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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3343/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3343 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 27.10.2025 avente ad oggetto: separazione consensuale
e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla Parte_1 C.F._1 via Giotto, 18 presso lo studio dell'avv. Riccardo Coscetta che lo rappresenta e difesa giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa alla via CP_1 C.F._2
Orazio, 2 presso lo studio dell'avv. Paolo di Grazia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 3343/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 6-9-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in San Cipriano d'Aversa il 7-9-2013, in regime di separazione dei beni, dal quale non nascevano figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 23 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il sig. continuerà a vivere nella casa familiare di sua proprietà sita in San Cipriano Parte_1
d'Aversa alla Via Gian Battista Vico n. 31;
3) la sig.ra trasferirà la propria residenza avendo cura di comunicare al ricorrente il nuovo CP_1 indirizzo per qualsivoglia futura comunicazione;
4) la sig.ra , a mero titolo di compartecipazione alle spese per utenze domestiche, CP_1 corrisponderà con cadenza mensile al sig. , un assegno di mantenimento Parte_1 dell'importo di euro 100,00 (cento/00) - da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario utilizzando codice IBAN che sarà comunicato entro quindici giorni solari dalla data di eventuale omologa dei presenti accordi;
5) i coniugi hanno già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili e pertanto rinunciano a qualsiasi futura pretesa.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
2 V.G. n. 3343/2025
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] Parte_1
d'Aversa il 21.2.1963) e (nata a [...] il [...]); CP_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN CIPRIANO D'AVERSA (atto n. 23, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3343 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 27.10.2025 avente ad oggetto: separazione consensuale
e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla Parte_1 C.F._1 via Giotto, 18 presso lo studio dell'avv. Riccardo Coscetta che lo rappresenta e difesa giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa alla via CP_1 C.F._2
Orazio, 2 presso lo studio dell'avv. Paolo di Grazia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 ottobre 2025 tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1 V.G. n. 3343/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 6-9-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in San Cipriano d'Aversa il 7-9-2013, in regime di separazione dei beni, dal quale non nascevano figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 23 ottobre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il sig. continuerà a vivere nella casa familiare di sua proprietà sita in San Cipriano Parte_1
d'Aversa alla Via Gian Battista Vico n. 31;
3) la sig.ra trasferirà la propria residenza avendo cura di comunicare al ricorrente il nuovo CP_1 indirizzo per qualsivoglia futura comunicazione;
4) la sig.ra , a mero titolo di compartecipazione alle spese per utenze domestiche, CP_1 corrisponderà con cadenza mensile al sig. , un assegno di mantenimento Parte_1 dell'importo di euro 100,00 (cento/00) - da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario utilizzando codice IBAN che sarà comunicato entro quindici giorni solari dalla data di eventuale omologa dei presenti accordi;
5) i coniugi hanno già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili e pertanto rinunciano a qualsiasi futura pretesa.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
2 V.G. n. 3343/2025
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] Parte_1
d'Aversa il 21.2.1963) e (nata a [...] il [...]); CP_1
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN CIPRIANO D'AVERSA (atto n. 23, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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