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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5185/2023 R.G.
oggetto: appello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
III Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5185/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CICCARONE SILVIA, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. LULIRI CELLA MARIA CRISTINA, giusta mandato in atti;
CONCLUSIONI delle parti: quelle di cui all'udienza di trattazione scritta del 01.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ha agito in giudizio in sede di appello emesso avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Lecce n. 4935/2023, denunciando l'errata valutazione sulla inesistenza della notifica del titolo esecutivo, l'omessa pronuncia sulla nullità del precetto per difetto di procura, l'errata applicazione del principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite.
pagina 1 di 4 In primo grado, aveva proposto opposizione al precetto notificato il 20.04.2021 da Parte_1
fondato sul decreto ingiuntivo n. 623/2018 emesso da Giudice di Pace di Lodi ed CP_1
asseritamente notificato per compiuta giacenza in data 17.06.2018. In particolare, aveva eccepito: 1) la nullità del precetto per difetto di procura;
2) la nullità e/o l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 623/2018; 3) l'infondatezza nel merito del credito fatto valere in via monitoria per l'inesistenza di alcun rapporto lavorativo tra l'attrice e la società opposta.
Si era costituita contestando tutte le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto delle CP_1
domande attoree.
Istruita la causa di primo grado con l'espletamento di alcune prove orali, con sentenza n. 4935/2023, il
Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, con condanna della opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
In particolare, il Giudice di prime cure ha sostenuto che l'opposizione proposta può attenere solo al diritto del creditore a promuovere l'azione e non può riguardare il merito della pretesa creditoria;
per il merito della pretesa, la avrebbe potuto eventualmente proporre opposizione tardiva al decreto Pt_1
ingiuntivo.
In grado di appello, si è costituita la , sostenendo – in via preliminare – l'inammissibilità CP_1 dell'atto di appello ex art. 348-bis c.p.c. e – nel merito – l'infondatezza dell'opposizione.
Con provvedimento emesso in data 08.08.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata dalla difesa della . Pt_1
All'udienza del 01.04.2025, le parti hanno ribadito le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta per la sentenza.
***
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione preliminare proposta da parte appellata ex art. 348-bis c.p.c., non ravvisandosi né l'inammissibilità dell'impugnazione né la manifesta infondatezza della stessa.
Passando all'esame dei motivi di appello, deve rilevarsi come correttamente il Giudice di Pace abbia ritenuto che – a fronte della irregolare notifica del decreto ingiuntivo – il rimedio che la avrebbe Pt_1
dovuto utilizzare è quello dell'opposizione (tardiva) a decreto ingiuntivo.
Come più volte sostenuto dalla S.C., «la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso
pagina 2 di 4 codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione» (Cass., sez. III, ord. 16.05.2023, n. 133655).
Peraltro, è principio pacifico quello secondo cui la notificazione è inesistente solo allorquando si abbia una totale mancanza materiale dell'atto o quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, mentre è nulla in ogni altro caso (in questo senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 14916 e 14917 del 2016).
Nel caso di specie, è evidente che la notifica del decreto ingiuntivo è nulla e non inesistente perché, come chiarito dalle richiamate sentenze delle Sezioni Unite, il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto; sicché i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l'inesistenza della notifica, ma ricadono sempre nell'ambito della nullità.
Una volta che l'opponente abbia omesso di procedere con l'unico strumento a sua disposizione, ossia con l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non può più rimettersi in discussione il merito della pretesa creditoria sancita nel titolo esecutivo (decreto ingiuntivo).
Quanto alla contestazione riguardante la nullità del precetto per difetto di procura, deve rilevarsi come il precetto abbia natura sostanziale e, conseguentemente, non è invalido in assenza di procura, potendo la stessa essere rilasciata in un momento successivo;
ciò è certamente accaduto nel caso di specie, avendo la depositato la procura al momento della costituzione nel giudizio di primo grado CP_1
dinanzi al Giudice di Pace.
L'appello va, pertanto, rigettato con ogni conseguenza anche in tema di regolamentazione delle spese di lite, che vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
I compensi vanno liquidati secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 3 di 4 provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 4935/2023;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese e competenze di lite che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e manda alla
Cancelleria per i relativi adempimenti.
Lecce, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 4 di 4
oggetto: appello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
III Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5185/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CICCARONE SILVIA, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. LULIRI CELLA MARIA CRISTINA, giusta mandato in atti;
CONCLUSIONI delle parti: quelle di cui all'udienza di trattazione scritta del 01.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ha agito in giudizio in sede di appello emesso avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Lecce n. 4935/2023, denunciando l'errata valutazione sulla inesistenza della notifica del titolo esecutivo, l'omessa pronuncia sulla nullità del precetto per difetto di procura, l'errata applicazione del principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite.
pagina 1 di 4 In primo grado, aveva proposto opposizione al precetto notificato il 20.04.2021 da Parte_1
fondato sul decreto ingiuntivo n. 623/2018 emesso da Giudice di Pace di Lodi ed CP_1
asseritamente notificato per compiuta giacenza in data 17.06.2018. In particolare, aveva eccepito: 1) la nullità del precetto per difetto di procura;
2) la nullità e/o l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 623/2018; 3) l'infondatezza nel merito del credito fatto valere in via monitoria per l'inesistenza di alcun rapporto lavorativo tra l'attrice e la società opposta.
Si era costituita contestando tutte le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto delle CP_1
domande attoree.
Istruita la causa di primo grado con l'espletamento di alcune prove orali, con sentenza n. 4935/2023, il
Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, con condanna della opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
In particolare, il Giudice di prime cure ha sostenuto che l'opposizione proposta può attenere solo al diritto del creditore a promuovere l'azione e non può riguardare il merito della pretesa creditoria;
per il merito della pretesa, la avrebbe potuto eventualmente proporre opposizione tardiva al decreto Pt_1
ingiuntivo.
In grado di appello, si è costituita la , sostenendo – in via preliminare – l'inammissibilità CP_1 dell'atto di appello ex art. 348-bis c.p.c. e – nel merito – l'infondatezza dell'opposizione.
Con provvedimento emesso in data 08.08.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata dalla difesa della . Pt_1
All'udienza del 01.04.2025, le parti hanno ribadito le loro conclusioni e la causa è stata trattenuta per la sentenza.
***
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione preliminare proposta da parte appellata ex art. 348-bis c.p.c., non ravvisandosi né l'inammissibilità dell'impugnazione né la manifesta infondatezza della stessa.
Passando all'esame dei motivi di appello, deve rilevarsi come correttamente il Giudice di Pace abbia ritenuto che – a fronte della irregolare notifica del decreto ingiuntivo – il rimedio che la avrebbe Pt_1
dovuto utilizzare è quello dell'opposizione (tardiva) a decreto ingiuntivo.
Come più volte sostenuto dalla S.C., «la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso
pagina 2 di 4 codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione» (Cass., sez. III, ord. 16.05.2023, n. 133655).
Peraltro, è principio pacifico quello secondo cui la notificazione è inesistente solo allorquando si abbia una totale mancanza materiale dell'atto o quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, mentre è nulla in ogni altro caso (in questo senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 14916 e 14917 del 2016).
Nel caso di specie, è evidente che la notifica del decreto ingiuntivo è nulla e non inesistente perché, come chiarito dalle richiamate sentenze delle Sezioni Unite, il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto; sicché i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l'inesistenza della notifica, ma ricadono sempre nell'ambito della nullità.
Una volta che l'opponente abbia omesso di procedere con l'unico strumento a sua disposizione, ossia con l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non può più rimettersi in discussione il merito della pretesa creditoria sancita nel titolo esecutivo (decreto ingiuntivo).
Quanto alla contestazione riguardante la nullità del precetto per difetto di procura, deve rilevarsi come il precetto abbia natura sostanziale e, conseguentemente, non è invalido in assenza di procura, potendo la stessa essere rilasciata in un momento successivo;
ciò è certamente accaduto nel caso di specie, avendo la depositato la procura al momento della costituzione nel giudizio di primo grado CP_1
dinanzi al Giudice di Pace.
L'appello va, pertanto, rigettato con ogni conseguenza anche in tema di regolamentazione delle spese di lite, che vanno poste a carico dell'appellante soccombente.
I compensi vanno liquidati secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 3 di 4 provvede:
- rigetta l'appello, confermando la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 4935/2023;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese e competenze di lite che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e manda alla
Cancelleria per i relativi adempimenti.
Lecce, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 4 di 4