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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3076/2024 promosso da:
( ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Maltoni;
e
( , nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Annaba (Algeria), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maltoni;
e con l'intervento obbligatorio;
del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1. I coniugi vivranno separati con il dovere del reciproco rispetto;
2. Il Sig. stabilirà altrove la propria residenza entro la data del Controparte_1
30.09.2024, mentre la Sig.ra continuerà a vivere presso l'abitazione sita in VA Parte_1
(AN), Via G. Leopardi n. 24;
3. I coniugi dichiarano di beneficiare di adeguati redditi propri ed essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciando pertanto reciprocamente a qualsivoglia somma a titolo di contributo al mantenimento dell'uno verso l'altro.
4. Ciascun coniuge rimarrà esclusivo titolare dei conti correnti, titoli, fondi e polizze allo stesso intestati alla data odierna, dandosi reciprocamente atto che i rapporti attivi e passivi attualmente esistenti con gli istituti bancari rimarranno di pertinenza esclusiva di ciascun intestatario, rinunciando reciprocamente gli stessi a qualsivoglia ulteriore pretesa.
- 1 -
5.I coniugi si danno atto di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale derivante dal matrimonio e, pertanto, dichiarano di non avere altro a pretendere reciprocamente per qualunque titolo, causa o ragione”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che Parte_1 Controparte_1 si sono sposati a VA (AN) il 26/11/2020, premesso che dal matrimonio non sono nati figli e che l'unione affettiva e coniugale tra gli stessi è venuta meno, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 12/12/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi delle parti che, in assenza di figli, hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare reciprocamente al mantenimento.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio a VA (AN) il 26/11/2020, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di VA (AN) al n. 6, parte I, serie // dell'anno 2020; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
- 2 - Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/XII/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3076/2024 promosso da:
( ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Maltoni;
e
( , nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Annaba (Algeria), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maltoni;
e con l'intervento obbligatorio;
del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1. I coniugi vivranno separati con il dovere del reciproco rispetto;
2. Il Sig. stabilirà altrove la propria residenza entro la data del Controparte_1
30.09.2024, mentre la Sig.ra continuerà a vivere presso l'abitazione sita in VA Parte_1
(AN), Via G. Leopardi n. 24;
3. I coniugi dichiarano di beneficiare di adeguati redditi propri ed essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciando pertanto reciprocamente a qualsivoglia somma a titolo di contributo al mantenimento dell'uno verso l'altro.
4. Ciascun coniuge rimarrà esclusivo titolare dei conti correnti, titoli, fondi e polizze allo stesso intestati alla data odierna, dandosi reciprocamente atto che i rapporti attivi e passivi attualmente esistenti con gli istituti bancari rimarranno di pertinenza esclusiva di ciascun intestatario, rinunciando reciprocamente gli stessi a qualsivoglia ulteriore pretesa.
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5.I coniugi si danno atto di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale derivante dal matrimonio e, pertanto, dichiarano di non avere altro a pretendere reciprocamente per qualunque titolo, causa o ragione”;
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che Parte_1 Controparte_1 si sono sposati a VA (AN) il 26/11/2020, premesso che dal matrimonio non sono nati figli e che l'unione affettiva e coniugale tra gli stessi è venuta meno, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 12/12/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi delle parti che, in assenza di figli, hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare reciprocamente al mantenimento.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio a VA (AN) il 26/11/2020, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di VA (AN) al n. 6, parte I, serie // dell'anno 2020; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
- 2 - Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/XII/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -