persona_1 alla stipula della transazione. Tanto si evince dalla premessa del contratto, in cui dopo aver ripercorso tutta la vicenda attinente ai titoli edilizi, è esplicitata l'intenzione dei e del Per_1 di addivenire ad un bonario componimento del descritto contenzioso, al fine di CP_4 consentire il completamento del fabbricato.
- del resto, è lo stesso articolo 8) del contratto che, prima di procedere all'elencazione degli eventi assunti a condizioni sospensive, chiarisce le finalità per le quali quegli eventi vengono dedotti in condizione, ossia garantire “la veloce ripresa delle opere di ricostruzione”;
- è in quest'ottica, quindi, che gli eventi richiamati devono essere letti e contestualizzati, anche alla luce del principio di buona fede nell'interpretazione del contratto, quale super-criterio generale e onnipresente, in base al quale, il contratto deve essere interpretato in modo da riflettere la correttezza e la lealtà tra le parti, evitando interpretazioni eccessivamente formalistiche o che danneggino l'affidamento ragionevole che una parte ha riposto nell'altra, principio che impone di ricercare la reale volontà delle parti, andando oltre il mero significato letterale delle parole e considerando il comportamento complessivo e il contesto in cui il contratto stesso è stato stipulato;
- nella specie, i giudizi che “impedivano la veloce ripresa delle opere di ricostruzione” non erano certamente i giudizi di usucapione concernenti le singole unità immobiliari, bensì, i giudizi concernenti la validità dei titoli edilizi, che legittimavano la ricostruzione del fabbricato;
- i lavori ad opera della Pagliara Costruzioni S.r.l., infatti, non soltanto sono iniziati, ma sono anche proseguiti ed ultimati nonostante la pendenza del giudizio sull'accertamento dell'usucapione, e ciò
a conferma del fatto che la sua prosecuzione non rappresentava affatto un ostacolo al raggiungimento delle finalità di cui al contratto di transazione;
- deve quindi ritenersi, alla luce del contenuto complessivo del contratto, della causa dello stesso e del comportamento delle parti successivo all'accordo, che tra i giudizi cui gli opposti si obbligavano a rinunciare quale condizione sospensiva di efficacia del contratto ai sensi del menzionato art. 8), non rientrasse il giudizio di accertamento dell'usucapione sull'unità immobiliare di proprietà di
; Parte_1
- né tantomeno può ritenersi che la rinuncia al giudizio di usucapione costituisse oggetto di una precipua obbligazione assunta dai posto che l'articolo 5) del contratto dedicato agli Per_1 obblighi assunti dalle parti menzionava solo l'obbligo di rinunciare “ai ricorsi r.g. n.ri 5201/2008,
5173/2011 e 5175/2005, proposti dinanzi al TAR ed agli effetti della sentenza che li ha definiti”.
- neppure l'allegata mail del 18/12/2014, con cui l'avvocato Tozzi inviava la bozza di contratto al
, costituisce un valido elemento da cui dedurre che l'azione di usucapione fosse oggetto Pt_1 della condizione sospensiva.
- infatti, nella bozza dell'atto transattivo non è presente alcun rinvio alle tabelle allegate nella suindicata mail, né vi è alcuno specifico riferimento al giudizio in materia di usucapione. L'unico rinvio è contenuto all'art. 5) della bozza di contratto, laddove, con esclusivo riferimento ai giudizi innanzi al si prevedeva di rinunciarvi “in conformità al modello allegato alla transazione”; CP_7
- in ogni caso, anche a prescindere dall'interpretazione nei suindicati termini della citata clausola contrattuale, ai fini dell'efficacia della transazione, non può non considerarsi l'avvenuta rinuncia, nel 2018, da parte dei al giudizio in oggetto;
Per_1
- tale circostanza, unita al fatto che i lavori al sono terminati nel 2017 (sul punto è CP_4 indicativo quanto affermato nella sentenza della Corte d'Appello n. 1918/2018) e, quindi, prima della rinuncia ed indipendentemente dalla pendenza del giudizio, deve indurre a ritenere, anche in conformità al principio di buona fede, che la stessa abbia, comunque, soddisfatto la condizione prevista dall'atto di transazione, tanto più che alcun termine era stato previsto dalle parti per l'esercizio della rinuncia stessa.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653 comma 1 c.p.c.
L'opponente ha poi chiesto in via riconvenzionale di accertare l'inefficacia dell'atto transattivo con riferimento all'accollo e al conseguente pagamento, a suo carico, delle somme indicate all'art. 6) lett. a) e b) della scrittura transattiva, nonché di condannare gli opposti alla restituzione della somma di € 40.000,00 corrisposta all'avv. Tozzi.
In via pregiudiziale deve essere rigettata l'eccezione, formulata dagli opposti, di nullità della domanda riconvenzionale per assoluta incertezza della causa petendi, sulla base del rilievo secondo cui il si sarebbe limitato a chiedere la declaratoria di inefficacia dell'accordo in relazione Pt_1 alle sole pattuizioni riguardanti i suoi obblighi e non, invece, dell'intero accordo. Infatti, è più che evidente come la censura non involga profili attinenti alla validità della domanda - essendo chiaro e comprensibile il contenuto dell'atto e la pronuncia domandata - quanto piuttosto aspetti inerenti il merito della stessa e la sua fondatezza, aspetti che verranno esaminati nel prosieguo della presente motivazione.
Ciò posto, è utile chiarire che le obbligazioni assunte dal ai sensi del citato art. 6) Pt_1 prescindono dalla verificazione delle condizioni sospensive previste dall'art. 8), avendo le parti espressamente previsto che le pattuizioni di cui alle citate lett. a) e b) sarebbero rimaste “comunque
e sempre efficaci con la sottoscrizione del presente contratto” (art. 8) ultimo comma).
Assume, infatti, l'opponente che le obbligazioni de quibus sarebbero divenute “inefficaci” non già per il mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art. 8), ma in quanto “il mancato completamento delle opere di ricostruzione” del fabbricato sarebbe dipeso da causa imputabile ai
L'opponente invoca, quindi, la clausola di cui all'art. 4), ultimo periodo, dell'atto di Per_1 transazione secondo cui “L'accollo … rimane efficace in relazione alle lettere a) e b) dell'art. 6, non solo in deroga alle clausole di cui all'art. 8 ma anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo non imputabile ai sig.ri i lavori di completamento del fabbricato di Via Bisignano n. 55 non Per_1 dovessero farsi.”.
Giova premettere che, proprio in quanto non opera con riferimento a dette obbligazioni alcun automatismo di tipo risolutorio -attesa l'espressa esclusione dell'applicabilità delle condizioni sospensive di cui all'art. 8) – la domanda restitutoria formulata dall'opponente presuppone necessariamente una domanda implicita di risoluzione del contratto per inadempimento, non essendo ipotizzabile, diversamente, un obbligo di tipo restitutorio in capo agli opposti (sull'ammissibilità della domanda implicita di risoluzione cfr. Cass. 23/10/2017, n. 24947; Cass.
13/9/2013, n. 21113).
In particolare, l'inadempimento lamentato dal consisterebbe nell'aver i impedito Pt_1 Per_1 il completamento dei lavori al fabbricato, continuando ad occupare abusivamente l'immobile di sua proprietà.
L'assunto è, tuttavia, smentito dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1918 del 26/4/2018 che, pronunciando in un giudizio di opposizione a delibera condominiale tra il Parte_2
e i ha espressamente accertato, “in base a quanto concordemente dichiarato
[...] Per_1 dalle parti”, che l'accordo transattivo, funzionale alla ricostruzione dell'edificio condominiale, era stato adempiuto “essendo stato l'edificio ultimato nell'anno 2017”. Sebbene la sentenza in oggetto non abbia alcuna efficacia di giudicato nel presente giudizio essendo stata resa tra parti diverse, ciò non toglie che il pronunciamento in essa contenuto possa essere utilizzato come prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori al fabbricato. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, il giudice può formare il proprio convincimento in base a prove formatesi in un diverso giudizio tra le stesse parti o altre parti e, in tale contesto, la prova può essere rappresentata anche dalla sentenza adottata da un diverso giudice che "costituisce in ogni caso un documento, che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti" (cfr. Cass.
13/8/2018, n. 20719; Cass. 15/5/2018, n. 11753). Il fatto, poi, che nella suindicata decisione sia fatto riferimento “ a quanto concordemente dichiarato dalle parti” per affermare che la transazione era stata adempiuta e che i lavori erano stati completati nell'anno 2017, consente di ritenere pacifica la circostanza dell'avvenuta ricostruzione dell'edificio condominiale nella sua unitarietà - finalità cui l'atto transattivo era funzionale - a nulla rilevando, nell'economia del negozio, l'eventuale mancata realizzazione di circoscritte opere riguardanti singoli cespiti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. n.
147/2022, con l'aumento del 20% per la difesa di più parti e con attribuzione all'avv. Luca Tozzi, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli opposti ex art. 96 c.p.c., non avendo questi ultimi allegato (e tanto meno provato) alcunchè con riferimento al dolo o la colpa grave della parte soccombente e alla sussistenza di danno ulteriore rispetto alle spese di lite (cfr. Cass. 19/7/2025, n. 3683)
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 156/2019, emesso in data 8/01/2019, Parte_1 nonché sulla domanda riconvenzionale dallo stesso proposta, nei confronti di Controparte_1
e , così provvede: Controparte_2 Controparte_3
a) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 156/2019;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 16.923,00 per compensi Controparte_3 professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge da attribuirsi all'avvocato Luca Tozzi;
d) rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. formulata dagli opposti;
Napoli 11/11/2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Esposito,
Magistrato Ordinario in Tirocinio